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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.01.2017 32.2016.106

11 gennaio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,012 parole·~15 min·2

Riassunto

Diniego di prestazioni. Necessari ulteriori accertamenti medici ed economici. Rinvio atti, come proposto dall'Ufficio AI e condiviso dalla ricorrente, all'amministrazione per resa di un nuovo provvedimento. Diritto a ripetibili

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.106   FS

Lugano 11 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2016 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 27 luglio 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 27 luglio 2016, preavvisata il 2 maggio 2016 (doc. AI 53/191-193), l’Ufficio AI – sulla base della perizia del 24 novembre 2015 con complemento del 28 giugno 2016 del dr. __________ (doc. AI 41/114-124 e 66/237), del rapporto finale del 18 dicembre 2015 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 42/125-128), della valutazione del 26 aprile 2016 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 51/185-190) e dell’annotazione 7 luglio 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 64/235 e 67/238) – ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 68/239-241);

                                     -   con il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica ed economica e, previ accertamenti medici pluridisciplinari e professionali, ha chiesto l’attribuzione di almeno una mezza rendita;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI – considerata l’annotazio-ne SMR del 20 settembre 2016 nella quale il dr. __________ si è così espresso: “(…) PROCEDERE Alla luce del nuovo rapporto reumatologico del Dr. __________ del 31.08.2016 presentato nel ricorso del 14.09.2016 dall’avv. RA 1 al nostro progetto di decisione del 02.05.2016, viene indicato un peggioramento della gonalgia sinistra dell’A. con maggiore influsso sulla valutazione finale della CL dello stesso. Per cui si rende necessaria una perizia reumatologica di decorso presso il Dr. med. __________, avente lo scopo di valutare l’evoluzio-ne dello stato di salute dell’A., rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue. (…)”. (IV/1) – ha postulato il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR nell’annotazione del 20 settembre 2016 precisando: “(…) ciò comporta che l’ammini-strazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso (anche per quanto attiene all’aspetto economico) sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV);

                                     -   con osservazioni del 24 ottobre 2016 l’avv. RA 1 – rilevato che “(…) la qui ricorrente prende atto che, su segnalazione del Servizio medico regionale (SMR) dell'Al (Dr. ____________________, doc. IV.l), l'Ufficio Al ritiene ora necessaria una perizia medica aggiuntiva ("perizia reumatologica di decorso") presso il precedente perito Dr. med. __________. L'Ufficio Al chiede pertanto di retrocedergli il dossier per effettuare gli accertamenti medici e una rivalutazione del caso (anche sotto l'aspetto economico), con relativo preavviso di decisione Al e susseguente decisione. La qui ricorrente si dice in sostanza d'accordo con questo modo di procedere, che equivale a una sostanziale acquiescenza sulle domande della ricorrente (sulla necessità di una perizia aggiuntiva e di una rivalutazione del caso). La ricorrente chiede comunque che l'Ufficio Al tenga conto globalmente di quanto asserito e proposto dalla qui ricorrente nel ricorso in oggetto, anche per quanto concerne I'approfondimento dell'aspetto lavorativo attuale (turni notturni, invece dei precedenti turni diurni). A questo riguardo la ricorrente produce quale doc. 11 la descrizione da lei fatta del lavoro notturno eseguito (in comparazione con il precedente lavoro diurno) e la conferma al riguardo del 20.10.2016 del responsabile del personale della Casa di cura per anziani del __________. La qui ricorrente non ha motivi di dubitare che l'Ufficio Al, prima di prendere una nuova decisione, rivaluterà seriamente il caso sia dal profilo medico, sia da quello professionale. Vista la sostanziale acquiescenza dell'Ufficio Al, la qui ricorrente chiede che le siano attribuite le spese ripetibili (art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca). Il qui patrocinatore produce al riguardo la sua nota per onorario e spese per la sola procedura di ricorso (doc. 12). (…)” (VI) – ha comunicato al TCA che “(…) in conclusione, la qui ricorrente aderisce alla proposta dell’Ufficio AI di retrocessione degli atti, con relativo stralcio per acquiescenza della parte resistente alla presente procedura di ricorso e con l’attribuzione di spese e ripetibili alla qui ricorrente. (…)” (VI);

                                     -   con osservazioni dell’8 novembre 2016 l’Ufficio AI, preso atto del fatto che la ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di rinvio atti formulata dall'amministrazione, ha ribadito che “(…) ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (segnatamente l’esecuzione di una perizia di decorso presso il Dr. med. __________), e rivalutato il caso (anche per quanto attiene all’aspetto economico) sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (VIII);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. L’assicurata postula, previ accertamenti medici e professionali e senza specificare da quando, l’attribuzione di almeno una mezza rendita;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);

                                     -   per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a n. 236, pag. 389);

                                     -   con perizia 24 novembre 2015 il dr. __________, FMH in reumatologia – dopo aver proceduto alla consueta raccolta degli atti medici, all’anamnesi, esposti gli elementi soggettivi ed oggettivi e poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorative “(…) - Lupus eritematoso sistemico con interessamento articolare e cutaneo. Dal 2007 - Tunnel carpale bilaterale, operato a dx in febbraio 2015 e a sx in luglio 2015, con buon miglioramento in particolare a dx. Dal 2014 - Epicondilopatia radiale soprattutto ulnare bilaterale. Dal 2014 - Sindrome cervico-lombo-spondilogena alla presenza di turbe statico-degenerative. Da anni - Gonalgia sx. Dal 2015 - Dolori alla caviglia sx. Dal 2015 - Possibile fibromialgia. Dal 2015 (…)” (doc. AI 41/120) –, circa la capacità lavorativa si è così espresso: “(…) 1. Capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel tempo). Nell'attività svolta finora, di ausiliaria di cure presso una casa anziana, essa è limitata a partire da agosto di quest'anno in misura del 50%, come annunciato dal Dr. __________. In effetti si tratta di un'attività abbastanza pesante in cui può essere necessario sollevare carichi pesanti e lavorare in condizioni inergonomiche della schiena nonché utilizzare le mani in maniera continua. In questo ambito la paziente può quindi lavorare, come ben descritto dal Dr. __________, unicamente in misura del 50%, da agosto 2015. Questa capacità lavorativa residua è poco suscettibile di miglioramento a medio-lungo termine. Da agosto 2014 ad agosto 2015 vi sono stati periodi di incapacità lavorativa giustificati anche al 100%, la paziente essendosi fatta operare a 2 riprese di un tunnel carpale. 2. Capacità lavorativa in un'attività adeguata. In un'attività adeguata al suo danno di salute la paziente potrebbe risultare abile in misura del 75%, con una presenza completa sul posto di lavoro ma con una riduzione della capacità lavorativa (rendimento). La paziente può stare seduta senza limitazioni. In piedi può stare di fila per un massimo di 1 a 1½ ora. Deve evitare di lavorare su terreni dissestati, salire o scendere in continuazione scale. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide cervicale e lombare mantenute a lungo. Deve evitare di sollevare pesi superiori a 20-25 kg in maniera ripetuta. Anche attività di precisione ha un certo limite tenuto conto della problematica alle mani dovuta al Iupus e in minor misura agli esiti di tunnel carpale. (…)” (doc. AI 41/123).

                                         Lo stesso specialista, nel complemento peritale del 28 giugno 2016, ha evidenziato: “(…) Prendo nota della lettera del Dr. __________ datata del 06.10.’15. Questa lettera era comunque già stata considerata nella mia perizia del 24.11.’15 (cf. pagina 3). Nella perizia a fondo pagina 3 riporto anche quello da lui asserito a sapere che "un reinserimento professionale in altre attività lavorative mi sembra a questo punto piuttosto difficile anche se più Ieggere". Questa asserzione non viene però sopportata da nessun motivo. Probabilmente si tratta piuttosto di una presa di posizione dovuto al fatto che la paziente ha sempre desiderato e preferito continuare il suo mestiere attuale in misura del 50%. Rammento che la paziente lavora come ausiliaria di cure, attività che si deve considerare di media entità e non di attività leggera. Come descritto nella mia perizia ritenevo abile la paziente in misura superiore in attività più leggere come da me descritte. Contrariamente all'attività di ausiliaria di cura le attività più leggere con un carico fisico minore possono essere svolte in maniera leggermente superiore a quella di ausiliaria di cura. ll certificato del Dr. __________ non porta nessuna particolarità di rilievo se non una presa di posizione differente rispetto alla mia. Sulle basi di queste constatazioni non esistono elementi nuovi o differenti attualmente per cambiare la mia valutazione. Non vi è stata da parte dei medici curanti nessuna presa di posizione quanto ad un'attività confacente al danno di salute, con relativa capacità funzionale residua. (…)” (doc. AI 66/237).

                                         Sulla base di queste risultanze il dr. __________, nell’annota-zione 7 luglio 2016 (doc. AI 67/238), ha confermato il rapporto finale SMR del 18 dicembre 2015;

                                     -   tuttavia – visto il rapporto 31 agosto 2016 nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha, in particolare, evidenziato che “(…) recentemente si sono manifestati dei dolori al ginocchio sinistro. Questi hanno richiesto delle indagini radiologiche con una radiografia da me effettuata il 02.06.2016 che mostra una iniziale osteofitosi delle eminenze intercondiliche soprattutto al compartimento mediale, al condilo femorale e al piatto tibiale. Si tratta di alterazioni che parlano piuttosto per problematiche di tipo degenerativo. Ho eseguito una punzione dell'articolazione in data 02.06.2016 introducendo del Kenacort 40 mg. La punzione ha permesso di effettuare un'analisi del liquido sinoviale che ha mostrato la presenza di un liquido sinoviale di tipo degenerativo. Non vi era quindi relazione del versamento articolare al ginocchio sinistro con la problematica autoimmune. Si tratta quindi di uno sviluppo di tipo artrosico al ginocchio sinistro che anche attualmente non è del tutto asintomatico malgrado l'infiltrazione e la terapia antidolorifica con Voltaren 50 mg. Ho iniziato quindi con del Condrosulf 800 mg 1 past. la mattina. Fatto questo che riduce leggermente, a mio modo di vedere, anche la capacità professionale dell'assicurata per quanto riguarda l'attività attualmente svolta. […] È importante anche segnalare un certo peggioramento delle condizioni di salute per quanto riguarda la problematica del ginocchio sinistro. (…)” (doc. AI 69/261-262) – pertinentemente il dr. Evangelisti, nell’annotazione del 20 settembre 2016 (giustamente fatta propria dall’Ufficio AI), ha concluso che “(…) si rende necessaria una perizia reumatologica di decorso presso il Dr. med. __________, avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue. (…)”. (IV/1);

                                     -   visto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI e condiviso dalla ricorrente, si giustifica effettivamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione medica ed all’aggiornamento di quella economica, rendendo in seguito una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sul diritto dell’assicurata a percepire o meno delle prestazioni;

                                     -   la ricorrente, patrocinata da un avvocato, vittoriosa in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

                                     -   l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;

                                     -   ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio (l’avv. RA 1 ha potuto sfruttare il lavoro già svolto in sede di “Osservazioni al preavviso di decisione”; cfr. doc. AI 59/200-264), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 1’996.-- (IVA inclusa e di cui fr. 168.-- di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e non di fr 3'628.-- (senza IVA e di cui fr. 3'290.-- per onorario) chiesti con la nota del 24 ottobre 2016 dal patrocinatore della ricorrente (cfr. VI e allegato doc. B/12);

                                     -   a norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 27 luglio 2016 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1’996.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2016.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.01.2017 32.2016.106 — Swissrulings