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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.09.2016 32.2016.55

23 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,080 parole·~10 min·3

Riassunto

Rendita. Ricorrente contesta valutazione medica. Ricorso accolto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.55   rg/sc

Lugano 23 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 21 aprile 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 21 aprile 2016, l’Ufficio AI, sulla scorta in particolare della perizia pluridisciplinare SAM del 29 maggio 2015 (doc. AI 133), della valutazione SMR del 3 giugno 2015 (doc. AI 134) e della valutazione CIP del 27 gennaio 2016 (doc. AI 154), in relazione alla nuova domanda di prestazioni (una precedente domanda inoltrata nel dicembre 2006 era stata respinta nel dicembre 2007) presentata nel settembre 2012 da RI 1, assistente di cura, ha riconosciuto a quest’ultima, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2013 al 30 settembre 2014 (invalidità del 100%) e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2014 (invalidità del 50%);

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata da RA 1 che, istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando in particolare la valutazione medica (soprattutto l’aspetto psichiatrico) posta alla base del querelato provvedimento, ne postula – producendo nuova refertazione medica (segnatamente un rapporto dello psichiatra curante dr. Teodori) – in via principale l’annullamento con consecutivo riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2013 (quindi anche dopo il 1. ottobre 2014);

                                     -   dopo aver evidenziato, nella risposta di causa, di aver sottoposto la nuova documentazione medica al SAM e di attender-ne la relativa presa di posizione, con successive osservazioni 16 settembre 2016 l’Ufficio AI – sulla base del parere SAM, nonché delle nuove valutazioni SMR e CIP – osservando co-me “…seppur con uno stato di salute migliorato dal mese di giugno 2014, l’assicurata presenta delle limitazioni funzionali e personali che la rendono al momento non reintegrabile nel mercato del lavoro…” (doc. XIV) ha postulato l’accoglimento del gravame;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                                     -   per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado d’incapacità, richiamato l’art. 16 LPGA, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 227; cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 201);

                                     -   nel caso concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti (cfr. in particolare la perizia SAM sub doc. AI 133, le valutazioni SMR e CIP sub doc. AI 134 e 154, nonché il rapporto dello psichiatra curante sub doc. A/3) è da ritenere che, tenuto conto del danno alla salute (fisica e psichica) e delle consecutive limitazioni evidenziate in sede medica (“… la riduzione della capacità lavorativa è dovuta a patologie psichiatriche (fra l’altro fragilità personologica, ansia ed umore deflesso). Dal punto di vista reumatologico, è limitata nell’utilizzo dell’arto superiore di ds., se tenuto alzato sopra i 90° in elevazione ed abduzione, utilizzato con movimenti ripetuti di elevazione ed abduzione, in movimenti di rotazione interna ed esterna, nell’utilizzo sempre dell’arto superiore ds. contro resistenza, con forza o alzando pesi superiori ai 3-5 kg sopra l’orizzontale. Per il rachide è leggermente limitata in attività svolte in posizioni non ergonomiche per il rachide, in attività in posizioni statiche per un lungo periodo oppure alzando dei pesi sino all’altezza del corpo superiori ai 15 kg saltuariamente e 7,5 kg ripetutamente, può mantenere la posizione seduta per più di 2 ore di fila, la posizione in piedi ferma 10-15 min., per più di un’ora cambiando l’appoggio …”; perizia SAM, doc. AI 133 p. 372), dal profilo integrativo e professionale – come pertinentemente sottolineato dal CIP nella valutazione del 15 settembre 2016 in cui ha precisato e completato la precedente resa nel gennaio 2016 (doc. AI 154) – e contrariamente a quanto assunto nella decisione impugnata, appare esclusa una ripresa anche in misura parziale dell’attività di assistente di cura (in riferimento alla quale era peraltro stato considerato il reddito da invalido per il calcolo del contestato grado d’inva-lidità del 50%) o in genere di un’attività lavorativa nell’ambito sanitario. Al proposito il CIP ha evidenziato come “… l’assi-curata presenta una limitazione di carico di kg 5, laddove nelle mansioni quotidiane di un assistente di cura vi è la movimentazione dei pazienti per la cura e l’igiene del corpo, pazienti spesso non autosufficienti e che quindi non possono collaborare con la curante nella loro movimentazione. Sebbe-ne dotate di sollevatori, spesso le operatrici sanitarie non ne fanno uso per ridurre i tempi di esecuzione delle mansioni. Inoltre l’assicurata presenta delle limitazioni psichiche che mal si conciliano con una professione in ambito sanitario, dove è necessaria una grande solidità della struttura psichica per far fronte al carico di stress insito nella professione. L’età della signora non favoriva la buona riuscita di una formazione e neppure di un collocamento e si sarebbe quindi proceduto ad un percorso non semplice ed economico senza probabilmente un buon esito. Le prospettive di trovare nuovamente un’occupazione in qualità di assistente di cura erano esigue per le medesime motivazioni. Onde e per cui, non è esigibile che l’assicurata riprenda un’attività lavorativa nel suo abituale ambito professionale…” (doc. XIV/1).

                                         Anche per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali altre attività, ancorché ritenute in sede peritale siccome in parte esigibili dal profilo medico-teorico (cfr. perizia SAM doc. AI 133 p. 373), dal punto di vista integrativo – in realtà anche lo psichiatra curante (che segue l’assicurata dall’ottobre 2012, cfr. sub doc. AI 133 p. 415) aveva già a più riprese attestato una totale incapacità lavorativa (doc. AI 57, 63, sub. 89, 96) –  il CIP ha riferito che “…rispetto al reperimento o alla formazione in un’attività adeguata, la signora non possedeva, come segnalato, le risorse mediche e personali e l’età non giocava a favore ma soprattutto si sarebbe trattato di un percorso re-integrativo esoso finanziariamente e non si semplice esecu-zione. In sunto, stante l’importanza delle limitazioni funzionali dell’assicurata e del fatto che le conoscenze di quest’ultima non possono essere sfruttate in un ambiente sanitario (a causa delle ripercussioni delle affezioni psichiche sulla sua capacità lavorativa), ritengo che anche in attività adatte il mercato del lavoro, seppure in equilibrio, non sia sufficientemente e-steso. Da ciò ne discende che l’assicurata è da considerarsi non reintegrabile anche in attività adatte…” (doc. XIV/1);

                                     -   ne consegue che, in accoglimento del ricorso, anche dopo il 1. ottobre 2014 alla ricorrente – da considerarsi ai fini del calcolo dell’invalidità esclusivamente persona salariata e non in parte casalinga (doc. AI 145, 151) – va riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità;

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     all’insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione del 21 aprile 2016 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1. ottobre 2014.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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