Raccomandata
Incarto n. 32.2008.151 BS
Lugano 17 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 luglio 2008 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, nel marzo 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per motivi somatici e psichici.
Durante l’istruttoria, con scritto 3 marzo 2006 l’Ufficio AI ha invitato l’assicurata a trasmettere con sollecitudine copia del passaporto o della carta d’identità, copia del certificato AVS/AI, nonché nome ed indirizzo dell’assicurazione che versa le indennità giornaliere di malattia (doc. AI 3-1).
Non avendo dato riscontro a quanto sopra, con scritti 24 marzo, 3 e 7 aprile 2006 l’amministrazione ha sollecitato la trasmissione della documentazione richiesta (di questi richiami non vi è riscontro negli atti, così come confermato dall’Ufficio AI con mail 17 marzo 2008 al rappresentante dell’assicurata, cfr. doc. C), inviando il 21 aprile 2006 una diffida (doc. AI 7-1).
In data 9 maggio 2006 l’amministrazione ha ricevuto dall’assicurata una copia del documento d’identità e della cartella AVS e, invece del nominativo della assicuratore indennità per malattia, copia del certificato di previdenza LPP (doc. AI 8).
Dopo aver proceduto agli accertamenti economici e medici del caso, tra cui due perizie specialistiche, con preavviso 6 marzo 2008 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° maggio 2005 (doc. AI 42-1). Le prestazioni dal 1° luglio 2008 sono state oggetto della successiva decisione 24 giugno 2008 (doc. AI 52-1). Con decisione 25 luglio 2008 l’amministrazione ha erogato le rendite arretrate, senza riconoscere gli interessi di mora a causa della violazione dell’obbligo di collaborare (doc. AI 52 -55).
1.2. Contro la decisione 25 luglio 2008 l’assicurata, per il tramite della RA 1, ha inoltrato il presente ricorso chiedendo l’erogazione degli interessi di mora dal 1° maggio 2005 al 31 luglio 2008. In sostanza, essa rileva come il ritardo nel trasmettere la documentazione richiesta non abbia avuto alcuna influenza sulla durata dell’istruttoria e che quindi il rifiuto di versare gli interessi moratori non è giustificato. Qualora ciò dovesse essere il caso, continua l’insorgente, il versamento degli interessi verrebbe sospeso unicamente per il periodo in cui essa non ha ottemperato all’obbligo di collaborazione.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione e la conseguente reiezione del ricorso. Rilevato come l’assicurata abbia ammesso il ritardo nell’adempiere i suoi doveri di collaborazione, l’amministrazione evidenzia che a giusta ragione non sono stati riconosciuti interessi di mora per le prestazioni arretrate.
1.4. Con scritto 11 novembre 2008 l’insorgente ha ribadito la propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto alla corresponsione di interessi di mora sulle prestazioni arretrate riconosciutele.
L’Ufficio AI ha negato tale diritto poiché l’assicurata, violando l’obbligo di collaborare, gli ha trasmesso in ritardo la documentazione richiesta.
Secondo l’insorgente, invece, gli interessi di mora sono dovuti poiché la violazione non è stata causa del ritardo procedurale.
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008 (momento dell’inizio dell’eventuale diritto agli interessi di mora), le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA (rimasto invariato dalla 5° revisione dell’AI), sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di versare gli interessi moratori (introdotto il 1° gennaio 2003 con l’entrata in vigore della LPGA; DTF 130 V 334 consid. 6) inizia per l’insieme delle prestazioni maturate 24 mesi dopo la nascita del diritto in quanto tale e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 133 V 13 consid. 3.6).
Per quanto concerne il tasso e le modalità di calcolo degli interessi l’art. 7 OPGA prevede:
" 1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."
2.4. L’obbligo di collaborare di una persona assicurata è regolamentato agli art. 28 e 43 cpv. 2 e 3 LPGA.
Vi è una violazione di tale obbligo se la violazione non è scusabile (quando altre persone, ad esempio il medico autorizzato a dare informazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LPGA, violano il loro obbligo d’informazione o di collaborazione e questa violazione causa un ritardo procedurale) e se l’assicurato è stato destinatario di una diffida scritta ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA, con avvertimento delle conseguenze giuridiche del suo rifiuto a collaborare e con assegnazione di un tempo di riflessione (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2003, §43, n. 5 e 6, pag. 284).
Secondo Kieser, per giustificare il mancato riconoscimento del diritto al versamento di interessi di mora è necessario che le violazioni dell’obbligo di collaborare da parte dell’assicurato siano state causali per una protrazione (ritardo) della procedura amministrativa (Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, 2009, ad art. 26 marg. 28 pag. 385 con riferimenti). Quindi, ad esempio, costituisce un ritardo procedurale il caso in cui un assicurato ha fornito le informazioni richieste solo dopo aver ricevuto la diffida ai sensi dell’art. 43 LPGA. Non vi è però un nesso causale tra violazione dell’obbligo di collaborare ed il ritardo della procedura se nello stesso periodo l’assicurato attendeva la ricezione del referto peritale (Kieser, op. cit., ad art. 26 marg. 28 pag. 385).
Secondo il medesimo autore, una violazione dell’obbligo di collaborare non esclude necessariamente il diritto al versamento di interessi moratori. Infatti, tale diritto rimane sospeso durante il periodo in cui la violazione dell’obbligo di collaborare è da ritenere causa del ritardo procedurale (Kieser, op. cit., ad art. 26 marg. 29 pag. 385).
In una sentenza del 19 novembre 2007 (pubblicata in SVR IV 2008 nr. 33 e citata da Kieser), cresciuta in giudicato, il TAF (Tribunale federale amministrativo), dopo aver proceduto all’interpretazione del termine “pienamente attenuto” di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, fondandosi sul materiale legislativo e sulla dottrina, è giunto alla conclusione che una violazione temporanea dell’obbligo di collaborare non esclude necessariamente il diritto di ricevere gli interessi di mora. Il TAF ha poi precisato che “se in un primo momento, una persona assicurata non ha ottemperato l’obbligo di collaborare, ma si ravvede nel corso della procedura, ha diritto agli interessi; questi sono dovuti decorso un termine di 12 mesi dal momento in cui la persona assicurata ha ottemperato l’obbligo a condizione che i ritardi successivi non le siano imputabili”.
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha giustificato il suo operato facendo riferimento al marg. no. 10506 delle DR (Direttive sulle rendite dell’assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità federale), la cui versione francese, valida dal 1° gennaio 2008, ha il seguente tenore:
" Les intérêts moratoires sont dus pour autant que l’assuré se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Il n’est pas nécessaire qu’une faute soit imputable aux organes d’exécution” (sottolineatura del redattore)
Occorre qui ricordare che, conformante la giurisprudenza del TF, le direttive dell'UFAS (come ogni altra ordinanza amministrativa) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e non possono costringere gli amministrati ad adottare un determinato comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
Questa Corte, sulla scorta di quanto riportato al considerando precedente, concorda sul principio del nesso causale tra violazione dell’obbligo di collaborare e ritardo procedurale per negare il diritto al versamento di interessi moratori da parte dell’amministrazione. Questo in particolare nel caso di violazione temporanea di tale obbligo, vale a dire allorquando una persona assicurata, ravvedendosi, collabori in seguito pienamente con l’amministrazione e gli ulteriori ritardi non le siano imputabili. Sarebbe infatti poco comprensibile negarle il diritto agli interessi di mora anche per il successivo procrastinamento della procedura di cui essa non è responsabile.
Per questi motivi, la succitata direttiva deve essere applicata nel senso dell’art. 26 cpv. 2 LPGA dato da dottrina e giurisprudenza.
2.6. Nella fattispecie concreta, l’assicurata ha diritto alla rendita d’invalidità dal 1° maggio 2005 e le prestazioni arretrate sono state versate il 27 luglio 2008, motivo per cui i 24 mesi dall’inizio del diritto alla rendita sono stati ampiamente sorpassati. Tenuto inoltre conto l’Ufficio AI ha ricevuto la domanda di prestazioni il 2 marzo 2006, il diritto agli interessi di mora decorrerebbe dal 1° maggio 2007 per terminare al 31 luglio 2008. Contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, il diritto agli interessi moratori non sorge già al 1° maggio 2005 (inizio del diritto alla rendita), poiché, come dispone l’art. 26 cpv. 2 LPGA, sorge “24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”. Nella fattispecie ciò significa il 1° maggio 2007.
Occorre ora esaminare se l’Ufficio AI, invocando una violazione dell’obbligo di collaborazione, ha rettamente negato tale diritto.
Orbene, è pacifico che l’assicurata non ha dato seguito alla richiesta del 3 marzo 2006 di produrre copia del passaporto o della carta d’identità, copia del certificato AVS/AI, nonché di indicare nome ed indirizzo dell’assicurazione che versa le indennità giornaliere. Infatti, il 21 aprile 2006 l’amministrazione le ha inviato una diffida ai sensi dell’art. 43 LPGA. Tuttavia, rettamente l’insorgente ha fatto presente che la sua violazione dell’obbligo di collaborazione non è stata causale per la durata complessiva (38 mesi) della pratica amministrativa. Essa ha ben evidenziato che una causa principale del ritardo è dovuta al fatto che la perizia psichiatrica effettuata durante la valutazione pluridisciplinare 28 febbraio 2007 presso il SAM (doc. AI 15-1) si è rilevata inaffidabile, motivo per cui l’amministrazione ha ordinato un secondo esame peritale extra-somatico, il cui referto data 29 novembre 2007 (doc. AI 37-1). Sono in seguito stati necessari altri 7 mesi affinché l’Ufficio AI emettesse la prima decisione di rendita del 24 giugno 2008.
Senza voler sminuire l’obbligo di collaborazione spettante all’insorgente (per giustificare il ritardo dell’invio della documentazione l’assicurata ha sostenuto di non essere in grado, per motivi psichici, di provvedere alle questioni amministrative; essa avrebbe in realtà potuto avvalersi dell’aiuto del marito o dalle figlie maggiorenni per trasmettere quanto richiesto prima del maggio 2006), l’amministrazione aveva comunque avuto accesso ai dati necessari per l’avvio della pratica entro un termine ragionevole. Da una parte, il 30 marzo 2006 l’Ufficio AI aveva ricevuto il questionario del datore di lavoro dal quale figura chiaramente (cifra 10) che la __________ SA aveva versato le indennità giornaliere di malattia (doc. 6-1); dall’altra dopo due mesi dalla prima richiesta l’amministrazione aveva ottenuto la documentazione.
Non va poi dimenticato che in seguito l’assicurata si è pienamente attenuta al suo obbligo di collaborare, ad esempio, presentandosi puntualmente agli accertamenti medici.
Ci si potrebbe chiedere se, conformemente alla dottrina (cfr. consid. 2.5), si debba sospendere il diritto agli interessi di mora nel lasso di tempo intercorso tra il primo richiamo (24 marzo 2006) e la ricezione da parte dell’Ufficio AI della documentazione richiesta (9 maggio 2006). La risposta può rimanere aperta poiché, come visto, il diritto agli interessi inizia il 1° maggio 2007. Altrettanto ininfluente è l’adozione della soluzione scelta dal TAF, ossia quella di far decorrere il diritto agli interessi 12 mesi dal momento in cui la persona assicurata ottempera all’obbligo di collaborare, poiché in casu l’inizio di tale diritto corrisponde al 1° maggio 2007 (12 mesi dopo la ricezione, il 9 maggio 2006, della documentazione richiesta).
In conclusione, l’assicurata ha diritto agli interessi di mora sulle rendite arretrate dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso d’interesse del 5%. In questo senso il ricorso deve essere accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 25 luglio 2008 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto agli interessi moratori dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2008, al tasso d’interesse del 5%.
2. Le spese di fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti