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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2013 32.2013.33

22 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,607 parole·~33 min·4

Riassunto

Rendita rifiutata in assenza di un grado di invalidità sufficiente; valutata la documentazione medica prodotta col ricorso, su proposta dell'Ufficio AI, il TCA gli rinvia gli atti per accertamenti ulteriori

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.33   FC/sc

Lugano 22 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 25 gennaio 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1960, di formazione muratore, nel mese di maggio 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando di essere affetto da esiti di un infortunio patito nel marzo 2006 (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 25 gennaio 2013, confermativa di un progetto del 17 luglio 2012 (doc. AI 70 e 99), l’Ufficio AI ha respinto la domanda avendo determinato un grado di invalidità del 38% e, quindi,  insufficiente per la concessione di una rendita di invalidità.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, allegando due certificati del medico curante e documentazione relativa al periodo di accertamento professionale effettuato, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e chiesto in sostanza l’attribuzione di almeno un quarto di rendita.

                               1.3.   Nella risposta 28 febbraio 2013 l’amministrazione, riferendosi all’allegata annotazione del SMR, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per espletare ulteriori accertamenti di natura medica (IV). Con scritto 28 marzo 2013 l’Ufficio AI ha prodotto un certificato del  medico curante dell’assicurato (VIII). 

                               1.4.   Con prese di posizione del 20 marzo, 5 aprile, 18 maggio,

                                         1° e 13 giugno 2013 il ricorrente si è ulteriormente confermato nelle proprie domande e allegazioni, sollecitando la resa di una decisione (VI, X, XII, XIII).

                                         Con osservazioni 6 giugno 2013 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di rinvio atti per effettuare ulteriori accertamenti medici e il richiamo dell’incarto dall’assicuratore infortuni (XV). 

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato fissando un grado di invalidità del 38%.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha richiamato gli atti dell’assicuratore LAINF in relazione ad infortuni patiti dall’assicurato il 25 agosto 2003 (con una lesione al ginocchio destro) e il 10 marzo 2006 (con trauma cranico, frattura del polso sinistro e lesione alla colonna vertebrale). Ha quindi esaminato i vari certificati medici agli atti, in particolare quelli resi dal dr. __________, neurologo (per il quale a far tempo dal mese di ottobre 2006 l’assicurato era di nuovo abile al 50% e dopo un mese in misura completa, doc. AI 71-1 e 80) e quelli del medico curante dr. __________, generalista. Nel suo rapporto del 16 settembre 2010 il dr. __________, psichiatra, ha attestato la presenza di una “sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata” non esprimendosi tuttavia sulla capacità lavorativa (doc. AI 22-6). Dal canto suo la __________, valutando gli esiti dell’infortunio, ha dichiarato l’assicurato nuovamente abile in misura completa dal 4 febbraio 2008 (doc. AI 19). Nelle sue annotazioni del 3 novembre 2010 il medico SMR ha esposto quanto segue:

"  Il 10.03.06 mentre lavorava in un cantiere edile l'A. cadeva a testa in giù da       un'altezza di due metri procurandosi un trauma cranico con frattura cranica frontale.

II 25.01.08 la __________ comunica che l'A. è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa dal 04.02.08.

II 16.03.10 il dottor __________ radiologo referta TC cerebrale in cui conclude TC nella norma, tuttavia gli spazi subaracnoidali a livello della convessità sono lievemente allargati in ambito di atrofia o pre atrofia aspecifica (d'origine post traumatica oppure uso/abuso di medicine o sostanze, oppure di natura ereditaria).

II 20.04.10 la dottoressa ____________________ logopedista e neuropsicologa attesta la valutazione neuropsicologica effettuata il 14.04.10 evidenzia una compromissione di grado medio: la relazione con l'infortunio del 2006 è verosimile anche se fattori psicologici in buona parte reattivi alla situazione attuale ma eventualmente anche precedenti, concorrono molto probabilmente a complicare il quadro. La ripresa di un lavoro dovrebbe avvenire in maniera progressiva idealmente in una situazione semi protetta.

II 10.07.10 il dottor __________ medico curante attesta deficit neuropsicologico importante post traumatico, politrauma con frattura cranica, commozione cerebrale, frattura D316, frattura polso, depressione post traumatica. Ritiene la prognosi valetudinaria poco favorevole considerando che tutti i tentativi di ripresa lavorativa sono falliti dopo pochi giorni o qualche settimana. Ritiene necessarie cure psicoterapiche regolari.

