Raccomandata
Incarto n. 32.2008.61 BS/RG
Lugano 15 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale, nel novembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare 24 febbraio 2006 ad opera del SAM e dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi operato dal consulente in integrazione professionale (doc. AI 48), dal quale non è emerso un grado d’invalidità pensionabile, con decisione 4 febbraio 2007, preavvisata il 18 dicembre gennaio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 52).
Su richiesta dell’assicurato, in data 11 marzo 2008 l’Ufficio AI gli ha trasmesso copia del testo della decisione 4 febbraio 2008 intimata all’allora rappresentante (doc. AI 53-1).
1.2. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, ha inoltrato il presente ricorso datato 4 aprile 2008. Egli evidenzia anzitutto la tempestività del ricorso in quanto avrebbe ricevuto la decisione 4 febbraio 2008 solo l’11 marzo 2008 (precedentemente la decisione era stata intimata alla __________, suo patrocinatore di allora, senza che egli ne abbia tuttavia potuto prendere visione). Nel merito, sostiene una piena inabilità lavorativa, postulando inoltre il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione medica.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI chiede in via principale di dichiarare il ricorso irricevibile, la decisione 4 febbraio 2008 essendo stata notificata per invio raccomandato all’allora rap-presentante dell’assicurato in data 12 febbraio 2008. In via subordinata postula la reiezione del ricorso in quanto dalla documentazione medica prodotta non emerge una modifica sostanziale dello stato di salute successiva alla valutazione peritale.
1.4. Con scritti 14 luglio 2008 le parti hanno comunicato di non avere altri mezzi di prova da assumere (VIII, X).
1.5. In data 8 settembre 2008 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI delle informazioni in merito alla modalità notifica della decisione contestata (XII), ricevendo risposta il 22 settembre 2008 (XIII).
Il succitato accertamento, di cui si dirà nel prosieguo, è stato intimato al rappresentante dell’assicurato per osservazioni (XIV), il quale tuttavia è rimasto silente.
considerando in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica-zione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Giusta l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991 p. 393; RAMI 1997 p. 444, 1996 p. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma corretta se è fatta al rappre-sentante dell’assicurato fintanto che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]).
Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444).
2.3. Nel caso in esame, dagli atti prodotti con la risposta di causa emerge che, conformemente al succitato art. 37 cpv. 3 LPGA, in data 7 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha inviato per raccomandata la decisione 4 febbraio 2008 all’allora rappresentante dell’assicurato, __________, __________, __________. Il rappresentante era munito di regolare procura (doc. AI 2), revocata – successivamente alla decisione contestata – il 4 aprile 2008 (doc. AI 54-16). La raccomandata è stata ritirata allo sportello postale il 12 febbraio 2008 (IV/2). Il termine di ricorso di 30 giorni è di conseguenza iniziato a decorrere il 13 febbraio 2008 ed è scaduto il 14 marzo 2008. Il presente ricorso è invece del 4 aprile 2008.
Con il ricorso l’assicurato sostiene di non aver mai preso visione della decisione 4 febbraio 2008 inviata alla __________, precisando, nelle successive osservazioni, che il “precedente rappresentante” era deceduto e che non ha di conseguenza potuto avvisarlo e/o trasmettergli la decisione.
Dalle ricerche intraprese dalla scrivente Corte è risultato che __________, operatore sociale in seno alla __________ (doc. AI 1-1, 24-1, 29-1), è deceduto il 3 novembre 2005. Ciò non toglie che successivamente a tale data l’Ufficio AI sulla base, come detto, di una valida procura, ha notificato alla __________ sia la decisione 4 febbraio 2008 sia, in precedenza, diversi altri atti (doc. AI 45-1, 47-1 e 51-1). Va al riguardo precisato che il mandato di patrocinio era stato infatti affidato alla società - e ad essa è stato nell’aprile 2008 revocato da parte dell’assi-curato (doc. AI 54-16) - e non al suo operatore sociale perso-nalmente (doc. AI 2-1).
Inoltre, interpellato dal TCA in merito al cambiamento del recapito della rappresentante da “__________, __________” (doc. AI 31-1) a “__________, __________, __________” (doc. AI 45-1), luogo dove, come visto, la decisione 4 febbraio 2008 è stata notificata, con scritto 22 settembre 2008 l’Ufficio AI ha spiegato che:
" …il cambiamento in oggetto è verosimilmente avvenuto in seguito ad una comunicazione telefonica in tal senso da parte della stessa rappresentante e ciò a causa della morte del signor __________ – l’operatore sociale che si occupava della pratica dell’assicurato - avvenuto nel novembre 2005.
Da noi contattata (al numero indicato sulla procura – doc. 2 incarto AI), la __________ ha confermato di aver da quel momento trasferito la gestione degli incarti presso il __________ a __________. La decisione avversata è quindi stata validamente notificata all’allora rappresentante il giorno 12 febbraio 2008 (data del ritiro della raccomandata) … “ (XIII)
Accertato dunque il corretto invio della decisione 4 febbraio 2008, va qui rilevato che determinante è comunque che la stessa decisione sia entrata nella sfera d’azione della __________ (anzi, la raccomandata è stata re-golarmente ritirata il 12 febbraio 2008), indipendentemente dal fatto che l’assicurato ne abbia preso conoscenza o meno (cfr. consid 2.2).
In conclusione, ritenuto che la decisione contestata è stata regolarmente notificata il 12 febbraio 2008, che il successivo invio dell’11 marzo 2008 non è giuridicamente rilevante, il presente ricorso risulta essere tardivo e va pertanto dichiarato irricevibile.
Rilevasi abbondanzialmente che l’eventuale pregiudizio che il ricorrente può o potrà in casu subire a dipendenza della man-cata tempestiva impugnazione della decisione 4 febbraio 2008 - questione che interessa il rapporto contrattuale tra es-so e l’allora mandataria __________ (società cui si iscrive, con versamento di una tassa sociale, chi ad essa conferisce mandato di patrocinio; doc. AI 2-1) - è semmai imputabile all’(in)agire di quest’ultima, cui incombeva (in virtù del mandato revocato solo il 4 aprile 2008) la messa in atto delle opportune misure a salvaguardia degli interessi del mandante (per lo meno la tempestiva trasmissione ad esso di detta decisione) e ciò nella misura in cui il decesso dell'operatore sociale (__________), risalente al mese di novembre 2005, abbia effettivamente costituito motivo che ha reso impossibile la trattazione della pratica. In simili circostanze, ritenuto che la parte rappresentata deve lasciarsi imputare il comportamento del proprio rappresentante, un’eventuale restituzione in intero ex art. 41 LPGA del termine ricorsuale scaduto (nella misura in cui è da ritenere essere stata implicitamente invocata dall’insorgente) appare esclusa (sul punto Kieser, cit., ad art. 41 n. 5; Kölz/ Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 1999, p. 228).
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti