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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2015 32.2014.91

8 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,893 parole·~29 min·2

Riassunto

Riconsiderazione di una decisione relativa al calcolo del contributo per l'assistenza. In casu negata una valutazione manifestamente errata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.91   BS/DC/sc

Lugano 8 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione del 10 giugno 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1992, affetto da autismo, ha beneficiato e tuttora continua a beneficiare di diverse prestazioni dell’AI, tra cui una rendita intera d’invalidità (doc. AI 84) e di un assegno di grande invalido di grado elevato (doc. AI 134).

                               1.2.   In data 21 settembre 2012 l’assicurato ha presentato una domanda volta all’ottenimento del contributo per l’assistenza (doc. AI 114).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso (in particolare un’inchiesta domiciliare a cura di un assistente sociale) con progetto di decisione 17 aprile 2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un contributo per l’assistenza di fr. 3'347,50 mensili, rispettivamente di fr. 40'170.-- annui per il periodo 1° settembre 2012 – 31 dicembre 2012 e di fr. 3'396,95 al mese, corrispondenti a fr. 40'763,40 all’anno, con effetto dal 1° gennaio 2013 (doc. AI 139). 

                                         A seguito delle osservazioni inoltrate dal padre dell’assicurato, suo rappresentante legale insieme alla madre, con decisione 20 dicembre 2013 l’amministrazione, sulla base di un nuova valutazione dell’assistente sociale del 5 dicembre 2013 (doc. AI 150 e relative tabelle di calcolo in doc. AI 151-153), ha aumentato il contributo a fr. 6'277,70 mensili (fr. 75'332,40 annui) relativo al periodo 1° settembre 2012 – 31 dicembre 2012, rispettivamente a fr. 6'354,20 (fr. 76'250,40 annui) dal 1° gennaio 2013 (doc. AI 154). La decisione è rimasta incontestata.

                               1.4.   Con riferimento alla decisione 20 dicembre 2013, il 10 marzo 2014 i genitori dell’assicurato hanno chiesto quanto segue:

" In qualità di rappresentanti legali di RI 1 ed in riferimento alla decisione a margine inviamo quanto segue:

·  Contratti dei rapporti di lavoro che si riferiscono al periodo tra il 01.09.2012 ed il 31.01.2014 e relativi conteggi di stipendio a partire dal 01.01.2014.

·  Fatture AI per il periodo tra il 01.09.2012 e il 31.01.2014.

·  Copia distinta dei salari e degli assegni famigliari 2012 e 2013.

In una nostra prossima missiva vi allegheremo la fattura e i conteggi stipendio per il mese di febbraio 2014.

Nota bene che dal 01.01.2013 RI 1 non aveva più alcun co-inquilino in __________ come già indicato nelle nostre osservazioni del 04 giugno 2013,

·  pertanto vi chiediamo di adattare il calcolo rispetto alla fatturazione già allegata togliendo le riduzioni applicate per presenza di un altro adulto nella medesima economia domestica come indicato al marg. CCA 4030 nei 4 settori su 5 della gestione economia domestica, indi versarci la differenza dalle ore supplementari scaturite a decorrere dal 01.01.2013.

Vi annunciamo inoltre che per il mese di marzo e verosimilmente anche aprile 2014, non fattureremo ore in quanto RI 1 partecipa ad un periodo di prova presso la __________ e non avrà dunque un'economia domestica propria.

Entro il mese di maggio è previsto comunque il suo rientro nel suo appartamento e riprenderemo così la fatturazione delle ore di contributo." (doc. AI 159/1)

                                         Allegando, con scritto 8 aprile 2014, la documentazione richiesta dall’Ufficio AI, i genitori hanno ribadito:

" … inoltre la necessità di modificare il calcolo in ragione della riduzione applicata per presenza di un'altra persona adulta e come meglio riportato nel nostro precedente scritto del 10 marzo 2014." (doc. AI 163/1)

                               1.5.   Trattando i succitati scritti alla stregua di una domanda di revisione del contributo per l’assistenza, con decisione 10 giugno 2014 (preavvisata con progetto di decisione datato 30 aprile 2014, al quale non sono seguite delle osservazioni) l’Ufficio AI ha disposto quanto segue:

" (…)

Con decisione del 20 dicembre 2013 abbiamo attribuito dal 01.01.2013 un contributo d'assistenza pari a in media CHF 5'095.45 mensili, rispettivamente CHF 40'763.40.

Ci avete comunicato, con lettera del 10.3.2014, che dal 01.01.2013 il signor RI 1 non ha più co-inquilino. Quest'informazione era già stata trasmessa nelle vostre osservazioni del 4 giugno 2013 e già valutata nell'inchiesta della nostra assistente sociale del 6 dicembre 2013. Il bisogno di aiuto nel gestire l'economia domestica è stato ridotto in quanto gli assistenti che vivono presso l'assicurato sono considerati come persone adulte presenti nell'economia domestica.

Infatti la cifra marginale 4030 della Circolare sul contributo per l'assistenza (CCA) indica: "Se nella stessa economia domestica sono presenti uno o due altri adulti, si applica una riduzione del 33 per cento; a partire dal terzo adulto, la riduzione è del 45 per cento. A tal fine si considerano adulti anche gli assistenti che vivono presso l'assicurato. Non sono invece considerati i propri figli e nipoti che non hanno ancora compiuto 25 anni".

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante.

Pertanto, nella procedura di revisione, non possiamo entrare nel merito della vostra nuova richiesta." (doc. AI 167/1)

                               1.6.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite di suo padre, ha interposto al TCA il presente ricorso, motivando come segue:

" (…)

L'assistente sociale nella sua valutazione del 5 dicembre 2013, non ha affatto valutato la presenza di assistenti quali co-inquilini, ma ha semplicemente preso atto che la co-inquilina era di fatto uscita dall'appartamento nel dicembre 2012 commettendo in sostanza un errore di battitura indicando qualche frase dopo "18 dicembre 2013" (infatti ciò sarebbe impossibile già solo per il fatto che la stessa inchiesta è avvenuta ad inizio dicembre 2013, il giorno 5).

Unicamente il Signor __________ (uno degli assistenti), solo per il periodo dal 1. Novembre 2013 al 28 Febbraio 2014, ha usufruito dell'appartamento "in transito" per dormire ed a tale proposito gli sono stati dedotti CHF 500.00 al mese. Il Signor __________ aveva comunque ripreso suo domicilio a __________, in Via __________, già a partire dal 1. febbraio 2014, come risulta da dichiarazione dello stesso qui allegata." (doc. I)

                               1.7.   Con la risposta di causa, l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando:

" (…)

In concreto l'assicurato non ha ricorso contro la decisione del 20.12.2013, la quale è regolarmente cresciuta in giudicato, e solamente con gli scritti del 10.03.2014 e 08.04.2014 (doc. 159 e 163 incarto AI) egli ha richiesto la modifica del calcolo in relazione alla riduzione operata per la presenza di una persona adulta nell'economia domestica. Tali scritti sono stati considerati dall'UAI quali domanda di revisione e, non avendo comprovato una modifica della situazione rispetto a quella presente al momento dell'emanazione della precedente decisione, giustamente l'amministrazione non è entrata nel merito della revisione.

A titolo abbondanziale, si osserva che in data 18.06.2014, ossia posteriormente all'emanazione della decisione di non entrata in materia del 10.06.2014, l'assicurato ha comunicato all'UAI il cambiamento del suo domicilio ed ha inoltrato i nuovi contratti conclusi con gli assistenti (doc. 168 e 169 incarto AI). Potendo comportare una modifica dell'importo del contributo d'assistenza, tale nuova situazione va approfondita ed è pertanto stata avviata una revisione. (…)" (doc. IV, pag. 2)

                               1.8.   Con osservazioni 6 settembre 2014 l’assicurato ha concluso che:

" (…)

· il ricorso venga accolto, il calcolo aggiornato come richiesto al 10.03.2014 in riferimento alle osservazioni del 04.06.2013 e di conseguenza restituiti i retroattivi dovuti dalla modifica del calcolo,

· che e la revisione proposta per cambio di domicilio e invio nuovi contratti di lavoro venga sospesa perché priva di oggetto in quanto non può comportare una modifica dell'importo." (Doc. VI)

                                1.9   In data 11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha per contro rilevato:

" Con riferimento a quanto in oggetto, si osserva che l'eventuale riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA costituisce una facoltà dell'amministrazione e non un obbligo.

In ogni caso, lo scrivente Ufficio ritiene che non vi sia stato nessun errore da dover correggere, considerato che l'assicurato necessita di una sorveglianza personale permanente e la presenza costante 24 ore su 24 di una persona nell'economia domestica, che sia questa fornita sempre dalla stessa persona o da più persone differenti che si intercalano, costituisce un fattore giustificante la riduzione in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'assistente nella sua annotazione del 05.12.2013 non scrive che non risulta più nessuna persona da computare nell'economia domestica, ma che la coinquilina dal dicembre 2012 ha cambiato domicilio e che quindi rivedrà il suo rapporto "alla luce di questo fatto" ed infatti nel nuovo rapporto ella indica una sola persona anziché due, considerando che un assistente deve sempre essere presente.

Sorprende comunque il fatto che il ricorrente esiga una correzione del calcolo eseguito, quindi una riconsiderazione della decisione impugnata, ma si opponga ad una nuova revisione del caso, la quale potrebbe comportare una modifica nel diritto alla prestazione, non necessariamente a sfavore dell'assicurato. Vero è che il cambiamento di domicilio non è indicato espressamente alla marginale 7006 della Circolare sul contributo per l'assistenza quale motivo di revisione, ma tale elenco non è esaustivo ("Sussiste un motivo di revisione, ovvero una modifica delle condizioni determinanti per il diritto al contributo per l'assistenza, se si è verificata una modifica della situazione personale dell'assicurato, in particolare nei seguenti casi: […]" sottolineatura della scrivente) e l'Ufficio Al ritiene che tale evenienza (trasferimento da __________ a __________) possa comportare una modifica della situazione personale dell'assicurato e della sua necessità di assistenza e pertanto va approfondita.

Si ribadisce in questa occasione l'obbligo di informare l'amministrazione di qualsivoglia modifica che possa influire sul diritto a prestazioni, tra cui si annoverano anche le "modifiche della dimensione dell'abitazione e modifiche d'indirizzo" come indicato nella , decisione del 20.12.2013." (doc. VIII)

considerato                    in diritto

                                2.1   Oggetto del contendere è il contributo per l’assistenza.

                                         Secondo l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

                                         a.   percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;

                                         b.   vivono a casa propria; e

                                         c.   sono maggiorenni.

                                         Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 2).

                                         Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3).

                                         L’art. 42 quinquies cpv. 1 LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

                                         a.   assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

                                         b.   che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

                                         Secondo l’art. 42 sexies cpv. 1 LAI il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

                                         a.   l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter;

                                         b.   i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

                                         c.   il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal.

                                         Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto (cpv. 2).

                                         In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

                                                     Il Consiglio federale stabilisce (cfr. art. 39a – j OAI):

                                         a.   gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;

                                         b.   gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

                                         c.   i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv. 4).

                                         Infine, ai sensi dell’art. 42 septies cpv. 1 LAI, in deroga all'articolo 24 LPGA il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

                                         L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura (cpv. 2).

                                         Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

                                         a.   non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42 quater;

                                         b.   si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l'età di pensionamento; oppure

                                         c.   decede (cpv. 3).

                               2.2.   Secondo l’art. 39e OAI cpv. 1 l’Ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore.

                                                     Il cpv. 2 prevede i limiti massimi di ore mensili seguenti:

                                         a.   per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c      lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi:

                                              1. 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve,

                                              2. 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio,

                                              3. 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato;

                                         b.   per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c      lettere d-g: in totale 60 ore;

                                         c.   per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore.

                                                      Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue (cpv. 3):

                                         a.   per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti      ordinari della vita;

                                         b.   per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;

                                         c.   per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai            sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti      ordinari della vita.

                                         I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto (cpv. 4).

                                         L’art. 39 f OAI fissa il contributo per l'assistenza a 32.80 franchi           all'ora (cpv. 1 ).

                                                      Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora (cpv. 2).

                                         L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 87.40 franchi per notte (cpv. 3).

                                                      Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS (cpv. 4).

                                         Infine, secondo l’art. 39g cpv. 2 OAI l'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a:

                                         a. 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza;

                                         b. 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se:

                                                        1.    l'assicurato convive con il coniuge, il partner                                    registrato, il convivente di fatto o un parente in linea               retta, e

                                                        2.    la persona con cui convive è maggiorenne e non                                        percepisce a sua volta alcun assegno per grandi                                    invalidi.

                               2.3.   Con decisione del 20 dicembre 2013 l'UAI ha attribuito all'assicurato un contributo di assistenza di fr. 76'250.40 annui dal 1° gennaio 2013. La decisione è cresciuta incontestata in giudizio (cfr. consid. 1.3).

                                         In data 10 marzo 2014 il padre dell’assicurato ha esplicitamente domandato di rivedere il calcolo alla base del contributo per l’assistenza – operato dall’assistente sociale mediante l’utilizzo dello strumento di indagine standardizzato FAKT2, ritenuto dalla giurisprudenza atto a quantificare il bisogno complessivo di assistenza di una persona (DTF 140 V 542 ss. consid. 3.2.2) –, fondamento della decisione 20 dicembre 2013, cresciuta in giudicato. Facendo presente che dal 1° marzo 2013 suo figlio non aveva più un coinquilino nel suo appartamento, egli ha infatti chiesto “  di adattare il calcolo rispetto alla fatturazione già allegata togliendo le riduzioni applicate per presenza di un altro adulto nella medesima economia domestica come indicato al marg. CCA 4030 nei 4 settori su 5 della gestione economia domestica, indi versarci la differenza dalle ore supplementari scaturite a decorrere dal 01.01.2013” (cfr. consid. 1.4).

                                         Secondo questo Tribunale l’Ufficio AI ha erroneamente trattato tale scritto alla stregua di una domanda di revisione dell’ammontare del contributo per l’assistenza; in realtà l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare se vi erano gli estremi per procedere ad una riconsiderazione della decisione, divenuta definitiva, del 20 dicembre 2013.

                               2.4.   Ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                         Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

                                         Infine l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).

                                         Attraverso la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA) e per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (ora art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; Plädoyer 2007/1 pag. 62). 

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

                                         Va infine rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).

                                         A proposito dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione), la giurisprudenza ha stabilito che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

                                         L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).                   

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

                                         Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

                                         Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

                                         L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundes gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

                                         Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

                               2.5.   Nel caso concreto, va immediatamente esclusa una revisione processuale della decisione 20 dicembre 2013 non avendo l’assicurato fatto presente l’esistenza di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2).

                                         Rimane da esaminare se vi sono i presupposti per una riconsiderazione (cfr. consid. 2.4)

                                         Nelle osservazioni dell'11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha correttamente rilevato che la riconsiderazione costituisce una facoltà dell’amministrazione e non un obbligo. Tuttavia, nelle medesime osservazioni l’UAI ha sostenuto di non essere incorso in alcun errore, motivo per cui l'amministrazione, implicitamente, è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, respingendola.

                                         Questo TCA è pertanto chiamato ad esaminare se la decisione 20 dicembre 2013 risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole.

                                         Con il presente ricorso l’assicurato sostiene che nella valutazione 5 dicembre 2013 l’assistente sociale dell’AI, contrariamente a quanto ipotizzato dalla stessa, non ha tenuto conto del fatto che dal 18 dicembre 2012 la coinquilina non soggiorna presso il suo appartamento e che un assistente sociale vi ha risieduto solo per un periodo limitato.

                                         Nelle osservazioni dell'11 settembre 2014 (cfr. consid. 1.9) l’Ufficio AI ha rettamente rilevato come nella citata valutazione l’assistente sociale abbia invece tenuto conto del fatto che dal 18 dicembre 2012 (nella valutazione 5 dicembre 2013 l’assistente sociale ha scritto 18 dicembre 2013; si tratta di un evidente errore di battitura, visto nello stesso documento ella si è così espressa “… il padre della coinquilina di RI 1 (…) riferisce che la figlia è rientrata al domicilio dei genitori il 18 dicembre 2012 “ doc. AI 150) l’assicurato vive da solo nel suo appartamento. In effetti, ai fini della “riduzione per la presenza di altre persone adulte nella stessa economia domestica” delle iniziali 2 persone adulte, dal 1° gennaio 2013 l’assistente sociale ha considerato una sola persona adulta (cfr. la tabelle di calcolo in doc. AI 151-153), applicando la corrispettiva riduzione poiché “ il bisogno di aiuto nel gestire l'economia domestica è stato ridotto in quanto gli assistenti che vivono presso l'assicurato sono considerati come persone adulte presenti nell'economia domestica” (cfr. decisione contestata del 10 giugno 2014; consid. 1.5).

                                         Nello scritto 6 settembre 2014 l’assicurato contesta tale riduzione poiché “ritenere gli assistenti personali parte dell’economia domestica è azzardato e comunque se ne fa cenno solo al momento della decisione di non entrata in materia contestata e mai in precedenti occasioni …” (VI).

                                         Il marg. no. 4030 della Circolare sul contributo per l’assistenza (CCAI) dispone che “a seconda della composizione dell’economia domestica, il bisogno di aiuto dovuto all’invalidità è ridotto se nella stessa economia domestica sono presenti uno o due altri adulti, si applica una riduzione del 33 per cento; a partire dal terzo adulto, la riduzione è del 45 per cento. A tal fine, si considerano adulti anche gli assistenti che vivono presso l’assicurato. Non sono invece considerati i propri figli e nipoti che non hanno ancora compiuto 25 anni”.

                                         Ora, in concreto, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 11 settembre 2014, dal momento che l’assicurato necessita di una sorveglianza personale permanente e la presenza costante 24 ore su 24 di una persona nell’economia domestica, ciò costituisce un fattore di riduzione, indipendentemente dal fatto che tale sorveglianza sia fornita dalla stessa persona o da differenti persone, come è il caso qui in esame.  

                                         Va poi fatto presente che con rapporto 21 giugno 2013 l’incaricata ha dettagliatamente esaminato le osservazioni 4 giugno 2013 presentate dal padre dell’assicurato al calcolo del contributo per l’assistenza fissato con il progetto di decisione 17 aprile 2013 (doc. AI 143). L’assistente sociale ha esaurientemente e convincentemente spiegato i motivi di conferma della sua valutazione relativa ai limiti massimi mensili (per gli atti ordinari della vita, economia domestica e tempo libero e sorveglianza diurna), alla riduzione per “altre prestazioni dell’AI “ (detrazione dell’importo dell’assegno per grandi invalidi dal bisogno di aiuto complessivo diviso per l’importo mensile dell’assegno per la tariffa standard del contributo per l’assistenza), al calcolo del bisogno mensile di aiuto riconosciuto, al riconoscimento del bisogno nei singoli settori (vestirsi/svestirsi, mangiare, pulizia personale, espletare i bisogni corporali, acquisti e commissioni, partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero e sorveglianza notturna). Del resto, nella più volte citata valutazione 5 dicembre 2013 l’assistente sociale, dopo aver proceduto a degli accertamenti (doc. AI 145 – 149), ha accettato alcune richieste dell’assicurato, quali lo stralcio della riduzione dei limiti massimi di ore previsto per il soggiorno diurno in istituto (art. 39e cpv. 4 OAI) ed il riconoscimento della necessità di una cura medicamentosa (doc. AI 150). Il rapporto modificato è stato poi preso come base della decisione 20 dicembre 2013.

Va del resto ricordato che secondo la giurisprudenza un intervento dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 133 V 468 consid. 11.1.1, 130 V 62 consid. 6.2, 128 V 93 consid. 4).

                                         Visto quanto sopra, la decisione 20 dicembre 2013 non può essere ritenuta manifestamente errata, motivo per cui una riconsiderazione della stessa non è giustificata.

                               2.6.   A titolo abbondanziale va rilevato quanto segue.

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione (art. 17 cpv. 2 LPGA).

                                         La revisione avviene d'ufficio quando in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI) oppure allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

                                         Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Va rilevato che se l’assicurato non ha dimostrato un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).

                                         Nella presente fattispecie pendente causa, il 18 giugno 2014 l’assicurato ha comunicato direttamente all’Ufficio AI, dopo due mesi di permanenza presso il foyer della __________ a __________, il cambiamento del suo domicilio, dal maggio 2014, a __________ (doc. AI 168). Secondo l’amministrazione, come riportato in sede di risposta, potendo comportare una modifica dell’importo del contributo, “tale nuova situazione (il cambiamento di domicilio n.d.r.) va approfondita ed è pertanto stata avviata una revisione” (sottolineatura del redattore).

                                         Ora, secondo il marg. no. 7006 CCA (sottolineatura del redattore) sono da notificare i seguenti cambiamenti:

" Sussiste un motivo di revisione, ovvero una modifica delle condizioni determinante per il diritto al contributo per l’assistenza, se si è verificata una modifica della situazione personale dell’assicurato, in particolare nei seguenti casi:

-   miglioramento o peggioramento dello stato di salute;

-   cambiamento del grado della grande invalidità;

-   cambiamenti relativi all’attività lucrativa, all’attività di pubblica utilità o alla formazione, compresi l’aumento o la diminuzione del grado di occupazione;

-   cambiamenti nella fruizione di offerte istituzionali (scuole speciali, centri d’integrazione professionale, laboratori, centri diurni, istituti);

-   cambiamenti nella fruizione di prestazioni delle cure di base secondo la LAMal e di altre prestazioni dell’AI;

-   cambiamento delle condizioni familiari determinanti (numero di figli, convivenza con familiari ecc.)."

                                         È vero che il cambiamento di domicilio non è espressamente indicato, ma, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, la lista di cui al succitato marginale non è esaustiva. Del resto, e contrario, tale evenienza non è contemplata quale motivo per cui non sussiste un motivo di revisione ai sensi del marg. no. 7008 CCA [cambiamenti solo temporanei, come ad esempio un peggioramento transitorio dello stato di salute dell’assicurato a seguito di una malattia; cambiamenti solo temporanei nel ricorso ai fornitori di prestazioni consueti (Spitex, istituzioni), inclusi i cambiamenti temporanei del numero di pernottamenti in istituto, anche se questi superano i 15 al mese; cambiamenti di breve periodo (meno di tre mesi) nella situazione scolastica o professionale (grado di occupazione, centro di formazione, posto di lavoro); modifiche delle direttive amministrative che stabiliscono condizioni di diritto più restrittive; valutazione diversa di fatti sostanzialmente invariati].

                                         L’Ufficio AI ha dunque correttamente avviato una procedura di revisione.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Alla luce di quanto esposto al consid. 2.3, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2014.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.06.2015 32.2014.91 — Swissrulings