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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2009 32.2008.98

24 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,794 parole·~54 min·3

Riassunto

Revisione. Viste le risultanze mediche che attestano un miglioramento dello stato valetudinario e considerato il grado d'invalidità a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita. Trasmissione atti all'Ufficio AI per pronunciarsi sul diritto a una riformazione professionale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.98   FS/sc

Lugano 24 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 15 aprile 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, da ultimo attivo quale impiegato di ban-ca (doc. AI 9/1-3 e 73/9), con decisione 21 novembre 2003 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2), cresciuta incontestata in giudicato, è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. novembre 2002.

                               1.2.   Nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel giugno 2004 (doc. AI 36/2) – effettuati i necessari accertamenti, in particolare un accertamento professionale presso il __________ e una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ –, l’Ufficio AI, con progetto 5 gennaio 2007 (doc. AI 104/1-3), ha preavvisato all’assicurato la soppressione della mezza rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.

                               1.3.   L’Ufficio AI – viste le osservazioni 8 febbraio 2007 inoltrate tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 108/1-3) e lo scritto 5 febbraio 2008 con il quale lo stesso legale ha comunicato che il suo assistito “(…) ha manifestato una seria e concreta volontà di intraprendere una riformazione professionale. (…)” (doc. AI 122/1-2) –, preso atto degli accertamenti medici intrapresi dall’assicuratore infortuni, ha affidato il caso al Servizio integrazione (doc. AI 123/1).

                                         Con decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 133/1-5) – sulla base del rapporto complementare 3 aprile 2008 della consulente in integrazione e delle annotazioni 14 aprile 2008 del medico SMR (doc. AI 128/1-3 e 132/1) –, l’Ufficio AI ha quindi confermato la soppressione della mezza rendita tramite decisione formale.

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, la possibilità di essere reintegrato nel settore della grafica e del commercio o della vendita e la mancanza dell’usuale confronto dei redditi – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e sulla base delle precisazioni fornite dalla consulente in integrazione professionale alle domande postele dal giurista (VI/1 e VI/2) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.6.   Con scritto 14 agosto 2008 l’avv. RA 1 – ribadite le contestazioni in merito alle possibilità di reintegrazione indicate –, ha trasmesso al TCA il certificato medico 28 luglio 2007 del dr. __________.

                               1.7.   Con osservazioni 1. settembre 2008 l’Ufficio AI – visto anche il rapporto complementare 22 agosto 2008 della consulente in integrazione professionale (X/2) – ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2008, con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2008 e negato il diritto ad una riformazione professionale, è conforme o meno alla legislazione federale.

                               2.3.   L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che:

"  Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

a.  essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b.  le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute."

                                         Al riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) si legge che:

"  Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110; DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

                               2.7.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.8.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni 9 luglio 2002 (doc. AI 1/1-6), sfociata nella decisione 21 novembre 2003, con la quale l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione intrapresa d’ufficio nel mese di giugno 2004 (doc. AI 36/2) – viste le risultanze del rapporto 21 febbraio 2005 del dr. __________, specialista in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14), del rapporto 29 maggio 2006 (doc. AI 78/1) del dr. __________, FMH in neurologia, della perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) a cura del dr. __________, del rapporto complementare 3 aprile 2008 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 128/1-3) e delle annotazioni 14 aprile 2008 (doc. AI 132/1) del dr. __________, medico SMR –, ha soppresso la mezza rendita precedentemente erogata (doc. AI 133/1-5).

                                         Il dr. __________, nel rapporto 21 febbraio 2005 indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14) – evidenziati i seguenti esiti dell’infortunio del 22 giugno 2000 “(…) ● contusioni multiple guarite senza reliquati; ● trauma contusivo alla spalla destra con successivo riscontro di instabilità ventrocraniale. Esiti di artroscopia diagnostica e stabilizzazione anteriore con Suretac in data 12 febbraio 2001; ● contrattura permanente del trapezio destro che diventa ingravescente ed aumenta di intensità nelle stazioni statiche prolungate (vedasi in piedi a lungo o seduto a lungo); questa è la sintomatologia attuale; ● evoluzione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento in disturbo di personalità ansioso e dipendente in terapia specialistica con remissione completa del quadro depressivo interessante le sequele infortunistiche. (…)” (doc. AI 91/12), ritenuto che “(…) per i disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori estranei all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima limitazione funzionale (vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio destro è con alta probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI 91/12) e posto che “(…) il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 01.06.2005. (…)” (doc. AI 91/13) –, ha espresso la seguente valutazione:

"  (...)

Il paziente non è in grado di restare a lungo in posizioni statiche vale a dire seduto davanti un computer o in piedi ad uno sportello per oltre un'ora: ha bisogno quindi di cambiamenti di posizione da seduto ad eretto, di poter muovere le braccia e di poter anche deambulare movimenti che permettono di non peggiorare la contrattura a livello del trapezio destro e conseguentemente di mantenere le algie in condizione accettabile.

Il paziente non ha impedimenti per quanto attiene e riguarda il sollevamento i pesi sino a circa 25 kg, ovviamente non in maniera ripetitiva (se esegue questo 3 volte in un'ora non succede comunque niente); a parte queste limitazioni non vi sono altri impedimenti pratici.

Resta non indicato un lavoro sedentario, per esempio davanti ad un computer o ad uno sportello bancario.

Allo stato attuale quindi, ritenuta per altro la giovane età dell'assicurato sarebbe opportuno indirizzare il paziente verso una riforma professionale. A questo riguardo, il signor RI 1 ha accenna [ndr.: accennato] che si era interessato per la scuola di tecnici di radiologia: considerando che l'interessato ha conseguito la maturità scientifica, l'ammissione a questa scuola non dovrebbe trovare ostacoli: l'occupazione medesima poi consente e richiede cambiamenti di posizione frequenti, implica il controllo delle esposizioni davanti allo schermo del computer ed eseguire eventualmente esami più specifici tipo TAC o RMI che non superano di media i 40 minuti consecutivi di tempo e comunque con possibilità di cambiare posizione da seduto ad eretto e deambulare; raramente è richiesto aiutare i pazienti. Questo indirizzo potrebbe essere una buona opportunità per il signor RI 1 di riqualificarsi in una occupazione interessante. Rimane ora compito dell'Assicurazione Invalidità approfondire questo aspetto ed esprimersi al riguardo." (doc. AI 91/14)

                                         Il dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha attestato che “(…) da parte mia avevo visto il paziente una volta nel giugno 2001 e successivamente di nuovo solo nel 2006 due volte, da ultimo il 29 marzo 2006, in seguito a cefalee. E’ pure in trattamento psichiatrico. Non ho potuto evidenziare deficit neurologici e sto seguendo di nuovo il paziente da pochi mesi per cefalee. Non sono in grado di prendere posizione sulla capacità lavorativa, non conoscendo nei dettagli la sua storia medica esulante gli aspetti neurologici, in particolare anche gli aspetti psichiatrici. Per quel che riguarda la situazione neurologica in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).

                                         Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8) – posta la diagnosi di “(…) ♦ sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) di gravità medio-lieve ♦ tratti di Disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di quello ansioso-di evitamento e di quello narcisistico) (…)” e ritenuta la seguente valutazione e prognosi: “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio avviso, è valutabile al 75-80%. La prognosi, date le diagnosi e la difficoltà fin qua evidenziata nel reintegrarsi nel mondo del lavoro, mantiene qualche riserva e sarà determinata dal tempo. (…)” (doc. AI 91/7) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha poi concluso che:

"  (…)

B.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

        1.   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Il periziando non presenta, ora, sintomi della sfera psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno 2000; i sintomi presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono estinti.

Anche se la Collega psichiatra dott.ssa __________ reputava il periziando totalmente capace al lavoro dal mese di gennaio 2004 (suo Rapporto peritale del 05 luglio 2004) a mio parere, nel periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente, ansiosa d'importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l'anno 2006. Il periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti all'alterazione riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E' mia l'impressione che il fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006, l'abbia, ulteriormente, responsabilizzato e rinforzato.

Mi chiedo, in ultimo, se non sarebbe opportuno sottoporre il periziando anche ad una valutazione ortopedica considerando che l'ultima, quella effettuata dai Colleghi della Clinica __________ di __________, risale a quattro anni fa (luglio 2002) per una più completa definizione del caso.

        2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50% dal novembre 2002 all'agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e continua).

        3.   L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

              Il periziando non ha più un ambiente di lavoro.

C)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

        1.   È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sono da prendere in considerazione nel contesto di una reintegrazione nel mondo del lavoro (cito le parole del periziando ... "mi piacerebbe anche fare una formazione empirica, ... mi piacerebbe lavorare in Posta come postino, ... farei anche venditore in un negozio di articoli sportivi, ... io ce la metto tutta anche per lavorare una giornata intera"...).

        2.   È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

              ---------------------------------

        3.   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

              Dal lato psichiatrico sì, per i dettagli e la percentuale vedi più sopra.

(…)" (doc. AI 91-7/8)

                                         Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto      19 dicembre 2006 indirizzato alla __________ (doc. AI 108/4-5) – attestato che “(…) l’assicurato mi riferisce che negli ultimi due anni e quattro mesi la situazione è tendenzialmente peggiorata, ossia le contrazioni involontari muscolari e le cefalee si manifestano più spesso. Clinicamente trovo una tumefazione indurita nella fossa sopraspinata misurante 5x7 cm dolente alla palpazione specialmente sul versante anteriore. La mobilità della spalla è simmetrica, rotazione esterna 45°, interna pollice su Th12, abduzione 120°, elevazione 140°, non segni per una lesione transmurale della cuffia, articolazione acromio-clavicolare indolente, segni per conflitto sottoacromiale negativo. Rotazione colonna cervicale destra-sinistra 90°-0°-90°, distanza mento-sterno 2-20 cm. (…)” (doc. AI 108/4) –, ha posto la seguente valutazione: “(…) soggettivamente e oggettivamente vi è un peggioramento della situazione, all’occasione dell’ultima visita le dimensioni della tumefazione erano 5x5 cm. Visto che la diagnosi esatta tutt’oggi non è chiara al 100% consiglio di eseguire una RM della zona scapolare. Visto che il paziente soffre di una claustrofobia marcata, questo intervento sarà da eseguire in un apparecchio aperto il quale è disponibile alla Clinica __________ a __________. (…)” (doc. AI 108/5).

                                         Nel rapporto 17 gennaio 2008 indirizzato alla __________ (doc. 20/1 dell’incarto Lainf), il dr. __________ – dopo che, con precedente scritto 23 marzo 2007 (doc. 9/1 dell’incarto Lainf), aveva osservato che la RM alla __________ di __________ non aveva potuto essere eseguita e di essere in attesa di indicazioni in merito ad una seconda punzione – ha attestato che:

"  (…)

ho potuto rivedere il Signor RI 1 dopo la biopsia parascapolare del trapezio a destra. L’esito dell’Istituto citologico di __________ non mostra segni per neoplasie maligne. Il referto però non permette di eseguire un esame citologico ulteriore.

Soggettivamente la situazione è rimasta invariata e purtroppo fino ad oggi nè i miei colleghi ortopedici che hanno potuto vedere l’assicurato in precedenza e nemmeno io possiamo formulare una diagnosi precisa tranne una contrattura secondaria di origine indeterminata della muscolatura parascapolare a destra in uno stato dopo una stabilizzazione artroscopica nel febbraio 2001.

Consiglio come prossimo passo visto che esami medici (consulto neurologico e vari consulti ortopedici), misure miorilassanti (miorilassanti per via orale, iniezioni locali ed applicazione di Botox) sono già tutte eseguite e nessuna senza effetto significativo, di procedere ad una riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato nel mondo del lavorativo. Le limitazioni da rispettare saranno di non lavorare con l’arto superiore destro in abduzione anche se il gomito risulta essere appoggiato, posizione sedentaria esclusiva è da evitare, nessuna controindicazione a lavori in piedi per esempio camminando. Sarà mia premura fornire più dettagli qualora l’ente assicurativo o l’AI me lo richiede.

(…)." (doc. 22/1 dell’incarto Lainf)

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 aprile 2008, ha concluso che “(…) in data 17 gennaio 2008, il Dr. __________ conferma la presenza di una contrattura muscolare secondaria in sede parascapolare destra in stato dopo stabilizzazione in artroscopia nel 2001. L’origine della contrattura rimane indeterminata. I limiti funzionali sono definiti: non può lavorare con l’arto superiore destro in abduzione, nemmeno con il gomito appoggiato, non può lavorare esclusivamente in posizione sedentaria; la deambulazione non è limitata. L’assicuratore Lainf conferma in data 30 gennaio 2008 il nesso causale preponderante tra l’evento del 22 giugno 2000 ed il danno della salute a carico della spalla destra. Si conferma il grado di capacità residua, riferita ad un’attività rispettosa dei limiti funzionali citati. Dal recente rapporto del Dr. __________ non emerge un peggioramento dello stato di salute.” (doc. AI 132/1).

                                         Il dr. __________, nelle precedenti annotazioni 10 ottobre e 30 novembre 2006, aveva concluso che “(…) l’inabilità lavorativa persisteva fino all’agosto 2006 nella misura del 50%. Il miglioramento dello stato di salute con scomparsa della sintomatologia ansiosa durante il 2006 permette la ripresa del lavoro in un’attività rispettosa dei limiti funzionali nella misura del 75-80%. Da notare che l’assicurato non presenta un’inabilità lavorativa dal punto di vista neurologico (rapporto Dr. __________ del 29 maggio 2006). (…)” (doc. AI 95/1) e che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa per le attività precedenti di impiegato di banca e di grafico valgono i limiti funzionali formulati dal Dr. __________ nel suo rapporto del 18 gennaio 2006. Le pause supplementari ed il cambiamento di posizione si realizzano nei limiti della citata capacità lavorativa residuale di 75-80% intesa come orario normale e rendimento ridotto. (…)” (doc. AI 98/1).

                                         L’Ufficio AI – viste le risultanze appena esposte e considerato che la consulente in integrazione (ritenuto il diploma di Graphic Designer conseguito presso l’__________ di __________; doc. AI 73/12), nel rapporto complementare 3 aprile 2008 (doc. AI 128/1-3), ha concluso che “(…) sulla base di queste indicazioni si ritiene che, nonostante non abbia mai svolto questa attività dopo la formazione, tale attività possa essere considerata adeguata dal punto di vista fisico. Si tratta infatti di un lavoro molto variato che comprende diverse attività (analisi, ideazione, progettazione, divulgamento, mediazione) che possono essere svolte in parte seduti ed in parte in piedi senza l’obbligo di alzare pesi pesanti. La mancanza di esperienza in questa professione non è sufficiente per giustificare una non reintegrabilità anche perché il fatto di non aver trovato un impiego in questo contesto non è legato al danno alla salute ma bensì a motivi congiunturali del mercato del lavoro. Si può dunque affermare che anche senza il danno alla salute l’assicurato si troverebbe nella stessa condizione. In conclusione, si ritiene che egli potrebbe essere integrato nel settore della grafica previo un periodo di riallenamento/introduzione al posto di lavoro. Come indicato sopra il signor RI 1 potrebbe inoltre essere impiegato nel settore del commercio oppure in quello della vendita essendo delle attività che ha già svolto in passato. Sulla base di quanto indicato sopra non vi sono quindi i presupposti per finanziare una nuova formazione professionale. Per contro, dopo aver discusso del caso con i colleghi collocatori __________ e __________ si ritiene che vi siano i presupposti per attivare il nostro servizio di collocamento per un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro adeguato allo stato di salute ed alle competenze dell’A. Si raccomanda pertanto di conferire mandato al collega __________ per attivare un aiuto al collocamento. Ritengo pertanto conclusa la lavorazione della pratica. (…)” (doc. AI 128/2-3) –, con decisione 15 aprile 2008 (doc. AI 133/1-3), ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2008 e negato il diritto ad una riformazione professionale.

                               2.9.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                             2.10.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale, fondandosi sugli esiti degli accertamenti evidenziati al considerando precedente, ha concluso per una capacità lavorativa del 75-80% in un’attività adeguata dal settembre 2006.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 21 novembre 2003 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 31/1-4 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-2). Questa decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul rapporto medico 20 maggio 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 20/1-5), che aveva attestato una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e sulla perizia psichiatrica 20 giugno 2003 (doc. 1/2-11 dell’incarto Lainf, menzionata dal dr. __________, medico SMR, nella proposta 2 settembre 2003; doc. AI 24/1), nella quale la dr.ssa __________ – posta la diagnosi di “(…) evoluzione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento (F 43.21 dell’ICD 10) in disturbo di personalità ansioso e dipendente (F 61.0 dell’ICD 10) (…)” (doc. 1/7 dell’incarto Lainf) –, aveva concluso che “(…) prevedo prognosticamente una possibilità di miglioramento e di chiusura del caso. L’incapacità lavorativa per ora rimane invariata, ossia del 50% (mezza giornata) visto quanto da me sopra descritto. Il nesso di causalità con l’infortunio nel futuro dovrà essere prosciolto. (…)” (doc. 1/10 dell’incarto Lainf). Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, in sede di revisione e viste le osservazioni 8 febbraio 2007 inoltrate tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 108/1-3), ha disposto ulteriori accertamenti.

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nella perizia 11 settembre 2006 (doc. AI 91/1-8), ha concluso che:

"  (…)

Il periziando non presenta, ora, sintomi della sfera psichica da mettere in relazione con il sinistro del 22 giugno 2000; i sintomi presentati in passato quali ansia-fobie e depressione sono estinti. Anche se la Collega psichiatrica dott.sa __________ reputava il periziando totalmente capace al lavoro dal mese di gennaio 2004 (suo rapporto del 05 luglio 2004) a mio parere, nel periodo 2004-06 (in assenza di altri più recenti rapporti specialistici-psichiatrici e basandomi, unicamente quindi, su dati anamnestici o di altra provenienza), vi erano elementi psichici di natura, prevalentemente, ansiosa d’importanza clinica, ora, pressoché scomparsi durante l’anno 2006. Il periziando presenta, attualmente, una psicopatologia nella quale si riscontrano sintomi del dolore, che non può essere completamente spiegato da una malattia somatica (problemi psicosociali, perdita del padre), e quelli dovuti all’alterazione riscontrabile nella sua costituzione caratteriale. E’ mia l’impressione che il fatto di essere diventato padre, nel mese di maggio 2006, l’abbia, ulteriormente, responsabilizzato e rinforzato.

(…)

I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (da valutarsi al 50% dal novembre 2002 all’agosto 2006 e al 20-25% dal settembre 2006 ad oggi e continua).

(…)." (doc. AI 91/7)

                                         Questa valutazione non è stata contestata dall’assicurato.

                                         Dal punto di vista neurologico il dr. __________, nel rapporto 29 maggio 2006, ha, in particolare, attestato che “(…) Per quel che riguarda la situazione neurologica in sé non trovo motivi per un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/1).

                                         Anche questa valutazione non è stata validamente contestata e l’assicurato non ha del resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che la contraddicessero.

                                         Il dr. __________, per quanto riguarda i disturbi alla spalla, nel rapporto 21 febbraio 2005 indirizzato alla __________ (doc. AI 91/9-14) – posto che “(…) per i disturbi interessanti la spalla destra non sussistono fattori estranei all’infortunio in causa e sono da ritenersi guariti con minima limitazione funzionale (vedi misurazioni). La contrattura dolorosa del trapezio destro è con alta probabilità una componente post-infortunistica. (…)” (doc. AI 91/12) –, ha concluso che, in un’attività rispettosa dei limiti funzionali posti, “(…) il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 01.06.2005. (…)” (doc. AI 91/13).

                                         La valutazione del dr. __________ non è stata contestata dal dr. __________ che, oltre a non esprimersi sulla capacità lavorativa residua, non ha oggettivato un peggioramento dello stato valetudinario e ha da ultimo proposto “(…) di procedere ad una riqualifica professionale per poter reintegrare l’assicurato nel mondo lavorativo. (…)” indicando che “(…) le limitazioni da rispettare saranno di non lavorare con l’arto superiore destro in abduzione anche se il gomito risulta essere appoggiato, posizione sedentaria esclusiva è da evitare, nessuna controindicazione a lavori in piedi per esempio camminando. (…)." (doc. 22/1 dell’incarto Lainf).

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata.

                                         Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato medico 28 luglio 2008 nel quale il dr. __________, ancora una volta, non si è espresso sulla capacità lavorativa residua e, in modo del tutto generico, ha attestato che l’assicurato “(…) da un punto di vista medico risulta essere non idoneo a svolgere la professione di graphic designer nella quale si è diplomato undici anni fa. Risulta essere controindicato lavorare con il braccio destro in abduzione anche se il gomito è appoggiato su un tavolo. La stragrande maggioranza delle ore lavorative di un graphic designer si svolge proprio in questa posizione lavorando con il mouse. (…)” (VIII/Bis).

                                         Al riguardo la consulente in integrazione, nel rapporto complementare 22 agosto 2008, ha riferito che “(…) dopo  aver chiesto una conferma al Dr. __________ si può affermare che per quanto riguarda l’uso del mouse il movimento di abduzione può essere limitato in modo importante se si presta attenzione ad alcuni accorgimenti. Ad esempio bisogna mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati in posizione diritta quando si lavora alla tastiera. Il mouse, invece, va collocato molto vicino alla tastiera evitando così il movimento di abduzione. Per gli spostamenti in orizzontale con il mouse, invece di muovere tutto il braccio si dovrebbe limitare il movimento solamente al polso. Come confermato anche dal Dr. __________ sarebbe inoltre esigibile che l’assicurato impari ad utilizzare il mouse con il braccio sinistro invece che con il destro (grazie ad un po’ di allenamento). Si può inoltre segnalare che l’assicurato potrebbe utilizzare il sistema TouchPad (periferica di input utilizzata per spostare il cursore captando il movimento del dito dell’utente sulla tastiera) al posto del mouse che comporta unicamente un movimento del dito per muovere il cursore sul PC. (…)” (X/2).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo la stabilizzazione della situazione alla spalla destra e il miglioramento della patologia psichiatrica – l'assicurato è abile al 75% in un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti dal settembre 2006.

                             2.11.   Appurata una capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali poste dal mese di settembre 2006, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che è in questo anno, più precisamente con effetto dal 1. giugno 2008, che l’amministrazione ha soppresso il diritto alla mezza rendita.

                          2.11.1.   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato   avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:

"  (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

                                         Dagli atti risulta che nel 2004 e 2005, quale impiegato di banca, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito annuo pari a fr. 60'220.-- rispettivamente fr. 61'090.-- (doc. AI 60/1).

                                         Di conseguenza il reddito da valido per l’anno 2008 è pari a fr. 64'005.68 (fr. 61'090.-- moltiplicati per le rispettive variazioni percentuali dei salari del 1,2% e del 1.6% negli anni 2006 e 2007 [cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e – non essendo ancora disponibile dovendo quindi riferirsi al valore più recente esistente, certo parziale, ma comunque indicativo, che è rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008 – per 1,9% [cfr. Evoluzione dei salari – stima trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html]).

                          2.11.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         Tale reddito va segnatamente determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Il TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

                          2.11.3.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che consideri la sua formazione e che più le si avvicini (attestato di maturità del liceo cantonale di __________ e diploma in Graphic Design dell’__________ di __________; doc. AI 73/13 e 73/12) avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 77'996,20 (Tabella TA1 2006, pto. 70-74 “informatica; R-S e altre att. professionali”, livello di qualifica 3, fr. 6'020.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

                                         Se invece si volesse tenere conto del reddito ipotetico in una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 3, il reddito annuo ipotetico da invalido ammonterebbe a fr. 72'658,25 (fr. 5'608.-- riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98) moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a], aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99] e moltiplicati per 1,9% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

                                         L’assicurato, quale impiegato di banca presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe potuto ipoteticamente guadagnare nel 2008 fr. 64'005.68 (cfr. consid. 2.11.1).

                                         Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 68'073.88; Tabella TA1 2006, p.to 67 “Serv, ausiliari attività finanziarie e assicuraz.”, livello di qualifica 4: fr. 5'256.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi, moltiplicato per la variazione percentuale dei salari dell’1.6% nell’anno 2007 [tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 99] e per 1,9% [pari alla variazione percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi tre trimestri del 2008]).

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.11.2), della stessa percentuale, ossia del 5,98% (fr. 68'073.88 contro fr. 64'005.68).

                                         L’importo da considerare sarebbe pertanto, nell’ipotesi di un reddito ipotetico da invalido di fr. 77'996,20, di fr. 73’332.02 (fr. 77'996,20 ridotti del 5.98%) e, nell’ipotesi invece di un reddito ipotetico da invalido di fr. 72'658,25, di fr. 68'313,28 (fr. 72'658,25 ridotti del 5.98%)

                                         Vista la capacità lavorativa del 75% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 15% – “(…) riduzione del 5% per attività leggera e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (VI/2, la tabella allestita il 23 giugno 2008) –, il reddito statistico da invalido corrisponde, infine, nelle rispettive varianti a fr. 46'749.16 (fr. 73’332.02 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'749.16) e a fr. 43'549.71 (fr. 68'313,28 x 75% ridotti del 15% = fr. 46'319.63).

                                         Quanto alla riduzione del 15% il TCA si limita qui ad osservare che la stessa tiene adeguatamente conto del fatto che l’as-sicurato, a dipendenza del danno alla salute, è stato giudicato in grado di esercitare un’attività sostitutiva, ma nella misura del 75%. Pertanto, a prescindere dal fatto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81), la riduzione del 15% tiene conto sia del fatto che lavorando a tempo parziale (75%, cfr. consid. 2.10) l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% che degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.

                          2.11.4.   In simili circostanze, ritenuti i redditi da valido (anno 2008) di fr. 64'005.68 e da invalido, nelle rispettive varianti considerate, di fr. 46'749.16 e di fr. 43'549.71, il grado d’invalidità deve essere cifrato al 27% ([64'005.68 – 46'749.16] : 64'005.68 x 100 = 26.96% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) rispettivamente al 32% ([64'005.68 – 43'549.71] : 64'005.68 x 100 = 31.95% arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                                         Di conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, il diritto alla mezza rendita riconosciuta all’assicura-to con la decisione 21 novembre 2003 (cfr. consid. 2.5 e 2.7).

                                         Per contro, ritenuti i gradi d’invalidità del 27% rispettivamente del 32% e considerato che gli stessi, in entrambe le varianti, sarebbero superiori al 20% anche se non si volesse apportare ai redditi da invalido considerati la riduzione del 5,98% in quanto troppo esigua (cfr. consid. 2.11.2), gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione professionale (cfr. consid. 2.4).

                             2.12.   In simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                          §   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sul diritto ad una riformazione professionale.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2008.98 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.03.2009 32.2008.98 — Swissrulings