Raccomandata
Incarto n. 32.2009.137 FS
Lugano 26 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 giugno 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 3 aprile 2007, preavvisata con progetto 21 febbraio 2007 (doc. AI 35/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1952, poiché, sulla base degli accertamenti medici – perizia pluridisciplinare del Servizio di Accertamento Medico (SAM) del 31 agosto 2006 (doc. AI 24/1-43), precisazioni 8 febbraio 2007 del SAM (doc. AI 33/1-2) e annotazioni 19 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. AI 34/1) –, egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 40/1-3). La decisione amministrativa è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nel mese di aprile 2009 l’assicurato, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 49/1 e 48/1-8).
Con decisione 2 giugno 2009, preavvisata con progetto 23 aprile 2009 (doc. AI 53/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:
" (...)
Con la domanda del 06.04.2009 ha richiesto quali prestazioni una rendita AI.
Con decisione del 03.04.2007 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
La documentazione presentata, certificati medici del Dr. __________ del 21.09.2008 nonché 13.03.2009, sono stati sottoposti ad esame medico del nostro Servizio Medico regionale il quale indica che gli stessi non fanno che ribadire quanto già esposto nel suo scritto del 05.03.2007, senza alcun dato clinico attuale. Infatti non contengono nuove diagnosi né accertamento specialistico in grado di modificare le nostre precedenti decisioni.
Non è dunque medicalmente oggettivato un peggioramento dello stato di salute.
Il suo scritto 15.05.2009 nonché il certificato medico del Dr. __________ del 12.05.2009 sono stati sottoposti ad esame del nostro Servizio regionale Medico (SMR).
I noti disturbi elencati nel rapporto medico sono già stati accertati in occasione della perizia effettuata presso il Servizio Medico AI di Bellinzona nel luglio 2006 e ritenuti privi d’influsso sulla capacità lavorativa.
Dall’attuale rapporto medico non risulta minimamente provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute del Signor RI 1.
(…)" (doc. AI 57/1-2)
1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto al TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare che:
" (...)
4). Dalla relazione del 12 maggio 2009 si evince dunque un intervenuto peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto all’ultima decisione AI del 03.04.2007 come comprovato dall’annesso doc. “C”.
5). Un particolare approfondimento avrebbe dovuto essere eseguito in fase istruttoria AI, al fenomeno delle facili cadute di cui il ricorrente è rimasto vittima e in questa sede si invoca il carattere del tutto particolare, ritenuto che il ricorrente, essendo moroso nel versamento dei premi di cassa malati, da parecchi mesi non è più coperto dalla LAMAL. Quindi, da un lato l’UAI non ha ritenuto opportuno approfondire la fattispecie medica al momento della presentazione della domanda AI, mentre che dall’altro, il ricorrente non è stato nella possibilità – causa mancata copertura LAMAL –, di sottoporsi ad una visita specialistica che potesse dimostrare l’effettivo intervenuto peggioramento.
Ciò non di meno, nelle scorse settimane il ricorrente ha esposto la sua situazione assicurativa all’ufficio cantonale assicurazione malattia, che con scritto del 12 giugno lo sollecita a voler prendere contatto con predetto ufficio. L’informazione in possesso del sottoscritto patrocinatore alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i costi di una visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico di cui il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni alla replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova.
(…)" (I, pag. 3 e 4)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso evidenziando che i certificati medici del dr. __________ sono stati sottoposti, per una nuova valutazione globale del danno, al dr. __________ che, nelle annotazioni 10 luglio 2009 (IV/bis), ha confermato la precedente presa di posizione 20 maggio 2009 nella quale aveva concluso che “(…) non risulta minimamente provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI 56/1).
1.5. Invitato espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 10 luglio 2009 dell’SMR (V), con lettera 25 luglio 2009 RA 1 ha puntualizzato che “(…) con scritto del 30 giugno 2009, l’Ufficio cantonale assicurazione malattia, conferma quanto segue: “questo ufficio è stato informato che l’assicuratore malattia ha decretato la sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che i premi o le partecipazioni non sono stati pagati…”. Di seguito sono state avviate le prime procedure amministrative da parte del ricorrente, affinché possa quanto prima risolvere la questione relativa all’assunzione dei costi medici. Sino a quella data, il ricorrente non potrà dimostrare alcunché, non trovando nessuno specialista disposto ad effettuare una perizia, se non i “soliti” certificati medici del dr. __________. (…)” (VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 20 maggio 2009 del dr. __________, medico SMR, – ossia che: “(…) attualmente viene presentato un nuovo rapporto del 12.5.2009 del dr. __________ che elenca i noti disturbi già accertati in occasione della perizia SAM e ritenuti privi d’influsso sulla CL. Dall’attuale rapporto non risulta oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute. Vengono riportate in pratica le medesime lamentele già riportate nel rapporto del 18.10.2004 del dr. __________. (…)” (doc. AI 56/1) – e non può che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) non risulta minimamente provata o resa probabile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI 56/1).
Pendente causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha formulato alcuna osservazione in merito alla valutazione 10 luglio 2009 con la quale il dr. __________ ha confermato la precedente presa di posizione del 20 maggio 2009 (IV/bis).
D’altra parte – ricordati gli scopi posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI: porre un requisito tale da impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 2.3) –, non è nemmeno possibile liberare l’assicurato, come sembrerebbe pretendere il suo rappresentante, dal-l’onere di rendere verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, per il solo fatto che “(…) l’assicuratore malattie ha decretato la sospensione delle prestazioni in ragione del fatto che i premi o le partecipazioni correnti non sono stati pagati. (…)” (doc. B).
Infatti, da una parte la comunicazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali concernente il “Pagamento obbligatorio dei premi e delle partecipazioni dell’assicurazione malattie” è datata 30 giugno 2009 (cfr. doc. B) ed è quindi posteriore al momento in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni AI nel mese di aprile 2009 (doc. AI 49/1-5 e 48/1-8).
D’altra parte, dalla documentazione medica allegata alla nuova domanda di prestazioni, risulta che il dr. __________, FMH in chirurgia, dopo aver certificato il 2 marzo 2007 un’incapacità lavorativa del 100% nel proprio mestiere dal giugno 2004 (doc. AI 38/4), nel certificato 21 settembre 2008 (doc. AI 49/3-4) – osservato che “(…) oggi di fatto, il signor RI 1 lavora nella misura del 20%-50% a tratti e saltuariamente (…)” –, ha concluso che “(…) il signor RI 1 è da considerare invalido al 50%. (…)” (doc. AI 49/4) mentre nel certificato 13 marzo 2009, senza tuttavia motivare e documentare in alcun modo, ha attestato un’inabilità “(…) al lavoro al 100% in maniera permanente a causa dei grossi problemi di salute (…)” (doc. AI 49/5).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 aprile 2009 ha rilevato che “(…) i due ultimi certificati medici del Dr. __________ (21.09.2008 e 13.03.2009) non fanno che ribadire quanto già esposto nello scritto del 05.03.2007, senza alcun dato clinico attuale. Non forniscono nessuna nuova diagnosi né accertamento specialistico in grado di modificare le nostre precedenti decisioni. Non è dunque medicalmente oggettivato un peggioramento dello stato di salute rispetto alle nostre precedenti prese di posizione. (…)” (doc. AI 52/1).
Va qui inoltre sottolineato che, nella lettera 30 giugno 2009, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha evidenziato che “(…) si rammenta parimenti che se nel frattempo, in attesa della completa definizione della pratica in rassegna, necessitasse di cure di prima necessità, i servizi pubblici cantonali (Pronto Soccorso __________) sono a completa disposizione. (…)” (doc. B).
Anche RA 1 con il ricorso ha osservato che “(…) l’informazione in possesso del sottoscritto patrocinatore alla data odierna è che il cantone assume per il ricorrente i costi di una visita specialistica, rispettivamente anche di un intervento chirurgico di cui il ricorrente necessita e in sede di presentazioni delle osservazioni alla replica di controparte, si produrranno ulteriori mezzi di prova. (…)” (I).
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti