Raccomandata
Incarto n. 32.2008.91 TB
Lugano 30 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 2 maggio 2005 (doc. AI 3) RI 1, nato nel 1953, ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, indicando che il danno alla salute esisteva dal 6 febbraio 2004.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medici, con decisione dell'11 aprile 2008 (doc. AI 63) l'Ufficio assicurazione invalidità ha accordato all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 (dopo un anno d'attesa dal sorgere dell'incapacità al lavoro) al 31 marzo 2007 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). Poi, data una perdita di guadagno del 34%, il diritto alla rendita è decaduto.
1.3. Il 14 maggio 2008 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha formulato ricorso chiedendo l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità dall'aprile 2007. A suo dire, esisterebbe un danno alla salute con incidenze notevolmente maggiori rispetto a quelle riconosciute dall'amministrazione, nel senso che anche dopo il dicembre 2006 egli è da considerare inabile almeno al 50% anche in lavori leggeri confacenti.
Nella risposta del 4 giugno 2008 (doc. VI) l'UAI si è integralmente confermato nella decisione impugnata.
1.4. L'11/17 settembre 2008 (doc. XV) il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 10 settembre 2008 (doc. C) del proprio psichiatra, sul quale l'Ufficio AI si è pronunciato il 19 settembre 2008 (doc. XVII) ritenendo che esso fosse ininfluente, siccome privo di diagnosi ed attestante la situazione di fatto esistente a 2008 inoltrato e non al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. Un eventuale comprovato e duraturo peggioramento di salute potrà semmai essere fatto valere in una nuova procedura.
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo al ricorrente il diritto ad una rendita (intera) AI soltanto dal 1° febbraio 2005 al 31 marzo 2007 e poi sopprimendo la rendita, a motivo di un grado d'invalidità del 34%.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista, un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)".
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
2.6. Con la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 31 marzo 2007, poi l'ha soppresso, poiché il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto di una riduzione del 10% per la possibilità di svolgere solo attività semplici e ripetitive, dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 34% e quindi inferiore al minimo legale del 40% (doc. AI 47).
Dal lato medico, il perito psichiatra (docc. AI 37 e 41) incaricato dall'Ufficio AI ha accertato che l'incapacità lavorativa dell'assicurato nella sua professione di carpentiere ed in altre attività adeguate era del 25%.
Sulla scorta della valutazione finale del 5 giugno 2007 (doc. AI 42) del medico presso il Servizio Medico Regionale, il 27 settembre 2007 (doc. AI 47) il consulente in integrazione professionale ha stabilito in Fr. 60'001.- (Fr. 27,15 all'ora x 42,5 ore x 4 settimane x 13 mesi) il salario da valido del ricorrente aggiornato al 2006 senza il danno alla salute se avesse ancora lavorato come aiuto carpentiere per il suo datore di lavoro.
In altre attività adeguate, ha fissato in Fr. 58'524.- la media del salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale aggiornato al 2006. Riportando questo dato su una capacità lavorativa del 75% e ritenuta una diminuzione del 10% per attività leggere, ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 39'503.-. Partendo dunque da queste cifre, l'Ufficio AI ha calcolato un grado d'invalidità del 34% ed ha interrotto il versamento della rendita dall'aprile 2007.
Il ricorrente contesta che le patologie causate dall'infortunio del 2004 siano da ritenere guarite nell'estate 2005 rispettivamente quelle psichiche siano di entità lieve dal dicembre 2006. A suo dire, esisterebbe invece un danno alla salute notevolmente maggiore, che persiste anche dopo il mese di dicembre 2006 ed a fronte del quale egli è inabile in misura almeno del 50% anche in lavori leggeri confacenti al suo stato di salute.
A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo nelle more istruttorie al rapporto allestito il 10 settembre 2008 (doc. C) dal dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH.
2.7. Il 6 febbraio 2004 il ricorrente ha avuto un incidente sollevando un mobile e l'assicurazione infortuni ha preso a carico l'evento.
Lo psichiatra e psicoterapeuta FMH dr. med. __________, il 9 maggio 2005 (doc. LAINF 1-14) ha eseguito una visita dell'assicurato per conto dell'assicurazione infortuni, diagnosticando una sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4) in soggetto poco differenziato, con strategie di coping e convinzioni disfunzionali, cinesiofobie, atteggiamenti autolimitanti. Questa sindrome ha assunto l'entità di una malattia di rilevanza clinica con limitazione della capacità lavorativa in misura completa. L'assicurato disponeva di poche risorse culturali e intellettive per far fronte alla situazione che si era creata. La fissazione sulla sintomatologia algica, la convinzione della propria inguaribilità, il decorso sfavorevole, l'esempio negativo del fratello invalido e della moglie disoccupata e l'esito insoddisfacente delle cure praticate, sono tutti fattori prognosticamente sfavorevoli, tendenti alla cronicizzazione. Una cura psichiatrica non era quindi indicata.
Il 18 maggio 2005 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico di circondario, ha eseguito una perizia per la __________. Nel suo referto del 25 seguente (doc. LAINF 1-10) ha concluso che la frattura dell'angolo antero inferiore di L5 era clinicamente guarita, in questa zona della colonna lombare l'assicurato non lamentava nessun problema, i problemi al passaggio toraco-lombare non erano di origine post infortunistiche, poiché si sono sviluppati dopo l'evento. Anche le irradiazioni e la debolezza alla gamba destra non trovavano correlato clinico in assenza di atrofia muscolare e nemmeno un correlato para-clinico in assenza di compressioni radicolari alla risonanza magnetica. Egli ha affermato che per i soli postumi infortunistici, l'assicurato era da considerare abile al lavoro in misura totale.
Il dr. med. __________, FMH in chirurgia, il 30 maggio 2005 (doc. AI 15) ha diagnosticato uno stato dopo frattura, schiacciamento di L5, dolore di sciatalgia destra, che da allora lo rende inabile al 100% al lavoro. Il curante ha inoltre affermato che il paziente non era in grado di svolgere altre attività, essendoci una limitazione funzionale totale.
Nella perizia medica particolareggiata compilata il 24 agosto 2005 (doc. AI 22) su invito dell'Ufficio AI, il chirurgo dr. __________ ha risposto dettagliatamente a tutti i quesiti. Egli ha evidenziato uno stato dopo frattura somatica di L5 al 27 febbraio 2004 con residui dolori ingravescenti alla schiena e cedimento all'arto inferiore destro. Dolore al gomito destro, mancanza di forza all'arto superiore destro, forza regolare all'arto superiore sinistro. Agli arti inferiori lamenta dolori persistenti nella fascia L4 e L5, mancanza di forza all'arto inferiore destro che fa sì che cammini con l'aiuto di un bastone, data inoltre la zoppia all'arto inferiore destro. Il decorso della patologia è cronico, evolutivo, ciò che influisce in maniera determinante sull'attività lavorativa, che lo rende non collocabile. Infatti, egli non può esercitare a tempo pieno la precedente attività di carpentiere-manuale e nemmeno altri lavori. Manifesta quindi un grado d'invalidità totale.
Il medico ha poi risposto a dei quesiti riguardanti diverse attività fisiche, rispondendo prevalentemente in maniera negativa (l'assicurato non può lavorare a braccia alzate, lavorare esposto a improvvise variazioni di temperatura, tollerare il contatto cutaneo intensivo con sostanze solide o liquide, tollerare vibrazioni, mantenere un ritmo lavorativo sostenuto, restare in piedi immobile, gestire situazioni conflittuali nell'ambiente di lavoro, svolgere un lavoro monotono, svolgere un lavoro ripetitivo, assumersi responsabilità, lavorare solo, lavorare in gruppo), mentre occasionalmente (sollecitare la nuca, effettuare movimenti di estensione con gli arti superiori, usare le mani, sollevare e trasportare pesi superiori a 5 kg) o saltuariamente può eseguire delle attività (stare seduto, stare in piedi, camminare, inginocchiarsi, lavorare in posizione flessa, effettuare ripetutamente brevi flessioni o rotazioni). Ha infine certificato che l'assicurato soffre di gravi difficoltà di apprendimento, rispondendo però negativamente alle successive domande in campo psichiatrico.
Il dr. med. __________, capoclinica di ortopedia presso l'Ospedale __________ di __________, è stato interpellato dall'UAI e nel suo rapporto medico del 15 ottobre 2005 (doc. AI 26) ha diagnosticato uno stato da frattura L5 curata conservativamente dal 6 febbraio 2004, dorsolombalgie invalidanti a decorso non traumatiche e sciatalgie croniche dal dicembre 2004.