II 16.09.10 il dottor __________ psichiatra attesta sindrome da diradamento, reazione depressiva prolungata IL 20% nell'attività abituale di muratore.

Procedere

Considerando la probabile persistenza della compromissione dello stato di salute con ripercussioni sul grado valetudinario nonostante la risoluzione della __________, chiedere valutazione specialistica polidisciplinare in ambito SAM finalizzata a:

•    descrizione dello stato di salute attuale, della sua evoluzione dall'esordio della patologia ad oggi, delle prospettive prognostiche e degli interventi ipotizzabili finalizzati al miglioramento del quadro valetudinario;

•    descrizione delle risorse presenti e degli eventuali limiti funzionali nell'attività consueta e in altre eventualmente esigibili;

•    è inoltre importante definire l'eziopatogenesi di quanto rilevato; se cioè la problematica è riconducibile unicamente all'evento traumatico o se intervengono fattori extrainfortunistici."

(doc. AI 24/1)

                                         L’amministrazione ha quindi ordinato l’esecuzione di una valutazione pluridisciplinare a cura del SAM, il quale, effettuate valutazioni specialistiche in ambito psichiatrico (dr.ssa __________, reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________), nella perizia del 14 aprile 2011 ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5         DIAGNOSI

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Deficit cognitivo di grado medio con/su:

     -     pregresso trauma cranico, 10.3.2006;

     -     pregressa frattura cranica frontale con irradiazione nel seno frontale e nell'etmoide a sin.

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10 F 43.21).

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Gonalgie bilaterali con/su:

     -     iniziali alterazioni di tipo degenerativo;

     -     pregressi interventi artroscopici di meniscectomia (13.2.2004 a ds.; a sin. data sconosciuta).

Sindrome toracovertebrale con/su:

     -     pregresse minime fratture d'impressione dei corpi vertebrali Th3, TM e Th5 (10.3.2006);

     -     senza grosse deformazioni statiche;

     -     disturbo di assimilazione lombosacrale con lombalizzazione di S1;

     -     discopatia prevalentemente del penultimo disco lombare con osteocondrosi e spondilosi.

Lievi cefalee postraumatiche di tipo tensivo.

Pregressa frattura del radio lococlassico a sin. (…)" (doc. AI 29/17)

                                         ponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  (…)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% come muratore e capo-muratore.

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% dal novembre 2009. La prognosi è favorevole e si consiglia una presa a carico psichiatrica. Inoltre è terapeutico anche il reinserirsi a livello lavorativo per permettere all'A. di recuperare la propria sicurezza, l'autostima e l'identità sociale. L'A. presenta una fragilità ed una vulnerabilità psichica che lo rendono facilmente suscettibile allo stress e con il rischio di scompensi psichici.

Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

Dal punto di vista neurologico a causa dei deficit cognitivi di grado medio (concernenti la memoria, l'attenzione, la capacità di comprensione e la presenza di deficit esecutivi), l'A. presenta una capacita lavorativa del 60%, come muratore indipendente e capo­muratore. Lavorando invece in modo non indipendente, nell'ambito di un gruppo di più persone, potendo lavorare in collaborazione con un collega, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70%. Dopo un riallenamento questa capacità lavorativa potrebbe anche aumentare.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come muratore indipendente e capo-muratore da inizio agosto 2006 (dal 10.3.2006 vi è una prolungata incapacità lavorativa al 100% dovuta all'incidente, ai controlli ed al ricovero ospedaliero per un problema gastrointestinale) e continua. E' presente, invece, una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come muratore non indipendente (lavorando in un gruppo di più persone, con la possibilità di collaborare con un collega e svolgendo lavori semplici ed intellettualmente non complessi) sempre da inizio agosto 2006 e continua.

In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa.

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Si consiglia un aiuto al collocamento ed un riallenamento lavorativo. Una ripresa lavorativa è anche terapeutica.

Dal punto di vista psichiatrico I'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'80% (come discusso precedentemente).

Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% in un lavoro da svolgere in collaborazione con un collega ed in un gruppo.

Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un'attività da svolgere in gruppo, in collaborazione con un collega; deve trattarsi di un'attività semplice ed intellettualmente non complessa; questa capacità lavorativa è presente da agosto 2006 e continua. Precedentemente vi è stata una capacità lavorativa dello 0% dal 10.3.2006 (incidente) sino a fine luglio 2006 (dimissione ospedaliera dopo un evento a livello intestinale).

Si consiglia una presa a carico psichiatrica ed un riallenamento lavorativo. Grazie a queste misure è possibile che la capacità lavorativa in un'attività adatta possa migliorare; è poco probabile che possa raggiungere il 100%."

(doc. AI 29/22-23)

                                         Nel rapporto finale 27 aprile 2011 il medico SMR dr. __________ ha fatto proprie le conclusioni del SAM (doc. 31), precisando ulteriormente in data 25 maggio 2011 che erano da considerare esigibili attività con carico massimo di 25 Kg     (doc. AI 37). Il 5 luglio 2011 il medico SMR ha ulteriormente precisato che con limiti funzionali si intendevano “disturbi di memoria (deficit di apprendimento e rievocazione), deficit attentivi (rallentamento e difficoltà di focalizzazione), deficit esecutivi (ridotte abilità strategiche e di pianificazione), riduzione della capacità di comprensione”, dovendosi altresì considerare la personalità dell’assicurato poco differenziata con ridotte capacità relazionali e adattive (doc. AI 42).

                                         Dopo aver interpellato il consulente professionale, il quale ha concluso per un grado di invalidità del 38% (doc. AI 38), l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato la necessità di procedere ad un accertamento professionale presso il Centro Accertamento Professionale (CAP) di __________ dal 3 ottobre al 28 ottobre 2011 e successivamente nuovamente presso il Centro professionale e sociale __________ dal 7 novembre 2011 al 10 maggio 2012, con contemporanea concessione delle indennità giornaliere (doc. AI 52 e 53, 57). In un rapporto del 7 novembre 2011 i responsabili del CAP  hanno concluso:

"  (…)

Conclusioni e proposte

L'accertamento ha permesso di evidenziare che

        -     I'A. potrebbe svolgere un'attività lavorativa semplice in qualità di aiuto con una presenza giornaliera completa ma con un rendimento inizialmente stimato attorno al 50%

        -     necessita di un periodo in cui prepararsi all'esercizio di una nuova attività, comprendere le mansioni attribuitegli e familiarizzare con l'esercizio delle stesse

        -     la precedente attività o lavori simili risultano difficilmente concretizzabili perché necessitanti lo svolgimento di compiti in serie (singole attività che dipendono l'una dall'altra e che di conseguenza richiedono delle facoltà cognitive e di pianificazione che attualmente l'A. non riesce a garantire)."

(doc. AI 59/8)

                                         Nel rapporto di osservazione del 3 e 4 aprile 2012 dal canto loro i responsabili del __________ sono giunti a conclusioni analoghe (doc. AI 64/2-3).

                                         Sentito il medico SMR (cfr. le Annotazioni del 22 giugno 2012 del medico SMR dr. __________, psichiatra, doc. AI 67), e il consulente IP (doc AI 69), mediante progetto di decisione del 17 luglio 2012, l’ Ufficio AI ha quindi ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dalla data dell’infortunio (10 marzo 2006) sino all’agosto 2006 e, quindi, del 40% nell’attività abituale quale muratore e del 30% in attività adeguate, con conseguente grado di invalidità del 38% e, quindi, di grado inferiore al grado minimo sufficiente per la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 70).

                                         L’assicurato si è opposto a tale progetto e il suo curante ha affermato in data 2 agosto 2012 quanto segue:

"  Con la presente mi riferisco alla vostra decisione dell'AI.

Come medico di famiglia non la posso condividere.

Conosco il paziente dal 1996, prima quando era marito, padre di famiglia e muratore con un lavoro regolare.

Dopo la separazione della moglie è stato in grande difficoltà psicologica.

Dopo l'infortunio del 10.03.2006 ha avuto un ulteriore peggioramento delle sue condizioni psichiche-mentali.

Gli accertamenti neuropsicologici confermano un deficit cognitivo di grado medio (concentrazione-memoria).

Anche dalla valutazione del centro d'accertamento professionale (ottobre 2011) risulta un rendimento lavorativo del 50%.

Il calcolo dell'AI dell'incapacità lavorativa del 38% ha accentuato comprensibilmente la componente depressiva. E' disperato e rischia di scompensare ulteriormente con tendenza a comportamenti aggressivi e impetuosi. Sono d'accordo per una presa a carico psichiatrica intensa con colloqui e farmacoterapia.

Una ripresa lavorativa regolare è impensabile in questo momento. I vari tentativi di integrarsi in un contesto lavorativo sono sempre falliti a causa delle sue difficoltà di concentrazione e apprendimento.

Chiedo all'AI di dare il tempo necessario al paziente di seguire una psicoterapia e farmacoterapia e di valutare in seguito (dopo 1 anno) il risultato.

Nel frattempo dovrebbe percepire una rendita." (doc. AI 80/1-2)

                                         Nel frattempo l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato un lavoro a titolo di prova a norma dell’art. 18a LAI presso il Municipio di __________, da svolgersi dal 20 agosto al 20 novembre 2012 (doc. AI 88), poi prolungato con comunicazione del 22 novembre 2012 sino al 22 febbraio 2013 (doc. AI 94 e 96).

                                         Con provvedimento del 25 gennaio 2012 l’Ufficio AI, non ritenendo comprovati elementi atti a determinare una rivalutazione clinica della capacità lavorativa, ha confermato il progetto di decisione (doc. AI 99).

                                         Di fronte al TCA, il ricorrente ha prodotto il rapporto 18 febbraio 2013 del consulente AI con riferimento al periodo di lavoro a titolo di prova presso il comune di __________ concludente come segue:

"  (…)

Commento sugli obiettivi e il loro raggiungimento

I margini di miglioramento auspicati non sono stati raggiunti poiché l'A. appare dispersivo e lento nell'esecuzione.

Il rendimento risulta basso (difficile da quantificare in che misura).

L'A. investe molte energie nella preparazione, nella valutazione del lavoro da intraprendere e questo contribuisce ad allungare i tempi di esecuzione. Tende a voler eseguire i lavoro adottando la sua modalità di lavoro, discostandosi dal modo di operare dei colleghi. (…)" (doc. A3)

                                         nonché un rapporto 18 febbraio 2013 del dr. __________ attestante:

"  Con la presente mi riferisco alla vostra decisione recente di riconoscere un grado di invalidità del 38%, quindi di non percepire nulla.

È una decisione incomprensibile.

Il paziente è in condizioni psico-fisiche precarie.

Non è più in grado di svolgere un lavoro con i ritmi di oggi richiesti.

Sta svolgendo uno stage di prova (comune di __________).

Non è nemmeno stata presa in considerazione la valutazione fatta su questa prova di lavoro (perché è ancora in corso fino alla fine di febbraio).

Questa decisione è destinata ad aumentare i problemi psichici del mio paziente. Chiedo di rivalutare il caso dopo la fine dello stage di lavoro e la sua valutazione." (doc. A5)

                                         Il curante ha ulteriormente precisato in data 11 marzo 2013:

"  Mi riferisco alla lettera del 22.02.13.

Anamnesi:

caduto il 13.12.12 con forte contusione della mano sx.

PS __________ forte contusione, inabilità lavorativa al 100% dal 13.12.12 al 16.12.12. Ripresa il 17.12.12.

In seguito miglioramento.

Inizio febbraio acutizzazione dei dolori con flessione volare e supinazione/pronazione limitata.

Ho rimesso la stecca, inizio fisioterapia dal terapista __________. Inabilità al 100% dal 7.02.13 per un periodo ancora indeterminato.

Prossima consultazione il 27.03.13." (doc. AI 106)

                                         In proposito il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha affermato il 28 febbraio 2013 che era necessario “procedere con un aggiornamento completo degli atti medici, soprattutto __________ alla luce della recente notifica d’infortunio” (doc. IV). Di conseguenza, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici (IV). Con osservazioni del 6 giugno 2013 ha confermato tale richiesta, giustificata anche dal fatto che successivamente al periodo di lavoro a titolo di prova svolto dall’assicurato presso il comune di Pianezzo sino al 22 febbraio 2013 nessun medico si era pronunciato in merito all’evoluzione della residua capacità lavorativa (XV).

                                         Il ricorrente ha prodotto copia del certificato d’infortunio 13 dicembre 2012 attestante un’inabilità lavorativa sino al 19 maggio 2013 (doc. B).

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die           Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

                                         Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

                               2.7.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, sulla base della perizia SAM, ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 10 marzo 2006 (data dell’infortunio in cui l’assicurato ha riportato un trauma cranico e altre lesioni) sino al mese di agosto 2006 e, quindi, del 40% nell’attività abituale quale muratore e del 30% in attività adeguate (con conseguente grado di invalidità del 38%) a dipendenza del diagnosticato deficit cognitivo di grado medio su pregresso trauma cranico e della sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata. L’amministrazione si è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti, sulla perizia SAM e sul rapporto finale del 27 aprile 2011 (completato in data 25 maggio e 5 luglio 2011, doc. AI 31, 37-1, 42-1) del medico SMR dr. __________.

Tale tesi è contestata dal ricorrente, il quale, riferendosi ai certificati del dr. __________ e dei rapporti relativi al periodo di accertamento professionale presso il __________, sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura superiore.

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 gennaio 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del provvedimento contestato.

Al riguardo, visto da un lato il certificato 18 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. A/5  e sopra consid. 2.5), appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato l’interessato abbia sviluppato dei problemi “psico-fisici”, verosimilmente di natura psichiatrica e neurologica, idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile e potenzialmente superiore a quella accertata nell’ambito della perizia SAM. Detta evoluzione appare verosimilmente successiva alla perizia SAM del 14 aprile 2011 e, quindi, di quasi due anni antecedente alla decisione contestata, e avrebbe pertanto dovuto essere convenientemente indagata prima dell’emissione del provvedimento oggetto di ricorso. La necessità di un accertamento ulteriore era del resto pure stata segnalata dal curante in data 2 agosto 2012 (doc. A4 e sopra consid. 2.5).  

Inoltre la necessità di ulteriori chiarimenti sarebbe dovuta apparire come indicata anche alla luce dei rapporti resi al termine dell’accertamento professionale svoltosi dal 3 al 28 ottobre 2011 presso il CAP di __________. Nel rapporto 7 novembre 2011 infatti i responsabili del CAP avevano indicato una capacità lavorativa in un'attività lavorativa semplice del 50% (mentre che la precedente attività o lavori simili risultavano difficilmente concretizzabili) (doc. AI 59/8 e sopra consid. 2.5).

Nel successivo rapporto del 3 e 4 aprile 2012 anche i responsabili del __________ avevano evidenziato le notevoli difficoltà incontrate dall’assicurato affermando :

"  (…)

Elementi quali le difficoltà di memoria e di concentrazione, una certa lentezza, e un atteggiamento in generale poco adeguato al contesto sono caratteristiche che ho osservato, e che a mio parere, unite all'età dell'assicurato, compromettono in, modo determinante le possibilità di reinserimento e di collocamento a lungo termine. Già in un ambiente protetto come il nostro le difficoltà incontrate sono state parecchie.

(…)

Per concludere, riteniamo che la situazione sia abbastanza chiara: il signor __________ presenta delle difficoltà tali per cui il rendimento risulta parecchio diminuito, dalle prove fatte nei vari settori del nostro centro mai superiore al 50%, e la collocabilità molto difficile, questo in qualsiasi professione. Per questi motivi, durante l'incontro con la consulente signora __________, avvenuto l'8 marzo scorso, e in accordo con lei, abbiamo proposto di concludere anticipatamente il periodo di osservazione.

(…)

Osservazioni generali

(Impressioni emerse durante il periodo formativo, immagine dell'assicurato, modo di porsi nei confronti del lavoro, ...)

Durante il breve periodo di osservazione di due settimane avvenuto nel settore della meccanica, il signor RI 1 ha svolto dei lavori semplici di manutenzione.

Abbiamo potuto notare che l'assicurato fatica ad adattarsi ai cambiamenti e lavora con poca precisione e con lentezza. Fa fatica a memorizzare le consegne e a più riprese ha bisogno di essere rassicurato sul lavoro assegnato

Emerge una certa difficoltà ad accettare le consegne e si giustifica con racconti riguardanti il suo vissuto di capo muratore inoltre mette sempre in discussione qualsiasi osservazione che gli si rivolge.

L'inserimento in un gruppo diventa problematico visto al suo modo di porsi dettando legge e comandando gli altri.

Da quanto emerso in questo periodi di osservazione riteniamo che l'assicurato ha delle serie difficoltà di inserimento dovute al suo comportamento e al suo grado di rendimento che non supera il 50%." (doc. AI 64/2-3)

                                         Del resto anche il medico SMR dr. __________, psichiatra, nelle annotazioni del 22 giugno 2012, esaminati i citati rapporti professionali, aveva espresso dubbi sulla possibilità, teorica, di recuperare a breve una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate affermando :

"  (…)

Posso pertanto terminare affermando che le riferite difficoltà e lentezza riscontrate a __________ appaiono legate in parte ai noti limiti funzionali mentre in parte sono d'origine temperamentale rispettivamente caratteriale, dunque non patologica. Appare dunque giustificato confermare, come in rapporto SMR del 27 aprile 2011, una IL 30% come muratore dipendente, rispettivamente in attività adeguate ai limiti funzionali descritti, da agosto 2006.

Per quanto riguarda il rendimento ridotto al 50% riscontrato a __________ questa percentuale comprende sia l'inabilità del 30% medicalmente giustificata sia un 20% appartenente alla sfera temperamentale rispettivamente caratteriale, dunque non d'interesse medico, difficoltà queste verosimilmente pre-esistenti all'evento del 2006 e che hanno inciso sulla vita professionale travagliata dell'A.to.

È indubbio che, alla luce della lunga assenza dal mondo del lavoro, una capacità lavorativa del 70% potrebbe essere messa in pratica non nell'immediato ma dovranno essere poste in atto adeguate misure di reinserimento e accompagnamento per fare in modo che tale capacità sia raggiunta durante circa sei mesi." (doc. AI 67/2)

Ma v’è di più. L’amministrazione, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto indicato sottoporre l’assicurato ad un periodo di lavoro a titolo di prova, svoltosi presso il Municipio di __________ dal 20 agosto al 20 novembre 2012 e poi prolungato sino al 22 febbraio 2013 (doc. AI 94). Nonostante l’esecuzione di tale provvedimento professionale fosse ancora in corso, l’Ufficio AI ha provveduto alla resa della decisione contestata il 25 gennaio 2013, senza attendere che l’assicurato portasse a termine tale lavoro e, quindi, valutarne gli esiti, se del caso anche risottoponendo la pratica al medico SMR o ai periti del SAM.   

Si deve quindi presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

                                         Del resto, come accennato (cfr. consid. 2.5), esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministra-zione, sentito il preavviso del medico SMR (il quale ha sollecitato “un aggiornamento completo degli atti medici”, doc. IV), nella risposta di causa del 28 febbraio 2013 (IV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti medici. 

Anche per quanto riguarda le conseguenze del nuovo infortunio patito dall’assicurato il 13 dicembre 2012, e in particolare la forte contusione alla mano sinistra (doc. AI 106) con conseguente periodi di inabilità lavorativa certificati sino al maggio 2013 (doc. B), la situazione non appare sufficientemente chiarita, ove si consideri che contrariamente a quanto concluso dall’amministrazione, la ripresa della capacità lavorativa in attività adeguate nella misura del 70% parrebbe esclusa (quantomeno a titolo transitorio) già solo a dipendenza delle conseguenze di tale nuovo infortunio occorso il 13 dicembre 2012 e, quindi, in epoca precedente alla decisione contestata.  

Questa Corte ritiene quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti medici, segnatamente di natura psichiatrica/neuro-   logica e ortopedica (per quanto riferito alla mano sinistra), mediante non solo il richiamo degli atti dall’assicuratore infortuni, ma anche un aggiornamento peritale specialistico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).

                                         Contrariamente infatti a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale reputa sostanzialmente che le sue condizioni siano già sufficientemente chiarite mediante la documentazione agli atti, questo Tribunale, per le suesposte ragioni e conformemente anche a quanto concluso dal medico SMR, ritiene imprescindibile procedere a nuovi accertamenti. In effetti, la documentazione agli atti appare lacunosa e anche le certificazioni del dr. __________ che peraltro è generalista e quindi non specialista nelle materie che qui interessano, non sono esaustive (doc. A/5 e XV/bis). In effetti, le stesse non solo non giungono ad una diagnosi precisa, ma nemmeno si esprimono con sufficiente chiarezza sul momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa, sull’evoluzione della stessa nel tempo e del resto neppure chiaramente sui motivi della certificata inabilità lavorativa e sono quindi bisognose di ulteriore approfondimento. Non è peraltro superfluo sottolineare che per quel che  riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

                                         A dipendenza dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’Ufficio AI valuterà l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare, interpellando il SAM, che valuti approfonditamente la situazione dell’assicurato e la sua evoluzione nel corso degli anni, tenendo conto delle diverse diagnosi poste.

                                         In proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ritenuto che una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, p. 43-45).

                               2.8.   Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. Considerate le patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico/neurologico ed ortopedico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso, reumatologico, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni  dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di muratore ed in attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in  proposito il consid. 2.3). 

                               2.9.   Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8 e renda una nuova decisione.

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2013.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2013 32.2013.33 — Swissrulings