Raccomandata
Incarto n. 32.2008.136 BS/sc
Lugano 27 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 20 giugno 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1954, poiché, sulla base degli accertamenti medici (perizie del dr. __________, reumatologo, e dr. __________, psichiatra), essa non presentava una patologia invalidante (doc. AI 41-1). La decisione è divenuta definitiva, non essendo stata contestata.
1.2. Nel mese di gennaio 2008 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 42-7). In un secondo tempo, il suo medico curante ha trasmesso il certificato 26 ottobre 2007 del dr. __________ (doc. AI 45) che è stato esaminato dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI).
Con decisione 20 giugno 2008, preavvisata il 13 maggio 2008, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Con decisione del 24.05.2007 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con l'invio del 21.01.2008 le abbiamo elencato quali sono le condizioni che consentono l'Ufficio AI di entrare in materia di una nuova richiesta di prestazioni d'invalidità. In data 27.02.2008 è giunto lo scritto del suo medico curante. Quest'ultimo documento è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ritiene che non risulta una modifica sostanziale del suo stato di salute, permane una problematica soggettivamente invalidante di tipo somatoforme invariata rispetto alla situazione presente in occasione della summenzionata decisione di rifiuto di prestazioni.
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile." (Doc. AI 49-1)
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata ha in sostanza chiesto al TCA un riesame della fattispecie. Rilevando di essere stata vittima di un infortunio (21 dicembre 2004), essa ha sostenuto che gli specialisti interpellati, pur avendo riscontrato diversi disturbi, li hanno relativizzati. L’insorgente ha inoltre chiesto una rivalutazione psichiatra.
1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso. Ricordato che gli accertamenti medici eseguiti durante la prima procedura sono rimasti incontestati, l’amministrazione sottolinea che l’insorgente non ha prodotto alcun referto attestante un peggioramento. Non essendo di conseguenza stata comprovata una modifica sostanziale dello stato di salute per permettere di entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni, la decisione contestata merita conferma.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre innanzitutto precisare che la decisione 24 maggio 2007 era incontestatamente cresciuta in giudicato. Come evidenziato nella risposta di causa, con rapporto 1° settembre 2005 il dr. __________ aveva ritenuto che “dal lato strettamente reumatologico, un’inabilità lavorativa non è giustificata” (doc. AI 20-5). Anche nella dettagliata ed esaustiva perizia del 27 novembre 2006 il dr. __________ aveva escluso una qualsiasi limitazione della capacità lavorativa per motivi psichici (doc. AI 35-1).
Con il presente ricorso la ricorrente non può contestare l’operato dei due succitati medici, i quali comunque hanno reso un referto peritale completo e convincente.
Occorre piuttosto esaminare se l’assicurata ha reso verosimile un peggioramento della proprie condizioni di salute.
2.6. Con il ricorso l’insorgente ha prodotto il rapporto 26 ottobre 2007 del dr. __________, già trasmesso all’Ufficio AI durante la procedura amministrativa, in cui lo specialista in reumatologia aveva diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia, sindrome depressiva medio-grave, poliartrosi delle dita di media entità, sindrome panvertebrale cronica, ipotireosi sostituita ca. 20 anni, stato dopo contusione occipitale 2 ½ anni fa. Al riguardo, rettamente nella nota 28 aprile 2008 il dr. __________ del SMR ha evidenziato che la problematica reumatologica indicata dal dr. __________ era già stata vagliata dal dr. __________ (doc. AI 47). Né del resto dal succitato rapporto 26 ottobre 2007 si evince un peggioramento della sintomatologia da fibromialgia. Inoltre, nonostante l’esame clinico sia stato ostacolato dal comportamento della paziente, il dr. __________ non ha potuto riscontrare gravi patologie a carico dell’apparato locomotore. Vero che il citato specialista ha precisato che “si tratta di una delle più drammatiche sindromi somatoformi con cui abbia mai avuto a che fare”. Infatti, come già accennato, durante la visita l’insorgen-te ha assunto un comportamento dimostrativo, definito grottesco dallo stesso dr. __________. Quanto attestato dallo specialista non permette di individuare un oggettivo peggioramento.
Riguardo all’aspetto extra-somatico, nella perizia 27 novembre 2006 il dr. __________ non ha riscontrato alcuna menomazione psicologica nè impedimenti dal punto di vista psichiatrico. Non va del resto dimenticato che a quell’epoca lo specialista in psichiatrica e psicoterapia aveva evidenziato: “la sintomatologia dichiarata è apparsa inverosimile” (doc. AI 35-7).
Del resto, secondo la giurisprudenza, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). La ricorrente non ha prodotto alcun certificato attestante una patologia psichiatrica invalidante.
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale tuttavia beneficia di prestazioni dell’assistenza pubblica.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come da scritto 8 aprile 2009 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento al TCA, beneficia di prestazioni dell’assi-stenza pubblica (VII).
Ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito manifestatamente infondato, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STCA 13 febbraio 2008 nella causa S, inc. 32.2007.13), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti