Raccomandata
Incarto n. 32.2012.195 BS
Lugano 15 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 15 giugno 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e diritto
che
- RI 1, classe 1959, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, respinta dall’Ufficio AI con decisione 10 gennaio 2006 (doc. AI 29);
- in data 8 agosto 2008 essa ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Dopo aver espletato i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 15 giugno 2012 (preavvisata il 27 aprile 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di rendita non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 76);
- con il presente ricorso, redatto in tedesco, l’assicurata impugna la succitata decisione facendo presente un peggioramento delle condizioni di salute;
- a seguito del decreto di traduzione, con missiva 29 agosto 2012 la ricorrente, scrivendo in italiano, ha chiesto che siano considerate le radiografie prodotte (III);
- con lettera 9 settembre 2012 al TCA l’insorgente ha rilevato che “dato che la mia conoscenza della lingua italiana è insufficiente e non mi posso permettere una traduttore, chiedo a lei di mettermi a disposizione qualcuno che svolga questo compito. Grazie”, ribadendo (in tedesco) segnatamente come l’amministrazione non abbia tenuto conto dei dolori alla schie- na come pure della documentazione medica prodotta (VIII);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo riferimento alla annotazioni 9 ottobre 2012 del SMR (Servizio medico regionale) in merito alla documentazione medica allegata al ricorso, propone il rinvio degli atti per procedere ad un complemento istruttorio, segnatamente di ordine reumatologico e psichiatrico (XII);
- interpellata del TCA sulla proposta di rinvio, con lettera 24 ottobre 2012 la ricorrente, esprimendosi in tedesco, ha chiesto la traduzione in tedesco degli atti di causa redatti in italiano (XV);
- questo Tribunale ha invitato la ricorrente a presentarsi il 13 novembre 2012 per ricevere delle delucidazioni (in lingua tedesca) in merito alla fattispecie (XV);
- in risposta, con scritto 9 novembre 2012 l’insorgente, sempre esprimendosi in lingua tedesca, ringraziando per l’offerta di un traduttore, ha chiesto una decisione tendendo conto dei referti medici prodotti (in particolare quelli dello specialista curante dr. __________);
l’assicurata non si è presentata il 13 novembre 2012;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a causa della sua lingua: la libertà di lingua è infatti garantita (art. 18 Cost.). Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro lingue ufficiali.
Nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale (cosiddetto principio della territorialità). In effetti, salvo casi particolari qui non realizzati (cfr., per esempio, gli art. 5 N. 2 e 6 N. 3 lett. a CEDU), non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure, riguardo al previgente art. 116 vCost., DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.);
secondo la giurisprudenza del TF né l’art. 6 CEDU né la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferiscono alla persona interessata il diritto di ottenere la traduzione nella propria lingua di atti trovatisi all'incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia o che conosce solo in maniera imperfetta (STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1 con riferimento a DTF 131 V 35 consid. 3.3 pag. 39; 127 V 219 consid. 2b/bb pag. 227; RCC 1983 pag. 392 consid. 1). Diversa è la fattispecie nell’ambito dell’esecuzione di una perizia (STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.1 con riferimento a DTF 128 V 34 conia. 2b p. 37 s.), ciò che non è il caso in esame;
- nel Cantone Ticino la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano (art. 8 LOG). Di analogo tenore è l’art. 3 lett. a Lptca che stabilisce che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana;
di conseguenza il ricorso deve essere inoltrato in lingua italiana e l’insorgente, contrariamente a quanto sostenuto, non ha diritto ad una traduzione in tedesco degli atti di causa;
tuttavia questa Corte ha convocato l’assicurata con lo scopo di informarla verbalmente (in lingua tedesca) sulla fattispecie concreta, possibilità di cui la stessa non ha usufruito non essendo comparsa al giorno stabilito;
- per quel che concerne il merito, questo TCA aderisce alla richiesta di complemento istruttorio formulata dall’Ufficio AI, tenuto infatti conto che la nuova documentazione medica [scritto 12 luglio 2012 (doc. I) e rapporto 9 agosto 2012 (doc. X/1) del dr. __________, nonché il rapporto 10 agosto 2012 del dr. __________ [doc. B3)] attesta un peggioramento della componente reumatologica dall’11 luglio 2012. Altrettanta adesione va prestata a quanto concluso dal SMR nelle succitate annotazioni 9 ottobre 2012, ossia che “un’incapacità lavorativa completa e persistente per qualsiasi attività è difficilmente condivisibile” e che “ la futura istruttoria dovrà contenere una valutazione peritale reumatologica e per un aggiornamento psichiatrico” (XIIbis);
- in esito alle nuove risultanze, l’Ufficio AI statuirà, mediante emissione di una nuova decisione, sull’eventuale riconoscimento di una rendita;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Trattandosi nel caso in esame di un rinvio per accertamenti il ricorso va di conseguenza dichiarato (integralmente) accolto (in merito cfr. DTF 137 V 57), motivo per cui le spese per fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 15 giugno 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI affinché, previa esecuzione del citato complemento istruttorio, proceda all’emis-sione di una nuova decisione.
2.- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti