Raccomandata
Incarto n. 32.2008.141 FC/td
Lugano 29 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 luglio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di settembre 2005, RI 1, nato nel 1960, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto dagli esiti di un incidente sul lavoro subito alla spalla nel 2000 oltre che da diabete (doc. AI 13).
Esperiti gli accertamenti del caso, fra i quali una perizia ad opera del Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 28 novembre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo concluso per un grado di inabilità al guadagno del 26% e, quindi, insufficiente per la concessione di una rendita di invalidità (doc. AI 58-3).
1.2. A seguito delle osservazioni formulate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, l’amministrazione ha esaminato l’ulteriore documentazione medica presentata, sottoponendola anche al medico psichiatra del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) per osservazioni e con decisione 16 luglio 2008 ha confermato il precedente provvedimento di diniego motivando quanto segue:
" Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, in particolare dalla perizia medica pluridisciplinare a cui è stato sottoposto l'assicurato presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________, risulta che nel mese di dicembre dell'anno 2005, ossia allo scadere dell'anno d'attesa, presupposto indispensabile per il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), vi è un'incapacità lavorativa del 30% nell'attività svolta abitualmente di operaio addetto al montaggio di stampi in fabbrica. In attività adeguata alle limitazioni funzionali vi è una totale abilità al lavoro sull'arco di un'intera giornata ma con diminuzione del rendimento del 15%-20%.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere del nostro consulente in integrazione professionale, il quale indica che in considerazione della diagnosi ed i limiti funzionali che l'assicurato presenta, sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) del Sig. RI 1. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: potrebbe essere impiegato in lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura,...) autista, fattorino di merce leggera. Inoltre l'assicurato potrebbe ancora svolgere la sua abituale attività nella misura del 70%.
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:
Reddito da valido:
Se avesse continuato a svolgere la sua attività abituale (operaio di linea) avrebbe potuto percepire Fr. 53'563.- nell' anno 2006 (vedi documento datore di lavoro del 13 febbraio 2006).
Reddito da invalido
1) Dai dati medici risulta che l'assicurato può ancora svolgere la sua professione
nella misura del 70% percependo di conseguenza un salario lordo annuo di Fr. 37'494.-.
2) Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con riduzione del 10% per attività leggera e del 5% per l'età, la scarsa formazione ed il lungo periodo d'inattività risulta un reddito ancora percepibile da invalido di Fr. 39'796.-.
Calcolo del grado d'invalidità: (53'563 - 39'796 x 100) : 53'563 = 26%
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 26%.
Non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art. 29 cpv 1 lett b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.
Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Si resta peraltro a disposizione per entrare nel merito di una formazione ad "hoc", qualora l'assicurato trovasse un'attività confacente con il danno alla salute e che permetta di recuperare la capacità di guadagno residua.
Sotto espressa richiesta scritta, si rimane a disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento.
È importante che l'assicurato sia seguito in ambito specialistico per terapie psicofarmacologiche.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione del 28 novembre 2007 ed in particolare a seguito della presentazione dei rapporti stilati dalla Dr.ssa __________ il 10 dicembre 2007 e dal Dr. __________ il 28 dicembre 2007, il dossier è stato nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR). Quest'ultimo ha inizialmente preso contatto con il Dr. __________ ed ha richiesto copia dei rapporti stilati in occasione dei ricoveri a __________ (degenze dal 12 dicembre 2005 al 21 gennaio 2006, dal 22 settembre 2007 al 27 ottobre 2007 e dal 10 febbraio 2008 al 3 marzo 2008).
Raccolta la mancante documentazione medica il dossier è stato valutato dal medico psichiatra dell'SMR, il quale, in un'annotazione del 30 giugno 2008, ha in sostanza potuto indicare che il quadro globale descritto e gli status psichici riportati nei rapporti delle degenze non si discostano sostanzialmente da quanto evidenziato in occasione della visita peritale presso il SAM di __________.
II medico psichiatra SMR conferma quindi la valutazione SAM non ritenendo opportuno procedere con ulteriori accertamenti medici.
In definitiva il progetto di decisione del 28 novembre 2007 risulta pertanto essere corretto e deve quindi essere confermato." (Doc. AI 84)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, tramite il suo legale, ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita e ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo valere:
" (...)
8.
Relativamente all'aspetto psichiatrico, si ribadisce che l'assicurato, a causa della sua difficile situazione clinica, è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100%, e ciò in ogni attività. Del resto lo stesso dottor __________, che ha seguito e segue regolarmente l'assicurato, ha tracciato un quadro assai desolante e preoccupante.
In effetti lo stesso dottor __________, oltre ad avere evidenziato le problematiche suicidali (confermate a __________ e che invece non erano state considerate dal dottor __________), ha pure precisato che non si è di certo in presenza di unicamente di "difficoltà relazionali con la famiglia", e che invece esistono eccome difficoltà con il mondo esterno. Del resto, l'Ufficio AI dipinge l'assicurato unicamente come una persona che avrebbe semplicemente "dei problemi familiari...". A torto.
(…)
Nell'ambito della problematica FISICA, le valutazioni del dottor __________ e del dottor __________ non si comprendono. Lo stato di salute dell'assicurato è in effetti assai difficile, con continui ricoveri, disturbi e limitazioni, che ne limitano grandemente la capacità lavorativa, sia presso il precedente datore di lavoro che in altre attività, e ciò in ragione, dal solo punto di vista fisico, di almeno il 50-60%.
(…)
In ogni modo si contesta la valenza e la completezza dei rapporti peritali del dr. Bernasconi e del dottor __________, non fosse altro che per il fatto che nessuno dei due medici incaricati (e nemmeno l'Ufficio AI) ha effettuato una prova di carico di lavoro, come è d'uso effettuare in questi casi (viste poi le patologie di cui soffre l'assicurato). Si chiede comunque che detta prova venga effettuata, direttamente dall'Ufficio Al oppure a mezzo perizia giudiziaria.
Oltretutto, va pure detto che l'Ufficio Al non ha nemmeno proceduto ad effettuare una perizia ortopedica, che appare necessaria, ritenute le affezioni dell'assicurato.
La decisione del 16 luglio 2008 non può quindi essere accettata. L'assicurato in effetti, sulla base della documentazione medica prodotta, è da considerare inabile al lavoro al 100%, e ciò sia presso il precedente datore di lavoro, ma anche in ogni e qualsiasi attività.
Il tutto, sia per problemi fisici ma anche, e di fatto soprattutto (anche se non solo) per motivi psichici. Si ritiene peraltro che i rapporti medici prodotti dall'assicurato (che sono chiari, completi ed esaurienti, e che sono stati redatti a cura di un medico e di una specialista che conoscono da anni l'assicurato e che lo seguono e curano costantemente e con competenza) attestino non solo il fatto che l'assicurato sia inabile al lavoro in modo totale in ogni attività, ma attestino altresì i motivi per i quali la loro valutazione è corretta, e parimenti descrivono in modo chiaro i motivi oggettivi per i quali dissentono dalle conclusioni della perizia del SAM, che è fra l'altro del tutto incompleta (non è stata fatta alcuna perizia ortopedica né alcuna EFL).
Sulla base di quanto sopra quindi, il qui ricorrente ha diritto ad una rendita Al al 100%, sulla base di un grado di invalidità del 100%. Circa il reddito da invalido, la questione è chiara nel senso che, essendo l'assicurato inabile al 100%, questo reddito è pari allo 0%." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’amministrazione, sentito il medico SMR, ha chiesto di respingere il gravame (IV).
1.5. In data 15 settembre e 13 ottobre 2008 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VI e VIII).
Riferendosi alle allegate Annotazioni dei medici del SMR, l’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 18 novembre 2008 ha affermato:
" con riferimento al ricorso in oggetto ed agli scritti 15.9, 13 e 30.10.2008 del rappresentante dell'assicurato con i relativi allegati (doc. VI+C, VIII+BIS, IX e XI inc. TCA), con la medesima il ricorrente ha inoltrato i certificati medici 1.9.2008 della Dr. __________, e 9.10.2008 del Dr. __________ che indicano una incapacità lavorativa del 100%, chiedendo quindi di riconoscere tale incapacità lavorativa, rispettivamente l'allestimento di una perizia.
La documentazione è stata sottoposta alla valutazione del Servizio medico regionale dell'Al, SMR, per verificare se sia giustificata una diversa valutazione dello stato di salute e dell'incapacità lavorativa rispetto alla decisione impugnata, quindi la richiesta del ricorrente.
Con le allegate annotazioni 14.11.2008 il SMR ha espresso la seguente valutazione:
" in considerazione dell'evoluzione negativa della problematica psichiatrica s'impone rivalutazione psichiatrica sulla base della nuova documentazione (ricovero CPC) con eventuale nuova valutazione peritale psichiatrica."
Si giustifica quindi una rivalutazione del caso relativamente al danno alla salute psichica.
Si chiede il rinvio degli atti all'Ufficio Al per gli accertamenti medici di cui alle annotazioni 14.11.2008 SMR ed una successiva nuova decisione." (Doc. XIV)
Dal canto suo nello scritto 2 dicembre 2008 l'avv. RA 1 ha affermato:
" in merito alla problematica di cui in oggetto, invio la presente comunicazione in nome e per conto del signor RI 1.
Ho preso atto della cortese Sua del 20 novembre 2008, e da parte mia sono d'accordo circa l'effettuazione della nuova valutazione psichiatrica.
Reputo comunque che anche da punto di vista fisico ci debba essere una rivalutazione, compresa una prova EFL." (Doc. XVII)
In data 16 gennaio 2009 ha inoltre fatto pervenire un’ulteriore certificazione datata 13 gennaio 2009 dei sanitari della Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) (XXI, doc. D).
L’Ufficio AI si è ribadito nelle sue conclusioni espresse nell’allegato del 18 novembre 2008 (XXIII).
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Giova ricordare che conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Va poi ricordato che, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (STF 20 febbraio 2008 nella causa C. [U 8/07], in quella fattispecie la differenza salariale era del 9,58%; al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327). Va ancora rilevato che con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura della redattrice).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Ricevuta la domanda di prestazioni presentata da RI 1, l’amministrazione, acquisito agli atti l’incarto dell’as-sicurazione malattia e infortuni dell’assicurato, ha interpellato il medico psichiatra curante, dr. __________, il quale nel suo rapporto medico 11 maggio 2006, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome da disadattamento (F43.25), con disturbo misto delle emozioni e della condotta”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dall’11 novembre 2005, allegando diversa documentazione medica.
Valutata altresì la documentazione richiamata dall’assicura-zione malattia e infortuni, sentito il preavviso del medico SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM.
Nella perizia multidisciplinare del 19 gennaio 2007, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica, neurologica e reumatologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, osservato:
" (...)
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Periartropatia della spalla destra con brachialgia associata in paziente che presenta un disequilibrio muscolare con atrofia del cinto scapolare in stato dopo lesione completa del nervo accessorio dx (ramo motorio al trapezio, con plegia di quest'ultimo) risalente molto probabilmente al 1988 dopo biopsia di linfonodo.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica con leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla di sinistra.
Sindrome del tunnel carpale di entità moderata a dx.
Turbe emotive nell'ambito di disadattamento.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Diabete mellito non insulino dipendente, in trattamento, attualmente emoglobina glicata nella norma.
Nota pollinosi.
Sovrappeso con BMI 25,5 kg/m2." (Doc. AI 46)
concludendo poi come segue:
" 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACI-
TÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata come operaio (da ultimo operatore di linea presso la ditta __________ di __________) è da considerare nella misura del 70%, inteso come riduzione della capacità residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche esaminate.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in considerazione quindi i reperti muscolo-scheletrici, sia di tipo clinico che radiologico, in particolar modo a livello della colonna cervicale e delle spalle bilateralmente, il nostro consulente ritiene che l'A. presenti una limitazione dell'attività professionale in particolar modo per l'utilizzo delle braccia, soprattutto al braccio destro, con difficoltà ad alzarlo sopra i 60° e nell'eseguire dei movimenti ripetitivi di rotazione, elevazione ed abduzione, in particolar modo contro resistenza o tenendo degli oggetti. Vi sono delle limitazioni anche nell'attività da svolgere con le braccia alzate sopra i 90° se prolungata con il braccio di sinistra. L'attività lavorativa svolta dall'A. quale operaio addetto al montaggio di stampi sulla linea di produzione di dischi per ruote di automobile, esecuzione a mezzo di pressa automatica dei fori di ventilazione sui dischi delle ruote eseguita in posizione eretta con un carico di peso tra i 3-5 kg al pezzo, nonché lavoro direttamente nella linea di produzione dei dischi per autovetture, pure da svolgere in posizione eretta, pesi tra i 3-5 kg, vi è una limitazione massima della capacità lavorativa del 30%.
Dal punto di vista neurologico viene diagnosticata una lesione completa del nervo accessorio, ramo motorio al trapezio, con plegia di quest'ultimo muscolo: le limitazioni funzionali sono localizzate esclusivamente alla spalla destra: non sono esigibili attività che necessitano di mantenere a lungo il braccio destro sollevato fino o oltre all'orizzontale. Per tutte le altre attività che non necessitano di posizioni particolari del braccio come descritto sopra l'A. può essere considerato abile al lavoro al 100% e comunque in misura maggiore dell'80%.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente diagnostica turbe emotive nell'ambito di disadattamento: la diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 15-20% è giustificata dal fatto che lo stato di agitazione e soprattutto nervosismo costatato possono determinare un certo calo della concentrazione e dell'attenzione interferendo sulla capacità operativa dell'A.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come operaio (da ultimo operatore di linea presso la ditta __________ di __________) nella misura del 70%. Riteniamo che le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una diminuzione del rendimento."
(…)
Tenendo in considerazione che a causa della patologia psichiatrica vi è una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 15-20% in qualunque attività lucrativa, giungiamo alla conclusione che in un’attività adatta, che tiene conto di tutte le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale viene valutata nella misura dell’80-85%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa.” (Doc. AI 46)
Di conseguenza, l’Ufficio AI, dopo aver interpellato la consulente in integrazione professionale (doc. AI 55), con progetto di decisione 28 novembre 2007 ha statuito il diniego delle prestazioni, ritenendo che la documentazione all’inserto aveva evidenziato un’incapacità lavorativa del 30% nella sua attività lavorativa e del 15-20% in un’attività adeguata alle limitazioni funzionali indicate dai medici (nel senso di una diminuzione di rendimento). Tale limitazione nella capacità lavorativa comportava un grado di invalidità, stabilito mediante il raffronto dei redditi, del 26% e, quindi, insufficiente per fondare il diritto ad una rendita di invalidità (doc. AI 58 e sopra consid. 1.1).
2.7. Unitamente alle sue osservazioni l’assicurato ha prodotto un certificato 10 dicembre 2007 della dr.ssa __________, internista e curante dell’assicurato dal novembre 2004, del seguente tenore:
" Diagnosi:
• importante sindrome ansioso depressiva, in parte reattiva, ingravescente con plurime esacerbazioni richiedenti il ricovero In ambito, psichiatrico
• Cervicobrachialgia destra cronica di origine plurifattorlale:
- ipotrofia del trapezio destro su vecchia lesione dei nervo accessorio dopo linfadenectonila cervicale nel 1988 per toxoplasmosi
- radicolopatia C6 su.protrusione discale mediolaterale C5.6 a destra (FRNM 12.2004)
- trauma indiretto alla spalla destra: nel 2000 con susseguente sindrome) miofasciale, instabilità del cipgalo. scapolare destro
• St. dopo Intervento chirurgico per frattura dell'omero Sinistro
Pollinosi
• Diabete, mellito tipo II non insulino richiedente
• lpercolesterolemia
• Pregressa sindrome del tunnel carpale destro." (Doc. AI 64)
Inoltre, anche un certificato 28 dicembre 2007 del dr. __________, psichiatra curante dell’assicurato, che ha nuovamente confermato il quadro clinico del paziente e concluso:
" (…)
2. Dopo questa premessa posso confermare la mia diagnosi e cioè che siamo confrontati con un disturbo dell'umore di carattere depressivo medio-grave con sintomi biologici, un disturbo doloroso cronico inquadrato in una sindrome somatoforme da dolore persistente e un disturbo dell'adattamento con turbe delle emozioni e della condotta.
3. Ho assistito nel corso del mio trattamento a un progressivo deterioramento delle competenze sia individuali che sociali del paziente che nell'ultimo periodo si sta configurando con la possibilità di un allontanamento dello stesso dal nucleo famigliare per la impossibilità di gestire la conflittualità coniugale che è stata esasperata dalle problematiche medico-psichiatriche del paziente.
4. Da un punto di vista prognostico ritengo il caso assolutamente sfavorevole dove esiste già da oggi la possibilità di prevedere misure di autorità e possibili nuove ricoveri in ambito psichiatrico.
5. Per queste considerazioni è ovvio che il paziente è completamente inabilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, in particolar modo quella svolta precedentemente presso la Ditta __________ per il complesso intreccio tra la patologia fisica e quella psichiatrica a cui si sono aggiunte le problematiche psico-sociali determinate dal grave conflitto di coppia."
(Doc. AI 66)
Nella sua presa di posizione del 24 gennaio 2008 la dr.ssa __________ del SMR ha ritenuto indicato chiedere ulteriori delucidazioni al dr. __________ (doc. AI 69), il quale, in uno scritto del 14 febbraio 2008, ha confermato il peggioramento delle condizioni dell’assicurato “nell’ultimo periodo”, segnalando diverse ospedalizzazioni avvenute nel periodo settembre-ottobre e la necessità di un prossimo ricovero (doc. AI 74).
Sentito nuovamente il medico SMR, il quale ha segnalato la necessità di procurarsi il rapporto relativo al ricovero dell’assi-curato e quindi la necessità di valutare l’opportunità di un aggiornamento peritale (doc. AI 75), acquisiti due rapporti, del 22 marzo e 15 aprile 2008, dell’Ospedale __________ di __________ relativi a degenze avvenute tra il 10 febbraio e il 3 marzo 2008 rispettivamente il 12 dicembre 2005 e il 21 gennaio 2006 (doc. AI 77-2 e 79), l’amministrazione ha sentito nuovamente la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, la quale nelle sue Annotazioni del 30 giugno 2008 ha affermato:
" Nel suo rapporto del 28.12.2007 il Dr med __________ riconferma la presenza di un disturbo dell'adattamento che è stato evidenziato anche nella valutazione del perito psichiatra SAM Dr med __________. Viene segnalata un'importante conflittualità familiare che era stata già accertata durante la valutazione SAM. Le costatazioni obiettive descritte dal Dr med __________ sono rappresentate da un paziente molto teso e collaborante, da logorrea, pensiero leggermente perturbato, anch'essi elementi già evidenziati durante la valutazione SAM (il Dr med __________ riportava inoltre che i limiti funzionali per quanto riguarda la CL era dati dallo stato di agitazione e nervosismo che poteva determinare un certo calo della concentrazione e dell'attenzione). Viene segnalata inoltre la recente comparsa di ideazione vagamente suicidale (non viene riportata una pianificazione o agiti autolesivi), che era stata esclusa durante la valutazione SAM.
Il quadro descritto non si discosta sostanzialmente da quello evidenziato dalla perizia SAM. Vengono segnalati dai vari medici curanti la presenza di fattori sociali (conflittualità) familiare alla base del disagio dell'A. Nella perizia SAM viene sottolineato come tali fattori influiscano sul disagio personale; infatti viene riportato che l'A riesce a dormire meglio, si sente più tranquillo da quando i due figli più grandi se ne sono andati.
Ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ avvenuto dal 22.09.2007 al 27.10.2007 (II ammissione) in cui viene posta come motivazione del ricovero una riesacerbazioni ansioso depressiva strettamente legata alla situazione generale del paziente in cui i problemi di coppia giocherebbero un ruolo determinante. Il decorso è stato caratterizzato da un miglioramento della tensione endopsichica ma non del sonno. Terza degenza presso l'Ospedale __________ di __________ avvenuta dal 10.02.2008 al 03.03.2008 nonostante metta in evidenza un miglioramento del contesto sociale e familiare grazie anche all'intervento della Commissione Tutoria propone come ipotesi terapeutica quella di un allontanamento giornaliero di qualche ora dalla sua famiglia proposta verso cui l'A si era mostrato aperto. Nel decorso viene riportato che sono state apportate poche modifiche alla terapia psicofarmacologica con le quali si è ottenuto un discreto beneficio sui tremori alle gambe. Gli status psichici riportati nei rapporti della seconda e terza degenza sono praticamente sovrapponibili e non si discostano significativamente dalla valutazione psichiatrica SAM.
Nelle due degenze successive alla valutazione SAM non viene quindi riportata una variazione significativa dello status psicopatologico tale da richiedere una nuova valutazione." (Doc. AI 83)
Di conseguenza, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del 16 luglio 2008, l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr. sopra consid. 1.2).
Nel suo ricorso, l’assicurato ha censurato tali conclusioni e in data 15 settembre 2008 ha prodotto un nuovo certificato medico della dr.ssa __________, datato 1. settembre 2008, attestante tra l’altro quanto segue:
" Diagnosi:
● Sindrome del dolore cronico somatoforme e sindrome da disadattamento in paziente con Importante disturbo ansioso-depressivo, in parte reattivo alla problematica familiare, ingravescente nell'ultimo anno, con plurime esacerbazioni richiedenti il ricovero in ambito psichiatrico
● Cervicobrachialgia destra cronica di origine plurifattoriale con/su:
- disestesie nel territorio d'innervazione del n. radiale destro
- ipotrofia del trapezio destro su vecchia lesione del nervo accessorio dopo linfadenectomia cervicale nel 1988 per toxoplasmosi
- radicolopatia C6 su protrusione discale mediolaterale C5-6 a destra (RNM 12.2004)
- trauma indiretto alla spalla destra nel 2000 con susseguente sindrome miofasciale,
- instabilità del cingolo scapolare destro
- deformazione probabilmente congenita del bordo mediale della scapola
● St. dopo intervento chirurgico per frattura dell'omero sinistro
● Pollinosi
● Diabete mellito tipo Il non insulinorichiedente
● Ipercolesterolemia
● Pregressa sindrome del tunnel carpale destro
(...)
Dal settembre 2004 persiste una sintomatologia algica nella regione cervicale e scapolare destra, che irradia il braccio, associata a disestesie e dolori nel territorio di innervazione del n. radiale. Il pollice e l'indice della mano destra risultano costantemente addormentati e a dipendenza dei movimenti effettuati si addormentano le altre dita e i dolori risalgono sino al braccio e l'avambraccio. II muscolo trapezio trapezio e il cinto scapolare destro sono atrofici. I dolori esacerbano alla lateroflessione e alla rotazione destra del capo e se toglie il tutore che porta costantemente alla spalla (probabilmente a seguito dell'irritazione del plesso brachiale imputabile alla spalla bassa). La sintomatologia persiste tutt'oggi nonostante numerosi approcci terapeutici (farmacologici, fisiatrici,...) e specialistici (neurologi, reumatologi, centro di terapia del dolore OIL, ...) sia ambulatoriali che in ambito ospedaliero.
(…)
Prognosi:
Per quanto riguarda la patologia ortopedica il paziente accusa costantemente dolori lancinanti alla cervicale ed alla spalla destra, che esacerbano al movimento della testa e del collo o se toglie il tutore alla spalla, associandosi a parestesie dolorose alla mano ed al braccio destro. I dolori persistono nonostante il paziente si sia sottoposto a numerosi approcci terapeutici e disturbano il sonno. Il signor RI 1 non è quindi in grado di usare il braccio destro, deve portare costantemente un tutore alla spalla e deve evitare il più possibile di muovere collo e testa. È possibile che una parte dei dolori siano nell'ambito di un disturbo del dolore cronico somatoforme, comunque rendono difficile qualsiasi attività lavorativa.
A seguito della sua problematica psichiatrica il signor RI 1, a mio avviso, non è e non sarà mai in grado di svolgere un'attività lavorativa visti i disturbi di adattamento, i problemi relazionali, le crisi di ansia/aggressività, le fasi depressive durante le quali riferisce idee suicidali (che sino ad ora sono solo state verbalizzate). Tale malessere è talmente marcato che risulta percepibile anche ai profani e può sicuramente essere confermato da tutti quelli che sono costretti a relazionare con lui (gli assistenti sociali, la segretaria del municipio di Porza, gli insegnanti dei figli, ...).
Proiezione futura:
Confermo un'inabilità al 100% , duratura, per qualsiasi tipo di attività e che non può essere migliorata con provvedimenti sanitari. Contesto la decisione della perizia del SAM.
Si tratta di un paziente complesso e mi rendo conto quanto sia difficile giudicarlo nel poco tempo a disposizione dei vari periti (il poco è in relazione agli anni di tempo che abbiamo avuto noi curanti e non vuole essere spregiativo). Chi lo cura da tempo è infatti concorde per una incapacità del 100% e penso che la nostra opinione debba pur esser presa in considerazione, in quanto specialisti.
Propongo perlomeno che il signor RI 1 possa beneficiare di una perizia in ambito ospedaliero sull'arco di più giorni o che possa essere valutato ambulatorialmente nell'arco di alcune settimane presso il centro di __________. E chiedo soprattutto alla Dssa. __________ di non pronunciare un giudizio che ha delle ripercussioni sul futuro di un paziente senza nemmeno averlo visitato." (Doc. C)
Ha inoltre presentato un certificato allestito il 9 ottobre 2008 dal dr. __________, concludente, tra l’altro:
" Il paziente presenta un disturbo depressivo ricorrente con un episodio attuale medio-grave con sintomi biologici F 33.11 ICD10.
È presente inoltre una sindrome da modificazione rilevante della personalità F 61.1 ICD 10 e un probabile disturbo di personalità misto F 61.0.
Non ritorno sulle anamnesi internistiche, neurologiche e reumatologiche già ben espresse nei rapporti della Dr.ssa __________ e dell'Ospedale __________ di __________.
Le comunico altresì che al momento il signor RI 1 è ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale a causa di una riaccensione grave della sintomatologia depressiva con importanti correlati biologici e reazione autolesionista.
Come le ho già segnalato il carattere delle manifestazioni cliniche del paziente hanno assunto una caratteristica cronica recidivante determinando un'impossibilità di un qualsiasi progetto di reintegrazione nel mondo del lavoro.
Il signor RI 1 riceve un'importantissima terapia farmacologica combinata antidepressiva a dosaggi pieni, ansiolitica e neurolettica, oltre che ipnotica ed analgesica a dosaggi veramente importanti che poco hanno modificato l'andamento evolutivo del quadro clinico. Le ricordo che il paziente, che era perfettamente ben integrato nell'azienda __________, a causa di un infortunio e della malattia, ha consumato i suoi due anni di attesa per la perdita di salario e vive in condizioni di indigenza sotto l'assistenza pubblica.
In conclusione, le riconfermo che il paziente RI 1 è inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura completa e che attualmente sono previsti interventi psichiatrici importanti per determinare almeno una riduzione o un contenimento del quadro, che a causa delle implicazioni psicosociali rischia di essere esplosivo.
È ovvio quindi che non sono per nulla in accordo con le valutazioni espresse dai medici dell'assicurazione invalidità, particolarmente per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, che appare assolutamente errata e non tenente conto della storia clinica dell'interessato." (Doc. VIIIbis)
In proposito, nelle loro “Annotazioni” del 14 novembre 2008, il dr. __________, generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica osservando:
" (...)
Nuova documentazione presentata in sede di ricorso:
rapporto della dr.ssa __________ del 1.9.2008:
- problematica principale è di origine psichiatrica con importanti difficoltà relazionali
- viene confermata una IL del 100%
Rapporto dr. __________ del 9.10.2008:
- assicurato attualmente ricoverato presso la Clinica __________ di __________
Valutazione:
in considerazione dell'evoluzione negativa della problematica psichiatrica s'impone rivalutazione psichiatrica sulla base della nuova documentazione (ricovero CPC) con eventuale nuova valutazione peritale psichiatrica." (Doc. XIV+bis)
Infine, in data 16 gennaio 2009 l’assicurato ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione dei sanitari della Clinica __________ riferita a una degenza dal 6 ottobre al 24 dicembre 2008 per la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F33.2)” (doc. D).
In merito, nelle Annotazioni del 28 gennaio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, hanno ribadito la necessità di effettuare una rivalutazione peritale psichiatrica (XXIII).
2.8. Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nella fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo che l’assicurato, in base alla perizia SAM, andava considerato abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività abitualmente svolta di operaio addetto al montaggio di stampi in fabbrica, mentre che in attività adeguate e rispettose delle limitazioni funzionali indicate dai periti andava ritenuto abile al lavoro in misura completa ma con una diminuzione del rendimento del 15-20% (doc. AI 58). L’amministrazione si è basata essenzialmente sulla conclusioni della perizia eseguita dal SAM in data 19 gennaio 2007 (cfr. doc. AI 46 e sopra consid. 2.6).
Tale tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura totale.
Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 luglio 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 220 consid. 3; DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla sua situazione psichiatrica antecedente all’emissione della decisione contestata.
Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti (doc. C, VIIIbis e D), segnatamente quelle del dr. __________, psichiatra che ha in cura il ricorrente dal novembre 2005, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile e potenzialmente maggiore a quanto concluso dal dr. __________ nel suo referto per il SAM del 23 novembre 2006 (doc. 46-31), anche considerato il trattamento con psicofarmaci in dosi massicce (anche in forma di trattamenti infusionali in ambito stazionario) segnalato dallo psichiatra curante così come i ripetuti ricoveri ospedalieri subiti dall’assicurato. Di conseguenza appare pure verosimile che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche. Inoltre, nel rapporto del 1. settembre 2008, anche la dr.ssa __________, che cura l’assicurato dal 30 novembre 2004, sottolinea la gravità della problematica psichiatrica che, a suo dire, rappresenta “la problematica principale” (doc. C e consid. 2.7).
Non si può del resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella misura del 26% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento contestato del 16 luglio 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM nel gennaio 2007 e, quindi, risalente a un anno e mezzo prima.
Va detto poi che le osservazioni aggiuntive richieste dal medico SMR per valutare le nuove certificazioni mediche psichiatriche presentate dall’assicurato durante la procedura amministrativa sono state presentate dalla dr.ssa __________, psichiatra del SMR, in data 30 giugno 2008 sulla base di un semplice esame degli atti senza un nuovo esame clinico e personale del paziente (doc. 83; cfr. sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che sulle critiche ripetutamente mosse dall’interessato alle conclusioni dei sanitari del SAM, in particolare in materia psichiatrica, in sede amministrativa e precedentemente alla resa del provvedimento contestato non è stato nemmeno chiamato ad esprimersi direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua qualità di estensore del referto psichiatrico facente parte della perizia del SAM (doc. 46 e cfr. sopra 2.6 e 2.7).
Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni 18 novembre 2008 (XIV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle problematiche di cui è sofferente il richiedente (cfr. XIV; cfr. sopra consid. 1.5 e consid. 2.7). Va detto in proposito che la certificazione del 13 gennaio 2009 dei sanitari della CPC, prodotta dal ricorrente successivamente alla presa di posizione 18 novembre 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, gli psichiatri che hanno avuto in cura in cura il ricorrente durante quest’ennesimo ricovero protrattosi dal 6 ottobre al 24 dicembre 2008 confermando la gravità delle sue condizioni (doc. D e cfr. sopra consid. 2.7).
Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica, mediante una perizia specialistica, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362).
Per contro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (XVI), questa Corte non ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti riferiti alle altre patologie di cui soffre il ricorrente, di natura internistica, reumatologica e neurologica. In effetti, le stesse sono già state adeguatamente e approfonditamente indagate nell’ambito della corposa perizia del SAM, la quale, per quanto riguarda gli aspetti “fisici”, può senza dubbio essere ritenuta dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.8).
Del resto va detto che questa approfondita valutazione non è stata smentita, per quanto riferito alle patologie non psichiatriche, da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate o comunque atti a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato, i disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
In particolare, a suddette conclusioni nulla può modificare la certificazione del 1. settembre 2008 della dr.ssa __________, internista, la quale ha del resto riferito di patologie già note sottolineando soprattutto il peggioramento della situazione psichiatrica che, secondo la curante, costituisce in effetti attualmente la problematica maggiore (doc. C e sopra consid. 2.7). Per il resto, tale certificazione non apporta nuovi elementi clinici, ma si limita essenzialmente a dare una diversa, ma non motivata, interpretazione della capacità lavorativa residua, ciò che tuttavia non permette di discostarsi dalle valide conclusioni tratte dai periti del SAM in merito alle patologie extra psichiatriche. A prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. sopra consid. 2.8), se ne deve concludere che la certificazione della dr.ssa __________ non apporta, per quanto riferito alle problematiche extra psichiatriche, elementi nuovi o considerazioni che possano in qualche modo mutare le conclusioni tratte dai medici del SAM sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso (cfr. per esteso al consid. 2.8).
Né del resto l’attestazione del servizio di medicina interna dell’Ospedale regionale di __________ del 18 luglio 2008 (doc. B) apporta elementi nuovi limitandosi ad elencare le già note affezioni. Infine, i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nelle loro Annotazioni del 26 agosto 2008, già hanno pertinentemente osservato come nel presente caso l’effettuazione di una EFL (prova di carico di lavoro) non sia né necessaria né opportuna (IV).
Né infine l’interessato ha fatto valere, nel suo gravame, altre allegazioni che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.
2.10. Mentre il ricorrente ha chiesto in sostanza l’effettuazione di una perizia medica giudiziaria (cfr. VIII, XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti, ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica (XIV).
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).
D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici, segnatamente di natura psichiatrica, intesi a valutare l’evoluzione delle problematiche psichiatriche di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa, tendendo altresì presente le altre patologie, non pscichiatriche, diagnosticate al ricorrente e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa indagate in sede peritale.
In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.4).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Inoltre l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10 e renda una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata in sede di ricorso.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti