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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.04.2016 32.2015.58

8 aprile 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,860 parole·~24 min·2

Riassunto

Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante della lingua dei segni tenuto in tedesco

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.58   BS/sc

Lugano 8 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 2 marzo 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                          in fatto

                               1.1.   RI 1, 1984, affetta da sordità bilaterale congenita, dal 2005 al 2009 è stata posta al beneficio di una formazione professionale quale assistente di cura, conclusa con successo (cfr. rapporto finale 1° ottobre 2012 della consulente in integrazione professionale [in seguito: consulente IP], doc. AI 439).

                                         Negli anni 2010 e 2011 essa ha esercitato la professione appresa presso le case anziani __________ a __________ __________ a __________. Siccome, causa la sua sordità, sul posto di lavoro l’assicurata necessitava dell’intervento di un interprete di lingua dei segni per comunicare con superiori, colleghi e pazienti, l’Ufficio AI ha assunto, a titolo di prestazioni per terzi ai sensi dell’art. 9 OMAI, i relativi costi (cfr. comunicazioni 4 ottobre 2010 e 12 dicembre 2012 della consulente IP, doc. AI 409 e 445).

                               1.2.   In data 28 maggio 2010 (doc. AI 399/1) l’assicurata, facendo riferimento all’art. 16 cpv. 2 LAI (perfezionamento professionale), ha chiesto all’Ufficio AI di assumere i costi d’interprete del linguaggio dei segni (in italiano), dovuti alla sua sordità, per seguire la formazione quale insegnante di lingua dei segni i cui corsi (in lingua tedesca) sono forniti dall’Alta Scuola di pedagogia curativa di __________ (__________) e più precisamente, come risulta dal citato rapporto 1° ottobre 2012 della consulente IP:

" (…)

Tal corso è offerto dall’alta scuola di pedagogia curativa di __________ in un modulo formativo chiamato AGSA. Si tratta di una formazione che non esiste in Ticino per cui l’assicurata si è dovuta trasferire oltre Gottardo per seguire tale formazione che è iniziata a settembre 2010. Nell’ambito di questa formazione l’A. deve far capo ad un interpretariato in lingua dei segni italiana (trattandosi di una formazione che si svolge in lingua tedesca) sia per comprendere le lezioni tenute dai docenti udenti che per condurre dei colloqui diretti con i docenti. Una volta terminata questa formazione l’A. potrà dare dei corsi in questa lingua, partecipare alla formazione di interpreti per la lingua dei segni, lavorare nella produzione di video o nella creazione di website di diverse autorità federali, accompagnare dei bambini sordi integrati in scuole regolari, lavorare nella ricerca linguistica.” (Doc. AI 439/1)

                                         Alla succitata domanda l’assicurata ha allegato il programma dettagliato del corso (modulo AGSA 10) per gli anni 2010 – 2012 (doc. AI 339/3-16).

                                         Con scritto 18 agosto 2010 l’assicurata, comunicando di frequentare tale scuola nell’autunno, ha allegato il preventivo allestito dalla __________ (in seguito: __________; ente che fornisce il servizio d’interpretariato in lingua dei segni) dei relativi costi d’interpretariato (doppia presenza) per lei stessa e per __________, anch’essa assicurata presso l’Ufficio AI e partecipante al medesimo corso (cfr. inc. 32.2015,96), per complessivi fr. 137’297,60 (IVA inclusa) stabilito secondo la convenzione tariffale tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di interpretariato in lingua dei segni (doc. AI 401).

                                         Con comunicazione 17 settembre 2010 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di perfezionamento, “poiché la formazione sovvenzionata le permette di essere adeguatamente inclusa nel mondo del lavoro “(doc. AI 406).

                                         In data 20 ottobre 2010 l’assicurata, tramite la RA 1 (in seguito: RA 1), si è opposta alla non entrata in materia, chiedendo un esame approfondito della sua richiesta e, nel caso contrario, di emanare una decisione formale di non entrata in materia (doc. AI 410).

                               1.3.   Dopo aver eseguito la relativa (lunga) istruttoria (cfr. doc. AI 416, 425, 427, 430, 439, 446, 451, 454 e 455), riconosciuto il corso d’insegnante di linguaggio dei segni quale perfezionamento professionale e di conseguenza il diritto alla rifusione delle spese suppletive d’interprete di lingua dei segni, in data 28 aprile 2014 l’Ufficio AI ha comunicato alla RA 1:

" In data 17 settembre 2010 abbiamo riconosciuto l’assicurata reintegrata nel mercato del lavoro senza diritto ad una rendita d’invalidità, avendo concluso con esito positivo la riqualifica quale assistente di cure.

È stato inoltre respinto il diritto alla richiesta di perfezionamento presentata con scritto del 28 maggio 2010.

A seguito delle osservazioni presentate con vostra raccomandata del 20 ottobre 2010, abbiamo proceduto all’ulteriore acquisizione di informazioni circa la richiesta di partecipazione alle spese per il corso di perfezionamento quale formatrice del linguaggio dei segni intrapresa presso la “__________” di __________.

Dalla recente documentazione acquisita agli atti, si evince che le spese suppletive assunte relative all’interprete del linguaggio dei segni non sono state prese a carico dell’assicurata bensì dalla Procom e pertanto non sono riconosciute dall’Ufficio AI.”

(Doc. AI 461/1)

                               1.4.   Con scritto 16 maggio 2014 la RA 1 ha informato l’Ufficio AI che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata il 16 aprile 2014 (a tal riguardo va rilevato che l’amministrazione si era rivolta all’assicurata stessa e non alla sua rappresentante; doc. AI 45), le spese suppletive relative ai costi d’interprete del linguaggio dei segni non sono state prese a carico dalla __________. Necessitando quest’ultima di una garanzia di copertura di tali spese diversamente dagli altri partecipanti del corso provenienti dalla Svizzera tedesca, non era disponibile per le due studentesse ticinesi – da parte dell’Ufficio AI per poter dar luogo al citato corso, la RA 1 ha informato di aver pagato le spese d’interpretariato, allegando tre fatture della __________ per complessivi fr. 44'694,50 (inclusa la prova del pagamento) e chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. AI 465).

                                         In data 2 marzo 2015 l’Ufficio AI ha emesso la seguente decisione:

" (…)

Dopo le osservazioni presentate con scritto del 16.05.2014, abbiamo richiesto alla __________ di volerci fornire copia delle fatture a voi sottoposte.

Dalle informazioni acquisite all’incarto non è però purtroppo stato possibile accertare la vostra presa a carico dei costi per la formazione d’insegnante del linguaggio dei segni corrispondenti ad un importo di Fr. 44'694.50.

Confermiamo pertanto la comunicazione del 28.04.2014 con la quale abbiamo respinto la vostra richiesta di sostegno alle spese di perfezionamento.” (doc. AI 487/1-2)

                               1.5.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, chiedendone l’annullamento. Dopo aver dettagliatamente esposto l’iter seguito alla domanda di prestazioni del 28 maggio 2010, rimproverando in sostanza all’amministrazione di aver eseguito una lacunosa istruttoria, la ricorrente ha postulato che il corso d’insegnante della lingua dei segni (svolto dal 10 settembre 2010 al 13 luglio 2012) sia riconosciuto quale perfezionamento professionale con conseguente rifusione delle spese suppletive d’interpretariato in lingua dei segni del corso dal tedesco all’italiano. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorre, nel prosieguo.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, ammettendo “(...) effettive lacune nella trattazione della domanda (...)” dell’assicurata, rileva di non aver riconosciuto la garanzia per il pagamento delle spese (suppletive) d’interpretariato in quanto non sufficientemente comprovate. L’amministrazione ha in particolare rilevato:

" (…)

Le fatture prodotte dal ricorrente non attestano in alcun modo che le spese indicate si riferiscono all’assicurata in oggetto, tanto più che differiscono dal preventivo a suo tempo redatto dalla __________ di CHF 137'297.60 (doc. 401 incarto AI), il quale riguardava il totale delle spese previste da suddividersi tra due partecipanti al corso.

Giova rilevare che i partecipanti al corso erano in totale 9, ossia 7 dalla Svizzera tedesca e 2 dal Ticino (vedasi doc. 410 e 436 incarto AI), e che le decisioni degli uffici AI relative agli altri partecipanti prodotte dalla ricorrente (v. doc. 465 incarto AI), hanno riconosciuto l’importo di CHF 15'255.--, suddividendo l’importo tale di CHF 137'297.60 per 9. Ciò significa che tale importo comprendeva le spese di traduzione (previste e non effettive) per tutti i partecipanti, comprese le due assicurate ticinesi. Ne consegue, che la richiesta di rimborso di CHF 68'648.80 a testa come da preventivo e di CHF 44'694.50 come da “fatture prodotte, non è in alcun modo giustificata né debitamente comprovata.

Alla luce di quanto precede, in assenza di una chiara determinazione delle effettive spese suppletive sopportate dall’assicurata (o anticipate per essa dalla RA 1), non è possibile procedere ad alcun rimborso.” (Doc. IV)

                               1.7.   Con osservazioni 28 maggio 2015 la rappresentante dell’assicurata, confermando la richiesta ricorsuale, ha prodotto una presa di posizione datata 22 maggio 2015 della __________ in merito alla fatturazione delle spese del servizio d’interprete del linguaggio dei segni di cui l’assicurata e __________ hanno beneficiato (doc. B 1), nonché le relative fatture datate 12 maggio 2015 (doc. B 11 -13). La RA 1 ha inoltre preso posizione in merito all’importo preventivato di fr. 137'297.- (VI).

                               1.8.   Con scritto 19 giugno 2015 l’Ufficio AI ha rilevato:

" Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che con le osservazioni del 28.05.2015, la RA 1 la prodotto ulteriore documentazione a comprova delle spese di interpretariato sostenute e poste a carico della Signora RI 1, in particolare le fatture nominali emesse dalla __________ in data 12.05.2015.

Stante quanto precede, lo scrivente Ufficio richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti affinché il servizio preposto proceda alla valutazione delle nuove fatture prodotte e rediga il proprio rapporto finale, con conseguente emanazione di una nuova decisione.

Alla luce del fatto che il patrocinatore dell’assicurata ha inoltrato la documentazione precitata solo pendente causa si contesta l’eventuale attribuzione allo scrivente Ufficio di ripetibili, spese e tasse di giustizia. Infatti, la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata dal patrocinatore applicando la dovuta diligenza (v. art. 29 cpv. 3 Lptca) e presentando le fatture richieste, a più riprese, dall’amministrazione successivamente al progetto di decisione.

In effetti si ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sulla base della documentazione trasmessa in precedenza, non era possibile definire con la dovuta precisione l’importo delle spese suppletive effettivamente sostenute e poste a carico dell’assicurata.” (Doc. VIII)

                               1.9.   Interpellato dal TCA per comunicare un’eventuale adesione alla succitata proposta dell’amministrazione, con scritto 6 luglio 2015 la RA 1, dopo aver elencato le lacune commesse dall’Ufficio AI, ritiene la causa matura per un giudizio opponendosi in sostanza al rinvio degli atti (XII).

                              1.10   Il 29 gennaio 2016 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI (..)  di sottoporre al competente servizio gli allegati B1-16, inviati dal TCA il 1° giugno 2015, affinché proceda alla valutazione della documentazione e si determini, entro 10 giorni, in merito all’ammontare delle spese relative al chiesto perfezionamento professionale (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI) (…).

                             1.11.   Con scritto 9 febbraio 2016 la giurista dell’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 29 gennaio 2016 della consulente del Servizio integrazione professionale incaricata, la quale ha concluso:

" (…)

Nella fase di ricorso il rappresentante legale ha fornito ulteriore documentazione, quale l’attestato rilasciato alla sig.ra RI 1 al termine del corso di formazione per interprete di lingua dei segni (v. allegato 21) e ulteriore documentazione contabile (v. allegati agli atti).

Secondo la documentazione di cui disponiamo ora risulta verosimile che gli importi evidenziati negli allegati (che figurano sotto la __________) siano quelli della sig.ra RI 1 e dell’altra studentessa ticinese.

Nel dettaglio, le spese effettive per il servizio d’interpretariato nella lingua degli segni di cui ha beneficiato l’A., secondo la documentazione trasmessa, sono ripartire come segue:

Anno 2010: Fr. 14'951.85

Anno 2011: Fr.   8'571.15

Anno 2012: Fr. 21'171.50

L’importo complessivo per gli anni di riferimento da considerare come spese suppletiva legata all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammonta a Fr. 44'694.50 (cifra secondo convenzione tariffale tra l’UFAS e la Procom concernente il rimborso dei servizi di interpretariato in lingua dei segni).

In considerazione del fatto che a beneficiare di tale servizio di interpretariato sono state due studentesse, entrambe nostre assicurate, l’importo viene suddiviso per due persone determinando quindi una spese di Fr. 22'347.25 a favore della sig.ra RI 1.

La documentazione presentata in sede ricorsuale (v. fatture dettagliate e nominative dei costi per ogni studente ed il documento fornito dalla __________ in merito alla ripartizione dei costi dettagliati) risultano essere sufficientemente chiare e complete.

