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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2010 32.2010.173

24 novembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,411 parole·~42 min·3

Riassunto

Casalinga a tempo pieno. Ricorso accolto e atti rinviati all'UAI affinché sottoponga gli esiti dell'inchiesta economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, alla valutazione di una specialista in psichiatria

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2010.173   LG/DC/sc

Lugano 24 novembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 20 maggio 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1958, casalinga, in data 31 maggio 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetta da “anemia mediterranea, asma, polmoniti, ernia [+ incidente stradale nel 1964 con gravi conseguenze: coma]” (doc. AI 1-1/5).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 20-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 23-1), l’UAI con decisione del 20 maggio 2010 (doc. AI 39-1), preavvisata con progetto dell’11 settembre 2009 (doc. AI 25-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006 (doc. I).

                                         La ricorrente ha contestato il metodo di graduazione del grado d’invalidità adottato dall’amministrazione che ha considerato l’assicurata casalinga a tempo pieno.

                                         A mente del patrocinatore è stata la malattia mentale, di cui è affetta RI 1, ad impedirle di reinserirsi nel mondo lavorativo. “Per tale ragione, non è stata per lei una scelta diventare casalinga, ma una condizione obbligata dall’invalidità di cui è affetta” (doc. I, pag. 5).

                                         L’UAI – sempre secondo la ricorrente – avrebbe dunque commesso un errore nel valutare il grado d’invalidità sulla base delle mansioni consuete (doc. I).

                                         Il rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

                               1.4.   Nella risposta del 16 luglio 2010 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 23 agosto 2010 il legale dell’assicurata ha prodotto il referto del 20 agosto 2010 della Dr.ssa __________ (doc. VIII+F).

                               1.6.   Con le osservazioni dell’8 settembre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto della Dr.ssa __________ al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. X+1).

                                         Il doc. X+1 è stato inviato all’assicurata per osservazioni (doc. XI).

                               1.7.   Il legale di RI 1 in data 23 settembre 2010 ha ribadito che la patologia psichiatrica di cui è affetta l’assicurata non le ha mai permesso di inserirsi in un qualsiasi ambito lavorativo e le impedisce qualsiasi presa a carico psichiatrica (doc. XII).

                                         I doc. XI e XII sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.5.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata, l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa.

                                         L’assicurata ha contestato tale modo di procedere. A suo dire l’UAI non avrebbe dovuto valutare il grado d’invalidità sulla base delle mansioni consuete, bensì quale salariata, in quanto se non fosse sorto il danno alla salute ella “avrebbe certamente svolto un’attività lavorativa, con ogni probabilità quella di commessa, l’unica da lei sostanzialmente svolta in passato” (doc. I, pag. 6-7).

                                         Alla luce delle conclusioni tratte dall’assistente sociale – che ha effettuato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata – l’amministrazione ha concluso per l’attribuzione di un quarto di rendita, visto il grado d’invalidità del 41,5%.

                               2.6.   Quanto alla critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.

                                         Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che:

"  2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).”

                               2.7.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti che l’insorgente ha frequentato le scuole dell’obbligo ed in seguito ha iniziato diversi apprendistati (parrucchiera, dattilografa e commessa) senza tuttavia ottenere un diploma. Dopo un periodo di lavoro presso il negozio del padre e alcune attività saltuarie, nel 1979 RI 1 si è sposata e dalla relazione è nata nel 1980 la figlia __________ e nel 1988 il figlio __________ (doc. AI 20-1).

                                         Nella domanda di prestazioni AI per adulti RI 1 ha indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 1980 (cfr. pto. 6.4.1., doc. AI 1-4)

                                         Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18 giugno 2009 alla domanda: “se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa ?”, la consulente ha indicato:

"  (…)

Ho tentato più volte e in fasi diverse del colloquio di porre questa domanda alla signora RI 1, senza riuscire però ad ottenere una risposta. L’assicurata ha raccontato unicamente che quando i suoi figli erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva consigliato di cercare lavoro e di collocare i suoi figli in istituto. Da allora ha vissuto con il timore di vedersi portare via i suoi bambini e si è dedicata a loro completamente.

Di fatto l’assicurata non ha potuto portare a termine nessuna formazione professionale e ha svolto per breve tempo, in gioventù, l’attività di commessa nel negozio di abbigliamento del padre. Anche in seguito, nonostante la difficile situazione economica in cui da tempo si dibatte, l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità di iniziare un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la presenza di una patologia psichiatrica importante, che del resto pure influenza la capacità stessa della signora RI 1 di comprendere il significato ultimo delle mie domande, al riguardo dell’esercizio o meno di un’attività lavorativa, e le relative conseguenze di una sua risposta, a livello assicurativo” (doc. AI 23-2).

                                         Alla luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’UAI, che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente casalinga.

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Benché la consulente in integrazione, peraltro non un medico psichiatra, abbia indicato nel proprio rapporto che “l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità di iniziare un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la presenza di una patologia psichiatrica importante”, non risulta oggettivato in alcun modo che l’insorgente fosse affetta da una patologia psichiatrica già nel 1980, allorquando, dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, ha deciso di dedicarsi all’attività di casalinga e alla cura della figlia invalida.

                                         Il medico curante Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha riferito che l’assicurata è in cura psichiatrica “dal 1998 e prima” (doc. AI 10-1) e nel referto del 20 agosto 2010 ha precisato quanto segue:

"  Certifico che conosco l’interessata a margine in qualità di psichiatra dal 22.5.1998. Ho redatto un rapporto medico per l’assicurazione Invalidità in data 6.7.2007 certificando un’inabilità lavorativa rispettivamente incapacità al guadagno del 100% dal 1998 e prima, soffrendo di un grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) che per definizione ha un’insorgenza in giovane età se non addirittura durante l’adolescenza. Inoltre soffre anche di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) dal 1998 e prima e queste patologie hanno fatto si che essa è stata impossibilitata a trovare un’attività lavorativa, e quindi non ha fatto la “casalinga” per scelta” (doc. F).

                                         La Dr.ssa __________ ha in cura l’assicurata solo dal 1998, mentre RI 1 ha iniziato a svolgere le mansioni di casalinga nel lontano 1980, dopo essersi sposata e alla nascita della figlia __________.

                                         Non può essere condivisa da questa Corte l’argomentazione della ricorrente, secondo cui la malattia mentale, ha de facto  impedito a RI 1 di reinserirsi nel mondo lavorativo e l’attività di casalinga sarebbe “una condizione obbligata dall’invalidità di cui è affetta” (doc. I, pag. 5).

                                         I medici del SMR, Dr. __________, FMH in medicina generale e la Dr.ssa __________, nelle annotazioni del 7 settembre 2010 hanno confermato che la presa a carico psichiatrica è iniziata solo dal 1998 e solo da quel momento si hanno riscontri oggettivi di un’inabilità lavorativa e di un influsso della patologia psichica sulla capacità lavorativa (doc. X1).

                                         Nelle annotazioni del 10 settembre 2009 l’UAI ha precisato che l’assicurata si è sempre accontentata delle poche entrate percepite (assistenza, rendita e prestazioni complementari della figlia), senza mai cercare un’attività remunerativa, malgrado le fosse stato consigliato (cfr. doc. AI 23-2: “quando i suoi figli erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva consigliato di cercare lavoro”) decidendo di dedicarsi alla cura della figlia invalida portatrice di un’anomalia cromosomica e di una grave malformazione cardiaca e bisognosa quindi di assistenza continua (doc. AI 10-2; 24-1).

                                         Tutto ben considerato appare dunque maggiormente verosimile la conclusione dell’amministrazione secondo cui, anche senza il danno alla salute, l’assicurata non avrebbe comunque svolto un’attività lucrativa, considerate le necessità familiari nei confronti della figlia __________ e il fatto di non aver mai intrapreso i passi necessari per migliorare il suo reddito cercando un’attività lucrativa, anche a tempo parziale.

                                         Questa Corte ritiene che l’amministrazione, a giusta ragione, ha ritenuto l’assicurata casalinga in misura completa (100%).

                                         Stabilito che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

                               2.8.   Con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al __________ il mandato di esperire una valutazione psichiatrica (doc. AI 19-1).

                                         Nel referto del 12 febbraio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________ e il Dr. __________, medico assistente, dopo aver esposto i dati clinici della paziente, quelli soggettivi e oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Grave disturbo di personalità paranoide (ICD10:F60.0) ed emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10:F60.30)”, mentre quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro hanno indicato una “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10:F33.0)” (doc. AI 20-4).

                                         I periti sono giunti alle conclusioni qui esposte:

"  (…)

6.   DISCUSSIONE

Siamo confrontati con una donna di 50 anni che dal 1998 è seguita con molte difficoltà dalla psichiatra Dr.ssa __________.

Nel 2001 è stata istituita a favore dell'A. una curatela amministrativa vissuta da quest'ultima come un atto di costrizione nei suoi confronti.

La misura si era resa necessaria a causa dell'importante disagio psicosociale e socioeconomico presenti. Il mese di luglio del 2006, per gli stessi motivi, era stata avviata la domanda di intervento per la sua interdizione. La perizia psichiatrica effettuata a questo proposito da parte della Dr.ssa __________ per l'Autorità __________ il mese di febbraio 2007, aveva concluso per l'assenza di infermità di mente e per una inabilità lavorativa dell'80%. La Dr.ssa __________ aveva evidenziato i meccanismi di funzionamento psichico dell'A. che la spingono a porsi in simmetria con gli interlocutori generando conflittualità non indifferenti che si ripercuotono negativamente sul suo funzionamento psicosociale e socioeconomico. Era inoltre stata oggettivata la presenza di una tensione intrapsichica importante ed una irritabilità di fondo che accentua ed alimenta le difficoltà relazionali dell'A. nella sua vita quotidiana e nei confronti delle persone intenzionate ad offrirle dei tentativi di soluzione al suo disagio. L'A., attraverso un atteggiamento critico e polemico, manifesta un'insicurezza di base, la tendenza all'agito ed una difficoltà a filtrare quanto viene dal suo mondo interiore che la porta ad un'interpretatività che si discosta dalla realtà dei fatti.

La Dr.ssa __________ concludeva la sua perizia non ritenendo l'A. inferma di mente ma considerandola inabile al lavoro nella misura dell'80% a causa del grave disturbo di personalità presente.

Mediante la nostra valutazione peritale siamo tenuti ad oggettivare l'evoluzione del quadro mentale dell'A. dalla perizia della Dr.ssa __________ ad oggi, in che misura esso incida sulla capacità lavorativa considerando i limiti presenti in attività adeguate oltre a proporre una terapia e ad indicare la prognosi.

Quanto da noi rilevato durante l'incontro con l'A. conferma la precedente valutazione della Dr.ssa __________. Determinante ai fini dell'inabilità lavorativa sembra essere il grave disturbo di personalità paranoide che emerge rispetto alla pur marcata tendenza all'agito e all'attualmente lieve stato depressivo.

L'esame psichico ci ha consentito di rilevare da subito una marcata diffidenza e tendenza oppositiva dell'A. nei nostri confronti, la presenza di una tensione endopsichica e di una aggressività quasi palpabili. L'A. ha più volte manifestato, durante la discussione, la tendenza a deragliare e a momenti una certa tassità dei nessi associativi. A parte quanto appena descritto la forma del pensiero è risultata essere sostanzialmente corretta in presenza di un contenuto caratterizzato da spunti deliranti di stampo persecutorio.

Il disturbo di personalità paranoide è per l'appunto caratterizzato da un'eccessiva sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutre come ostili od offensive. Nel caso dell'A. tale tendenza sembra a momenti sconfinare nel delirio.

La descrizione della giornata evidenzia la presenza di un funzionamento globale sufficiente ad occuparsi della figlia disabile e della casa pur in presenza di un marcato isolamento (spesso l'A. rimane in casa anche per una settimana intera) ma grazie anche all'aiuto del curatore. Paradossalmente il marcato isolamento sociale aiuta l'A. a funzionare meglio evitandole l'interazione con altre persone e quindi l'inevitabile tendenza a porsi in simmetria, ad agire, ad essere sospettosa, irritabile e a distorcere la realtà mediante interpretazioni della medesima di stampo persecutorio.

La citata interpretatività, la tendenza a mettersi in simmetria e la tendenza all'impulsività rendono impensabile qualsiasi inserimento lavorativo.

Per quanto finora descritto non possiamo che confermare le conclusioni della Dr.ssa __________ (ossia una IL dell'80%). Visto il tipo di disturbo psichiatrico in discussione, la prognosi quoad valetudinem risulta sfavorevole e per gli stessi motivi (assenza di coscienza di malattia, interpretatività, eccessiva sospettosità, marcata impulsività, ...) non è esigibile una presa in carico psichiatrica regolare (notoriamente anche l'assidua assunzione di una terapia psicofarmacologica adeguata non porta in questi casi ad alcun beneficio)." (Doc. AI 20/5-6)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

La ricorrente, da parte sua, non ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, bensì il metodo di graduazione dell’invalidità utilizzato (doc. I).

                                         Il medico curante dell’assicurata, Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia svolta il 16 febbraio 2007, per conto dell’__________, aveva concluso come segue:

"  (…)

Trattandosi di un soggetto che soffre di un sovraccarico psicogeno importante e duraturo, fonte di tensione intrapsichica ed irritabilità di fondo non sorprende che essa incontra difficoltà relazionali dovute alle modalità di difesa menzionate in occasione dei test psicologici, difese che a loro volta ostacolano la capacità di porsi dei chiari limiti entrando così facilmente in collisione con il mondo che la circonda, nonostante le sue capacità cognitive integre.

Complessivamente ci troviamo di fronte ad un “funzionamento” per estremi che non permette di considerare le vie di mezzo e le sfumature, trattandosi quindi a livello diagnostico di un ORGANIZZAZIONE AL LIMITE seppure attualmente compensato. Risulta inoltre ottimistico di pensare di risolvere le problematiche socio-economiche con l’iscrizione alla disoccupazione come ad essa proposto in passato a più riprese.

La tendenza di mettersi in simmetria, la tendenza all’impulsività per motivi di salute psichica renderebbero con ogni probabilità fallimentare qualsiasi tentativo di reinserimento lavorativo.

Per contro, nonostante le oggettive e grandi difficoltà incontrate soprattutto inerente l’accudimento della figlia __________, affetta di anomalia cromosomica con vizio cardiaco congenito, ritardo psicomotorio medio-grave ha sapute fare fronte sufficientemente bene a tale compito non certamente facile, come certificato del resto anche recentemente da Dssa __________, pediatra che da molto tempo conosce sia la __________ sia sua figlia __________.

Riassumendo sono dell’avviso che all’interessata sia da offrire un sostegno psicologico, mentre una misura tutelare si evidenzia NON pertinente al caso, infatti si tratta di un soggetto in possesso di buone capacità intellettive come del resto dimostrano i risultati dei test di performance.

Per contro, dal punto di vista medico-psichiatrico risulta indicato l’assegnazione di una rendita Invalidità (80%), dati i suoi disturbi di salute e la rispettiva sintomatologia cronica nonché un eventuale sostegno psicoterapeutico” (doc. AI 35-6/7).

                                         Nelle annotazioni del 19 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha fatto riferimento alla perizia del __________ e rilevato che il disturbo psichiatrico ha iniziato ad essere influente sulla capacità lavorativa a partire dal 1998, data d’inizio delle cure psichiatriche (doc. AI 36-1).

                                         Nel referto del 20 agosto 2010 la Dr.ssa __________ ha posto la medesima diagnosi indicata dai periti, ovvero: grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) e sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) (doc. F).

                                         In questo certificato, posteriore tuttavia alla decisione impugnata, il medico curante ha evidenziato un ulteriore peggioramento e indicato un’inabilità del 100% nelle mansioni di casalinga (doc. F).

                            2.9.   Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.3.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

                                    In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                         In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

                   0

                 50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

                                         L'Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA        I 685/02 del 28 febbraio 2003 nella causa S.,).

                             2.10.   Come detto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel rapporto del 18 giugno 2009 (cfr. doc. 23-1 e segg.) dal seguente tenore:

"  (...)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  40%

percentuale di invalidità

  2 %

L'appartamento della signora RI 1, avvisata con quasi due settimane d'anticipo della mia visita, parla chiaramente del suo disagio sociale e psichico. Sacchi contenenti bottiglie vuote da portare al centro di raccolta sono sparsi nella sala, così come numerosi altri oggetti accatastatati ed evidentemente da buttare. Sul tavolo da pranzo è difficile trovare un posto su cui posare il dossier e la porta di cucina si apre su un locale dove piatti e bicchieri da lavare sono accumulati un po' ovunque.

Considerato quanto illustrato e la patologia psichica presente valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  30%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  12%

L'assicurata riferisce di occuparsi personalmente della preparazione dei pasti, ma subito aggiunge che lei mangia pochissimo e in maniera disordinata. Anche in occasione della perizia ha riferito del resto che spesso lei e la figlia non mangiano a pranzo. Si occupa invece della preparazione del pasto serale, specie se vi partecipa il figlio __________. In caso contrario lei e __________ si accontentano di un piatto semplice e veloce.

Afferma di essersi dotata di una lavastoviglie per facilitarsi il compito del rigoverno giornaliero e del quotidiano riordino del locale, ma l'evidenza mostra quanto comunque le risulti difficile garantire continuità ai suoi propositi.

Per quanto riferito, e tenuto conto del grave disturbo di personalità, considero in misura del 40 la percentuale di impedimento anche in questo ambito domestico.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  7,5 %

L'assicurata non ricorre a nessun tipo di aiuto per la cura del proprio appartamento. Non ama infatti intrusioni nella sua vita e mal accetta collaborazioni e interventi esterni. Ammette di incontrare difficoltà nei lavori di pulizia a fondo e stagionali, che imputa però esclusivamente ai disturbi di natura fisica. Di fatto lo stato del suo appartamento parla chiaramente dei suoi disturbi psichici e delle difficoltà di far fronte con regolarità ai necessari impegni, per garantire decoro, ordine e pulizia all'abitazione.

Per quanto illustrato, tenuto conto del complessivo stato psico-fisico di salute, computo in misura del 50 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  4 %

L'assicurata non ha la patente e __________ al momento non può permettersi un'automobile.

La signora RI 1 ricorre così al piccolo spaccio presente in centro al paese per le necessità di tutti i giorni, mentre per la spesa vera e propria si reca ad __________ con la posta. Anche in questo ambito domestico non riesce però a garantire una continuità e ad eseguire di conseguenza con regolarità i necessari acquisti. E in occasione della perizia ha del resto affermato che può tranquillamente trascorrere un'intera settimana senza varcare la soglia di casa.

Per quanto riguarda pagamenti e trattative con uffici ed enti, nel 2001 è stata istituita a sua favore una curatela amministrativa (attualmente è l'avvocato RA 1 di __________ a ricoprire questa funzione) che però l'assicurata osteggia e rifiuta apertamente.

L'importante disturbo di personalità si riverbera anche in questo particolare ambito domestico che mette a confronto l'assicurata con l'esterno, evidenziando i limiti del suo funzionamento psicosociale e socioeconomico.

Computo quindi una percentuale di impedimento del 40 %.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  6 %

L'assicurata esegue personalmente il bucato, ma non potendo garantire regolarità e rispetto di rigidi turni d'uso del locale lavanderia si è dotata di una lavatrice personale, collocata nel bagno. Ciò le consente di provvedere alla mansione in funzione del suo stato di salute. La signora RI 1 afferma di non stirare nulla, neppure i capi delicati del figlio __________, che di conseguenza deve sapersi destreggiare da solo in caso di necessità.

Considerata l'importante difficoltà dell'assicurata di garantire continuità al suo impegno e nel contempo il rifiuto di ricorrere a personale di aiuto domestico, imputabile al suo importante disturbo di personalità, valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento anche in questo ambito domestico.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  8 %

La figlia __________ è affetta da ritardo psicomotorio e lamenta un vizio cardiaco su anomalia cromosomica. __________ beneficia di una rendita intera di invalidità e di un assegno grandi invalidi di grado medio.

L'assicurata se ne occupa discretamente, provvedendo alle sue necessità di base.

Per sua stessa ammissione l'assicurata riferisce però di essere entrata in conflitto con tutti gli operatori e gli enti che in passato si sono occupati della figlia. Da anni infatti __________ non frequenta più nessun laboratorio e non è inserita in alcun tipo di programma sportivo o ricreativo.

Pur provvedendo in maniera certamente sufficiente alle necessità di base della figlia __________, l'importante disturbo di personalità della signora RI 1 ha delle inevitabili conseguenze anche sulle sue modalità di gestione delle relazioni e della vita sociale della figlia disabile. Valuto di conseguenza in misura del 40 % la percentuale di impedimento anche in questo delicato ambito.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        5 %

      percentuale degli impedimenti

        40%

      percentuale di invalidità

        2 %

Nell'importante marasma presente in casa sorprende la cura che l'assicurata rivolge alle sue piante, numerose e rigogliose. La signora RI 1 riferisce di averle trovate tra gli scarti vegetali del deposito comunale, non potendo permettersi di comperarle. Occuparsi delle piante la gratifica e rilassa e di conseguenza vi si dedica con piacere e soddisfazione.

L'assicurata ama molto anche i suoi animali, due gatti e diversi pesci. Ora l'anziana gatta inizia ad avere alcuni problemi di salute e da diverse settimane perde del sangue da una ferita sul muso. L'assicurata attende però che sia il figlio __________ a prendere contatto con il veterinario e a condurre l'animale allo studio medico. Ciò a ennesima riprova delle sue difficoltà nel gestire le relazioni e l'esterno.

Non vengono riferite altre attività extra-domestiche.

Per quanto riferito, considerate le sue difficoltà nel relazionarsi con l'esterno anche in caso di bisogno, valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo particolare ambito, in riferimento in particolare alla cura degli animali.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  41,5 %

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da molti anni a questa parte.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

All'intero colloquio era presente anche la figlia __________."

(Doc. AI 23/4-7)

                             2.11.   Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%.

                                         Nell’indagine è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che nel caso concreto l'amministrazione non poteva limitarsi a fare proprie le conclusioni dell'assistente sociale ma doveva sottoporle ad un medico per una valutazione.

                                         Come ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici.

                                         L’Alta Corte, nella STF I 685/02 del 28 febbraio 2003, ha infatti sottolineato che:

"  (…) Praxisgemäss bedarf es des Beizuges eines Arztes, der sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in Ausnahmefällen, insbesondere bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (AHI 2001 S. 161 Erw. 3c; Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01; unveröffentlichtes Urteil W. vom 17. Juli 1990, I 151/90). Weil der Abklärungsbericht für Hausfrauen vorwiegend auf die Behinderung infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist, bedarf es einer ärztlichen Überprüfung allenfalls auch dann, wenn psychische Leiden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen (unveröffentlichtes Urteil C. vom 9. November 1987, I 277/87). (vedi anche STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02)

                                         Nella presente fattispecie l’assicurata soffre di un grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) che limitano la sua capacità lavorativa in maniera importante (dall’80 al 100%, secondo le valutazioni del __________ e del medico curante, cfr. doc. AI 20-1; 35-1).

                                         In considerazione della grave patologia psichiatrica dell’assicurata che “ha subito svariate recrudescenze, in parte di carattere reattivo ad un contesto sociale tutt’altro che facile” (doc. F) l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre l'esigibilità delle singole mansioni, accertate in sede d'inchiesta economica, al vaglio di un medico specialista in psichiatria, ciò che non è avvenuto.

                                         Successivamente all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18 giugno 2009 l’amministrazione si è infatti unicamente chinata sulla questione riguardante il metodo di graduazione dell’invalidità da applicare nel caso di specie (metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa, piuttosto che quello per persone che svolgono un’attività salariata), riprendendo quindi integralmente e acriticamente le conclusioni del rapporto della consulente che aveva fissato una limitazione complessiva del 41,5% (doc. AI 23-1).

                                         Il rinvio degli atti all’amministrazione per sottoporre le risultanze dell’inchiesta economica ad una valutazione psichiatrica si giustifica a maggior ragione se si considera che la consulente nel rapporto d’inchiesta del 18 giugno 2009 ha fissato una identica percentuale di impedimenti del 40% in quasi tutte le attività nella conduzione dell’economia domestica (pto. 5.1.), nell’alimentazione (pto. 5.2.), nell’attività di spesa e acquisti diversi (pto. 5.4.), nel bucato, confezione e riparazioni di indumenti (pto. 5.5.), cura dei bambini e di altri membri della famiglia (pto. 5.6.) e diversi (pto. 5.7.), benché dalla refertazione medica agli atti emerga un’importante limitazione della capacità lavorativa (dall’80% al 100%) determinato dal grave disturbo di personalità paranoide (cfr. doc. AI 20-1).

                                         In simili circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché sottoponga gli esiti dell’inchiesta economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, alla valutazione di un medico specialista in psichiatria.

                                         Quindi in esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

                             2.12.   In data 18 giugno 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, VII).

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che  l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 20 maggio 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 18 giugno 2010.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2010.173 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2010 32.2010.173 — Swissrulings