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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2014 32.2013.189

19 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,470 parole·~17 min·2

Riassunto

Riduzione della rendita in via di revisione. Conferma della valutazione medica. Conferma dell'esigibilità dell'assicurato a svolgere delle attività adeguate

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2013.189   BS/gm

Lugano 19 agosto 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2013 di

RI 1   

contro  

la decisione del 18 ottobre 2013 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1964, di professione muratore qualificato, nel gennaio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1);

                              Dopo aver espletato i necessari accertamenti medici ed economici, con decisioni 19 e 21 ottobre 2011 (preavvisate il 26 luglio 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2010, ridotta a tre quarti dal 1° novembre 2011 (doc. AI 90; per le motivazioni cfr. doc. AI 90).

                              Avverso le suddette decisioni l’assicurato ha interposto ricorso. Con decreto 16 gennaio 2012 il TCA ha stralciato dai ruoli la causa a seguito dell’omologazione di una transazione tra le parti, rinviando gli atti all’amministrazione per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici (inc. 32. 2011. 308).

                              Acquisita nuova documentazione medica, con decisioni del 13 giugno 2012 (preavvisate il 23 febbraio) l’Ufficio AI, annullate le precedenti pronunzie, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2010 (doc. AI 119 e 120).

                               1.2.   Avviata nel giugno 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad un aggiornamento della documentazione medica, dalla quale è risultato un miglioramento delle condizioni di salute, con decisione datata 18 ottobre 2013 (preavvisata l’8 agosto 2013) l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a tre quarti e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 160).

                               1.3.   Contro la menzionata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso, contestando in sostanza l’esistenza di attività esigibili, nel libero mercato, che potrebbe a mente dell’Ufficio AI ancora svolgere, malgrado il danno alla salute, nella misura del 50%.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medica, ha ribadito come l’assicurato possa svolgere, in via teorica, diverse attività leggere ed adeguate al suo stato di salute, facendo inoltre presente i provvedimenti professionali discussi con l’assicurato e che potrebbero entrare in considerazione.

                               1.5.   Il 27 novembre 2013 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito le sue richieste ricorsuali, comunicando di non avere a disposizione altre prove da presentare (VI).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’Uffi-cio AI ha correttamente ridotto in via di revisione la rendita intera a ¾ di rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Va evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

                                         Infine, l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.

                               2.5.   In concreto, sulla base delle valutazioni 5 giugno 2012 e 10 luglio 2012 del dr. __________, reumatologo, con rapporto 17 luglio 2012 il dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico dell’AI), poste le diagnosi di sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative con discopatia LS1 e morbo di Bechterew in remissione, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività ed un’iniziale abilità lavorativa del 50% in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali esposte dal citato specialista (doc. AI 130). Si tratta in sostanza di un miglioramento della situazione valetudinaria - dovuta in particolare alla remissione del morbo di Bechterew - rispetto alla situazione presente al momento della precedente decisione del 13 giugno 2012, in cui l’assicurato era stato considerato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (cfr. annotazioni 13 febbraio 2012 del dr. __________ del SMR; doc. AI 110). Il miglioramento è stato da ultimo confermato con rapporto 3 ottobre 2013 del medico curante, dr. __________, attestante un’inabilità del 100% nell’attività di muratore ma potenzialmente abile, inizialmente al 50%, in attività confacenti (doc. AI 154).

                                         In queste circostanze la suesposta valutazione medica va confermata; al riguardo l’assicurato non ha del resto sollevato contestazioni.  

                               2.6.   Contestato è invece l’aspetto economico, in quanto l’assicurato, contrariamente a quanto valutato dall’Ufficio AI, ritiene di non poter essere reintegrato al 50% nel libero mercato.

                                         Al proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                         Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

                                         Nel caso in esame, a più riprese l’assicurato è stato seguito dalla consulente in integrazione professionale __________. Al proposito, nel verbale 5 luglio 2013 essa ha riassunto:

"  (…)

Nel corso del mese di maggio l’A. avrebbe dovuto iniziare un percorso di formazione ad hoc che prevedeva un primo modulo legato alla gestione del cambiamento e successivamente si prevedeva un percorso di formazione pratica e teorica nel settore della logistica. Purtroppo qualche giorno prima dell’inizio del percorso l’A. ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per un’ernia al disco e quindi tutto il progetto è venuto a cadere.

In data odierna ho nuovamente incontrato l’assicurato per fare il punto della situazione. Lo stato di salute per quanto riguarda il problema dell’ernia si è ristabilito come in precedenza. Attualmente egli starebbe provando a fare dei piccoli lavoretti a casa e si dice motivato nel trovare un’attività lavorativa da svolgere. Durante questi mesi avrebbe cercato un posto di lavoro ma avrebbe sempre ricevuto delle risposte negative a cause del suo problema di salute.

Spiego all’assicurato che, visto che non si entra nel merito di un progetto formativo a tutti gli effetti, si ritiene maggiormente adeguato segnalare la sua situazione al nostro servizio di collocamento per un aiuto nella ricerca di un posto di lavoro adeguato. Gli comunico inoltre che a livello amministrativo verrà ricalcolata la rendita sulla base di una CL del 50%.

Per quanto concerne le possibili attività in cui egli sarebbe collocabile si cita ad esempio la vendita, la logistica, il custode, l’agente di sicurezza. Se nei prossimi mesi dovesse venire riorganizzato un percorso di formazione nella logistica si ritiene che l’A. potrebbe beneficiare di tale opportunità. (…)” (doc. AI 142/2)

                                         Quindi, seppur non individuando un vero e proprio progetto formativo, la consulente ha indirizzato l’assicurato al Servizio aiuto al collocamento. Inoltre, come correttamente evidenziato nella risposta di causa, l’assicurato è stato informato il 16 ottobre 2013 dalla consulente del Servizio collocamento, signora __________, della possibilità di beneficiare di un assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), nel caso in cui egli, grazie al collocamento, reperisca un impiego al 50% con contratto a tempo indeterminato o per una durata di almeno un anno (cfr. annotazioni del 16 ottobre 2013 in doc. AI 159), ciò che gli permetterebbe di aumentare gradualmente la percentuale lavorativa, come auspicato in particolare dal reumatologo curante.

                                         Fatto sta che la consulente ha elencato le attività professionali ritenute ancora esigibili (prospettando pure la possibilità di frequentare un corso formativo nell’ambito della logistica). A tal riguardo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che l’Alta Corte ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                                         Questo TCA non misconosce le difficoltà, legate al suo stato di salute, che l’assicurato incontra nella ricerca di un posto di lavoro. A tal riguardo, va tuttavia precisato che le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

                                         Visto quanto sopra, non vi sono motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione della consulente in integrazione professionale, effettuata tra l’altro da persona con esperienza in ambito reintegrativo.

                               2.7.   Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario, nelle motivazioni alla decisione contestata sono indicati i parametri utilizzati dall’amministra- zione per definire i redditi di riferimento.

                            2.7.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie concreta l’Ufficio AI ha preso in considerazione l’importo di fr. 71’275.--, corrispondente al salario che l’assicurato avrebbe percepito presso il suo ex datore di lavoro nel 2011. Tale dato è rimasto incontestato.

                            2.7.2.   Il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).                                  

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

                                         Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

                                         Conformemente alla citata giurisprudenza, nel caso concreto l’amministrazione, sulla scorta della valutazione 8 agosto 2013 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 145), ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 61'894,38.--, adeguato al 2011. L’Ufficio AI ha poi considerato una riduzione di rendimento del 50%, una riduzione di reddito per circostanze personali del 23% (5% per attività leggere e 13% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 23'829.--. A proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione del 25%, che comporta un reddito da invalido di fr. 23'210.--, come si vedrà, l’esito della vertenza non cambierebbe.

                                         Dal raffronto tra fr. 71'275.-- di reddito da valido e fr. 23'829.-- di reddito da invalido risulta un grado d’invalidità del 67% (71’275 – 23’829.-- x 100 : 71’275.--); allo stesso risultato si giunge con un reddito da invalido di fr. 23'210.-- (71'275 – 23'210.-- x 100 : 71'275 = 67,4%).

                                         Di conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a ¾, con effetto dal 1° dicembre 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

                                         Ne consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti

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