Si ritiene pertanto che a questo punto si possa procedere a riconoscere le spese suppletive per il perfezionamento professionale a favore della sig.ra RI 1 per un importo pari a Fr. 22'347.25 (da rimborsare direttamente alla RA 1).” (Doc. XIII)

                             1.12.   Chiamato dal TCA per una presa di posizione in merito al succitato accertamento, con scritto 29 febbraio 2016 la RA 1, ribadendo sostanzialmente la richiesta ricorsuale, ha concluso:

" (…)

Si chiede di accertare che l’autorità inferiore ha riconosciuto le spese suppletive di perfezionamento professionale sostenute dalla ricorrente a causa della sua invalidità, pari a CHF 22'347.25, sulla base di fatti e norme di diritto che detta autorità ha arbitrariamente omesso di stabilire, violando quindi l’obbligo di accertamento dei fatti impostole dalla legge e trascurando la propria responsabilità di valutare correttamente il diritto applicabile. (…)” (Doc. XV)

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

                                         L’art. 8 cpv. 2 bis LAI prevede che il diritto alla prestazioni secondo l’articolo 16 cpv. 1 lett. c (trattatasi dell’articolo che regolamenta il perfezionamento professionale, n.d.r.) esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni concrete.

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

                                         È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).

                                         Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’art. 73 è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c).

                                         I marginali no. 3017, 3018 e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevedono quanto segue:

" 3017

Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad es:

– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;

– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per di-ventare assistente sociale.

3018

Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).

Esempio:

Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), può essere con-siderato come perfezionamento professionale giusta l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.

3019

Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.

Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.

Esempio:

Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro.”

                                         Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:

" 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.

3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.

4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.

5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.

6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

  a.    per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4          lettere a e b;

  b.    per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a

         concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv. 4

        lettera c.”

                                         Va infine rilevato che le prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen; prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità, che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

                               2.2.   Nel caso in esame, visto quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi d’interpretariato quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti, nel già citato rapporto 1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP aveva rilevato:

" (…)

Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la formazione quale insegnate della lingua dei segni possa essere considerata un perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue opportunità lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del fatto che la richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente non è rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.

Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)

                                         Va fatto presente che l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato dall’assicurata il 18 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).

                                         Il riconoscimento del corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è stato confermato con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 446).

                                         A seguito delle fatture (intestate all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ -prodotte dalla rappresentante dell’assicurata con le osservazioni 2 maggio 2015 (VI; cfr. consid. 1.7.) – relativo al servizio d’interprete della lingua dei segni svolto nel 2010 (settembre-dicembre) per fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre) per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto) per fr. 21'171,50 (cfr. doc. B11, B12 e B13), con rapporto complementare 9 febbraio 2016 la consulente IP ha riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti complessivamente a fr. 44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio sono state l’assicurata e __________, tale importo è stato diviso per due (XIII cfr. consid.1.11). Di conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata corrisponde a fr. 22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.12). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla RA 1, quest’ultimo ente deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.

                                         Ne consegue che la decisione contestata va annullata.

                               2.3.   L’Ufficio AI rileva che, nonostante i vari richiami, solo pendente causa la rappresentante dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha potuto quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto rileva che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il patrocinatore, applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata successivamente al progetto di decisione. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione contesta l’eventuale carico di tasse, spese e ripetibli.

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

                                         Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).

                                         In ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).

                                         La temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).

                                         Non sono inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher, Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].

                               2.4.   Nel caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.

                                         In primo luogo occorre far presente che solo con comunicazione 28 aprile 2014 (doc. AI 461; cfr. consid. 1.3), nonostante i solleciti del 20 ottobre 2010, 11 ottobre 2011, 8 settembre 2012 e 16 maggio 2014 da parte della RA 1 (doc. AI 410, 431, 436 e 465), l’Ufficio AI – dopo una (non corretta) non entrata in materia del 17 settembre 2010 (doc. AI 406; cfr. consid. 1.2) - ha preso posizione in merito alla richiesta di rimborso delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata il 28 maggio 2010 (doc. AI 399; cfr. consid. 1.2) relativo al corso d’insegnante di lingua dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012 (cfr. doc. AI 457/3). Alla domanda è stata allegata la documentazione del corso (doc. AI 399/3-15) ed il 18 agosto 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo della __________ relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del linguaggio dei segni per tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi per complessivi fr. 137'297,60 (doc. AI 401; cfr. consid. 1.2).

                                         In data 16 maggio 2014 l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture per il servizio d’interpretariato in parola per complessivi fr. 44'694.--, con la prova dell’avvenuto versamento da parte di quest’ultima alla __________, non suddivise tra le due studentesse ticinesi (doc. AI 465; cfr. consid.1.4).

                                         Certo che pendente causa la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla Procom ora suddivise tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del medesimo servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.7).

                                         Tuttavia, richiamato quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario, rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua rappresentante, come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di collaborare.

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Vista la soccombenza dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di giustizia.

                               2.6.   Secondo l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         Ne consegue che, vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è stato riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 2 marzo 2015 è annullata.

                                         §§                                   RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al consid. 2.2. 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2015.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.04.2016 32.2015.58 — Swissrulings