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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2009 32.2008.126

20 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,827 parole·~39 min·3

Riassunto

Rinvio degli atti all'UAI per una nuova valutazione dello stato di salute dell'A. La patologia psichiatrica necessita di un ulteriore accertamento peritale vista la discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche e il lungo tempo trascorso dall'ultimo esame e la decisione su opposizione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.126   LG/DC/sc

Lugano 20 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 giugno 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1963, precedentemente attivo in qualità di operaio / manovale e da ultimo senza attività lucrativa, ha presentato in data 10 maggio 2002 una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita), a causa di un’insufficienza completa del bicipite brachiale  e coracobrachiale sinistri dopo ferita, disturbo di personalità di tipo paranoide, scompensi psicotici su abuso di sostanze psicoattive, epatite C (cfr. doc. AI 1-5, 8-1, 10-1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare (doc. AI 28-1) del 2 marzo 2004 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e una valutazione peritale del 14 ottobre 2004 da parte del Dr. __________ del SMR (doc. AI 32-1), l’UAI con la decisione del 19 dicembre 2005 (doc. AI 41-1), poi confermata con decisione su opposizione del 6 giugno 2008 (doc. AI 56-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

                               1.3.   L’assicurato tramite il proprio patrocinatore, l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 75% e la conseguente erogazione di una rendita intera a tempo indeterminato.

                                         Il ricorrente ha inoltre chiesto che venga ordinata un’ulteriore perizia medico-psichiatrica (doc. I).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del 18 giugno 2008 della Dr.ssa __________ (doc. B).

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. II).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.4.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia gastroenterologica (Dr. __________), quella ortopedica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________).

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in gastroenterologia, nella perizia del 30 dicembre 2003 ha posto la diagnosi di “epatite C cronica replicativa con genotipo 1b” e ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30% per un’attività leggera, mentre per un’attività media o pesante l’incapacità sale al 50%.

                                         Lo specialista ha poi precisato quanto segue:

"  (...)

Possibilità di migliorare l'attività lavorativa:

in questo paziente c'è senz'altro l'indicazione per una terapia dell'epatite C cronica. In questo caso con un genotipo 1 b la terapia viene eseguita con Interferone Peghilato e Ribavirina per la durata di un anno.

La probabilità di successo della terapia è dell'ordine del 40-50%.

Durante una terapia antivirale l'incapacità lavorativa può senz'altro salire fino al 70%.

La terapia è pesante e con effetti secondari sia psicosomatici che psichici.

In questo paziente il problema principale sarebbe la tendenza depressiva che quasi sicuramente peggiorerebbe durante una terapia antivirale.

Con l'aiuto della sua Psichiatra e con eventuale aggiunta di medicamenti antidepressivi sarebbe senz'altro possibile di tentare una terapia antivirale.

Se una tale terapia dovesse avere successo l'incapacità lavorativa, dal punto di vista gastroenterologo, diminuirebbe a meno del 30%.

In caso di insuccesso della terapia l'incapacità lavorativa sarebbe come quella attuale con possibilità di peggioramento.

Non è possibile rispondere alla domanda se il danno alla salute era già presente al momento dell'entrata in Svizzera (1992). Il contagio può essere messo in relazione con la trasfusione di sangue nel 1989 ma può anche essere avvenuto più tardi.

Dalla documentazione risulta però che l'incapacità lavorativa del paziente negli anni passati, era dovuta soprattutto a problemi psichici." (Doc. AI 28-27)

                                         La patologia ortopedica è stata indagata dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel proprio referto del 27 gennaio 2004 ha posto la diagnosi di “esiti da ferita da taglio deltoidea pettorale ventrale sin. dal 1986, insufficienza muscolare importante del bicipite brachiale e del coracobrachiale sin.” (doc. AI 28-30)

                                         Il Dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:

"  (...)

6.      Valutazione e possibilità terapeutiche

Oggi, nel settore dell'estremità sup. sin. si osserva una riduzione della forza muscolare. Questa concerne, in particolare, la flessione dell'avambraccio ed i movimenti di pronazione e supinazione dell'avambraccio sin. La funzione articolare passiva sia dell'articolazione omeroscapolare, sia del gomito sin. è conservata. I movimenti attivi dell'omeroscapolare sin. sono solo modestamente limitati. Quelli attivi del gomito sin. sono conservati. La situazione, oggi, a distanza di molti anni dalla lesione primaria, appare stabile. Non vi sono concomitanti lesioni neurologiche di rilievo nel campo del cinto omeroscapolare e del braccio sin. Misure terapeutiche particolari non si impongono. Una certa kinesiterapia di rafforzamento può essere utile, ma probabilmente non riesce ad ottenere un sensibile miglioramento della forza muscolare del braccio sin. Non vi sono altre indicazioni terapeutiche particolari.

7.      Capacità nella professione abituale

Dal punto di vista strettamente ortopedico, nella professione abituale di manovale e operaio non qualificato la capacità lavorativa raggiunge, oggi, il 75%. Si giustifica la riduzione della capacità lavorativa del 25% con la presenza di un'insufficienza muscolare all'arto sup. sin. e con la particolarità del lavoro finora effettuato dall'A., fisicamente assai pesante.

8.      Integrazione lavorativa

Un'integrazione lavorativa è senza dubbio da prendere in considerazione. Si pensi all'età relativamente giovane dell'A. Purtroppo manca un certificato di formazione specifica. Comunque lavori manuali o meccanici possono essere presi in considerazione. Importante è che si eviti il trasporto ed il sollevamento ripetuto di grossi pesi. Per esempio lo scarico di pesi importanti crea certamente delle difficoltà al paziente e provoca una maggiore stancabilità. Prendendo in considerazione queste limitazioni, una capacità lavorativa, con orientamento adeguato, potrebbe essere ottenuta nella misura del 100%.

9.      Prognosi

La situazione, per quel che concerne la problematica ortopedica, è stabile e stazionaria. Non vi è da attendersi un'ulteriore evoluzione negativa di rilievo. Si possono osservare concretamente alcuni fenomeni di compensazione e di adattamento." (...) (Doc. AI 28-31)

                                         Lo specialista ha così risposto alle domande poste dall’UAI:

"  (...)

2.   Quali sono le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A. nell'attività da ultimo svolta di operaio non qualificato dovute ai disturbi ortopedici constatati?

Nell'attività da ultimo svolta, come operaio, la capacità lavorativa, per motivi ortopedici, raggiunge il 75%. Vale a dire la riduzione della capacità lavorativa, considerata l'insufficienza muscolare dell'arto sup. sin., risulta del 25%.

3.   L'attività da ultimo svolta dall'A. è ancora praticabile dal punto di vista ortopedico? Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

L'attività da ultimo svolta dall'A. è ancora praticabile dal punto di vista ortopedico. Vi risulta però una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 25%, ossia un tempo di lavoro della durata di ca. sei ore e mezza alla giornata.

4.   Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso questo A.?

                                                                         Se sì, come giudica l'abitudine al processo lavorativo e l'utilizzazione delle risorse disponibile dal punto di vista ortopedico? Se no, può indicarcene le ragioni?

Provvedimenti di integrazione professionale sono possibili per questo A. Con un orientamento che eviti soprattutto grossi sforzi fisici con le estremità superiori, sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa del 100%. Questo per motivi prettamente ortopedici.

5.   Ritiene possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A. sul posto di lavoro attuale dal punto di vista ortopedico? Se sì, con quale ragionevoli provvedimenti? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nel posto di lavoro attuale (l'ultimo posto di lavoro) un miglioramento della capacità lavorativa è poco proponibile. Infatti una ditta di lavorazione dei graniti non può evitare ad un suo operaio non qualificato sforzi fisici notevoli.

6.   Nel caso in cui l'attività da ultimo esercitata dall'A. non fosse più praticabile dal punto di vista ortopedico, ritiene lo stesso in grado di svolgere altre attività (in precedenza l'A. aveva già svolto lavori saltuari quali aiuto muratore, manovale, aiuto giardiniere, operaio di traslochi)? Se sì, a quali esigenze dovrà rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisognerà tenere soprattutto conto?

Vedasi sopra. L'ultima attività esercitata dall'A. è ancora praticabile, ma non più in misura completa.

Altre attività possono essere esigibili, sempre con un certo condizionamento dovuto alla minore forza muscolare dell'art. sup. sin.

7.   In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)? Se non sono possibili altra attività, per quali motivi?

Altre attività consone alla menomazione possono essere svolte in misura completa, ossia al 100%.

8.   Come valuta la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine dal punto di vista ortopedico? Come valuta l'esigibilità e medio termine in attività adatte?

Dal punto di vista ortopedico la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine rimarrà stabile e stazionaria.

9.   Al momento dell'entrata in Svizzera (1992), il danno alla salute già limitava la capacità lavorativa dell'A.? Se sì, in che misura?

Al momento dell'entrata in Svizzera, nel 1992, la menomazione di natura ortopedica limitava la capacità lavorativa dell'A. soltanto per lavori fisicamente molto pesanti. La limitazione doveva situarsi attorno ad una riduzione della capacità lavorativa del 20-25%."

(Doc. AI 28-32+33)

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha      esaminato la patologia psichiatrica. Nella perizia del 22 gennaio                                  2004 egli ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"  (...)

Conclusioni e prognosi

Siamo di fronte ad un 41enne che in seguito a vari problemi socio-famigliari, ma in particolar modo ad un importante periodo di abuso d'alcol, cannabis e probabilmente di altre sostanze (all'epoca cocaina) aveva presentato uno scompenso psicotico importante con un ricovero ospedaliero coatto presso la Clinica __________ di __________ dove è riuscito, in seguito ad una serie di cure specialistiche e l'introduzione di una terapia neurolettica adeguata, a riguadagnare la sua stabilità psichica con un certo equilibrio che ha mantenuto per un periodo importante grazie anche alla presa a carico di tipo psichiatrico che gli ha permesso di riprendere la sua abilità lavorativa.

Successivamente a breve ha presentato ancora una tensione importante con ideazioni persecutorie e momenti di derealizzazione ed addirittura di depersonalizzazione dopo aver sospeso la sua terapia psicofarmacologica.

Qualche tempo dopo egli riusciva di nuovo a riguadagnare la sua stabilità psichica e dopo un periodo di assenza nuovamente egli stesso chiede aiuto e viene seguito attualmente dal Servizio Psico-Sociale e dalla Dr.ssa __________.

I risultati dei vari test eseguiti dallo psicologo __________ e anche le conclusioni delle indagini della Clinica __________ sono a favore di un disturbo di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0) che probabilmente come già accennato in seguito a vari altri problemi socio-famigliari e professionali ed abuso di cannabis, alcol ed altre sostanze hanno fatto sì che egli sviluppasse uno stato psicotico acuto con necessità assoluta di un ricovero ospedaliero.

Egli inoltre attualmente presenta un episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F32.0) senza elementi psicotici nè proiezioni deliranti né dissociativi comunque con un'inabilità lavorativa attuale completa che però può migliorare gradualmente fino ad un recupero totale della sua abilità lavorativa tale da poter effettuare un provvedimento di integrazione professionale, eventualmente presso il Centro di __________, in un'attività adeguata di tipo giardiniere, magazziniere, ecc. con una prognosi a medio-lungo termine favorevole ma che sicuramente necessiterà una presa a carico di tipo psichiatrico con un eventuale reintroduzione della sua terapia neurolettica se necessaria.

Anche la Dr.ssa __________ è d'accordo con questo progetto che bisogna coordinare eventualmente anche con il __________ di __________ per avere dei risultati ottimali.

Attualmente egli assume una terapia a base di Temesta expidet 1 mg 3 volte al giorno ma quanto mi riferisce non utilizza più cocaina e riesce a gestire anche il consumo d'alcol e canapa e sta recuperando anche una relazione importante con i figli, trovando un accordo con la ex moglie." (Doc. AI 28-23+24)

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 2 marzo 2004 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbo della personalità di tipo paranoide; episodio depressivo di gravità lieve; esiti da ferita da taglio deltoidea pettorale – ventrale sin., con sega circolare (1986), con st. dopo due interventi di estrazione di corpi estranei nel 1986, insufficienza muscolare importante del bicipite brachiale e del coracobrachiale sin.; epatite C cronica replicativa con genotipo 1B, senza segni per un’ipertensione portale; funzione epatica di sintesi conservata” (doc. AI 28-10).

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in maniera completa dal 1° ottobre 2003 nell’ultima attività svolta di operaio non qualificato (doc. AI 28-12).

                                         Dal profilo psichiatrico vi è totale inabilità lavorativa che tuttavia – a mente dei periti del SAM – può migliorare gradualmente fino ad un recupero totale dell’abilità lavorativa tale da poter effettuare un provvedimento di integrazione professionale in un’attività adeguata (doc. AI 28-14).

                                         Dal profilo ortopedico nella precedente professione di manovale / operaio non qualificato vi è un’incapacità lavorativa del 25%. L’assicurato può invece eseguire lavori manuali o meccanici evitando il trasporto ed il sollevamento ripetuto di grossi pesi. Con queste limitazioni una capacità lavorativa con orientamento adeguato potrebbe essere ottenuta nella misura del 100% (doc. AI 28-14).

                                         Per quanto riguarda la patologia gastroenterologica la terapia proposta (Interferone Peghilato e Ribavirina per la durata di un anno), unitamente all’aiuto della psichiatra e ad un’eventuale aggiunta di medicamenti antidepressivi renderebbe possibile una terapia antivirale che - in caso di esito favorevole diminuirebbe del 30% l’attuale incapacità lavorativa: del 30% per un’attività leggera e del 50% per un’attività media o pesante (doc. AI 28-11/14)

                                         Su indicazione del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 30-1), l’UAI ha predisposto un ulteriore accertamento psichiatrico che ha avuto luogo il 12 ottobre 2004.

                                         Nel relativo rapporto del 14 ottobre 2004 il medico del SMR, Dr. __________, ha posto la diagnosi di “Uso dannoso di sostanze psicoattive multiple (ICD10 F19.1); sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10 F43.21); esiti da ferita da taglio deltoidea pettorale-ventrale sinistra nel 1986; epatite C cronica replicativa con genotipo 1B”

                                         Il Dr. __________ è quindi giunto alla seguente conclusione:

"  (...)

Valutazione/conclusione:

si tratta di un assicurato di origine brasiliana che all'inizio degli anni '90 emigra in Ticino alla ricerca di migliori e più remunerativi sbocchi professionali. Trova lavoro e si adatta, o per meglio dire si pseudoadatta alla nuova realtà contestuale favorito anche dal matrimonio con una ticinese. Ben presto infatti cominciano i primi disagi, cambia lavoro varie volte e si incrinano i rapporti con la consorte con conseguente più frequente consumo di alcool, cannabis e cocaina, abitudini che erano probabilmente già presenti in __________, ma il cui uso aumenta negli anni successivi in concomitanza con l'accentuazione dei problemi in ambito lavorativo, sociale e relazionale.

Probabilmente sotto l'effetto di tali sostanze psicoattive e scatenato dalla sempre più profonda situazione di disagio socio-economico e di crisi matrimoniale, manifesta un episodio di scompenso psicotico acuto che nel marzo 2002 lo costringe ad un mese di degenza presso la __________ di __________. Da allora perde progressivamente le proprie competenze lucrative, e abbandonato dalla moglie e sviluppa uno stato depressivo inquadrabile a mio avviso nell'ambito di un disturbo da disadattamento.

Non posso condividere invece la diagnosi di disturbo di personalità paranoide in quanto sia dall' esame degli atti che nel corso dell'attuale valutazione non ho rilevato le stigmate caratteristiche per tale deficit personologico, come ad esempio l'eccessiva sospettosità, la tendenza ad attribuire eccessiva importanza alla propria persona, la convinzione di essere vittima di complotti, quanto invece un certo atteggiamento rivendicativo nei confronti della società in genere dalla quale, come accennato in precedenza, si sente escluso ed emarginato.

Rispetto alla problematica di dipendenza alcolica e da sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina), seppure l'assicurato tenda a minimizzarli, ho l'impressione che tali abitudini siano presenti più di quanto egli non voglia far credere, quantomeno per quel che concerne la tendenza a comportamenti di appetenza alcolica. Sottolineo a tale proposito il termine di "abitudine", cioè di uno stato derivante dalla tendenza al consumo ripetuto di una sostanza le cui caratteristiche sono date da desiderio (ma non obbligo) ad assumere la sostanza per il benessere che essa produce; la scarsa o nessuna tendenza ad aumentare le dosi; l'assenza di sintomi di astinenza qualora la sostanza non venga più assunta.

E' quanto sembra accadere nel caso dell'assicurato, laddove l'alcool soprattutto viene utilizzato a scopo ansiolitico ed antidepressivo, ma dove la gratificazione immediata del bere lascia il posto, subito dopo aver bevuto, ai sensi di colpa e quindi ansia e depressione.

In conclusione si può affermare che se non si cura in modo definitivo l'abitudine al consumo di alcool e stupefacenti risulta piuttosto arduo determinare la gravità del quadro depressivo e quindi la sua responsabilità nello sviluppo di un'eventuale incapacità lavorativa. Va anche precisato che nel corso dell'attuale valutazione non sono stati evidenziati segni deponenti per danni organici conseguenti all'abitudine di abusare di sostanze psicoattive multiple.

Conseguenze sulla capacità lavorativa:

da quanto obbiettivato e sulla base delle informazioni ottenute dall'assicurato, si può affermare che al momento attuale non esiste danno alla sua salute psichica tale da determinare un'incapacità lucrativa. Questo perché i quadri psicopatologici che dominano la scena sono due: quello depressivo su una base di disadattamento e quello conseguente all'abitudine a consumare regolarmente alcool e probabilmente stupefacenti. Entrambi si influenzano reciprocamente con le modalità precedentemente esposte e si non si cura l'uno non è possibile determinare l'entità dell'altro. Va tenuto inoltre presente che secondo le recenti direttive UFAS le dipendenze e quindi a maggior ragione l'abitudine al consumo regolare di sostanze psicoattive, non sono da considerare invalidanti se non accompagnate da danni psico-organici irreversibili e clinicamente significativi e che lo stato depressivo obbiettivato appare essere attualmente di modesta entità.

Per tutti questi motivi reputo l'assicurato abile, per cause psichiche, all'esercizio dell'attività precedentemente svolta di operaio."

(Doc. AI 32-4+5)

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

                                         Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame gastroenterologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al 30% per un’attività leggera e al 50% per un’attività media o pesante (doc. AI 28-27).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Per quanto riguarda la patologia ortopedica, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame da parte del Dr. __________, dal quale è emerso che egli è inabile al 75% nella precedente professione di manovale / operaio non qualificato, ma in attività adeguate (lavori manuali o meccanici dove si evita il trasporto ed il sollevamento ripetuto di grossi pesi) l’assicurato è abile in misura piena (100%).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto ad un primo consulto da parte del Dr. __________, il quale ha valutato RI 1 sulla base anche dei test eseguiti dallo psicologo __________ (doc. AI 28-16) e del colloquio avuto con la psichiatra curante Dr.ssa __________.

                                         Il Dr. __________ ha diagnosticato un disturbo di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0) e un episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F32.0) senza elementi psicotici nè proiezioni deliranti ne dissociativi. Lo specialista ha fissato un’inabilità lavorativa completa al momento della visita peritale (era il 23 dicembre 2003) con possibilità di miglioramento graduale fino ad un recupero totale tale da poter effettuare un provvedimento di integrazione professionale in un’attività adeguata (doc. AI 28-24).

                                         Nelle annotazioni del 15 aprile 2004 (doc. AI 30-1) il Dr. __________ del SMR si dichiarava scettico circa la valutazione a livello psichiatrico ritenendo necessaria, prima di una decisione finale da parte dell’UAI, una rivalutazione dell’evoluzione della dipendenza dell’assicurato (cannabis e alcool).

                                         Il medico psichiatra del SMR, Dr. __________ (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) nel rapporto medico del 14 ottobre 2004 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di  “Esiti da ferita da taglio deltoidea pettorale-ventrale sinistra nel 1986; epatite C cronica replicativa con genotipo 1B”, mentre non ha influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente l”uso dannoso di sostanze psicoattive multiple (ICD10 F19.1)” e la “sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10 F43.21);

                                         Il Dr. __________ ha precisato che al momento della visita peritale (era il 12 ottobre 2004) non esisteva un danno alla salute psichica tale da determinare un’incapacità lucrativa. Lo stato di salute psichico dell’assicurato è dominato da un quadro depressivo, su una base di disadattamento, e da uno conseguente al consumo regolare di alcool e probabilmente di stupefacenti. Tali dipendenze – secondo il perito che riprende le direttive UFAS – “non sono da considerare invalidanti se non accompagnate da danni psico-organici irreversibili e clinicamente significativi e che lo stato depressivo obbiettivato appare essere attualmente di modesta entità.”

                                         Sulla base di tali considerazioni l’assicurato è ritenuto abile in misura completa nella precedente attività di operaio (doc. AI 32.5).

                                         Questa Corte deve tuttavia rilevare che agli atti vi è una certificazione datata 17 gennaio 2006 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 42-3), la quale ha attestato che al momento attuale persiste una sintomatologia ansiosa caratterizzata da ansia, insicurezza, tensione endopsichica e una sintomatologia depressiva di grado medio caratterizzata da disforia, apatia, astenia, facile esauribilità. La Dr.ssa __________ riteneva “utile ed indispensabile che il paziente possa essere inserito al 50% in un’attività lavorativa semplice per un recupero del proprio ruolo sociale e personale” (doc. AI 42-4).

                                         Dal 14 giugno al 6 luglio 2006 l’assicurato risulta inoltre essere stato ricoverato presso la Clinica __________ per una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10; F33.1) e uso dannoso di alcol (ICD-10; F10.1).

                                         L’assicurato ha poi prodotto il certificato medico della Dr.ssa __________ che in data 18 giugno 2008, ha indicato che “il paziente presenta attualmente un quadro ansioso-disforico con incapacità lavorativa attuale al 100%” (doc. B).

                                         Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Malgrado quest’ultimo certificato sia posteriore alla decisione impugnata (ma unicamente di pochissimi giorni), questa Corte ritiene che faccia riferimento ad un quadro valetudinario presente già precedentemente al provvedimento impugnato e di cui si ha ampia traccia nella documentazione agli atti.

                                         Va rilevato che già nella perizia del 22 gennaio 2004 il Dr. __________ aveva diagnosticato un disturbo di personalità di tipo paranoide (ICD-10 F60.0) e un episodio depressivo di gravità lieve (ICD-10 F32.0) con un’inabilità lavorativa completa (100%).

                                         Nel rapporto medico del 14 ottobre 2004 del medico del SMR, Dr. __________, vi è una diagnosi divergente (uso dannoso di sostanze psicoattive multiple (ICD10 F19.1) e sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10 F43.21)) con abilità completa (doc. AI 32-5), che tuttavia appare superata sia dal certificato medico della Dr.ssa __________ del 17 gennaio 2006 (doc. AI 42-1) che dal rapporto d’uscita della Clinica __________ del 18 settembre 2006 (doc. AI 52-2).

                                         Nel certificato del 17 gennaio 2006 il medico curante ha diagnosticato una sintomatologia ansiosa caratterizzata da ansia, insicurezza, tensione endopsichica e una sintomatologia depressiva di grado medio caratterizzata da disforia, apatia, astenia, facile esauribilità e valutato l’insorgente inabile al 50% (doc. AI 42-3).

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nel rapporto d’uscita del 18 settembre 2006 della Clinica __________, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD-10; F33.1) e uso dannoso di alcol (ICD-10; F10.1) analogamente a quanto aveva già indicato il Dr. __________ nella perizia del 22 gennaio 2004 (cfr. doc. AI 28-24).

                                         Questa Corte rileva inoltre che dalla prima decisione dell’UAI, datata 19 dicembre 2005 alla decisione su opposizione del 6 giugno 2008 sono trascorsi due anni e mezzo senza che l’amministrazione abbia proceduto a nuovi esami specialistici atti a verificare il quadro valetudinario dell’assicurato.

                                         Nelle annotazioni del 31 marzo 2008 il medico del SMR, __________, ha precisato a tal proposito che “Dall’ultima mia presa di posizione sono purtroppo passati ormai due anni così come anche dal rapporto medico della dr.ssa __________ psichiatra curante del 1.2006”. Successivamente egli invita l’UAI a richiedere il rapporto d’ospedalizzazione alla Clinica __________ e inviare alla Dr.ssa __________ un rapporto di decorso (doc. AI 51-1).

                                         Se è vero che la Dr.ssa __________ ha risposto di non aver più visto il paziente dal 2007 (doc. AI 53-1) e la lettera di uscita della Clinica __________ ha certificato un miglioramento del quadro psicopatologico del ricorrente (doc. AI 52-3), questo non significa ancora che dal mese di luglio del 2006 (dimissione dalla Clinica __________) alla decisione su opposizione del giugno 2008 il paziente non si sia recato da altri specialisti in psichiatria.

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza esistente tra le valutazioni specialistiche del Dr. __________, della dr.ssa __________ e del Dr. __________ rispetto a quella del Dr. __________ e soprattutto il lungo tempo trascorso tra l’ultima valutazione specialistica (luglio 2006) e la decisione su opposizione, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa.

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 6 giugno 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2008.126 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2009 32.2008.126 — Swissrulings