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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2010 32.2009.50

1 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,367 parole·~17 min·2

Riassunto

Prima formazione professionale. Presa a carico delle spese di tutorato per la frequentazione del liceo. Prestazione sostituiva: svolgimento di un apprendistato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2009.50   BS

Lugano 1 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo su rinvio di cui alla STF 3 febbraio 2009 in merito al ricorso del 26 febbraio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nato __________, è portatore di una grave distrofia congenita. A seguito di questa infermità, l'assicurato ha beneficiato, rispettivamente beneficia tuttora di diverse prestazioni dell'assicurazione invalidità, tra cui provvedimenti sanitari, mezzi ausiliari e un assegno per grandi invalidi.

                               1.2.   Conclusa la scuola d’obbligo, facendo presente come suo figlio RI 1 desiderasse frequentare il liceo di __________, il padre dell’assicurato, RA 1, in data 28 giugno 2006 ha chiesto ed ottenuta dall’Ufficio AI, mediante comunicazione 4 agosto 2006, l’assunzione delle spese di trasporto da domicilio al liceo per il periodo 1° settembre 2006 - 30 giugno 2010.

                               1.3.   Avendo RI 1, a seguito del suo stato di salute, ottenuto dal Consiglio di Stato l’autorizzazione a frequentare il primo anno di liceo su due anni, in data 28 giugno 2006, tramite il padre, ha formulato richiesta di rilascio di una garanzia per la copertura dei costi relativi al docente di sostegno (sia a scuola che a domicilio) avente lo scopo di permettere a suo figlio di seguire le lezioni al liceo di __________ (doc. AI 548-1). Tale sostegno era stato in precedenza finanziato dal Cantone limitatamente al ciclo scolastico obbligatorio (scuole elementari e medie). L’intervento richiesto è stato quantificato in sei ore settimanali in ragione di fr. 100.-all’ora.

                                         Fondandosi sul rapporto 27 settembre 2006 della consulente in integrazione professionale, che aveva ritenuto la formazione liceale non semplice ed inadeguata, con decisione formale 30 gennaio 2007, preavvisata il 13 dicembre 2006, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato. In via eccezionale, l’amministrazione ha tuttavia riconosciuto i costi di tutorato sino alla notifica del progetto di decisione. Di conseguenza, con comunicazione 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha assunto i costi (fr. 9'600.--) relativi alle ore di sostegno impartite durante il periodo settembre-dicembre 2006.

                               1.4.   Con decisione 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI, rettificando la precedente comunicazione 4 agosto 2006, ha respinto l’assunzione delle spese di trasporto a far da tempo dal 1° gennaio 2007 essendo la formazione liceale inadeguata allo stato di salute dell’interessato (doc. AI 578).

                               1.5.   Con sentenza del 29 aprile 2008, accogliendo il ricorso inoltrato dall’assicurato, per il tramite del padre, ed annullate le due succitate decisioni amministrative, il TCA ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di tutorato e di trasporto domicilio-liceo per la formazione liceale di otto anni. Questa Corte aveva infatti ritenuto la formazione semplice, idonea nonché adeguata allo stato di salute dell’assicurato (inc. 32.2007.74).

                               1.6.   Adito dall’Ufficio AI, con sentenza 3 febbraio 2009 (notificata il 20 febbraio 2009) il TF ha annullato la sentenza cantonale e accolto parzialmente il ricorso nella misura in cui si riferisce alla decisione del 30 gennaio 2007, rinviando gli atti al TCA per un complemento istruttorio conformemente i considerandi e per la resa di un nuovo giudizio. Riguardo alla questione delle spese di trasporto domicilio-liceo, oggetto della decisione amministrativa del 12 febbraio 2007, il ricorso è stato invece respinto (9C_457/2008).

                               1.7.   In esecuzione della sentenza federale di rinvio, con decreto 15 maggio 2009 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia a cura della prof.ssa PE 1, già direttrice del liceo di __________ e del liceo di __________ e già membro della Commissione svizzera di maturità. Contestualmente, questa Corte ha invitato le parti ad inoltrare eventuali osservazioni e/o motivi di ricusa in merito alla scelta del perito e di presentare eventuali quesiti complementari a quelli formulati dal TCA (IV).

                                         Le osservazioni dell’Ufficio AI sono dell’8 giugno 2009 (VII), mentre l’assicurato è rimasto silente.

                               1.8.   Nel frattempo, il 28 maggio 2009 il TCA ha chiesto al medico curante un aggiornamento relativo alle condizioni di salute dell’assicurato (V, VI).

                               1.9.   In data 2 ottobre 2009 la prof.ssa PE 1 ha reso il suo rapporto (IX).

                                         Su richiesta del TCA, il 23 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni alla perizia (XI), mentre l’assicurato è rimasto silente.

                                         Il 16 novembre 2009 il perito ha risposto alle domande complementari del TCA (XIV).

                                         Con scritto 27 novembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere ulteriori osservazioni da porre (XVI); l’assicurato non ha comunicato nulla.

considerando                 in diritto

                               2.1.   Con la sentenza di rinvio, ricordato come la frequentazione del liceo sia riconosciuto come prima formazione professionale ex art. 16 LAI, in merito all’attribuzione di un docente di sostegno per sei ore settimanali, l’Alta Corte si è espressa come segue:

"  3.3 Riguardo al secondo quesito, mentre l'adeguatezza della misura non pone difficoltà dal profilo personale - viste le indiscusse capacità intellettuali dell'assicurato che hanno del resto convinto il Consiglio di Stato ad autorizzare la frequentazione del primo anno di liceo a metà tempo -, e può anche essere condivisa sotto l'aspetto materiale e temporale, essa necessita di qualche verifica supplementare per quel che concerne l'aspetto finanziario, e più precisamente il rapporto esistente fra la durata (tollerabile, alla luce delle particolarità del caso come pure della possibilità per l'amministrazione di rivedere comunque il diritto alla prestazione in caso di modifica delle circostanze nel corso della formazione, segnatamente qualora il provvedimento integrativo fosse destinato al fallimento: sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 249/94 del 16 novembre 1994, consid. 3c) e i costi della formazione, da un lato, e il risultato economico del provvedimento, dall'altro (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 7/71 del 26 agosto 1971, in RCC 1972 pag. 64, consid. 2). Rapporto che, così come è stato ammesso dalla Corte cantonale, non appare propriamente ragionevole, anche se, va detto, i costi cui avrebbe dovuto fare fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato avesse accettato di seguire l'apprendistato presso Z.________, non risultano - tenuto conto anche dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.- [fr. 48'375.all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo quantificato in complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un docente di sostegno sull'arco di otto anni).

3.3.1 Un'ulteriore verifica si rende necessaria poiché né l'amministrazione, né il Tribunale cantonale si sono adeguatamente confrontati con la questione relativa all'effettiva esigenza oraria settimanale di un "tutor". Mentre l'UAI ha scartato ogni presa a carico di un simile provvedimento, i giudici cantonali si sono limitati ad accogliere la richiesta dell'assicurato, formulata sulla base delle indicazioni fornite dal docente di sostegno medesimo senza procedere ad accertamenti preliminari che si sarebbero per contro imposti, non fosse altro perché contrariamente a quanto indicato nella pronuncia impugnata, A.________ sembrerebbe avere conseguito risultati migliori (o comunque non peggiori) dopo avere, a seguito della decisione dell'UAI, dovuto rinunciare al tutor rispetto a quando beneficiava delle sei ore settimanali di sostegno (sulla possibilità, per il giudice delle assicurazioni sociali, di fondarsi su fatti verificatisi dopo la data della decisione amministrativa, che altrimenti delimita temporalmente il suo potere cognitivo, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa, cfr. DTF 99 V 102 con riferimenti).

3.3.2 Dal momento che, per quanto esposto, gli atti non permettono ancora di esprimersi definitivamente sull'adeguatezza del provvedimento integrativo richiesto, la causa va rinviata all'istanza precedente affinché, previo complemento istruttorio, ridefinisca l'esigenza concreta di un tutorato e si pronunci nuovamente sulla presa a carico, da parte dell'UAI, di tali spese, eventualmente anche sotto l'aspetto di un eventuale diritto dell'assicurato alla sostituzione della prestazione. In questo senso e solo nella misura in cui si riferisce alla decisione dell'UAI del 30 gennaio 2007, il giudizio cantonale deve essere annullato.”

                               2.2.   Dando seguito alla sentenza federale di rinvio, questa Corte ha incaricato la prof.ssa PE 1 di svolgere l’accertamento richiesto. Per eseguire tale mandato, nel suo rapporto datato 2 ottobre 2009 (doc. IX), oltre allo studio degli atti di causa essa ha indicato di aver incontrato l’assicurato e suo padre, raccolto dai docenti del ragazzo le informazioni sulle diverse materie impartite, contattato l’Ispettore delle scuole speciali, il direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, nonché il vicedirettore del Liceo di __________.

                                         Ne è risultato che l’assicurato richiede “un’attenzione costante da parte dei docenti e dei compagni perché in classe deve essere aiutato per ogni azione fisica”, aiuto che è garantito dal volontariato degli stessi docenti e dei compagni. Per quel che concerne l’attività a scuola, la prof.ssa PE 1 ha in particolare evidenziato un grosso problema nei lavori scritti, come pure la limitata partecipazione durante i corsi di laboratorio. Essa ha inoltre descritto l’impegno extrascolastico dei docenti. A casa, il ragazzo ha bisogno d’aiuto per organizzare dispense, appunti, rivedere le lezioni, soprattutto in preparazione dei lavori scritti.

                                         Rispondendo ai quesiti peritali, la prof.ssa PE 1 ha in particolare rilevato:

"  In considerazione di quanto indicato sopra, appare chiaro che RI 1 abbisogna di una persona qualificata che lo accompagni durante le lezioni, lo aiuti a preparare il materiale, a prendere appunti e, se necessario, possa scrivere sotto dettatura gli svolgimenti di lavori scritti. La scelta del tutor dovrebbe venir effettuata dall’Ufficio dell’educazione speciale, in collaborazione eventualmente con la direzione del Liceo, con il giovane (maggiorenne) e la famiglia. La Direzione del Liceo stabilirà, in accordo con l’UIMS, le norme a cui il tutor dovrà attenersi (penso in particolare alla discrezione sul lavoro dei docenti e dell’allievo, ma anche ai rapporti con l’allievo e l’istituto) e controllerà la registrazione delle ore di presenza a scuola. ll tutor non sostituisce il docente. l docenti devono poter dedicare all’intera classe la piena attenzione durante la lezione; inoltre la redazione di esercizi o lavori scritti personalizzati, le interrogazioni, le messe a punto soprattutto in caso di cambiamenti di docente (probabili, vista la frequenza a metà tempo) rimangono un loro compito (perizia, risposta alla domanda a)."

                                         Il perito ha poi ritenuto che “ai docenti deve quindi essere concesso un riconoscimento in ore per questi lavori: prendendo a modello il caso di un allievo sordo profondo che frequentava il Liceo di __________ quando ero direttrice, propongo mezz’ora-lezione di sgravio a testa, corrispondente ad un impegno extraorario di circa un’ora e venti minuti” (perizia, risposta alla domanda a).

                                         Quanto al tempo necessario, dal momento che il tutor deve seguire l’assicurato durante le ore di lezione, la prof. PE 1 ha indicato 36,5 ore alla settimana, sottolineando che “ è però probabile che in terza e in quarta liceo egli [l’assicurato n.d.r] necessiti di un aiuto maggiore, visto che dovrà produrre un lavoro personale (il lavoro di maturità, che lo impegnerà per un anno) e che gli esami di maturità vengono effettuati – di regola – sul programma di terza e quarta: le eventuali ore risparmiate (ad esempio a causa di uscite, conferenze o assenze di docenti), potrebbero essere tenute in serbo per gli ultimi anni (perizia, risposta alla domanda b).”

                                         In merito al costo per ora di 60 minuti, facendo riferimento al citato allievo seguito nel liceo di __________, essa ha quantificato un importo di 50.-- franchi. Per le ore supplementari da assegnare ai docenti, il perito ha eseguito il calcolo con il costo medio di franchi 6000.--/anno per ora-lezione indicato dal direttore dell’insegnamento medio.

                                         Complessivamente, per gli otto anni di liceo risulta, come si evince dalla tabella allegata alla perizia, un onere complessivo di fr. 349'439.-- ripartito in fr. 214'438.-- per i costi del tutor e fr. 135'000.-- per i docenti.

                                         Non inclusi sono i compensi per il tutor a casa, che la prof. ssa PE 1, nel complemento peritale 16 novembre 2009 (XIV), ha fissato approssimativamente in fr. 20'000.-- per l’intero curriculum liceale (1,5 ore settimanali per 36,5 settimane di scuola; oppure 3 ore settimanali al costo di fr. 25.-- all’ora qualora si scegliesse uno studente).

                                         Per quel che concerne l’aspetto finanziario, più precisamente in merito al rapporto esistente fra la durata dell’iter liceale e i costi della formazione, da un lato, e il risultato economico del provvedimento, dall'altro, nella STF di rinvio l’Alto Tribunale aveva osservato che tale rapporto “così come è stato ammesso dalla Corte cantonale, non appare propriamente ragionevole, anche se, va detto, i costi cui avrebbe dovuto fare fronte l'amministrazione, qualora l'assicurato avesse accettato di seguire l'apprendistato presso la __________, non risultano - tenuto conto anche dell'aspetto temporale - di molto inferiori (fr. 145'125.- [fr. 48'375.- all'anno per 3 anni di formazione] a fronte di un costo quantificato in complessivi fr. 200'000.- [fr. 600.- a settimana] per un docente di sostegno sull'arco di otto anni)” (cfr. consid. 2.1).

                                         In quest’ottica, nel caso concreto, visto l’ammontare dei costi quantificati in perizia, questo rapporto non appare ragionevole. Inoltre, va rilevata la problematica riguardante l’idoneità dell’assicurato a sostenere gli esami di maturità. Al riguardo la prof. ssa PE 1 ha indicato: “ …altri docenti hanno abbreviato il lavoro o gli hanno lasciato più tempo o ancora hanno privilegiato l’interrogazione orale (anche fuori orario, sempre senza compenso); ma nemmeno questa può essere una soluzione sul lungo periodo: basti pensare all’esame di maturità, in cui ci sono esami scritti ed esami orali di durata stabilita (quattro ore per gli scritti di italiano e di matematica, tre ore per quelli dell’opzione specifica, della seconda lingua e delle scienze umane;15 minuti per gli esami orali di ognuna delle cinque materie).

                                In conclusione, difettando quindi una ragionevole relazione tra i costi della formazione liceale ed il risultato economico del provvedimento chiesto, la domanda relativa al riconoscimento delle maggior spese dovute ad invalidità relative alla formazione liceale di otto anni presso il liceo di __________ è respinta.          

                               2.3.   Occorre ora esaminare, come evidenziato dal TF (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 3.3.1), il diritto ad una prima formazione professionale anche sotto l'aspetto di un eventuale diritto dell'assicurato alla sostituzione della prestazione.

                                         Trattasi di diritto alla sostituzione (in tedesco: “Austauschbefugnis”) nel caso in cui è chiesta una prestazione alla quale la persona assicurata non ha diritto. Se l’assicurato si è tuttavia procurato tale prestazione (nel senso che ha assunto i relativi costi), egli ha diritto al rimborso dei costi (nella misura prevista dalla legge) se la rispettiva funzione corrisponde alla prestazione di diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2009, ad art. 15 n. 17, p. 202). Quindi, secondo questo principio, l’AI risarcisce all’assicurato, che per validi motivi non fa uso di una prestazione a cui ha diritto e che invece sceglie un’alternativa avente le stesse funzioni di quella a cui ha rinunciato per raggiungere lo stesso scopo integrativo, alle medesime modalità e condizioni della prestazione di legge che gli spettava (“Die Invalidenversicherung hat Versicherte, die aus schützenswerten Gründen von einem ihnen an sich zustehenden gesetzlichen Leistungsanspruch keinen Gebrauch machen, stattdessen einen funktionell gleichen Behelf zur Erreichung des gleichen gesetzlichen Eingliederungszieles wählen, auf der Grundlage und nach Massgabe der gesetzlichen Leistungsberechtigung zu entschädigen“, Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 60; cfr. anche DTF 131 V 111 consid. 3c con riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

                                         A fondamento del diritto alla sostituzione vi è il ragionamento secondo cui generalmente non è determinante per quale via o per quale mezzo lo scopo legale prefissato venga raggiunto (“Kerngehalt der Austauschbefugnis liegt darin, dass es grundsätzlich ohne Bedeutung ist, auf welchem Weg oder durch welches Mittel das gesetzliche Ziel angestrebt wird”, Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeistsgrundsatz im staatlichen Leistunsgrecht, Diss. Bern, p. 87 citato in DTF 131 V 111 consid. 3c). Il diritto alla sostituzione presuppone che esso abbia come oggetto due prestazioni differenti ma interscambiabili fra di loro per quel che concerne la loro funzione. Inoltre è necessaria l’esistenza di un diritto legale alle prestazioni soggetta a sostituzione (DTF 131 V 112 consid. 3.2.3 con riferimenti).

                                         Il diritto alla sostituzione è applicabile, ad esempio, nel campo dei mezzi ausiliari AI e AVS (DTF 131 V 107), dei provvedimenti sanitari (DTF 120 V 285 consid. 4a; cfr. anche STCA 2 novembre 1999, inc. 32.1998.23, in cui questa Corte aveva confermato il diritto, per i genitori dell’assicurato, di fatturare direttamente all’AI le spese di cura a domicilio ex art. 4 OAI), dei costi di trasporti nell’ambito di una prima formazione professionale (DTF 120 V 292 consid. 3c) e nell’ambito della riformazione professionale (Pratique VSI 2002 consid. 2b p. 109 citato in STFA I 731/03 del 21 aprile 2004 consid. 1; cfr. anche marg. n. 4026 della Circolare sui provvedimenti integrativi d’ordine professionale).

                               2.4.   Nel caso in esame, va ricordato che con rapporto 27 settembre 2006 la consulente in integrazione professionale aveva ritenuto un apprendistato in ambito amministrativo di tre anni presso la __________ di __________ quale formazione semplice ed adeguata, per poi concludere:

"  (…) L'AI può dunque riconoscere questo tipo di apprendistato (quello presso la __________; n.d.r.), ritenuto idoneo per l'A..

Qualora però l'A. e il rappresentante legale decidessero di non accettare la formazione proposta, potrebbero ricevere in virtù del diritto di scambio, l'equivalente finanziario di questi 3 anni di formazione da investire nella strada prescelta. Dopo 3 anni l'A. avrebbe diritto alla rendita, soldi che può decidere di investire come meglio crede, anche per continuare la formazione ora intrapresa." (doc. A9 inc. 32.2007.74)

                                         Tale proposta non è poi stata confermata con la decisione 30 gennaio 2007 (doc. A18 inc. 32.2007.74).

                                         Nella risposta di causa del 9 marzo 2007 l’amministrazione si è al riguardo così espressa:

"  Per quanto riguarda il "diritto di scambio", questa particolare possibilità entra in linea di conto una volta definita un'attività lucrativa per la quale risultano possibili differenti percorsi scolastici (o pratici) con il medesimo scopo/formazione ed uno più lungo/costoso (sciegliendo ad esempio il più lungo, a carico dell'assicurato sarà la differenza di costi).

Nella concreta fattispecie, si tratterebbe invece d'utilizzare un'ingente somma per finanziare degli studi contrari allo scopo fondamentale dell'assicurazione per l'invalidità (integrazione professionale) sino a che si "desidererà o riuscirà a frequentare il liceo". Un fine che non può essere condiviso."

(Doc. IV, inc. 32.2007.74)

                                         Questo Tribunale condivide la valutazione operata dal consulente circa il riconoscimento di un apprendistato amministrativo di tre anni presso la __________, i cui costi complessivamente ammontano a fr. 145'125, tenuto conto che dal punto di vista integrativo il citato apprendistato è stato ritenuto semplice ed idoneo, nonché adeguato allo stato di salute ed alle capacità intellettuali dell’assicurato.

                                         Ora, dal momento che l’assicurato ha optato per una formazione liceale, la quale secondo il TF costituisce una prima formazione professionale (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 3.2) e non è quindi uno studio contrario “allo scopo fondamentale dell’assicurazione per l’invalidità”, egli ha diritto al rimborso delle spese – dovute all’invalidità – relative al citato apprendistato presso la __________. Infatti entrambe le formazioni, quella liceale e professionale, hanno la medesima funzione integrativa, motivo per cui il diritto alla sostituzione appare dato (cfr. consid. 2.3).

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dall’accollare spese e tasse di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 30 gennaio 20007 è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto al versamento, a titolo sostitutivo, dei maggiori costi dovuti alla sua invalidità per lo svolgimento di un apprendistato presso la __________.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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