Raccomandata
Incarto n. 32.2008.147 cr/sc
Lugano 29 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, di professione cuoco, dopo essere stato sottoposto in data 28 settembre 1992 ad una perizia presso il Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) – dalla quale è emersa un’incapacità lavorativa del 60% sia nella sua professione di cuoco, sia in altre attività (cfr. doc. 11/1-15)) – è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado del 60%) dal 1° ottobre 1991 a causa dei suoi problemi al rachide lombare e della patologia uditiva (cfr. doc. 12). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado del 60%) è poi stato confermato in esito alle successive procedure di revisione, con decisioni del 20 dicembre 1994 (cfr. doc. 21-1), del 16 luglio 1998 (cfr. doc. 35-1), entrambe cresciute incontestate in giudicato.
In esito alla procedura di revisione intrapresa nell’ottobre 1998 (cfr. doc. 43) - nella quale l’assicurato ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute a causa di una “fibrosi displasia del radio sinistro”, per la quale ha dovuto subire un intervento di resezione del radio con trasplantazione della fibula presso la Clinica di chirurgia ortopedica del __________ di __________, come comunicato dal suo medico curante, dr. __________ (cfr. doc. 41/1-7) - dopo avere richiesto al Prof. dr. __________ del __________ di convocare l’assicurato al fine di potersi esprimere in merito alla sua capacità lavorativa residua (cfr. doc. 50-1 e doc. 56/1-4), con decisione del 27 giugno 2000 l’UAI, constatato un peggioramento transitorio dello stato di salute dell’interessato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1998 e il 30 novembre 1998, mentre a partire dal 1° dicembre 1998 ha nuovamente ripristinato il diritto ad una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 60% (cfr. doc. 66/1-3). Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il diritto ad una mezza rendita, per un grado di invalidità del 60%, è poi stato nuovamente confermato, al termine della procedura di revisione del giugno 2003 (doc. 84-1), con decisione del 20 agosto 2003 (cfr. doc. 87-1), cresciuta incontestata in giudicato.
In esito alla procedura di revisione dell’agosto 2004 (cfr. doc. 90-1), ritenuto uno stato di salute stazionario, ma dopo avere proceduto al raffronto dei redditi tra quanto avrebbe potuto conseguire l’assicurato senza il danno alla salute nell’esercizio della sua professione e quanto egli guadagna effettivamente da invalido nell’esercizio della sua professione, l’UAI, con decisione del 25 ottobre 2004, ha ridotto da mezza ad un quarto (grado AI del 48%) la rendita di invalidità dell’assicurato. L’UAI ha pure segnalato, a titolo abbondanziale, che “la situazione economica attuale può essere fatta risalire pure al 2003. All’epoca, erroneamente, le era stato confermato un grado AI pari al 60%, quando lo stesso doveva essere diminuito al 48%. In considerazione di detto sbaglio non le si intima l’ordine di restituzione” (cfr. doc. 96/1-3 e doc. 100-1).
A seguito dell’opposizione dell’interessato, rappresentato dal Sindacato __________ (cfr. doc. 107) e dopo avere interpellato il datore di lavoro (cfr. doc. 117 e doc. 119), con decisione su opposizione del 27 aprile 2005, l’UAI ha respinto l’opposizione, confermando il diritto per l’assicurato di beneficiare di un quarto di rendita di invalidità, ritenuto un grado di invalidità del 48% (cfr. doc. 125/1-4).
Contro tale decisione, l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. 129/2-4), a seguito del quale l’UAI, come comunicato in sede di risposta di causa (cfr. doc. 135/1-2), ha emanato una nuova decisione su opposizione, datata 20 giugno 2005, con la quale - dopo avere segnalato che l’amministrazione ha erroneamente confermato con la decisione del 20 agosto 2003 il diritto alla mezza rendita per un grado di invalidità del 60%, che avrebbe invece dovuto essere, dopo un corretto confronto dei redditi, del 46% - ha riformato la precedente decisione del 25 ottobre 2004, attribuendo all’interessato il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2004, per un grado di invalidità del 52% (cfr. doc. 136/1-5).
Visto che con l’emanazione di questa “nuova” decisione su opposizione la richiesta ricorsuale è stata accolta, il TCA, con decreto 32.2005.81 del 16 novembre 2005, ha stralciato la causa dai ruoli (cfr. doc. 138/1-2).
1.2. Nel mese di ottobre 2007, l’UAI ha avviato una nuova procedura di revisione (cfr. doc. 151-1). In tale contesto, l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute è peggiorato a partire dal mese di novembre 2006, trasmettendo all’amministrazione una serie di referti medici.
Con progetto di decisione del 9 maggio 2008 (doc. 164/1-2), poi confermato con decisione del 25 giugno 2008, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad un aumento delle prestazioni, indicando che “la rendita sarà versata come finora” (cfr. doc. B).
1.3. Contro tale decisione l’assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2008 per un grado di invalidità del 71% o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per sottoporre l’interessato ad una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare il suo grado di invalidità.
L’assicurato ha in particolare rilevato di avere sempre svolto, fin dal 1978, l’attività di cuoco presso la mensa operaia __________, azienda che negli ultimi anni ha poi cambiato ragione sociale. L’assicurato ha sottolineato di avere continuato a lavorare sempre presso il medesimo datore di lavoro anche dopo l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità da parte dell’AI a partire dal 1991, seppur in misura ridotta (al 40%) e nel rispetto delle sue limitazioni fisiche stabilite dai medici del SAM nella perizia del settembre 1992.
Il rappresentante dell’interessato ha poi indicato che quasi ad ogni revisione del diritto alla rendita, l’assicurato ha segnalato un peggioramento delle sue condizioni di salute, soprattutto con riferimento alla sintomatologia algica, ma nonostante ciò l’UAI ha sempre confermato il grado di invalidità del 60% (ad eccezione di un breve periodo in cui gli è stato riconosciuto un grado di invalidità del 100%). L’assicurato ha evidenziato che il suo stato di salute è ulteriormente peggiorato, con un aumento della sintomatologia algica, dei disturbi al rachide e la posa di uno stent in data 16 marzo 2007, patologie queste ultime che hanno tutte, a suo avviso, un’influenza sulla sua capacità lavorativa.
L’insorgente ha contestato la valutazione del dr. __________ del SMR - a mente del quale non vi sarebbero elementi clinici oggettivi attestanti un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato – sottolineando l’esistenza di una patologia cardiopatica intervenuta nel corso del 2007, come attestato dal dr. __________ e dal curante dell’assicurato; di un leggero peggioramento all’udito rispetto al 2002, come attestato dal dr. __________; di una degenerazione dei dischi L3-L4 e L4-L5, oltre ad una problematica alla spalla e un’accresciuta e diffusa sintomatologia algica. Alla luce di queste patologie, che comportano limitazioni funzionali aggiuntive, l’assicurato ha quindi chiesto che venga effettuata una nuova valutazione pluridisciplinare allo scopo di determinare la capacità lavorativa residua.
L’insorgente ha inoltre chiesto - a prescindere dall’esame delle nuove problematiche mediche - che, fermo restando un grado di incapacità lavorativa del 60%, nell’effettuare il confronto dei redditi nella sua attività di cuoco (dove lavora da ben 30 anni) si tenga conto, conformemente a quanto stabilito dal nuovo art. 31 LAI, di un reddito da invalido di fr. 19'600, che raffrontato ad un reddito da valido di fr. 65'300, dà un grado di invalidità del 71%, con conseguente diritto ad una rendita intera (I).
1.4. L’UAI, dopo aver sottoposto al dr. __________ del SMR la documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha chiesto, mediante risposta di causa del 23 settembre 2008, la reiezione dell’impugnativa o, in via subordinata, “di accogliere parzialmente il ricorso nel senso di ritornare gli atti all’AI per i necessari accertamenti medici ed economici relativi ad un eventuale peggioramento dello stato di salute dal 18 maggio 2008 e una nuova decisione” (V + 1).
1.5. Con scritto dell’8 ottobre 2008, il rappresentante dell’assicurato ha osservato:
" Allo stato attuale non sono disponibili altri mezzi di prova oltre a quelli già prodotti.
Venendo invece alle annotazioni del medico, egli riassume sommariamente i passaggi più importanti da quando é stata assegnata la prima prestazione nel 1990. Riconferma che rimane valida la valutazione medico-teorica dell'inabilità del 60% per qualunque attività (decisa dal SAM, avvalorata dal servizio medico e da una perizia ortopedica), rammenta che da maggio 2008 vi é un ulteriore peggioramento di cui va indagata la rilevanza invalidante ed afferma che nel 2007 non vi é stata inabilità prolungata.
Per ciò che riguarda il peggioramento giova precisare che l'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa dal 1.09.2008. Allo stato continua a lavorare nonostante la sofferenza algica che lui afferma divenuta più importante anche a seguito della patologia insorta ad inizio 2008. Non é chiaro se l'attività potrà continuare nel tempo, rispettivamente se la situazione medica va ritenuta stabilizzata. Occorre ancora qualche periodo di tempo per verificare dal lato pratico quali sono gli effetti che la nuova patologia ha provocato sulla capacità lavorativa residua.
Il Dr. __________ conferma anche la posa di stenting del Riva avvenuta a marzo 2007 ma non fornisce indicazioni sulle conseguenze in ordine alla capacità lavorativa residua. Rileva che non v'é stata un'inabilità al lavoro prolungata. Benché il medico rimanga silente sulla capacità lavorativa, egli contraddice la posizione precedente dell'ufficio Al secondo la quale prima che é intervenuta la decisione di revisione non ci sono elementi clinici aggiuntivi e nuove diagnosi (cfr. valutazione Dr. __________).
Dal 1.01.2008 é in vigore la nuova Al in esito alla Va revisione.
Nel caso in esame le problematiche da esaminare sono essenzialmente due:
● il ripristino del grado medico del 60%, rispettivamente va conteggiato il grado d'incapacità al guadagno in relazione al grado medico,
● l'esame delle ulteriori conseguenze sulla capacità lavorativa intervenute con l'insorgenza della nuova patologia.
Per la prima questione siamo confrontanti con la nuova norma (art. 31 LAI) che da sola giustifica la revisione del grado d'invalidità senza la necessità di ulteriori modifiche sia in rapporto all'aspetto medico e sia in rapporto all'aspetto economico.
A titolo d'esempio la nuova disposizione é paragonabile all'introduzione della normativa in materia di pagamento all'estero per il quarto di rendita valida dal 1.01.2004 con la IV.a revisione AI. Come noto il quarto di rendita, all'estero non era pagato, invece dal 1.01.2004 nei paesi aderenti agli accordi bilaterali, il quarto di rendita é divenuto pagabile senza nessuna necessità di un esame medico o di una modifica del reddito.
Il caso in esame é pressoché analogo e dunque il danno medico, del 60%, che peraltro é ribadito, va ripristinato anche in assenza di altri elementi. Nonostante le considerazioni esposte, va pure riconosciuto che esiste anche l'elemento medico sostanziale intervenuto nel 2007 (disturbi cardiopatici) che hanno accresciuto le limitazioni funzionali. L'assunto dell'ufficio Al che desumiamo valutando le osservazioni, per quanto non esplicitato in maniera chiara, secondo il quale l'assicurato ha continuato ad esercitare l'attività lavorativa realizzando sempre il medesimo reddito, non regge perché determinanti sono le limitazioni funzionali accresciute (primo paragrafo 3.a pagina).
È però vero che non c'é una modifica del reddito nel 2007, nonostante il nuovo danno medico e le ulteriori limitazioni funzionali. Tuttavia questo elemento non é decisivo perché si chiede un nuovo grado d'invalidità dal 1.01.2008 in considerazione che la decisione sulla revisione é intervenuta quando era in vigore la nuova normativa.
Invece per quanto attiene alla valutazione sul grado d'invalidità da maggio 2008, riteniamo che l'ufficio AI possa e debba procedere direttamente, ritenuto che il peggioramento é avvenuto prima che sia stata resa la decisione del 25 giugno 2008." (Doc. VII)
Tale presa di posizione è stata trasmessa all’UAI (VIII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il diritto ad una mezza rendita di invalidità o se invece, come chiede l'assicurato, egli ha il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nel caso concreto risulta, dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 27 novembre 1991 (doc. 7/21-26), l’Ufficio AI aveva affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM, sulla base anche del consulto ortopedico del dr. __________ e dopo avere discusso della patologia ORL con lo specialista curante, dr. __________, avevano posto le diagnosi di “status post erniotomia ed appendicectomia (1973) e emorroidectomia (1975); Morbo di Ménière classico, con resto uditivo a sinistra e grave ipoacusia percettiva destra; lombaggine cronica con pseudo-sciatica sinistra su disbalance muscolare e disturbi statici della colonna lombare; ipertensione arteriosa da trattare; sospetta ipertrofia ventricolare sinistra, con diffusi disturbi della ripolarizzazione anterolaterale” (cfr. doc. 11-13). Tenuto conto di questi disturbi, i medici del SAM avevano considerato l’assicurato “incapace nel suo lavoro di cuoco, nel quale gli vengono evitati lavori pesanti ed in qualsiasi altra attività anche più leggera in misura non superiore al 60%, a partire dal 5 novembre 1990 fino ad ora e continua” (doc. 11-15).
Sulla base di queste conclusioni dei medici del SAM, l’Ufficio AI aveva attribuito una mezza rendita per un grado di invalidità del 60%, a partire dal 1° ottobre 1991 (cfr. doc. 12-1).
In occasione della revisione dell’ottobre 1998 avendo l’assicurato subito un intervento di osteosintesi dell’avambraccio sinistro, come comunicato dal curante, dr. __________ (cfr. doc. 48-4) - l’UAI aveva chiesto al Prof. dr. __________, Leit. Arzt Hand- und Mikrokirurgie del Kantonsspital di __________, di convocare l’assicurato per sottoporlo ad un esame peritale. Nel referto del 29 novembre 1999, il Prof. __________, aveva osservato:
" (...)
5. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der Ersatz des Radius mit der Fibula zu einem perfekten Ergebnis hinsichtlich der Rekonstruktion des Unterarmknochens geführt hat. Lediglich eine mässige Instabilität im distalen Radioulnargelenk mit Schmerzhaftigkeit dort ist zurückgeblieben.
Allenfalls wäre mit einer Ulnaverkürzung von 2 - 3 mm auch dieses Problem noch zu lösen.
Meines Erachtens ist der Patient als Koch zumindest so arbeitsfähig wie vor der Operation. Er gibt an, dass er seitens des Gehörs und des Rückens zu 60% invalide gewesen sei und nur 40% gearbeitet habe. Er habe aber auch immer schon, auch vor der Operation am linken Arm Schwierigkeiten gehabt, die schweren Töpfe und Pfannen zu heben. Dies kann aber nicht aufgrund der Krankheit zu einer Berufsunfähigkeit führen. Seitens der fibrösen Dysplasie des Radius ist eine perfekte Wiederherstellung gelungen und aus handchirurgischer Sicht ist eine weitere 100%ige Arbeitsunfähigkeit nicht gerechtfertig.
Die leichte Instabilität im distalen Radioulnargelenk mit der Schmerzhaftigkeit über dem Ellenköpfchen wäre therapierbar und bedingt für sich maximal eine 10%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit." (Doc. 56-3+4)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 21 marzo 2000, aveva indicato:
" Il paziente è al beneficio di mezza rendita AI, con grado 60%, per disturbi del rachide e sordità.
Ora si è aggiunta una displasia del radio che ha reso necessarie cure chirurgiche.
Il resto dello stato, non più segnalato dai curanti, deve essere considerato "stabilizzato".
L'intervento al radio ha avuto un risultato eccellente (vedi perizia Prof. __________) e provoca una riduzione del rendimento del 10% massimo.
Dobbiamo però considerare che i lavori pesanti (riferiti all'attività di cuoco) già venivano limitati o erano svolti con l'ausilio di colleghi, per cui si deve ammettere che la capacità lavorativa globale non è cambiata.
Si deve pure considerare, malgrado che al Dr. __________ sia stato richiesto chiaramente, che un'incapacità lavorativa del 50% per la perdita uditiva corrisponde più a un calcolo dell'IMI (indennità per menomazione dell'integrità) che una reale valutazione della capacità lavorativa e risulta un po' sproporzionata (nota ininfluente dal momento che a suo tempo questa valutazione era stata accettata, sebbene in modo un po' acritico anche dall'amministrazione).
Per la determinazione del diritto si dovrà valutare il periodo di cura che ha richiesto l'interruzione dell'attività (peggioramento) e del miglioramento conseguito con ripristino della CL." (Doc. 57-1)
L’UAI aveva pertanto chiesto al Prof. __________ di indicare il momento a partire dal quale si poteva considerare ripristinata la capacità lavorativa dell’interessato dopo l’intervento del febbraio 1998 (doc. 58-1), ma, in assenza di una risposta da parte dello specialista (cfr. doc. 59-1, 60-1,62-1, 63-2), con decisione del 27 giugno 2000, l’amministrazione aveva ripristinato il diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 60%, dal 1° dicembre 1999 (cfr. doc. 67-4).
Nell’ambito della procedura di revisione dell’agosto 2004, il curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel rapporto di decorso del 23 settembre 2004, aveva attestato uno stato di salute dell’assicurato stazionario (cfr. doc. 91-1).
L’UAI, ferma restando un’incapacità lavorativa del 60% nella sua professione, ha proceduto ad un nuovo raffronto dei redditi, sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro dell’assicurato, giungendo dapprima, nella decisione del 25 ottobre 2004 (cfr. doc. 96/1-3) e nella decisione su opposizione del 27 aprile 2005 (cfr. doc. 125/4), ad un grado di invalidità del 48%, con diritto ad un quarto di rendita a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; successivamente, dopo il ricorso dell’assicurato al TCA, l’amministrazione ha tuttavia emanato, unitamente alla risposta di causa, una “nuova” decisione su opposizione, datata 20 giugno 2005, nella quale ha stabilito un grado di invalidità del 52%, con diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2004 (cfr. doc. 136/1-5).
2.5. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, da ultimo, l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 52% (decisione su opposizione del 20 giugno 2005).
In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di giugno 2008 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 20 giugno 2005 al 25 giugno 2008), le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad una mezza rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse.
2.6. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 20 giugno 2005.
Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulle annotazioni mediche del 22 aprile 2005 del dr. __________ del SMR, a mente del quale lo stato di salute dell’assicurato non aveva subito delle modifiche rispetto al passato (doc. 124-2).
Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.7. L’assicurato, a comprova del peggioramento del suo stato di salute, ha inviato all’UAI i seguenti referti medici:
scritto del 18 aprile 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Mi rifaccio alla mia lettera del 12 marzo 2008, dove scrivevo a nome del mio paziente, il signor RI 1, il quale non è d'accordo con la decisione di rendita d’invalidità immutata, pronunciata con vostra comunicazione del 14.02.2008.
Il signor RI 1 gode di una rendita d’invalidità del 52%, fino al 2004 del 60%.
A confronto di 4 anni fa si nota un peggioramento dello stato di salute come ho notato nel mio rapporto sotto il punto 5.1.
Da una parte il signor RI 1 riferisce una intolleranza allo sforzo, una dispnea sotto sforzo, persistente anche dopo lo stenting del RIVA prossimale del 16.03.2007.
Un'astenia, stanchezza che nell'arco della giornata si accumula.
Paziente riferisce di fare fatica nel suo attuale lavoro di cuoco, portare pentole pesanti. Una recente valutazione cardiologica, la quale allego, è stata eseguita in data 11.04 e mostra una cicloergometria positiva, con alterazioni significative del tratto ST-T in V6.
Reperto che pone l'indicazione per eseguire un ricontrollo coronarografico che sarà fatto prossimamente.
Oltre a una sfinitezza e stanchezza soprattutto verso sera dolori a livello lombare, dove si notano delle alterazioni degenerative senza compressione radicolare.
Dolori localizzati in maniera diffusa a livello della gamba sx, i quali disturbano il sonno.
Presente una lassità ligamentare a livello del ginocchio e a livello femoro-rotuleo in una gamba indebolita con ipotrofia della muscolatura della coscia dovuto probabilmente all'intervento chirurgico del 1998, dove fu eseguita una trasposizione di parte della fibula alla parte prossimale del radio sx.
Impingement spalla dx, come già notato nel mio recente rapporto, con rottura transmurale della cuffia dei rotatori, che rendono impossibili e faticosi lavori sopra l'orizzontale.
Allego diversi rapporti (Dr. __________ cardiologo, MRI colonna lombare, rapporto dr. __________ ortopedico, rapporto dr. __________ ortopedico)." (Doc. 161-1)
copia del rapporto della visita del marzo 2008 presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, del seguente tenore:
" Il paziente inviato dal Dr. __________ per una valutazione dell'arto inferiore sinistro. Si tratta di un paziente che è stato operato a __________ nel 1998 di trasposizione di parte della fibula alla parte prossimale del radio sinistro.
Da allora il paziente riferisce di avere sempre avuto più o meno qualche problema alla gamba sinistra.
Da circa 1 anno i disturbi si sono accentuati.
Il paziente lavora come cuoco ma soltanto alla sera in una mensa operaia dove deve stare in piedi tutto il tempo.
Riferisce che alla sera la gamba si gonfia e ha difficoltà a dormire.
I dolori, vengono localizzati in modo diffuso a tutto il ginocchio sinistro con irradiazione lungo la gamba.
All'esame clinico la deambulazione avviene in modo spedito. Non trovo assolutamente versamenti intra-articolari al ginocchio, edemi pre-tibiali.
I polsi periferici sono molto ben palpabili.
La funzione del ginocchio è completamente libera e indolente anche nelle fasi forzate.
Non trovo punti dolenti alla pressione sulle emirime articolari.
Vi è peraltro una ipermotilità della rotula sinistra che è quasi sub-lussabile manualmente con dolori abb. importanti in sede retropatellare e Zohlen positivo a sinistra.
La pressione nella zona fibulare non causa particolari disturbi.
La sensibilità periferica è buona e non trovo un lasègue positivo.
All'esame clinico odierno quindi si nota un paziente con una leggera lassità ligamentare soprattutto più accentuata a livello femoro-rotuleo con una certa ipotrofia della muscolatura della coscia. È possibile che questa asportazione della parte fibulare abbia indebolito l'arto inferiore sinistro nel senso che il paziente ha usato anche involontariamente la gamba sinistra in modo inferiore rispetto alla destra e che ciò abbia portato come conseguenza una mal nutrizione della cartilagine femoro-rotulea sinistra accentuata anche dal fatto che questa patella risulta
ipermobile.
Non trovo significativi segni per una patologia intra-articolare di tipo meniscale o ligamentare.
Dal punto di vista terapeutico sicuramente indicato che il paziente continui con la ginnastica di rinforzo muscolare allo scopo di meglio stabilizzare soprattutto la rotula. Eventualmente opportuna anche una cura con dei condroprotettori.
Attualmente non vedo l'indicazione per una MRI che lascerei eventualmente in riserva per accertare la diagnosi qualora i disturbi non dovessero modificarsi con il trattamento proposto." (Doc. 161-2)
copia dello scritto del 28 settembre 2006 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica della __________ di __________, nel quale lo specialista, posta la diagnosi di “impingement spalla destra” e ferma restando l’assenza di una incapacità lavorativa, ha indicato:
" Procedere
paziente rifiuta infiltrazioni, è d'accordo con un tentativo di un trattamento conservativo con fisioterapia. Organizziamo artro-RMN per valutazione cuffia nel frattempo, ricontrollo tra 6 settimane per valutare esito fisioterapia, artro RMN e eventuale ulteriore procedere." (Doc. 161-4)
copia dell’esame di artro-RM spalla destra del 18 ottobre 2006, eseguito dal dr. __________ dell’__________, il quale giunge alle seguenti conclusioni:
" (...)
● Rottura transmurale della cuffia dei rotatori nella porzione centrale/centro-posteriore su una distanza di 5 mm senza coinvolgimento della zona internista.
● Cuffia anteriormente pure normale con un grado di tendinosi in ambito di entesiopatia erosiva sul grande tubercolo.
● Microrotture focali anche nei tendini subscapolari superiori.
● Modico impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche puntate verso la cuffia." (Doc. 161-6)
copia del rapporto dell’esame di RM-colonna lombare eseguito in data 11 marzo 2008 dal dr. __________ dell’__________, dal quale risultano le seguenti conclusioni:
" (...)
● Nessun conflitto neuroradicolare diretto apprezzabile. Piccola focalità sottopeduncolare dal lato sinistro del disco L3-L4 con associata fissurazione, reperto che spiega difficilmente il quadro clinico.
● Degenerazione nei dischi L3-L4, L4-L5 con limitato stress sulle faccette articolari soprattutto liquido tra le faccette articolari L3-L4, L4-L5 dal lato sinistro." (Doc. AI 161-8)
referto dell’11 aprile 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" (...)
Valutazione e procedere: si tratta di un paziente di 50 anni con fattori di rischio cardiovascolari e nota malattia coronarica monovasale con lesione del 75% a livello del RIVA prossimale e medio trattate con stenting diretto Taxus 3.0 x 20 mm e 3.5 x 20 mm in data 16.03.2007.
Il paziente lamenta la persistenza di dispnea ed astenia da sforzo, nega sintomi anginosi.
Ricordo che il paziente è stato sottoposto ad una valutazione pneumologica in data 20.06.2007 dal Dr. __________, che non aveva permesso di evidenziare alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo, restrittivo o della diffusione.
Clinicamente buone condizioni generali, compenso cardiocircolatorio, normocardico, normoteso, non soffi cardiaci.
Ecg basale in ritmo sinusale bradicardico senza alterazioni della ripolarizzazione.
La cicloergometria, eseguita in terapia, è risultata clinicamente negativa per sintomi anginosi, positiva per dispnea; elettrocardiograficamente riscontro di alterazioni significative del tratto ST-T con un massimo sottoslivellamento rettilineo discendente di 2.2 mm in V6, assenza di aritmie, risposta ipertensiva diastolica allo sforzo.
All'ecocardiogramma ventricolo sinistro non dilatato, non ipertrofico, non alterazioni della cinesi segmentaria, buona funzione ventricolare sinistra sistolica globale, alterato rilasciamento diastolico, assenza di valvulopatie.
Ho discusso il caso con il Dr. med. __________, che ha proposto di eseguire ricontrollo coronarografico.
Dal punto di vista terapeutico consiglio di proseguire la terapia medica in atto, adeguando il dosaggio della statina, qualora l'LDL-colesterolo risultasse> 2.6 mmol/L.
Prego pertanto il dr. __________ di convocare direttamente il paziente." (Doc. 161-11)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 28 aprile 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Trattasi di domanda di revisione
A 52enne, al beneficio di una mezza rendita Al, con grado del 52% dal 01.12.2004.
Con comunicazione del 14.02.2008 questa rendita viene confermata.
In data 12.03.2008, il MC, Dr. __________, in un breve rapporto riferisce che l'A segnala un peggioramento dello stato di salute, che giustificherebbe una IL superiore al 52%.
In data 18.04.2008, iI MC, Dr. __________, manda nuova documentazione medica attestando un peggioramento dello stato di salute dell'A, allegando diversi rapporti medici (Dr. __________ 28.09.2006 - Artro-RM spalla dx 18.10.2006 - Dr. __________ 03.08 - RM colonna lombare 11.03.2008 - Dr. __________ 11.04.2008).
Valutazione
Nella nuova documentazione medica fornita in questa fase, non vi sono elementi clinici oggettivi che permettono di oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di salute: in effetti i diversi rapporti medici allegati non mettono in evidenza elementi clinici aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né certificano inabilità lavorative.
In conseguenza, la documentazione prodotta in questa fase non giustifica il peggioramento accennato dello stato di salute tale da permettere l'entrata in materia della domanda di revisione."
(Doc. 163-1)
A seguito delle critiche emesse dal rappresentante dell’assicurato contro la decisione dell’UAI di ritenere lo stato di salute dell’interessato invariato, con quindi la conferma del diritto ad una mezza rendita di invalidità, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 10 giugno 2008, ha ancora osservato:
" Trattasi di osservazioni al progetto di decisione
Vedi le mie annotazioni del 28.04.2008
In questa fase, il rappresentante legale RA 1 inoltra, in data 05.06.2008, nuove osservazioni, segnalando che ci sarebbe una "nuova patologia cardiopatica, intervenuta nel corso del 2007 come ben attestano il Dr. __________ ed il curante dell'assicurato". Viene inoltre riferito il "leggero peggioramento all'udito rispetto all'anno 2002" e citato l'esito della RM alla colonna lombare del 11.03.2008, dalle quali si segnala "una degenerazione nei dischi L3-L4, L4-L5 che non erano rilevabili nella medesima intensità negli esami precedenti". A ciò si aggiunge la "problematica alla spalla ed un'accresciuta e diffusa sintomatologia algica".
Valutazione
Le osservazioni emesse dal legale non sono pertinenti dal punto di vista medico e d'altra parte la documentazione medica citata è già stata presa in considerazione nelle Annotazioni del 28.04.2008: non vengono oggettivati nuovi elementi clinici o paraclinici nel senso di un peggioramento dello stato di salute di natura invalidante a lungo termine.
Le ultime osservazioni del legale RA 1 non portano dunque nuovi elementi di natura medica che giustificano un riesame della pratica." (Doc. 169-1)
2.8. In sede ricorsuale, l’assicurato ha nuovamente sostenuto che il suo stato di salute ha subito un peggioramento, allegando, a sostegno delle sue pretese, i seguenti certificati medici:
referto del 9 giugno 2008 del Prof. dr. __________, Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato alla Direzione medica della Clinica __________ di __________, nel quale, poste le diagnosi di “sindrome di __________ acuta; emorragia subaracnoidea lombare iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica in stato dopo PTCA con posa stent Taxus RIVA prossimale (16.3.2007) e FRCV: ipertensione, dislipidemia, familiarità; stato dopo intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro (con osso gamba sinistra)”, ha indicato:
" (...)
DISCUSSIONE:
Ci troviamo dunque confrontati con un paziente che clinicamente presenta un quadro di tetraparesi simmetrica con prevalenza prossimale, ariflessia agli arti; quadro clinico che viene confermato dal nostro consulente neurologo, ed è suggestivo per sindrome di Guillain-Barré. Le punzioni lombari sono inficiate dalla presenza di liquor ematico conseguenti ad un'emorragia sub-aracnoidea a livello della colonna lombare verosimilmente di origine iatrogena in paziente sotto doppia terapia antiaggregante. Dopo consulto neurochirurgico ed assenza di segni neurologici in peggioramento sospendiamo temporaneamente la doppia anti-aggregazione.
Dal punto di vista terapeutico introduciamo una terapia con immunoglobuline per 5 giorni consecutivi con monitoraggio clinico e respiratorio. II decorso risulta rapidamente favorevole con miglioramento del deficit motorio con paziente che diviene capace in tutti gli atti motori, prima impediti. L'ENMG effettuato prima della dimissione evidenzia un buon funzionamento delle strutture nervose terminali del nervo sciatico a destra.
Al termine del trattamento fisioterapico il paziente verrà rivisto dal Dr. med. __________, neurologo in sede.
Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica, durante la degenza il paziente è rimasto asintomatico ed emodinamicamente stabile. Abbiamo ripreso con l'antiaggregazione che sarà da mantenere per il momento in monoterapia.
In data 06.06.2008 trasferiamo il paziente in migliorate condizioni generali per la clinica __________ di __________ per la riabilitazione neurologica. (...)" (Doc. C)
referto del 10 luglio 2008 del dr. __________, Vice Primario della Clinica __________ di __________, indirizzato al dr. __________, in merito alla degenza dal 6 giugno 2008 al 26 giugno 2008, nel quale sono state poste le seguenti diagnosi:
" Diagnosi principale:
Residuo disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti di sindrome Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in paziente con doppia antiaggregazione.
Diagnosi secondarie – comorbidità:
Familiarità per patologia cardio-vascolare
Ipertensione arteriosa
Dislipidemia (colesterolo totale: 5.21 mmol/L; HDL: 1.15 mmol/L; trigliceridi: 1.18 mmol/L)
Cardiopatia ischemica necessitante di PTCA con posa di stent Taxus sul RIVA prossimale il 16 marzo 2007, con
▪ Dispnea da sforzo con cicloergometria patologica (fecit dr. med. __________): coronarografia di controllo rifiutata dal paziente
Esiti d’intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro con prelievo dalla gamba omolaterale
Ipoacusia bilaterale, protesizzata a destra.” (Doc. D, pag. 1)
Il dr. __________ ha poi effettuato le seguenti considerazioni:
" (...)
VALUTAZIONE E DECORSO CLINICO - RIABILITATIVO
Durante la degenza è stato effettuato un programma fisioterapico finalizzato a ridurre la sintomatologia algica al gluteo destro, al rinforzo stenico globale, al miglioramento della coordinazione e dell'equilibrio statico e dinamico, all'aumento della resistenza allo sforzo, mediante un progressivo incremento del perimetro di marcia.
Contemporaneamente il Signor RI 1 ha potuto beneficiare di un trattamento e di fisiochinesiterapia in piscina e di ergoterapia, per migliorare la motricità fine e stimolare la sensibilità tattile dei polpastrelli delle dita.
Il decorso è stato privo di problematiche internistiche meritevoli di segnalazione: gli esami ematici di routine sono risultati sostanzialmente nei limiti di normalità, così come il monitoraggio dei parametri cardio - circolatori e l'elettrocardiogramma.
Invariato il trattamento farmacologico in atto all'ingresso: secondo l'indicazione dei Colleghi Internisti all'antiaggregazione dovrà essere mantenuta in monoterapia.
Al termine del soggiorno riabilitativo è apprezzabile un miglioramento della stabilità in stazione eretta, della resistenza e della sicurezza della marcia, possibile anche su terreno accidentato.
Per il permanere di una imprecisa motricità fine, di un'incompleta risoluzione del dolore in sede gluteale destra, di una deficitaria stabilizzazione del bacino sotto carico e di un imperfetto controllo nell'approccio del piede sinistro al suolo durante il cammino, si ritiene indicato ultimare il percorso fisioterapico ed ergoterapico in regime ambulatoriale.
II 26 giugno 2008 il Signor RI 1 è stato dimesso e riaffidato alle attenzioni del Dr. med. __________.
Il controllo neurologico a cura del Dr. med. __________ è fissato per il 29 luglio 2008 alle ore 17.00 presso l'Ospedale Regionale "__________" di __________: fino a tale data il paziente rimarrà inabile al lavoro al 100%." (Doc. D)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 22 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
" Cuoco
SAM 1992
Diagnosi:
Status post:
- Erniotomia ed appendicectomia (1973).
- Emorroidectomia (1975).
Morbo di Ménière classico, con resto uditivo a sin. e grave ipoacusia percettiva ds..
Lombaggine cronica con pseudo-sciatica sin. su disbalance muscolare e disturbi statici della colonna lombare.
Ipertensione arteriosa da trattare.
Sospetta ipertrofia ventricolare sin., con diffusi disturbi della ripolarizzazione anterolaterale.
IL 50% dal punto di vista ORL
Impedimento globale: IL del 60% dal 4.11.1990
Decisione UAI 1992: grado Al 60%
17.4.1998 trapianto fibula per displasia fibrosa del radio sinistro
Perizia ortopedica del 18.11.1999:
- risultato del trapianto con risultato perfetto
- CL quale cuoco almeno come prima, ossia al 40%
- Impedimento polso da solo al massimo 10%
Con decisione del 2000 viene confermato grado AI 60%.
Decisione 2004: viene stabilito un grado Al 48% per motivi economici (guadagno teorico, guadagno effettivo).
22.6.2005: In sede di opposizione viene calcolato un nuovo grado Al del 52%, decisione cresciuta in giudicato.
Revisione 2007:
rapporto dr. __________ 28.9.2006. impingement spalla destra, paziente rifiuta infiltrazione.
RM spalla destra del 18.10.2006: rottura della cuffia dei rotatori nella porzione centrale
Micro-rottura focale anche nei tendini sub-scapolari superiori, modico impingement acromio-clavicolare con formazione osteofitosiche puntate verso la cuffia.
assicurato sottoposto a stenting del RIVA 3.2007 per cardiopatia ischemica monovasale
assenza di patologia polmonare (dr. __________)
decisione del 14.2.2008: rendita immutata
3.2008 visita dr. __________: disturbo alla gamba sinistra, deambulazione spedita, assenza di versamenti articolari, funzione del ginocchio completamente libera e indolente.
RM colonna lombare del 11.3.2008:
degenerazioni nei dischi L3/4 e L4/5 con limitato stress sulle faccette articolari specie a sinistra
- nessun conflitto neuro radicolare diretto apprezzabile
rapporto dr. __________ del 11.4.2008:
- persistente dispnea ed astenia
viene proposta una nuova coronarografia (proposta rifiutata dal paziente, vedi rapporto __________)
Decisione del 25.6.2008: nessun aumento del grado d'invalidità
Ricorso:
Rapporto __________, degenza dal 18.5.2008 al 6.6.2008:
- sindrome di Guillain-Barré acuta
emorragia sub aracnoidea lombare iatrogena su doppia antiaggregazione - cardiopatia ischemica con stato dopo PTCA il 16.3.2007
- 17.4.1998 trapianto fibula per displasia fibrosa del radio sinistro
Evoluzione favorevole con seguente trasferimento clinica __________
Degenza __________ dal 6.6.2008 al 26.6.2008:
Diagnosi:
residuo disturbo del cammino e ipoestesia distali in esiti di sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea lombare in paziente con doppia antiaggregazione
paziente dimesso in condizioni migliorate ma persiste IL 100%. Previsto controllo dr. __________
Valutazione:
rimane da precisare che la valutazione medica d'una IL del 60% permane valida (la riduzione del grado Al al 52% è avvenuto unicamente su base economica).
- Dalla documentazione fornita non vi è stato in passato IL prolungata per l'attività abitualmente svolta (vedi medico curante (in particolare dr. __________) e DL) ma vi è stato unicamente un periodo di IL in marzo 2007 e dal 26.7.2007 al 20.8.2007.
- Unicamente a partire dal 18.5.2008 (precedente la decisione impugnata) risulta certificata una IL prolungata che probabilmente si è protratta oltre i 3 mesi. In questo senso bisognerà aggiornare la documentazione (DL e medici curanti)." (Doc. V/1)
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.9.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono stati sufficientemente chiariti.
Nella valutazione del 28 aprile 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’assicurato non abbia apportato elementi clinici oggettivi che permettano di oggettivare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’interessato, indicando che “i diversi rapporti medici allegati non mettono in evidenza elementi clinici aggiuntivi, non portano nuove diagnosi né certificano inabilità lavorative”. Secondo il dr. __________, dunque, “la documentazione medica prodotta dall’assicurato non giustifica un peggioramento dello stato di salute tale da permettere l’entrata in materia della domanda di revisione” (doc. 163-1).
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato queste conclusioni del medico SMR, rilevando che, nel referto del 18 aprile 2008, il dr. __________ ha chiaramente indicato che lo stato di salute dell’interessato, rispetto a 4 anni prima, ha subito un peggioramento (cfr. doc. 161-1). Dai referti medici agli atti, secondo il rappresentante dell’interessato, emerge l’insorgenza di una nuova patologia cardiopatica intervenuta nel 2007, un lieve peggioramento dell’udito rispetto al 2002, una degenerazione dei dischi L3-L4 e L4-L5 come emerso dalla RM dell’11 marzo 2008, oltre ad una problematica alla spalla ed un’accresciuta e diffusa sintomatologia algica (doc. 167-1).
Nonostante queste contestazioni del rappresentante dell’assicurato, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 10 giugno 2008, ha ribadito che la documentazione medica prodotta dall’insorgente non ha oggettivato nuovi elementi clinici o paraclinici nel senso di un peggioramento dello stato di salute di natura invalidante a lungo termine (doc. 169-1).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che le patologie dell’interessato necessitino di ulteriori approfondimenti, come del resto indicato dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22 settembre 2008.
Va infatti rilevato che il dr. __________ ha correttamente indicato che, prima dell’emanazione della decisione impugnata del 25 giugno 2008, che delimita il potere cognitivo del Giudice – dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto il 25 giugno 2008) quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) – lo stato di salute dell’interessato ha subito un peggioramento, che ha comportato una incapacità lavorativa prolungata, che probabilmente si è protratta oltre 3 mesi (doc. V/1, il corsivo è della redattrice).
Nel referto del 9 giugno 2008, relativo alla degenza dell’interessato dal 18 maggio 2008 al 6 giugno 2008, il Prof. __________, Primario di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________, ha infatti posto le diagnosi di “sindrome di Guillain-Barré acuta; emorragia subaracnoidea lombare iatrogena su doppia antiaggregazione; cardiopatia ischemica; stato dopo intervento di sostituzione ossea all’avambraccio sinistro (con osso gamba sinistra)” (doc. C).
In seguito, nel referto del 10 luglio 2008, il dr. __________, Vice Primario della Clinica __________, posta la diagnosi principale di “residuo disturbo del cammino e ipoestesia distale in esiti da sindrome di Guillain-Barré complicata da emorragia subaracnoidea lombare, in paziente con doppia antiaggregazione”, ha attestato la continuazione di una incapacità lavorativa del 100% dell’assicurato almeno fino al 29 luglio 2008, giorno in cui è stato previsto un controllo neurologico presso il dr. __________ presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. D).
Ora, a mente del TCA, vista l’insorgenza di queste nuove patologie, con influsso sulla capacità lavorativa, prima dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute dell’interessato necessitava di ulteriori approfondimenti al fine di poter stabilire con precisione quali fossero i disturbi dell’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua.
Va pure rilevato che già nel rapporto dell’esame RM della colonna lombare dell’11 marzo 2008, il dr. __________ dell’__________ ha riscontrato una degenerazione nei dischi L3-L4 e L4-L5 (doc. 161-8, il corsivo è della redattrice), che non era presente in passato: in difetto tuttavia di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione, non è dato sapere se questi disturbi hanno avuto o meno un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Gli atti devono quindi essere rinviati all’amministrazione affinché vengano approfonditi tutti questi aspetti, come del resto richiesto, seppur in via subordinata, anche dall’UAI in sede di risposta di causa (cfr. doc. V in fine).
Per quanto concerne la patologia cardiologica, il TCA constata che, in data 16 marzo 2007, il dr. __________, Capo servizio di cardiologia del __________, riscontrata una malattia coronarica monovasale con grado di stenosi del 70%-80% nel tratto medio del RIVA, ha proceduto a PTCA / Stenting del RIVA mediante 2 Eluting stent del tipo Taxus. Lo specialista ha previsto le dimissioni del paziente per il giorno successivo, indicando il trattamento farmacologico da seguire e prevedendo un controllo cardiologico a 3 mesi e a 6 mesi dall’intervento (cfr. doc. 156-22, il corsivo è della redattrice).
In seguito, nel rapporto del 4 maggio 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, ha indicato che, visto il permanere della dispnea dell’interessato, risultante dalla cicloergometria eseguita in terapia, il dr. __________, con il quale ha discusso il caso, ha proposto l’esecuzione di una TAC coronarica. Visto tuttavia che il paziente ha preferito un procedere conservativo e riflettere prima di effettuare una TAC coronarica, il dr. __________ ha proposto lo svolgimento di una valutazione pneumologica (doc. 156-19, il corsivo è della redattrice).
Tale esame è stato svolto in data 20 giugno 2007 dal dr. __________, Capo-servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale ha potuto escludere la presenza di alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo o restrittivo o della diffusione. Lo specialista ha aggiunto che “al momento non sussistono indicazioni ad ulteriori indagini. Qualora la situazione non dovesse chiarirsi, sarò a disposizione per l’eventuale esecuzione del test ergospirometrico che avevo evocato ma che al momento non sembra indicato” (doc. 156-14, il corsivo è della redattrice).
Con scritto dell’11 aprile 2008, il dr. __________, dopo avere indicato che l’assicurato lamenta ancora la persistenza di dispnea e astenia da sforzo e che la valutazione pneumologica effettuata il 20 giugno 2007 dal dr. __________ non ha evidenziato alterazioni compatibili con un disturbo ventilatorio ostruttivo, ha nuovamente ritenuto opportuno un ricontrollo coronarografico, come suggerito del dr. __________ (cfr. doc. 161-11, il corsivo è della redattrice).
Nelle sue annotazioni del 22 settembre 2008, il dr. __________ ha tuttavia osservato che l’assicurato ha rifiutato di sottoporsi a questo esame di ricontrollo coronarografico (cfr. doc. V/1), come indicato dal Prof. __________ nel referto del 9 giugno 2008 (cfr. doc. C).
In assenza di una incapacità lavorativa prolungata in passato – visto che lo stesso medico curante, dr. __________, ha attestato una inabilità del 100% dal 9 agosto 2006 al 20 agosto 2006; una incapacità lavorativa del 100% per circa un mese nel mese di marzo 2007 e un’incapacità lavorativa del 50% dal 26 luglio 2007 al 20 agosto 2007 (cfr. doc. 156-6) - il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto che dal profilo cardiologico non si potesse considerare che vi fosse stato un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. V/1).
Questo Tribunale non può concordare con le considerazioni del medico SMR.
A fronte della persistenza di una dispnea dell’assicurato - attestata sia dal dr. __________, sia dal dr. __________ - che necessitava di ulteriori approfondimenti, come indicato dagli specialisti dr. __________ e dr. __________, a mente del TCA, il dr. __________ del SMR, peraltro non specialista in materia (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007), non poteva, senza prima effettuare ulteriori accertamenti, escludere che lo stato di salute dell’interessato avesse subito, da questo punto di vista, un peggioramento con influsso sulla sua capacità lavorativa residua.
Anche su questi aspetti gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare che accerti tutte le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti