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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2013 32.2013.43

4 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,159 parole·~36 min·4

Riassunto

L'Ufficio AI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.43   FC/sc

Lugano 4 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2013 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 31 gennaio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, di professione idraulico, nel luglio 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo dolori alle braccia, al ginocchio destro e alla schiena, oltre a cefalee e esaurimento (doc. AI 1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (concludente per una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di idraulico e in ogni attività lavorativa, dall’ottobre 2011), con decisione 31 gennaio 2013 (preavvisata il 21 settembre 2012) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e, quindi, in sostanza il riconoscimento del diritto ad una rendita. In sostanza, fondandosi sui certificati dello psichiatra curante, contesta la residua capacità lavorativa valutata dal SAM.

                                         Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione impugnata.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.4.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto del 18 luglio 2012 risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________), e posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

6.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Diagnosi psichiatrica

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21):

6.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome dolorosa cervico-, dorso- e lombospondilogena intermittente con:

     -     esame clinico normale;

     -     MRI della colonna vertebrale intera del 16.2.2012: nella norma per l'età;

     -     componente somatoforme in primo piano.

Possibile lieve tendinite cronica del bicipite distale dal 1996:

     -     componente somatoforme in primo piano.

Emicrania senz'aura.

Sindrome del tunnel carpale anamnestica, attualmente poco sintomatica.

Sindrome algica cronica diffusa a tutto il corpo non spiegata da patologia neurologica.

Ipertensione arteriosa non trattata. (…)" (doc. AI 24/28-29)

                                         I periti del SAM hanno ritenuto che a dipendenza della patologia psichiatrica dall’11 ottobre 2011 l’assicurato era da ritenere inabile nella misura del 20% nell’attività svolta di idraulico e in ogni altra attività lavorativa, così come casalingo, sottolineando come fosse utile ed indispensabile che I'assicurato venisse sottoposto ad un trattamento psicofarmacologico antidepressivo regolare. Hanno fra l’altro osservato:

“7       DISCUSSIONE DI CONSENSO

(…)

Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM, abbiamo riscontrato la presenza di patologie con influenza sulla capacità lavorativa in ambito psichiatrico. In ambito neurologico e reumatologico non abbiamo potuto evidenziare patologie degne di nota, che possano giustificare un'incapacità lavorativa.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una sindrome da disadattamento, con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F 43.21). Il decorso è tendente alla cronicizzazione. La sintomatologia prevalente é quella che comprende la diminuzione del tono dell'umore, con un'ideazione a sfondo abbandonico. Sono presenti una serie di sintomi psicosomatici di tipo algico e conversivo, ma non sono sufficientemente intensi per radunarli in un'altra diagnosi ai sensi dell'ICD-10, bensì vanno inclusi nella diagnosi appena posta. Il tutto va inquadrato in una personalità con aspetti ansiosi e dipendenti, senza costituire un disturbo di personalità. Va riconosciuta una tendenza dell'A. ad assumere una posizione passiva ed a dimostrare la sua sofferenza psicologica tendenzialmente esagerata. Pertanto, da un punto di vista valetudinario concordiamo con il nostro consulente Dr. med. __________, ritenendo che l'attuale diagnosi assuma un valore di malattia invalidante, con un'incapacità lavorativa nella misura del 20% per ragioni psichiatriche. Dall'11.10.2011 l'A. presenta l'incapacità lavorativa del 20% come sopra esposta. La prognosi va valutata secondo il decorso. La capacità lavorativa è diminuita nella misura come sopra descritto, a causa di un tono dell'umore depresso, un'ideazione abbandonica, l'ansia e la somatizzazione algica e conversiva che rendono l’A. lento ed impreciso, con minore resistenza e minore caricabilità davanti ad ogni compito che deve assumere. II trattamento attuale non è adeguato, in quanto è esigibile che l'A. si sottoponga ad un trattamento psicofarmacologico antidepressivo regolare. Non è ammissibile che egli pretenda un riconoscimento da parte dell'Assicurazione Invalidità senza che si evidenzi, da parte sua, un normale sforzo (secondo l'arte medica) per attenuare o mitigare la sofferenza depressiva solo perché il suo sistema di credenza "particolare" lo giustifica. Anche in altre attività lavorative l'A. deve essere ritenuto abile al lavoro nella misura dell'80%, così pure come casalingo.

Dal punto di vista reumatologico la presenza di una sindrome dolorosa cervico-, dorsoe lombospondilogena intermittente con un esame clinico normale, una MRI della colonna vertebrale intera del febbraio 2012 pure normale con, in primo piano, una componente somatoforme (che come descritto dal nostro consulente psichiatra va inserita nell'ambito della reazione depressiva prolungata) ed una possibile lieve tendinite cronica del bicipite distale bilaterale, pure con componente somatoforme, dal punto di vista reumatologico non giustificano una diminuzione della capacità lavorativa. L'A. lamenta infatti in modo particolarmente diffuso, vago e non sistematizzato, dolori intermittenti a livello dell'intera colonna vertebrale degli arti superiori, con fulcro a livello dei tendini distali del bicipite e dolori con senso d'addormentamento diffuso agli arti inferiori, oltre ad episodi di cefalea invalidanti con fotofobia, nausea e vomito della durata di ca. 3 giorni ogni settimana. Per quanto concerne i problemi a carico dell'apparato locomotorio, il nostro consulente Dr. med. __________ trova un A. in buone condizioni senza alcun reperto anormale tenendo conto dell'età. L'esame clinico è normale. Non vi è dunque alcuna giustificazione dal punto di vista reumatologico che possa spiegare anche solo parzialmente le lamentele dell'A. e le ripercussioni funzionali soggettive di tali lamentele. Ritiene che la capacità lavorativa deve essere valutata soprattutto ed esclusivamente in ambito psichiatrico. Come idraulico, dal punto di vista reumatologico, l'A. è totalmente abile al lavoro e con una prognosi a medio-lungo termine di stazionarietà.

Dal punto di vista neurologico l'A. è stato valutato dal Dr. med. __________, che riassume l'anamnesi, descrive l'esame neurologico e le radiografie in suo possesso. Nelle conclusioni fa notare come a partire dalla fine del 2010 l'A. ha sviluppato una sintomatologia dolorosa, dapprima alla colonna lombare, poi alle gambe e nel frattempo anche in sede interscapolare, cervicale ed agli arti superiori. I dolori non sono costanti, vengono provocati in particolare a livello lombare dai movimenti in torsione del tronco e si accentuano sotto sforzo. L'esame neurologico è perfettamente normale. Non vi sono reperti clinici sospetti per una lesione radicolare o midollare, né per una lesione neurogena periferica. Agli atti si parla di possibile sindrome del tunnel carpale, con attualmente sintomi sospetti minimi in tal senso, per cui sicuramente non comportano deficit rilevanti dal punto di vista funzionale. Anamnesticamente è presente un'emicrania senz'aura: le cefalee sono presenti settimanalmente, ma le crisi più intense limitanti dal punto di vista funzionale si manifestano solo 2-3 giorni al mese, per cui anche questa problematica non è d'entità tale da determinare un'incapacità lavorativa prolungata, al massimo solo una breve interruzione dell'attività lavorativa in occasione delle crisi più intense. Dunque, per gli aspetti neurologici non vi sono elementi determinanti un'incapacità lavorativa, con una prognosi descritta come favorevole." (doc. AI 24/29-32)

                                         Alla luce di queste conclusioni l’amministrazione, interpellato il consulente professionale (il quale, nel rapporto 20 settembre 2012, ha determinato una conseguente perdita di guadagno del 30%, doc. AI 28), con progetto di decisione 21 settembre 2012 ha concluso per il diniego di prestazioni avendo accertato un’inabilità lavorativa del 20% in ogni attività con un conseguente grado di invalidità del 30% (doc. AI 29). Valutato uno scritto pervenuto dal dr. __________ del 10 ottobre 2012, richiesta anche una presa di posizione dal SAM (doc. AI 38), l’amministrazione, mediante la decisione contestata, ha confermato il progetto di decisione e, quindi, il diniego di prestazioni. Con il suo ricorso l’assicurato ha prodotto un’ulteriore certificazione del dr. __________.

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo TCA non ha motivi che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM nel rapporto 18 luglio 2012, facendo capo a tre consultazioni specialistiche esterne d'ordine psichiatrico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici, tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza dell'assicurato presso il centro peritale. Essi sono quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza una capacità lavorativa dell’80% sia nell’attività svolta di idraulico che in altre attività.

                                         I periti hanno approfonditamente esposto che le limitazioni sono da ricondurre alle patologie psichiatriche, mentre che sul piano neurologico e reumatologico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa

                                         In effetti, dal lato psichiatrico, nel rapporto 27 giugno 2012, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto i dati soggettivi ed oggettivi, il dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento e una reazione depressiva prolungata (ICD 10 F43.21) con un decorso tendente alla cronicizzazione. Illustrata la sintomatologia lamentata, sottolineata comunque una tendenza dell'assicurato ad assumere una posizione passiva e dimostrativa e sottolineata la necessità di intraprendere una terapia psicofarmacologica antidepressiva regolare adeguata, ha spiegato come la diminuzione della capacità lavorativa fosse da ricondurre a “un tono dell'umore depresso, un'ideazione abbandonica, l'ansia” e alla somatizzazione algica che lo rendono “lento ed impreciso, con minore resistenza e minore caricabilità davanti ad ogni compito che deve assumere” (doc. AI 24-30).

                                         Per il resto invece, per quanto riguardava invece eventuali patologie reumatologiche, lo specialista interpellato ha illustrato come i disturbi lamentati dall’assicurato non giustificassero una diminuzione della capacità lavorativa, stanti peraltro esami clinici (in un assicurato “in buone condizioni”) e radiologici risultati nella norma. Secondo il dr. __________, i dolori lamentati sarebbero da ricondurre a una componente somatoforme (da inserire nell'ambito della reazione depressiva prolungata), ragione per cui un’eventuale limitazione della capacità lavorativa sarebbe da ascrivere all’ambito psichiatrico. Nemmeno dal punto di vista neurologico la perizia SAM ha individuato diagnosi aventi un’influenza sulla capacità lavorativa, l’esame neurologico risultando perfettamente normale e le crisi più intense di cefalea (limitanti dal punto di vista funzionale) manifestandosi solo 2-3 giorni al mese e non potendo quindi essere considerate invalidanti (doc. AI 24-51 e 31).

                                         Con pertinenza i periti SAM hanno quindi concluso che la capacità lavorativa dell’assicurato era da considerare ridotta nella misura del 20% a partire dall'11 ottobre 2011 a causa della patologia psichiatrica, caratterizzata da una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Secondo i periti, la prognosi andava valutata nel decorso, sottolineando comunque l’utilità e la necessità di sottoporre l’assicurato ad un trattamento psicofarmacologico antidepressivo regolare.

                                         A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto altresì come la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dal SAM non sia stata validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

                                         In particolare i certificati dello psichiatra curante dr. __________ prodotti in corso di causa non forniscono elementi sufficienti per distanziarsi dalle conclusioni peritali.

                                         Innanzitutto, in sede di procedura amministrativa il dr. __________, con uno scritto del 10 ottobre 2012, aveva contestato le conclusioni del SAM, ribadendo la conclusione di totale inabilità lavorativa, affermando:

(…)

Dal punto di vista obiettivo, il paziente appare collaborante e orientato nei tre domini. L'attenzione e la concentrazione risultano adeguate. Vengono riferiti episodi di ansia acuta con correlati evitamenti fobici e con una marcata sintomatologia neurovegetativa caratterizzata da nausea, vomito, cefalea, dolori e algie diffuse per la maggior parte dei distretti corporei.

Il tono dell'umore appare flesso verso il polo depressivo, con marcati pensieri di inadeguatezza, inefficacia personale e ansia psichica; il paziente presenta inoltre episodi di pianto copioso. Il ritmo circadiano sonno/veglia appare marcatamente alterato, sia nella quantità sia nella qualità.

Dal punto di vista socio-relazionale il paziente presenta un marcato isolamento: al di là dei terapeuti con i quali riesce a svolgere una visita settimanale, sembra che abbia un solo amico/conoscente con il quale ha sporadici contatti durante la settimana.

Dal punto di vista diagnostico, secondo i criteri nosografico-descrittivi ICD-10, il paziente presenta una "Sindrome da disadattamento - Reazione depressiva prolungata" (F43.21) in comorbidità a una "Sindrome ansiosa non specificata" (F41.9).

Il piano terapeutico del paziente prevede un trattamento di matrice bio-psico­sociale con visite psichiatriche di controllo, trattamenti psicocorporei e colloqui di sostegno psicologici a cadenza mensile. Dal punto di vista terapeutico il paziente presenta una scarsa compliance psicofarmacologica, rifiutando qualsiasi farmaco: egli afferma di non poter tollerare alcun "prodotto chimico" e di aver "tirato giù troppe pastiglie per troppi anni". La scarsa compliance terapeutica nei confronti dei colloqui psicologici e dei trattamenti psico-corporei, inizialmente sostenuta con motivazioni di natura economica, è stata successivamente superata: attualmente, infatti, il paziente, nonostante le grosse difficoltà economiche e la distanza geografica, effettua un accesso settimanale presso il nostro centro clinico.

 (…)" (doc. AI 30/1-2)

                                         Con annotazioni 2 novembre 2012 il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno sottoporre le osservazioni del dr. __________ al SAM, il quale, con scritto 18 gennaio 2013, ha fatto pervenire, condividendola, la presa di posizione del 22 dicembre 2012 del perito psichiatra dr. __________, che ha osservato:

(…)

Nella loro valutazione del quadro clinico dell'assicurato i colleghi non riconoscono in lui una chiara tendenza ad assumere un'attitudine passiva e pseudoregressiva del suo comportamento. Tale attitudine non è congrua con la scarsa gravità del quadro clinico che presenta (funzioni cognitive, volitive e biologiche quasi integre) e costituisce l'elemento cardine che va messo in discussione per valutare la capacità lavorativa dell'assicurato.

Pertanto non concordo con i colleghi nella loro valutazione che fanno di gravità clinica e nemmeno nel grado d'incapacità lavorativa che loro riconoscono. Nella loro descrizione del quadro sembra che sia soprattutto la componente psicosomatica quella più eclatante e che giustifica il loro parere.

Inoltre, come già espresso nella mia valutazione peritale non è giustificato che l'assicurato non si sottoponga ad una regolare e normale trattamento psicofarmacologico. Non è giustificato che venga assecondato il suo "sistema di credenze" che non ha alcuna logica e non è secondario ad esempio ad una resistenza data dallo stesso quadro psicopatologico.

Come espresso nel mio rapporto: "Il trattamento attuale non è adeguato in quanto è esigibile che l'assicurato si sottoponga ad un trattamento psicofarmacologico antidepressivo regolare. Non è ammissibile che egli pretenda un riconoscimento dell'assicurazione invalidità senza che si evidenzi da parte sua un normale sforzo (secondo le regole d'arte mediche) per attenuare o mitigare la sofferenza depressiva solo perché il suo sistema di credenze "particolare" lo giustifica".

Nel caso specifico dell'assicurato sarebbe indicato un trattamento medianti farmaci ansiolitici e antidepressivi che avrebbero un efficace effetto sulla sintomatologia che presenta." (doc. AI 38/3)

                                         Nelle sue Annotazioni del 28 gennaio 2013, la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, ha rilevato come il dr. __________ non apportasse alcun nuovo elemento medico che permettesse di discostarsi dalle conclusioni SAM e, riferito quanto affermato dal consulente dr. __________, ha sottolineato l’inadeguatezza del trattamento medico seguito dall’assicurato e come la resistenza verso un trattamento adeguato non fosse motivata dal quadro psicopatologico bensì dal suo sistema di credenze (doc. AI 40).

                                         Ora, tutto ben valutato, questa Corte deve aderire alle conclusioni tratte dal perito del SAM e dalla specialista del SMR, supportate da motivazioni pertinenti basate su una valutazione approfondita del caso.

                                         Dalle conclusioni dell’amministrazione  del resto non è possibile scostarsi nemmeno sulla base della certificazione del 15 febbraio 2013 prodotta in corso di causa, con la quale il dr. __________ esprime sostanzialmente il suo disaccordo con le conclusioni in punto alla capacità lavorativa (doc. E). In effetti, come osservato con pertinenza anche dal SMR nelle annotazioni del 14 marzo 2013 (IV), tale certificato non fornisce alcun elemento nuovo, ma riporta in sostanza le stesse diagnosi, informazioni soggettive ed oggettive e conclusioni già esposte nel certificato del 4 giugno 2012 indirizzato ai medici del SAM e adeguatamente considerato in sede di perizia. Lo psichiatra curante del resto si distanzia dalle conclusioni del SAM senza tuttavia minimamente confrontarsi con le stesse.  

                                         Ricordata la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.5), la differente valutazione del curante in punto alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto, su concordanti pareri specialistici più dettagliati e convincenti.

                                         Né peraltro permette di concludere altrimenti il succinto certificato del 26 febbraio 2013 del dr. __________, generalista curante dell’assicurato (e quindi non specialista nelle materie che qui interessano, segnatamente psichiatrica). Come osservato anche dai medici SMR dr. __________ e dr. __________, egli si limita a ribadire le note diagnosi e la sua conclusione di completa inabilità lavorativa già esposte nei precedenti certificati medici, senza aggiungere altre informazioni o elementi che non siano già stati debitamente valutati dai medici SMR o dal SAM (doc. AI 42, 24-2, doc. IV/1).

                                         Infine, le predette conclusioni in punto alla capacità lavorativa non possono essere messe in discussione neanche dallo scritto del 26 febbraio 2013 della ditta (attiva nel ramo dei sanitari, piscine, riscaldamenti e simili) __________, la quale certifica di aver sottoposto  il 13 febbraio 2013 il ricorrente ad uno stage professionale che ha dovuto essere sospeso per le difficoltà incontrate nello svolgere gli ordini impartiti a motivo di agitazione, paralisi e dolori agli arti (doc. C).

                                         Tale attestazione non permette infatti di inficiare l’approfondi-ta valutazione effettuata dai periti del SAM e dal SMR, giungendo a conclusioni convincenti e complete, in ossequio al compito che è chiamato a svolgere il medico che è quello di valutare le condizioni di salute e pronunciarsi sulla conseguente capacità lavorativa. Inoltre, in proposito occorre osservare che nella sua perizia il dr. __________ ha sottolineato una tendenza dell'assicurato ad assumere una posizione passiva e dimostrativa, sottolineando la necessità di intraprendere una terapia psicofarmacologica antidepressiva regolare adeguata. Terapia che, a quanto risulta, all’epoca dell’esecuzione dello stage professionale in oggetto non era ancora stata intrapresa, come del resto comprovato dal più recente certificato del dr. __________, nel quale si afferma che “dal punto di vista farmacologico il paziente presenta una scarsa compliance terapeutica, rifiutando qualsiasi psicofarmaco“ (doc. E).  

Questo TCA non misconosce la situazione di disagio che prova l’assicurato, tantomeno la sintomatologia legata alle problematiche psichiche, le quali tuttavia non sono state valutate dal SAM particolarmente invalidanti, essendo stato l’assicurato ritenuto abile nella misura dell’80% in ogni attività.

                                         Non va poi dimenticato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128), circostanze che non risultano essere date nel caso in esame.                          

                                         In realtà nel suo ricorso l’assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione senza tuttavia confrontarsi con le conclusioni dei periti SAM nè del resto apportare, come detto,  elementi sufficienti e idonei a precisare in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata dalla perizia, limitandosi in sostanza a ribadire in modo generico che egli sarebbe attualmente inabile in misura superiore. In sintesi il ricorrente non fa valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia, la quale risulta dettagliata, coerente e priva di contraddizioni né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate dai periti del SAM.

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia SAM 18 luglio 2012  tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 31 gennaio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF        DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del  dei medici SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che da ottobre 2011 il ricorrente è da considerare abile all’80% nella sua attività di idraulico e in ogni altra attività. Per quanto in particolare riguarda il menzionato obbligo di diminuire il danno, va nuovamente segnalato che il perito SAM, rilevato come il trattamento finora somministrato al ricorrente sia stato del tutto inadeguato, visto il suo rifiuto ad assumere ogni tipo di farmaco, ha sottolineato la necessità di sottoporsi ad un trattamento psicofarmacologico antidepressivo regolare al fine di attenuare o mitigare la sofferenza depressiva (doc. AI 24-30). Va pure osservato che dall’assicura-to si deve pure pretendere uno sforzo di adattamento nell’in-traprendere eventualmente professioni lavorative nuove. 

                                         D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                        Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Già si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni tratte dai periti interpellati dall’ammini-strazione. In questo senso, la domanda di un’ulteriore e più approfondita valutazione medica “super partes” formulata con il ricorso va respinta.

                               2.7.   Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 20 settembre 2012 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 27 e 28), dopo aver accertato come l’assicurato, di formazione idraulico, non fosse attivo in questa professione da oltre 15 anni e fosse quindi necessitante di una nuova introduzione nella stessa, ha rettamente quantificato il salario da valido computando il reddito statistico conseguibile nel 2010 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61’754.--, utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

                                         In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010), e considerando quindi il salario statistico di fr. 61'754.- in un’attività semplice e ripetitiva. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una capacità lavorativa del 80% (fr. 49'403,20) e di una riduzione del reddito per circostanze personali (segnatamente svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) del 13% determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 42'981.-- (cfr. doc. AI 27/1).                                        

                                         Dal raffronto tra il reddito valido di fr. 61’754.-ed il reddito da invalido di fr. 42'981.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile del 30% (61'754 - 42'981 x 100 : 61’754).

                                         Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, una riduzione percentuale globale maggiore, del 20%, l’assicurato non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 36% [61’754 –  (20% di 49'403,20 x 100 : 61’754].

                                         A fronte di un’inabilità lavorativa dell’80% in un’attività ade-guata, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità del 30% e, quindi, inferiore al grado minimo pensionabile del 40%. Del resto, anche volendo considerare la capacità lavorativa residua nella sua atti-vità abituale di idraulico, sempre dell’80%, il grado d’invalidità non raggiungerebbe in ogni caso (in base ad un raffronto percentuale dei redditi; cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009) il minimo pensionabile (cfr. consid. 2.3. e 2.4).

                                         Ribadito anche come il ricorrente non abbia in proposito formulato contestazione alcuna, questa Corte non vede motivo per non confermare la valutazione economica dell’Ufficio AI.

                                         Con riferimento all’allegazione, che sembrerebbe quantomeno implicitamente sollevata dal ricorrente, secondo cui in sostanza non esistono lavori compatibili con le limitazioni alla salute che lo concernono, va detto quanto segue.

                                Innanzitutto si ricorda come il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         D’altra parte, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347), a ameno che l'attività ammissibile sia possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

                                         Inoltre, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va nuovamente richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

                                         Tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicu-rato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA I 594/04 del 14 febbraio 2004; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 13% - si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

                                         Di conseguenza, a mente di questo Tribunale, se è indubbio che le affezioni essenzialmente di natura psichica - di cui soffre l’assicurato siano potenzialmente idonee a restringere la gamma di attività lavorative possibili, il mercato del lavoro è ancora da ritenere sufficientemente ampio per poterlo considerare reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

                                         Del resto, conformemente alla giurisprudenza, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA I 324/00 del 5 giugno 2001).

                                         D’altra parte, la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale sulla base delle conclusioni tratte dai medici (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 348). Inoltre, in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-330/01), l’Alta Corte ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

                                         Considerata la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le conclusioni dell’amministrazione, basate sul rapporto del consulente in integrazione del 20 settembre 2012 (doc. AI 27 e 28), il quale, ritenuto il danno alla salute e i relativi impedimenti e limitazioni, da ascrivere unicamente alla problematica psichiatrica, per quanto riguarda le attività esigibili senza (ri)formazione specifica ha di fatto confermato l’esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell’assicurato, rilevata altresì l’assenza di limitazioni funzionali o di carico derivanti da patologie somatiche.

                                         Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessato comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì nuovamente l’obbligo di ridurre il danno (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

                                         Quanto, infine, all’età del ricorrente, nato nel 1955, va evidenziato come con sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 il TF ha affermato:

"  (…)

Riguardo all’esigibilità e alla possibilità per l’assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro, va ricordato che al momento determinante della decisione amministrativa in lite, l’opponente aveva 57 anni. Dal profilo dell’età, le condizioni per ammettere una incapacità di lavoro e di guadagno per mancanza reale di sfruttarne la residua capacità non erano pertanto realizzate (v. sentenza citata 9C-13/2007 consid. 4.3; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 359/06 del 22 giugno 2007 consid. 4.2 e I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid. 4.2 con i rispettivi riferimenti).”

                                         In concreto, vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ribadisce di ritenere che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono ancora delle attività esigibili da parte dell’assicurato nella misura dell’80%.

                                     Va infine evidenziato che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha precisato che nel caso concreto risultano soddisfatte le condizioni di diritto per l’aiuto al collocamento. Al ricorrente è quindi data la possibilità di usufruire di tale servizio.

                                         Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

                               2.8.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                         L’assicurato ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria.

                               2.9.   I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono di principio dati se il richiedente si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 LAG), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 e 2 LAG; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Nel caso di specie, dal certificato municipale (doc. E1) risulta che l’assicurato, divorziato, senza attività lavorativa, vive solo e dispone quali uniche entrate delle prestazioni assistenziali. L’indigenza deve essere quindi ammessa.

                                         Considerato inoltre come le argomentazioni ricorsuali non ap-parivano palesemente e a priori destituite di fondamento, sono da considerare soddisfatti anche i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria.

                                         Il gratuito patrocinio e l’esonero dalle spese giudiziarie  va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;  DTF 128 V 174; 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                         A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria, esse sono per il momento assunte dallo Stato.                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti

32.2013.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2013 32.2013.43 — Swissrulings