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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2009 32.2008.62

13 febbraio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,159 parole·~16 min·3

Riassunto

Tempestività del ricorso confermata. Confermata competenza decisionale del TCA nel giudicare un ricorso contro una decisione dell'Ufficio AI persone residenti all'estero poiché al momento delle litisdipendenza l'assicurato era domiciliato in Ticino. RInvio atti all'Ufficio AI per accertamenti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.62   BS/td

Lugano 13 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2008 di

 RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 21 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Nell’ottobre 2004 RI 1, classe 1951 e professionalmente attiva a tempo parziale, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione 9 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1° aprile 2002, del 50% dal 9 gennaio 2003 e nuovamente del 100% dal 12 novembre 2006 sia nella precedente professione di telefonista che in altre attività ritenute adeguate. Le limitazioni nello svolgimento delle mansioni domestiche sono state quantificate nella misura del 54%.

                                         Di conseguenza, dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’incapacità al guadagno secondo il metodo misto, l’amministrazione le ha riconosciuto una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52% dal 1° ottobre 2003 (anno retroattivo alla richiesta di prestazioni AI, trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI), aumentata a rendita intera (grado d’incapacità al guadagno del 77%; tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 2 OAI) con effetto dal 1° febbraio 2007 (doc. D).

                                         Il 5 marzo 2007 l’assicurata ha contestato il succitato progetto di decisione (doc. AI 41-1).

                                         Essendosi nel frattempo l’assicurata trasferita in __________, con decisioni 21 maggio 2007 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha confermato l’erogazione di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 e di una rendita intera dal 1° febbraio 2007 (doc. D).

                               1.2.   Con ricorso 4 aprile 2008 l’assicurata, per il tramite dell’RA 1. RA 1, ha contestato la succitata decisione limitatamente all’assegnazione di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007. Facendo presente di aver ricevuto dalla Cassa __________ la decisione impugnata solo il 5 marzo 2008, essa ha contestato il miglioramento dello stato di salute che ha portato alla definizione di un’invalidità del 52%, postulando di conseguenza l’erogazione di una rendita intera dal 1° ottobre 2003 con i relativi interessi di mora.

                                         Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posta al benefico dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI del Cantone Ticino, divenuto nuovamente competente a seguito del rientro in Svizzera dalla ricorrente, ha chiesto in via principale la reiezione del ricorso evidenziando:

"  La ricorrente ha compilato il modulo "Richiesta e questionario relativi a un assegno per persone grandi invalide dell'AI" trasmesso il 18.9.2007 all'UAI, indicando di essere al beneficio di prestazioni AI per inabilità al 100% da parte dell'UAI Bellinzona. Essa ha ricevuto le prestazioni dovute ed era a conoscenza della decisione di rendita, relativamente alla quale poteva chiedere delucidazioni o una ulteriore copia. In altre parole avrebbe quindi potuto e dovuto informarsi. Se, almeno dopo il 18.9.2007, non ha ricevuto il testo della decisione fino al 5/6 marzo 2008 non è quindi determinante. Ritenuta la negligenza dell'assicurata è fuori luogo e deve essere respinta la richiesta degli interessi per gli importi da lei pretesi." (Doc. IX+bis)

                                         In via subordinata l’amministrazione ha postulato l’accoglimento del ricorso nel senso della retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici e per la resa di una nuova decisione (IX).

                               1.4.   Con ulteriori scritti le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni. 

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Occorre innanzitutto esaminare la ricevibilità del presente ricorso, datato 4 aprile 2008, contro la decisione amministrativa del 21 maggio 2007.

                                         Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).

                                         Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che la persona interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.). Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (STF del 28 marzo 2007 nella causa X., 6A.100/2006, consid. 2.2.2).

                               2.3.   Nel caso in esame, l’assicurata sostiene di non avere mai ricevuto le decisioni 21 maggio 2007, nonostante avesse inoltrato il 5 marzo 2007 le proprie osservazioni al progetto di decisione 9 febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1) e nemmeno dopo aver chiesto il 18 settembre 2007 all’Ufficio AI il motivo dell’accredito di fr. 51'800 sul suo conto corrente postale. Essa sostiene inoltre di averne ricevuto una copia dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero solo il 5/6 marzo 2008 (doc. D), dopo che il suo legale aveva nuovamente sollecitato, con scritto 23 gennaio 2007 (recte: 2008), l’amministrazione a una presa di posizione sulla sua cartella clinica e sull’accredito di fr. 51'800 (doc. B).

                                         Dal canto suo, l’Ufficio AI evidenzia che nella richiesta di concessione di un assegno grandi invalidi, pervenuta il 18 settembre 2007, l’assicurata aveva indicato di essere stata posta al beneficio di prestazioni AI per “inabilità al 100%” (doc. AI 56 – 3), per cui doveva essere a conoscenza della relativa decisione o per lo meno avrebbe dovuto informarsi.

                                         Orbene, in primo luogo va fatto presente che l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero non ha saputo fornire la prova dell’avvenuta notifica della decisione contestata (doc. AI 70), motivo per cui alla versione fornita dell’insorgente, ossia di non averla mai ricevuta, va data adesione. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

                                         In secondo luogo, la buona fede dell’assicurata dev’essere tutelata. Non è contestato che essa sapesse di beneficiare di una prestazione dell’AI: lo ha infatti indicato nella domanda 14 settembre 2007 per l’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 51-3), come pure nello scritto 18 settembre 2007 dove rileva di aver ricevuto dall’AI fr. 51'800 sul suo conto postale (doc. AI 53-1). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, a lei non può essere imputato di non essersi adoperata per informarsi in merito all’esistenza della relativa decisione di assegnazione della rendita. Lo ha fatto mediante il citato scritto 18 settembre 2007 rimasto inevaso.

                                         Solo a seguito della lettera 28 gennaio 2008 del legale dell’assicurata all’Ufficio AI (doc. B), trasmessa da quest’ultimo per competenza all’Ufficio AI per persone assicurate all’estero (doc. AI 65-1), gli sono state inviate (per posta semplice) le copie delle decisioni qui contestate (doc. C), ricevute, a detta dell’RA 1, il 5/6 marzo 2008 e quindi da quel momento le decisioni 21 maggio 2007 sono da ritenere validamente notificate. Siccome il ricorso è stato inoltrato entro 30 giorni, lo stesso è da ritenere tempestivo.

                               2.4.   Occorre ora esaminare la competenza territoriale del TCA, essendo le decisioni 21 maggio 2007 emesse dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

                                         Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile alla fattispecie concreta) le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale federale amministrativo. Per giurisprudenza, la competenza della Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone assicurate residenti all’estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale amministrativo) è data nella misura in cui al momento dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero, questo anche dopo l’introduzione della LPGA (STFA 22 gennaio 2004 nella causa S, consid. 2.3, I 232/03).

                                         Nel caso in esame, al momento della litispendenza  l’assicurata era domiciliata nel Cantone Ticino e quindi l’autorità competente per evadere il ricorso è la scrivente Corte (art. 58 cpv. 1 cpv. 1 LPGA in relazione all’art. 1 Lptca).

                                         Nel merito

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI:

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, l’Ufficio AI ha stabilito il grado d’invalidità secondo il metodo misto (50% quale salariata; 50% quale persona senza attività lucrativa), circostanza non criticata dalla ricorrente. Parimenti non contestata è la valutazione degli impedimenti nello svolgimento dell’attività domestica fissata nella misura del 54% nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, esperita il 10 marzo 2006 (cfr. relativo rapporto 4 maggio 2006; doc. AI 13-1).

                                         Contestata è invece la capacità lavorativa al 50% nella professione di telefonista (ed in altre attività adeguate) nel periodo 9 gennaio 2003 – 11 novembre 2006, valutazione eseguita dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) nella nota 14 dicembre 2006 (doc. 31-1).

                                         Esaminata la documentazione medica prodotta con il ricorso, nella nota 3 giugno 2008 il SMR ha concluso:

"  Purtroppo in occasione della prima fase istruttoria il lato salariato non è stato valutato debitamente. La IL del 50% certificata dal dr. __________ si riferiva all'attività di casalinga. Dalla documentazione attualmente disponibile non è possibile ricostruire l'evoluzione della IL quale salariata dal 2003 al 2006. In questo senso risulta indispensabile richiedere al curante dr. __________ di definire sulla base dei suoi atti qual era l'incapacità lavorativa quale salariata in quegli anni (in particolare per quanto concerne il 2003 ed il 2004), dato che in seguito lo stato è peggiorato per rottura tendinea e peggioramento coxartrosi).

Inoltre è da prevedere l'immediata revisione del caso con relativa valutazione peritale reumatologica, dato che dopo gli interventi eseguiti lo stato di salute ed in particolare quello funzionale dell'assicurata dovrebbe essere migliorato con ricupero d'una capacità lavorativa almeno parziale quale salariata." (Doc. IXbis)

                                         Visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per non rinviare gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento del succitato nuovo accertamento e per la resa, in seguito, di una nuova decisione in merito al diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007.

                                         In questo senso la decisione contestata è annullata ed il ricorso è da dichiarare accolto.

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI.

                               2.8.   Tenuto conto dell'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione contestata è annullata relativamente al diritto alla mezza rendita dal 1° ottobre 2003 al 31 gennaio 2007.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.6.

                                   2.   Le spese di giustizia di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'500. -- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   L’istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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