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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.07.2011 32.2011.13

19 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,260 parole·~36 min·3

Riassunto

Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato 1/4 di rendita di invalidità non può essere confermata dal TCA,dato che l'aspetto psichiatrico necessita di ulteriori approfondimenti.Rinvio atti per esperimento di una perizia specialistica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2011.13   cr/sc

Lugano 19 luglio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2011 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 2 dicembre 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1953, in precedenza attivo in qualità di chimico industriale, in data 10 dicembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “infarto; ipertensione; depressione” (doc. 1/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia bidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 31), l’UAI, con progetto di decisione del 7 settembre 2010 (doc. 47/1-3), poi confermato con decisione del 2 dicembre 2010, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 40%) a decorrere dal 1° dicembre 2009 (doc. B + C).

                               1.2.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici (doc. I).

                                         Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in particolare, alla luce delle considerazioni espresse dallo psichiatra curante, dr. __________ la valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM.

                                         Il rappresentante dell’assicurato ha infatti sottolineato come lo psichiatra curante abbia espresso il proprio dissenso riguardo alle conclusioni alle quali è giunto, dopo un solo colloquio peritale, oltretutto assai breve, il dr. __________, sottovalutando la gravità della malattia psichiatrica che da anni affligge l’interessato, rendendolo totalmente inabile al lavoro (doc. I).

                               1.3.   L’UAI, in risposta - alla luce della presa di posizione del dr. __________ del 28 febbraio 2011 (doc. VI/1a) - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità o se al contrario, come da lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita di invalidità superiore.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                               2.4.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia bidisciplinare affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto cardiologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia, il quale, nel suo referto del 23 gennaio 2010, ha posto le diagnosi di “1. cardiopatia ischemica con infarto miocardico infero-laterale, 5.1.2007; ricanalizzazione del ramo intermedio con PTCA/stent medicato (Taxus 2.5x16 mm) 6.1.2007; ventricolo sinistro di dimensioni normali, ipo-acinesia postero-laterale in sede medica, FE normale; FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sovrappeso; 2. dolori precordiali di origine non chiara; 3. sindrome affettiva bipolare; 4. stato dopo uso dannoso di alcool” (doc. 31-24).

Il dr. __________, dopo avere rilevato che la situazione cardio-vascolare dell’assicurato non appare particolarmente compromessa, ha ritenuto l’interessato abile al lavoro al 100% in qualsiasi tipo di attività (doc. 31-26).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 18 dicembre 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado medio (ICD10-F31.3); sindrome da dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto trattamento con Disulfiramo” (doc. 77-24).

Il dr. __________ ha ritenuto che “si tratta di un quadro clinico che presenta nel complesso una gravità lieve-media in quanto, sebbene si tratti di una diagnosi che di per sé in genere presenta un decorso piuttosto complicato con numerosi ricoveri e passaggi all’atto nell’ambito di un importante disturbo del comportamento (soprattutto nelle fasi maniacali), nel caso specifico dell’assicurato questa delicata condizione del decorso non si è verificata in modo grave. Il decorso clinico ha giustificato in tutti questi anni solo un ricovero in ambito ospedaliero e non ha presentato un grave episodio di tipo maniacale”.

Il perito ha aggiunto che “da un punto di vista clinico, nella mia valutazione attuale, sebbene si constati un’alterazione dell’umore e dell’ansia libera, non è riscontrabile un deterioramento importante delle funzioni cognitive, biologiche e volitive. Egli è in grado di occuparsi quotidianamente del figlio e di tutti i compiti casalinghi, in quanto la moglie lavora fuori casa ed è assente tutta la giornata”.

Alla luce di queste considerazioni, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% sia nella sua precedente attività, sia in qualsiasi altra attività (doc. 31-21).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 26 febbraio 2010, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi psichiatriche di “sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado medio (ICD10-F31.3); sindrome da dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto trattamento con Disulfiramo” e le diagnosi cardiologiche di “1. cardiopatia ischemica con/su infarto miocardico infero-laterale, 5.1.2007; ricanalizzazione del ramo intermedio con PTCA/stent medicato (Taxus 2.5x16 mm) 6.1.2007; ventricolo sinistro di dimensioni normali, ipo-acinesia postero-laterale in sede medica, FE normale; FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sovrappeso; 2. dolori precordiali di origine non chiara” (doc. 31-13).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% (da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa) nella sua precedente attività lavorativa, così come in qualsiasi altra attività, a partire dal mese di dicembre 2008 (doc. 31-14).

                                         Nel rapporto medico del 9 marzo 2010, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"  In attività abituale, l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato è considerato nella misura del 60% a partire dal mese di dicembre 2008, in occasione del suo ricovero presso la Clinica __________. Da allora le sue condizioni cliniche si sono deteriorate in modo irreversibile.

In qualsiasi attività lucrativa la capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurato è da considerare del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, a partire da dicembre 2008.

Prognosi stazionaria.” (Doc. 32-2)

                               2.5.   In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirgli un quarto di rendita di invalidità, trasmettendo il seguente referto medico, datato 14 gennaio 2011 e indirizzato al suo rappresentante legale, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:

"  Come discusso le comunico che non sono d’accordo con la decisione formale sul caso del mio paziente, che non riconosce la gravità della malattia psichiatrica presentata da anni che ne determina l’incapacità lavorativa. Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica peritale contesto particolarmente che a monte del riconoscimento del quadro psichiatrico di per sé grave, il Collega non sembra riconoscerne le conseguenze sulla capacità lavorativa e a mio modo di vedere non motivandone con argomentazioni concrete le conclusioni.

Da una parte il fatto che il paziente abbia avuto in Svizzera soltanto un ricovero non mi sembra di per sé un’argomentazione sufficiente a concludere per la gravità o meno del quadro clinico psichiatrico.

Secondariamente le considerazioni sulle sue capacità di padre e casalingo non mi sembrano pertinenti in quanto il signor RI 1 è stato per anni responsabile di un grande stabilimento Petrolchimico della provincia di __________ come ingegnere. Pertanto le considerazioni del Collega dr. __________ non mi sembrano convincenti.

Le riconfermo pertanto che il paziente è in mia cura sotto trattamento specifico antidepressivo, stabilizzatore dell’umore e antipsicotico per prevenire il ripetersi di futuri episodi sia maniacali che depressivi gravi ed è da considerarsi completamente incapace al guadagno.” (Doc. F)

                                         L’interessato ha pure trasmesso al TCA copia di un suo scritto del 3 aprile 2010, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

"  In riferimento agli accordi presi durante l’ultimo nostro incontro, ti inoltro quanto da te richiesto in merito a quanto mi è stato detto in occasione dell’accertamento medico che ho avuto con il dottor __________ in data 07.12.2009 a __________.

L’accertamento medico ha avuto una durata di circa venti minuti.

Appena entrato ha detto che avevo un ottimo aspetto, mi vedeva in ottima forma e che sicuramente non avevo alcun problema.

Poi, a grandi linee, riporto le frasi che ho dovuto ascoltare dal dottor __________.

Cosa vuole che siano le dieci pastiglie che le sono state prescritte, c’è gente che ne prende venti e sta benissimo.

Poi, non è detto che le pastiglie che lei prende giornalmente possano migliorare il suo stato di salute.

È’ stato ricoverato a __________ una sola volta e non per questo mi può dire di stare male. Conosco persone che sono state ricoverate nella stessa struttura almeno dieci volte eppure conducono una vita normale.

Per poter dire di essere veramente depressi o psicologicamente disturbati bisognerebbe essere ricoverati a __________ o a __________ almeno venti volte.

Se non riesce a trovare una collocazione in Ticino cosa sta qui a fare, se ne torni in __________.

Deve ritenersi fortunato che ha la moglie che lavora, se ne stia a casa tranquillo e vedrà che non potrà far altro che migliorare. Continui a far lavorare sua moglie e lei stia a casa.

Se ha difficoltà economiche venda la casa di sua moglie e così potrà risolvere tutti i suoi problemi.

Cerchi di curarsi con l’affetto che ha dalla sua famiglia.

Conosco persone che non hanno neanche la famiglia o il lavoro e non per questo vanno in crisi o vanno dallo psichiatra.

Per conto mio sta benissimo, non ha diritto a nessun aiuto da parte dell’AI e questo suo atteggiamento mi pare tutta una sceneggiata e una messa in scena per approfittare dell’Assicurazione Invalidità.

Tanto tempo è passato dall’accertamento medico e per ora altro non ricordo.

Dovesse tornarmi in mente qualcosa te lo farò sapere.” (Doc. E)

Chiamato a prendere posizione in merito alle critiche sollevate dal ricorrente stesso nello scritto del 3 aprile 2010 e dal dr. __________ nel certificato medico del 14 gennaio 2011, il SMR, e meglio il dr. __________, ha ritenuto opportuno sottoporre quanto prodotto dall’assicurato al vaglio del dr. __________, autore del consulto peritale psichiatrico (cfr. doc. VI/1b).

Con scritto del 28 febbraio 2011, indirizzato al dr. __________ del SAM, il dr. __________ ha risposto:

"  In data 07.02.2011 ho ricevuto un tuo scritto in cui mi invii copia della lettera inoltrata al SAM da parte del dr. D. __________ del SMR, il quale mi chiede di prendere posizione in merito alle lettere inviate in sede di ricorso da parte dell’assicurato nonché dal collega dr. __________ il suo attuale medico curante.

In data 07.12.2009 ho avuto modo di esaminare la persona summenzionata nell’ambito di una valutazione specialistica e come espresso nella stessa si è trattato di un’unica visita durata 75 minuti.

Nella mia perizia ho spiegato con chiarezza lo stato psichico in dettaglio che presentava l’assicurato al momento della mia esplorazione. Ho esaminato l’anamnesi personale raccolta direttamente dall’assicurato, confrontandola con i documenti in mio possesso. Inoltre ho tenuto in considerazione l’unico ricovero che l’assicurato ha avuto in Ticino (Clinica __________ dal 05.12.2008 al 02.01.2009) momento in cui ha presentato un episodio depressivo, nonché il rapporto del dr. __________ del 09.01.2009.

Alla luce di tutti questi dati ho potuto riconoscere un quadro psicopatologico di una certa gravità, ma la valutazione dello stato timico, delle funzioni cognitive, biologiche e volitive mi hanno permesso di escludere un deterioramento considerevole dell’apparato psichico tale da giustificare un’incapacità lavorativa del 70% come attestata dal collega dr. __________ nel suo rapporto del 09.01.2009.

Voglio inoltre sottolineare che nella mia conclusione non solo ho tenuto conto dello stato clinico complessivo e del decorso, ma anche delle capacità residue che l’assicurato presenta. Il fatto che abbia messo in evidenza che egli è in grado di occuparsi quotidianamente del proprio figlio non può essere considerato un dato superfluo, se si sostiene che una persona presenta un deterioramento grave dell’apparato psichico. Allo stesso modo il fatto che egli abbia subito solo un ricovero non può non essere preso in considerazione come elemento che possa ponderare la gravità di un quadro psicopatologico.

Rispetto all’attuale lettera stilata dal collega, oltre al fatto di sostenere una presunta gravità del quadro, egli non ha esplicitato in modo dettagliato il motivo per il quale giustifica la sua posizione. Non ha fatto nessuna descrizione clinica che si contrapponga a quanto da me espresso nella perizia e non ha espresso alcuna informazione oggettiva e dettagliata riguardante il decorso complessivo che, nel corso degli anni in cui egli ha seguito l’assicurato, possa permettere di evidenziare la gravità del quadro psicopatologico da lui sostenuto.

Per quanto concerne la lettera inoltrata da parte dell’assicurato al dr. __________ del 03.04.2010, mi sembra inopportuno entrare in merito a tale scritto in quanto il contenuto che lo stesso esprime è palesemente tendenzioso e non darebbe luogo ad alcuna maggiore delucidazione tecnica del problema in questione.

Mi sembra molto più proficuo che la presente situazione venga valutata da un altro collega specialista e quest’ultimo possa esprimere un secondo parere.

Da quanto espresso mantengo la mia posizione espressa nella mia perizia e ribadisco che l’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40% per ogni attività lavorativa.” (Doc. VI/1a)

                                         Nelle annotazioni del 3 marzo 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Rimando alla risposta del SAM / dr. __________, che confermano la validità della perizia. Come indicato dal dr. __________ l’attuale rapporto non contiene chiari elementi clinici che permettano di definire una evoluzione negativa del caso.” (Doc. VI/2)

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti di tipo psichiatrico prima di poter prendere una decisione con sufficiente cognizione di causa.

                                         Nonostante l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione bidisciplinare, comprendente anche un consulto psichiatrico, questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale del 18 dicembre 2009 del dr. __________ e, di conseguenza, sulla valutazione bidisciplinare del SAM del 26 febbraio 2010, per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

                                         Se, da una parte, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione bidisciplinare del SAM del 26 febbraio 2010 per quanto concerne le patologie di origine cardiologica, la cui correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tale ambito, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato – d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di origine psichiatrica dell’interessato, oggetto di una diversa valutazione, quanto alle diagnosi e alla capacità lavorativa residua, da parte del perito psichiatra e dello psichiatra curante.

                            2.7.1.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                            2.7.2.   Nel caso di specie, secondo il consulente psichiatra del SAM, dr. __________, l’assicurato, affetto da “sindrome affettiva bipolare, attuale episodio depressivo di grado medio (ICD10-F31.3); sindrome da dipendenza d’alcool (ICD10-F10.23) sotto trattamento con Disulfiramo”, presenta un’inabilità lavorativa del 40% (doc. 31-21).

Di parere divergente lo psichiatra curante, dr. __________, a mente del quale il quadro psichiatrico di per sè grave dell’interessato, per il quale egli è in “trattamento specifico antidepressivo, stabilizzatore dell’umore e antipsicotico per prevenire il ripetersi di futuri episodi sia maniacali che depressivi gravi”, giustifica una totale incapacità lavorativa (doc. F).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della divergenza di valutazione sia a proposito della gravità delle diagnosi che affliggono l’assicurato, sia quanto alle conseguenze di queste ultime sulla sua capacità lavorativa residua - non sia possibile, in mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quali siano le patologie che affliggono l’interessato e la sua esigibilità lavorativa.

                                         Il TCA evidenzia che, del resto, chiamato dal SMR ad esprimersi in merito alle critiche sollevate sia dall’assicurato stesso nello scritto del 3 aprile 2010 (cfr. doc. E), sia dal dr. __________ riguardo alla valutazione psichiatrica peritale (cfr. doc. F), lo stesso dr. __________, nel suo scritto del 28 febbraio 2011, pur confermando la correttezza del proprio apprezzamento specialistico, ha espressamente sottolineato di ritenere “molto più proficuo che la presente situazione venga valutata da un altro collega specialista e che quest’ultimo possa esprimere un secondo parere” (doc. VI/1a).

                                         Il TCA non può che concordare con queste considerazioni del dr. __________.

                                         Infatti, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va tuttavia sottolineato che il dr. __________ medico curante fin dal 28 agosto 2001 (doc. 14-3), ha espresso una serie di critiche riguardo alla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha visto l’assicurato una sola volta (doc. F).

                                         In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                         Alla luce delle considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

                                         Tutti questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia psichiatrica.

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (un anno) trascorso tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM (7 dicembre 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (2 dicembre 2010).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica da parte del Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche dell’aspetto cardiologico, se del caso debitamente aggiornato, si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                         L’assicurato ha protestato spese e ripetibili (doc. I).

                                         Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

                                         L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

                                         Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide argomentazioni addotte, il rappresentante dell’assicurato è sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito gratuitamente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 2 dicembre 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2011.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.07.2011 32.2011.13 — Swissrulings