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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2019 32.2018.216

25 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,603 parole·~28 min·4

Riassunto

Nuova domanda. Tentato suicidio nel 2013. Rinvio per perizia bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) ex art. 44 LPGA

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 32.2018.216   PC/sc

Lugano 25 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2018 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 5 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1967, attivo come operaio edile, il 26 ottobre 2011 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione professionale e rendita) a causa di “Rückenbeschwerden” (dolori alla schiena) dal maggio 2011 (pag. 1-6 e 11 incarto AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo aver raccolto il rapporto finale del 3 aprile 2012 del medico SMR, dr.ssa. med. __________, (pag. 78-80 incarto AI), l’UAI con decisione del 14 maggio 2012, preavvisata con progetto di decisione del 3 aprile 2012 (pag. 73-74 incarto AI), ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI (provvedimenti professionali e rendita di invalidità), in quanto l’assicurato - inabile al lavoro al 100% dal 2 maggio 2011 al 1° aprile 2012 ed abile al lavoro al 100% dal 2 aprile 2012 - non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa del 40% ex art. 28 LAI (pag. 85-86 incarto AI).

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Il 30 settembre 2013 RI 1, disoccupato e a carico dell'assistenza, ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione professionale e rendita) per “Problemi lombari ed episodio depressivo grave” dal “2011 per la schiena e depressivo dal 11.7.2013” (pag. 92-100 incarto AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso [tra cui la perizia psichiatrica del 3 aprile 2014 del __________ (di seguito: __________) ad opera della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice del __________, (pag. 145-152 incarto AI)] e dopo aver raccolto il rapporto finale del 9 maggio 2014 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 142-144 incarto AI), l’UAI con decisione del 26 giugno 2014, preavvisata con progetto di decisione del 13 maggio 2014 (pag. 153-154 incarto AI), ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI (provvedimenti professionali e rendita di invalidità), in quanto l’assicurato - inabile al lavoro luglio 2013 al 2 aprile 2014 ed abile al lavoro al 100% dal 3 aprile 2014 - non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa del 40% ex art. 28 LAI (pag. 160-161 incarto AI).

                                         Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.3.   Il 27 aprile 2017 RI 1, ancora disoccupato e a carico dell'assistenza da svariati anni, ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (provvedimenti di integrazione professionale e rendita) per “tentativo di suicidio, depressione peggiorata, seguirà rapporto medico dettagliato dalla psichiatra” dall’ “11 luglio 2013” (pag. 204-212 incarto AI).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo aver raccolto il rapporto finale del 31 luglio 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 268 incarto AI), l’UAI con decisione del 5 novembre 2018, preavvisata con progetto di decisione del 31 luglio 2018 (pag. 264-267 incarto AI), dopo aver raccolto l’annotazione del 26 ottobre 2018 del precitato medico SMR (pag. 288-289 incarto AI), ha rifiutato a RI 1 il diritto a prestazioni AI (provvedimenti professionali e rendita di invalidità), in quanto “la situazione clinica non è diversa da quella risalente al 2013” e, pertanto, l’assicurato dispone “della piena capacità al lavoro ed al guadagno” (pag. 290-293 incarto AI).  

                               1.4.   Contro la precitata decisioneRI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera, con grado AI di almeno il 70%.

Sostanzialmente la patrocinatrice dell'assicurato critica l'operato dell'amministrazione per essersi fondata su degli accertamenti medici lacunosi, in particolare dal profilo psichiatrico. Nella misura in cui il TCA non ritenesse di attenersi alla valutazione del servizio psicosociale (attestatane un’inabilità lavorativa del 100% per motivi psichiatrici), la patrocinatrice dell’assicurato chiede che venga effettuata una valutazione globale approfondita (perizia pluridisciplinare), in particolare che venga approfondito l’aspetto ortopedico “perché se è vero come scrive il dr. __________ che vi è un limite di 4 kg per sollevare/ trasportare pesi, certamente la capacità al guadagno dell’assicurato è ridotta anche sotto questo aspetto” (doc. I, pag. 6). La rappresentante chiede pure “una valutazione seria delle effettive possibilità di integrazione e di guadagno di questo assicurato, valutazione che non appare essere stata effettuata concretamente” (doc. I, pag. 6). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 28 novembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico psichiatra aggiunto del Servizio psico-sociale di __________ (doc. G).

                                         Da ultimo, l’avvocato postula che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. A suffragio della richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. C, D, E e F).

                               1.5.   Il 21 dicembre 2018 l’UAI, sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, del 20 dicembre 2018 (doc. IV-1), ha proposto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all’amministrazione affinché possa procedere a fare esperire un approfondimento medico-psichiatrico (doc. IV).

                               1.6.   L’8 gennaio 2019 l'avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) Prendo atto del fatto che l’Ufficio AI propone il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici. Tuttavia, il Servizio medico regionale dell'AI ritenendo necessari accertamenti ulteriori li limita ad una perizia psichiatrica. Una perizia psichiatrica che chiama inoltre neutrale senza precisare a chi verrebbe affidata questa perizia.

Nel ricorso avevamo rilevato come vi fossero anche dei limiti fisici che secondo quanto indicato dal dr. __________ nel proprio rapporto medico del 12 dicembre 2017, rispetto a quanto a suo tempo indicato dal dr. med. __________ il 1. Marzo 2013, sono peggiorati. Il servizio psicosociale nelle osservazioni del 7 settembre 2018 aveva chiesto un'attenta valutazione della situazione globale del paziente, ancorché con accento sulle condizioni psichiatriche. Oltre ad una perizia medica pluridisciplinare, avevamo quindi pure chiesto di valutare le possibilità effettive di integrazione dell'assicurato, cioè in che misura le capacità residue di lavoro fossero poi effettivamente sfruttabili sul mercato del lavoro. In questo senso, non posso accettare il rinvio degli atti per un riesame limitatamente ad accertamenti medici che a loro volta verrebbero limitati ad una perizia psichiatrica che a sua volta verrebbe verosimilmente affidata ad un perito vicino all'assicurazione.

Chiedo pertanto che venga esperita una perizia giudiziaria globale, cioè pluridisciplinare, sia per quanto riguarda gli aspetti reumatologico-ortopedici, sia per quanto riguarda gli aspetti psichiatrici, nonché una valutazione dell'effettiva sfruttabilità delle residue capacità al lavoro medico-teoriche così stabilite sul mercato del lavoro, o che perlomeno rinviando gli atti vengano date chiare indicazioni in questo senso, con riconoscimento di congrue ripetibili. (…)” (doc. VI).

                               1.7.   Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza all’UAI, con copia per conoscenza alla rappresentante del ricorrente, “con l’avvertenza che le parti hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova” (doc. VII).

                               1.8.   Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                               2.4.   Nella presente fattispecie, il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.2 e 2.3, si deve situare al momento in cui l’UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni assicurative con decisione del 26 giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato, (160-161 incarto AI) considerato che l’assicurato inabile al lavoro luglio 2013 al 2 aprile 2014 ed abile al lavoro al 100% dal 3 aprile 2014 - non aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa del 40% ex art. 28 LAI.

In quell'occasione l’amministrazione si era basata, dal profilo medico, sulla perizia psichiatrica del 3 aprile 2014 del __________ (di seguito: __________) effettuata dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice del __________ (pag. 145-152 incarto AI)] e sul rapporto finale del 9 maggio 2014 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 142-144 incarto AI).

La dr.ssa med. __________ ha avuto 3 colloqui con l’assicurato presso il Servizio di psichiatria e Psicologia Medica di __________ il 27 febbraio, il 6 ed il 28 marzo 2014, oltre ad un colloquio telefonico con la psichiatra curante, dr.ssa med. __________, in data 24 marzo 2014. La perita del __________ - dopo aver esposto dettagliatamente la documentazione a disposizione, l'anamnesi (personale/auto-anamnesi, formativa e lavorativa, e patologia), le informazioni fornite da terzi (in particolare, dalla psichiatra curante che segue l’assicurato ambulatorialmente dal luglio 2013), le constatazioni soggettive e oggettive ed aver proceduto ad una valutazione medico-assicurativo globale - aveva posto la diagnosi di: “F61.0 Disturbo di personalità misto con pregresso F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici con tentamen suicidale in luglio 2013” (pag. 151 incarto AI).

Le perite del __________ avevano pertanto rilevato quanto segue:

" (…) 8. Valutazione medico-assicurativa globale. La storia di malattia psichiatrica dell'assicurato ha inizio in luglio 2013. (…). Nel luglio 2013, l'assicurato ha una crisi esistenziale complicata da problemi economici (…). (…) programmare il tentativo di suicidio mediante assunzione di farmaci (Dalmadorm), messo effettivamente in atto in data 11.07.2013 (…). Lo stesso giorno viene infatti ricoverato presso la Clinica Psichiatrica __________ di __________ ove resterà per due settimane. Dalla dimissione segue una presa a carico ambulatoriale presso Servizio Psico-Sociale di __________ (Dr.ssa __________). Inizia una terapia psicofarmacologica, attualmente in atto, e colloqui di monitoraggio con cadenza mensile. Negli ultimi mesi iI tono dell'umore è andato migliorando, così come confermato dalla curante e riportato soggettivamente dal periziando che, all'indagine peritale, non riferisce sostanziali disturbi soggettivi. Tale miglioramento è peraltro confermato dall'osservazione dello status psichico che non mette in evidenza franchi elementi psicopatologici. (…).

9. Risposte ai quesiti peritali specifici:

Capacità di lavoro in un’attività adeguata.

Dopo aver analizzato accuratamente la documentazione fornita ed aver valutato direttamente il paziente, non si rilevano, dal punto di vista psichiatrico, particolari segni clinici che possano giustificare un'attuale incapacità lavorativa con relativo diritto a rendita. Nei recenti mesi, l'assicurato ha presentato un sostanziale miglioramento clinico oggettivo, come anche confermato dalla curante, miglioramento legato ad un intervento multidisciplinare (da un lato l'assunzione di una terapia psicofarmacologica attualmente ancora in atto, dall'altro il sostegno psicologico e l'intervento massiccio da parte dell'assistenza sociale rispetto al quale l'assicurato si è sentito accolto).

Attualmente si ritiene che il paziente sia in grado di aderire alle regole rispettando gli appuntamenti presi, di pianificare e gestire i compiti quotidiani e di utilizzare le proprie molteplici competenze (diploma di commercio, apprendista meccanico). Al contempo si sottolinea la presenza di alcuni tratti caratteriali (la rigidità, la sospettosità, l'impulsività, la scarsa flessibilità ai cambiamenti) che possono complicare l'interazione con terzi, così come in un gruppo di lavoro. In tal senso, è opportuno che nella ricerca di un impiego l'assicurato sia accompagnato da un collocatore che lo supporti attivamente nella ricerca di impieghi caratterizzati da una dimensione relazionale primariamente individuale e solo secondariamente di gruppo (sicuramente poco indicato l'attività di venditore).” (pag. 152 incarto AI)

                                         Sulla base della perizia del CPAS, nel rapporto finale del 9 maggio 2014 (pag. 142-144 incarto AI), il medico SMR, dr. med. __________, medico generalista, aveva posto la diagnosi con influsso (temporaneo) sulla capacità di lavoro di: “F61.0 Disturbo di personalità misto con pregresso F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici con tentamen suicidale in luglio 2013”. Il medico SMR aveva inoltre posto, quale diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro, quella indicata come tale dal medico curante (dr. med. __________, medico generalista, nel rapporto del 18 dicembre 2013: cfr. pag. 120 incarto AI) di “Sindrome lombovertebrale cronica su multiple alterazioni discali” (pag. 142 incarto AI). Il medico SMR aveva quindi concluso che RI 1 era stato (temporaneamente) inabile al lavoro sia in attività abituale di operaio edile, sia in attività adeguate, sia in mansioni consuete (casalingo) al 100% dal luglio 2013 al 2 aprile 2014 (0% dal 3 aprile 2014 e continua; pag. 143 incarto AI). Il medico SMR aveva puntualizzato che la prognosi era “aperta, ma suscettibile di peggioramento” e che secondo “la valutazione peritale, non ci sono, dal punto di vista psichiatrico, particolari segni clinici che possano giustificare un’attuale incapacità lavorativa con relativo diritto a rendita. È opportuno che l’assicurato venga guidato verso un contesto lavorativo caratterizzato da una dimensione relazionale primariamente individuale e solo secondariamente di gruppo” (pag. 144 incarto AI). Infine il medico SMR aveva pure precisato che le terapie applicabili che avrebbero migliorato o mantenuto verosimilmente la capacità lavorativa erano quelle a cui si stava già sottoponendo in quel momento (pag. 144 incarto AI).   

                                         L’amministrazione era pertanto giunta alla conclusione che, dal punto di vista medico, l'assicurato - temporaneamente inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal luglio 2013 al 2 aprile 2014 - era in grado di svolgere al 100% e con rendimento pieno qualsiasi attività lavorativa, inclusa quella abituale di operaio edile, a decorrere dal 3 aprile 2014.

                               2.5.   Con la nuova richiesta di prestazioni del 27 aprile 2017 l’assicurato ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, in particolare dal profilo psichico (pag. 204-212 incarto AI).

                                         L’amministrazione ha raccolto agli atti il certificato medico del 24 maggio 2017 del dr. med. __________ (pag. 214-219 incarto AI), specialista FMH in medicina interna generale, nonché medico curante dell’assicurato dal 29 luglio 2014, che ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD : F32.2) con tentamen suicidale; disturbo di personalità mista con tratti di impulsività, narcisistici, antisociale, paranoide dal 2013. Sindrome lombovertebrale recidivante con/su discopatia L4/5 e soprattutto L5/S1 con possibile irritazione radicolare dal 2011” e senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Ipertensione arteriosa. Dislipidemia” (pag. 217 incarto AI) ed ha concluso che RI 1 era inabile al lavoro al 100% dal 2013 (pag. 217 incarto AI). Questa valutazione è stata sostanzialmente confermata nel successivo certificato del 12 dicembre 2017 del medesimo medico curante (pag. 239-246 incarto AI).

                                         L’amministrazione ha raccolto agli atti anche il certificato medico del 12 giugno 2017 del dr.ssa med. __________ (pag. 221-228 incarto AI), specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico psichiatra aggiunto del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, nonché medico curante dell’assicurato dal 14 agosto 2013, che ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (F32.2) con tentamen suicidale; disturbo di personalità mista con tratti impulsivi e narcisistici (F.61)” (pag. 222 incarto AI) e senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Dolori cronici (dott. __________) ” (pag. 217 incarto AI) ed ha concluso che RI 1 è inabile al lavoro al 100% dal 2013 (pag. 224 incarto AI). Questa valutazione è stata sostanzialmente confermata nel successivo certificato medico del 22 aprile 2018 dalla stessa psichiatra curante (pag. 256-263 incarto AI), ove è stata riportata unicamente la diagnosi psichiatrica (pag. 257 incarto AI), con la puntualizzazione che non erano da attendersi dei miglioramenti (pag. 259 incarto AI).

                                         Il 7 settembre 2018 la psichiatra curante dell’assicurato ha nuovamente confermato la propria valutazione con un dettagliato rapporto medico (pag. 285-287 incarto AI).

                                         Davanti al TCA, la rappresentante dell'assicurato ha versato agli atti un ulteriore rapporto medico del 28 novembre 2018 della precitata psichiatra curante, la quale ha ribadito che l’assicurato “non è in grado di cercarsi da solo un lavoro, né di mantenerlo, presentando un’inabilità al 100%” (doc. G).

                               2.6.   Per quel che riguarda l’aspetto psichiatrico, il 21 dicembre 2018 l’UAI ha chiesto il rinvio degli atti per effettuare un approfondimento medico-psichiatrico (doc. IV), sulla base dell’annotazione del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 20 dicembre 2019, il quale ha sottolineato che: “l’attuale certificazione della Dr.ssa __________ rende verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico dopo il 26.06.2014, decisione cresciuta incontestata in giudicato. In ambito psichiatrico, si rendono necessari accertamenti ulteriori e più precisamente una perizia psichiatrica neutrale” (doc. IV-1).

                                         In effetti, i precitati certificati medici del 7 settembre e del 28 novembre 2018 della psichiatra curante rendono verosimile un peggioramento dello stato di salute psichico dell’assicurato successivo al momento in cui l’UAI - basandosi sostanzialmente sulla perizia psichiatrica del 3 aprile 2014 del __________ (pag. 145-152 incarto AI) - ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni assicurative con decisione del 26 giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato (160-161 incarto AI).

                                         Dagli atti dell’incarto emerge pertanto effettivamente la necessità di una valutazione psichiatrica dello stato di salute dell’assi-curato.

                                         Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3).

                                         È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anziesposti.

                               2.7.   Per quel che riguarda l’aspetto somatico, il dr. med. __________ specialista FMH in medicina interna generale, nonché medico curante dell’assicurato dal 29 luglio 2014, nei certificati medici del 24 maggio 2017 e del 12 dicembre 2017 (pag. 214-219 e 239-246 incarto AI) ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro, tra l’altro, di “Sindrome lombovertebrale recidivante con/su discopatia L4/5 e soprattutto L5/S1 con possibile irritazione radicolare dal 2011” indicando pure delle limitazioni funzionali riconducibili a tale patologia (cfr. pag. 219 e 246 incarto AI).

                                         Il TCA non ignora l’annotazione del 26 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________, medico generalista, giusta il quale: “il medico curante segnala lombalgie recidivanti. Tuttavia non vi è traccia di terapia farmacologica antalgica né di presa a carico specialistica né di qualunque altro procedere medico, tantomeno alcun esame obiettivo oggettivante limitazioni articolari e di carico” (pag. 288 e 289 incarto AI).

                                         D’altra parte va però considerato che l’assicurato - di professione operaio edile - presenta delle affezioni di carattere ortopedico di carattere degenerativo da svariati anni ormai. Sulla base degli atti (cfr., in particolare, i precitati certificati medici del dr. med. __________) il TCA non può escludere con la necessaria tranquillità che esse non abbiano ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato sia nell’attività abituale (notoriamente pesante) di operaio edile sia in attività adeguate (per lo meno a livello di limitazioni funzionali) e, quindi, non può concludere come fatto dall’amministrazione nella decisione del 5 novembre 2018 - sulla base della precitata annotazione del medico SMR - che, dal profilo somatico, “la situazione clinica non è diversa da quella risalente al 2013” e, pertanto, l’assicurato dispone “della piena capacità al lavoro ed al guadagno” (pag. 290-293 incarto AI), ben potendo infatti essere subentrato dal profilo ortopedico nel periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata (in casu, il 5 novembre 2018) - la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) - un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato (che, giova qui ribadire, è afflitto da una patologia di carattere degenerativo). In simili condizioni si giustifica quindi un approfondimento peritale esterno anche dal profilo ortopedico (cfr. art. 44 LPGA).

                                         Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR (in particolare, sulla precitata annotazione del 26 ottobre 2018 cfr. pag. 288 e 289 incarto AI).

                               2.8.   Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).

In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico e ortopedico) non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

                               2.9.   Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alla censura ricorsuale, giusta la quale la rappresentante chiede pure “una valutazione seria delle effettive possibilità di integrazione e di guadagno di questo assicurato, valutazione che non appare essere stata effettuata concretamente” (doc. I, pag. 6 e doc. VI pag. 2). Tale questione dovrà essere affrontata se e quando dovesse emergere l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9).

                             2.10.   Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.6-2.8), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove.

                                         Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2019.48 del 14 ottobre 2019, consid. 2.7).

                             2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2’200.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al ricorrente fr. 2’200.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2018.216 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2019 32.2018.216 — Swissrulings