Raccomandata
Incarto n. 32.2010.4 cr/DC/sc
Lugano 20 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, in precedenza attiva in qualità di ausiliaria di cure presso una casa per anziani, in data 3 settembre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “malattia lombare, infortunio cervicale” (doc. 1/1-7).
Con sentenza 35.2004.50 del 7 febbraio 2005, questo Tribunale - annullata la decisione impugnata nella misura in cui a RI 1 era stata riconosciuta una rendita di invalidità del 10% - ha ordinato il rinvio degli atti all’amministrazione affinché procedesse a un complemento istruttorio di natura economica.
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 10 marzo 2006, poi confermata con decisione su opposizione del 18 settembre 2006, l’assicuratore infortuni ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità vista l’assenza di un qualsiasi pregiudizio economico e, d’altro canto, ha rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni di rendita corrispostele, a suo dire a torto, durante il periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2006.
Con sentenza 35.2006.102 del 31 maggio 2007, il TCA ha nuovamente rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse all’interrogatorio del datore di lavoro dell’assicurata (doc. 11 inc. LAINF).
Con decisione del 20 novembre 2009, l’assicuratore infortuni ha ancora una volta negato all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità vista l’assenza di un qualsiasi pregiudizio economico e ha rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni di rendita corrispostele, a suo dire a torto, durante il periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2006 (doc. 4 inc. Cassa malati).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 13 giugno 2003, l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%) a partire dal 1° agosto 2001 (doc. 37, 38).
1.3. Nell’ambito della prima procedura di revisione, avviata nel mese di febbraio del 2005 (doc. 42-1), l’UAI, con comunicazione del 3 giugno 2005, ha confermato l’erogazione della mezza rendita d’invalidità all’assicurata (doc. 49-1).
Nel mese di aprile del 2007, l’UAI ha avviato una seconda procedura di revisione (doc. 51-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui, in particolare, l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI, con progetto di decisione del 23 settembre 2009 (cfr. doc. 82/1-3), poi confermato con decisione del 23 novembre 2009 (doc. A), ha soppresso il diritto alla rendita dell’assicurata, a far tempo dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, essendo il grado d’invalidità del 34%.
1.4. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le continui a venire versata la mezza rendita di invalidità riconosciutale in precedenza.
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurata ha innanzitutto contestato il calcolo economico operato dall’amministrazione per determinare il grado di invalidità dell’assicurata. In particolare, il legale ha criticato il reddito da invalido, stabilito sulla base di dati statistici anziché, come sarebbe stato a suo avviso corretto, tenendo conto del salario concreto percepito dall’interessata nella sua attività di ausiliaria di cure al 50%.
Il patrocinatore ha, poi, contestato la perizia dei medici del SAM. In particolare, il legale ha rilevato che non vi è stato alcun miglioramento dal profilo neuropsicologico. Il quadro psichico dell’assicurata è, invece, rimasto stazionario, come del resto attestato dal dr. __________, che segue l’assicurata da molti anni.
In conclusione, il patrocinatore ha evidenziato che “una misura tanto incisiva quale la soppressione della mezza rendita AI deve poggiare su valutazioni specialistiche più approfondite ed atte a valutare la reale capacità di guadagno residua dell’assicurata”, chiedendo che venga ordinata dal Tribunale una perizia medico-psichiatrica (doc. I).
1.5. In data 7 gennaio 2010 l’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, trasmettendo al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. II + bis).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere ribadito la correttezza sia dell’accertamento peritale effettuato che del confronto dei redditi svolto al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata, ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc. V + bis).
1.7. In data 5 febbraio 2010, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al Tribunale un nuovo certificato medico redatto dal dr. __________, chiedendo ancora una volta che venga espletata una perizia psichiatrica (doc. VII + C).
1.8. Con osservazioni del 17 marzo 2010, l’UAI, dopo aver sottoposto il certificato medico prodotto dalla ricorrente al vaglio del SMR – il quale a sua volta ha chiesto una presa di posizione alla dr.ssa __________ - ha confermato quanto già esposto nella risposta di causa (doc. XI + 1/2).
Questa presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (cfr. doc. XII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI ha legittimamente oppure no soppresso, in via di revisione, la mezza rendita AI di cui beneficiava l’assicurata.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. In una sentenza 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010, il Tribunale federale ha annullato il giudizio 32.07.279 del 10 novembre 2008 con il quale il TCA - annullando a sua volta la decisione con la quale l’UAI aveva soppresso il diritto a tre quarti di rendita di cui beneficiava l’interessato – ha accordato all’assicurato un quarto di rendita a partire dal 1° settembre 2007.
L’Alta Corte ha ritenuto che l’UAI non poteva procedere alla revisione della rendita dell’assicurato in mancanza di un miglioramento delle sue condizioni di salute, per i motivi di seguito esposti:
" (…)
5.
Decisivo, nel presente contesto, è sapere se la decisione di revisione del 5 luglio 2007 fosse riconducibile, come invoca sostanzialmente l'assicurato, a un nuovo apprezzamento di una fattispecie praticamente rimasta invariata, in quanto tale irrilevante ai fini di una revisione, oppure, come ritenuto dal giudizio impugnato, a una modifica delle circostanze di fatto, in quanto tale suscettibile di giustificare una revisione (cfr. a tal proposito pure Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 135).
5.1 Da quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, la decisione dell'amministrazione di rivedere il diritto alla prestazione (tre quarti di rendita) riconosciuta con la decisione del 14 novembre 2005 è stata fondata sul parere del dott. B.________, condiviso dal SMR. Orbene, come risulta inequivocabilmente dagli atti, già in data 17 giugno 2005 lo specialista in reumatologia si era espresso per una capacità lavorativa del 75% in attività confacenti e rispettose dei limiti funzionali da lui descritti (cfr. sub Fatti A). Riprendendo la sua valutazione precedente sia per l'aspetto diagnostico sia per l'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il dott. B.________ aveva poi confermato nel giugno 2006 le sue conclusioni di fronte all'UAI, che in seguito aveva proceduto a rivedere il diritto alla rendita.
5.2 Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non si può sostenibilmente affermare che lo stato di salute dell'assicurato abbia subito un miglioramento nel periodo che va dalla decisione del 14 novembre 2005 alla decisione di revisione del 5 luglio 2007. Al contrario, dal semplice confronto dei due rapporti del dott. B.________, sui quali si è fondato il giudizio dell'amministrazione per rivedere il diritto alla prestazione, risulta chiaramente che lo stato di salute è rimasto sostanzialmente invariato e stazionario. In tali condizioni, la valutazione alla base della decisione di revisione dell'UAI costituiva chiaramente un nuovo apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata, che in quanto tale non poteva rappresentare un motivo di revisione. L'amministrazione non poteva di conseguenza validamente prevalersi dell'istituto della revisione per tornare su una decisione (quella del 14 novembre 2005) che peraltro, vale la pena ricordare, per quanto accertato dalla Corte cantonale, anziché fondarsi su una valutazione specialistica, era stata rilasciata sulla base del parere espresso dal dott. A.________ in virtù di quanto indicato nel mese di gennaio 2005 dal medico curante, dott. S.________. Né sarebbero del resto realizzate le condizioni per procedere a una riconsiderazione del provvedimento ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (Müller, op. cit., pag. 135).”
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza concreta, l'assicurata ha beneficiato, a partire dal 1° agosto 2001, di una mezza rendita d'invalidità, per un grado di invalidità del 50%, secondo quanto valutato dal dr. __________ del SMR nella sua “Proposta medico” del 5 febbraio 2003.
In quell’occasione, il medico del SMR ha indicato che “come da rapporto degenza riabilitativa Clinica __________ di __________ del dicembre 2002 (con valutazione neuropsicologica) e dal rapporto EFL del 30 gennaio 2002 di __________ per la __________ si è d’accordo nel valutare giustificato sia per il problema postraumatico (specialmente cervicale a carattere scatenante) mentre meno per il problema lombare (solo destabilizzante) ed inoltre per la problematica neuropsicologica (anche cefalee) una IL del 50% per ogni tipo di attività anche se adeguata e leggera” (doc. 44-4).
Nella valutazione della capacità funzionale (EFL) del 30 gennaio 2002, il dr. __________, medico responsabile EFL e __________, ergoterapista della Clinica __________ di __________, hanno posto le seguenti conclusioni e proposte:
" Il problema rilevante in relazione all’attività professionale è costituito da un disturbo funzionale alla colonna vertebrale cervicale e lombare con dolori diffusi alle spalle, ai gomiti e alle ginocchia. La cliente lamenta inoltre la presenza costante di fastidiose cefalee.
Giudichiamo l’impegno della cliente a partecipare alla valutazione come molto buono: era disposta a sopportare una certa quantità di dolore e si sforzava di raggiungere ogni volta il suo limite di carico funzionale massimo. Inoltre, si prodigava nella preparazione del materiale delle prove dimostrando una buona collaborazione.
La concordanza dei risultati nelle singole prove è stata buona, se si esclude una stima troppo ottimistica delle sue capacità funzionali nel test di autovalutazione PACT.
La cliente desidera poter mantenere l’attuale posto di lavoro e crede che sarebbe possibile ottenere un adeguamento delle sue mansioni alle proprie capacità funzionali.
Esigibilità dell’attività professionale come: ausiliaria di cura
Sì. 4 ½ ore al giorno
Riduzione del carico: p. es. spostare gli ospiti in 2 persone e svolgere maggiormente le altre attività che non presentano così tanto carico come per esempio: occuparsi di ospiti più indipendenti, della caffetteria, della distribuzione del tè e della distribuzione della biancheria.
Attestazione di incapacità lavorativa: del 50% dal 26.02.2001
(…)
Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti
In base ai deficit funzionali emersi durante la valutazione consigliamo di intraprendere un programma riabilitativo con fisioterapia, massaggi per attenuare i sintomi ed ergonomia.
Riguardo ai deficit neuropsicologici che la cliente lamenta (attenzione e concentrazione) proponiamo un ulteriore consulto presso un neurologo per escludere la componente depressiva in questi disturbi e indirizzare di conseguenza la cliente verso un neurotraining.”
(Doc. 1-24 inc. LAINF)
Nel rapporto medico del 20 gennaio 2003, indirizzato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il dr. __________, direttore medico e il dr. __________, medico assistente della Clinica __________ di __________ si sono così espressi a proposito della degenza dell’interessata dal 2 dicembre 2002 al 16 dicembre 2002:
" Diagnosi
Esiti di incidente della circolazione in data 13.10.2000 con:
trauma di accelerazione laterale della colonna cervicale grado 1-2, secondo classe Quebec con cefalea, nausea, vertigini e lievi disturbi neuropsicologici a livello cognitivo (memoria, concentrazione, attenzione, …)
sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L5-S1
fibromialgia
Diagnosi collaterali
stato ansioso depressivo reattivo
emicrania nota
(…)
Valutazione professionale:
per quanto riguarda la problematica lavorativa e della sua attività professionale, considerando le sue condizioni cliniche generali e lo stato neuropsicologico attuale, l’età della paziente e le condizioni di lavoro, a nostro modo di vedere sarebbe auspicabile una ripresa lavorativa nella misura del 50%. Ciò concorda inoltre con quanto espresso dal dr. __________.” (Doc. 27-2)
Nella valutazione neuropsicologica del 13 dicembre 2002, __________, logopedista e neuropsicologa, è giunta alle seguenti conclusioni:
" La valutazione neuropsicologica effettuata a 2 anni e due mesi dall’infortunio che ha provocato un trauma di accelerazione della colonna cervicale con questa paziente collaborante, orientata, con tono dell’umore leggermente depresso, ausiliaria di cure in una casa per anziani, mette in evidenza:
delle difficoltà di memoria verbale con apprendimento verbale da moderatamente a severamente deficitario e span verbale insufficiente
difficoltà di attenzione divisa
problemi nelle funzioni esecutive con diminuita flessibilità mentale, problemi nell’inibizione degli automatismi e nella programmazione delle attività complesse.
I risultati ottenuti ai test sono coerenti con le difficoltà che la paziente descrive, sono compatibili con le conseguenze di un trauma cervicale e sono di grado da moderato a medio.
Un sostegno psicologico potrebbe essere indicato.” (Doc. 74/1-3)
Con decisione del 13 giugno 2003, l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità, per un grado del 50%, dal 1° agosto 2001 (doc. 37-1).
Questa decisione è poi stata confermata dall’UAI in occasione della procedura di revisione del 2005 (cfr. doc. 49-1), alla luce delle attestazioni mediche di uno stato di salute stazionario stilate dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, in data 1° aprile 2005 (cfr. doc. 46-1); dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna, in data 10 marzo 2005 (cfr. doc. 45-1) e dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, in data 8 marzo 2005 (cfr. doc. 44-1).
2.7. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurata, a partire dal 1° agosto 2001, di una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50% (decisione del 13 giugno 2003, cresciuta incontestata in giudicato).
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel mese di novembre 2009 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 13 giugno 2003 al 23 novembre 2009), le condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate al punto da comportare un grado di invalidità del 34%, con conseguente soppressione della mezza rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurata (cfr. doc. A) o se, al contrario, lo stato di salute è rimasto stazionario, così da giustificare la continuazione del riconoscimento della mezza rendita di invalidità (cfr. la sentenza del Tribunale federale riprodotta al consid. 2.4).
2.8. L’UAI ha quindi affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 9 febbraio 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente/fibromialgia; sindrome cervicospondilogena cronica su avanzate alterazioni degenerative cervicali C5/C6 e C6/C7, piccole ernie discali C5/C6 e C6/C7 a destra senza neurocompressione (IRM 13.11.2000), esiti da Whiplash grado I il 13.10.2000; sindrome lombospondilogena cronica su osteocondrosi L5/S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (IRM 25.9.2000); esiti da distrofia di Scheuermann senza rilevanza clinica” (doc. 71/59-60).
Lo specialista ha sottolineato che “gli atti a disposizione descrivono sostanzialmente una stabilità sia per quanto riguarda le diagnosi, che lo stato di salute come anche la capacità lavorativa dell’assicurata dal 2000 circa. In base alle mie osservazioni e alle conoscenze attuali sull’evoluzione di ernie discali, mi sembra probabile che ci sia stato un peggioramento oggettivo delle lesioni strutturali a carico della colonna cervicale, senza però elementi a favore di una neurocompressione (doc. 71-61)”.
Per quanto riguarda la prognosi, il dr. __________ ha osservato che “non sono da prevedere cambiamenti rilevanti a medio-lungo termine” (doc. 71-61).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata abile al lavoro a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40% nella sua professione di assistente di cura in una casa per anziani (doc. 71-60).
Il dr. __________ si è così espresso in merito ai limiti funzionali dell’assicurata:
" (...)
L’assicurata è in grado di svolgere un’attività generalmente leggera ma che implichi regolarmente anche compiti mediamente pesanti fino a pesanti come quella che svolge attualmente, attività che permette generalmente il rispetto delle regole di ergonomia della schiena a tempo pieno e con un rendimento ridotto nella misura del 40%. In un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti posizioni statiche prolungate, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, permetta brevi pause al bisogno, l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%.” (Doc. 71-61)
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto dell’11 marzo 2009, ha indicato che “l’attuale stato neurologico si presenta del tutto nella norma” e che “all’attuale valutazione neuropsicologica sono presenti unicamente lievi disturbi della concentrazione e attenzione sostenuta e divisa con restanti reperti cognitivi nella norma, in genere con risultati proprio nella media, unicamente la memoria verbale a corto-medio termine presenta un risultato al limite inferiore della norma ma comunque nettamente meglio rispetto ai dati riportati dalla signora __________ durante la valutazione neuropsicologica effettuata nel 2003. I lievi deficit di concentrazione e attenzione sono difficilmente spiegabili con una patologia endocranica ma derivano dalla sintomatologia algica cervico-cefalica e presumibilmente dalla sintomatologia ansioso-depressiva descritta nelle valutazioni psichiatriche” (doc. 71-49).
Lo specialista ha quindi concluso che “dal lato strettamente neurologico non posso quindi porre nessuna diagnosi, le lievi difficoltà di concentrazione e attenzione sostenuta e divisa fanno parte dei dolori cervico-cefalici accusati e della problematica psicologica. La sindrome cervico-cefalica accusata dalla paziente e la sua eventuale influenza sulla capacità lavorativa verrà valutata nell’ambito della consulenza reumatologica” (doc. 71-49).
Quanto alla capacità lavorativa il dr. __________ ha considerato che “non essendovi una diagnosi neurologica non vi è nessuna compromissione sulla capacità lavorativa per qualsiasi attività professionale dal lato sempre strettamente neurologico” (doc. 71-49).
L’aspetto ORL è stato approfondito dal dr. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria, il quale, nel suo referto peritale del 20 febbraio 2009, ha indicato che l’assicurata presenta due sintomi principali: un tinnito e un disturbo dell’equilibrio. Lo specialista ha spiegato che “pur essendo presenti due sintomi della sfera ORL che riducono la qualità di vita della paziente e la disturbano specialmente al proprio domicilio, non ci sembra che questi contribuiscano in modo determinante ad una riduzione della capacità lavorativa della paziente e alla professione attuale. A nostro modo di vedere i fattori decisivi sono principalmente i disturbi in ambito muscolo-scheletrico lungo la colonna vertebrale e le importanti cefalee” (doc. 71-53).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel suo referto del 31 gennaio 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve (ICD10-F33.0); sindrome ansiosa non specificata (ICD10-F41.9); sindrome somatoforme da dolore cronico (ICD10-F45.4)” (doc. 71-41).
A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, la specialista ha rilevato che “lo stato appare complessivamente stabile nel corso degli anni per quanto attiene agli aspetti psichici”. La dr.ssa __________ ha aggiunto che “dall’esordio clinico dei sintomi dolorosi e dallo sviluppo di contenuti psicologici, ella pare complessivamente “stabile”. I dolori le appaiono peggiorati ma, nel corso degli anni, ella ha di fatto mantenuto lo standard del 2001 al rientro dall’interruzione lavorativa del 2000 post-incidente. Al momento non esistono elementi che possano indurre a ipotizzare un peggioramento futuro a meno di eventi di vita destabilizzanti” (doc. 71-42).
La specialista ha infine ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 20% per motivi di interesse psichiatrico, sia nella sua attività che in altre attività adeguate (cfr. doc. 71/42-43).
I medici del SAM hanno anche svolto un esame psicologico, affidato a __________, psicologo specialista in psicoterapia FSP. Nel rapporto del 2 febbraio 2009, lo psicologo è giunto alle seguenti conclusioni:
" In conclusione le caratteristiche del funzionamento mentale, osservato al Rorschach, si situano in un registro di estremo impoverimento dell’economia mentale. La Sig.ra RI 1 possiede un discreto contatto con la realtà; i suoi processi mentali risultano però di stampo sostanzialmente percettivo, concreto e non in grado di assicurare un minimo di elaborazione pulsionale. Si tratta di un funzionamento mentale tipico delle patologie di tipo psico-somatico, in cui la somatizzazione si correla ad una sostanziale impossibilità di elaborazione psichica.” (Doc. 71-65)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 18 maggio 2008, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore persistente/fibromialgia; sindrome cervicospondilogena cronica con/su avanzate alterazioni degenerative cervicali C5-C6 e C6-C7, piccole ernie discali C5-C6 e C6-C7 a destra senza neurocompressione (MRI 13.11.2000), esiti da Whiplash grado I il 13.10.2000; sindrome lombospondilogena cronica con/su osteocondrosi L5-S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (MRI 25.9.2000); esiti da distrofia di Scheuermann senza rilevanza clinica; sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve (ICD10-F33.0); sindrome ansiosa non specificata (ICD10-F41.9); sindrome somatoforme da dolore cronico (ICD10-F45.4)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “lieve tinnito bilaterale; lievi disturbi dell’equilibrio, senza patologia vestibolare” (doc. 71/27-28).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 60%, “inteso come lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto, oppure come riduzione del tempo di lavoro del 40%, in questo caso con rendimento pieno” nella sua precedente attività di assistente di cura, a partire dal 2000 (doc. 71/36-37).
I medici del SAM hanno precisato che “complessivamente riteniamo che la capacità lavorativa dell’assicurata sia principalmente ridotta a causa delle problematiche muscoloscheletriche di fibromialgia e dei problemi strutturali della colonna cervicale e lombare. Il dr. __________ ritiene vi siano dei reperti di stabilità, sia per quanto riguarda le diagnosi, sia lo stato di salute, come anche la capacità lavorativa dell’assicurata dal 2000 circa” (doc. 71-37).
Essi hanno poi aggiunto che “le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso sommate, poiché entrambe considerano una sofferenza da dolore cronico” (doc. 71-37).
In un’attività leggera e adatta, rispettosa dei limiti funzionali e delle regole di ergonomia, per contro, i medici del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro all’80%, a partire da inizio 2001, quando si sono stabilizzate le problematiche a livello dell’apparato muscolo-scheletrico. Anche in questo caso, i medici del SAM hanno precisato che “le incapacità lavorative per motivi psichiatrici e reumatologici non vanno, a nostro avviso, sommate, in quanto entrambe considerano una sofferenza dovuta a dolori cronici” (doc. 71-38).
Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni dell’8 luglio 2009, ha indicato:
" Ausiliaria di cura
Revisione di R 50% (allora valutata in ogni tipo di attività svolta una limitazione del 50% globalmente)
Sindrome somatoforme da dolore persistente/fibromialgia;
Sindrome cervicospondilogena cronica, con/su avanzate alterazioni degenerative cervicali C5-C6 e C6-C7, piccole ernie discali C5-C6 e C6-C7 a destra senza neurocompressione (MRI 13.11.2000) in esiti di Whiplash grado I il 13.10.2000;
sindrome lombospondilogena cronica, con/su osteocondrosi L5-S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (MRI 25.9.2000);
esiti da distrofia di Scheuermann senza rilevanza clinica
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve
Sindrome ansiosa non specificata
Sindrome somatoforme da dolore cronico
Il SAM pluridisciplinare del 5.2009 obiettiva una limitazione stabile reumatologica valutata nel dettaglio clinicamente con le esigibilità lavorative residuali ben riportate a pag. 7 e 8 del consulto del dr. __________: in esso si giustifica una limitazione nella sua attività del 40%, mentre in attività adeguate IL del 20%.
La componente neuropsicologica appare migliorata e non più limitante, come dal confronto con l’antecedente valutazione del 2002 agli atti. Neurologicamente all’esame clinico specialistico non vi sono impedimenti.
La componente psichica è anch’essa stabile e viene giudicata limitante al 20% per rallentamento mattutino e maggior affaticabilità a carattere psichico.
La componente ORL non riduce le esigibilità.
In definitiva si è confrontati con un miglioramento avvenuto progressivamente ed obiettivato all’attuale SAM, specialmente della sfera neuropsicologica.
Propongo a livello medico di giustificare a decorrere dal maggio 2009 (data del SAM) nella sua attività svolta una IL 50% (trattandosi di differente valutazione di % pur considerando uno stato reumatologico stabile negli anni) mentre in attività adeguate ergonomicamente (pag. 7 e 8 del consulto del dr. __________ nel SAM) una IL del 20%.”
(Doc. 76-1)
Sulla base di tali osservazioni, l’UAI ha soppresso la mezza rendita di invalidità fin lì attribuita all’assicurata.
2.9. Con il ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione, trasmettendo al Tribunale, a comprova della stazionarietà del suo stato di salute, un certificato medico del 18 dicembre 2009 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Su esplicita richiesta della paziente a margine, che seguo presso il mio studio dal 4.3.2008, posso confermare il mio rapporto medico per l’Assicurazione invalidità datato 17.08.2008.
In tale documento, oltre ad esprimere le diagnosi psichiatriche, descrivere la situazione clinica della paziente, confermavo che lo stato di salute dell’assicurata era stazionario (vedi punto 5.1.).
Ritengo infatti che malgrado che la signora RI 1 aderisca con una buona compliance alla terapia farmacologica ed alla psicoterapia, il suo stato di salute non le permetta di lavorare oltre una percentuale del 50%.” (Doc. B)
Al riguardo, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, nelle sue annotazioni del 19 gennaio 2010, ha osservato:
" Nel certificato del dr. __________ del 18.12.2009 viene riconfermato ciò che era stato scritto nel rapporto medico per l’AI del 17.08.2008 (quest’ultimo documento è stato preso in considerazione durante la valutazione SAM) e in particolare che lo stato di salute era giudicato stazionario. Sostiene che l’assicurata non sia in grado per il proprio stato di salute di lavorare oltre la percentuale del 50% ma senza specificare quali siano i limiti funzionali.
Nella perizia della dr.ssa __________ invece vengono argomentati i limiti funzionali (triste, poco stenica, facile alla stancabilità, demotivata, ella fatica a fare i conti con le esigenze di vita) che portano ad una riduzione della CL del 20%. Sia lo psichiatra curante che il perito psichiatra giudicano lo stato clinico stazionario; la dr.ssa __________ giudica che nonostante soggettivamente vi sia stato un peggioramento dei dolori nel corso degli anni l’assicurata ha mantenuto lo standard del 2001 dopo il rientro al lavoro.
L’attuale certificazione non modifica le conclusioni della valutazione della IL alla base della decisione AI.” (Doc. V/bis)
L’assicurata ha poi trasmesso un ulteriore referto medico del dr. __________, datato 1° febbraio 2010 e indirizzato al suo patrocinatore, del seguente tenore:
" In merito alla sua lettera del 27.01.2010 che mi chiedeva un complemento di informazioni rispetto alla signora RI 1 posso attestare quanto segue:
ribadisco integralmente il mio esposto del 18.12.2009 dove giudico stazionario il quadro psicopatologico della paziente che non permette una capacità lavorativa oltre il 50%
nel mio rapporto per l’assicurazione invalidità del 17.8.2008 cito le diagnosi:
1) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0)
2) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)
3) disturbi di personalità di tipo borderline (ICD10-F60.31)
La limitazione funzionale al lavoro del 50% va situata considerando le 3 diagnosi della sfera psichiatrica. Nello stesso rapporto oltre che menzionare gli elementi clinici relativi alla depressione (fatica, fase ansioso-depressiva, disturbi del sonno) mettevo in luce i sintomi per il disturbo somatoforme da dolore persistente (algia generalizzata) e soprattutto per il disturbo di personalità borderline (labilità emotiva, sentimento di abbandono, relazioni interpersonali conflittuali).
Concludo affermando che la perizia della dr.ssa __________ è parziale e contraddittoria. Il perito psichiatra dell’assicurazione invalidità è giunto ad una valutazione della capacità lavorativa del 20% senza considerare il disturbo di personalità ed inoltre afferma che “lo stato clinico è stazionario dal 2001” determinando però una riduzione della CL del 30%.” (Doc. C)
A fronte di tale certificato medico, il SMR ha chiesto una presa di posizione alla dr.ssa __________, la quale, con scritto del 25 febbraio 2010, ha rilevato:
" Sono con questa mia a rispondere alla vostra richiesta di ridefinizione dopo lettura della lettera del dr. med. __________ datata 1.2.2010 sul caso in oggetto.
Ricordo intanto che diversi esami strumentali effettuati dalla signora rilevano elementi di natura ortopedica fin dai primi anni duemila (ad esempio, Rx colonna lombosacrale del 28.8.2000; MRI colonna lombare del 25.09.2000; MRI cervicale 13.11.2000).
15.05.2001: dr. med. __________ del __________ di __________ diagnostica una “sindrome depressiva”. All’epoca i fatti che l’avevano coinvolta (trauma della circolazione e trauma da sforzo) erano recenti e non permettevano a mio avviso di registrare un eventuale quadro somatoforme, proprio per la presenza acuta di una problematica organica.
Il dr. med. __________ in una sua relazione del 21.09.2001, riferisce di avere incontrato la signora fin dal 1996 e come già allora ella riferisse la presenza di dolori lombari recidivanti; il collega registra come il 50% di IL presentato dalla signora fosse a suo avviso collegato “maggiormente” – dice il collega – a problematiche “organiche”.
In data 20.01.2003 il dr. __________ e il dr. __________ della Clinica __________ di __________ registrano per le “condizioni cliniche generali e il quadro neuropsicologico attuale … auspicabile una ripresa lavorativa nella misura del 50%”: essi non specificano quanto della percentuale sia da attribuire all’una o all’altra area di sofferenza. Il quadro neuropsicologico evidenziava una difficoltà di memoria verbale con apprendimento verbale da moderatamente a severamente deficitario … difficoltà di attenzione compatibili con gli effetti di un trauma commotivo: rimaneva la diagnosi di sindrome depressiva della collega dr. med. __________, già posta.
Nel 2005 il quadro è considerato “stazionario” per le diagnosi già registrate e la percentuale di IL riconosciutale.
Il dolore ormai cronicizzato meglio si definisce oggi, a mio avviso, dolore somatoforme cronico (pur registrando una diagnosi nuova in realtà il quadro dal 2001 ad oggi non pare modificato per gli aspetti qualitativi del caso rispetto al dolore in sé): non considero tale elemento come un elemento di peggioramento per gli aspetti psichiatrici.
La diagnosi di sindrome depressiva viene mantenuta e risulta quindi stazionario come quadro.
La dr. med. __________ non registra alcun disturbo di personalità: io, d’altra parte, non rilevo elementi sintomatici a favore di un disturbo borderline di personalità.
Peraltro il disturbo di personalità è un quadro “STRUTTURALE” che può sì manifestare crisi temporanee del funzionamento ma, per definizione direi, il disturbo borderline è stabilmente instabile.
La signora non mostra note così rilevanti né di inabilità emotiva né dell’identità personale o delle scelte di base dell’esistenza. Ha sì intrapreso diverse relazioni affettive, ma oggi non ritengo che di per se stesso tale dato identifichi un soggetto borderline. Mancano altri elementi di “instabilità” quali gli abusi in ambito sessuale, alcolico o di sostanze. Le finalità perseguite dalla signora appaiono chiare e definite; mancano atti ripetuti in ambito per esempio autolesionistico come i vissuti drammatici di vuoto interiore.
Rilevo nella signora una percentuale di IL del 20% per i soli aspetti di pertinenza psichiatrica e non mi pare che si possa definire in dettaglio della percentuale di IL della prima perizia o della revisione del 2005 quale frazione sia correlata ai soli aspetti di pertinenza psicologica.
Il quadro appare sovrapponibile a quello descritto dalla dr. med. __________ nel 2001 (fatto salvo per la presenza di ansia che di fatto non produce rilevanti riduzioni della competenza lavorativa di un soggetto).
Non mi è chiaro, ma sarà un mio limite, dove la mia perizia appaia “parziale” né tanto meno dove essa sia contraddittoria.
In dettaglio in chiusura di questa mia ritengo il quadro dell’assicurata stabile dal 2001 ad oggi per gli aspetti di pertinenza psichiatrica e ancora che di quel 50% di IL riconosciutale, solo il 20% sia da attribuirsi a mio avviso ad aspetti di interesse psichiatrico.
Inoltre se il dr. med. __________ ritiene, come da vostra lettera del 23.02.2010, che le “limitazioni dipendano … soprattutto da un disturbo di personalità borderline”, evidentemente non rilevando elementi di presenza dello stesso (né la scrivente, né la dr. med. __________) non appare possibile riconoscere il 50% di IL che il referente ritiene di attribuire alla sua paziente.” (Doc. XI/1)
Nelle annotazioni del 16 marzo 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Lettera dr.ssa __________ del 16.03.2010 in risposta alla richiesta di nostre precisazioni (vedi lettera SMR 23.02.2010).
Esclude la presenza di un disturbo di personalità di tipo borderline come invece sostenuto da parte dello psichiatra curante, argomentando tale affermazione:
1. un disturbo di personalità non era stato rilevato da parte della dr.ssa __________15.05.2001);
2. l’assicurata non mostra note rilevanti né di instabilità emotiva né dell’identità personale o delle scelte di base dell’esistenza. Ha sì intrapreso diverse relazioni affettive, ma il perito non ritiene che di per sé tale dato identifichi un soggetto borderline;
3. mancano altri elementi di “instabilità”, quali gli abusi in ambito sessuale, alcolico o di sostanze;
4. mancano atti ripetuti in ambito per esempio autolesionistico come i vissuti drammatici di vuoto interiore.
Il quadro appare sovrapponibile a quello descritto dalla dr. med. __________ nel 2001 (fatto salvo per la presenza di ansia che di fatto non produce rilevanti riduzioni della competenza lavorativa di un soggetto).
Viene ribadito un quadro stabile dal 2001 ad oggi per gli aspetti di pertinenza psichiatrica e ancora che di quel 50% di IL riconosciutole, solo il 20% sia da attribuirsi a suo avviso ad aspetti di interesse psichiatrico.
La presa di posizione della dr.ssa __________ appare chiara, argomenta in maniera precisa e puntuale il motivo per cui a suo giudizio non si possa porre la diagnosi di un disturbo di personalità borderline.
Già nella nostra nota del 23.02.2010 avevamo espresso le nostre considerazioni circa il dubbio della presenza di un disturbo di personalità che peraltro il dr. __________ riporta come diagnosi ma non descrive dal punto di vista clinico (rapporto per AI del 17.08.2008).
In conclusione, si conferma la CL come stabilita nella decisione del 23.11.2209.” (Doc. XI/2)
2.10. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, contrariamente al parere dell’amministrazione, ritiene che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.
In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).
Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2003, aveva determinato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, per un grado del 50%, a partire dal 1° agosto 2001 (doc. 37, 38).
Tale circostanza emerge con chiarezza dalla documentazione medica agli atti.
Dal profilo reumatologico, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia del SAM da parte del dr. __________, è emersa una stabilità, dal 2000, sia delle diagnosi, che dello stato di salute e della capacità lavorativa dell’assicurata (doc. 71-61, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie somatiche maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Anche dal profilo psichiatrico, poi, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia del SAM da parte della dr.ssa __________, è emersa una sostanziale stabilità nel corso degli anni delle condizioni di salute dell’interessata dal profilo psichico (cfr. doc. 71-42, sottolineatura della redattrice).
Il TCA non ha motivo di distanziarsi neppure da questa chiara valutazione peritale, condivisa del resto, quanto alla stazionarietà delle condizioni di salute dell’assicurata, dal suo psichiatra curante (cfr. doc. B e doc. C).
Al di là, infatti, della divergenza di opinioni tra il perito psichiatra del SAM e lo psichiatra curante in merito al grado di incapacità lavorativa dell’assicurata, entrambi sono concordi nell’affermare che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile nel corso degli anni.
Pertanto, non essendo mutato lo stato di salute dell’assicurata, neppure dal profilo psichiatrico, non è possibile procedere ad una revisione della rendita per tale motivo (cfr. consid. 2.3. e 2.4.).
Dal profilo neurologico, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia del SAM da parte del dr. __________ l’amministrazione ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessata sia migliorato. A torto.
Al riguardo, il TCA sottolinea che, nel referto peritale dell’11 marzo 2009, il dr. __________ ha constatato la presenza di uno stato neurologico nella norma - che non influisce quindi sulla capacità lavorativa dell’assicurata - segnalando tuttavia la sussistenza, alla valutazione neuropsicologica, di “lievi disturbi della concentrazione e della attenzione sostenuta e divisa, con restanti reperti cognitivi nella norma”, salvo per quanto concerne la “memoria verbale a corto-medio termine, che presenta un risultato al limite inferiore della norma ma comunque nettamente meglio rispetto ai dati riportati dalla signora __________ durante la valutazione neuropsicologica effettuata nel 2003” (cfr. doc. 71-49, sottolineatura della redattrice).
Questo Tribunale ritiene che la valutazione del dr. __________ sia sovrapponibile a quanto valutato in precedenza, nel referto del 20 gennaio 2003, dai medici della Clinica __________ di __________: in quell’occasione, infatti, i sanitari avevano parimenti diagnosticato la presenza di “lievi disturbi neuropsicologici a livello cognitivo (memoria, concentrazione, attenzione…)” (cfr. doc. 27-1, sottolineatura della redattrice).
Nonostante quindi il miglioramento conseguito dall’assicurata con riferimento unicamente all’aspetto della memoria verbale a corto-medio termine – ottenendo comunque un risultato che si situa al limite inferiore della norma (cfr. doc. 71-49) - a mente del TCA, alla luce della persistenza di lievi disturbi della concentrazione e dell’attenzione, lo stato neuropsicologico dell’assicurata non ha subito variazioni di rilievo, tali da poter influire sulla valutazione del diritto alla rendita dell’interessata.
Quanto alla capacità lavorativa residua dell’assicurata, va sottolineato, da una parte, che i medici della Clinica __________ di __________ avevano considerato l’assicurata abile al lavoro al 50% tenendo conto di tutte le sue patologie e non solo dei disturbi neuropsicologici (cfr. doc. 27-2) e, d’altra parte, che, in ogni caso, a fronte di disturbi neuropsicologici rimasti invariati, il dr. __________ è solo giunto ad una differente valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessata.
Ciò non consente tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), di giustificare una revisione della rendita in corso, circostanza che, è bene ricordarlo, è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione dei medici del SAM, posta alla base della decisione di revisione dell'UAI, costituisce chiaramente un nuovo apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata, che in quanto tale non può rappresentare un motivo di revisione.
2.12. In esito a quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 13 giugno 2003, sono soddisfatti oppure no.
In effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza (DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).
Più di recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
2.13. Dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del 13 giugno 2003 non possa essere ritenuta manifestamente erronea.
La decisione di attribuire all’assicurata, a partire dal 1° agosto 2001, una mezza rendita di invalidità, per un grado del 50%, è stata presa dall’amministrazione sulla base della valutazione posta dal dr. __________ del SMR in data 5 febbraio 2003, tenendo conto di quanto esposto nel rapporto di degenza del 20 gennaio 2003 della Clinica __________ di __________ e della valutazione della capacità funzionale (EFL) del 30 gennaio 2002 redatto dalla Clinica __________ per conto dell’assicuratore malattia (cfr. doc. 30-1).
Questa valutazione del dr. __________, basata sui rapporti citati, non può essere considerata manifestamente errata.
Posto che almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA non è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione formale del 13 giugno 2003 e, quindi, a porre termine al diritto dell’assicurata alla rendita di invalidità.
Pertanto la soppressione della rendita, decisa in ragione di una diversa valutazione delle conseguenze delle patologie, invariate, dell’interessata sulla sua capacità lavorativa residua e non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può essere approvata dal TCA.
Lo stato di salute invariato permette quindi di confermare il diritto dell’assicurata, anche dopo il 1° gennaio 2010, ad una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 50%, come precedentemente stabilito.
2.14. L’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medico-psichiatrica (cfr. doc. I e doc. VII).
Al proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.
2.15. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita, per un grado AI del 50%, anche dopo il 1° gennaio 2010.
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 7 gennaio 2010.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti