Raccomandata
Incarto n. 32.2008.50 FS/td
Lugano 16 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, professionalmente attivo quale gerente cameriere presso il ristorante __________ di __________ (doc. AI 5/1-5), nel mese di novembre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e un’inchiesta economica per gli indipendenti –, con decisione 22 febbraio 2008 (doc. AI 45/1-6), preavvisata con progetto 8 gennaio 2008 (doc. AI 39/1-5), l’Ufficio AI, in applicazione del metodo straordinario, ha negato all’assicurato il diritto a una rendita non essendo il grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata l’applicazione del metodo straordinario e la ripartizione percentuale nei diversi campi d’attività – ha chiesto di essere posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che:
" (…)
Occorre osservare che l’applicazione del metodo straordinario nel caso in oggetto è resa necessaria dalla difficoltà di ricondurre l’andamento dell’attività economica dell’assicurato (esercente e proprietario di un ristorante) al suo danno alla salute.
L’inchiesta economica esperita dall’AI direttamente presso l’esercizio pubblico del ricorrente, ha permesso di chiarire l’effettiva gestione direttamente con l’inte-ressato. I dati ripresi sono stati valutati con l’assicurato stesso, che li ha sostanzialmente condivisi. L’applicazione del metodo straordinario e la suddivisione percentuale delle singole componenti della sua attività (70% servizio tavoli, 10% amministrazione, 10% pulizia esterna, 10% comande), sono quindi da ritenere corretti.
In concreto, da parte del ricorrente, non viene attestata una perdita economica successiva al danno alla salute del luglio 2006, quindi un grado d’invalidità superiore a quanto stabilito dalla decisione impugnata. Concretamente l’inchiesta a domicilio non ha rilevato l’assunzione di personale per svolgere le funzioni non più possibili per l’assicurato.
In altre parole, se l’incapacità teorica stabilita dal perito dr. __________ lascia dedurre un’invalidità superiore e l’inchiesta economica quindi la decisione impugnata considerano l’evoluzione della situazione economica senza i dati per il 2007, la situazione concreta constatata e i dati economici disponibili non giustificano una valutazione diversa della perdita economica dovuta al danno alla salute rispetto a quanto ritenuto nella decisione, coerente con quanto constatato.
(…)." (IV, pag. 3 e 4)
1.4. Con scritti 14 aprile, 29 e 30 maggio 2008 al TCA, l’avv. RA 1, ha ribadito che il suo assistito contesta l’applicazione del metodo straordinario, prodotto ulteriore documentazione medica e restituito l’incarto AI completo (VI, X + X/1 e X/2 e XI).
1.5. Con osservazioni 9 giugno 2008 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) con annotazioni mediche 5 giugno 2008, allegate, il Servizio medico regionale dell’AI ha attentamente valutato le attestazioni del Dr. __________ e del Dr. __________. L’SMR ha rilevato che non risulta una modifica sostanziale e/o prolungata dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento delle valutazioni peritali (6.2007 Dr. __________ e 7.2007 Dr. __________) le cui conclusioni diagnostiche in pratica si sovrappongono, mentre divergono le valutazioni sulla capacità di guadagno, definibile correttamente solo con l’inchiesta specifica per attività indipendente. (…)” (XIII, pag. 2) – si è confermato nella risposta di causa.
1.6. Con scritto 4 dicembre 2008 l’assicurato ha trasmesso direttamente al TCA il certificato medico 10 ottobre 2008 del dr. __________, la lettera 3 dicembre 2008 della __________ assicurazione malattia indirizzata alla __________ e ha chiesto informazioni sullo stadio della procedura (XV e allegati doc. B/1 e B/2).
Lo scritto 4 dicembre 2008, unitamente ai suoi allegati, sono stati trasmessi per conoscenza alle parti con copia all’assicu-rato e l’avvertenza che “(…) la causa segue l’iter processuale previsto ed ogni atto istruttorio sino ad oggi compiuto è stato nel frattempo notificato all’avv. RA 1, al quale è invitato rivolgersi per schiarimenti che gli dovessero ulteriormente occorrere.” (XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
L’assicurato postula il diritto ad una mezza rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’atti-vità lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 31).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04; STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STFA 27 agosto 2004 nella causa I, I 543/03 e STFA 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.2 e STFA 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’inci-dente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Il TCA rileva innanzitutto che dagli atti di causa risulta quanto segue.
Dalle schede dei salari emerge che il salario lordo dell’assicu-rato è passato dai fr. 6'100.-- del 2003 (doc. AI 23/38) ai fr. 6'500.-- nel 2004 (doc. AI 23/79) e ai fr. 6'550.-- nel 2005 e 2006 (fatti salvi i mesi di gennaio 2005 e ottobre 2006 nei quali il salario è stato di fr. 6'500.-- rispettivamente di fr. 4'148.35, doc. AI 23/18 e 23/56).
Nel certificato di salario 2005 dell’assicurato è riportato un salario netto di fr. 68'453.-- (doc. AI 31/34).
Dagli “elementi della tassazione” si evince poi che l’assicurato è stato tassato negli anni 2003, 2004 e 2005 per dei redditi netti da attività dipendente pari a fr. 66'519.--, fr. 68'269.-- e fr. 68'453.-- (doc. AI 31/1-3).
La __________ Assicurazioni Servizio prestazioni LAINF, con lettera 14 novembre 2006, riguardo all’infortunio occorsogli il 10 ottobre 2006, ha comunicato all’assicurato, tra l’altro, che “(…) l’indennità giornaliera LAINF corrispondente all’80% del guadagno lordo, rispettivamente al 100% d’inabilità lavorativa, ammonta a CHF 172.25 a decorrere dal 13 ottobre 2006. Il versamento sino al 22 ottobre 2006 compreso è stato effettuato in data odierna al datore di lavoro, come da giustificazione medica figurante agli atti; il relativo conteggio sarà emesso nel corso dei prossimi giorni. (…)” (doc. 1/4 dell’in-carto Lainf, la sottolineatura è del redattore).
La __________ Assicurazione malattia, con “domanda di compensazione” 8 giugno 2008, ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) il signor RI 1 è assicurato presso di noi per l’indennità giornaliera in caso di malattia e percepisce un’indennità giornaliera. In caso di concessione di un’indennità giornaliera AI eserciteremo quindi il diritto di rivalsa nei vostri confronti. (…)” (doc. AI 21/1).
Lo stesso assicuratore malattia, con lettera 3 dicembre 2008, ha comunicato alla __________ SA __________ che “(…) controllando i versamenti da noi effettuati, abbiamo constatato che per quanto concerne il signor RI 1, il diritto alle prestazioni di questa categoria d’assicurazione verrà esaurito con il 30.1.2009. Per questa ragione da tale data non potremo più versare alcuna nuova indennità giornaliera e provvederemo ad effettuare l’uscita dalla cerchia degli assicurati del contratto collettivo della __________ SA di __________. (…)” (doc. B/2).
Viste le risultanze appena esposte si deve concludere che l’assicurato è da considerare quale dipendente e che, ritenute le schede dei salari, la documentazione fiscale (che va aggiornata) e tramite precise informazioni in merito agli stipendi versati dal datore di lavoro, nonché accertamenti presso la Cassa di compensazione, è possibile accertare e/o stimare in maniera affidabile i redditi determinanti necessari per il raffronto e per stabilire il grado d’invalidità.
E’ dunque a torto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha applicato il metodo straordinario.
Già per questa ragione la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.
2.7. Per quel che concerne la valutazione medico teorica della capacità lavorativa in attività lucrative dagli atti risulta quanto segue.
Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 12 luglio 2007 (doc. AI 26/1-9) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombo-vertebrale cronica con disturbi algici e parestetici agli arti inferiori anamnestici (assenti in occasione della visita peritale: - osteocondrosi L5/S1; - discopatia, spondilartrosi e canale lombare stretto di grado pronunciato a livello L3/4 e L4/5, stenosi recessale L4/5; - ipotrofia della muscolatura gluteale dx; - esiti di sindrome lombo-radicolare S1 a sx remota con deficit sensitivo residuo – alterazioni della statica vertebrale con abbassamento dell’emibacino dx di 1 cm. – cervicalgie – PSH bilaterale lieve con esiti di rottura del capoluogo del bicipite a dx (non databile) (…)” (doc. AI 26/5-6) e osservato che “(…) è dunque difficile esprimersi sulla prognosi. Un miglioramento è tuttavia molto improbabile, mentre un’eventuale progressione della malattia e dei disturbi è possibile. (…)” (doc. AI 26/6) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:
" (…)
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi cintatati:
Il paz. è dunque limitato non quanto per i limiti di carico (15 kg) rari nella sua professione, bensì nel tenere a lungo la posizione seduta ed eretta, così come eseguire de frequenti movimenti di flessione o torsione della colonna lombare. Per il momento non è ancora limitato alla marcia.
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
Considerando quanto detto sopra ritengo senz'altro credibile che il paz. sia effettivamente limitato nella sua attività di esercente, principalmente per quanto riguarda la presenza e il servizio ai tavoli. Non è per contro limitato nelle attività amministrative. Complessivamente riterrei dunque giustificata l'inabilità lavorativa del 50%. Non esistono certificati in merito, riterrei tuttavia attendibili i riscontri anamnestici del paz. per cui riterrei che la limitazione della capacità lavorativa possa essere ritenuta a partire dal 01.07.2006.
C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
E' previsto un consulto con il Prof. __________ nel corrente mese. Come detto sopra, ritengo che solo un intervento decompressivo dei canale spinale sia in grado di migliorare la capacità lavorativa del paz., pur senza poter dare delle garanzie assolute.
C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
La capacità lavorativa deve essere valutata globalmente nel 50% anche per un'attività lavorativa generica leggera che rispetti i limiti funzionali espressi sopra (B 1).
(…)." (doc. AI 26/7-8)
Il dr. __________, primario del servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, nella valutazione specialistica 25 settembre 2007 all’intenzione della __________ assicurazione malattia (doc. AI 30/1-9) – posta la diagnosi di “(…) sindrome algica radicolare/pseudoradicolare bilaterale dominante a sinistra nei territori L4/L5 ed L5/S1 in presenza di una stenosi serrata del canale il L3/L4 (dominante) ed in L4/L5 (…)” (doc. AI 30/7) –, circa la capacità lavorativa nella sua abituale e in un'altra attività, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Nell'attività abituale (padrone e responsabile di un ristornate). Egli deve essere ritenuto abile al lavoro soltanto per quel che concerne gli aspetti amministrativi ed organizzativi. Questa componente dell'attività, stimabile attualmente al 50%, non può tuttavia essere assicurata in misura completa poiché egli deve di continuo interrompersi per recrudescenza dei dolori. In tal senso stimiamo la sua capacità lavorativa globale al 30%.
Non esistono a nostro modo di vedere alternative professionali che gli permettano di conseguire un grado di capacità lavorativa più elevato, poiché quella svolta, soprattutto nella posizione di padrone, gli offre già tutti gli alleggerimenti possibili, richiesti dal suo stato di salute attuale.
(…)." (doc. AI 30/8-9)
Vista la diversa valutazione espressa dal dr. __________ – ritenuto anche che in ogni caso gli atti già devono essere retrocessi all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del metodo generale del confronto dei redditi, emetta un nuovo provvedimento –, questo Tribunale ritiene che, al fine di chiarire compiutamente la residua capacità lavorativa nella sua e in altre attività adeguate, le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ (visti anche i risultati dello studio standard del segmento lombare in due incidenze con immagini oblique e funzionale del 2 luglio 2007 e dell’esame elettroneuromiografico del 25 luglio 2007), debbano essere sottoposte al dr. __________ per un complemento peritale.
2.8. Il TCA rileva inoltre che, sebbene il dr. __________ lo abbia ritenuto inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività a contare dal mese di luglio 2006, nella lettera 17 gennaio 2007 la __________ Assicurazione malattia ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) con la presente la informiamo che per il signor RI 1 non ci è stato annunciato alcun caso di malattia e pertanto non è stata versata alcuna prestazione da parte nostra. (…)” (doc. AI 13/1).
L’Ufficio AI – vista anche la lettera 8 giugno 2007 con la quale la __________ Assicurazione malattia ha chiesto la compensazione (doc. AI 21/1) e il rapporto medico 28 dicembre 2006 nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, ha, in particolare, osservato che “(…) non riesco a capire per quale motivo il paziente ha inoltrato una domanda d’invalidità in quanto lavora al 100%. (…)” (doc. AI 8/2) –, per determinare l’eventuale inizio del diritto ad una rendita conformemente all’art. 29 LAI, dovrà pertanto debitamente accertare e appurare quale è stata l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato nel tempo (per un caso in cui questo Tribunale ha ritenuto che a torto l’Ufficio AI ha concluso per un peggioramento dello stato di salute visto che l’assicurato ha dimostrato di sapere mantenere una abilità superiore a quella medico-teorica attestata, vedi la STCA del 14 marzo 2007 nella causa P., inc. 32.2006.43).
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, in corretta applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.6) e effettuati i necessari accertamenti (cfr. consid. 2.7 e 2.8), proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti