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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2010 32.2010.214

13 settembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,330 parole·~7 min·2

Riassunto

Decisione di non entrata in materia annullata. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per procedere ai necessari accertamenti per determinare l'eventuale diritto alla rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.214   BS/lb

Lugano 13 settembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 13 luglio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto ed in diritto

che                              -   con decisione 11 marzo 2010 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1964, un quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%) con effetto dal 1° giugno 2006 e di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2008. Trattandosi di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI), l’amministrazione ha erogato le prestazioni solo a partire dal 1° ottobre 2006 (doc. AI 39-1);

                                     -   con scritto 15 aprile 2010 il medico curante, dr. __________, ha chiesto la riapertura del caso indicando un non meglio precisato peggioramento (doc. AI 40-1);

                                     -   a seguito del progetto di decisione 23 aprile 2010 di non entrata in materia emesso dall’Ufficio AI, con scritto 5 maggio 2010 la curatrice dell’assicurata ha segnalato un peggioramento dello stato di salute della sua assistita, preannunciando l’invio di rapporti del dr. __________, psichiatra curante (doc. AI 43-1);

                                     -   non avendo l’assicurata reso verosimile una modifica dello stato valetudinario (il preannunciato invio della documentazione medica non è avvenuto), il 13 luglio 2010 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia (doc. AI 45-1);

                                     -   contro la decisione amministrativa l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, ribadendo, sulla base del certificato medico 16 luglio 2010 del dr. __________, un peggioramento del suo stato di salute che non le permette di svolgere alcuna attività;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare:

"  (…)

Innanzitutto si rileva che un peggioramento dello stato valetudinario era stato a suo tempo segnalato sia dalla curatrice, signora __________, sia dal curante, dottor __________. La presa a carico dell'assicurata da parte del dottor __________ (che pone fra l'altro la nuova diagnosi di depressione) segue in tal senso una linea coerente.

Oltre a ciò, occorre ammettere che la nota 15 aprile 2010, per quanto lapidaria, avrebbe potuto costituire un indizio circa l'intenzione di interporre ricorso. L'amministrazione ha tuttavia omesso di chiedere chiarimenti in tal senso.

Sulla scorta di quanto esposto si ritiene pertanto giustificato postulare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente obbligo di entrata in materia da parte dell'amministrazione. (doc. V pag. 2)

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenver- sicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenren- tenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);

                                     -   nel caso in esame, dal rapporto 16 luglio 2010 del dr. __________ si evince una modifica della situazione valetudinaria, avendo in particolare il citato specialista in psichiatria posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD 10 -  F33.1), che non era stata riscontrata nella perizia multidisciplinare del 21 agosto 2008 (doc. AI 16-1), fondamento della precedente decisione 11 marzo 2010;

                                     -   un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata era già stato segnalato la prima volta il 15 aprile 2010 (quindi entro il termine utile, sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali, per ricorrere contro la decisione emessa l’11 marzo 2010) dal suo medico curante e dal momento che egli aveva chiesto la “riapertura del caso” andavano chiesti i necessari chiarimenti in merito all’intenzione di interporre ricorso, così come ammesso dall’Ufficio AI stesso in sede di risposta 24 agosto 2010;

                                     -   visto quanto sopra, previo annullamento della decisione contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile incide sui presupposti del diritto ad una (nuova) rendita d’invalidi-tà;

                                     -   ne consegue l'accoglimento del ricorso;

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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