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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.02.2019 32.2018.205

26 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,393 parole·~17 min·3

Riassunto

Seconda domanda di prestazioni respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per espletare una perizia psichiatrica ed una reumatologica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2018.205   BS/sc

Lugano 26 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di

RI 1   rappr. da:   RA 1   

contro  

la decisione del 22 ottobre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1957 e da ultimo professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizia, nell’ottobre 2012 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi (in particolare alla spalla destra) di un infortunio sul posto di lavoro occorsole il 2 dicembre 2011 (doc. 4 inc. AI).

                               1.2.   Per gli esiti del succitato infortunio l’assicurata ha percepito dalla __________ indennità giornaliere sino al 30 novembre 2013, senza successivo diritto alla rendita, con versamento di un’in-dennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. decisione su opposizione del 14 dicembre 2014, cresciuta in giudicato, confermata, a seguito di una domanda di revisione processuale/riconsiderazione, il 20 aprile 2017 dalla __________, a sua volta confermata con STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso con decisioni del 9 agosto 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2012, riservandosi il diritto di procedere ad una revisione in attesa della stabilizzazione dello stato di salute (doc. 24 inc. AI).

                                         Avviata una revisione d’ufficio della rendita, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (__________), i cui periti nel rapporto 25 luglio 2014 hanno valutato un’inabilità del 20% nell’abitua-le professione e dello 0% in attività adeguate dal 14 agosto 2013 (doc. 51 inc. AI).

                                         Siccome dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidi-tà nullo (doc. 59 inc. AI), con decisione del 5 novembre 2014, preavvisata il 26 settembre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita (doc. 64 inc. AI).

                               1.4.   Nel dicembre 2017 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 74 inc. AI). Dopo un iniziale progetto di decisione di non entrata in materia (doc. AI 75 inc. AI) – in seguito annullato avendo l’interessata inviato documentazione medica (doc. AI 80) - con annotazione 3 maggio 2018 il dr. med. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha valutato tali atti (doc. 105 AI).

                                         Accertato che l’assicurata è stata ricoverata presso l’Ospedale __________ dal 3 maggio al 23 maggio 2018 con successivo miglioramento del quadro psicopatologico, mediante annotazione 14 agosto 2018 il SMR ha ritenuto lo stato di salute sovrapponibile a quello presente al momento della precedente decisione eccetto il periodo di degenza in cui l’interessata presentava una totale incapacità lavorativa (cfr. doc. 110 inc. AI).

                                         Di conseguenza, con decisione del 22 ottobre 2018, preavvisata il 28 agosto 2018, l’Uffici AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni.

                               1.5.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una intera rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2015.

                                         Contesta che la sua situazione di salute sia sovrapponibile a quella presente al momento della decisione di diniego di prestazioni del 26 settembre 2014. In sintesi ritiene, fondandosi su documentazione medica prodotta, una persistenza della sintomatologia invalidante sia somatica sia psichiatrica.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver fatto valutare dal SMR i nuovi atti medici, ha rilevato:

"  (…)

Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 27 novembre 2018 qui allegata – ha osservato quanto segue: “In ambito somatico, non emergono fatti nuovi rispetto a quanto accertato nel rapporto SMR finale del 22.08.2014.

In ambito psichiatrico, occorre invece procedere con perizia psichiatrica al fine di definire con precisione l’evoluzione della capacità di lavoro nel tempo, alla luce del rapporto del Dr. __________ del 21 novembre 2018”.

Ora, alla luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 27 novembre 2018.

Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa.” (Doc. IV)

                               1.7.   In data 12 dicembre 2018 l’insorgente ha prodotto altri due certificati medici (VI e VIII).

                               1.8.   Chiamato dal TCA a presentare delle osservazioni alla risposta di causa, rispettivamente di comunicare l’eventuale adesione alla proposta ivi contenuta, con scritto 19 dicembre 2018 l’assicurata, sebbene non d’accordo con le conclusioni del SMR in merito agli aspetti somatici, ha chiesto lo stralcio della presente causa in attesa degli accertamenti d’ordine psichiatrico preannunciati e dell’emanazione della nuova decisione (IX).

                               1.9.   Con scritto 21 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai succitati due certificati prodotti, confermando in sostanza l’assenza di un’invalidità somatica e ribadendo di procedere come proposto in sede di risposta di causa (XIII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta".

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.5.   Nel caso in esame, pacifico è che dal punto di vista psichiatrico la fattispecie necessiti di un accertamento.

                                         Nel rapporto 23 marzo 2018 (pag. 314 inc. AI) all’Ufficio AI lo psichiatra curante dell’assicurata, dr. med. __________, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD 10 F:33.1) con probabile cronicizzazione del disturbo e modifica della personalità, ha valutato un’inabilità del 100% dall’inizio della presa a carico (20 giugno 2016). Su sua indicazione l’assicurata è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ (cfr. lettera 23 marzo 2018 in pag. 318 inc. AI). Siccome al termine della degenza (3 - 23 maggio 2018) l’assicurata presentava “un progressivo miglioramento della deflessione timica con scomparsa degli episodi di disforia, affievolimento dei sentimenti di rabbia, ripresa dello slancio vitale con maggiore propensione di rapporti interpersonali ed assestamento del ritmo-veglia” (cfr. lettera d’uscita 13 agosto 2018 dell’Ospedale __________, pag. 352 inc. AI), il SMR ha ritenuto data un’inabilità lavorativa unicamente durante il periodo di degenza (cfr. annotazioni 14 agosto 2018 in doc. 110 inc. AI). Quanto assunto contrasta tuttavia con il certificato 21 novembre 2018 del succitato psichiatra curante, il quale conclude che “le condizioni cliniche agli ultimi controlli permettono di confermare il perdurare della inabilità lavorativa per questa paziente” (doc. C).

                                         Rettamente lo psichiatra del SMR, dr. med. __________, nelle annotazioni 27 novembre 2018 ha di conseguenza evidenziato che “in ambito psichiatrico occorre (..) procedere con perizia psichiatrica al fine di definire con precisazione l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, alla luce del rapporto del Dr. __________ del 21 novembre 2018” (IV).

                               2.6.   Secondo l’Ufficio AI l’attuale aspetto somatico risulta essere sovrapponibile a quello presente al momento della decisione del 5 novembre 2014, la quale si era fondata sulla perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e neurologica) del 25 luglio 2014.

                                         A torto.

                                         Per quel che interessa la presente fattispecie, dal punto di vista reumatologico, il perito reumatologo dr. med. __________ nel suo referto 24 giugno 2014, reso nell’ambito della perizia pluridisciplinare, aveva diagnosticato:

"  (…)

4.1 con ripercussione sulla capacità lavorativa

        -     periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra in stato dopo intervento chirurgico di tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite, ricostruzione del tendine del sovraspinato e decompressione sottoacromiale avvenuta il 10.09.2012.

4.2 senza ripercussione sulla capacità lavorativa

sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche, scoliosi destro-convessa e iniziale discopatia L4-L5

stato dopo trauma distorsivo alla caviglia destra con dolori attualmente al malleolo laterale con possibile neuropatia del nervo peroneo superficiale (da valutare in ambito neurologico).” (pag. 183 incarto AI)

                                         Quali limiti funzionali il perito aveva evidenziato:

"  (…)

L’assicurata è limitata nell’utilizzo del braccio destro in attività lavorative piuttosto pesanti e che richiedano di mantenere il braccio alzato sopra l’orizzontale per un periodo piuttosto prolungato e di eseguire dei movimenti ripetitivi di elevazione e abduzione del braccio sopra i 90°.

Limitata nell’alzare dei pesi sopra l’orizzontale di 5 kg. Può svolgere delle attività utilizzando il braccio destro contro resistenza non però con forza massimale.

Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo del braccio del gomito in giù.

Nessuna limitazione nell’utilizzo della mano destra.

Per quanto riguarda la colonna lombare ritengo che i reperti clinici attuali non siano limitanti.

Per i disturbi accusati alla caviglia destra dal punto di vista reumatologico non vi sono limitazioni, si tratterà di valutare in ambito neurologico se vi sono delle limitazioni funzionali. (…)” (pag. 186 incarto AI)

                                         Il perito aveva ritenuto l’assicurata inabile al 20% quale ausiliaria di pulizie, ma abile al 100% in attività adeguate rispettose delle summenzionate limitazioni, il tutto con effetto dall’a-gosto 2013 (pag. 187 inc. AI).

                                         Dal punto di vista neurologico nel referto 17 giugno 2014 il dr. med. __________ non aveva per contro rilevato alcuna inabilità lavorativa (punto no. 5 pag. 173).

                                         Ora, dall’esame dell’attuale documentazione non è possibile dedurre che nel frattempo non vi sia stato un peggioramento della situazione, così come sostenuto dall’Ufficio AI.

                                         A tal proposito nel rapporto 16 novembre 2017 il dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica all’__________, ha rilevato:

"  Rivedo oggi la paziente a me nota per esiti di una recidiva di rottura del sovraspinoso della spalla destra che nonostante il re-intervento presenta sempre dolore e che anche a livello funzionale rimasta stazionaria ormai da molto tempo. Ho spiegato alla paziente che in queste condizioni un intervento di artrolisi e capsular release ben difficilmente può apportare un miglioramento e pertanto non vi è un’indicazione in tal senso e che se dolore dovesse diventare intollerabile l’unico intervento che può verosimilmente togliere la sintomatologia dolorosa è quella di un impianto di una protesi inversa. Che in questo momento è comunque contro-indicata sia per la giovane età della paziente sia per il fatto che la funzionalità non verrebbe affatto migliorata anzi al momento la paziente riesce a flettere ca. 150° e abdurre a 140° ed è possibile che questi movimenti possono peggiorare dopo l’impianto di protesi inversa. Così come il movimento di intra-rotazione è verosimile possa ulteriormente essere limitato.”

                                         Non potendo individuare trattamenti medici o chirurgici per migliorare la condizione funzionale della spalla destra (l’arto inferiore oggetto dell’infortunio del 2011 n.d. r.), considerata la situazione stabilizzata, il succitato specialista ha concluso che l’assicurata “non è più in grado di effettuare alcun tipo di attività anche le pulizie domestiche sono estremamente difficoltose per la paziente”, precisando che “anche dopo i lavori leggeri non è pensabile che la paziente possa effettuare ancora manuali con l’arto superiore destro” (pag. 263).

                                         Va poi fatto riferimento al referto del 21 dicembre 2017 relativo alla Artro-Tac alla spalla destra eseguita il 19 dicembre 2017 in cui è stata riscontrata, per la prima volta, una “fissurazione subtotale del fascicolo superiore del tendine suscapolare in prossimità delle viti di ricostruzione” (doc. 78 inc. AI).

                                         Pendente causa l’assicurata ha prodotto lo scritto 6 dicembre 2018 del dr. med. __________. Ritenuta la funzionalità della spalla destra sovrapponibile alla precedente visita (quella del 16 novembre 2017, n.d.r.), lo specialista ha rilevato che la recente arto-risonanza magnetica effettuata “evidenzia anche un estremo assottigliamento con una parziale lesione del terzo superiore del sottoscapolare” (cfr. il relativo referto 21 dicembre 2017 in pag. 265 inc. AI, n.d.r.). Egli ha poi spiegato di aver discusso con la diretta interessata di eventuali trattamenti, inclusa la possibilità di una protesi inversa al momento controindicata, consigliando di “assumere farmaci analgesici al bisogno e ovviamente di limitare l’attività funzionale” e di optare per una protesi solo qualora la paziente non dovesse più tollerare la sintomatologia (doc. VI/1).

                                         In tale ottica va inserito il rapporto 7 dicembre 2018 della neurologa dr. med. __________ la quale, fatto presente come l’esa-me elettroneuromiografico eseguito rientri nella norma, fra l’altro ha prescritto una riabilitazione stazionaria presso la Clinica di __________ che “potrebbe aiutare anche i dolori alla spalla destra dx per i quali la possibilità di un trattamento chirurgico sembrano esaurite” (VII/1).

                                         Ora, rispetto alla situazione presente al momento della decisione 5 novembre 2014 la parte somatica risulta essere peggiorata dal momento che i succitati sanitari hanno concordemente ritenuto come l’assicurata non possa più svolgere in misura completa la sua originaria attività di ausiliaria delle pulizie (nel 2014 l’inabilità era del 20%). Non è inoltre dato di sapere in che misura essa può svolgere attività leggere senza utilizzo del braccio. Del resto nel rapporto 3 maggio 2018 il dr. med. __________, esaminata la documentazione medica prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, aveva riscontrato: “situazione clinica polimorbida. I medici non si esprimono esattamente in merito alle percentuali ed alle date di peggioramento. Di fatto certificano peggioramento ed impossibilità di svolgere attività lucrative”, ritenendo necessaria una perizia (doc. 105 inc. AI).       

                               2.7.   Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         In concreto, visto l’accertamento lacunoso dei fatti, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda almeno all’allestimen-to di una perizia psichiatrica e reumatologica di decorso volta ad accertare globalmente le condizioni dell’assicurata, nonché in merito alla residua capacità lavorativa nell’originaria professione di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate. Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI, sull’eventuale diritto alla rendita.

                                         Ne consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                               2.8.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                               2.9.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione 22 ottobre 2018 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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