Raccomandata
Incarto n. 32.2008.138 BS/sc
Lugano 30 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2008 emanata da
Ufficio centrale di compensazione, Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 2 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con due decisioni datate 11 luglio 2003, cresciute in giudicato, l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha posto RI 1, classe 1956, già professionalmente attivo quale addetto alla nettezza urbana, al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2002, ridotta a mezza rendita (grado d’incapacità al guadagno del 50%) dal 1° gennaio 2003, oltre alle relative rendite completive per la moglie e per i figli (doc. AI 20 e 21).
Avendo l’assicurato trasferito il 1° gennaio 2006 il proprio domicilio all’estero (doc. AI 40), la competenza amministrativa è di conseguenza passata all’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (UAIE) (doc. AI 42 e le relative decisioni in doc. AI 46 e 47).
1.2. Nel luglio 2007 l’UAIE ha iniziato la procedura di revisione della rendita (doc. AI 57 e 58) e l’assicurato è rientrato in Svizzera (doc. AI 63, 66).
Fondandosi sulla documentazione medica raccolta, con nota 10 novembre 2007 il Servizio medico dell’UAIE ha ritenuto che l’assicurato sia in grado di svolgere il precedente lavoro nella misura del 50%, valutando tuttavia al 100% la capacità lavorativa in altre attività leggere e sedentarie (doc. AI 129).
Il conseguente raffronto dei redditi operato dall’amministrazione ha determinato un grado d’incapacità al guadagno del 16% (doc. AI 130).
Non presentando più l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, con decisione 16 giugno 2008, preavvisata il 1° aprile 2008, l’UAIE ha pertanto soppresso la mezza rendita, con decorrenza dal 1° agosto 2008 (doc. AI 150). Contestualmente esso ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della mezza rendita. Rilevando l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute attestato dal proprio medico curante, l’insorgente ha contestato la valutazione del Servizio medico dell’UAIE. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente l’assicurato ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
1.4. Con la risposta di causa l’UAIE, proponendo di respingere la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso. Invocando l’esistenza di un errore manifesto della decisione 11 luglio 2003, l’amministrazione ha ribadito che l’assicurato può esercitare un’attività adeguata al 100%, che non presenta più un grado d’invalidità pensionabile e che pertanto la rendita andava soppressa.
1.5. Il 6 novembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo (XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nella fattispecie concreta, come rilevato nell’ordinanza 29 agosto 2008 del Vicepresidente del TCA (VII), lo scrivente Tribunale è competente a derimere il presente ricorso contro una decisione dell’UAIE e non il Tribunale federale amministrativo, come prescritto dall’art. 69 cpv. 2 LAI. Infatti, tenuto conto che la revisione della rendita è stata avviata dall’UAIE (a quell’epoca l’assicurato era domiciliato in Brasile) e che quindi doveva essere portata a termine dallo stesso ufficio (art. 88 cpv. 1 OAI e art. 40 OAI), al momento dell’inoltro del ricorso l’insorgente era (ed è tuttora) domiciliato in Ticino (cfr. art. 58 cpv. 1 LPGA).
Nel merito
2.3. L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI per gli assicurati all'estero ha legittimamente o meno soppresso la mezza rendita d’invalidità spettante a RI 1.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008..
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel caso in esame, durante la procedura di revisione, con rapporto 26 settembre 2007 la dr.ssa __________, medico curante dell’assicurato, ha attestato le seguenti diagnosi:
" Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa da quando?
1) Esiti di asportazione di un chiodo di Kirschner alla mano destra
in seguito a rottura degli stabilizzatori ulnari dell'articolazione
trapezio-metacarpea a destra del 25.01.2002. 08.03.2002
2) Esiti di un trauma distorsivo e contusivo al ginocchio destro,
con lesione del corno posteriore menisco mediale ginocchio
destro, lesione nel tratto intermedio menisco laterale ginocchio
destro, probabile condromalacia post traumatica. Esiti di
artroscopia, parziale resezione corno posteriore menisco mediale,
meniscectomia parziale del menisco laterale, parziale sinovectomia
antero-mediale (1995 - Dr. __________).
3) Lesione menisco laterale ginocchio sinistro con esiti di artroscopia,
parziale meniscetomia laterale, debridement sinoviale antero-laterale
artroscopico (2000 - Dr. __________).
4) Lesione menisco mediale corno posteriore ginocchio sinistro.
Artroscopia, parziale meniscectomia mediale (terzo posteriore con
il corno posteriore) (1996 - Dr. __________).
5) Gonartrosi tricompartimentale post-traumatica ginocchio destro
(esiti di drenaggio imponente versamento intrarticolare - Dr.ssa
__________ - 10.04.2001).
6) Esiti di lussazioni I e II articolazione metatarso falangeale caviglia
destra (1994).
7) Esiti di artrodesi della RM a sinistra (settembre 2001) post intervento
per tensovinovite mano sinistra (Dr. __________ - gennaio 2001).
8) Alluce valgo simtomatico a destra.
9) Depressione reattiva. (...)" (Doc. AI 126, pag. 1)
Confermando un’incapacità lavorativa del 50% nell’originaria attività professionale dell’assicurato, circa i “provvedimenti terapeutici/prognosi” essa ha scritto:
" (...)
La situazione del paziente, malgrado la giovane età, è di tipo cronico ed è solo suscettibile di un possibile peggioramento. Il paziente infatti presenta una situazione costellata da polipatologie, sia di tipo ostearticolari, sia di tipo psichico, sia di tipo cardiologico che possono essere destinate solo ad un aggravamento. La protesizzazione del ginocchio non viene presa in considerazione, in quanto il paziente presenta una giovane età. Il paziente era stato reintegrato nella sua attività lavorativa precedente, con una percentuale del 50%, anche se ora non lavora. L'unico modo per poter riottemperare la sua attività di tipo lucrativo è questa senza avere una perdita del rendimento. Da un punto di vista di una possibilità di reintegrazione, vista anche le conoscenze linguistiche e le possibilità scolastiche del paziente non si vede uno sbocco, pertanto ritengo che il paziente sia inabile al lavoro in maniera duratura del 50% e che spero si possa reintegrare in una nuova attività." (Doc. AI 126, pag. 2)
Con nota 10 novembre 2007 il dr. __________ del SMR, dopo avere esaminato il succitato rapporto, ha rilevato quanto segue:
" (...)
Selon rapport médical du 26.9.07 le patient continue à présenter une incapacité de travail de 50% pour sa dernière activité qu'il a cessé d'ailleurs pour des raisons personnels en 2005. Le rapport médical signale que pour des raisons de formations et linguistiques le patient serait difficilement réintégrable malgré son jeune âge. Le patient travaillait comme ouvrier de la commune de __________, travail probablement assez lourd. Il a travaillé deux ans à 50% sans problèmes particuliers. D'autre part il ne semble pas qu'on ait évoqué d'une manière adéquate une activité de substitution. L'atteinte de ce patient est compatible à 50% avec un travail d'ouvrier et donc une activité légère adaptée est exigible à 100% indépendamment de sa formation assez bonne (il a fait l'apprentissage de peintre) et de la langue (probablement l'allemand). En effet les plaintes et les atteintes sont des atteintes ostéoarticulaires au niveau du genou et de la main D. Si ces atteintes sont compatible avec un travail de 50% lourd on peut estimer qu'un travail léger plutôt sédentaire est exigible à 100%. La dépression réactionnelle n'est pas significative. Les autres pathologies mentionnées ne sont absolument pas incompatible avec une activité même lourde. Donc je propose une modification de l'appréciation de l'incapacité de travail de ce patient apte à 50% pour un travail plutôt lourd mais chez qui on n'avait pas analysé la possibilité d'une activité de substitution." (Doc. AI 129)
In sostanza, facendo presente che l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% nella sua originaria attività lucrativa, definita particolarmente pesante, il medico dell’UAIE ha rimarcato che l’assicurato, viste le problematiche alle ginocchia ed alla mano, può svolgere al 100% un’attività leggera e sedentaria. Egli ha inoltre sostenuto che la depressione reattiva non incide sulla capacità lavorativa.
Di tutt’altro avviso è l’assicurato, il quale, sempre con riferimento al rapporto 26 settembre 2007 del curante, sostiene un peggioramento delle proprie condizioni di salute non giustificante la soppressione della rendita. In sede amministrativa, egli ha prodotto il seguente scritto redatto il 29 aprile 2008 dalla dr.ssa __________:
" Rispondo volentieri alla sua odierna richiesta circa lo stato di salute e la capacità lavorativa del paziente a margine, che all'uopo mi libera dal mantenimento del segreto professionale.
In particolare confermo le diagnosi da me poste nei miei certificati medici inviati all'Ufficio AI competente. Confermo inoltre che a causa delle sue condizioni cliniche il paziente è inabile al lavoro in maniera duratura al 50% anche per attività di tipo leggero." (Doc. AI 142)
2.7. Dopo attenta analisi degli atti, questo TCA non può concludere che, rispetto alla decisione 11 luglio 2003, vi sia stata una modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, quindi nemmeno un peggioramento come sostenuto nel ricorso.
Va innanzitutto rilevato che le diagnosi esposte il 26 settembre 2007 dalla dr.ssa __________ sono sovrapponibili a quelle indicate nel suo precedente rapporto 4 dicembre 2002 (doc. AI 111). Nel 2002, come nel 2007, essa aveva sostenuto che lo stato di salute dell’assicurato era suscettibile di peggioramento (doc. AI 111), valutando un’incapacità lavorativa al 50% nell’originaria professione esercitata dal suo paziente (doc. AI 112; punto no. 7 “provvedimenti terapeutici e prognosi”). Medesimi sono inoltre i motivi, di genere scolastico, formativo e di struttura fisico-patologica, invocati dal medico curante per escludere un’eventuale esigibilità in un’altra attività lavorativa adeguata (doc. AI 112).
