Raccomandata
Incarto n. 32.2009.214 FS/sc
Lugano 3 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, nel mese di giugno 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) tumore al seno (…)” (doc. AI 8/1-7).
Con decisione su opposizione del 20 marzo 2007 (doc. AI 50/1-4), l’Ufficio AI ha confermato la decisione 15 dicembre 2005 con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio al 31 dicembre 2004.
Con sentenza 32.2007.143 del 12 agosto 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA – rilevata la necessità di accertare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua evoluzione avuto riguardo sia all’aspetto somatico che a quello psichiatrico e dopo aver ricordato che, nel caso in cui un assicurato soffre di più patologie, il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare – ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, l’Ufficio AI si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 dicembre 2004 (doc. AI 58/1-14).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di Accertamento Medico (SAM) (doc. 73/1-63), l’Ufficio AI, con decisione 5 novembre 2009 (doc. AI 94/1-3), preavvisata con progetto 11 settembre 2009 (doc. AI 88/1-4), ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio al 31 marzo 2005.
1.3. Contro questa decisione, tramite il RA 1, l’assicu-rata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di:
" 1. Annullare la decisione impugnata del 5 novembre 2009.
2. Mettere la ricorrente al beneficio di una mezza-rendita d’invalidità anche dopo fine marzo 2005.
3. Assegnare alla ricorrente un’adeguata indennità per ripetibili." (doc. AI 98/5)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che “(…) la documentazione medica prodotta con il ricorso è stata sottoposta per una valutazione globale del danno alla salute dell’assicurata al Servizio medico regionale (SMR), il quale con annotazioni mediche 28.12.2009, allegate, ha rilevato l’assenza di nuovi elementi medici di rilievo per la capacità lavorativa della ricorrente rispetto a quanto già valutato nell’ambito della perizia SAM (…)” (IV, pag. 2) – ha postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Invitata espressamente a prendere posizione sulle “Annotazioni del medico” del 28 dicembre 2009, l’assicurata è rimasta silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 5 novembre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio al 31 marzo 2005, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il diritto ad una mezza rendita anche dopo il 31 marzo 2005.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, STFA I 689/04 del 27 dicembre 2005, STFA I 38/05 del 19 ottobre 2005).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.7. Nella precedente sentenza 32.2007.143 del 12 agosto 2008 (doc. AI 58/1-14), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio al 31 dicembre 2004 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunciasse nuovamente su diritto a prestazioni dopo il 31 dicembre 2004.
L’Ufficio AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza sopra menzionata, ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Centro di Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 64/1 e 65/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 6 luglio 2009 (doc. AI 73/1-63) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Periartropatia omeroscapolare a sinistra in.
- esiti da mastectomia con linfadenectomia ascellare a sin. per neoplasia al seno sin. il 5.6.2003, seguita da radio- e chemioterapia.
Sindrome lombospondilogena a destra in:
- condrosi dorsale L5/S1;
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sin.-convessa toracolombare);
- tendenza ad iperlassità articolare;
- decondizionamento muscolare;
- obesità (peso 68 kg / statura 156 cm).
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.9).
Sindrome ansiosa (ICD-10 F 41.9).
Sindrome somatoforme (ICD-10 F45.8).
Insonnia non organica (ICD-10 F 51.0).
Fobia situazionale (ICD-10 F 40.2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Carcinoma duttale invasivo multifocale della mammella sin., con/su:
- stadio pT2 pN1 (1/16)MO;
- recettori estrogeni e progestinici positivi, indice Ki-67 10-25%, C-ERB B2 negativo;
- tumorectomia mammaria sin., con esame estemporaneo, linfonodectomia ascellare sin., riduzione del seno ds. e ricostruzione del seno sin. il 5.06.2003;
- polichemioterapia adiuvante secondo lo schema AC (4 cicli dal 24.07 al 24.09.2003);
- radioterapia della mammella conservata (64,6 Gy, dal 24.11.2003 al 20.01.2004);
- in corso endocrinoterapia con Tamoxifen 20 mg al giorno dal 8.10.2003 per 5 anni consecutivi;
- LH-R-H analogo a scadenza mensile dal 15.07.2003 per 5 anni complessivi.
Stato dopo tachicardia sopraventricolare con reentry tipico del nodo atrioventricolare, studio elettrofisiologico e radioablazione il 3.05.2001, ventricolo sin. di dimensioni EF normali; FRCV: soprappeso, ipertensione arteriosa, tabagismo (un pacchetto di sigarette/die, 50 P/Y)." (doc. AI 73/18-19)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro di operaia assemblatrice di orologi è valutata nella misura del 65%. (…)” (doc. AI 73/28), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le menomazioni constate si situano a livello psicologico e reumatologico.
La valutazione oncologica non evidenzia elementi che riducono la capacità lavorativa in questa specialità, nell'attività da ultimo svolta dall'A..
La valutazione psichiatrica evidenzia una sindrome depressiva persistente, una sindrome ansiosa, una sindrome somatoforme, con insonnia non organica e fobia situazionale, ciò che riduce la capacità lavorativa dell'A., secondo la nostra consulente, nella misura del 35% in qualsiasi attività. La capacità lavorativa dell'A., secondo la Dr.ssa __________, è ridotta in quanto l'A. appare depressa, astenica, apatica, demotivata, preoccupata e ritirata dal mondo delle relazioni. Il confronto interpersonale è per lei tema di sconforto e motivo di evitamento. Facile alla affaticabilità, appesantita nel peso corporeo, mediamente rallentata nel pensiero e nella motricità.
II Dr. __________, consulente reumatologo, evidenzia problemi di periartropatia omeroscapolare sin. e sindrome lombospondilogena ds., che pongono dei limiti funzionali all'A.. Nella sua ultima attività di operaia nell'assemblaggio di orologi, stando alla descrizione del posto di lavoro del 7.07.2004, era implicato il lavoro di sballaggio di casse di orologi, in posizione di lavoro eretta e seduta, richiedente il taglio di tige con la macchina, lavori di assemblaggio in genere, dove la posizione seduta predominava. Il nostro consulente ritiene quindi l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 29.05.2003, a seguito dei limiti funzionali di carico. Per la stessa attività, dopo l'insorgenza dei dolori lombosciatalgici, quindi stando all'A. da inizio febbraio 2009, ritiene l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con diminuzione del rendimento del 20%, trattandosi di un lavoro piuttosto statico, richiedente la possibilità di alternare ogni tanto le posizioni corporee.
La valutazione cardiologica evidenzia un disturbo del ritmo cardiaco sopraventricolare che, in presenza di una buona funzione cardiaca e di un cuore strutturalmente normale, non riduce la capacità lavorativa della (ndr.: A.) per qualsiasi tipo di attività.
Dal 28.05.2003 al 31.12.2004 (periodo delle cure oncologiche e operazione per pollice ds. a scatto), riteniamo giustificata una capacità lavorativa dello 0% nel suo ultimo impiego. A partire dal 1.01.2005 la capacità lavorativa residua dell'A. nella sua ultima attività è valutata nella misura del 65%. La capacità lavorativa è ridotta prettamente per motivi psichiatrici. A partire da gennaio 2005 la sofferenza psicologica, che anteriormente aveva tratti reattivi, si mostra stabilmente cronica, senza capacità di recupero fino ad oggi. È difficile, secondo la consulente psichiatra, pronunciarsi sulla prognosi, poco definibile al momento, passibile comunque di peggioramento. Molto dipenderà anche dall'andamento della patologia neoplastica e il suo arrivare ad avere fiducia in futuro possibile.
La incapacità lavorative per motivi psichiatrici e reumatologici non vanno a nostro avviso sommate, in quanto in entrambi i casi si tratta di una diminuzione del rendimento sul posto di lavoro, dove l'A. necessita maggiori pause e riposo per aumentata affaticabilità e ridotta concentrazione.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Per quanto riguarda la patologia oncologica, a distanza di quasi sei anni dalla diagnosi di carcinoma mammario sin., con procedura multimodale di trattamento, non vi sono attualmente indizi per una ripresa locale o sistema della neoplasia. L'A. dovrà tuttavia essere monitorata ancora negli anni a venire, persistendo un pur piccolo rischio di recidiva locale sistemica. Clinicamente vi è una moderata tendenza al linfedema a carico del braccio sin., fenomeno che potrebbe accentuarsi nel caso di una protratta esposizione a sforzi fisici intensi concernente il braccio sin., che andrebbero pertanto evitati.
Dal lato psichiatrico la consulente consiglia oltre una presa a carico specialistica, l'ottimizzazione, ma soprattutto l'assunzione regolare della terapia farmacologica (il tasso dell'antidepressivo è risultato sotto i limiti di detenzione, malgrado l’A asserisca di assumerlo regolarmente). Al momento la specialista non ritiene utile e nemmeno proponibile alcun provvedimento di integrazione professionale; per altro il quadro complessivo psichiatrico li rende, a suo avviso, controindicati. L'A. è in grado di svolgere altre attività teoricamente esigibili, ma con una diminuzione del 35%.
Dal lato reumatologico, per il problema di artropatia omeroscapolare a sin. e la sindrome lombospondilogena ds., l'A. presenta dei limiti funzionali, in particolare per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua attuale. L'A può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Dal lato terapeutico il nostro consulente propone di sottoporre l'A., nel contesto di iperlassità e decondizionamento muscolare, ad un intenso programma di ricondizionamento della muscolatura soprattutto del manto muscolare addominale con lo scopo di stabilizzare le articolazioni e la colonna vertebrale lombare dolorante. Parallelamente l'A. va avviata ad una riabilitazione funzionale della spalla sin., con lo scopo di diminuire la sintomatologia di attrito presentata. Una riduzione del peso corporeo di circa 10 kg è auspicabile onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale e sulle articolazioni delle estremità inferiori, migliorando la statica delle spalle a riposo, facilitando così anche il ricondizionamento progressivo discusso. Qualora queste misure fisioterapiche, svolte 3 volte alla settimana, sull'arco di 3 mesi non dovessero portare ad un miglioramento della sintomatologia algica, l’A. dovrà essere sottoposta ad ulterìorì accertamenti radiologici sia alla spalla sinistra (artro-MRI), sia alla colonna vertebrale lombare (MRI lombare), onde valutare la possibilità rispettivamente escludere controindicazioni di un trattamento infiltrativo. La patologia reumatologica, soprattutto i disturbi a carico del rachide lombosacrale, iniziati a inizio febbraio 2009, riducono teoricamente la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20%. Le misure terapeutiche citate sono in grado di migliorare, secondo il consulente, lo stato di salute dell'A. dal punto di vista reumatologico, a tal punto da poter raggiungere una guarigione dei sintomi indicati, normalizzando la capacità funzionale e di carico residua, e di conseguenza anche la capacità lavorativa nell'ultima attività principale esercitata come orologiaia, entro 3 - 6 mesi dall'inizio della cura. In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro consulente ritiene l'A. abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%.
II disturbo del ritmo cardiaco evidenziato dal nostro consulente Dr. __________ ha una prognosi da ritenersi solitamente favorevole. Visto inoltre il basso impatto dei disturbi sulla qualità di vita dell'A., ulteriori misure diagnostiche e/o terapeutiche non sono, a suo modo di vedere, necessarie.
Complessivamente, in un'attività lavorativa che rispetti i limiti funzionali, la capacità lavorativa residua dell'A. raggiunge al massimo il 65% a partire dal 1.01.2005 (la capacità lavorativa è ridotta prettamente per cronicizzazione della patologia psichiatrica).
Le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommate, in quanto entrambe le patologie considerano un rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa con orario pieno. L'A è maggiormente affatícabile, deve spesso cambiare posizione e per questo necessita in generale di maggiori pause sul lavoro.
Come casalinga abile al 65%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 73/28-31)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 luglio 2009 del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 76/1-3) e considerato il rapporto finale 26 agosto 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 81/1-7) –, con decisione 5 novembre 2009 (doc. AI 94/1-3) ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 marzo 2005.
Il 23 novembre 2009 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del seguente tenore:
" (…)
La paziente a margine, visitata in data odierna, presenta un peggioramento delle condizioni psichiche con instabilità emotiva, affettività depressa, facile esauribilità, ritiro sociale, preoccupazione persistente per una recidiva neoplastica, insonnia ribelle, somatizzazione del disagio emotivo con conseguente incremento della sintomatologia algica, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress, energia vitale ridotta.
Diagnosi:
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 : F34-9). Sindrome somatoforme (ICD-10 : F45.8). Fobia situazionale (ICD-10 : F40.2).
Stato attuale e prognosi:
A medio-lungo termine la prognosi è negativa, suscettibile di peggioramento. Il quadro psicopatologico ha influenza sulle diverse aree della personalità con invalidazione del funzionamento psicosociale.
La paziente presenta un evitamento delle situazioni sociali e anche le relazioni intrafamiliari sono compromesse dal quadro psicopatologico. La paziente rimane cristallizzata su vissuti di impotenza, di insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa del presente e del futuro.
Allo stato attuale e a medio-lungo termine non si ritiene dal lato psichiatrico più esigibile l'attività lavorativa abituale a tempo pieno. Dal lato psichiatrico, in considerazione della evoluzione clinica osservata, la paziente può svolgere l'attività lavorativa abituale non oltre il 50% (4 ore al giorno) con ritmi lavorativi non stressanti e in un contesto lavorativo che tenga conto della ridotta capacità relazionale. Allo stato attuale e a medio-lungo termine non si ritengono indicati provvedimenti di riqualifica professionale.
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e stimolare le capacità residue, sarebbe auspicabile un intervento tempestivo, aiuto ad un collocamento lavorativo a tempo parziale, nella misura di non oltre il 50% in una attività lavorativa leggera che tenga conto dei limiti psico-fisici.
(…)" (doc. AI 95/1-2)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 65% quale operaia orologiaia – attività da ultimo svolta con i seguenti lavori specifici: “(…) lavori di sballaggio casse di orologi, posizione di lavoro: in piedi/seduta – taglio tige con macchina, posizione di lavoro: seduta – altri lavori di assemblaggio in genere, posizione: seduta (…)” (doc. AI 12-1) – e in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.
Infatti, la dr.ssa __________, Caposervizio dell’__________, nel certificato medico 6 maggio 2009, non ha posto delle diagnosi nuove e non si è espressa sulla capacità lavorativa (doc. AI 87/2).
Dal canto suo il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 15 settembre 2009, si è limitato ad attestare in modo del tutto generico e senza alcun commento i seguenti periodi e gradi di inabilità lavorativa: “(…) 100% dal 28.05.2003 – 50% dal 20.09.2004 – 100% dal 13.06.2005 – 50% dal 02.04.2007 per tempo indeterminato (…)” (doc. AI 87/3).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 19 ottobre 2009 (doc. AI 91/1-2), si è così espresso:
" (…)
Osservazione.
Certificato servizio di oncologia del 6.5.2009: viene attestato che l’assicurata risulta abile per lavori leggeri senza sollecitazione del braccio sinistro.
Certificato dr. __________ nel quale vengono indicati i periodi di IL
100% dal 28.05.2003
50% dal 20.09.2004
100% dal 13.6.2005
50% dal 2.4.2007
Valutazione:
in merito al certificato del servizio di oncologia questo è compatibile con quanto costatato in occasione della perizia SAM.
Per quanto concerne i periodi di IL indicati dal dr. __________ rimando alla perizia SAM dove viene espressamente confermata una stabilità della situazione, valutazione fatta in conoscenza dei periodi certificati dal dr. __________.
(…)" (doc. AI 91/2)
Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 23 novembre 2009 della dr.ssa __________ (doc. AI 95/1-2 riprodotto in esteso al consid. 2.7 in fine). La dr.ssa __________ ha infatti confermato le diagnosi poste e descritto una situazione sovrapponibile a quelle ritenute dai periti del SAM. In particolare la specialista non ha contestato la perizia e nemmeno ha indicato quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe costituito l’asserito peggioramento limitandosi ad esprimere una diversa valutazione.
Al riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 28 dicembre 2009 hanno osservato:
" (…)
Il certificato della Dr.ssa __________ del 23.11.2009 segnala che in occasione della visita, avvenuta il giorno della stesura del certificato, è presente un peggioramento del quadro clinico. La sintomatologia descritta quale instabilità emotiva, affettività depressa, facile esauribilità, ritiro sociale, preoccupazione persistente per una recidiva neoplastica, insonnia ribelle, somatizzazione del disagio emotivo con conseguente incremento della sintomatologia algica, abbassamento della soglia di vulnerabilità allo stress ed energia vitale ridotta, evitamento delle situazioni sociali, cristalizzazione su vissuti di impotenza, insufficienza, perdita di sicurezza, visione negativa del futuro e del presente, sono sintomi già descritti e presi in considerazione nella valutazione dei limiti funzionali e della CL in occasione della perizia SAM. La dr.ssa __________ non argomenta in quale misura e con quali caratteristiche appare modificato la sintomatologia, rispetto alla valutazione SAM, che viene solo definita come peggiorata, modificazioni che sembrano essere rilevate in occasione della sua valutazione del 23.11.2009 (non si fa accenno nel certificato se queste siano antecedenti), nè la diversa valutazione della CL residua.
A livello diagnostico le diagnosi non si discostano da quelle poste in fase di perizia.
Anche a livello prognostico la perizia SAM per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico si era pronunciata “... ella da circa 4 anni appare più stabile nella sua sofferenza psicologica (depressione persistente) e poco modificata-modificabile nei sintomi presentati. Se le prime forme di sofferenza psicologica avevano i tratti reattivi, dal 2005 circa ella si mostra stabilmente sofferente e non più capace di recupero, almeno fino ad oggi. Prognosi poco definibile al momento, passibile di peggioramento. Molto dipenderà anche dall'andamento della patologia neoplastica e dal suo arrivare ad aver fiducia di un futuro possibile”.
Tale prognosi non si discosta a nostro avviso con quella espressa dalla Dr.ssa __________.
La documentazione pervenuta non giustifica quindi una diversa valutazione della IL rispetto alla precedente valutazione SAM.
(…)" (doc. IV/1)
Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando la perizia 6 luglio 2009 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 65% quale operaia orologiaia (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal 1. gennaio 2005.
Va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)
2.10. Quanto alla valutazione economica occorre per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Nella fattispecie, da un punto di vista medico-teorico, è stata accertata una capacità lavorativa del 65% tanto nella sua che in un’altra attività adeguata.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Visto che l'assicurata presenta ancora, secondo i periti del SAM interpellati dall'Ufficio AI, un tasso di capacità lavorativa del 65% nella sua attività abituale di orologiaia, ella, per ridurre il danno, avrebbe potuto continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione, essendo quindi teoricamente in grado di conseguire un reddito corrispondente del 65% del reddito realizzabile senza il danno alla salute. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA dell'8 settembre 2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alla perizia pluridisciplinare del SAM – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Visto che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 65% nella sua attività abituale, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 65% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente è dunque del 35% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI, visto il miglioramento dello stato di salute, le ha riconosciuto il diritto alla rendita intera fino al 31 marzo 2005 (cfr. consid. 2.6 e art. 88a cpv. 1 OAI).
Va qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla medesima conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, è giunto anche l’Ufficio AI sulla base del rapporto finale 26 agosto 2009 nel quale il consulente in integrazione – ritenuta la capacità lavorativa del 65% e apportate le rispettive deduzioni riconosciute per gap salariale e per la particolare situazione personale o professionale (doc. AI 69/1-2 e 81/1-7) –, mediante il confronto dei redditi di riferimento, ha stabilito un grado d’invalidità del 36%.
2.11. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti