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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2009 32.2008.166

27 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,978 parole·~20 min·3

Riassunto

Richiesta di aumento del grado d'invalidità. Ricorso accolto e atti rinviati all'amministrazione poiché l'insorgente ha reso verosimile un peggioramento dello stato di salute intervenuto successivamente alle costatazioni mediche poste alla base dell'assegnazione della mezza rendita e della conferma

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.166   cs

Lugano 27 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 18 agosto 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, con decisione del 14 maggio 2003 è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2000 (doc. AI 36-1). Il 6 settembre 2006 l’UAI ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 54-1).

                                  B.   Il 16 giugno 2008 l’assicurato ha chiesto all’UAI di rivalutare il suo caso “per eventualmente poter ottenere una correzione per la percentuale di invalidità.” (doc. AI 58-1).

                                  C.   Con decisione del 18 agosto 2008, preavvisata il 20 giugno 2008, l’amministrazione non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni poiché:

"  Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

Con la sua nuova richiesta e la lettera dell’assicurazione __________ __________ del 01.06.2007 non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile." (doc. AI 60-1)

                                  D.   RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione tramite un ricorso, completato in seguito all’ingiunzione del vicepresidente del TCA, al quale ha allegato una presa di posizione del suo medico curante, dr. med. __________ (doc. I e III).

                                  E.   Tramite risposta del 4 novembre 2008 l’UAI propone la reiezione dell’impugnativa affermando:

"  (…)

A seguito della domanda 18.6.2008 per un aumento della rendita (doc. 58-1, inc. AI), con decisione 18.8.2006 (recte: 2008) l’amministrazione ha deciso la non entrata in materia indicando che non era stato reso oggettivo un possibile peggioramento. Con ricorso 16.9.2008 dinanzi a codesto lodevole Tribunale, l’assicurato contesta tale decisione e produce il certificato medico del Dr. __________ del 16.9.2008, nel quale è attestata una poliartrite cronica, deambulazione difficoltosa con cedimenti, borsectomia al gomito destro e fragilità psichica, con la valutazione di una incapacità lavorativa del 100% e la richiesta di una rivalutazione del caso.

La doc. medica è stata sottoposta alla valutazione del servizio medico regionale dell’AI, SMR, al fine di chiarire se sia giustificata una diversa e maggiore incapacità lavorativa rispetto alla decisione UAI 24.4.2003 e alla valutazione SMR 4.9.2006.

Con annotazioni mediche 30 ottobre 2008 il Servizio medico regionale dell’AI ha espresso la seguente valutazione:

"                                                                                                       dalla documentazione presentata in sede di ricorso risulta un possibile peggioramento dello stato con influsso prolungato sulla CL residua a partire dal 28.4.2008 (ev. dal 1.2.2008 prendendo come base la certificazione verso la __________).”

Si osserva che tale peggioramento, con le relative indicazioni mediche, è stato indicato e attestato solo in sede di ricorso, mentre non è stato né reso in alcun modo oggettivo con la domanda per un aumento della rendita del 18.6.2008, neppure alla luce del progetto di decisione. L’assicurato ha con ciò disatteso l’obbligo di collaborare da parte dell’assicurato vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Ne discende che, la decisione impugnata è corretta.” (doc. VIII)

                                  F.   Con osservazioni pervenute al Tribunale il 18 novembre 2008 il ricorrente ha fatto valere ulteriori argomentazioni (doc. X).

                                         in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

                                   2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza dell’11 settembre 2008, 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

3.   Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ulti-ma decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

                                   4.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                   5.   In concreto l’assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura, abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che all’epoca dell’assegnazione della mezza rendita d’invalidità (decisione del 14 maggio 2003) l’amministrazione ha fatto capo alla perizia del Dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, il quale il 18 novembre 2001 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di poliartrite sieronegativa, sindrome lombospondilo-gena recidivante e gonalgia destra. Il perito ha attestato una capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale di 4 ore al giorno evitando lavori che richiedono di fare forza con le mani. In attività leggere e confacenti al suo stato di salute lo spe-cialista ha stabilito un’incapacità lavorativa totale dal 1.5.1999 per 6-8 mesi ed in seguito del 50%. Per contro la perizia ha stabilito una capacità lavorativa del 100% in un’attività che non richieda l’utilizzo della forza della mano, dove non deve fare dei movimenti di rotazione o lavori in cui è richiesta un’importante mobilità (doc. AI 25-1).

                                         In sede di revisione della rendita, il 16 aprile 2005 il dr. med. __________, medicina generale FMH, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% per la presenza di poliartrite, periartrite, reumatismi muscolari, stato dopo traumi alle mani e dita, stato dopo lussazioni (doc. AI 47-1). Il medico SMR il 4 settembre 2006 ha confermato l’incapacità lavorativa del 50% (doc. AI 53-1) e il 6 settembre 2006 l’UAI ha ribadito il diritto per l’interessato alla mezza rendita d’invalidità.

                                         In occasione della presente domanda, l’insorgente, a comprova della modifica della sua situazione, il 18 giugno 2008 si è limita-to ad allegare uno scritto della __________ che attesta l’esaurimento del diritto alle prestazioni di malattia (doc. AI 58-1). Da cui la decisione di non entrata in materia emessa dall’amministrazione.

                                         Tuttavia, in sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. med. __________, del 16 settembre 2008, che ha affermato:

"  (…)

con la presente mi riferisco alla decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino del 18.08.08 di non aumentare la rendita.

Questa decisione è incomprensibile, visto lo stato psico-fisico preca-rio del mio paziente.

I problemi principali che non permettono più un lavoro regolare, neanche al 50%, sono i seguenti.

1)      la malattia cronica della poliartrite in trattamento, non permette un uso normale delle articolazioni, in particolare delle mani. Un miglioramento importante in futuro è poco probabile, vista la sua lunga anamnesi con trattamenti multipli.

2)     La deambulazione è difficoltosa, accompagnata da frequenti cedimenti. Dopo l’operazione del 28.04.08 (plastica LCA, meniscectomia parziale interna) la stabilità del ginocchio dx sta migliorando, ma non è ancora caricabile. Una situazione di instabilità si trova anche al ginocchio sx, che dovrà essere operato in un prossimo futuro. La patologia è in parte causata da infortuni, ma complicata e accentuata dalla malattia cronica di base.

3)     Il 16.06.08 ha eseguito una borsectomia al gomito dx (Dr. __________) per una borsite recidivante. Adesso presenta una lesione del nervo ulnare con una disfunzione delle ultime 3 dita della mano dx (disestesie, mobilità ridotta).

4)     Lo stato psichico del paziente, che ho conosciuto come persona molto dinamica, quando stava bene, è sempre più fragile a causa delle sue debolezze fisiche e anche a causa di questa decisione. Il paziente è sotto costante cura medica (medicamenti, fisioterapia, interventi chirurgici). E’ impensabile che riprenda un lavoro regolare.

Il paziente continua ad essere inabile al lavoro al 100%.

Chiedo quindi una rivalutazione del caso” (doc. B1)

                                         Sulla base del citato referto, il medico SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale, il 30 ottobre 2008 ha affermato:

"  (…)

Richiesta di revisione del 16.6.2008

decisione del 18.8.2008: non entrata in materia in assenza di documentazione atta a dimostrare modifica stato di salute.

Assicurato con IL 100% dal 1.2.2008 (vedi __________)

Nuova documentazione presentata in sede di ricorso:

lettera dr. __________ del 16.9.2008:

assicurato operato al ginocchio destro il 28.4.2008 (plastica LCA) con persistenti problemi, pure problemi al ginocchio sinistro

il 16.6.2008 borsectomia al gomito destro con seguente lesione del nervo ulnare

Valutazione:

dalla documentazione presentata in sede di ricorso risulta un possibile peggioramento dello stato con influsso prolungato sulla CL residua a partire dal 28.4.2008 (ev. dal 1.2.2008 prendendo come base la certificazione verso la __________).” (doc. VIII/Bis)

                                         Dalle citate valutazioni emerge che entrambi i medici, compreso il medico SMR interpellato dalla medesima amministrazione, sono concordi nel ritenere che prima dell’emissione della deci-sione impugnata del 18 agosto 2008 vi è stato un peggioramento (perlomeno possibile secondo il medico SMR) dello stato di salute del ricorrente con “influsso prolungato” (doc. VIII/Bis) sulla capacità lavorativa dell’insorgente.

                                         Ciò è del resto ammesso anche dall’UAI in sede di risposta (doc. VIII: “si osserva che tale peggioramento [… omissis …]”).

                                         Ne segue che effettivamente la situazione valetudinaria del ricorrente ha verosimilmente subito una modifica che ha inciso in misura rilevante sul grado d’invalidità (cfr. anche il doc. AI 57-1 dove il medico curante, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1.2.2008 nella “tessera malattia” della __________ __________, allorché in precedenza figurava un’inca-pacità del 50%).

                                         Ne discende che le certificazioni prodotte agli atti contengono elementi idonei a far ritenere siccome attendibile una modifica delle circostanze nel senso di un peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche poste alla base della decisione di assegnazione di mezza rendita e della successiva conferma in sede di revisione. Del resto va osservato che proprio per la sua specifica natura l’aggravamento evidenziato è potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato sulla capacità di guadagno del ricorrente. Questo Tribunale deve quindi concludere che l’insorgente ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa, sottolineatura del redattore).

                                         Con osservazioni pervenute al TCA il 18 novembre 2008 l’interessato sembra far valere, senza tuttavia, in questo caso, apportare alcuna documentazione, di essere stato incapace al lavoro in maniera superiore al 50% già dal 2005. A prescindere dall’assenza di prove, va comunque evidenziato che l’UAI con decisione 6 settembre 2006, cresciuta incontestata in giudicato, dopo aver esperito alcuni accertamenti, non ha ritenuto un peggioramento dello stato valetudinario dell’insorgente. Inoltre, sia dal certificato medico del dr. med. __________ del 16 settembre 2008, che dalla valutazione del medico SMR, dr. med. __________, emerge che l’asserito peggioramento è avvenuto il 28 aprile 2008 o, al più presto, il 1° febbraio 2008 (cfr. doc. VIII/Bis, nonché doc. AI 57-1). Spetterà tuttavia all’UAI stabilire quando è effettivamente avvenuto il peggioramento e se questo porta ad una modifica della rendita attribuita.

                                         L’UAI in sede di risposta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa poiché il peggioramento “con le relative indicazioni mediche, è stato indicato e attestato solo in sede di ricorso, mentre non è stato indicato né reso in alcun modo oggettivo con la domanda per un aumento della rendita del 18.6.2008, neppure alla luce del progetto di decisione. L’assicurato ha con ciò disatteso l’obbligo di collaborare da parte dell’assicurato vigente nell’ambi-to delle assicurazioni sociali.” (doc. VIII).

                                         Va qui rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epo-ca in cui è stata resa la decisione impugnata, in casu il 18 agosto 2008, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         In concreto l’insorgente con il ricorso ha prodotto nuova documentazione riferentesi a fatti accaduti prima dell’emanazio-ne della decisione impugnata del 18 agosto 2008, per cui questo Tribunale ne deve tener conto anche se gli atti medici sono stati allegati solo all’impugnativa. Inoltre non va dimenticato che l’UAI aveva ricevuto, in precedenza la “tessera malattia” della ____________________ dove il medico curante aveva già attestato un aumento del grado d’incapacità lavorativa dal 50% al 100% dal 1.2.2008 (doc. AI 57-1).

                                         In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché entri nel merito della nuova richiesta ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

                                   6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei conside-randi.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2008.166 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2009 32.2008.166 — Swissrulings