In conclusione, non risulta esservi stato un cambiamento delle condizioni di salute (sia peggioramento che miglioramento) rispettivamente dello stato valetudinario dell’interessato. Non riscontrando di conseguenza un miglioramento del grado d’invalidità, rettamente l’UAIE non ha giustificato la soppressione a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI, come si poteva ipotizzare dal tenore della decisione contestata.
2.8. L’UAIE, nella risposta di causa, ha motivato la soppressione della rendita in via di riconsiderazione, sostenendo che la decisione 17 luglio 2003, rimasta incontestata, era manifestamente erronea e la sua rettifica riveste una rilevante importanza. A suo avviso, al momento dell’erogazione della mezza rendita l’Ufficio AI del Cantone Ticino, fondandosi esclusivamente sui rapporti dei medici, aveva escluso che l’assicurato poteva continuare a svolgere lavori medio-leggeri sostitutivi a causa della sua scarsa formazione scolastica e professionale.
2.8.1. L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Va al riguardo rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. STF 9C_ 467/2008 del 3 febbraio 2009 , consid. 4.2.1 con riferimento alla STFA 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
2.8.2. Nella fattispecie concreta, l’Ufficio AI del Cantone Ticino aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita sulla base di una residua capacità lavorativa del 50% nell’attività di addetto alla nettezza urbana certificata dai medici curanti (cfr. nota 4 aprile 2003 del SMR, doc. AI 15), escludendo nel contempo l’esigibilità in altre professioni. Nei rapporti 19 novembre 2001 (doc. AI 107) e 4 dicembre 2002 (doc. AI 112) – come pure nel più volte menzionato rapporto 26 settembre 2007 - la dr.ssa __________ aveva infatti escluso che l’assicurato potesse svolgere altre attività adeguate per via della scarsa formazione scolastica e professionale. Orbene, rettamente nella risposta di causa viene evidenziato come a quell’epoca l’Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare, dal punto di vista medico, l’effettiva capacità dell’assicurato nell’espletamento di altre professioni e non fondarsi unicamente su quanto sostenuto dal medico curante. Questa valutazione è stata eseguita il 10 novembre 2007 dal dr. __________ dell’UAIE (doc. AI 129). Tenendo conto della documentazione specialistica agli atti e delle limitazioni fisiche al ginocchio ed alla mano destra, egli ha convincentemente concluso per una piena abilità lavorativa del 100% in attività sedentarie e leggere. Riguardo alla problematica extra-somatica, la depressione reattiva riportata dal medico curante non è stata ritenuta, a giusta ragione, invalidante. Va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17). Inoltre, dagli atti di causa non risulta attestata alcuna patologia psichiatrica maggiore e del resto nei suoi rapporti il medico curante non ha accennato ad una limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici.
È vero che nello scritto 29 aprile 2008 la dr.ssa __________ ha confermato che “a causa della sue condizioni cliniche il paziente è inabile al lavoro in maniera duratura al 50% anche per attività di tipo leggero” (doc. C). Tuttavia va ricordato che nei citati rapporti essa aveva escluso che l’assicurato potesse svolgere attività sostitutive non per motivi medici (ad esempio: “ un’attività di tipo sedentario potrebbe essere svolta in misura totale, ma non con la scolarità del paziente una possibilità di riformazione professionale in questo senso “; rapporto 19 novembre 2001, doc. AI 107).
Quanto alla censura mossa dal ricorrente, ossia che il medico dell’UAIE non avrebbe visitato l’assicurato, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, siccome il dr. __________ si fonda su validi referti medici e le motivazioni sono convincenti, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore probatorio anche se non ha visitato il paziente.
In queste circostanze non è necessario dare seguito alla richiesta di espletamento di una perizia giudiziaria, né citare come teste la dr.ssa __________. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicura-to di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che l'assicurato poteva e può esercitare un’attività sedentaria e leggera, confacente al suo stato di salute, nella misura del 100%.
Tenuto conto della piena capacità lavorativa in attività sedentarie e leggere, il 14 dicembre 2007 l’UAIE ha proceduto al consueto raffronto dei redditi giungendo ad una grado d’invalidità del 16% (doc. AI 130).
Visto quanto sopra, avendo l’Ufficio AI del Cantone Ticino a torto escluso, senza valutazione medica, che l’assicurato potesse svolgere un’attività adeguata, la decisione 11 luglio 2003 di attribuire una mezza rendita appare manifestamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole.
Ne consegue che rettamente l’amministrazione ha soppresso la mezza rendita. In queste circostanze dunque la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10).
2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria risulta che l’assicurato, divorziato senza figli conviventi nella sua economica domestica, percepisce mensilmente, oltre alla mezza rendita di fr. 875.-- (ora soppressa), una rendita d’invalidità LPP di fr. 39.--. Non disponendo di entrate sufficienti, egli beneficia di una prestazione complementare di fr. 1'898 (già dedotto il sussidio cantonale assicurazione malattia). In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato. Vista la scarsa formazione scolastica dell’insorgente e la complessità della fattispecie, l’intervento di un legale doveva essere ritenuto perlomeno indicato e di primo acchito il ricorso non pareva essere manifestamente privo di fondamento.
La concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di conseguenza ammessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti