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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2016 32.2015.98

15 febbraio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,886 parole·~1h 9min·2

Riassunto

Revisione, soppressione di una rendita a motivo del miglioramento delle condizioni dell'assicurata. Decisione confermata. Ammessa l'assistenza giudiziaria gratuita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.98   FC/sc

Lugano 15 febbraio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2015 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 12 maggio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva come cameriera, nel giugno 2011, ha presentato una prima domanda di prestazioni per adulti, la quale è stata accolta con decisione 16 novembre 2012 dall’Ufficio AI, il quale, ritenuto uno stato di salute non stabilizzato (doc. AI 48, 63), ha attribuito all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2011 (con versamento dal 1. dicembre 2011 trattandosi di una domanda tardiva; doc. AI 73, 74).

                                         Nell’agosto 2013 l’amministrazione ha avviato una revisione.

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, inclusa una perizia multidisciplinare del SAM, con decisione 12 maggio 2015, preceduta da un progetto del 18 marzo 2015, l’Ufficio AI ha statuito la soppressione della prestazione avendo stabilito un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurata con un conseguente grado di invalidità del 35% (doc. AI 149).

                                                                                 -                                       

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata, patrocinata dall’avv. RI 1, ha contestato il provvedimento, chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo e postulando l’annullamento della decisione e il ritorno degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e la resa di una nuova decisione a garanzia del suo diritto di essere sentita, non essendole stata data la possibilità di avere tutte le informazioni del caso per potere formalizzare compiutamente le sue osservazioni (doc. I). Ha pure chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio facendo in seguito pervenire la documentazione attestante la sua situazione finanziaria (doc. V).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la correttezza della procedura così come della valutazione medica e economica poste alla base del provvedimento impugnato (VII).

                               1.4.   Mediante decreto del 14 luglio 2015 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda tendente ad ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. XIII).

                               1.5.   Con scritti 5 giugno, 27 e 31 luglio 2015, 7 agosto 2015 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha prodotto nuove osservazioni e ulteriore documentazione medica (doc. XIV, XVI, XVIII), in merito alla quale l’Ufficio AI, il 12 agosto 2015, ha ribadito la sua richiesta di conferma del provvedimento contestato, sulla base anche del parere del SMR (doc. XX). L’assicurata ha quindi fatto pervenire una pronuncia del 6 agosto 2015 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ (che ha statuito l’obbligo della Cassa pensioni __________ di versare all’assicurata una rendita di invalidità intera dal 1. dicembre 2011) e il 20 agosto, 9 novembre e 10 dicembre 2015 ulteriori osservazioni e nuova documentazione medica (doc. XXIII, XXIX), che sono stati trasmessi all’Ufficio AI.

considerato                    in diritto

                               2.1.   L’assicurata fa valere una violazione del diritto di essere sentita, ritenendo in sintesi che l’operato dell’amministrazione non le ha permesso di avere tutte le informazioni necessarie per formulare compiutamente le proprie osservazioni al progetto di decisione del 18 marzo 2015. La ricorrente invoca inoltre una violazione dell’art. 43 LPGA, considerato come a suo dire l’amministrazione avrebbe proceduto alla resa della decisione impugnata senza preventiva diffida e avvertimento delle conseguenze giuridiche nel caso in cui non  avesse completato le proprie argomentazioni.

                                         Occorre pertanto esaminare se sussiste una violazione (grave) del diritto di essere sentita che, a determinate condizioni, può portare all’annullamento della querelata decisione.

                               2.2.   Come già anticipato nel decreto del 14 luglio 2015 (con il quale il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo), secondo l'art. 57a cpv. 1 LAI “l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA”. Ai sensi dell'art. 73ter cpv. 1 e 2 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni, per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.

                                         Secondo dottrina e prassi amministrativa il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può essere prorogato (cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pp. 419-421; STCA 32.2011.197 del 15 settembre 2011, consid. 2.6). In tal senso il marg. 3013.3 CPAI dispone che “il termine di 30 giorni è prorogabile soltanto in casi sufficientemente motivati”. Per contro, il TF ha lasciato aperta la questione (STF 8C_527/2012 consid. 3.1 citato in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 57a, n. 5, p. 554).

                                         L’art. 42 LPGA prevede d’altro canto che “le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione”. Il diritto di essere sentito deve dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).

                                         Il diritto di essere sentiti delle parti è sancito anche dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).

                                         Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 3.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372).

                                         Secondo la giurisprudenza, l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non solo sull’oggetto in questione, ma anche sulla prevista decisione finale (STF 9C_176/2010; DTF 125 V 405 consid. 3e con riferimenti).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid. 5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).

                                         Nel caso in esame, dopo l’emissione del progetto di decisione del 18 marzo 2015 (che ha accordato la possibilità di presentare entro 30 giorni eventuali osservazioni scritte e motivate, doc. AI 142), con scritto 16 aprile 2015 l’avv. RA 1 ha informato l’Ufficio AI di aver assunto la rappresentanza dell’assicurata, contestando il calcolo del grado d’invalidità e osservando tra l’altro quanto segue :

" Per poter esprimere con maggiore cognizione di causa le nostre argomentazioni necessitiamo però di poter esaminare l’intera documentazione componente il vostro incarto. In tal senso con la presente chiediamo di poter ricevere gratuitamente e in formato CD l’intera documentazione e ciò con ulteriore termine di 30 giorni a contare dalla ricezione dell’incarto per poter precisare meglio i contenuti della presente contestazione.

(…)

Per quanto attiene all’aspetto medico fermo restando che i contenuti della vostra perizia dovranno ancora essere valutati, sin da ora si tiene a segnalare che nei prossimi tempi l’assicurata sarà visitata da specialisti presso il centro svizzero per paraplegici. Sino ad allora e meglio sino al rispettivo rapporto medico non sarà quindi a maggior ragione possibile esprimersi sulla perizia e sulla vostra conseguente decisione. Anche a livello medico ci si riserva pertanto maggiori osservazioni.” (doc. AI 145)

                                         Il 17 aprile 2015 l’Ufficio AI gli ha inviato tutta la documentazione facente parte dell’inserto AI (doc. AI 146). Con scritto 28 aprile 2015 l’avv. RA 1 ha fatto presente che:

" Faccio riferimento ai nostri incarti citati a margine e non da ultimo alla mia più recente raccomandata 16 aprile 2015 e ciò per comunicarvi a complemento di quanto già detto che il prossimo 1. luglio 2015 la signora RA 1 sarà visitata presso il Centro __________ (cfr. allegato). Sino ad allora e meglio sino a conoscenza del parere di questi ultimi medici non mi è quindi possibile esprimere un mio giudizio sul vostro progetto di decisione.” (doc. AI 148)

                                         Con la decisione impugnata, resa il successivo 12 maggio 2015, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, prendendo fra l’altro posizione in merito alle osservazioni al progetto e alle prese di posizione del legale dell’assicurata del 17 e 28 aprile 2015 (“Dal punto di vista medico la documentazione giunta ai nostri atti il 17 aprile 2015 ed il 29 aprile 2015 non è corredata da alcuna documentazione medica suffragante una diversa valutazione rispetto a quanto da noi precedentemente valutato. (…); doc. AI 149);

                               2.3.   Da quanto esposto risulta che con scritto 17 aprile 2015 l’amministrazione ha dato prontamente seguito alla richiesta del 16 aprile 2015 del legale dell’assicurata, trasmettendogli l’incarto AI, non concedendo però la chiesta proroga del termine (doc. AI 146).

                                         Tutto ben considerato, rilevato come il 17 aprile 2015, ossia in giorno dopo che ne aveva fatto richiesta, all’avv. Mazzoleni è stato messo a disposizione l’intero incarto (doc. AI 146) ricordato peraltro come la perizia SAM fosse in ogni modo già stata inoltrata al curante dr. __________ il 2 aprile 2015 (cfr. doc. AI 139, 140 e 144) e fosse quindi da ritenere già a disposizione dell’assicurata - il legale della ricorrente avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione in merito al progetto di decisione e agli atti medici (segnatamente la perizia SAM) sulla base dei quali l’amministrazione aveva tratto le sue conclusioni, questo anche se, come visto, l’amministrazione gli ha sostanzialmente negato una proroga del termine ex art. 57a LAI. Sulla base delle informazioni che in quel momento aveva a disposizione avrebbe potuto esprimersi in merito alla questione della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, riservandosi eventualmente il diritto di produrre in sede di ricorso successiva rilevante documentazione. Per contro, sino alla data decisiva della resa della decisione contestata del 12 maggio 2015 (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata; DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), la quale è comunque stata resa quasi un mese dopo che è stata inviata la documentazione medica, l’insorgente non ha fatto pervenire alcuna documentazione o contestazione motivata sulle conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, né del resto vi ha provveduto con il ricorso. E questo malgrado il mancato accoglimento della sostanziale richiesta di proroga contenuta nello scritto 16 aprile 2015. In queste circostanze non sussiste una violazione (grave) del diritto di essere sentito.

                                         Va del resto nuovamente rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 V 180 consid. 4a p. 183). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                         La ricorrente, oltre ad aver avuto la possibilità di consultare gli atti dell’Ufficio AI, che sono stati prodotti unitamente alla risposta di causa (e ricordato peraltro come la perizia SAM le fosse già stata messa a disposizione in precedenza), pendente causa ha avuto la facoltà di produrre nuova documentazione (anche quella successiva alla preannunciata visita a __________) e ulteriori osservazioni innanzi al TCA, che gode del pieno potere cognitivo, salvaguardando pertanto ampiamente il suo diritto di essere sentita. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentita è quindi stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, p. 390; STF 8C_416/2015 del 30 settembre 2015; 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; 2C_471/2009 del 23 luglio 2010).

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione per garantire il diritto di essere sentito anche in caso di grave violazione - se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

                                         Inconferente risulta l’ulteriore allegazione ricorsuale per la quale il progetto di decisione del 18 marzo 2015 potrebbe in realtà esserle stato recapitato soltanto il 15 aprile 2015, giorno in cui ella si è rivolta all’avv. RA 1, considerato come “in un primo momento l’Ufficio AI nemmeno era a conoscenza del suo nuovo indirizzo”. A suo dire, la decisione impugnata essendo poi stata resa “già” il 12 maggio 2015, all’assicurata non sarebbe stato garantito il termine minimo di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI (cfr. ricorso, p. 5, doc. I). Ora, dall’incarto risulta che il progetto di decisione del 18 marzo 2015 è stato inviato all’assicurata all’indirizzo di __________ (doc. AI 142). Lo stesso giorno (18 marzo 2015) con una e-mail all’Ufficio AI delle ore 18.57 (pervenuta quindi quando il progetto di decisione era già stato inviato) l’assicurata comunicava il cambiamento di indirizzo, da __________ a __________, precisando che “tra poco scade la rispedizione della posta e mi sono accorta che non avete cambiato il mio indirizzo. Lo chiedo gentilmente di cambiare nel vostro sistema” (doc. AI 143). Ora, considerato come il progetto di decisione inviato il 18 marzo 2015 non risulti essere stato rispedito al mittente dalla Posta, non vi è motivo di dubitare che il servizio di rispedizione fosse ancora attivo e che quindi l’invio sia stato celermente rispedito al nuovo indirizzo di __________, pervenendo alla destinataria presumibilmente un paio di giorni dopo. Del resto in nessun modo, né nello scritto all’Ufficio AI del 16 aprile 2015, né in quello successivo del 28 aprile 2015 (doc. AI 145, 148; cfr. sopra 2.2), il legale dell’assicurata ha lamentato una eventuale tardività nel ricevimento del progetto di decisione da parte della sua mandante. L’allegazione di tardivo ricevimento del progetto, formulata dalla ricorrente - del tutto tardivamente – solo in questa sede ricorsuale, risulta pertanto manifestamente irricevibile, ove oltretutto si ricordi come non sia sorretta da alcun mezzo probatorio che in qualche modo possa comprovare l’effettivo ricevimento del progetto in oggetto.

                               2.4.  

                             2.4.1   Secondo l’art. 43 LPGA (Accertamento) l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto (cpv. 1). Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia. (cpv. 3).

                                         In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.  Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i necessari incarti al competente servizio medico regionale.

                                         Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28 LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non entrata nel merito (cfr. anche l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI).

                                         A proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267), nel 2003 l'allora TFA ha affermato quanto segue:

" (…)

5.3 En relation avec les circonstances de fait qui déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni (cfr. in proposito, Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, ad art. 43 n. 53segg).

                                         Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, considd. 5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:

" (…)

5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210).

6.

Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della redattrice).

                            2.4.2.   Nel caso concreto la ricorrente si prevale, a torto, di una violazione dell’art. 43 LPGA, per il fatto che l’amministrazione, malgrado in sede di opposizione le fosse stato comunicato della prevista visita presso i curanti a __________ il 1. luglio 2015 (doc. AI 148 citato per esteso sopra al consid. 2.3), ha optato per decidere - il 12 maggio 2015 - sulla base dei suoi atti senza preventiva diffida o avvertimento e prima ancora quindi che le fosse possibile “esaminare sino in fondo il buon fondato delle rispettive pretese” (doc. XXII).

                                         Ora, innanzitutto l’art. 43 cpv. 3 LPGA, richiamato ripetutamente dalla ricorrente, concerne un’altra fattispecie e meglio le conseguenze di una violazione, da parte dell’assicurato, dei propri doveri d’informazione e collaborazione (per un caso di applicazione di tale disposizione cfr. la STCA 32.08.24, citata dall’assicurata, concernente una decisione di non entrata nel merito di una nuova richiesta di prestazioni fondata sull’art. 43 cpv. 3 LPGA per ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurato, resa dopo che, individuata dall’amministrazione la necessità di un accertamento reumatologico, l’interessato non si era presentato alla prevista visita medica presso il perito reumatologo né aveva avvisato dell'assenza; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 43 n. 47segg.).

                                         In concreto l'amministrazione non è stata confrontata con un rifiuto dell'assicurata di sottoporsi a nuova perizia o altro accertamento medico, o altra forma di collaborazione, bensì con la richiesta, giunta dopo ampia e completa acquisizione dei necessari atti medici da parte dell’Ufficio AI, inclusa una perizia multidisciplinare a cura del SAM – perizia che è peraltro stata messa a disposizione dell’interessata, la quale non ha tuttavia formulato in proposito sostanzialmente censura alcuna -, nel corso di una procedura di revisione avviata nell’agosto 2013, di procrastinare la resa della decisione in attesa di un consulto medico presso il centro di __________ previsto in luglio 2015. A torto quindi la ricorrente ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto inviarle una diffida scritta o un avvertimento ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA prima di rendere la propria decisione. Al contrario, essendo gli atti dell’incarto completi, a questo stadio l’Ufficio AI era senza dubbio autorizzato a pronunciare una decisione senza ulteriore dilazione e senza (nuovo) preavviso.

                                         Ma a prescindere da queste considerazioni va detto che nel caso specifico l’amministrazione, come meglio si argomenterà nel prosieguo (cfr. in particolare al consid. 2.12), aveva a disposizione chiari e sufficienti elementi per valutare lo stato di salute dell’assicurata e la conseguente capacità lavorativa e rendere quindi la decisione di soppressione senza richiedere ulteriore documentazione medica e in particolare senza attendere la nuova visita dell’interessata presso i medici che l’avevano in cura a __________. A maggior ragione ove si ricordi che nell’ambito della redazione dell’approfondita perizia multidisciplinare il SAM aveva pure esaminato le varie certificazioni rese dai medici di __________, da ultimo espressisi anche all’attenzione dell’Ufficio AI con scritto 1. ottobre 2013 (cfr. doc. AI 89-1) e che la ricorrente, nell’opposizione e negli scritti del 16 e 28 aprile 2015 (doc. AI 145 e 148), non aveva espresso alcuna critica alla valutazione medica operata dall’Ufficio AI né a quella del SAM, né aveva fatto riferimento a fatti o circostanze nuove, successive alla perizia SAM, che sarebbero state oggetto di chiarimento a __________, ma si era limitata a rimandare la sua presa di posizione ad un momento successivo.

                                         In queste condizioni, deve innanzitutto essere premesso che di principio l’amministrazione è tenuta ad accertare d’ufficio la fattispecie di propria iniziativa, senza essere legata alle richieste delle parti (cfr. Kieser, op. citi n. 7, 9, 12 ad art. 43), richiamato anche il principio per cui se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione (o il giudice), in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove (nella fattispecie comprendenti anche una dettagliata perizia SAM), alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, può, senza ledere il diritto di essere sentito, rinunciare ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; cfr. anche SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b). Alla luce di questi principii e osservato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), nella fattispecie l’amministrazione ben poteva ritenere di poter decidere sulla base degli atti all’inserto senza attendere l’ulteriore visita a __________, senza per questo violare il diritto di essere sentita. E questo non senza ribadire nuovamente che in ogni modo anche che nel caso si volesse per ipotesi ammettere un’eventuale violazione del diritto di essere sentita, la stessa sarebbe da considerare sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. le citazioni sopra al consid. 2.3).

                                         A titolo abbondanziale va detto che, come meglio emergerà nei considerandi che seguono (cfr. in particolare al consid. 2.12 e 2.13) la scelta dell’Ufficio AI di non attendere sino alla visita prevista nel luglio 2015 si rileva a posteriori corretta anche nel merito, le più recenti certificazioni rese dai sanitari di __________ non avendo in effetti apportato alcun elemento utile a modificare le conclusioni del SAM.

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

                               2.5.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI in via di revisione ha soppresso la rendita intera, concessa all’assicurata con decisione del 16 novembre 2012 a decorrere dal 1. dicembre 2011.

                               2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.7.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.8.   Va osservato che per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'AI, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

                                         Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 p. 155, SZS 1997 p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

                                         L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24;   SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa). D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150; cfr. anche le STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003;cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

                                         Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

                               2.9.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

                                         Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

                                         L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)"

(DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

                                         Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, nell’ambito dell’esame della domanda di prestazioni inoltrata nel giugno 2011, valutata la documentazione agli atti (fra le quali documentazione relativa a trattamenti alla schiena presso il Centro __________ di __________ alla schiena nell’aprile, maggio, giugno, settembre e novembre 2011 e gennaio 2012, doc. AI 55) e richiesto il medico curante dell’assicurata dr. __________, internista (per il quale l’assicurata era da considerare inabile al lavoro dal novembre 2010 a dipendenza dei dolori lombovertebrali; rapporto medico del 7 maggio 2012, doc. AI 55), aveva interpellato il SMR, il quale, nel rapporto finale del 17 settembre 2012, dopo un accurato esame clinico effettuato dal dr. __________, specialista in medicina interna, poste le diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1 con sciatalgia intermittente sinistra; incontinenza urinaria in accertamento”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 6 novembre 2010 (allorquando vi era stata una riacutizzazione della lombalgia), affermando quanto segue:

" (….)

La valutazione odierna permette di oggettivare una compromissione nei cambi di postura e nelle posizioni statiche con limite in flessione/estensione del rachide di più di 2/3. La situazione clinica e le limitazioni funzionali permettono di giustificare dal punto di vista medico teorico una IL 100% attualmente in tutte le attività. Le limitazioni risultano limitanti nelle posizioni statiche, cambi di postura, inoltre dolore cronico con disturbo del sonno.

La prognosi risulta essere incerta per la tendenza alla cristallizzazione della situazione clinica. Programmato per 2.10.2012 presso __________ controllo clinico e decisione sul procedere.

Coesiste complicazione urologica per incontinenza.

Utile rivalutazione clinica dello stato di salute tra circa 12 mesi.

(…) 2 (doc. AI 63-6)

                                         Di conseguenza, con decisione 16 novembre 2012 (preceduta da un progetto del 21 settembre 2012), l’amministrazione, riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal 6 novembre 2010 in uno stato di salute non stabilizzato, ha attribuito una rendita intera dal 1. novembre 2011, versata dal 1. dicembre 2011 trattandosi di una domanda tardiva (doc. AI 65).              

                                         Avviata la prospettata revisione nell’agosto 2013, preso atto che l’assicurata adduceva ora anche problemi della sfera psichica, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________, il quale, il 10 ottobre 2013, segnalata l’insorgenza di una depressione reattiva, ha confermato le precedenti conclusioni e postulato il mantenimento della rendita AI (doc. AI 90). Dal canto suo, la dr.ssa __________, psichiatra curante dal settembre 2013, nel rapporto del 18 novembre 2013, poste le diagnosi di “Episodio depressivo media gravità (ICD 10 F 32) da 7 mesi” ha attestato una completa inabilità lavorativa a motivo di “apatia, astenia, insonnia, ansia” che si ripercuotevano sull’attività lavorativa nella forma di difficoltà nello svolgimento delle consegne (doc. AI 92).

                                         L’Ufficio AI ha preso visione delle perizie fatte eseguire dall’assicuratore LPP, __________, segnatamente una perizia redatta il 16 aprile 2013 dal dr. __________, psichiatra, il quale, esaminati gli atti e visitato l’assicurata, aveva escluso la presenza di un’affezione psichica o psicosomatica diagnosticabile secondo i criteri ICD-10 e quindi anche una limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici (doc. AI 98). Dalla perizia del 5 aprile 2013 redatta dalla dr.ssa __________, specialista in neurochirurgia, sempre per conto della Cassa __________, emergeva per contro quale diagnosi “sindrome dolorosa lombovertebrale con irradiazione radicolare e pseudoradicolare a sin”. La specialista, elencati i pregressi interventi (blocco e rizotomia), la presenza di alterazioni degenerative a livello lombare a diversi livelli (oltre a bulging discale L2-L3, ernia discale L3-L4 foraminale/intraforaminale senza compressioni, ernia discale piatta L4-L5 sin, con stenosi foraminale senza compressione radicolare, incipiente artrosi ileosacrale bilaterale, pregresso morbo di Scheuermann), concludeva infine ammettendo un’abilità lavorativa completa in un'attività leggera (che eviti di alzare pesi sopra i 12 kg), per esempio aiuto cucina (doc. AI 99). Sulla base di queste valutazioni la Cassa pensioni __________ aveva comunicato in data 29 aprile 2013 il rifiuto delle prestazioni di invalidità (doc. AI 101).

                                         L’Ufficio AI ha quindi nuovamente interpellato il dr. __________ e la dr.ssa __________, i quali hanno entrambi definito lo stato stazionario (cfr. certificati 20 gennaio 2014 e 28 febbraio 2014, doc. AI 104, 108).

                                         Sentito il medico SMR, l’Ufficio AI ha quindi fatto eseguire una perizia dal SAM. Dal copioso referto del 22 dicembre 2014 (di 30 pagine) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e urologica (dr. __________) nell’ambito di accertamenti e consulti svoltisi sull’arco di 7 giorni, ponendo le diagnosi di:

" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale con/su:

- discopatie plurisegmentali in particolar modo L2-3, L3-4 e L4-5,

- alterazioni statiche con scoliosi ad S,

- pregresso morbo di Scheuermann toracale.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla ds. con/su:

- possibile tendinopatia del tendine del sovraspinato con leggera sintomatologia d'impingement.

Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo minzionale irritativo:

- con incontinenza urinaria mista,

- su patologia del rachide lombare.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Cervicalgie recidivanti.

Alluce valgo bilaterale.

Dislipidemia (ipercolesterolemia)

Albuminuria.

                                         I periti hanno quindi concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come cameriera (ultima attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto, la limitazione essendo da scrivere essenzialmente alla problematica reumatologica. Inoltre la problematica urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di reperire, al bisogno, una toilette, con una limitazione del 30%. Le incapacità lavorative d'ordine reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate (mentre che a livello psichico non vi erano diagnosi invalidanti).

                                         Per quanto riferito ad un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni derivanti dalle problematiche reumatologiche (e urologiche), la capacità lavorativa era del 70%, intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da considerare abile nella misura dell’80%. Essendo l'assicurata assente dal mondo del lavoro da diversi anni si consigliava un riallenamento progressivo al lavoro. I periti hanno infine osservato che non era presente alcuna sindrome lomboradicolare ed in particolare non erano presenti deficit neurologici né agli arti superiori, né a quelli inferiori. Infine, per le attività svolte nel passato come venditrice, laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata raggiungeva una capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16 novembre 2012) - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità totale dal giugno 2010 era quindi subentrato un miglioramento da far risalire all'aprile 2013.

                                         Con rapporto finale 29 dicembre 2014 il dr. __________del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare, osservando anche come la 1. valutazione SMR del 17 settembre 2012 avesse un carattere interlocutorio in attesa di ulteriori misure mediche, e come attualmente la situazione fosse stabilizzata. Ha quindi confermato un miglioramento dall’aprile 2013, a partire dalla quale data andava ammessa nell’attività abituale di cameriera un’inabilità del 50%, in attività leggera adeguata del 30%, come casalinga del 20% e in altre attività svolte nel passato quale venditrice, istruttrice acquagym, laborantine fotografica, del 40% (doc. AI 133).

                                         L’Ufficio AI interpellato il consulente IP il quale ha proceduto al raffronto dei redditi ai fini del calcolo del grado di invalidità (doc. AI 136) - mediante progetto del 18 marzo 2015 dapprima e la decisione contestata in seguito, stante una capacità lavorativa in un’attività leggera adeguata del 70%, e una conseguente perdita di guadagno del 35%, ha concluso per la soppressione della rendita (doc. AI 142, 149).

                                         Di fronte al TCA l’assicurata ha prodotto uno scritto 2 giugno 2015 del dr. __________ (doc. H) e rapporti 9 e 14 luglio e 4 agosto 2015 del Centro __________ di __________ (doc. I 1 e 2, M). In proposito il SMR, nell’annotazione 31 luglio 2015, ha affermato:

" Valutazione:

-   Attuale documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM.

    Da notare che l’intermittente sciatalgia riferita nel 2012 non trova riscontro né nella valutazione SAM né nella valutazione attuale di __________.” (doc. XX)

                                         Con scritto 19 agosto 2015 l’assicurata ha fatto pervenire copia del giudizio 6 agosto 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ in merito alla vertenza tra l’assicurata e l’istituto previdenziale __________ (doc. N). Infine, ha versato agli atti ulteriore documentazione relativa ad esami radiologici svolti sulla spalla destra (doc. XXIX).

                             2.11.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                         Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                             2.12.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che successivamente alla prima decisione del 16 novembre 2012 sia subentrato un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e che, sino al momento decisivo della resa della decisione impugnata, essa, malgrado le diagnosi evidenziate dal SAM, era in grado di esercitare nella misura del 70% una professione leggera adatta con un conseguente grado di invalidità che non le conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.

                                         Più precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale ha confermato la presenza di una sindrome lombo-vertebrale con una componente spondilogena alla gamba sinistra, senza una sicura sindrome di tipo irritativo-radicolare, deficitaria, sensitivo o motorica. Vi erano poi delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con una leggera scoliosi a forma di S destro-convessa toracale, sinistro-convessa lombare, una tendenza ipercifotica nella zona toracale. Quanto alla colonna lombare si evidenziavano delle discopatie da L2 fino a L5 con una condrosi e spondilosi. Dalla documentazione agli atti sembrava inoltre emergere una possibile sindrome di tipo irritativo radicolare, per la quale l'assicurata era stata trattata presso il centro del dolore del Centro __________ di __________. A quest’ultimo proposito il dr. __________ ha segnalato una valutazione piuttosto ambigua dei colleghi che avevano sottoposto l’assicurata a tutta una serie di accertamenti e infiltrazioni, senza tuttavia un risultato terapeutico significativo. Ha inoltre evidenziato che l’assicurata, che peraltro non assumeva nessuna terapia medicamentosa e si limitava ad una seduta di fisioterapia settimanale, manteneva, per quanto da lui accertato durante la visita, un atteggiamento difensivo e dimostrativo.

                                         Il perito ha inoltre segnalato una certa incongruenza nella documentazione agli atti: mentre il dr. __________ nell'agosto del 2012 aveva determinato un'incapacità lavorativa al 100% dal novembre 2010, nell'aprile del 2013 una valutazione peritale effettuata per conto della Cassa pensioni __________ dalla neurochirurga dr. __________ e dallo psichiatra dr. __________, non aveva riscontrato nessuna inabilità lavorativa in un'attività leggera o, con certi limiti di carico, come aiuto cucina.

                                         In ogni modo le indagini radiologiche effettuate mostravano dei reperti molto blandi. Accanto alla patologia principale l'assicurata mostrava una limitazione della mobilità della colonna cervicale, con cervicalgie altalenanti con decorso piuttosto favorevole e una periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con leggera diminuzione della rotazione interna e un dolore prevalentemente all'elevazione con il braccio destro sopra i 90 gradi, ciò che lasciava supporre una certa irritazione della cuffia dei rotatori prevalentemente per quanto riguardava il tendine del sovraspinato.

                                         Per quanto riferito alla capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che l’assicurata, a motivo della colonna vertebrale, era limitata in attività lavorative non ergonomiche per il rachide lombare e segnatamente in movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco oppure posizioni statiche da ferma in piedi o da seduta per più di un'ora, dovendo evitare il sollevamento di pesi superiori ai 5-7,5 kg ripetutamente. Per quanto riguardava la spalla ds. vi era una limitazione nel lavorare con le braccia alzate sopra l'orizzontale soprattutto utilizzando il braccio ds. contro resistenza ed alzando dei pesi sopra l'orizzontale superiori ai 4 kg. Di conseguenza, come cameriera l’assicurata era da considerare abile al lavoro nella misura del 60%, come casalinga dell'80%, mentre che in un’attività leggera e rispettosa degli elencati limiti era da considerare abile in misura completa, così come anche come venditrice, laborantine fotografica ed insegnante di acquagym. Tali limitazioni erano da considerare presenti dall’aprile 2013 (valutazione peritale della dr. __________ e del dr. __________).

                                         Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.

                                         A livello neurologico il perito dr. __________, ha concluso per uno stato normale, senza deficit sensitivomotori od alterazioni dei riflessi osteotendinei indicativi per una lesione radicolare oggettivabile. In effetti, il perito ha illustrato come malgrado nella documentazione a disposizione fosse stata ipotizzata a più riprese una sindrome radicolare L4 a sin, i reperti clinici e radiologici siano sempre stati molto discreti e non del tutto convincenti. In effetti, se è vero che appariva possibile una componente discale extraforaminale ai livelli L3-4 e/o L4-5 a sinistra, i reperti apparivano comunque documentabili sempre solo su poche immagini e di entità tale da poter difficilmente causare sintomi maggiori. D’altra parte il perito ha illustrato come i disturbi descritti attualmente dall'assicurata, piuttosto diffusi all'arto inferiore sinistro, non avevano assolutamente caratteristiche radicolari e si estendevano anche al di fuori dei territori che potrebbero essere coinvolti dai reperti radiologici descritti. Andava peraltro esclusa una componente neurogena sintomatica. Di conseguenza, dal punto di vista neurologico l'assicurata era da ritenere abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo di attività. Anche queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie dal TCA.

                                         Per quanto riferito alla problematica urologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________ che, sulla base dei dati in suo possesso e dell’esame sonografico effettuato, ha rilevato la presenza di un disturbo minzionale prevalentemente irritativo con episodi d'incontinenza da urgenza che sono interpretabili nell'ambito di un vescica neurogena su nota spondilopatia. Tale problema urologico pone determinati limiti di rendimento, soprattutto per attività dove non è facilmente e rapidamente reperibile una toilette. Riferendosi alla valutazione neuro-urologica pressa il centro di __________, nell'ambito di un dissinergia detrusore-sfintere con associata lieve iperattività del detrusore, e contestuale introduzione di una terapia anticolinergica (Vescicare), osserva che tale trattamento, così come il trattamento TENS, non abbiano portato a nessun beneficio. A suo avviso si impone una rivalutazione della neuromodulazione sacrale, che potrebbe migliorare la situazione attuale. Di conseguenza, dal punto di vista urologico, vista la necessità per l’assicurata di potersi recare in bagno al bisogno, erano da sconsigliare attività che non permettano rapide interruzioni con una limitazione della capacità lavorativa del 30%. Anche da questo referto, che appare approfondito e ben motivato, non vi è motivo di discostarsi.

                                         Infine, per quanto concerne la problematica psichiatrica, la ricorrente è stata valutata dalla dr.ssa __________, la quale, esaminati gli atti medici, effettuati due colloqui e esaminati i risultati dei test clinici, ha escluso la presenza di affezioni psichiatriche invalidanti. Ripercorrendo le certificazioni della collega dr.ssa __________, che peraltro successivamente al settembre 2013 ha incontrato l’assicurata solo due o tre volte, ne ritiene poco comprensibili e non condivisibili le conclusioni, che, sulla base della diagnosi di quadro depressivo maggiore endogeno di media qualità, aveva attestato un’inabilità lavorativa completa. A suo dire tali conclusioni erano in effetti decisamente sovrastimate. Rilevando come malgrado la prescrizione di una terapia farmacologica, la stessa non sia stata però poi assunta dall’assicurata, la specialista evidenzia come la fase peggiore dal punto di vista psicologico sia da ricondurre all'interruzione lavorativa e l'attesa di un intervento di sostegno da parte delle amministrazioni, con relative ristrettezze economiche, ossia nel lasso di tempo dal novembre 2012 al novembre 2013. In seguito, con la definizione dei problemi economici, a detta della stessa assicurata la situazione era migliorata e del resto essa aveva interrotto il rapporto con la psichiatra. Attualmente l’assicurata confermava questo miglioramento, rispetto al 2011-12, pur lamentando la presenza di sintomi dolorosi e limiti funzionali. Del resto, la dr.ssa __________ ha rilevato che alla visita clinica l’assicurata apparisse con mimica mobile, eloquio spontaneo e congruo, lucida, orientata nei tre domini, pensiero nella norma, nessun elemento compatibile con fenomeni dispercettivi, umore eutimico, senza note di ansia libera né difetti dal lato cognitivo. Di conseguenza, la dr.ssa __________, osservato come nell'aprile 2013 il dr. __________ non avesse evidenziato nessun elemento sintomatico indicativo di una patologia psichiatrica, mentre la collega __________ diagnosticasse un quadro depressivo maggiore (con inabilità del 100%), rilevato come l’assicurata stessa riconoscesse che all'epoca delle consultazioni presso la sua psichiatra curante viveva una profonda tensione per timori economici ad oggi nettamente migliorati, la perita ha concluso che dal punto di vista psichiatrico non andava riconosciuta alcuna inabilità lavorativa dalla fine del 2013 almeno. Queste conclusioni, frutto di un approfondito esame specialistico, meritano conferma.               

                                         Con specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, la dr.ssa Castra ha riferito che nel caso dell’assicurata, pur essendoci una sofferenza fisica che non migliora negli anni, non esiste una patologia psichica di rilevante intensità nè un ritiro sociale e il disagio psicoemotivo, pur presente e legato alla presenza cronica di una sindrome dolorosa, non appare tale da giustificare una diagnosi psichiatrica e da compromettere l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo.

                                         In sostanza dunque secondo la specialista, l’assicurata, pur  presentando un quadro da ascrivere ad una “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)” ha escluso che la stessa avesse una valenza invalidante.

                                         Come dianzi anticipato (cfr. consid. 2.9), va qui nuovamente rilevato che nella recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist  sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

                                         Orbene, nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al carattere invalidante delle problematiche reumatologiche e urologiche. Inoltre non sono state mosse specifiche e circostanziate contestazioni riguardo alla diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, e la dr.ssa __________ ha ben motivato la ragione per cui detta diagnosi non avesse alcuna ripercussione, procedendo pure all’analisi dei criteri di Förster. Di conseguenza, non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata giurisprudenza, non trattandosi nella specie della presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata dal TF –, ma di una valutazione conclusiva. Alla valutazione della dr.ssa __________ e del SAM, va quindi prestata adesione.

                                         Pertanto, alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben valutato le varie problematiche esistenti, il SAM ha con pertinenza concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombovertebrale con/su discopatie plurisegmentali in particoiar modo L2-3, L3-4 e L4-5, alterazioni statiche con scoliosi ad S, pregresso morbo di Scheuermann toracale, Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla ds. con/su possibile tendinopatia del tendine del sovraspinato con leggera sintomatologia d'impingement, Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo minzionale irritativo con incontinenza urinaria mista, su patologia del rachide lombare”, l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come cameriera (ultima attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. La limitazione era a detta dei periti dovuta alle problematiche reumatologiche che le imponevano limiti in attività lavorative non ergonomiche per il rachide lombare, movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco, o posizioni statiche ferme, che comportino l’innalzamento di pesi superiori ai 5-7,5 kg lavori con le braccia alzate. Inoltre la problematica urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di reperire una toilette in caso di necessità (al bisogno). Detta limitazione era da intendersi dall'aprile 2013, osservato altresì come le incapacità lavorative d'ordine reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate. Per quanto riferito invece ad un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni derivanti dalle problematiche reumatologiche e urologiche, la capacità lavorativa era del 70%, sempre intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da considerare abile nella misura dell’80%. I periti hanno osservato che non era rilevabile alcuna patologia psichiatrica limitante né era presente alcuna sindrome lomboradicolare ed in particolare deficit neurologici agli arti superiori e inferiori. La diminuzione del rendimento dovuta al problema urologico era al massimo del 30%, osservato tuttavia come tale limitazione potesse anche essere ridotta nel caso in cui l’assicurata possa interrompere subito l'attività ed abbia una toilette nelle vicinanze. Infine, per le attività svolte nel passato come venditrice, laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata. raggiungeva una capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16 novembre 2012) - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità totale dal giugno 2010 con un conseguente grado d'invalidità del 100% dal novembre 2011 - era subentrato un miglioramento che poteva essere fatto risalire all'aprile 2013.

                             2.13.   A tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 29 dicembre 2014 del dr. __________, doc. AI 133), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Quanto innanzitutto alle valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013, 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo.

                                         Nella sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; 8C_245/2012 del 9 aprile 2013).

                                         Nella fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetta la ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM hanno avuto, in data 19 dicembre 2014, una discussione plenaria concernente la questione della cumulabilità delle differenti incapacità lavorative (optando per un parziale cumulo dei limiti funzionali dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche; cfr. doc. AI 141-33) ed espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni dei periti e di concordare con gli stessi, mediante espressa sottoscrizione all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite una discussione collegiale (tramite teleconferenza), la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 132-19, 30-33).

                                         Quanto alla documentazione prodotta dalla ricorrente, a ragione in proposito il medico SMR dr. __________, nell’Annotazione del 31 luglio 2015, ha concluso che tale documentazione non contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione SAM, non risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc. XX).

                                         Innanzitutto, nello stringato scritto 2 giugno 2015 il dr. __________ (doc. H1) si limita a confermare espressamente una situazione invariata rispetto a quanto da lui attestato nel rapporto 20 settembre 2013 (con il quale egli aveva certificato un’inabilità completa dal novembre 2010 in ogni attività, cfr. doc. AI 90) - certificazione che era peraltro stata opportunamente valutata dal SAM nell’ambito della redazione della perizia -, senza tuttavia apportare alcun nuovo elemento oggettivo diagnostico o clinico, senza prendere minimamente posizione sulla dettagliata valutazione del SAM (di cui peraltro ne condivide in sostanza le diagnosi) e senza indicare i motivi per i quali le sue conclusioni si discostano da quelle del SAM rispettivamente le ragioni per le quali le conclusioni peritali non dovrebbero essere corrette (cfr. in proposito anche doc. VII).

                                         Rilevato quindi come le valutazioni del dr. __________siano sostanzialmente riconducibili al medesimo quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configurino in sostanza  tutt’al più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni, la quale, ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.11), è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA deve concludere che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti pareri specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.

                                         Non permette di dipartirsi dalle conclusioni del SAM nemmeno la documentazione medica fatta pervenire in relazione alle recenti visite esperite dall’assicurata a __________, segnatamente la valutazione della terapia del dolore del dr. __________ del 9 luglio 2015 (completata in data 4 agosto 2015, doc. M) e la valutazione neuro-urologica del dr. __________ del 14 luglio 2015 (allegati al doc. XIV). In effetti, come affermato dal medico SMR nell’annotazione del 31 luglio 2015 (doc. XX), tale documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM né contiene elementi che permettano in qualche modo di ritenere errata o suscettibile di completamento tale perizia.

                                         Quanto alla valutazione neuro-urologica, la stessa attesta in sostanza la presenza di un disturbo urinario di tipo irritativo con scoordinamento detrusor-sfintere, consigliando un trattamento medicamentoso, ma non si pronuncia su una eventuale valenza invalidante di tale problematica e non segnala una situazione modificata rispetto alla valutazione urologica esperita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, il quale aveva attestato una (comunque non irrilevante) riduzione della capacità lavorativa del 30%, da ascrivere alla necessità dell’assicurata di effettuare rapide interruzioni durante il lavoro per recarsi al bisogno al bagno (doc. XIV/i1 e doc. AI 132-24).

                                         Per quanto riferito alla valutazione dei sanitari della terapia del dolore di __________ del 9 luglio 2015, la stessa attesta i noti dolori a livello del sacro (senza radiculopatia), il dolore cronico con componente somatica e psichica, confermando la stazionarietà dei disturbi rispetto alla precedente valutazione di due anni prima e, quindi, la stabilità delle problematiche. Esclude in particolare la presenza di patologie ulteriori o alla colonna vertebrale o altre cause reumatologiche e infiammatorie dei dolori lamentati, mentre sottolinea come al centro del malessere dell’assicurata vi fosse la preoccupazione circa le prestazioni assicurative e il contenzioso con l’AI. In sostanza dunque tale referto non apporta alcun elemento nuovo rispetto alla valutazione SAM, di cui anzi conferma le conclusioni e le valutazioni.

                                         Del resto lo stesso nemmeno si pronuncia minimamente sulla capacità lavorativa dell’assicurata, ribadendo la stazionarietà della situazione rispetto alla precedente valutazione effettuata due anni prima e, quindi, nell’estate 2013, ossia all’epoca in cui l’Ufficio AI ha messo in atto la revisione della prestazione. Va detto peraltro che i precedenti certificati resi dalla clinica di __________ rientravano nella documentazione esaminata dal SAM in sede di stesura della perizia (cfr. doc. AI 132-6). La stazionarietà della situazione dell’assicurata, nel periodo successivo alla primavera del 2013, non fa del resto che confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare, la quale ha, come si è visto, attestato un miglioramento del

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