Raccomandata
Incarto n. 32.2010.77 BS/lb
Lugano 29 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 8 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di rendita inoltrata da RI 1, classe 1959;
- la decisione amministrativa è stata confermata da questa Corte con sentenza 28 gennaio 2009, dopo allestimento di una perizia giudiziaria presso il SAM (inc. 32.2007.384). Il 27 maggio 2009 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall’assicurato contro il giudizio cantonale (9C_175/2009);
- nel mese di marzo 2009 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, indicando problemi alla schiena, al ginocchio, alla gamba sinistra, ai piedi ed ai polpacci, sostenendo di essere totalmente incapace al lavoro dal 2002 (doc. AI 209). Egli ha prodotto dei certificati medici (doc. AI 216-2/3);
- con decisione 2 febbraio 2010 (preavvisata il 18 gennaio 2010) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita, evidenziando:
" (…)
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
I certificati medici inviati sono in effetti stati sottoposti al vaglio del Servizio medico regionale Al di Bellinzona, il quale, in un'annotazione del 10 dicembre 2009, ha potuto indicare che rispetto alle precedenti decisioni non è riscontrabile un peggioramento dello stato di salute.
Per quanto concerne le osservazioni presentate il 26 gennaio 2010 contro il progetto di decisione del 18 gennaio 2010, possiamo così esprimerci.
Nella fattispecie, le osservazioni introdotte il 26 gennaio 2010 non sono per contro state supportate da nuovi elementi oggettivi di natura medica.
A fronte di tale situazione, ritenuta in particolare l'assenza di referti medici che possano sostenere in modo inequivocabile le argomentazioni da lei trasmesse nell'ambito della presente procedura, non disponiamo di elementi oggettivi tali da imporre nuovamente l'esame del dossier al nostro SMR. (…)" (doc. AI-224-1)
- con il presente tempestivo ricorso l’assicurato postula l’an- nullamento della citata decisione. Ribadendo un peggioramento delle sue condizioni di salute, egli ha chiesto una “rivalutazione corretta”;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, evidenziando come dai referti prodotti non risulta minimamente provato, rispetto all’ultima decisione, una modifica della situazione valetudinaria;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 84-86);
- se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);
- secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);
- nel caso in esame, va ricordato che nella precedente procedura l’assicurato, sulla base della perizia 31 ottobre 2008 del SAM (nella quale i periti avevano in particolare valutato la componente psichica dell’interessato, mentre l’aspetto neurologico e reumatologico era stato vagliato dal SAM nel gennaio 2007), è stato ritenuto inabile al 50% nella sua originaria attività di muratore e abile al 75% in attività adeguate (doc. AI 196-1). Questa valutazione è stata confermata con la citata STCA 28 gennaio 2009;
- con l’intento di comprovare un peggioramento del suo stato di salute, l’insorgente ha prodotto un brevissimo certificato del suo medico curante datato 9 febbraio 2009 (doc. A1), praticamente illeggibile, ed uno datato 16 luglio 2009 del dr. __________ (doc. A4) avente il seguente tenore:
" (…)
Certifico di avere in mia cura il summenzionato paziente.
Egli aveva subito una frattura del piatto tibiale mediale a sinistra nell'agosto 2005.
Attualmente il paziente accusa un peggioramento della situazione al ginocchio sinistro con dolori che gli impediscono di eseguire le sue attività abituali.
Radiologicamente vi sono segni di una incipiente artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro. (doc. A4)
- valutata la succitata documentazione, con nota 10 dicembre 2009 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:
" (…)
La scarsa nuova documentazione medica apportata non permette di obiettivare una variazione considerevole dello stato globale da necessitare un rientro in materia dopo un lasso di tempo così breve dalla dettagliata valutazione del SAM.
In definitiva un rientro in materia non appare dal lato medico indicato attualmente. (doc. AI 220-1)
- in particolare, la problematica legata alla frattura del piatto tibiale mediale a sinistra, occorsa a seguito dell’infortunio dell’agosto 2005, era stata dettagliatamente esaminata nell’ambito della prima perizia SAM del 16 gennaio 2007, in particolare dal dr. __________, specialista in reumatologia (cfr. doc. AI 125-38);
- lo stringato certificato 16 luglio 2009 del dr. __________ non apporta nuovi elementi diagnostici rispetto a quanto era già stato valutato nella perizia multidisciplinare. Inoltre non specifica asserito peggioramento del ginocchio sinistro, che causerebbero dolori all’assicurato e che gli impedirebbero lo svolgimento delle sue abituali attività. Del resto, il citato sanitario non ha indicato se l’incipiente artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro modifica la residua capacità lavorativa in attività adeguate;
- in conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso;
- ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
- visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente;
- va rilevato che, diversamente da quanto statuito nella STCA 29 gennaio 2008 (cfr. consid. 2.10), nella presente fattispecie non vi sono motivi per concedere all’insorgente l’esonero dalle spese di giustizia essendo il ricorso sin dall'inizio da ritenere siccome palesemente privo di possibilità di esito favorevole.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti