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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2012 32.2012.183

8 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,057 parole·~20 min·2

Riassunto

Riduzione della rendita in via di revisione. Rinvio atti all'amministrazione affinché, predisposto un accertamento presso il CAP di Gerra Piano ed effettuati gli ulteriori accertamenti medici ed economici indicati, renda un nuovo provvedimento

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2012.183   FS

Lugano 8 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2012 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 maggio 2012 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisioni 11 ottobre 2007 l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica raccolta, ha posto RI 1, nato nel 1955, al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto 2001 al 28 febbraio 2002, di una mezza rendita dal 1. marzo 2002 e poi nuovamente di una rendita intera dal 1. settembre 2006 nonché alle rispettive rendite completive per la moglie e i figli (doc. AI 54-2, 55/1-2, 56/1-2, 57/1-2, 58/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 52/1-3);

                                     -   nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di novembre 2007 (doc. AI 59/1-2) – visti i rapporti medici di decorso del 22 gennaio 2008 con allegati del dr. ____________________ e del 14 aprile 2008 del dr. __________ (doc. AI 68/1-20 e 69/1-12) nonché l’annotazione 11 luglio 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 71/1) –, con comunicazione 19 agosto 2008, l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 74/1-2);

                                     -   nel mese di agosto 2009 l’ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione (doc. AI 76/1). Con decisione 24 maggio 2012 (doc. A), preavvisata con progetto 29 marzo 2012 (doc. AI 100/1-4) – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del 29 agosto 2011 del SAM (doc. AI 97/1-51), del rapporto finale 5 settembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 98/1-3) e della valutazione del 21 settembre 2011 della consulente in integrazione (doc. AI 99/1-2) – l’amministrazione ha ridotto la prestazione finora erogata ad un quarto di rendita a contare dal 1. luglio 2012;

                                     -   con il presente ricorso – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione del 24 maggio 2012 ed il diritto alla rendita intera anche dopo il 30 giugno 2012;

                                     -   con la risposta di causa – viste le annotazioni 8 agosto 2012 con le quali il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione d’una differente valutazione della CL da parte dei 2 “periti” __________ e __________ e della nota del SAM concernente il fatto che la capacità lavorativa teorica che andrebbe supportata con un periodo di prova ritengo necessario che l’assicurato sia sottoposto ad un periodo di prova pratica presso il centro di __________ onde definire con maggior precisione la possibilità di una reintegrazione professionale. (…)” (IV/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti onde procedere a “(…) nuovi accertamenti presso il __________, al fine di determinare quali attività adeguate l’assicura-to potrebbe svolgere (…)” (IV);

                                     -   con osservazioni 20 agosto 2012, rilevato che la risposta dell’Ufficio AI conferma la fondatezza delle proprie allegazioni ricorsuali, l’avv. RA 1 ha concluso che “(…) in questo contesto, la richiesta dell’Ufficio AI di retrocessione degli atti per nuovi accertamenti (alla quale ovviamente non ci si oppone), con il conseguente annullamento della decisione impugnata, equivale ad un’acquiescenza alle tesi ricorsuali. Ciò posto, si chiede che nell’ambito della decisione di stralcio della causa, l’Amministrazione sia condannata a versare al ricorrente congrue ripetibili per la procedura ricorsuale che si è visto costretto ad intentare. Oltre a questo, l’annullamento della decisione impugnata dovrebbe altresì comportare il diritto dell’assicurato di continuare, nel frattempo e perlomeno fino all’emissione della nuova decisione (e meglio alla scadenza di 2 mesi dopo la stessa), a percepire una rendita intera. (…)” (VI);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione il diritto alla rendita intera ad un quarto di rendita con effetto dal 1. luglio 2012. L’insorgente postula il diritto alla rendita intera anche dopo il 30 giugno 2012;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007);

                                     -   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

                                     -   quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376. Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294);

                                     -   nella fattispecie, per quanto riguarda l’aspetto medico, la decisione impugnata è sostanzialmente basata sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare 29 agosto 2011 del SAM (doc. AI 97/1-51) confermata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale 5 settembre 2011 (doc. AI 98/1-3). I periti del SAM – viste le risultanze dei consulti psichiatrico della dr.ssa __________ del 5 agosto 2011 (doc. AI 97/40-46), ortopedico del dr. __________ del 9 giugno 2011 (doc. AI 97/36-39) e neurologico del dr. __________ del 30 maggio 2011 (doc. AI 97/47_50) – hanno concluso che “(…) complessivamente confermiamo la totale inabilità lavorativa come apicoltore per questo A. a seguito del secondo politrauma avvenuto nel giugno 2006. Limitanti la capacità lavorativa in modo preponderante sono le patologie nella sfera ortopedica, nel 2008 un episodio di depressione maggiore ha determinato una totale incapacità lavorativa per motivi psichiatrici per un periodo di ca. due mesi, poi rientrato. La prognosi risulta stazionaria per la patologia ortopedica, passibile di peggioramento per i disturbi psichiatrici. (…)” (doc. AI 97/33). Quanto alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno rilevato che “(…) non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica professionale considerata l’età e lo stato di salute dell’A. Il consulente Dr. med __________ ritiene che in un’attività prettamente sedentaria che non comporti sollevamento di pesi, nella quale l’A. possa mantenere le braccia appoggiate in un banco, un’attività che non comporti la necessità di effettuare movimenti di prosupinazione dell’avambraccio sin., in questo tipo di attività l’A. potrebbe presentare una capacità lavorativa medico-teorica nella misura del 50% a partire dall’1.1.2011. Si tratta comunque di una capacità lavorativa teorica che andrebbe supportata con un periodo di prova. Da tenere in considerazione inoltre una fragilità psichica che non è escluso che a breve e medio termine possa comportare periodi di incapacità lavorativa completa anche in attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti. Da giugno 2006 fino al 31.12.2010 l’A. risulta inabile totalmente anche in attività leggere e confacenti ai limiti funzionali. […] Riteniamo inoltre che l’A. in qualità di casalingo possa presentare una capacità lavorativa residua di al massimo il 20% che corrisponderebbe alla possibilità effettiva da parte dell’A. di potersi cucinare un pasto al giorno. Per tutte le altre mansioni relative alla casa, l’A. viene aiutato dal figlio e da una ausiliaria per le pulizie. (…)” (doc. AI 97/34). In sede di osservazioni del 14 maggio 2012 (doc. AI 109/1-7) al progetto di decisione del 29 marzo 2012 (doc. AI 100/1-4) l’assicurato aveva prodotto il rapporto medico del 29 marzo 2011 (doc. AI 109/1-10), indirizzato al dr. __________, nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia, ha concluso: “(…) mi limito a prendere in considerazione globalmente lo stato di salute dell’assicurato come se lo vedessi in qualità di perito per l’assicurazione invalidità. Da questo punto di vista non posso che confermare una incapacità lavorativa del 100% come apicoltore e in qualunque attività da pesante a mediamente pesante, che richieda la posizione eretta oltre a qualche minuto e che richieda spostamenti a piedi oltre a qualche minuto oppure ripetitivi. In un’attività sedentaria, che non richieda spostamenti a piedi oltre a qualche minuto e non ripetitivi, l’assicurato può forse essere considerato ancora abile al lavoro nella misura del 30% con un tempo di presenza che non superi le 3 ore al giorno. (…)” (doc. AI 109/10);

                                     -   ritenute le risultanze mediche suesposte, questo Tribunale concorda innanzitutto con l’Ufficio AI che – visto che gli stessi periti del SAM, circa la capacità lavorativa residua del 50% in un’attività adeguata, hanno evidenziato, in particolare, che “(…) si tratta comunque di una capacità lavorativa teorica che andrebbe supportata con un periodo di prova (…)” (doc. AI 97/34, la sottolineatura è del redattore) – é necessario rinviare gli atti all’amministrazione affinché esperiti ulteriori accertamenti presso il __________, determini quali attività adeguate l’assicurato potrebbe svolgere;

                                     -   quanto alla valutazione medica, considerate le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nel rapporto 29 marzo 2011 precedente alla perizia del SAM del 29 agosto 2011, lo stesso dovrà essere sottoposto ai periti del SAM per sapere se, alla luce dello stesso, mantengono o meno la loro valutazione. Questo vale a maggiore ragione se si considera che non sembrerebbe nemmeno che l’assicurato sia stato visitato dal dr. __________ il quale, nel consulto 9 giugno 2011 (doc. AI 97/36-39), non menziona alcuna visita. Pure andrà appurato con i periti del SAM se la capacità residua del 50% in un’attività adeguata è da intendersi come flessione del rendimento come indicato, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, dal dr. __________i nel rapporto finale del 5 settembre 2011. Al riguardo il dr. __________ ha invece concluso per un’abilità al lavoro del 30% “(…) con un tempo di presenza che non superi le 3 ore al giorno (…)” (doc. AI 109/10);

                                     -   quanto alla valutazione economica, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti medici, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. In ogni caso l’amministra-zione, oltre a stabilire il reddito da invalido alla luce dell’esito degli accertamenti da esperire, dovrà inoltre chinarsi sulle censure riguardo al reddito da valido – “(…) il suo salario da valido ai fini del presente giudizio deve essere quello in vigore nel 2005 (e non nel 2000), ovverosia fr. 64'990.80 annui; aggiornato alla rivalutazione nell’anno 2012 (ovvero circa fr. 71'000.-almeno) (…)” (I, punto 6) – motivando precisamente perché per il calcolo di detto reddito è partito dal salario di partenza di CHF 44'704.00 del 2004 (cfr. doc. AI 104/2);

                                     -   riguardo all’assunto dell’avv. RI 1 secondo il quale “(…) l’annullamento della decisione impugnata dovrebbe altresì comportare il diritto dell’assicurato di continuare, nel frattempo e perlomeno fino all’emissione della nuova decisione (e meglio alla scadenza di 2 mesi dopo la stessa), a percepire una rendita intera AI (…)” (VI punto 3), questo Tribunale si limita ad osservare che con la decisione impugnata l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso interposto contro la decisione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A) e pertanto lo stesso ha effetto sospensivo (cfr. art. 66 LAI e 97 LAVS) con la conseguenza che deve essere erogata la rendita finora riconosciuta;

                                     -   quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano stati degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI ai sensi della giurisprudenza citata;

                                     -   la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria, condivisa peraltro dall’assicurato, appare dunque giustificata. L’amministrazione in sede di rinvio dovrà comunque tenere debitamente conto anche delle precisazioni sopra enunciate circa gli ulteriori accertamenti medici ed economici da esperire;

                                     -   di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici ed economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nell’agosto 2009;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti

32.2012.183 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2012 32.2012.183 — Swissrulings