Raccomandata
Incarto n. 32.2009.58 BS/sc
Lugano 10 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 29 gennaio 2009 emanate da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, beneficia di una mezza rendita dal 1° settembre 1991.
La prestazione è stata diverse volte confermata d’ufficio in via di revisione.
1.2. Il 20 febbraio 2006 l’assicurato ha chiesto la revisione della rendita, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 28-1).
Con decisione 11 aprile 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda, poiché l’assicurato non aveva reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria (doc. AI 33-1).
1.3. A seguito di un’ulteriore domanda di revisione, presentata il 22 novembre 2007 dal medico curante dell’assicurato, l’Ufficio AI è entrato nel merito della stessa.
Esperita una perizia psichiatrica, con due decisioni del 29 febbraio 2009, preavvisate il 7 novembre 2008, l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita intera, con un grado d’invalidità del 75%. Pur avendo accertato un peggioramento risalente al marzo 2006, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, il diritto alla nuova prestazioni è stato fissato al 1° novembre 2007, mese in cui è stata inoltrata la richiesta di revisione.
1.4. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il versamento della rendita intera dal 1° marzo 2006. In particolare, con riferimento alle osservazioni 24 novembre 2008 al progetto di decisione, egli rileva di aver fatto presente come la precedente decisione di non entrata in materia non fosse stata contestata dal suo cliente poiché sprovvisto di un legale e di aver chiesto una revisione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione 11 aprile 2006, nel senso di anticipare l’erogazione della rendita intera al marzo 2006.
1.5. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del ricorso. Elencando le disposizioni di legge disciplinanti gli effetti temporali della revisione, l’amministrazione ha in particolare evidenziato che anche nel caso di accoglimento della domanda di riesame della decisione 16 aprile 2006 gli effetti della stessa sarebbero comunque posteriori al 26 novembre 2007, data di ricezione dalla domanda di revisione della rendita.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se la rendita intera riconosciuta dall’assicurato è da erogare dal 1° novembre 2007 (mese dell’inoltro della domanda di revisione) o dal marzo 2006 (inizio del peggioramento dello stato di salute).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
Secondo l’art. 88bis OAI l’aumento della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
A proposito dell’art. 88bis lett. c OAI, la giurisprudenza federale ha già avuto modo di statuire che tale disposizione di legge non riguarda la revisione di decisioni ai sensi dell'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), bensì il riesame di decisioni cresciute in giudicato. La norma codifica quindi parzialmente il principio generale del riesame per quanto riguarda le decisioni sulle rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AI (DTF 110 V 291, 293 consid. 2b). L'Alta Corte federale ha inoltre evidenziato che l’articolo in parola è conforme al diritto federale anche per quanto riguarda l'effetto ex nunc del riesame (DTF 110 V 296 consid. 3c), che si applica non solo se vi è modifica della prestazione in corso, ma anche per analogia nel caso in cui il rigetto di una richiesta si rivela in seguito errata (DTF 110 V 296 consid. 3d) e che, infine, la disposizione entra in linea di conto unicamente se l'errore che determina il riesame riguarda un tema specifico del diritto dell'assicurazione invalidità (DTF 110 V 291; 297 consid. 3d; cfr. pure DTF 129 V 220 consid. 4.3 e 436 consid. 5.2; STF 9C-562/2008 del 3 novembre 2008 consid. 2.3 e STF 9C_215/2007 del 2 luglio 2007 consid. 6.1).
2.5. Nel caso in esame, è incontestato che, come risulta dalla dettagliata ed esaustiva perizia psichiatrica 2 ottobre 2008, il peggioramento dello stato di salute psichico dell’assicurato è da far risalire al marzo 2006 (doc. AI 57-6). Questo peggioramento ha portato ad un incremento dell’incapacità lavorativa, causa dell’aumento del grado d’invalidità da mezza rendita ad intera.
In applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI, l’Ufficio AI ha fatto decorrere il diritto alla rendita intera, tenendo conto della richiesta di revisione del 22 novembre 2007, dal 1° novembre di quell’anno.
Con osservazioni 24 novembre 2008 al progetto di decisione 7 novembre 2008 il legale dell’assicurato ha postulato una revisione (recte: riconsiderazione) ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (“L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza”) della decisione di non entrata in materia dell’11 aprile 2006. In particolare egli ha evidenziato che:
" (...)
Vi prego inoltre di tenere in considerazione che il mio mandante aveva presentato una domanda di revisione già nel mese di febbraio 2006, ossia nel periodo a partire dal quale gli è oggi stata riconosciuta l'inabilità lavorativa. All'epoca tuttavia, la sua richiesta era stata liquidata rapidamente, senza ulteriori accertamenti medici, con uno scritto dell'11 aprile 2006 in cui si constatava che non vi era un "comprovato peggioramento del suo stato di salute". Allora il signor RI 1, che non era ancora rappresentato da un legale, aveva lasciato perdere. Dai più recenti accertamenti è però emerso ciò che poteva emergere già allora, ossia che il mio mandante era già allora inabile al lavoro nella misura di almeno il 75%.
Vi prego quindi - ex art. 53 cpv. 2 LPGA - di procedere a una revisione della decisione 11 aprile 2006 concedendo il diritto alle prestazioni già a partire dal mese di febbraio, rispettivamente marzo 2006. Il mio mandante ha infatti l'unico demerito di non aver insistito sufficientemente, affinché venissero fatti gli accertamenti che poi sono invece stati ordinati dopo il mese di novembre 2007. La somma alla quale egli avrebbe diritto dal profilo materiale è importante e gli permetterebbe di far fronte ai debiti che si sono accumulati nel tempo, sia nei confronti della cassa malati, che di Istituti di credito che hanno aiutato la famiglia con piccoli prestiti." (Doc. AI 65/1-2)
Al riguardo, l’Ufficio AI parrebbe aver respinto la domanda di riconsiderazione. Nelle motivazioni della decisione contestata, infatti, con riferimento alle succitate osservazioni, l’amministrazione ha precisato che “… a suo tempo sono state date le possibilità per contestare la decisione dell’11.04.2006 che è invece cresciuta in giudicato, pertanto, non possiamo che confermare la nostra presa di posizione” (doc. AI 68-1).
Orbene, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, volendo pure ammettere l’erroneità della pronunzia 11 aprile 2006, rispettivamente la rilevante rettifica, la situazione non verrebbe a cambiare. Difatti, ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI, l’aumento della rendita avviene “dal momento in cui il vizio è stato scoperto”, da porre successivamente al 26 novembre 2007 (ricezione della domanda di revisione), se si tiene conto della perizia psichiatrica (rapporto del 2 ottobre 2008) ove tale peggioramento è stato accertato retrospettivamente.
Ne consegue che rettamente l’Uffici AI ha fissato il diritto alla rendita intera con decorrenza dal 1° novembre 2007.
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti