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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2011 32.2011.61

29 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,135 parole·~11 min·3

Riassunto

Rifiuto di prestazioni AI in quanto l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. L'UAI l'ha erroneamente considerato quale lavoratore indipendente e ha determinato l'invalidità secondo il metodo straordinario. Anche con il metodo ordinario l'assicurato non ha diritto alla rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.61   BS/sc

Lugano 29 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2011 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 28 gennaio 2011 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1969, professionalmente attivo quale parrucchiere, nel giugno 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute i postumi di due infortuni occorsigli il 10 gennaio 2009 (caduta con frattura radio destro) rispettivamente il 23 aprile 2009 (incidente della circolazione con frattura tibia prossimale, lesione legamento crociato anteriore e frattura radio distale sinistro).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione, da parte del SMR, della documentazione medica presente negli atti ed un’inchiesta economica per persone con attività indipendente, con decisione 28 gennaio 2011 (preavvisata il 22 settembre 2010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 54).

                               1.3.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento di un quarto di rendita e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici. Sostanzialmente l’insorgente contesta la valutazione medica della residua capacità lavorativa, come pure l’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, le cui motivazioni verranno riprese, se del caso, nei considerandi in diritto

                               1.5.   Il 4 aprile 2011 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (VI).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).

                               2.5.   Nel caso in esame, fondandosi sugli atti all’inserto, con rapporto 17 maggio 2010 il dr. __________ del SMR ha proceduto ad una valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurato, ponendo le seguenti diagnosi invalidanti: stato dopo frattura radio distale sinistro; esiti da frattura della tibia prossimale con lesione del legamento crociato anteriore (artroscopia il 23.4.2009) e esiti da frattura del polso destro (gennaio 2009). Quale altra diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa è stata riconosciuta una sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). Non invalidante è stata infine ritenuta la sindrome da tunnel carpale sinistro di grado moderato.

                                         Dopo esame degli atti, il succitato medico SMR ha proceduto alla seguente valutazione della capacità lavorativa:

"  Dalla valutazione della documentazione clinica a disposizione risulta medicalmente giustificabile IL 100% dal 10.01.2009 al 28.02.2009. IL 50% dal 01.03.2009 al 02.04.2009.

IL 100% dal 23.04.2009 al 24.08.2009. IL 50% dal 25.08.2009.

Dal 12.10.2009 IL 0% in attività adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali.

Dalla stessa data IL 20% in attività abituale di parrucchiere.

IL giustificata dalla forza di presa prolungata della mano destra, posizioni in ergonomiche dei polsi, facile stancabilità (per OSAS).

Prognosi favorevole in senso di stazionarietà. (…)" (Doc. AI 27/3)

                                         In sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha allegato due perizie specialistiche. La prima del 4 marzo 2010 del dr. __________, eseguita per __________ quale assicuratore LAINF, in cui lo specialista ha concluso per un’incapacità lavorativa del 25% nell’abituale professione di parrucchiere dovuta alle sequele dell’incidente della circolazione del 23 aprile 2009 (cfr. risposta alla domanda n. 12a), individuando, quali attività adeguate, “attività leggere con possibilità di scarico regolare del ginocchio destro, senza movimenti ripetitivi delle mani, a sinistra in particolare, anche nello svolgimento di attività fini ed di precisione” (risposta alla domanda n. 12c; doc. AI 45-27). Alla medesima conclusione è giunto anche il dr. __________ nella perizia 28 giugno 2010. Incaricato dalla Assicurazione __________ (assicuratore responsabilità civile auto in relazione all’incidente della circolazione del 23 aprile 2009) questo specialista ha segnatamente concluso per un’inabilità del 25% nella professione di parrucchiere (doc. AI 45-18).

                                         Esaminate le due perizie, con annotazioni 8 novembre 2010 il dr. __________ del SMR ha fra l’altro evidenziato:

"  (…)

Le IL risultano quindi coerenti e supportate da pareri diversi che concludono comunque per un grado di IL clinicamente giustificato e quantificato tra 20 e 25%.

Inoltre l'Assicurato dichiarava nella perizia del Dr. __________ (pag. 3) di svolgere la sua attività al 75% con possibilità anche di posizione seduta." (Doc. AI 47/1)

                                         Certo che, come evidenziato nel ricorso, l’incapacità lavorativa del 25% accertata dai dr. __________ e __________ si riferisce unicamente ai postumi dell’incidente della circolazione dell’aprile 2009, mentre che la valutazione 17 maggio 2010 del dr. __________ del SMR, fondata sull’esame degli atti (escluse le due succitate perizie di cui egli è venuto a conoscenza posteriormente), circa l’inabilità del 20% è comprensiva anche della “facile stancabilità” dovuta alla OSAS, problematica di natura extra-infortunistica. Stanchezza che comunque non risulta avere ripercussioni sulla capacità lavorativa visto che l’assicurato, come dichiarato da lui stesso durante l’esame peritale del dr. __________, “lavora attualmente nella misura del 75%” ….e, quando è possibile, tende a lavorare in posizione seduta “ (doc. AI 45-21).

                                         Inoltre, come verrà detto al prossimo considerando, anche volendo tenere conto, per ipotesi di lavoro, di un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di parrucchiere, l’esito della presente vertenza non cambia.

                                         Infine, per completezza va detto che per i postumi dell’in-fortunio dell’aprile 2009 l’insorgente ha concordato con l’assicuratore LAINF per un grado d’invalidità del 20% (cfr. decisione 29 luglio 2010 in doc. AI 45-29).

                               2.6.   Per quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI, procedendo ad un inchiesta economica per gli indipendenti, ha determinato l’incapacità al guadagno secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4.). A mente del TCA tale modo di procedere non è corretto.

                                         Non va dimenticato che, a seguito della trasformazione della sua ditta individuale di parrucchiere, nell’aprile 2008 l’assicurato ha costituito, quale socio gerente, la __________ Sagl (cfr. estratto RC in doc. AI 1-1). Dal 1° agosto 2008 egli è legato alla citata società con contratto di lavoro (doc. AI 53-3). Alla __________ ed all’Ufficio AI l’assicurato ha prodotto il certificato di salario per il periodo settembre – dicembre 2008 (atti LAINF in doc. AI 53-3; doc. AI 13-5) ed i conteggi stipendio di gennaio – maggio 2009 (atti LAINF in doc. AI 53-5-9; doc. AI 13/6-10). L’assicuratore LAINF lo ha considerato quale dipendente, calcolando in fr. 87'603,60 il salario determinante (doc. AI 45-39). Quindi prima del danno (aprile 2009) l’insorgente era (ed è tuttora) dipendente della succitata Sagl, motivo per cui è applicabile il consueto metodo ordinario.

                                         In queste condizioni, dal momento in cui l’insorgente è ancora capace di esercitare al 75% la sua originaria professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).

                                         Pertanto, il reddito da invalido che egli può conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 75% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che non apre il diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Ne consegue che per i succitati motivi la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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