accomandata
Incarto n. 32.2014.80 FS
Lugano 1 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 14 maggio 2014 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
- con decisione 14 maggio 2014, preavvisata il 28 febbraio 2014 (doc. AI 56/1-4), l’Ufficio AI del Canton Uri ha riconosciuto a RI 1 il diritto al versamento di tre quarti di rendita dal 1. maggio al 30 settembre 2013. Nelle motivazioni della decisione (redatte dall’Ufficio AI del Canton Ticino; cfr. III) quale rimedio di diritto è stato indicato il ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino (III);
- contro la predetta decisione l’assicurata s’aggrava dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni contestandone la valutazione medica;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina im-mediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni fa-cendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assi-curato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
- in deroga agli articoli 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
- il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica-zione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
- nel caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton Uri. Competente ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI a conoscere un ricorso contro la decisione resa dall’Ufficio AI del Canton Uri è – contrariamente a quanto indicato nella decisione, e meglio nelle sue motivazioni, redatte dall’Ufficio AI del Canton Ticino – quindi il tribunale amministrativo del Canton Uri;
- questa Corte non è di conseguenza competente a trattare il presente gravame – e neppure quindi ad eventualmente annullare il provvedimento impugnato, come auspicato dall’am-ministrazione nelle more della presente procedura – che va quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Verwal-tungsrechtliche Abteilung des Obergerichtes des Kantons Uri per ragione di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);
- viste le particolarità del caso non si prelevano spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi per competenza al Verwaltungs-rechtliche Abteilung des Obergerichtes des Kantons Uri, Rathausplatz 2, 6460 Altdorf.
2. Non si prelevano spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti