Raccomandata
Incarto n. 32.2008.180 cs/DC/sc
Lugano 17 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre (recte: 2 ottobre) 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 2 settembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1995 a RI 1, nato nel 1956, di professione muratore, è stata assegnata una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° giugno 1993, a causa di un esito da infarto cardiaco con necrosi in sede inferiore, asma bronchiale, erniazione e protrusione discale, dislipidemia e gastroduodenite (doc. AI 2-5 e 19-1).
1.2. Il 29 novembre 1996 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio che ha permesso di confermare il diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI 29-1). La successiva revisione, iniziata il 9 luglio 1999 (doc. AI 32-1), ha invece portato, tramite decisione del 7 aprile 2000 (cfr. doc. AI 48-1, preceduta dalle motivazioni del 15 dicembre 1999 circa il nuovo calcolo eseguito, cfr. doc. AI 40-2), alla riduzione del grado d’invalidità al 40% a causa del miglioramento della capacità di guadagno (doc. AI 37-1).
Il diritto al ¼ di rendita è stato confermato il 12 giugno 2003 (doc. AI 63-1) dopo un’ulteriore procedura di revisione (doc. AI 51-1).
Il 7 giugno 2005 è stata avviata una nuova procedura di revisione della rendita AI (doc. AI 66-1). Con perizia pluridisciplinare del SAM del 27 giugno 2006, i medici specialisti hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di pregresso infarto miocardico in sede post. (giugno 1992), pregresso triplice by-pass aortocoronarico (18.06.2001; LIMA sul RIVA arteria radiale su circonflessa e coronaria ds.) e FRCV (dislipidemia, tabagismo), nonché la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena recidivante con/su bloccaggi, irradiazione a carattere pseudoradicolare nell’arto inf. ds. (tre-quattro volte all’anno, durata dieci giorni), sospetta sindrome di Raynaud alle mani, epicondilopatia radiale a ds. e broncopatia cronico-ostruttiva. I periti hanno concluso per una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come piastrellista – parchettista. A proposito delle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno concluso:
" Tenendo conto di tutte le patologie l’A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come piastrellista – parchettista dal 18.11.1999 (deliberazione UAI) e continua.
Non possiamo codificare alcun peggioramento. La limitazione della capacità lavorativa è dovuta alle crisi di cefalea ed ai bloccaggi a livello lombare. Facendo una media delle assenze durante l’anno non superiamo l’incapacità lavorativa del 40%.
Nel passato vi è stata un’incapacità lavorativa di ca. due – tre mesi a causa del problema cardiovascolare e della riabilitazione (a partire da metà giugno 2001).
In futuro non è da prevedere un peggioramento della capacità lavorativa. Anzi è possibile che il problema neurologico (cefalee) migliori e che questo permetta un miglioramento della capacità lavorativa (l’A., però, non raggiungerà mai una capacità lavorativa completa).
(…)
Anche in attività leggere medie l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal 18.11.1999 e continua.
Per la breve incapacità lavorativa dopo metà giugno 2001 e per la prognosi neurologica facciamo riferimento al nostro precedente punto.” (doc. AI 87-12)
Con comunicazione del 13 luglio 2006 l’UAI ha informato l’interessato che il diritto alla rendita è rimasto immutato (doc. AI 90-1).
1.3. Il 10 dicembre 2007 l’UAI ha iniziato una nuova procedura di revisione della rendita (doc. AI 91-1), al termine della quale l’amministrazione, con decisione del 2 settembre 2008, preavvisata tramite progetto del 25 giugno 2008, ha soppresso il diritto alla rendita poiché, malgrado lo stato di salute sia rimasto invariato, l’interessato nel 2007 ha conseguito un reddito annuo, da invalido, di fr. 44'200 che, dopo l’abituale raffronto dei redditi con il reddito da valido di fr. 67’918, non gli dà più diritto ad alcuna prestazione (grado del 35%; doc. AI 97-2).
1.4. RI 1 ha interposto tempestivo ricorso contro la predetta decisione facendo valere che la sua situazione lavorativa è particolare poiché la datrice di lavoro è anche la sua convivente. Egli afferma di non aver avuto nessun miglioramento nella capacità di guadagno reale poiché il suo salario è stato aumentato solo virtualmente, permettendo versamenti più cospicui alle assicurazioni sociali che gli daranno in futuro una pensione più dignitosa e gli eviteranno di finire in assistenza.
L’interessato sostiene inoltre che il suo stato di salute non è invariato, che con gli anni “non si è sicuramente evoluto in senso migliorativo” e che la sua resa lavorativa è sicuramente inferiore al 50%. Egli sottolinea come la sua situazione economica sia critica e di non poter sottoscrivere un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, non avendo trovato nessuno che lo assicurasse a causa del suo stato valetudinario. Infine rammenta di non aver mai chiesto aiuti statali (come il sussidio per il pagamento della Cassa malati o l’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, doc. I).
1.5. Tramite risposta del 27 ottobre 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. Il 20 maggio 2009 il Presidente del TCA ha interpellato l’UAI, invitando l'amministrazione a motivare dettagliatamente il passaggio della risposta di causa, secondo cui "neppure l’applicazione del nuovo art. 31 LAI permette di confermare la rendita d’invalidità" (doc. VI).
1.7. Con scritto del 12 giugno 2009 l’amministrazione ha esposto il calcolo del grado d’invalidità applicando il nuovo art. 31 LAI. L’UAI ha dapprima aggiornato al rincaro il salario conseguito dal ricorrente nel 1999 ottenendo un reddito, nel 2008, di fr. 41'677. In seguito ha rammentato che il ricorrente percepisce uno stipendio annuo di fr. 44'200. La parte di miglioramento non dipendente dal rincaro è di fr. 2'523 (44'200 – 41'677), di cui solo fr. 682 vanno presi in considerazione (2'523 – 1'500 X 2/3). Il salario da invalido è pertanto di fr. 42'359 (41'677 + 682). Per quanto concerne il salario da valido l’UAI rammenta che andrebbe preso in considerazione l’importo di fr. 66'963 indicato dal datore di lavoro quale salario annuo se non fosse intervenuto il danno alla salute, mentre la consulente in integrazione ha preso in considerazione un dato più favorevole di fr. 67'918. Ora, pur raffrontando l’importo di fr. 67'918 con il reddito di fr. 42'359 si ottiene un grado d’invalidità del 38% che impone la soppressione della rendita (doc. IX).
1.8. Il 17 giugno 2009 il Presidente del TCA ha interpellato l’UFAS e si è così espresso:
" Il TCA è confrontato con un caso di applicazione del nuovo articolo 31 LAI.
Si tratta di un assicurato, ex muratore, posto al beneficio di una rendita di invalidità dal 1993 e di un quarto di rendita di invalidità dal 2000 (reddito da valido CHF 59'800.-; reddito da invalido CHF 36'400.-).
Dal 1997 egli lavora come operaio edile al 50%. Fino al 2006 egli ha percepito un reddito annuo di CHF 40'300.- (CHF 3'100.- x 13). Nel 2007 il reddito è aumentato a CHF 44'200.- (CHF 3'400.- x 13).
Il 2 settembre 2008 l'UAI ha soppresso la rendita di invalidità sulla base del seguente confronto dei redditi:
■ reddito da valido: CHF 67'918.- (CHF 59'800 del 1990 adeguato al rincaro)
■ reddito da invalido: CHF 44'200.-
■ grado d'invalidità del 35%.
Interpellato da chi scrive a proposito dell'applicazione dell'art. 31 LAI, l'UAI il 12 giugno 2009 ha sottolineato che, al momento dell'attribuzione di un quarto di rendita di invalidità, il reddito del lavoro era di CHF 36'400.-. L'amministrazione ha poi adattato questo reddito al rincaro (cfr. art. 86 ter OAI) e l'ha fissato per il 2008 a CHF 41'677.-. L'UAI ha poi considerato che "la parte del miglioramento del reddito che corrisponde al rincaro corrisponde pertanto a CHF 2'523.- (CHF 44'200.- ./. CHF 41'677.-)". In applicazione dell'art. 31 LAI, l'UAI ha poi aggiunto CHF 682.- al reddito di CHF 41'677.- (CHF 2'523.- ./. 1'500.- x 2/3) ed ha fissato il reddito da invalido in CHF 42'359.-.
Il grado di invalidità è stato in definitiva fissato al 38% (CHF 67'918.- reddito da valido e CHF 42'359.- reddito da invalido).
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre sapere:
1) Ritiene l'art. 31 LAI applicabile ogni volta che si è in presenza di un aumento di salario o soltanto se vi è un aumento di reddito perché l'assicurato riprende o estende un'attività lucrativa?
2) Visto che l'art. 31 LAI usa i termini "soltanto se il miglioramento del reddito supera i CHF 1'500.- all'anno", ritiene che si deve verificare ogni anno se il miglioramento supera o no i CHF 1'500.- annui oppure è sufficiente confrontare il reddito considerato al momento dell'attribuzione della rendita con quello ottenuto al momento della revisione? (ad esempio: 2008 CHF 31'000.-, 2009 CHF 32'000, 2010 CHF 33'000.-. Ogni anno l'aumento è inferiore a CHF 1'500.- e quindi non si considera)
3) Ritiene l'art. 31 LAI applicabile solo per gli aumenti di reddito intervenuti dopo il 1° gennaio 2008 o anche per quelli realizzatisi negli anni precedenti?
4) Nel caso concreto ritiene corretto oppure no il calcolo effettuato dall'UAI? Vogliate motivare la vostra risposta." (Doc. X)
1.9. Il 30 luglio 2009 l'avv. __________ del Servizio giuridico dell'UFAS ha così risposto:
" L'art. 31 LAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha come scopo di non penalizzare i beneficiari di rendite che sfruttano nel miglior modo possibile la rimanente capacità al guadagno da perdite sproporzionate di prestazioni. Per questa ragione i miglioramenti del reddito, che influiscono sul grado d'invalidità, continuano sì a determinare una riduzione o la soppressione della rendita Al, ma non avranno effetto immediato. L'art. 31 LAI è ispirato al regime delle prestazioni complementari (FF 2005 pag. 4098), in particolare all'art. 11 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, corrispondente all'art. 3c cpv. 1 lett. a in vigore fino al 31.12.2007):
Art. 11 Redditi computabili
1 Sono computati come reddito:
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
(...)
Il Messaggio dell'8 ottobre 1964 sul progetto di legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità spiega l'esistenza della norma nella maniera seguente (FF 1964 Il 718):
On ne voulait pas, en effet, que l'octroi de prestations complémentaires ôtât tout intérêt à l'acquisition d'une rente ou d'une pension, même minime, ou paralysât l'exercice d'une modeste activité lucrative.
Pour donner suite aux voeux et requêtes, le présent projet de loi prévoit une déduction sur le revenu de l'activité lucrative et sur les rentes et pensions (à l'exception des rentes AVS/AI) d'un montant global fixe de 240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les personnes mariées; en outre, le solde n'est pris en compte que pour les deux tiers. Cette combinaison favorise particulièrement les personnes se trouvant dans une situation économique précaire, tout en les incitant à conserver une certaine activité lucrative ou à économiser en vue de l'octroi d'une rente ou d'une pension, étant donné que le revenu excédant le montant sujet à déduction ne conduit pas à une réduction proportionnelle de la prestation complémentaire.
Le due norme di legge vogliono raggiungere lo stesso scopo, vale a dire incoraggiare le persone assicurate a cominciare ad esercitare o ad ampliare l'esercizio di un'attività lucrativa limitando l'influsso di quest'ultima sul diritto alle prestazioni.
Se per le prestazioni complementari l'applicazione di questa regola non pone particolari problemi, dato che è sufficiente aggiungere al reddito computabile per il calcolo delle PC (reddito che si riferisce all'anno civile precedente il calcolo) solo i due terzi del reddito da attività lucrativa che supera i 1'000 rispettivamente 1'500 franchi, non si può affermare lo stesso per l'art. 31 LAI. La disposizione è stata oggetto di numerose discussioni prima dell'entrata in vigore della 5a revisione LAI e, ancora oggigiorno, l'estensione della sua applicazione è in parte criticata.
Per quel che concerne le domande concrete che ci ha sottoposto con la sua lettera del 17 giugno 2009, possiamo precisarle quanto segue:
1. MOTIVI DI REVISIONE
Per poter procedere ad un aumento o a una diminuzione della frazione della rendita o alla sua soppressione le condizioni dell'art. 17 LPGA devono essere adempiute. L'art. 31 LAI non ha introdotto nuovi motivi di revisione. Pertanto le norme e la giurisprudenza valevoli finora sono tuttora applicabili (KIESER, ATSG-Kommentar, 14 ss ad art. 17).
2. NOZIONE DI 1'500 FRANCHI L'ANNO
Con la regola prevista all'art. 31 cpv. 1 LAI il legislatore intendeva introdurre una franchigia sull'aumento del reddito annuale non cumulabile di anno in anno. Non aveva per contro l'intenzione di permettere un aumento annuale del reddito pari o inferiore a 1'500 franchi senza che il diritto alla rendita potesse essere modificato per decenni, tale applicazione porterebbe a risultati incoerenti. Ad esempio una persona assicurata con una capacità residua al lavoro del 50% in attività ripetitive e leggere potrebbe aumentare il proprio reddito ogni anno di 1'500 franchi e ottenere così, dopo 10 anni, un aumento del reddito annuo di 15'000 franchi senza che il suo diritto alla rendita abbia subito modifiche: ciò non è accettabile.
L'aumento del reddito ai sensi dell'art. 31 LAI corrisponde alla differenza tra il reddito effettivo proveniente dall'attività esercitata al momento della revisione e il reddito determinato (anche ipotetico) al momento della precedente valutazione dell'invalidità. Come detto, la franchigia di 1'500 franchi non può dunque cumularsi di anno in anno, ma può essere rinnovata solo dopo una decisione formale che stabilisce un nuovo diritto alla rendita.
Qui di seguito un esempio (per ora disponibile unicamente in francese e tedesco) che dovrebbe essere inserito nella prossima modifica della CIIAI:
Revenu de valide
Revenu d'invalide
Taux d'invalidité
Année de la décision
80'000
40'000
50%
1re année
80'000
40'600
Pas de révision, taux d'invalidi-té inchangé, puisque l'améliora- tion du revenu est inférieure à 1'500 francs
2e année
80'000
41'200
Pas de révision, taux d'invalidi-té inchangé, puisque l'amélioration du revenu est inférieure à 1'500 francs.
3e année
80'000
42'100
Révision, puisque l'amélioration du revenu est supérieure à 1500 francs. Nouveau taux d'invalidité: 42'100 fr. - 1'500 fr. = 40'600 francs, seuls 2/3 de l'améliora- tion sont pris en compte, soit un revenu de 40'400 francs. Le taux d'invalidité est de 49,5% arrondi à 50%: la ½ rente demeure.
4e
80'000
43'000
Révision, puisque l'amélioration du revenu est supérieure à 1500 francs. Nouveau taux d'invalidité: 43'000 fr. - 1'500 fr. = 41'500: seuls 2/3 de l'amélioration sont pris en compte, soit un revenu de 41'000 francs. Le taux d'invalidité est de 48,75%, arrondi à 49%: la ½ rente passe au ¼ de rente.
On pourra à nouveau procéder à une révision lorsque le revenu d'invalide adapté à l'évolution générale des salaires aura augmenté de plus de 1500 francs par rapport à celui de 43 000 francs.
3. DIRITTO TRANSITORIO
Per l'applicazione dell'art. 31 LAI non è stata prevista alcuna disposizione transitoria particolare. Secondo i principi generali di diritto una disposizione non può di regola retroagire. In questo senso la lettera circolare AI n° 253 del 12 dicembre 2007 stabilisce che il diritto applicabile è quello in vigore al . momento dell'insorgenza del caso assicurativo. Seguendo questa logica gli aumenti di reddito verificatisi prima del 1° gennaio 2008 non dovrebbero essere conteggiati.
Tuttavia, visto che il nuovo diritto è più favorevole alle persone assicurate non ci opponiamo, per motivi di praticità, a che vengano computati anche gli aumenti intervenuti prima del 1° gennaio 2008 (l'amministrazione non dovrà così determinare in maniera precisa il momento in cui l'aumento del reddito è intervenuto), purché la revisione del diritto alla rendita sia intervenuta dopo questa data.
4. CALCOLO
Per avere una visione completa del calcolo abbiamo illustrato nella presente tabella i singoli passaggi:
Importi (decisione del 12.01.2000)
Importi adeguati (decisione del 2.09.2008)
Reddito da valido
59'800
*67'918
Reddito da invalido (effettivamente conseguito)
36'400
*41'677
Grado di invalidità arrotondato (frazione di rendita)
40% (¼)
(¼)
Nuovo reddito
44'200
Aumento del reddito
2'523
Importo esente (art. 31 cpv. 1)
1'500
Reddito eccedente l'importo esente
1'023
2/3 del reddito eccedente (art. 31 cpv. 2)
682
Nuovo reddito da invalido
42'359
Grado di invalidità arrotondato (frazione di rendita)
38% (--)
*adeguamento al rincaro ex art. 86ter OAI
Sulla base dei dati messi a nostra disposizione, riteniamo che l'ufficio Al abbia proceduto correttamente al calcolo del grado d'invalidità. In effetti, l'ufficio Al ha ripreso gli importi (reddito da valido e reddito da invalido) fissati nell'ultima decisione di rendita adeguandoli al rincaro (art. 86ter OA , in seguito ha proceduto alle deduzioni previste all'art. 31 LAI per infine calcolare il grado di invalidità." (Doc. XII)
1.10. Le parti sono state invitate ad esprimersi sugli accertamenti compiuti del TCA (cfr. Doc. XIV), l'UAI ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. Doc. XV), mentre l'assicurato è rimasto silente.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI ha legittimamente oppure no soppresso, in via di revisione, il quarto di rendita AI.
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 2 settembre 2008 seguente, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.6. Nel caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le risultanze mediche, nella decisione del 1995 tramite la quale all’assicurato era stata assegnata una rendita del 50%, poi ridotta al 40% in sede di revisione nel corso del 2000, l’Ufficio AI, nell’ambito dell’ultima revisione intrapresa, vista la stabilità dello stato di salute del ricorrente e l’aumento del guadagno conseguito, dopo un nuovo raffronto dei redditi, ha soppresso il diritto alla rendita.
L’insorgente contesta la predetta decisione affermando innanzitutto che “il mio stato di salute non è invariato. Con gli anni purtroppo non si è sicuramente evoluto in senso migliorativo. La mia resa lavorativa è sicuramente inferiore al 50% rispetto ai tempi precedenti d’insorgenza dei miei problemi di salute.” (doc. I).
Occorre qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 15 dicembre 1999/7 aprile 2000 (doc. AI 40-2 e 48-1) con la quale all’assicurato è stato ridotto al 40% il grado d’invalidità. Successivamente l’UAI si è limitato a comunicare all’insorgente che il suo diritto non ha subito modifiche (comunicazione del 12 giugno 2003, doc. AI 63-1 e comunicazione del 13 luglio 2006, doc. AI 90-1).
Come rileva giustamente l’amministrazione in sede di risposta, il ricorrente non ha apportato alcun elemento probatorio a sostegno del preteso peggioramento del suo stato di salute.
Anzi, dagli atti emerge che lo stato valetudinario dell’assicurato non ha subito modifiche di rilievo e nel corso degli anni è rimasto stabile.
Nel “questionario per la revisione della rendita” compilato e sottoscritto dal medesimo insorgente il 18 dicembre 2007, alla domanda se il suo stato di salute è migliorato, peggiorato o rimasto invariato, l’interessato ha del resto scelto l’ultima possibilità e alla richiesta di indicare l’orario di lavoro attuale, l’insorgente ha indicato “invariato con resa al 50%” (doc. AI 92-1/2), scrivendo la stessa frase del 25 luglio 1999 (doc. AI 33-2: “8 ore 40 con resa al 50%”).
L’allora medico curante, dr. med. __________ aveva indicato una incapacità lavorativa del 50%, sia il 9 aprile 1993, che il 24 giugno 1997, che il 12 novembre 1999 (cfr. doc. AI 8-1, AI 28-1 e doc. AI 36-1).
I periti del SAM il 27 giugno 2006, nell’ambito della precedente revisione, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di malattia coronarica travasale con/su pregresso infarto miocardico in sede post. (giugno 1992), pregresso triplice by-pass aortocoronarico (18.06.2001; LIMA sul RIVA arteria radiale su circonflessa e coronaria ds.), FRCV (dislipidemia, tabagismo) e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena recidivante con/su bloccaggi, irradiazione a carattere pseudoradicolare nell’arto inf. ds. (tre-quattro volte all’anno, durata dieci giorni), sospetta sindrome di Raynaud alle mani, epicondilopatia radiale a ds., broncopatia cronico-ostruttiva, hanno concluso per una capacità lavorativa del 60% come piastrellista-parchettista e in attività leggere dal 18 novembre 1999 e continua (doc. AI 87-12).
Queste valutazioni sono state confermate, nel corso dell’ultima revisione, dal dr. med. __________, medicina generale FMH e medico curante dell’insorgente, il 7 gennaio 2008, che ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di lombalgia acuta-cronica, crisi di cefalea, epicondolopatia dx cronica, sindrome del tunnel carpale laterale dal 1999 e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di cardiopatia ischemica con stato dopo bypass AOC, BPCO, tabagismo, dal 1999 ed ha attestato un’incapacità del 40% dal 18 novembre 1999 (ossia da prima dell’ultima decisione formale del 15 dicembre 1999/7 aprile 2000) “continua” nell’ultima attività lavorativa esercitata di piastrellista-parchettista (doc. AI 93-2).
Il curante ha inoltre precisato, a proposito dell’anamnesi medica e dei dati biografici rilevanti: “dal giugno 2006 situazione invariata con accertamenti x dolori epigastrici”, a proposito dei disturbi lamentati “dal giugno 2006 invariati”, circa le constatazioni “dal giugno 2006 invariati” (doc. AI 93-3). Nel certificato figura inoltre che lo stato di salute del ricorrente è stazionario (doc. AI 93-4).
L’insorgente non ha apportato alcun certificato medico atto a smentire la stabilità del suo stato di salute, né agli atti vi sono attestati medici che potrebbero far ritenere una valutazione non corretta da parte degli specialisti chiamati ad esprimersi circa il suo stato valetudinario.
Questo Tribunale deve di conseguenza concludere che lo stato di salute dell’assicurato, nel corso del tempo, non ha subito alcun peggioramento.
2.7. Resta da esaminare se la capacità di guadagno dell’interessato è migliorata.
Infatti, come rammenta Urs Müller, in Die materiellen Voraussetzungen der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134, "grundsätzlich gibt somit jede wesentliche Aenderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen, Anlass zu Rentenrevision." (cfr. anche pag. 147).
Circa la modifica del reddito da invalido, Müller afferma, a pag. 146, che “mit anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des Invalideneinkommens eine Aenderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVA massgeblichen Invaliditätsgrad verändert.“.
2.8. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Chiamata a procedere al raffronto dei redditi la consulente in integrazione ha affermato:
" Il signor RI 1 è a beneficio di una rendita AI del 50% dal 1 giugno 1993 e del 40% dal 12 gennaio 2000. L’assicurato ha sempre lavorato sull’arco di un’intera giornata come operaio edile con un rendimento ridotto presso la ditta __________. Il datore di lavoro afferma infatti che il suo stato di salute non gli permette ritmi di lavoro e resa al 100%. Segnala inoltre che l’A. non riesce a mantenere per periodi prolungati alcune posizioni di lavoro o effettuare sforzi.
Dal punto di vista medico lo stato di salute risulta essere stazionario (IL del 40% nella sua attività abituale come anche in altre attività adeguate).
Dal profilo economico, sulla base dell’estratto dei contributi AVS e del questionario per il datore di lavoro, l’assicurato nel 2007 ha percepito un salario annuo di fr. 44'200.-
Per quanto riguarda la determinazione del reddito da valido, senza danno alla salute come muratore nel 1999 l’assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di fr. 59'800.” (doc. AI 96-1).
La consulente in integrazione, dopo aver aggiornato questo dato sulla base dell’aumento del salario previsto dal contratto collettivo dell’edilizia, è giunta ad un reddito da valido di fr. 67'918 nel 2007 (il dato del 2008, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, non era ancora disponibile).
L’interessato non contesta questo dato. Per contro, nello scritto del 12 giugno 2009 l’UAI ritiene che sarebbe stato più corretto utilizzare l’importo di fr. 66'963 che figura nel questionario compilato dal datore di lavoro il 14 gennaio 2008 (doc. AI 94-2). Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, e come del resto ammesso anche dall’amministrazione, anche utilizzando il dato più favorevole all’assicurato, ossia fr. 67'918, la rendita va ugualmente soppressa.
2.9. Per quel che concerne il reddito da invalido, il cui ammontare è contestato dall’insorgente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
In concreto l’UAI ha chiesto all’attuale datore di lavoro dell’insorgente, la ditta “__________ __________, convivente dell’assicurato, di compilare il formulario relativo ai dati del ricorrente nell’ambito dell’attività lavorativa da lui svolta per la società.
Dalla documentazione si evince che il rapporto lavorativo è iniziato il 1° aprile 1997. L’interessato svolge l’attività di operaio edile al 50% per un salario, che, nel 2007, ammontava a fr. 3'400 al mese per tredici mensilità (fr. 44'200 all’anno), contro i fr. 3'100 (fr. 40'300) conseguiti nei due anni precedenti (doc. AI 94-3).
L’insorgente contesta questo dato affermando che “la mia situazione di lavoro è particolare in quanto la mia datrice di lavoro è anche la mia convivente da alcuni anni. Il mio domicilio è lo stesso. Sono separato legalmente dalla moglie da quasi due anni, mensilmente devo versare un assegno di € 358,00” e che “non ho avuto nessun miglioramento nella capacità di guadagno reale. Il mio salario è stato aumentato solo virtualmente, permettendo versamenti più cospicui alle assicurazioni sociali, che mi daranno in futuro una pensione più dignitosa, senza dover finire a carico dell’assistenza sociale.” (doc. I).
Questo Tribunale constata che il datore di lavoro ha attestato, dal 2007, un aumento del salario da invalido del ricorrente, il quale ammette che questa maggiorazione permette “versamenti” di oneri sociali “più cospicui alle assicurazioni sociali.”
Sulla base delle attestazioni del datore di lavoro, che questo Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio, e delle affermazioni dello stesso ricorrente, emerge che l’aumento del salario è effettivamente avvenuto. Del resto per l’art. 25 cpv. 1 OAI prima frase, sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS. Ora, lo stesso ricorrente ammette che l’aumento è avvenuto per permettere versamenti maggiori alle assicurazioni sociali e la consulente in integrazione ha verificato che “sulla base dell’estratto dei contributi AVS e del questionario per il datore di lavoro, l’assicurato nel 2007 ha percepito un salario annuo di fr. 44'200” (doc. AI 96-1).
Questo importo è pertanto quello che l’interessato consegue sfruttando la sua capacità lavorativa attuale.
Raffrontando il reddito da invalido di fr. 44'200 con quello da valido di fr. 67'918, si ottiene un grado d’invalidità, nel 2007, del 35% che non dà più diritto al versamento di una rendita a causa dell’aumento della capacità di guadagno del ricorrente.
Va qui rilevato che anche volendo aggiornare i dati al 2008 (la decisione impugnata è del 2 settembre 2008), il risultato finale (ossia la soppressione della rendita) non sarebbe modificato giacché il reddito da invalido di fr. 44'200 rimarrebbe immutato (cfr. doc. 94-2, dati aziendali del 14 gennaio 2008, punto 2.10: “stipendio attuale della persona assicurata soggetto a contribuzione AVS”: fr. 44'200), mentre il salario da valido raggiungerebbe fr. 69'276 (+ 2%; cfr. la vie économique, n. 7/8 2009, pag. 91, tabella B10/2) per un grado d’invalidità del 36%. Prendendo il salario indicato dal datore di lavoro che il ricorrente potrebbe conseguire nel 2008 senza il danno alla salute, ossia fr. 66'963 (doc. AI 94-2, punto 2.11), il grado d’invalidità sarebbe ancora inferiore (34%).
A giusta ragione l’UAI ha proceduto alla revisione della rendita ed alla sua soppressione.
2.10. In sede di risposta l’UAI ha accennato all’art. 31 LAI, affermando che una sua eventuale applicazione non porterebbe comunque alla conferma del diritto alla rendita.
Per l’art. 31 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, se un assicurato che ha diritto ad una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera i 1500 franchi all’anno
A norma dell’art. 31 cpv. 2 LAI solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.
A tal proposito va evidenziato che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI, FF 2005, pag. 3989 e seguenti), a pag. 4098 il Consiglio federale ha affermato:
" Art. 31 (nuovo) Riduzione o soppressione della rendita
Con la presente disposizione, i beneficiari di rendite che sfruttano nel miglior modo possibile la rimanente capacità al guadagno non saranno più penalizzati da perdite sproporzionate di prestazioni. I miglioramenti del reddito, che influiscono sul grado d’invalidità, continueranno a determinare una riduzione o la soppressione della rendita AI, ma non avranno effetto immediato. A tal fine ci si è ispirati al regime delle prestazioni complementari.
Capoverso 1: il miglioramento del reddito si ripercuote sul grado d’invalidità solo se supera una franchigia di reddito di 1500 franchi all’anno. Solo in questo caso la rendita viene riveduta conformemente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA.
Capoverso 2: solo i due terzi dell’importo che supera il limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.”
Va ancora rilevato che per l’art. 86ter OAI la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro.
La dottrina (cf. U.Kieser, "Praktikabilitätsüberlegungen aus der Sicht der Praxis) in SZS/RJAJ 2009 pag. 219 seg.) ha già sottolineato i problemi di applicazione posti dall'art. 31 LAI.
Nel rapporto esplicativo del 17 giugno 2009 relativo al primo pacchetto di misure relativo alla 6a revisione dell'AI il Consiglio federale propone di sopprimere l'art. 31 cpv. 2 LAI e rileva:
" Capoverso 2: il nuovo articolo 31 è stato introdotto nel quadro della 5a revisione AI affinché i beneficiari di rendita il cui reddito lavorativo aumenta non siano più penalizzati da riduzioni sproporzionate delle prestazioni. Analogamente a quanto previsto nell’ambito delle prestazioni complementari, l'articolo 31 stabilisce un meccanismo di calcolo secondo cui gli aumenti di reddito non causano una revisione della rendita o, perlomeno, non immediatamente. Ciò è dovuto alla disposizione del capoverso 2, secondo cui solo i due terzi dell’importo che supera 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.
In questo modo i beneficiari di rendita hanno effettivamente un certo incentivo finanziario, poiché per la determinazione dell’invalidità è presa in considerazione soltanto una parte del guadagno supplementare, cosicché gli assicurati possono spesso continuare a ricevere la loro rendita nonostante l’aumento del reddito lavorativo. Di fatto, tuttavia, l’effetto disincentivante dell’eventuale riduzione del reddito complessivo non è eliminato, ma soltanto ritardato. Inoltre, nella pratica l’attuazione di questa disposizione si rivela molto difficile e causa disparità di trattamento, dal momento che il grado di invalidità calcolato secondo l’articolo 31 non corrisponde a quello effettivo (incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 7 LPGA).
L’articolo 31 capoverso 2 dovrebbe quindi essere semplicemente abrogato, poiché contrasta con l’obiettivo primario della revisione della rendita finalizzata all’integrazione ed è praticamente inattuabile nella sua forma odierna. Il capoverso 1 va invece mantenuto, in quanto non pone problemi di attuazione e offre soprattutto ai bassi redditi un seppur minimo incentivo finanziario."
2.11. Può qui rimanere aperta la questione di sapere se l’art. 31 LAI, più favorevole per il ricorrente, può trovare applicazione al caso di specie per l’aumento salariale intervenuto prima dell’entrata in vigore di questa norma.
Infatti anche applicando l’art. 31 LAI la rendita va comunque soppressa.
Nel 2008 l’interessato ha conseguito un salario annuo di fr. 44'200 (cfr. il formulario compilato dal datore di lavoro il 14 gennaio 2008, doc. AI 94.2, punto 2.10: “stipendio attuale della persona assicurata soggetto a contribuzione AVS”: 44'200 all’anno, fr. 3'400 al mese).
Aggiornando il reddito da invalido di fr. 36'400 conseguito nel 1999 (cfr. decisione del 12 gennaio 2000 e doc. 34-3), al 2008, si ottiene un importo di fr. 41'677 (+ 1,2581% nel 2000; + 2,4757% nel 2001; + 1,7927% nel 2002; + 1,3996% nel 2003; + 0,9317% nel 2004; + 0.9548% nel 2005; + 1,1876% nel 2006; + 1,6094% nel 2007; + 2.0423% nel 2008, cfr. doc. IX/1).
La parte del miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro ammonta a fr. 2’523 (44'200 – 41’677). In applicazione dell’art. 31 LAI vanno presi in considerazione unicamente i 2/3 dell’importo che supera i fr. 1'500, ossia fr. 682 (1'023 [2’523 -1'500] X 2 : 3). Ne segue che il salario da invalido ammonta a fr. 42’359 (41'677 + 682).
Raffrontando l’importo di fr. 42'359 con il salario da valido di fr. 66'963 indicato dal datore di lavoro quale salario che potrebbe conseguire senza il danno alla salute (doc. AI 94-2, punto 2.11), il grado d’invalidità sarebbe del 37%.
Utilizzando invece il reddito preso in considerazione dalla consulente in integrazione per il 2007 di fr. 67'918 e aggiornandolo del 2.0423% come il reddito da invalido, si raggiunge un importo di fr. 69'305.
Raffrontando il salario da invalido di fr. 42'359 con il salario da valido di fr. 69'305 il grado d’invalidità sarebbe del 39%, comunque inferiore al grado del 40% che darebbe diritto ad un quarto di rendita.
L’aumento della capacità di guadagno ha pertanto quale conseguenza la soppressione della rendita d’invalidità in applicazione delle norme sulla revisione.
In queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione deve essere confermata.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti