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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2010 32.2010.42

7 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,755 parole·~9 min·3

Riassunto

Decisione amministrativa di non entrata in materia. Pendente causa l'assicurato ha prodotto documentazione medica attestante una modifica delle sue condizioni di salute. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché entri nel merito della (seconda) domanda di prestazioni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.42   BS/RG

Lugano 7 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 2 febbraio 2010 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              con decisione su opposizione 13 ottobre 2005, confermata da questa Corte con sentenza 5 ottobre 2006 (inc. 32.2005.209), l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di rendita inoltrata da RI 1, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. Nel 2007 egli ha poi beneficiato di un aiuto al collocamento;

                                     con decisione 2 febbraio 2010 (preavvisata il 7 dicembre 2009) l’Ufficio AI non è entrato nel merito di un’altra domanda di rendita presentata dall’assicurato, per il tramite del suo medico curante, non essendo stato dimostrata, rispetto alla precedente decisione, una modifica rilevante delle condizioni di salute ai fini del diritto alle prestazioni (doc. AI 107);

                                     -   con il presente tempestivo ricorso l’assicurato postula l’an- nullamento della citata decisione e la conseguente entrata nel merito della sua domanda di prestazione, evidenziando di aver già chiesto all’Ufficio AI di rivolgersi ai suoi medici curanti per gli accertamenti del caso. Contestualmente egli chiede di essere esonerato dal pagamento delle spese di giustizia in quanto beneficiario di prestazioni dall’assistenza sociale;

                                     -   mediante la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, ribadendo come l’assicurato non abbia reso oggettivo sul piano medico un cambiamento dello stato di salute che rendesse verosimile una modifica rilevante del grado d’invalidità;

                                     -   pendente causa l’insorgente produce due certificati medici (VIII) che sono stati trasmessi dal TCA all’Ufficio AI per una presa di posizione (IX);

                                     -   con osservazioni 16 marzo 2010, facendo presente come dalla documentazione medica si evinca un possibile peggioramento, l’amministrazione postula il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti, cui farà seguito l’emissione di una nuova decisione in merito al diritto alla rendita. Si tratta precisamente di eseguire una perizia psichiatrica, come richiesto dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), presso il __________ al fine di valutare la situazione psichiatrica dell’assicurato in relazione ad un’eventuale incapacità lavorativa (XII);

                                     -   con scritto 2 aprile 2010 l’insorgente dichiara di aderire alla proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI (XIV);

                                     -   il 9 aprile 2010 l’insorgente inoltra un altro certificato medico (XVIII);

                                     -   con scritto 21 aprile 2010 l’Ufficio AI conferma la necessità di un’entrata in materia, facendo presente che eventuali ulteriori perizie seguiranno a dipendenza dei risultati che emergeranno (XX);

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande   identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 84-86);

                                     se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);

                                     -   va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisi one impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);

                                     -   nel caso in esame, non avendo l’assicurato – sino alla decisine contestata – prodotto alcuna documentazione atta a rendere verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione, rettamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. L’invito rivolto dall’interessato all’amministrazione, contenuto nelle osservazioni 12 gennai 2010 (doc. AI 108-7), di richiedere le necessarie informazioni presso i medici curanti non è infatti sufficiente;

                                     -   successivamente all’inoltro del ricorso l’assicurato ha prodotto documentazione medica, in particolare il rapporto 26 febbraio 2010 del suo psichiatra dr. __________ (VIII) e i certificati 6 aprile 2010 del reumatologo dr. __________ e 8 aprile 2010 del medico curante dr. __________ (VIIIbis);

                                     -   effettivamente dal rapporto dello psichiatra curante risulta un peggioramento della problematica depressiva tale da necessitare l’esperimento di una perizia psichiatrica, così da richiesto dal SMR nelle annotazioni 16 marzo 2010 (XXII bis);

                                     -   spetterà all’Ufficio AI estendere l’esame peritale anche per quel che concerne l’aspetto reumatologico. Determinante ai fini dell’entrata in materia è che nel citato rapporto 6 aprile 2010 il reumatologo dr. __________ ha valutato una residua capacità lavorativa del 50% in attività leggere, mentre nell’ambito della perizia SAM del 15 novembre 2004, alla base della precedente decisione, tale abilità risultava essere dell’80% (STCA 32.2005.209 del 5 ottobre 2006 consid. 2.7), ciò che costituisce un peggioramento;

                                     -   in conclusione, per motivi di economia procedurale va tenuto conto della documentazione medica prodotta pendente causa. Avendo ora l’assicurato reso verosimile una modifica delle condizioni di salute, la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti con successiva resa di una nuova decisione sul diritto alla rendita, condivisa dal ricorrente, appare pertanto giustificata;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

                                     -   formalmente l’Ufficio AI risulta essere soccombente, ma esso non poteva decidere diversamente non avendo l’assicurato, sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento, reso verosimile una modifica del suo stato di salute. Solo nell’ambito della presente procedura ricorsuale l’interessato ha prodotto la documentazione che, come visto, permette di ritenere adempiute le premesse per un’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e che poteva per altro già essere prodotta in sede di procedura amministrativa. Per questi motivi non appare giustificato accollare all’ammini-strazione spese di procedura;

                                     -   l’assicurato ha chiesto la rifusione di spese ripetibili.

                                         Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

                                         L'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4). L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 407);

                                         Nel caso in esame non risultano realizzate le premesse affinché l’assicurato, che agisce in causa propria, possa eccezionalmente pretendere un'indennità. Oltre a non costituire una causa complessa, egli non può far valere una perdita di guadagno dal momento che non esercità (più) un’attività lucrativa. La richiesta d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 2 febbraio 2010 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda di rendita e proceda agli accertamenti di cui ai considerandi rendendo successivamente una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti