Incarto n. 32.2019.105 PC/sc
Lugano 8 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 dicembre 2015, RI 1, nato il __________ 1962, dipendente del __________ di __________, con contratto di lavoro al 100% dal 12 giugno 2012, in qualità di "carpentiere" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'__________, mentre "stava scendendo dalla betoniera è inciampato su dei tubi e si è procurato delle contusioni alla spalla dx. Lavorava fino alla chiusura del cantiere per le feste di Natale. Tornato dalle vacanze il giorno 08.01.2016 lavorando al turno di notte alle ore 00.30 scivolava dal Gumper e per tenersi si aggrappava con il medesimo braccio DX procurandosi uno strappo".
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A causa dell'infortunio, RI 1 si è sottoposto il 28 settembre 2016 ad una artroscopia con sutura del sovraspinato, débridement del sottoscapolare, acromio-plastica e tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale e il 25 agosto 2017 ad una artroscopia della spalla destra con mobilizzazione in elevazione ed extra-rotazione, débridement sottoscapolare, bursectomia sotto-acromiale e acromio plastica, ambedue ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________ di __________. Vista la persistenza dei dolori, l'assicurato ha effettuato svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche. Egli si è pure sottoposto a diverse sedute di fisioterapia.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 6 febbraio 2018 l'__________ ha riconosciuto all’assicurato una rendita LAINF del 17% (ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 69'157.-, fissato sulla base della tabella TA 1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.4 ore aggiornato al 2018, dato che l'assicurato avrebbe perso il lavoro per la fine di marzo 2016 a causa di motivi congiunturali e "da invalido" di fr. 57'681.- determinato in base alla tabella TA 1 2014, uomini, livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una decurtazione sociale del 15%). A seguito dell'opposizione inoltrata il 7 marzo 2018 dall'assicurato, patrocinato dall'__________, l'__________ con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 (doc. 150 incarto LAINF) ha confermato la precedente decisione (cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 1.1-1.5).
La decisione appena citata è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato. In tale occasione il TCA - dopo avere accertato che l’assicurato, al momento della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (1° febbraio 2018), era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5 e 2.6) - ha retrocesso gli atti all’__________, affinché procedesse ad accertare lo statuto dell’assicurato (salariato o disoccupato) al momento determinante (1° febbraio 2018; cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8).
Esperiti gli accertamenti del caso (in particolare dopo avere accertato che l’assicurato avrebbe perso il posto di lavoro nel 2016, indipendentemente dal danno alla salute infortunistico), l’__________, con decisione del 12 marzo 2019, ha riconosciuto a RI 1 una rendita LAINF del 17% (ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 68'790.-, fissato sulla base della tabella TA 1 2016, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.4 ore aggiornato al 2018, dato che l'assicurato “per motivi prettamente aziendali” “avrebbe ricevuto regolare disdetta con effetto 30.06.2016 anche se non si fosse verificato l’infortunio” e "da invalido" di fr. 57'295.10 determinato in base alla tabella TA 1 2016, uomini, livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018, applicando una decurtazione sociale del 15%). A seguito dell'opposizione inoltrata il 10 aprile 2019 dall'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, l'__________ con decisione su opposizione del 15 aprile 2019 (doc. 160 incarto LAINF) ha confermato la precedente decisione (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, consid. 1.3).
La decisione appena citata è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, con cui il TCA ha riconosciuto all’assicurato una rendita LAINF del 18% dal 1° febbraio 2018 (ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr. 74'002.09, fissato sulla base della tabella TA 1 2016, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 2, uomini, riportato su 41.4 ore aggiornato al 2018 e "da invalido" di fr. 60'576.78, determinato in base alla tabella TA 1 2016, attività semplici e ripetitive, livello 2 di competenze, uomini, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018, applicando una decurtazione sociale del 15%).
1.2. Nel frattempo in data 13 settembre 2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dai postumi (“Distorsione spalla destra con lesione cuffia dei rotatori”) dell’infortunio del “16.12.2015” (doc. 3 incarto AI).
1.3. Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF, la perizia reumatologica del 18 giugno 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna reumatologia (doc. 43 incarto AI), il rapporto finale SMR del 19 luglio 2018 e l’annotazione del 16 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 63 incarto LAI) e la “valutazione dei redditi per la determinazione del grado AI” del 10 ottobre 2018 e il rapporto intermedio della consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP; doc. 61 e 68 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 25 aprile 2019 (doc. 64 e 69 incarto AI; preavvisata il 29 agosto 2018: doc. 45 incarto AI), ha riconosciuto una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° gennaio 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 aprile 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° febbraio 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del 18% (doc. 64 e 69 incarto AI).
1.4. Contro la decisione dell’UAI l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento e che al suo assistito venga “riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità LAINF con grado di invalidità del 53% del guadano assicurato di fr. 113'308.-” (doc. I).
Il patrocinatore del ricorrente contesta l’aspetto medico, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto debitamente conto del fatto che, in ambito della visita di chiusura della __________, sono state pure riconosciute alcune patologie non di competenza __________, ovvero “impigement cronico con alterazione degenerativa del trachite maggiore dell’articolazione acromion-claveare bilaterlamente. Entesopatia inserzionale e pre-inserzionale del sovra- e infra-spinato con piccola ciste di inclusione sinoviale all’inserzione del tendine sulla testa omerale. Borsite sub-acromion-deltoidea bilaterale spalla destra” (doc. I, pag. 5 e 6).
Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato del perito reumatologo, in quanto, pur avendo riscontrato delle patologie, di una certa gravità, inspiegabilmente non le avrebbe prese in considerazione ai fini della determinazione dell’invalidità del suo cliente (“il lato non infortunistico reumatologico non porta ad ulteriore aggravamento della situazione, in particolare ad un’ulteriore limitazione della capacità lavorativa”; doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore del ricorrente contesta pure l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei redditi, per il "reddito da valido", che è stato quantificato come erroneamente effettuato dalla __________ in ambito LAINF, ritenendo - a torto che l’ex datore di lavoro non avrebbe rinnovato il contratto di lavoro. I salari da valido del suo assistito realmente percepiti sono di fr. 64'217.15 (da giugno a dicembre) nel 2012, fr. 111'586.- nel 2013, fr. 114'942.- nel 2014 e fr. 115’235.- nel 2015. Inoltre, al salario base vanno aggiunte le indennità previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), tra cui, in particolare, quelle previste nella convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo. Il salario da valido determinante ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità sarebbe almeno fr. 113'308.-, ben differente dal dato utilizzato dall’UAI pari a fr. 69'279.- (doc. I, pag. 8 e 9).
Il rappresentante dell’insorgente non contesta il reddito da invalido di fr. 67'148.20, determinato dall’amministrazione. Tuttavia ritiene che, anziché una deduzione sociale del 15% (5% per attività di tipo leggero e 10% per altri fattori) operata dall’UAI, andrebbe applicata una decurtazione sociale complessiva del 20% (10% per attività leggera, ovvero una riduzione nella misura massima possibile, tenuto conto del danno alla salute del suo cliente, che non può sollevare oltre 10 Kg oppure allungare il collo; 10% per altri fattori di riduzione). Quindi il reddito da invalido del suo assistito ammonterebbe a fr. 53'718.56 (anziché fr. 57'076.- ritenuto dall’UAI).
1.5. Nella risposta del’8 luglio 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.6. Il 13 giugno 2019 (doc. VIII) il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto i certificati medici del 4 dicembre 2018 (doc. F), 31 gennaio 2019 (doc. G), 26 marzo 2019 (doc. H) e 28 maggio 2019 (doc. I) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________ di __________.
1.7. Con osservazioni del 6 agosto 2019 l’UAI - dopo aver puntualizzato che i certificati medici prodotti, generici in assenza di dettagli clinici, confermavano la valutazione posta nella decisione impugnata di abilità nulla nell’attività abituale e di piena capacità lavorativa in attività adeguate - si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande (doc. X).
1.8. Il doc. X è stato trasmesso al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 1° maggio 2018.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto concerne l’aspetto medico, preliminarmente il TCA rileva che, con sentenza n. 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, ha accertato che l’assicurato, al momento della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (1° febbraio 2018), era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5 e 2.6).
Dalle tavole processuali (in particolare, dal rapporto del 3 novembre 2017 relativo alla visita medica __________ di chiusura del 27 ottobre 2017, effettuata in ambito LAINF) emerge che l’assicurato è portatore di un danno infortunistico alla spalla destra (di competenza della __________) e di un danno alla salute extra-infortunistico (“Impingement cronico con alterazione degenerativa del trochite maggiore dell’articolazione acrom-claveare bilateralmente. Entesopatia inserzionale e pre-inserzionale del sovra - e - infra-spinato con piccola ciste di inclusione sinoviale all’inserzione del tendine sulla testa omerale. Borsite sub-acromion-deltoidea bilaterale spalla destra”; non di competenza della __________; doc. 140 incarto LAINF e doc. 60 incarto LAI).
L’UAI ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna reumatologia, di eseguire una perizia.
Il perito reumatologo ha esaminato l’assicurato il 21 febbraio 2017 (durata della visita: 50 minuti) e nel relativo rapporto del 18 giugno 2018 (doc. 43 incarto AI) ha riportato l’anamnesi (famigliare, patologica, personale e socio-lavorativa), i dati soggettivi (descrizione dei disturbi e dell’attività quotidiana) e i dati oggettivi (esame internistico, esame della colonna vertebrale, esame delle articolazioni, status neurologico, esami radiologici: artro-RM alla spalla destra del 21 luglio 2017 e sonografia funzionale del 12 giugno 2018). Lo specialista ha posto le seguenti diagnosi:
" 7.1 con ripercussioni sulla capacità lavorativa
• Periartropatia omeroscapolare destra cronica su/con:
• Stato dopo trauma distorsivo
o Stato dopo artroscopia della spalla destra: sutura del tendine sovraspinoso mediante vite Twin-Fix 5,5 tre fili di sutura, debridement del tendine sottoscapolare, acromioplastica e tenotomia del caput lungo del bicipite brachiale il 28.09.2016
o Stato dopo artroscopia spalla destra: mobilizzazione in elevazione ed extrarotazione: debridement sottoscapolare e bursectomia sottoacromiale e acromioplastica il 25.08.2017
• Sindrome cervico-vertebrale cronica su/con:
o Alterazioni degenerative con osteocondrosi C5/C6, C6/C7 e C7/Th1, condrosi C3/C4 e C4/C5, uncartrosi C4/C5, C%/C6 e C6/C7
o Turbe statiche con protrazione della testa
• Periartropatia omero scapolare sinistra su/con: o Rottura parziale del sopraspinato
6.2 senza ripercussioni sulla capacita lavorativa
• Ipertensione arteriosa trattata
• Adiposità” (doc. 43, pag. 173 e 174 incarto LAI).
Il perito ha rilevato quanto segue:
" Personalmente non pongo nessuna diagnosi diversa, le completo solamente; da una parte vi è una periartropatia omero-scapolare dx su stato dopo duplice trauma e duplice intervento operatorio, è interessante notare come nonostante tutte le discrepanze si sia deciso di eseguire delle operazioni, che non hanno, come era facilmente immaginabile, portato a grossi miglioramenti.
Il paziente presenta, come problema maggiore, alla spalla dx una diminuita mobilità ed a suo dire importanti dolori, questi però sono però dipendenti secondo me esclusivamente dall'infortunio, sono stati valutati anche all'ultima visita circondariale dal Dr. __________. Le alterazioni degenerative acromio-clavicolari non creano ulteriori limitazioni, mentre la ciste a livello del trochide non causa dolori.
La patologia non infortunistica più importante è secondo me la sindrome vertebrale sino a cervico-spondilogena, su alterazioni degenerative multisegmentarie, come ben visibile alla Rx. Queste alterazioni causano dei dolori e una lieve limitazione nella mobilità e soprattutto non ulteriori limitazioni rispetto a quelle già imposte dalla spalla drt.
Alla spalla sx si presenta una moderata periartropatia omero-scapolare, che non causa problemi in attività leggere.” (doc. 43, pag. 174 incarto LAI)
Il perito ha osservato che:
" non posso che concordare con le affermazioni del Dr. __________, della __________, in merito alle limitazioni, che tengono anche conto delle patologie reumatologiche, soprattutto sindrome cervico-vertebrale.” (doc. 43, pag. 175 incarto LAI)
Il perito ha precisato che:
" Il paziente come carpentiere è inabile al lavoro dal secondo infortunio come attestato; per tale lavoro egli rimane inabile al 100% in modo definitivo. Da questo punto di vista le inabilità lavorative decise sono esatte; naturalmente subentra poi la rivalutazione del caso e la possibilità di eseguire dei lavori leggeri al 100%, come mostrato durante il periodo da 02/2018 al 31.05.18 quando il Signor RI 1 ha lavorato come magazziniere.
Possiamo quindi dedurre che in un lavoro leggero il paziente sia stato abile sicuramente al più tardi da 02/2018, l'attività deve poi contenere le limitazioni descritte più avanti. In merito alle condizioni penso che più o meno siamo in una situazione di stasi, con forse un leggero peggioramento dopo i 2 interventi operatori.” (doc. 43, pag. 175 incarto LAI)
Con riferimento all’attività abituale, il perito ha puntualizzato che:
" L’attività di carpentiere è da considerarsi molto pesante, in particolar in galleria, il paziente presenta delle nette limitazioni per tutto quanto è lavoro sopra l'orizzontale con la spalla dx, ciò che è ben visibile sia all'esame clinico che in altre situazioni.
Le patologie della colonna cervicale e della spalla sx non portano ad ulteriori limitazioni, d'altronde anche durante tutto l'esame il paziente fa notare come i dolori maggiori siano quelli alla spalla dx, secondo me dovuti soprattutto alle conseguenze dell'infortunio. (…) Il paziente è abile per l'abituale attività al 0%.” (doc. 43, pag. 176 incarto LAI)
Con riferimento ad attività adeguate, il perito ha precisato che:
" Il paziente in un'attività leggera, dove non debba sollevare ripetutamente pesi con il braccio drt superiori ai 10kg, dove non debba lavorare con la spalla dx sopra l'orizzontale, dove non debba lavorare con il collo in estensione prolungata, dove debba salire su scale a pioli, è abile al 100%. (…). Il paziente in un'attività adeguata è abile al 100%.” (doc. 43, pag. 177 incarto LAI)
Il perito ha concluso che:
" Il lato non infortunistico reumatologico non porta ad ulteriore aggravamento della situazione, in particolare ad ulteriore limitazione della capacità lavorativa. Le limitazioni infatti già presenti in merito alla spalla dx sono sufficienti anche per le problematiche, in particolare a livello della colonna cervicale.” (doc. 43, pag. 179 incarto LAI)
Nel rapporto finale del 19 luglio 2018 (doc. 44 incarto LAI) il medico SMR, dr. med. __________, ha posto la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Perartropatia omeroscapolare destra cronica
- Stato dopo trauma distorsivo
- Stato dopo intervento il 28.9.2016 e 25.8.2017
Sindrome cervico-vertebrale cronica
Periartropati omeroscapolare sinistra
- Rottura parziale del sopraspinato.”
Il medico SMR non ha posto alcuna diagnosi senza influsso sulla CL.
Il medico SMR ha indicato una incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale di carpentiere dall’8 gennaio 2016 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo; carico massimo 10 kg; alternanza della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; nessuna necessità di pause supplementari) ha indicato le seguenti incapacità lavorative: - 100% dall’8 gennaio 2016; - 0% dal febbraio 2018 (perizia) e continua (doc. 44 incarto LAI).
Nell’annotazione del 16 ottobre 2018 il medico SMR, __________, ha osservato che:
" in occasione della perizia reumatologia e della definizione della capacità lavorativa residua il perito reumatologo ha tenuto conto delle patologie osteoarticolari presenti sia di tipo infortunistico che degenerativo, patologie che rendono l'assicurato solamente abile nello svolgimento di attività fisicamente leggera come ripreso nel rapporto SMR che viene quindi confermato in assenza di una attuale modifica dello stato di salute.” (doc. 63 incarto LAI)
Davanti al TCA il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto, il 13 giugno 2019 (doc. VIII), i certificati medici del 4 dicembre 2018 (giusta il quale l’assicurato è inabile al lavoro al 100% dal 5 dicembre al 30 gennaio 2019: doc. F), 31 gennaio 2019 (giusta il quale l’assicurato dal 31 gennaio 2019 al 26 marzo 2019 è inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale e abile al 100% in attività leggere, attività dove non solleva pesi, dove non effettua movimenti continui sopra alle spalle e dove non sta al freddo: doc. G), 26 marzo 2019 (giusta il quale l’assicurato dal 27 marzo 2019 al 28 maggio 2019 è inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale e abile al 100% in attività leggere, attività dove non solleva pesi, dove non effettua movimenti continui sopra alle spalle e dove non sta al freddo: doc. H) e 28 maggio 2019 (giusta il quale l’assicurato dal 29 maggio 2019 al 31 gennaio 2020 è inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale e abile al 100% in attività leggere, attività dove non solleva pesi, dove non effettua movimenti continui sopra alle spalle e dove non sta al freddo: doc. I) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________ di __________.
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in casu, il 25 aprile 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha motivo per scostarsi dal rapporto finale del 19 luglio 2018 (doc. 44 incarto LAI) e dall’annotazione del 16 ottobre 2018 del medico SMR, __________ (doc. 63 incarto LAI).
La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.4.
Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale eseguita per conto dell’amministrazione dal reumatologo dr. med. __________.
Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).
Giova qui infatti ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal medico SMR (e dal perito reumatologo).
I generici e stringati certificati medici riportati al considerando 2.5 in fine (doc. F, G, H e I), prodotti dal patrocinatore dell’assicurato in questa sede il 13 giugno 2019 (doc. VIII), non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal medico SMR (e dal perito reumatologo), con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici, come pure dell'esigibilità posta da tali medici che peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Del resto, la valutazione dello specialista curante dell’assicurato non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione. Inoltre gli stessi medici dell’amministrazione hanno ritenuto l’attività abituale di carpentiere inesigibile dall’8 gennaio 2016 e hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate leggere.
Diversamente da quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal medico del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato va tutelato.
Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
È peraltro utile aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di carpentiere).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (lontano dal freddo, come indicato dal dr. med. __________).
Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno, fino al 25 aprile 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che ad RI 1 vada riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività (carpentiere) dall’8 gennaio 2016 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo e dal medico SMR, da svolgersi lontano dal freddo, come indicato dal dr. med. __________) ha presentato le seguenti incapacità lavorative: - 100% dall’8 gennaio 2016 al 31 gennaio 2018 e 0% dal 1° febbraio 2018 e continua.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetta l’assicurato.
Stante quanto precede, occorre in particolare esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità che gli è stata riconosciuta dall’UAI a decorrere dal 1° maggio 2018 (cfr. consid. 1.3).
Vengono considerati i dati del 2018, visto che il miglioramento dello stato di salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 1° febbraio 2018 (cfr. consid. 2.6).
Per quanto concerne il calcolo economico, questa Corte rilevare innanzitutto che, sia nel progetto di decisione del 29 agosto 2018 (doc. 45 incarto LAI) sia nella decisione del 25 aprile 2019 (doc. 64 e 69 incarto AI), l’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i dati statistici aggiornati, si è effettuato il calcolo per il 2016” (doc. 45, pag. 2 e doc. 64, pag. 2 incarto AI).
Per determinare il reddito da invalido, l’UAI ha quindi applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu, il 25 aprile 2019: doc. 64 e 69 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8), aggiornati al 2018. Anche il reddito da valido (parimenti determinato dall’UAI in applicazione della TA1 2014) relativo al 2016 avrebbe dovuto essere aggiornato al 2018.
Il modo di procedere dell’amministrazione - che ha effettuato il confronto dei redditi in applicazione della TA1 2014 (anziché la TA1 2016) e nel 2016 (anziché nel 2018) - non può essere tutelato.
2.8. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1 avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'279.-, fissato sulla base della tabella TA 1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.5 ore aggiornato al 2016, dato che l'ex datore di lavoro non avrebbe rinnovato il contratto, indi-pendentemente dall’infortunio (doc. 64, pag. 2 incarto AI e doc. 61, pag. 1), in applicazione della giurisprudenza federale (sentenze del TF 9C_501/2013 e 8C_842/2014).
Il patrocinatore del ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei redditi, per il "reddito da valido", che è stato quantificato come erroneamente effettuato dalla __________ in ambito LAINF, ritenendo - a torto che l’ex datore di lavoro non avrebbe rinnovato il contratto di lavoro. I salari da valido del suo assistito realmente percepiti sono di fr. 64'217.15 (da giugno a dicembre) nel 2012, fr. 111'586.- nel 2013, fr. 114'942.- nel 2014 e fr. 115’235.- nel 2015. Inoltre, al salario base vanno aggiunte le indennità previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), tra cui, in particolare, quelle previste nella convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo. Il salario da valido determinante ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità sarebbe almeno fr. 113'308.-, ben differente dal dato utilizzato dall’UAI pari a fr. 69'279.- (doc. I, pag. 8 e 9).
Chiamato ad esprimersi in merito, il TCA osserva che, nella STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020), ha accertato che, in assenza dell’infortunio, l’assicurato sarebbe stato licenziato a gennaio 2016 con effetto a giugno 2016, ma che a gennaio 2016 il suo contratto di lavoro non poteva essere disdetto, poiché in infortunio. L’assicurato aveva percepito le indennità giornaliere LAINF dall’8 gennaio 2016 al 31 gennaio 2018 e dal 1° febbraio 2018 era iniziata la decorrenza del termine di licenziamento con effetto al 31 maggio 2018. Dal 1° febbraio al 31 maggio 2018, ovvero durante il termine di disdetta di quattro mesi, l’assicurato aveva svolto diversi lavori di magazzino compatibili con il suo stato di salute, senza alcun cambiamento delle condizioni contrattuali. Il licenziamento era, quindi, divenuto effettivo il 1° giugno 2018 (cfr. consid. 2.8 della citata sentenza).
Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;
STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).
Considerato che l’assicurato avrebbe perso il posto di lavoro al 31 maggio 2016, indipendentemente dal danno alla salute, il suo reddito da valido deve essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.
In siffatte circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione per non avere determinato il “reddito da valido” del suo assistito in almeno fr. 113'308.- (corrispondente all’importo realmente percepito dal suo assistito) devono essere respinte.
A proposito della questione di sapere se, in concreto, va applicato il livello di competenze 1 (come lo pretende l’__________) oppure il livello di competenze 2 (come lo sostiene il patrocinatore dell’assicurato), è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019 consid. 2.10).
Se il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito da valido vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1, ramo economico 41-43 “costruzioni”, non può, invece, condividere la scelta dell’UAI di fare capo al livello di qualifica 1, attività semplici e ripetitive, ma ritiene maggiormente indicato applicare il livello di qualifica 2 “attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”.
Nella STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020 il TCA ha accertato che l’assicurato ha il diploma di geometra e svolge, da parecchi anni orsono, l’attività di carpentiere e conduttore di mezzi meccanici (escavatori, autobotti, pale meccaniche, ecc.)
(cfr. consid. 2.8 della citata sentenza). Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti all’assicurato come pure il suo bagaglio professionale e formativo, il TCA ritiene che si debba fare riferimento al livello di competenza 2.
Tale soluzione, a mente di questo Tribunale, consente di tenere conto anche delle considerazioni espresse in sede ricorsuale a proposito della peculiarità dei lavori svolti (e delle relative retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in sotterranea”.
Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, applicando la tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 quelli afferenti al livello di competenza 2 del medesimo ramo 41-43 "costruzioni", risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'911.-.
Riportando questo dato su 41.4 ore, esso ammonta a fr. 6'117.88 mensili oppure a fr. 73’414.56 per l'intero anno (fr. 6'117.88 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (73'414.56x100.7/100.4x100.5%) un reddito annuo di fr. 74'002.09 (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, consid. 2.8).
Il "reddito da valido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 74'002.09.
2.9. Per quanto concerne il reddito da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2016, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 57'681.- determinato in base alla tabella TA 1 2014, attività semplici e ripetitive, livello 1 di competenze, uomini, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2016, applicando una decurtazione sociale del 15%.
Il rappresentante dell’insorgente non contesta il reddito da invalido di fr. 67'148.20, determinato dall’amministrazione. Tuttavia ritiene che, anziché una deduzione sociale del 15% (5% per attività di tipo leggero e 10% per altri fattori) operata dall’UAI, andrebbe applicata una decurtazione sociale complessiva del 20% (10% per attività leggera, ovvero una riduzione nella misura massima possibile, tenuto conto del danno alla salute del suo cliente, che non può sollevare oltre 10 Kg oppure allungare il collo; 10% per altri fattori di riduzione). Quindi il reddito da invalido del suo assistito ammonterebbe a fr. 53'718.56 (anziché fr. 57'076.- ritenuto dall’UAI).
Il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito “da invalido” vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1, uomini, attività semplici e ripetitive, ma, considerato il bagaglio professionale e formativo dell’assicurato, ritiene maggiormente indicato applicare il livello di qualifica 2, così come poc’anzi effettuato per la determinazione del reddito “da valido”.
Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, applicando tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF) quelli afferenti al livello di competenza 2 in attività semplici e ripetitive, risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'646.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'885.95 mensili oppure a fr. 70’631.40 per l'intero anno (fr. 5'885.95 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (70'631.40x101/100.6x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di fr. 71'266.80 (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, consid. 2.10).
Questa Corte ritiene corretta, e può quindi fare propria, la riduzione sociale del 15% (che globalmente tiene ampiamente conto del danno alla salute dell’assicurato) riconosciuta dall’UAI in considerazione delle particolarità del caso, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).
Le censure ricorsuali sollevate in merito dal patrocinatore dell’assicurato devono, quindi, essere respinte.
Ne segue che il reddito da “invalido” di fr. 71'266.80, tenuto conto di una decurtazione sociale del 15% (ovvero di fr. 10'690.02), ammonta dunque a fr. 60'576.78.
Il "reddito da invalido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 60'576.78.
2.10. Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 60'576.78 con il relativo reddito da valido di fr. 74'002.09, si ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 18% ([74'002.09 - 60'576.78] x 100 : 74'002.9 = 18.14% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
2.11. Il grado di invalidità accertato del 18% non conferisce il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.2).
È dunque a ragione che l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità dal 1° gennaio 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) limitatamente al 30 aprile 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° febbraio 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del 18% (doc. 64 e 69 incarto AI).
La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità successivamente al 1° maggio 2018 va di conseguenza tutelata.
2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti