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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2017 32.2016.38

15 maggio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,733 parole·~19 min·2

Riassunto

Persona assicurata estera che è entrata in Svizzera già portatore del danno alla salute. Non avendo contribuito almeno per tre anni all'AVS non ha diritto ad una rendita AI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.38   BS

Lugano 15 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 3 marzo 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1968, di nazionalità italiana, entrato in Svizzera il 6 giugno 2012 (cfr. permesso di dimora in pag. 7 inc. AI), in data 8 ottobre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per poter beneficiare di una rendita (doc. AI 27). Quale danno alla salute egli ha indicato: “ipovisione grave causa cataratta congenita, perdita occhio sinistro, glaucoma occhio destro”.

                               1.2.   Sulla base della documentazione medica acquisita, in particolare il rapporto 6 novembre 2014 del medico curante (doc. AI 27), e degli atti medici allegati alla richiesta di erogazione di un assegno per grandi invalidi (il 23 gennaio 2013 l’assicurato è stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo con decorrenza dal 1° giugno 2012; doc. AI 16), vagliati dal SMR il 1° aprile 2015 (doc. AI 54), con decisione 3 marzo 2016 (preavvisata il 6 novembre 2015) l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non essendo assolte le condizioni contributive in quanto l’assicurato è entrato in Svizzera “già portatore del danno alla salute”.

                               1.3.   Contro la succitata decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo in sostanza l’erogazione di una rendita d’invalidità e, subordinamente, una rendita straordinaria, previo rinvio degli atti all’Ufficio AI per i dovuti accertamenti sia medici sia economici.

                                         In primo luogo sostiene che il diritto alla rendita è sorto il 1° aprile 2015, sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2014. Tenuto conto dei contributi versati in Svizzera (da luglio 2012 a settembre 2015) ed in Italia (dal 1° settembre 1988 al 7 luglio 1994), egli adempie ampiamente al periodo contributivo minimo di tre anni ex art. 6 cpv. 2 LAI.

                                         Contesta che quando entrò in Svizzera fosse già portatore di un danno alla salute invalidante, rimproverando all’amministrazione di non avere accertato l’insorgenza dell’invalidità. Rileva come l’Ufficio AI non abbia svolto alcun accertamento volto a determinare le attività lucrative eseguite in Italia da luglio 2002 a dicembre 2011, evidenziando al riguardo che in quel periodo aveva lavorato quale informatico presso la __________, ditta da lui costituita insieme al padre e alla sorella, oltre ad un’intensa attività di collaborazione e di consulenza con l’__________. Dopo avere ricevuto donazioni ed anticipi ereditari ha terminato l’attività in Italia per trasferirsi in Svizzera, senza attività lucrativa, con un patrimonio sufficiente per provvedere al suo sostentamento. Rileva inoltre di avere seguito a __________ presso il __________ i corsi di finanza ed investimenti conseguendo il 18 maggio 2015 il titolo di “__________” ed il 19 maggio 2015 quello di “__________” (punto no. 10 pag. 6 del ricorso).

                                         Solo a seguito di un peggioramento della problematica agli occhi, attestato dal suo oculista e oftalmologo curante con rapporto allestito il 13 aprile 2016, è subentrata un’incapacità lavorativa, motivo per cui l’amministrazione, alla quale vanno retrocessi gli atti, “… dovrà definire il grado d’invalidità sul raffronto dei redditi da lui conseguibili nell’attività d’insegnante rispettivamente di consulente e coordinatore informatico prima e dopo il subentrare del danno alla salute”.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Rileva di aver proceduto ai necessari accertamenti, evidenziando di avere formulato il 19 novembre 2014 direttamente all’assicurato domanda circa le attività svolte dal 2002 – al fine di definire lo status (casalingo o salariato) – ricevendo risposta il 1° dicembre 2014 in cui l’interessato aveva fra l’altro sostenuto che, a causa degli effetti del glaucoma, dopo la formazione accademica, conclusasi nel 2002, non aveva la possibilità di svolgere alcuna attività lucrativa. Pertanto, secondo l’amministrazione, l’assicurato è “entrato in Svizzera già portatore del danno alla salute invalidante”, sostenendo come successivamente non sia subentrato un significativo peggioramento delle condizioni di salute. L’Ufficio AI evidenzia infine come durante la procedura amministrativa l’attività presso l’azienda di famiglia non sia mai stata menzionata.

                               1.5.   Il 16 giugno 2016 l’insorgente ha chiesto che venga indetto un pubblico dibattimento (VI).

                               1.6.   Con scritto 4 luglio 2016 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere osservazioni da presentare (VIII).

                               1.7.   In data 4 maggio 2017 si è tenuto il dibattimento pubblico (XV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, cittadino italiano, entrato in Svizzera nel giugno 2012, ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità o meno.

                               2.2.   Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2008), che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

                                         L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51). Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

                               2.3.   Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi. Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi. Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). 

                               2.4.   Come detto, decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).

                                         A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg. no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

                               2.5.   Nella fattispecie, il ricorrente è entrato in Svizzera nel giugno 2012 ed era già affetto da un danno alla salute agli occhi (subcecità su cataratta congenita bilaterale, protesi oculare occhio sinistro, glaucoma secondario occhio destro, cfr. rapporto 6 novembre 2014 del dr. __________, in cura dal 26 settembre 2012; doc. AI 27, inc. AI pagg. 168 ss). Dal 1° giugno 2012 egli è titolare di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo (doc. AI 16, inc. AI pag. 133) e beneficia di diversi mezzi ausiliari (assunzione dei costi di lenti filtranti; cfr. comunicazione 17 dicembre 2014 [inc. AI pag. 246]; garanzia per i bastoni bianchi; cfr. comunicazione 21 maggio 2015 [inc. AI pag. 266); rimborso dei costi di protesi oculari in materiale sintetico; cfr. comunicazione 10 luglio 2015 [inc. AI pag. 269]).

                                         In Svizzera l’assicurato non ha mai lavorato ed è stato ritenuto inabile quale casalingo con una percentuale variabile tra il 20 e 50% (cfr. annotazioni 1° aprile 2015 del SMR; inc. AI pag. 261). Del resto, al punto no. 5.5 della domanda di prestazioni, firmata il 26 settembre 2014, egli ha dichiarato di essere casalingo e studente (inc. AI pag. 143).                                       

                                         In data 1° dicembre 2014 l’assicurato ha dichiarato all’Ufficio AI che “… le attività che ho svolto dopo il 1993 (data dell’ultima attività lavorativa effettiva) si possono riassumere quale attività di studio accademico (corso di laurea dal 1993 al 1997 e dottorato dal 1998 al 2002 .. “ e che dopo la formazione accademica (laurea e dottorando in scienze informatiche) conclusasi nel 2002 “… non ho avuto la possibilità di svolgere alcuna attività lucrativa” (inc. AI pag. 236).

                                         Dalla “perizia medica particolareggiata” del 6 novembre 2014 del dr. __________ risulta che le limitazioni agli occhi sono presenti almeno dal 1999 (inc. AI pagg. 182).

                                         In queste circostanze, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ritenuto come al momento dell’entrata in Svizzera l’assicurato fosse già invalido, motivo per cui egli non presenta un periodo contributivo minimo ex art. 6 cpv. 2 LAI.

                               2.6.   Il ricorrente, contestando la tesi dell’Ufficio AI, sostiene invece che al momento dell’ingresso in Svizzera egli non presentava un danno alla salute invalidante, tant’è che prima di venire nel nostro paese aveva svolto in Italia diverse attività.

                                         In sede di ricorso l’assicurato per la prima volta ha menzionato, oltre alle attività elencate nel succitato scritto 1° dicembre 2014 (cfr. consid. 2.5), un’attività lavorativa svolta presso la ditta di famiglia __________ __________ da luglio 2002 a dicembre 2011 in qualità d’informatico; va qui rilevato che tale attività non è stata dichiarata nel curriculum vitae (doc. AI 22), né nel formulario E 207 (doc. AI 42), né nelle osservazioni al progetto di decisione dell’11 dicembre 2015 (doc. AI 66) e per la stessa non risulta una contribuzione (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Italia; doc. AI 51, inc. pag. 256).

                                         Il ricorrente sostiene di aver avuto l’85% delle quote societarie della ditta di famiglia (cfr. ricorso pag. 5) e che grazie alla sua attività (in pratica era solo lui che la conduceva) la __________ ha registrato un buon andamento. Quanto alle sue competenze in quella società, in sede di pubblico dibattimento ha dichiarato:

" Per quanto concerne l’attività lavorativa nell’ambito della società di famiglia la __________ anche qui è necessario distinguere se si parla di lavoro effettivamente svolto oppure se si richiede un elenco di contributi previdenziali. Lavoravo si ma tale attività non era soggetta al versamento di contributi lavorativi o previdenziali e per questo non risultano nei certificati prodotti. Mi occupavo tuttavia di tutti gli aspetti tecnici e commerciali anche di marketing (l’assicurato versa agli atti un gadget promozionale (tappetino per mouse) frutto della mia attività di marketing in seno alla società che mostra l’esistenza del sito web __________); mediante questo sito svolgevamo un’attività di commercio elettronico di accessori e servizi per telefoni cellulari (periodo 2002/2011).” (verbale d’udienza 4 maggio 2017 pag. 5).

                                         Per questa attività non ha percepito una retribuzione fissa, ma faceva “…. capo alla distribuzione dei dividendi come pure a tutti quei vantaggi concessi dalla legislazione italiana per gli imprenditori, titolari d’aziende e consulenti della stessa “ (verbale d’udienza del 4 maggio 2017 pag. 3). Sempre con riferimento al periodo italiano, dagli atti risulta che l’assicurato detiene l’idoneità psico-fisica all’espletamento dell’attività d’insegnante (__________13 novembre 2007; doc. H). È stato tra i primi posti in graduatoria per il concorso ordinario d’insegnante di scuola secondaria nel 2001 (doc. G).

                                         Il ricorrente ha poi fatto presente di aver liquidato a fine del 2011 la società __________ e che “…mi sono trasferito in Svizzera a giugno 2012. Ho anche ricevuto un anticipo ereditario prima di trasferirmi in Svizzera e ho ritenuto di dedicarmi principalmente alla gestione del patrimonio. Se volessi potrei svolgere l’attività di gestione patrimoniale disponendo dei necessari titoli conseguiti in Svizzera (__________)” (verbale 4 maggio 2017 pag. 6). In effetti, il 18 maggio 2015 egli ha conseguito il diploma federale di “__________” ed il 19 maggio 2015 quello di “__________” (doc. M).

                                         In Svizzera “…  mi dedico a varie attività in particolare alla gestione e amministrazione del mio patrimonio personale (che in Svizzera non è considerata attività anche se evidentemente da tale attività ottengo un beneficio economico). Tale attività consiste nella selezione, gestione e amministrazione di titoli quali azioni, obbligazioni, fondi d’investimento e altri strumenti finanziari. Svolgo questa attività principalmente a casa, se devo incontrare un rappresentante di una banca o un consulente ecc. sono in grado di recarmici.” (verbale 4 maggio 2017 pag. 6).

                                         Ora, in primo luogo va fatto presente che, come visto, è l’assicurato stesso che in sede ricorsuale ha dichiarato di avere svolto un’attività lavorativa (questo in contraddizione con quanto dichiarato nella domanda di prestazioni, ossia di essere casalingo e studente; cfr. consid. 2.5) prima dell’asserita invalidità sorta successivamente all’entrata in Svizzera. Non va pertanto applicato il metodo specifico previsto per le persone senza attività lucrativa (al riguardo cfr. SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136) ma – come si vedrà nel seguito – quello del raffronto dei redditi (come d’altronde da lui chiesto; cfr. consid. 1.3).

                                         Fatta questa premessa, con riferimento a quanto dichiarato dall’assicurato riguardo all’attività lavorativa svolta presso la ditta di famiglia __________, società confezionata su sua misura (cfr. memoriale consegnato dal ricorrente in udienza, punto no. 14), ci si può chiedere, come legittimamente fatto dall’Ufficio AI in sede d’udienza, se la stessa possa essere considerata come attività svolta in un contesto “protetto”. In tal caso, non presentando una capacità lavorativa fruibile in un mercato equilibrato del lavoro (fra le tante cfr. DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a) al momento dell’entrata in Svizzera l’assicurato andrebbe considerato già invalido. Non avendo nel giugno 2012 contribuito almeno per un anno all’AVS, non avrebbe diritto ad una rendita ordinaria, tantomeno ad una rendita straordinaria ex art. 39 LAI in relazione all’art. 42 LAVS (l’erogazione di quest’ultima prestazione è esclusa già per il fatto che l’assicurato non adempie al requisito della cittadinanza svizzera).  

                                         Altra ipotesi altamente verosimile è che non vi è mai stata incapacità al guadagno - quindi nessun diritto alla rendita - poiché prima di entrare in Svizzera, come visto e come ammesso dall’assicurato medesimo, quest’ultimo ha potuto svolgere attività lavorativa senza discapito economico e, per quanto riguarda il periodo successivo alla sua entrata in Svizzera, non risulta comprovato (né vi sono elementi che inducono a ritenere necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti a proposito) un peggioramento – per lo meno fino all’emanazione del qui contestato provvedimento – dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         Non va al riguardo dimenticato che la liquidazione __________ è avvenuta non per motivi di salute, tantomeno per indebitamento, ma piuttosto a seguito della volontà dell’assicurato di trasferirsi in Svizzera, come detto, per amministrare e gestire il suo patrimonio personale.

                                         Inoltre, nelle già citate annotazioni 1° aprile 2015 il dr. __________ del SMR, dopo aver vagliato la documentazione presente agli atti ha sostenuto che “… in base ai dati in nostro possesso non c`è stato un peggioramento dello stato di salute, nel caso particolare del visus, per questo A:, da quando risiede in Svizzera” (inc. AI pag. 261). Certo, nel certificato 13 aprile 2016 il dr. __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha concluso che ”… dal 2013 ad oggi si è assistito ad un peggioramento progressivo del campo visivo della percezione visiva”, ma nello stesso rapporto egli ha precisato che”..la malattia è suscettibile di peggioramento nonostante la pressione si sia mantenuta, con l’attuale terapia, stabile negli ultimi tre anni” (sottolineature del redattore; doc. P). Questo non vuol dire che il succitato specialista ha attestato un peggioramento, lo ha solo ipotizzato per il futuro. Anche in sede dibattimentale il ricorrente ha precisato che “…  il mio peggioramento della salute è stato graduale nel tempo come certificato dal dott. __________ e infatti negli ultimi anni (da quando risiedo in Svizzera) gradualmente ho avuto necessità di adottare dapprima il bastone bianco, corsi di mobilità e altri mezzi ausiliari. E chiaramente le difficoltà visive aumentano nel tempo con l’insorgere anche di nuove situazioni quali l’ipersensibilità alla luce (infatti ho dovuto adottare filtri speciali applicabili agli occhiali e riconosciuti dall’AI) e nonché la vista sfocata e riduzione dell’ampiezza del campo visivo (anche questo certificato dagli esami medici svolti dalla equipe del dott. __________ di __________)” (verbale pagg. 6/7).” Senza voler misconoscere la problematica agli occhi, non risulta tuttavia che l’eventuale peggioramento abbia avuto una ripercussione sulla gestione patrimoniale che l’assicurato continua a svolgere. Del resto, a supporto del suo danno alla salute, egli ha beneficiato di mezzi ausiliari che molto verosimilmente sono stati utili per svolgere le sue attività. Nondimeno va evidenziato che, nonostante l’ipotetico peggioramento, nel 2015 egli è riuscito a concludere il suo percorso formativo conseguendo i citati diplomi nell’ambito della finanza e degli investimenti.  

                                         Infine, quale terza ipotesi di lavoro, ammettendo che a seguito di un rilevante peggioramento dello stato di salute l’incapacità al guadagno sia subentrata successivamente all’entrata in Svizzera, con cambio della professione da esperto informatico (riguardo all’attività svolta prima dell’ingresso in terra elvetica il ricorrente non ha fornito l’ammontare del dividendo della __________ ricevuto oltre, per quanto è dato di capire, al vitto ed all’alloggio in luogo della retribuzione) a gestore patrimoniale (va qui rilevato che i proventi di una gestione patrimoniale di beni privati, come parrebbe essere il caso dell’assicurato, esulano dal concetto di attività lucrativa; fra le tante cfr. DTF 134 V 250 consid. 3.1), presentando un periodo minimo contributivo ex art. 6 cpv. 2 LAI (dal mese di luglio 2012 versa i contributi AVS), l’assicurato comunque non potrebbe beneficiare di un diritto alla rendita non presentando un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Non disponendo di dati reali né riguardanti, come visto, il reddito da valido, né di quelli concernenti il reddito da invalido, ritenuto - come accennato - che la mera gestione di patrimonio privato non costituisce attività lucrativa, occorre fare capo ai dati salari statistici. Dal raffronto dei salari statistici mensili di base [cfr. inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo (valore centrale) secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso], utilizzati – come visto sopra – in assenza di dati salariali concreti, risulta che per “l’attività informatiche ed altri servizi informatici” (settore 62-63) il reddito statistico è fr. 9'170.-- (reddito da valido), mentre per attività “servizi finanziari” (settore 64,66) il salario statististico è di fr. 11’018.-- (reddito da invalido).

                                         In queste circostanze, viste le succitate tre ipotesi, l’assicurato non ha diritto ad una rendita né ordinaria né straordinaria.

                                         Visto quanto sopra, non è poi necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue la reiezione del ricorso.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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