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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2009 32.2009.65

24 agosto 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,953 parole·~15 min·3

Riassunto

Assicurato con diritto ad un quarto di rendita, aumentato a rendita intera. Contestazione (parzialmente accolta in giudizio) del momento in cui è stato fatto risalire il rilevante peggioramento dello stato di salute, causa dell'aumento del grado d'invalidità

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.65   BS/gm

Lugano 24 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2009 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 12 febbraio 2009 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1949, precedentemente attivo quale capo-muratore, nel giugno 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 25 settembre 2008 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007. A seguito delle osservazioni presentate da quest’ultimo al succitato progetto di decisione, dopo aver eseguito un esame medico presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 12 febbraio 2009 l’amministrazione, confermato il diritto alla mezza rendita, ha aumentato il grado d’invalidità al 100% con diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2009, ossia tre mesi successivi al peggioramento duraturo dello stato di salute, rispettivamente della capacità al guadagno, accertato nel dicembre 2008 (doc. AI 69 e 70).

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il diritto a percepire, oltre alla mezza rendita dal 1° gennaio 2007, una rendita intera dal 1° settembre 2008. Sostenendo come l’avvenuto peggioramento della situazione valetudinaria sia avvenuto già nel giugno 2008, egli ha in particolare rilevato:

"  (...)

Dalla documentazione medica già prodotta agli atti un progressivo peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 è da far risalire al mese di giugno 2008, ossia successivamente alla prima perizia SAM eseguita giustamente nel mese di giugno 2008. Ed è proprio a seguito di questo peggioramento che il ricorrente ha poi eseguito tutta una serie di esami, iniziati tra il mese di agosto e settembre 2008 (cfr. Doc. C-I), esami che hanno confermato il peggioramento del suo stato di salute.

Le valutazioni fatte in seguito, in occasione della visita reumatologica da parte del SMR in data 10.12.2008, confermano, a loro volta, non solo un progressivo peggioramento intervenuto nello stato di salute del ricorrente dal mese di giugno 2008 che "appare giustificato soprattutto da un'ingravescente polineuropatia diabetica" (cfr. rapporto SMR del 10.12.2008) già identificata nel settembre 2008 dal Dr. __________, ma pure che questo peggioramento lo rende inabile nella misura del 100% in qualsivoglia attività professionale.

Non ci è dunque chiaro per quale motivo il medico del SMR conclude in seguito:

"(...) Risultano medicalmente giustificate le incapacità lavorative documentate fino alla data odierna. Dalla data odierna l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa. Non sono proponibili provvedimenti medici o chirurgici che possano portare beneficio nella capacità funzionale complessiva" (cfr. rapporto SMR del 10.12.2008).

La documentazione medica prodotta conferma un peggioramento dello stato di salute del ricorrente già a far data dal mese di giugno 2008, in effetti, gli esami effettuati tra il mese di agosto e settembre 2008 attestano di un avvenuto e progressivo peggioramento. Il medico del SMR stesso parla di un progressivo peggioramento dello stato di salute dal mese di giugno 2008. Risulta dunque giustificata un'inabilità lavorativa completa in qualsivoglia attività lavorativa già a far data dal mese di giugno 2008. (...)" (Doc. I)

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando la valutazione del SMR, l’amministrazione ha ribadito che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, con ripercussioni sulla sua residua capacità lavorativa, è da far risalire al mese di dicembre 2008.

considerato                    in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il peggioramento delle condizioni di salute, giustificante l’erogazione di una rendita intera, risale al dicembre 2008, così come deciso dall’Ufficio AI con la decisione impugnata, oppure al mese di giugno 2008, come postulato dall’insorgente. Nel primo caso l'aumento della rendita inizierebbe il 1° marzo 2009 (tre mesi dopo la modifica dello stato valetudinario; art. 88a cpv. 2 OAI); nella seconda ipotesi il 1° settembre 2008. Pacifico è il diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                               2.5.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione pluridisciplinare presso il SAM. Dal referto 9 giugno 2008 (doc. AI 29) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, dopo aver fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne hanno concluso che l’assicurato presenta un’incapacità del 50% nell’originaria attività lucrativa e del 20% in attività adeguate.

                                         Con le osservazioni 27 ottobre 2008 al progetto di decisione, l’insorgente, con l’intento di documentare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, ha prodotto diversi atti medici (doc. AI 51).

                                         In data 10 dicembre 2008 il dr. __________ del SMR, presa in visione la nuova documentazione prodotta, ha visitato l’assicurato, concludendo come segue:

"  (...)

Assicurato di 61 anni in condizioni generali compromesse. Assicurato con diabete mellito complicato da polineuropatia sensitiva distale simmetrica. Alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale e lombare. Disturbi statici del rachide. Sindrome da impingement prevalente alla spalla destra. Deterioramento cognitivo definito di grado lieve. Rispetto alla valutazione SAM del giugno 2008 non è possibile un confronto dettagliato della obiettività reumatologica del rachide e del cingolo scapolare. La storia clinica e la documentazione presente nel dossier permettono comunque di stabilire un progressivo peggioramento delle condizioni generali reumatologiche-internistiche dell'assicurato dal giugno 2008 ad oggi. Nella perizia SAM a pagina 13 nello status generale viene descritta elevazione della spalla ridotta per dolori a livello del muscolo trapezio. Ad oggi l'assicurato presenta una sindrome da impingement più evidente alla spalla destra con impossibilità all'elevazione dell'arto al di sopra del piano orizzontale. La perizia SAM del giugno 2008 a pagina 14 nella descrizione dello stato generale indica estremità inferiori: Lasègue negativo. Ad oggi il Lasègue risulta positivo 60° bilateralmente. La perizia SAM indicava prova tallone-ginocchio lenta, oggi tale prova non è possibile per sintomatologia dolorosa. La perizia SAM indicava riflessi Achillei plantari normali, oggi l'Achilleo bilateralmente risulta ipovalido. Tale peggioramento clinico risulta giustificato soprattutto da un'ingravescente polineuropatia diabetica.

(...)

Risultano medicalmente giustificate le incapacità lavorative documentate fino alla data odierna. Dalla data odierna l'assicurato presenta una completa incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa. Non sono proponibili provvedimenti medici o chirurgici che possano portare beneficio nella capacità funzionale complessiva.

Si somministra all'assicurato test SF 36 con referto allegato e test ODI con referto di 50%. Si prende visione della valutazione neurologica eseguita il 10.12.2008 dal Dr. __________ che in accordo con quanto obiettivamente oggi valutato, ritiene attualmente l'assicurato inabile nella misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa. (...)" (Doc. AI 60-11)

                               2.6.   Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                               2.7.   Ritornando al caso in esame, va innazitutto rilevato che sucessivamente alla perizia del SAM si è verificata una modifica dello stato di salute.

                                         Nella già citata valutazione 10 dicembre 2008 il medico SMR, dopo la visita dell’assicurato, ha riscontrato “un progressivo peggioramento delle condizioni generali reumatologiche-internistiche dell’assicurato dal giugno 2008” (cfr. consid. 2.5.). Del resto, questo peggioramento è fra l’altro evincibile dal rapporto 10 settembre 2008 del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale ha in particolare riscontrato una problematica alla spalla destra (doc. AI 52-7) e da quello datato 9 settembre 2008 del dr. __________ che ha evinto un sospetto di claudicatio spinale per canale spinale stretto L2/3 e L3/4. Il dr. __________ ha infine sottolineato che “tale peggioramento clinico risulta giustificato soprattutto da un’ingravescente polineuropatia diabetica”. In questo senso, nel rapporto 17 settembre 2008 il dr. __________, neurologo all’Ospedale __________, ha ritenuto che le anomalie neuropsicologiche “s’iscrivono nell’ambito di una problematica degenerativa (verosimilmente dissociabile dal diabete) difficile da inquadrare in un quadro diagnostico ben preciso (MCI, iniziale AD?)” (doc. AI 52-6). Nel successivo rapporto 10 dicembre 2008 all’Ufficio AI, il citato specialista ha evidenziato un aggravamento dei problemi neuropsicologici e dei disturbi periferici legati al diabete (doc. AI 61-1). Ora, se nel medesimo rapporto il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività, valutazione condivisa dal SMR, ciò non vuol dire che il rilevante peggioramento sia avvenuto solo nel mese di dicembre 2008. Infatti, nei summenziati referti specialistici di settembre 2008 sono stati oggettivamente riscontrati cambiamenti d’ordine reumatologico e neurologico. Non giustificato è inoltre anticipare tale momento al giugno 2008, come richiesto dall’insorgente, poiché il peggioramento dello stato di salute non era presente durante la perizia SAM svolta nell’aprile 2008 (il referto è del 9 giugno 2008). Per questi motivi, il rilevante cambiamento dello stato di salute, con conseguente aumento dell’incapacità al guadagno, è da far risalire al mese di settembre 2008.

                                         Pertanto, stante quanto sopra, l’aumento della rendita è da far risalire al 1° dicembre 2008, vale a dire, come prescritto dall’art. 88a cpv. 2 OAI, tre mesi dopo il rilevante peggioramento dello stato valetudinario del ricorrente.

                                         In parziale accoglimento del ricorso, la decisione contestata va riformata nel senso che l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2008.

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 12 febbraio 2009 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2007 e ad una rendita intera dal 1° dicembre 2008.                      

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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