L'incapacità lavorativa era del 100% e lo stato di salute era stazionario, senza possibilità di essere migliorata con provvedimenti sanitari (la terapia non ha dato i suoi frutti), mentre dei provvedimenti professionali erano indicati. Pertanto, l'assicurato non era in grado di svolgere né l'attività precedente né altre, queste ultime a motivo soprattutto che la formazione dell'interessato era insufficiente.
Visti questi referti, il 21 luglio 2006 (doc. AI 34) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI ha voluto procedere con una valutazione psichiatrica per stabilire la presenza di un disturbo somatoforme o solamente la presenza di ampliamento.
Il 10 agosto 2006 (doc. AI 35) l'Ufficio assicurazione invalidità ha designato il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, per l'accertamento medico ambulatoriale dell'assicurato, il quale ha avuto due colloqui con l'esperto: il 27 settembre 2006 ed il 10 novembre 2006. Il perito ha suddiviso il suo referto in due parti: la prima portante sui dati clinici, la seconda sulle conseguenze sulla capacità di lavoro. Nei dati clinici figurano l'anamnesi, i dati soggettivi dell'assicurato (disturbi somatici, stanchezza, debolezza, perdita di forza alla gamba destra, dolori lombari e disturbi del sonno), le constatazioni obiettive (con lo status, i risultati del test e l'esame dell'incarto AI/__________), la diagnosi e la sua valutazione e prognosi.
Nello status, l'esperto ha evidenziato che il ricorrente ha presentato una scarsa collaborazione, come se fosse piuttosto disinteressato che oppositivo. Durante tutto il colloquio è rimasto pressoché immobile, si è opposto alla prova della scrittura sostenendo di non avere forza e che lo scrivere gli causa mal di testa. La capacità di giudizio è apparsa compromessa dalla convinzione di essere gravemente ammalato; lo stesso vale per la coscienza di malattia praticamente composta di una concorrenza di pensiero ipocondriaco e probabile dolore cronico. L'attività motoria è apparsa ipoattiva con una deambulazione lenta e con cambiamento della postura da seduta ad eretta con una certa difficoltà e aiutandosi con il bastone. Non ha osservato movimenti abnormi e nemmeno segni di disturbo psicomotorio sistematizzato o altri caratteri specifici della qualità motoria. Lo specialista non ha rilevato particolari tratti di personalità che permetterebbero di formulare uno specifico disturbo caratteriale. Il pessimismo dell'assicurato, il rallentamento e l'apatia soprattutto durante il primo colloquio hanno dato l'impressione di un possibile disturbo depressivo della personalità. Le sue convinzioni portano sentimenti di abbattimento, malinconia, assenza di allegria, è privo di gioia e di felicità. Il tono dell'umore è apparso quantitativamente insufficiente, ma tutto sommato adeguato. Il perito ha concluso che esiste una moderata deflessione del tono dell'umore in un soggetto chiuso nel proprio mondo pieno di ruminazioni concernenti i disturbi osteomuscolari; egli è convinto di essere incapace e ammalato, senza espressione di paura, ansia o rabbia. È carico di rimproveri rivolti ai familiari, i quali non capirebbero la sua grave condizione; afferma quindi che sarebbe meglio morire. Non si tratta però di un'ideazione suicidale, ma di una modalità di attirare l'attenzione dei familiari e di mostrare quanto ha bisogno di aiuto.
Le prove neuropsicologiche effettuate presentano i punteggi grezzi e la valutazione qualitativa sulla base di un confronto di riferimenti di uguale età e scolarità nettamente sotto la norma. È possibile che il periziato sia semianalfabeta, ciò che spiegherebbe l'insuccesso in due test, oppure che si tratti di un atteggiamento manipolativo. Entrambe le possibilità riducono il valore dell'ipotesi del deterioramento cognitivo. Resta comunque il dubbio che l'assicurato tentasse di amplificare i suoi sintomi.
Lo psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata; disturbo somatoforme da dolore persistente; ipocondria. Queste sindromi sono presenti da almeno tre anni e presentano un significativo influsso sulla capacità lavorativa soltanto in una nuova professione, mentre nell'ultima esercitata hanno soltanto un influsso marginale.
Nella sua valutazione, l'esperto ha evidenziato che si tratta di un soggetto che dispone di scarse risorse e scarso patrimonio culturale; probabile semianalfabeta, ha presentato un importante declino psicologico in seguito alla perdita del posto di lavoro nel mese di agosto 2003, con un progressivo peggioramento delle condizioni psicologiche dovute alla difficile situazione socio-economica nel periodo trascorso a beneficio dell'assicurazione disoccupazione, quando si è formata l'autoconvinzione di essere leso ed incapace a riprendere un'attività qualsiasi. A prima vista, il quadro osservato richiama un possibile sviluppo depressivo, ma il suo apparente deficit cognitivo non è null'altro che il prodotto della sua scarsa istruzione ed il rifiuto di fronte alla richiesta di una ragionevole prestazione. L'impressione clinica non corrisponde alla valutazione quantitativa del test neuropsicologico. La valutazione qualitativa dello stesso test indica invece una probabile tendenza manipolativa. Va tuttavia ritenuta come diagnosi differenziale anche una possibile fase prodromale di una demenza ancora di scarso valore clinico nel determinare un'incapacità lavorativa.
Riguardo alla capacità lavorativa, lo specialista ha rilevato che le menomazioni dovute ai disturbi constatati sono difficilmente oggettivabili dal profilo psichiatrico e secondo la valutazione neuropsicologica. Rispondendo a dei quesiti, lo psichiatra ha evidenziato che gli impedimenti a livello psicologico e mentale sono soprattutto soggettivi. L'assicurato è convinto di essere gravemente ammalato e che ha poco da vivere. L'esame neuropsicologico ha mostrato un importante deficit cognitivo, ma non del tutto tipico per un quadro demenziale o pseudodemenziale. La prestazione testistica è verosimilmente il frutto della sua scarsa informazione ed il fatto che vi è un'importante discrepanza rispetto al quadro clinico allontana i dubbi su una possibile demenza incipiente, ma fa sospettare che vi sia un'esagerazione nei sintomi fisici per motivi psicologici. A livello fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento e la perdita di forza. Il quadro incontra notevoli problemi nelle relazioni interpersonali sia in famiglia sia nelle nuove condizioni non sperimentate prima. Nell'ultima attività esercitata, i disturbi psichici non dovrebbero rappresentare un impedimento maggiore del 25%, perciò tale attività sarebbe ancora praticabile per i soli motivi psichiatrici, inizialmente a metà tempo. Non è invece possibile stabilire l'inizio della limitazione della capacità lavorativa nell'ultima attività esercitata, siccome non ci sono notizie riguardo ad un trattamento psichiatrico oltre alle informazioni poco utili da parte dell'operatore del Day Hospital __________ in assenza di uno specialista in psichiatria, né informazioni riguardanti le cure e il decorso susseguenti ai disturbi di natura psicosomatica riscontrati nel luglio 2004 e nel maggio 2005 da dei colleghi. Comunque, questi disturbi non dovrebbero rappresentare un grosso problema in un ambiente di lavoro nell'ambito delle attività svolte in passato. Dei provvedimenti d'integrazione sono difficilmente proponibili, visto l'atteggiamento oppositivo manifestato dall'assicurato, convinto di essere privo di forze. Inoltre, vista la lunga incapacità lavorativa, l'abitudine al processo lavorativo si è estinta. L'ideale sarebbe un collocamento in un centro di osservazione dove potrebbero essere valutate eventuali rimanenti risorse. Un altro grosso problema è la sua scarsa istruzione ed il probabile analfabetismo. L'esercizio di capacità sociali di base è molto dubbio e l'utilizzazione delle risorse disponibili è difficilmente ottenibile, sempre a causa della sua convinzione. Pertanto, l'interessato non è in grado di svolgere altre attività. La riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata dal profilo reumatologico ortopedico.
Il medico SMR ha invitato il perito a precisare le limitazioni funzionali dell'assicurato (doc. AI 40), ciò che l'ha portato a rivedere il paziente il 2 maggio 2007 ed a contattare telefonicamente il dr. __________, per stendere il referto il 29 maggio 2007 (doc. AI 41).
In questo terzo incontro, l'assicurato ha espresso una serie di preoccupazioni di natura socioeconomica in maniera molto più articolata rispetto agli incontri precedenti. Inoltre, ha ammesso il suo analfabetismo negato fino a quel momento e tutto ciò con toni rivendicativi e molto più vivaci. Così, il quadro clinico attribuibile alle menomazioni psichiatriche appare ancora più ridimensionato e rappresenta praticamente un equivalente di un importante disagio sociale e atto a rappresentare un supporto utile nell'ottenere un risarcimento. Emerge ancor più una specie di nevrosi da compenso.
L'esperto riferisce che il colloquio con il collega ha portato quest'ultimo a concludere che sia il quadro clinico riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto dal perito stesso, a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Il collega ha precisato che la sua valutazione era mirata a distinguere le cause dell'incapacità lavorativa ed a definire se si trattava di un infortunio o di una malattia. Pertanto, i limiti funzionali di un quadro somatoforme, descritti anche come "convinzioni disfunzionali e atteggiamenti autolimitanti", sono soggettivi e presentati come tali per documentare la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato. Da ciò derivano i diversi sintomi lamentati, che non sono null'altro che la convinzione dell'assicurato di essere impossibilitato a conseguire un introito mensile a causa della sua scarsa scolarità e competitività sul mercato del lavoro. I limiti funzionali dovuti al disturbo da disadattamento sono esigui e sono ben lontani da altri disturbi ansiosi e depressivi simili a quelli che si incontrano nel disturbo da disadattamento, con la sola differenza che nei disturbi da disadattamento sono una specie di linguaggio che serve per attirare l'attenzione su di sé, mentre in un autentico quadro depressivo sono dovuti a meccanismi inconsci, quali l'apatia e l'abulia contro le quali il paziente non è in grado di lottare. In specie, siccome la problematica reumatologica non è stata accolta come un'entità invalidante o come una costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un ampliamento dei sintomi in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei sintomi più banali e del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e di opposizione ad una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.
Alla luce dell'intero incarto medico che lo psichiatra ha potuto esaminare, egli esclude la presenza di un disturbo psichiatrico che possa giustificare l'erogazione di una rendita, soprattutto in una persona che svolge unicamente un'attività fisica.
Il 17 gennaio 2008 (doc. AI 59-2) il dr. med. __________ ha certificato che "a causa del deterioramento psico-fisico importante, il signor RI 1, non è in grado di riprendere più nessun lavoro psico-fisico. Tra l'altro deve portare il busto. È in cure per stato depressivo con Zoloft.".
Nel rapporto del 10 settembre 2008 (doc. C), il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha attestato che il ricorrente è in sua cura dal 28 aprile 2008 a causa di una pesante ed invalidante problematica clinica, psicopatologica, caratteriale e psicovolutiva pervasiva. Lo psichiatra ha evidenziato uno stato di profondo e pervasivo vissuto psicotraumatologico legato all'infortunio e all'intervento subiti e, soprattutto, all'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. Il curante ha rilevato che il paziente è totalmente invalido e inabile e presenta un'incapacità lavorativa del 100% dovuta alle lesioni fisiche, dipendente da terzi e deambula esclusivamente con il bastone. L'infortunio del 2004 ha determinato la comparsa dei disturbi psichici, giacché l'assicurato deve convivere a livello fisico con dolori persistenti alla colonna lombare, all'arto inferiore destro ed al gomito destro, soffre di artrosi cervicale, di sciatalgia cronica e tutto ciò ha scatenato il quadro clinico e psicopatologico attuale che ha assunto, malgrado la presa a carico specialistica, una modalità evolutiva regressiva e invalidante. L'insorgente presenta uno stato ansioso depressivo cronico postraumatico da infortunio, disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata, formula disturbi somatici, stanchezza, debolezza, perdita di forza alla gamba, insonnia a causa del forte dolore persistente alla colonna lombare. Il paziente è in uno stato di profonda disperazione, angoscia, non ha più futuro, né possibilità di migliorare la sua compromessa situazione clinica, psicopatologica, somatica e psicosociale. Anche la prognosi appare seria e condizionata da un'intensa presa a carico psichiatrica, psicoterapica, psicosociale e riabilitativa in regime ambulatoriale e semistazionario.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora rilevare che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le valutazioni dell'Ufficio AI non siano complete, nel senso che il ricorrente è stato peritato soltanto dal profilo psichiatrico, mentre da quello reumatologico/ortopedico nulla è stato detto.
Non va dimenticato che il chirurgo curante, dr. __________, nei suoi referti ha certificato che l'assicurato soffriva di dolori alla schiena e presentava cedimenti all'arto inferiore destro che causavano una zoppia, con conseguente deambulazione con l'aiuto di un bastone (doc. AI 22). Sempre nell'agosto 2005, come visto, egli ha ritenuto che queste condizioni di salute rendessero impossibile all'assicurato effettuare determinati movimenti con il corpo e/o parti del corpo.
Anche il collega dr. __________, nell'ottobre 2005, ha rilevato dal febbraio 2004 una diminuzione del rendimento del 100% in tutte le attività lavorative (doc. AI 26).
Successivamente non sono più giunti ulteriori certificati da parte dei medici curanti del ricorrente. Solo nel gennaio 2008 (doc. AI 59-2) il chirurgo dr. __________ ha attestato che l'insorgente non era in grado di riprendere più nessun lavoro psico-fisico e che tra l'altro portava ancora il busto già prescritto a suo tempo dall'assicuratore infortuni.
In merito alla valutazione del ricorrente per quanto concerne le sue patologie fisiche, questo Tribunale rileva che perfino lo stesso perito psichiatra interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità ha osservato il 27 dicembre 2006 che a livello fisico le menomazioni si manifestano come un facile affaticamento e perdita di forza e perciò richiedono un'attenta valutazione reumatologica (doc. AI 37-8 risposta n. 1.2) e, ancora, che la riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata dal punto di vista reumatologico ortopedico (doc. AI 37-9 risposta 3.3).
A questo proposito, il medico SMR ha affermato il 26 marzo 2007 (doc. AI 40) che "Questa valutazione è già avvenuta nel contesto della visita per la __________. In particolare, non viene rilevata una correlazione tra i disturbi somatici (tra cui dolori alla colonna in zona toraco-lombare) e correlati paraclinici (RM). Per questi disturbi l'assicurato ha anche beneficiato di un soggiorno presso la clinica di __________ (14.7 al 10.8.04). Nel rapporto concernente una visita in agenzia per la __________ indicava il 9.5.2005 un'IL del 100% a causa di disturbi somatoformi invalidanti. Il 25.5.2005 l'assicurato veniva ritenuto abile al 100% per disturbi puramente somatici. Attualmente, sulla base del rapporto periziale non è possibile determinare chiaramente se vi sia stato un cambiamento netto della situazione (dati obiettivi). Dr. __________ suggerisce telefonicamente il 26.3.2007 un aggiornamento peritale al fine di determinare in modo più preciso quanto sia attualmente invalidante il disturbo somatoforme e il disturbo depressivo e in che misura vi sia autolimitazione o ampliamento dei sintomi, eventualmente anche con l'ausilio di test psicometrici.".
Nel suo secondo rapporto del 29 maggio 2007 il dr. med. __________, perito psichiatra interpellato dall'Ufficio AI, ha affermato che "Nella nostra discussione telefonica il Collega afferma che sia il quadro clinico riscontrato in occasione della sua valutazione sia quello descritto da parte mia, oggi a distanza di due anni non è tale da giustificare un'incapacità lucrativa. I limiti funzionali di un quadro somatoforme, descritte anche come "convinzioni disfunzionali e atteggiamenti autolimitanti" (__________) sono effettivamente soggettivi e presentati come tali per documentare la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato.". Egli prosegue evidenziando che "quando una problematica reumatologica non è accolta come una entità invalidante o come una costellazione che porta all'erogazione di una rendita, si assiste ad un ampliamento di sintomi in forma di un insistente lamento ed amplificazione dei sintomi più banali e del loro significato, costruendo muri di autolimitazione e di opposizione ad una qualsiasi ragionevole richiesta di prestazioni.". Ed ancora che "tutto il resto della documentazione nonché le indagini psicometriche escludono la presenza di un disturbo psichiatrico che possa giustificare l'erogazione di una rendita. Questo soprattutto in un soggetto che svolge unicamente un'attività fisica." (doc. AI 41).
In merito a queste ultime considerazioni, il Tribunale è dell'avviso che sebbene il perito abbia evocato la problematica reumatologica, tuttavia l'ha valutata unicamente dal profilo psichiatrico, sostenendo che poiché i suoi dolori fisici non sono stati ritenuti invalidanti, l'assicurato li ha ampliati in forma di un insistente lamento ed ha amplificato i sintomi più banali. Questa conclusione non può però essere assimilata ad un parere rilasciato da uno specialista reumatologo, ma va presa soltanto come tale, ossia come l'opinione di uno psichiatra che ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente basandosi anche sulle problematiche reumatologiche – siano esse effettive o solo soggettive – da esso lamentate. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti.
In questo senso, una vera verifica delle patologie somatiche di cui sarebbe affetto l'insorgente non è dunque mai stata eseguita dall'Ufficio AI, anche perché l'Amministrazione si è attenuta al risultato a cui è giunto a suo tempo l'assicuratore infortuni, che nella decisione su opposizione del 19 agosto 2005 (doc. AI 28-2) si è basato sui referti del dr. med. __________, medico di circondario, e del dr. med. __________, medico all'Ospedale __________ di __________, ritenendo il ricorrente nuovamente abile al 100% dal 1° luglio 2005.
Al proposito, occorre osservare che entrambi gli specialisti interpellati hanno confermato che la frattura dello spigolo antero-inferiore di L5 era clinicamente guarita. Il primo medico ha concluso che per i postumi dell'infortunio l'assicurato deve essere considerato abile al lavoro in misura totale sul mercato generale del lavoro, dato che i problemi al passaggio toraco-lombare, sviluppatisi dopo l'evento, non sono in relazione causale con lo stesso; il secondo, invece, ha chiesto l'esame di uno specialista della schiena, fermo restando che non può essere escluso un legame con l'infortunio, visto che la sintomatologia (dolori alla giunzione toraco-lombare) si è sviluppata nel decorso di una frattura.
Riguardo a queste due discordanti conclusioni, l'assicuratore infortuni ha considerato che il fatto che d'avviso del dr. __________ non possa essere escluso un nesso con l'infortunio non basta, poiché l'assicuratore deve versare le prestazioni unicamente quando un danno alla salute è in relazione causale naturale almeno probabile con l'infortunio. La semplice possibilità non basta. Pertanto, poiché dal punto di vista medico l'infortunio del 2004 non lascia conseguenze tali da pregiudicare in misura apprezzabile la capacità di guadagno, per le sole conseguenze dell'infortunio la __________ ha chiuso il caso con effetto dal 1° luglio 2005, ritenendo l'assicurato abile al 100%.
Ora, la conclusione dell'assicuratore LAINF non vuol però ancora dire che dal 1° luglio 2005 in poi non vi siano state conseguenze dal profilo morboso, ovvero che il ricorrente non abbia manifestato dei disturbi aventi connotazione di malattia che interessano quindi l'assicurazione invalidità. Infatti, la __________ era interessata soltanto all'aspetto causale dell'infortunio, mentre all'UAI devono destare interesse le conseguenze di questo evento dal profilo (psico)somatico.
L'UAI avrebbe quindi dovuto verificare autonomamente questi disturbi somatici lamentati a lungo dall'assicurato - ed ancora perfino nel gennaio 2008 -, procedendo con una perizia reumatologica e/o ortopedica.
In questo senso, gli atti vanno retrocessi all'autorità competente, affinché proceda a peritare il ricorrente dal profilo reumatologico e/o ortopedico con riferimento, in particolare, alla determinazione della sua capacità lavorativa nell'attività di carpentiere-manovale rispettivamente in altre attività adeguate alle sue condizioni fisiche, a partire dal momento in cui l'UAI ha soppresso il diritto alla rendita intera a causa del miglioramento intervenuto sul piano psichiatrico.
La capacità di lavoro dell'assicurato dovrà poi essere valutata globalmente, ossia alla luce delle eventuali limitazioni reumatologiche/ortopediche e psichiatriche.
Tutto ben considerato, quindi, seppure per motivi diversi da quelli esposti dall'assicurato, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la succitata perizia.
Al ricorrente, vincente in causa, siccome rappresentato da un sindacato vanno attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al considerando 2.9.
2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti