Raccomandata
Incarto n. 32.2011.108 BS
Lugano 27 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1971, cittadino ____________________ e titolare di un permesso F dal 15 dicembre 2000, nel novembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichici (doc. AI 1).
Con decisione 24 settembre 2009 (preavvisata il 14 luglio 2009) l`Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’interessato mai contribuito all’AVS prima dell’insorgenza del danno alla salute, risalente almeno all’anno 2000 (doc. AI 9). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. L’11 gennaio 2011 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di rendita (doc. AI 10).
Con decisione 3 marzo 2011 (preavvisata il 27 gennaio 2011) l`Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni per gli stessi motivi esposti nella precedente decisione 24 settembre 2009 (doc. AI 17).
1.3. Contro la succitata decisione l’interessato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Sostiene che non è comprovato che la malattia invalidante sia presente dal 2000. Ritiene inoltre come arbitraria la decisione contestata in quanto fondata sul fatto che la Svizzera non ha stipulato una convenzione d’assicurazione sociale con l’__________, motivo per cui chiede di essere considerato alla “stregua di altre persone che si trovano in uno stato di salute precario e che non gli permette di conseguire nessun reddito”.
L’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’as- sistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente, cittadino __________, in Svizzera con il permesso F a far da tempo dal 15 dicembre 2000 (doc. AI 2-1), può essere posto al beneficio di una rendita.
2.3. Le condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi sono regolate all'art. 6 LAI. Il primo capoverso prevede che gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati all'insorgere dell'invalidità, hanno diritto alle prestazioni conformemente alle disposizioni della legge. Il capoverso 2 del medesimo articolo stabilisce che, fatto salvo l'articolo 9 cpv. 3, gli stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto all'insorgere dell'invalidità abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Sono riservate le convenzioni stipulate dalla Svizzera in merito alla sicurezza sociale (Meyer, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2° edizione, 2010, pp. 64ss).
Siccome la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di questo genere con l’__________, applicabile in concreto sono le norme della LAI.
Inoltre, ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, qui applicabile), hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero, che hanno vissuto in Svizzera con il coniuge, esercitante un’attività lucrativa, che abbia versato almeno il doppio del contributo minimo o che possono essere computati accrediti per compiti educativi o assistenziali durante un anno (cfr. art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS applicabile alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI)
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130). L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione. Ad esempio, in caso di rendita l’invalidità è da considerare insorta, nella maggior parte dei casi, allorquando l’assicurato presenta in media un’incapacità lavorativa del 40% almeno durante un anno senza interruzioni rilevanti (art. 29 cpv. lett. b LAI; DTF 118 V 82).
2.4. Nel caso in esame, in primo luogo occorre rilevare che il ricorrente è entrato in Svizzera il 13 ottobre 1998, che il 29 giugno 2000 ha ritirato la sua domanda di asilo e che il 15 dicembre 2000 l’Ufficio federale della migrazione (UFM) ha deciso di ripristinare la domanda di asilo (cfr. lettera 30 ottobre 2008 dell’UFM all’assicurato; doc. AI 2.2). Per questi motivi nel suo permesso di tipo F (stranieri ammessi provvisoriamente) è indicato il 15 dicembre 2000 quale data di entrata in territorio svizzero (doc. AI 2-1).
Va poi ricordato che già con decisione 24 settembre 2009 l`Ufficio AI aveva respinto la precedente domanda di prestazioni AI del novembre 2008, facendo presente all’interessato che prima del 2000, anno cui risale il danno alla salute, egli non aveva mai contribuito all’AVS. La decisione è rimasta incontestata.
Con la presente decisione impugnata, l’amministrazione ha respinto la seconda domanda di prestazioni con le medesime argomentazioni esposte nel 2009, motivi che solo ora l’insorgente contesta.
Il ricorrente sostiene che non vi è alcuna prova che la malattia, causante una piena inabilità lavorativa, fosse già presente nel 2000. A torto.
Come rettamente evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa, nella prima richiesta di prestazioni del 25 novembre 2008 (doc. AI 1) l’assicurato stesso ha indicato che il danno alla salute sussiste dall’anno 1999 (punto n. 6.3) e che l’inabilità lavorativa è stata certificata dal 1998 (punto n. 5.7). Dal rapporto 21 gennaio 2009 del Servizio psicosociale di __________ emerge che la patologia psichiatra, causante un’incapacità lavorativa del 100%, è subentrata almeno nel 2000 (cfr. punto no. 2.1 del rapporto; doc. AI 7-2), anno durante il quale vi è stata la prima degenza presso la Clinica psichiatrica __________ (cfr. rapporto 18 settembre 2000; doc. AI 7-6).
Non è quindi necessario, come richiesto dall’insorgente, esperire una perizia (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con riferimenti).
Determinante è che prima dell’insorgenza del danno alla salute egli non ha mai lavorato in Svizzera (nella prima domanda di prestazioni egli ha indicato di aver lavorato in __________ dal marzo all’ottobre 1998; doc. AI 1).
Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.6. Il ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, a prescindere che la questione del requisito dell’anno di contribuzione all’AVS era stato oggetto della decisione 24 settembre 2009 rimasta incontestata, l’insorgente non ha potrato alcun valido elemento atto a contraddire le conclusioni dell’Ufficio AI.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti