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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.04.2009 32.2008.120

22 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,990 parole·~55 min·4

Riassunto

UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera di invalidità per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce del suo grado di invalidità inferiore al 40%.TCA ritiene che dal profilo medico la situazione non sia stata sufficientemente chiarita.Rinvio atti per ulteriori accertamenti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2008.120   cr/sc

Lugano 22 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 20 maggio 2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1950, in precedenza attivo in qualità di consulente assicurativo, in data 8 novembre 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetto da “due ernie lombari, post-traumatiche, lesione cuffia spalla destra, mal di schiena, depressione” (doc. 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione dell’8 agosto 2007 (doc. 43/1-3), poi confermato con decisione del 20 maggio 2008, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 30 aprile 2007. A partire dal 1° maggio 2007, per contro, l’assicurato non ha più diritto ad una rendita, essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A1).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità (I).

                                         L’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione medica operata dall’UAI, ritenendo di dovere essere considerato inabile al lavoro al 50%, come attestato dai suoi medici curanti.

                                         L’insorgente ha inoltre criticato il calcolo del grado di invalidità operato dall’amministrazione, contestando in particolare l’ammontare del reddito da valido, che, a suo avviso, dovrebbe essere di fr. 68'471 e non solo di fr. 61'377, come erroneamente indicato dall’UAI. Da un corretto raffronto dei redditi, a mente dell’assicurato, deriverebbe un grado di invalidità del 42%, che darebbe quindi in ogni caso diritto ad un quarto di rendita di invalidità (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia pluridisciplinare del SAM, sia del calcolo dei redditi operato dall’amministrazione, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI + 1-2).

                               1.5.   In data 4 settembre 2008 l’assicurato ha osservato di avere provato a lavorare durante i sei mesi di avviamento professionale quale consulente assicurativo, ma di avere avuto dei problemi di salute, di natura psichica, che gli hanno impedito di inserirsi nel contesto lavorativo.

                                         Egli ha ribadito che questi problemi di salute lo rendono inabile al lavoro nella misura almeno del 50%, come attestato dal suo psichiatra curante, dr. __________ e da altri medici.

                                         Infine, quanto al reddito da valido da prendere in considerazione nel raffronto dei redditi, l’assicurato ha indicato che dal certificato di salario del suo precedente datore di lavoro emerge un salario annuo soggetto all’AVS di fr. 63'604 e non di fr. 56'702 come ritenuto dall’AI (VIII + B).

                               1.6.   Con scritto del 19 settembre 2008, l’amministrazione ha ribadito la correttezza dell’ammontare del reddito da valido calcolato dall’UAI, producendo, a comprova di quanto asserito, l’estratto personale dei contributi AVS dell’assicurato (X + 1).

                                         Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.7.   Nella decisione del 20 maggio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2007, ritenuto che i medici del SAM lo hanno considerato inabile al lavoro al 20% sia nella sua precedente attività di consulente assicurativo, sia in altre attività adeguate.

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2007.

                               2.8.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in medicina interna / malattie reumatiche, il quale nel suo referto del 26 febbraio 2007 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative multisegmentali (vedi referto MRI dell’11.7.2000 e dell’11.1.2005); attualmente possibile radicolopatia leggermente deficitaria L4 a destra; pregressa radicolopatia L2 a destra nel 2000 su ernia discale a livello L1-L2 prolassata caudalmente;

▪ sindrome depressiva reattiva”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “pregressa periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla destra in stato dopo intervento artroscopico con ricostruzione del tendine del sovraspinato, decompressione sottoacromiale e resezione dell’articolazione acromio-clavicolare l’8.8.2005 (fecit dr. __________); attualmente minimamente sintomatico” (doc. 32-21).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro “non più di un 20%” nella sua precedente attività di consulente assicurativo, trattandosi di un’attività che non richiede sforzi particolari per la colonna vertebrale e che gli permette di cambiare frequentemente posizione. Lo specialista ha sottolineato che tale attività, nella quale l’assicurato presenta un’esperienza ventennale, “è tra l’altro da considerare ideale per i suoi cronici problemi alla colonna vertebrale” (doc. 32-22).

Il dr. __________ ha aggiunto che in un’attività lavorativa più pesante, come ad esempio in quella svolta fino al 1985 in cantiere, l’assicurato va considerato inabile al lavoro al 60% (doc. 32-22).

La prognosi, secondo lo specialista, è dal profilo reumatologico favorevole, “sempre che egli venga ben seguito nel necessario procedere terapeutico” (doc. 32-23).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 13 marzo 2007, ha indicato che l’assicurato, affetto da “reazione depressiva a disturbo fisico” (doc. 32-25), è da considerare inabile al lavoro al massimo al 20%.

Lo specialista ha osservato che l’assicurato non è in grado di svolgere la sua attività a tempo pieno per i suoi disturbi di concentrazione e di attenzione che si riferiscono ai suoi problemi algici.

Quanto alla prognosi, il dr. __________ ha indicato di “non vedere delle prospettive positive nel suo avvenire lavorativo e questo considerata la sua patologia attuale e i suoi antecedenti psicosomatici” (doc. 32-26).

Alla domanda relativa alla possibilità o meno, per l’assicurato, di svolgere altre attività lucrative, il dr. __________ ha risposto che, citiamo: “dal punto di vista psichiatrico penso che sia ben difficile reinserire l’assicurato in un processo lavorativo lucrativo quindi in grado di essere considerato abile al guadagno ma penso che l’assicurato potrà essere meglio valutato in un contesto AI reintegrativo e lavorativo” (doc. 32-26).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “▪ sindrome lombovertebrale cronica su: discrete alterazioni degenerative multisegmentali; attualmente possibile radicolopatia leggermente deficitaria L4 a destra; pregressa radicolopatia L2 a destra nel 2000 su ernia discale a livello L1-L2 prolassata caudalmente; ▪ reazione depressiva a disturbo fisico”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “▪ pregressa periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla destra in: stato dopo intervento artroscopico con ricostruzione del tendine sovraspinato, decompressione sottoacromiale e resezione dell’articolazione acromioclavicolare l’8 agosto 2005; attualmente minimamente sintomatica; ▪ modica dislipidemia non trattata” (doc. 32-13).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’80% nella sua precedente attività di consulente assicurativo (doc. 32-16).

Essi hanno osservato che, dal profilo psicologico, i disturbi di concentrazione e di attenzione evidenziati in sede peritale rendono l’assicurato meno presente e meno affidabile sull’arco di un normale orario di lavoro, mentre, dal punto di vista muscoloscheletrico, la sindrome algica in parte cronicizzata a livello della colonna vertebrale contribuisce a ridurre la presenza dell’assicurato sull’arco di un normale orario di lavoro. Entrambe le limitazioni, sia sul piano psicologico e mentale che su quello fisico, contribuiscono quindi a ridurre il rendimento dell’interessato nella sua attività professionale di consulente assicurativo e vanno di conseguenza integrate e non sommate e comportano una diminuzione del rendimento del 20%, da intendersi come riduzione dell’orario di lavoro (doc. 32-16).

I medici del SAM hanno aggiunto che, in considerazione dei danni alla salute ormai cronicizzati, non è possibile migliorare ulteriormente il grado di capacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di consulente, indicando che egli è da considerare abile al lavoro all’80% anche “in altre attività di simile impegno” (doc. 32-17).

In un’annotazione per l’incarto del 12 luglio 2007, l’avv. __________, capo-ufficio dell'Ufficio assicurazione invalidità, ha indicato:

"  Oggi si è presentato il signor RI 1 per un colloquio.

L'assicurato mi ha presentato la sua situazione attuale, lavorativa e medica. Afferma di non riuscire a lavorare più di quello che fa attualmente e chiede di poter ricevere una rendita parziale.

Da parte mia gli ho spiegato quali siano le condizioni per ricevere una rendita AI e che il grado di invalidità si basa sulla valutazione economica e non medica. Gli ho fatto anche notare che la recente perizia SAM (marzo 2007) parla di un'attuale capacità lavorativa dell'80% e che quindi con molta probabilità (riservata la valutazione economica) non avrà diritto ad una rendita, eccezion fatta per la situazione precedente al 2007 (ove risultano importanti inabilità lavorative), questo sempre riservate le valutazioni economiche.

A questo punto raccomando il segretario ispettore di avanzare con la nostra procedura visto che la domanda dell'assicurato risale al novembre 2005 e dal ricevimento della perizia non sono stati fatti i successivi passi per giungere alla decisione.

Inoltre chiedo al segretario ispettore di discutere nel frattempo del caso con uno dei nostri collocatori, per esaminare l'opportunità di anticipare i tempi e la possibilità di aiutare l'assicurato a trovare un posto di lavoro adeguato.

Inoltre ho consigliato all'assicurato di iscriversi alla disoccupazione (non ha entrate, a parte qualche commissione da assicurazioni per polizze concluse), in modo tale che il collocatore URC prenda in seguito contatto con il nostro ufficio nell'ambito della collaborazione interistituzionale." (Doc. 38-1)

Con scritto del 13 luglio 2007 indirizzato ai medici del SAM, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"  Vi ringrazio della perizia concernente il sig. RI 1.

Mi lascia un poco perplesso la valutazione psichiatrica, la quale è in relativo contrasto con la valutazione valetudinaria fornita dal curante e dalla dr.ssa __________ quale fiduciaria. Nelle conclusioni il dr. __________ constata un impedimento lavorativo solamente del 20% (massimo) mentre ritiene la prognosi a medio-lungo termine negativa ritenendo pure in pratica l'assicurato non inseribile in un processo lavorativo lucrativo (vedi punto 7).

In considerazione di queste incongruenze ritengo doveroso che venga fornita una dettagliata giustificazione dell'IL attestata nelle conclusioni SAM onde evitare future discussioni." (Doc. 40-1)

Con risposta del 27 luglio 2007, i medici del SAM hanno precisato:

"  Alla vostra richiesta del 13.07.2007 riguardante la perizia su indicata così possiamo rispondere.

Vorrei dapprima precisare che quanto da lei evidenziato nelle conclusioni peritali rappresenta una diversa valutazione e ponderazione della capacità lavorativa rispetto a quanto espresso dallo psichiatra curante e dalla psichiatra fiduciaria, e non una incongruenza.

In effetti, secondo lo psichiatra curante (atto del 16.03.2006), la capacità lavorativa dell'A. è da considerare ridotta al 50% principalmente per le diminuite risorse cognitive. La Dr.ssa __________, psichiatra fiduciaria dell'__________ (atto del 30.10.2006), conferma il giudizio valetudinario (capacità lavorativa 50%) argomentando però nell'ambito di ridotte risorse psico-emotive (crollo emotivo), non riscontrando disturbi cognitivi.

Ora il nostro consulente Dr. __________, dopo aver precisato che l'A. presenta una psicopatologia reattiva a un disturbo fisico (licenziamento per ridotto rendimento dovuto a problemi muscolo scheletrici) non avendo mai sofferto di antecedenti rilevanti sul piano psichiatrico, ritiene che la sintomatologia tensiva intra-psichica rivolta all'avvenire occupazionale e professionale riduce la capacità di concentrazione e di attenzione. Giudica tuttavia tale influsso sulla capacità lavorativa al massimo nella misura del 20%.

Non possiamo quindi che ribadire, come sovente accade nella nostra esperienza peritale, che si tratta di una diversa valutazione e ponderazione degli influssi sulla capacità lavorativa di una identica entità psicopatologica (reazione depressiva prolungata).

Per quanto riguarda invece la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine, nelle nostre conclusioni (pagina 16 della perizia) abbiamo espresso il parere che ciò dipenderà dalle possibilità dell'A. di reinserirsi nel campo della consulenza assicurativa, attività a lui congeniale.

Nella vostra richiesta citate solo in parte le conclusioni del nostro consulente psichiatra Dr. __________ (punto 7 del suo rapporto) il quale ritiene ben difficile reinserire l'A. in un processo lavorativo e afferma che potrà essere meglio valutato in un contesto AI reintegrativo." (Doc. 41-1+2)

Alla luce di queste precisazioni, nel rapporto medico del 31 luglio 2007, il dr. __________, poste le diagnosi principali di “sindrome lombovertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative multisegmentali; attualmente possibile radicolopatia leggermente deficitaria L4 a destra; pregressa radicolopatia L2 a destra nel 2000 su ernia discale a livello L1-L2 prolassata caudalmente” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “reazione depressiva a disturbo fisico”, ha considerato l’assicurato, alla luce della perizia del SAM, inabile al lavoro al 100% dal 31 dicembre 2004, poi inabile al lavoro al 50% dal 2 gennaio 2007 e, infine, inabile al lavoro al 20% dal 21 febbraio 2007 (doc. 42-2).

Contro il progetto di decisione con il quale l’UAI gli ha attribuito una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007, poi soppressa a partire dal 1° maggio 2007, l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto del 18 settembre 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"  Il decorso delle problematiche depressive del signor RI 1 non è stato favorevole nell'ultimo anno.

La risposta alla farmacoterapia antidepressiva è stata piuttosto modesta. Dopo un iniziale miglioramento della componente ansiosa, i disturbi depressivi si sono accentuati.

II paziente è stato trattato con Citalopram 40 mg / die, Remeron 15 mg / die, Tranxilium 20 mg / die.

Data la scarsa efficacia, la terapia è stata modificata ed attualmente assume Cymbalta 60 mg / die, Innovane 7,5 mg / die.

Il paziente riferisce una condizione di umore depresso, ansia costante, sensazione di angoscia, insonnia, inappetenza, difficoltà di memoria e di concentrazione. Non riesce a programmare adeguatamente la sua giornata, i suoi appuntamenti, a mantenere un ordine adeguato del materiale amministrativo, piccole difficoltà quotidiane gli appaiono insormontabili, ha una visione profondamente pessimistica del proprio futuro, i sensi di colpa sono pervasivi.

All'esame psichiatrico il paziente inizia a presentarsi meno curato nell'aspetto di quanto fosse nei mesi precedenti, la mimica è ipomobile, francamente depressa e ansiosa.

L'atteggiamento generale appare di "perplessità", non sempre riesce a seguire il filo del discorso, ritorna in maniera reinterata sui medesimi temi già trattati in seduta, necessita di ripetute spiegazioni per comprendere i concetti di cui si sta parlando, ha bisogno talvolta di essere riportato al tema in oggetto in maniera piuttosto decisa. La labilità emotiva è evidente, ci sono frequenti episodi di pianto durante le sedute, il pensiero, libero da elementi psicotici, rimane irrigidito su temi di colpa, autobiasimo, pessimismo, incapacità.

In conclusione, si conferma che siamo di fronte ad un paziente che ha subito una lesione strutturale della sua organizzazione di personalità la quale ha comportato una riduzione stabile delle risorse per affrontare la vita, con una rilevante compromissione della capacità lavorativa. Tale lesione ha preso la forma di una sindrome depressiva, sulla base di una personalità predisposta ai disturbi ansiosi.

Il paziente presenta comunque una determinazione alle cure e l'intenzione di non lasciarsi andare alla tendenza inibitoria ed all'inazione del disturbo depressivo. Pertanto egli cerca di mantenere una parvenza di normalità, che talvolta maschera il disturbo. Non appare, però, in grado di mantenere una sufficiente stabilità dell'umore ed emotiva per poter garantire una prestazione lucrativa regolare, a causa della riduzione delle sue risorse psichiche in termini di concentrazione, attenzione, caricabilità emotiva, resistenza allo stress.

Tralasciando in questa sede la sintomatologia algica, la patologia psichica riduce di per sé la sua capacità lavorativa, ed i disturbi di concentrazione e di attenzione sono da riferirsi chiaramente al disturbo depressivo e non ai problemi algici come riferito dal dott. __________ nella sua perizia al punto 4.

È da precisare che la disdetta del rapporto di lavoro è stata certamente un elemento sfavorevole per il paziente, ma non ha di per sé direttamente determinato il disturbo depressivo, essendone stato semmai il detonatore. Infatti, il paziente ha in passato affrontato diversi cambiamenti lavorativi riuscendo a farne anche una occasione di miglioramento.

Si concorda con la valutazione della perizia del dott. __________ che ritiene al punto 3. come non vi siano "prospettive positive nel suo avvenire lavorativo" e con la valutazione del punto 7. in cui si ritiene sia "ben difficile reinserire l'assicurato in un processo lavorativo lucrativo quindi in grado di essere considerato abile al guadagno". Non si concorda invece con la valutazione di una incapacità lavorativa del 20% per i disturbi psichiatrici.

La perizia del dott. __________ appare essersi focalizzata sulle conseguenze psichiche dei disturbi algici, che vengono ritenuti la causa principale dell'inabilità lavorativa del paziente.

Nel decorso del paziente da me valutato dal dicembre 2005, invece, le problematiche algiche, seppur presenti e di una certa rilevanza, appaiono essere state la prima causa di inagibilità lavorativa solo dal punto di vista cronologico.

Successivamente l'evoluzione infausta dei disturbi psichici mi appare essere probabilmente preponderante nella riduzione delle risorse psichiche necessarie all'attività lavorativa.

Il paziente presenta una sindrome depressiva medio-grave, con marcata componente ansiosa (ICD 10: F 32.0) che ha avuto una evoluzione non positiva con scarsa risposta alle terapie farmacologiche ed alla psicoterapia cognitiva. Tale patologia comporta una stabile riduzione delle risorse psichiche in termini di ridotta capacità di concentrazione, resistenza, caricabilità e capacità di fornire una prestazione regolare nel tempo.

La riduzione della capacità lavorativa è almeno del 50% in maniera stabile." (Doc. 50-7+8)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 2 ottobre 2007, il dr. __________ del SMR, medico laureato in medicina e chirurgia, ha osservato:

"  PROCEDERE

Vedere rapporto del Dr. med. __________ SMR del 31.07.2007.

Dalla documentazione medica pervenutaci agli atti del Dr. __________, non si evince una sostanziale modifica/peggioramento dello stato di salute dell'A.

IL 20% dal 21.02.2007 attività abituale ed adeguata." (Doc. 52-1)

                                         Sulla base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 30 aprile 2007.

                               2.9.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla rendita dopo il 30 aprile 2007, producendo, a sostegno delle sue pretese, i seguenti referti:

referto del 18 settembre 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, già prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione (doc. A3);

referto peritale del 30 ottobre 2006 della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, redatto per conto dell’assicuratore malattia, già presente negli atti dell’incarto AI. In questo referto, la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)” e dopo avere indicato che la prognosi è riservata, ha osservato di non potere che confermare la valutazione del dr. __________, in quanto l’assicurato “è sfiduciato, impotente, non crede tanto nelle proprie capacità, si vergogna a causa del licenziamento, per quanto considerato ingiustificato e tende a regredire di fronte alla combattività necessaria per riprendere il lavoro” (doc. A2). La dr.ssa __________ ha quindi concluso che “non credo che sarà possibile che egli riprenda la capacità lavorativa nella misura completa. Se riuscisse in futuro a lavorare nella misura parziale del 50%, con un’invalidità del 50%, potremmo considerare ciò già un successo”. La specialista ha osservato che “attualmente egli è in incapacità lavorativa del 70% dal settembre 2006, con una capacità lavorativa residua del 30%. Concordo con l’assicurato la possibilità di chiusura dell’incapacità lavorativa per malattia nella misura del 50%, parlandone con il medico curante, a partire dal 2 gennaio 2007 per entrare in disoccupazione e cercarsi un lavoro a tempo parziale. La prognosi rimane ancora riservata” (doc. A2);

referto, datato 19 giugno 2008, redatto dal suo medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

"  Certifico di avere in cura il Signor RI 1 del 31.3.1950, __________, dal 04.01.1993. Attualmente l'ho in cura per una sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante ma soprattutto per una sindrome ansioso-depressiva. Lo stato psico-fisico del Signor RI 1 è peggiorato progressivamente negli ultimi due a tre mesi, presenta anche disturbi della concentrazione.

II Signor RI 1 è inabile al lavoro al 50%." (Doc. A4)

copia della e-mail inviata in data 19 aprile 2008 dal signor __________ – consulente assicurativo presso il quale l’assicurato stava svolgendo un periodo di inserimento professionale (dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008) finanziato dall’AI per recuperare le competenze e nozioni assicurative (cfr. doc. 63-1) - al funzionario incaricato __________, del seguente tenore:

"  Con la presente le comunico che alla fine di questo mese il Sig. RI 1 non sarà più alle mie dipendenze in qualità di consulente assicurativo esterno. Come già avuto modo di comunicarle verbalmente nel nostro ultimo incontro a __________ in data 10.04.2008 alla presenza del Sig. RI 1. Purtroppo lo stesso malgrado gli sforzi fatti in questi sei mesi di prova non riesce ad inserirsi normalmente nel suo campo lavorativo alternando momenti e giornate positive a giornate e momenti sconsolanti e deludenti, ciò è controproducente per la professione che svolge." (Doc. A6)

Nelle loro annotazioni del 29 luglio 2008, il dr. __________ e la psichiatra dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"  SAM 2.2007

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale cronica su:

    Ø discrete alterazioni degenerative multisegmentali,

    Ø attualmente possibile radicolopatia leggermente deficitaria L4 a destra,

    Ø pregressa radicolopatia L2 a destra nel 2000 su ernia discale a livello L1-L2 prolassata caudalmente.

Reazione depressiva a disturbo fisico.

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Pregressa periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla destra in:

    Ø stato dopo intervento artroscopico con ricostruzione del tendine sovraspinato, decompressione sottoacromiale e resezione dell'articolazione acromioclavicolare 18.08.2005,

    Ø attualmente minimamente sintomatica.

Modica dislipidemia non trattata.

rapporto dr. __________, psichiatra curante, del 18.9.2007:

    -    disturbi depressivi si sarebbero accentuati

    -    attualmente sotto Cymbalta 60 mg

    viene posta la diagnosi di sindrome depressiva medio grave con marcata componente ansiosa F 32.0

    viene riconfermata una compromissione della CL almeno del 50%

Decisione UAI del 7.11.2007:

viene riconosciuta una IL del 100% da 12.2004, una IL 50% da 2.1.2007 ed una IL del 20% dal 21.2.2007.

viene calcolato un grado Al del 35% dopo calcolo CGR (abile al 80%)

Avviamento professionale da 11.2007 a 4.2008, avviamento terminato:

    -    competenze riacquisite

    collaborazione con datore di lavoro però interrotta dato che l'assicurato non riesce ad inserirsi nel contesto lavorativo come previsto

certificato dr. __________, curante, del 18.6.2008:

    -    in cura per sindrome lombovertebrale cronica e soprattutto sindrome ansioso-depressiva

    viene attestato un peggioramento progressivo negli ultimi 2-3 mesi con presenza attualmente anche di disturbi della concentrazione

    -    viene attestata una IL del 50%

Nel suo rapporto del 18.09.2007 il Dr. med. __________, psichiatra curante, riporta che "... il decorso delle problematiche depressive del signor RI 1 non è stato favorevole nell'ultimo anno", con un'accentuazione dei disturbi depressivi dopo un iniziale miglioramento della componente ansiosa. Riporta come limiti nel mantenere una regolare attività lucrativa una riduzione della concentrazione, attenzione (questi elementi già valutati nella perizia SAM) della caricabilità emotiva e resistenza allo stress. Riporta una diagnosi di una sindrome depressiva medio grave con marcata componente ansiosa classificandola con il codice ICD10-F 32.0 che equivale ad un episodio depressivo lieve, attribuendo ai limiti da lui evidenziati una diversa quantificazione sulla CL rispetto alla valutazione SAM (50% vs 20%).

L'A. è stato sottoposto ad un provvedimento di accertamento professionale di sei mesi terminato il 30 aprile 2008 dove l'obiettivo di riacquisire le competenze e le nozioni assicurative viene raggiunto ma viene interrotta la collaborazione lavorativa poiché l'A non riesce ad inserirsi nel contesto lavorativo come previsto.

II Dr. med. __________ nella sua certificazione del 18.06.2008 riporta un progressivo peggioramento con attualmente la presenza anche di disturbi della concentrazione che non vengono quantificati o descritti, che però erano già stati evidenziati nella perizia SAM dal loro consulente psichiatra Dr. __________ ".... Riscontro una capacità di concentrazione e di attenzione che lo portano ad avere delle difficoltà nelle sua abituali mansioni operative." E di cui si era tenuto conto nella definizione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa. Tale documentazione non apporta quindi elementi nuovi che depongano per un peggioramento dello stato di salute." (Doc. VI/1)

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                             2.11.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                         Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, viste le sue patologie, è inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività di consulente assicurativo, professione ritenuta ideale per i suoi cronici problemi alla colonna vertebrale (cfr. doc. 32-22).

                                         Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.

Tale non può essere considerato lo scritto del 19 giugno 2008 del suo curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, il quale ha osservato di avere in cura l’assicurato per una sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante, ma soprattutto per una sindrome ansioso-depressiva, attestando genericamente un peggioramento dello stato psico-fisico dell’interessato “negli ultimi due-tre mesi” (doc. A4).

                                         Questo referto - redatto peraltro da un medico non specialista in reumatologia, privo di diagnosi e di una dettagliata descrizione dei fattori che avrebbero portato ad un peggioramento dello stato psico-fisico e delle cure intraprese - non adempie ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.10.) e non è quindi atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM.

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli, affetto da “reazione depressiva a disturbo fisico”, è inabile al lavoro al massimo al 20% nella sua precedente attività, a causa dei suoi disturbi di attenzione e di concentrazione, che si riferiscono ai suoi problemi algici (doc. 32-26). Il perito ha aggiunto, quanto alla prognosi, che “non vedo delle prospettive positive nel suo avvenire lavorativo e questo considerata la sua patologia attuale e i suoi antecedenti psicosomatici” (doc. 32-26).

Quanto alla possibilità, per l’assicurato, di svolgere altre attività lavorative, il dr. __________ ha indicato che “dal punto di vista psichiatrico penso che sia ben difficile reinserire l’assicurato in un processo lavorativo lucrativo, quindi in grado di essere considerato abile al guadagno, ma penso che l’assicurato potrà essere meglio valutato in un contesto AI reintegrativo e lavorativo” (doc. 32-26, il corsivo è della redattrice).

Queste considerazioni del dr. __________ sono state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel suo referto del 18 settembre 2007, ha rilevato che “tralasciando in questa sede la sintomatologia algica, la patologia psichica riduce di per sé la sua capacità lavorativa e i disturbi di concentrazione e di attenzione sono da riferirsi chiaramente al disturbo depressivo e non ai problemi algici come riferito dal dr. __________ nella sua perizia al punto 4” (doc. 50-8, il corsivo è della redattrice).

Inoltre, va evidenziato che, nel citato referto, il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurato, nonostante la sua determinazione nel non lasciarsi andare alla tendenza inibitoria e all’inazione del disturbo depressivo - cercando di mantenere una parvenza di normalità, che talvolta maschera il suo disturbo - non è tuttavia in grado di mantenere una sufficiente stabilità dell’umore ed emotiva per poter garantire una prestazione lucrativa regolare, a causa della riduzione delle sue risorse psichiche in termini di concentrazione, attenzione, caricabilità emotiva, resistenza allo stress (doc. 50-8, il corsivo è della redattrice).

Queste critiche dello psichiatra curante non sono state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale del dr. __________. Nelle sue annotazioni del 2 ottobre 2007, infatti, il dr. __________ ha sostenuto che “dalla documentazione medica pervenutaci agli atti dal dr. __________, non si evince una sostanziale modifica/peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. 52-1).

Il TCA non può fare proprie queste considerazioni del SMR. Nonostante la presa di posizione del dr. __________, infatti, questo Tribunale deve sottolineare che, dopo avere beneficiato di un periodo di inserimento professionale dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 presso il signor __________, consulente assicurativo (cfr. doc. 63-1, 64-1), nel rapporto finale del 21 aprile 2008, il consulente incaricato ha osservato che l’assicurato “non riesce ad inserirsi nel contesto lavorativo come previsto”, come comunicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 76-1, il corsivo è della redattrice). Il consulente IP ha infatti osservato di avere ricevuto il seguente messaggio e-mail:

"  Con la presente le comunico che alla fine di questo mese il sig. RI 1 non sarà più alle mie dipendenze in qualità di consulente assicurativo esterno. Come già avuto modo di comunicarle verbalmente nel nostro ultimo incontro a __________ in data 10.4.2008 alla presenza del sig. RI 1. Purtroppo lo stesso, malgrado gli sforzi fatti in questi sei mesi di prova, non riesce ad inserirsi normalmente nel suo campo lavorativo alternando momenti e giornate positive a giornate e momenti sconsolanti e deludenti, ciò è controproducente per la professione che svolge.” (Doc. 76-2, sottolineatura della redattrice)

Nonostante l’impegno profuso dall’assicurato durante i mesi di inserimento professionale – nell’annotazione per l’incarto del 20 dicembre 2007 il consulente incaricato ha infatti indicato che il datore di lavoro “nota un impegno da parte dell’assicurato ed intravede comunque delle buone prospettive. Ha notato anche lui dei momenti di alti e bassi, ma comunque è fiducioso nel proseguimento dell’inserimento” (cfr. doc. 69-1) – il datore di lavoro non ha potuto che constatare che l’assicurato non riesce ad inserirsi nel suo campo lavorativo a causa dell’alternarsi di giornate buone con momenti deludenti.

Il TCA sottolinea che queste considerazioni del datore di lavoro confermano quanto già indicato dal dr. __________ nel suo referto del 18 settembre 2007 a proposito dell’impossibilità per l’interessato di mantenere una stabilità dell’umore ed emotiva tale da permettergli di garantire una prestazione lavorativa regolare (cfr. doc. 50-8, il corsivo è della redattrice).

Inoltre, non va dimenticato che lo psichiatra curante, dr. __________, nel suo referto del 18 settembre 2007, ha rilevato che “si concorda con la valutazione della perizia del dott. Frei che ritiene al punto 3. come non vi siano "prospettive positive nel suo avvenire lavorativo" e con la valutazione del punto 7. in cui si ritiene sia "ben difficile reinserire l'assicurato in un processo lavorativo lucrativo quindi in grado di essere considerato abile al guadagno" (cfr. doc. 50-8).

Lo stesso dr. __________, infatti, nel suo referto peritale, ha considerato “ben difficile” reinserire l’assicurato in un contesto lavorativo, ritenendo che l’assicurato avrebbe potuto essere meglio valutato in un contesto AI reintegrativo e lavorativo (doc. 32-26, il corsivo è della redattrice).

Anche i medici del SAM - chiamati dal dr. __________ del SMR a fornire delle precisazioni in merito alle apparenti conclusioni contraddittorie del dr. __________, dato che, da una parte, il perito psichiatrico ha stabilito una tutto sommato contenuta incapacità lavorativa dell’interessato (“solo” del 20%) mentre, dall’altra, ha posto l’indicazione di una prognosi a medio-lungo termine negativa, senza possibilità per l’interessato di reinserirsi nel contesto lavorativo - hanno osservato che se è vero che lo specialista in psichiatria ha ritenuto ben difficile reinserire l’assicurato in un processo lavorativo lucrativo, è altrettanto vero che il dr. __________ ha comunque affermato che ciò avrebbe potuto essere meglio valutato in un contesto AI reintegrativo (doc. 41-2, il corsivo è della redattrice).

Ora, come visto, la possibilità offerta all’assicurato di reinserirsi nel contesto lavorativo tramite un periodo di sei mesi di inserimento professionale quale consulente assicurativo non è andata a buon fine, come comunicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 76-2, il corsivo è della redattrice).

D’altro canto, questo Tribunale non può ignorare che il dr. __________, contrariamente al dr. __________, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% a causa della sindrome depressiva medio-grave, con marcata componente ansiosa (ICD10-F32.0) di cui è affetto. Come correttamente indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR nelle loro annotazioni del 29 luglio 2008 (cfr. doc. VI/1), tuttavia, la classificazione ICD10-F32.0 indicata dallo psichiatra curante corrisponde in realtà ad un episodio depressivo lieve (cfr. al riguardo "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003).

Nonostante ciò, va comunque rilevato che la valutazione di una incapacità lavorativa del 50% dell’assicurato a lungo termine stabilita dal dr. __________ è stata pure confermata dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, incaricata di esaminare l’assicurato per conto dell’assicuratore malattia.

Nel suo referto peritale del 30 ottobre 2006, la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)”, ha infatti considerato che l’assicurato, a seguito del licenziamento subito dal precedente datore di lavoro, ha subito un crollo emotivo, perdendo la fiducia nelle proprie capacità. A mente della specialista, la prognosi è da considerare riservata, aggiungendo che “per ora non posso che confermare la valutazione del dr. __________. L’assicurato è sfiduciato, impotente, non crede tanto nelle proprie capacità, si vergogna a causa del licenziamento, per quanto considerato ingiustificato e tende a regredire di fronte alla combattività necessaria per riprendere il lavoro” (cfr. doc. 3-5 inc. Cassa malati).

La dr.ssa __________ ha poi aggiunto che “non credo sarà possibile che egli riprenda la capacità lavorativa nella misura completa. Se riuscisse in futuro a lavorare nella misura parziale del 50%, con un’invalidità del 50%, potremmo considerare ciò già un successo” (doc. 3-5 inc. Cassa malati, il corsivo è della redattrice).

Le conclusioni del dr. __________ in merito ad una incapacità lavorativa del 20% dell’interessato non possono, a mente del TCA, essere considerate semplicemente “una diversa valutazione e ponderazione della capacità lavorativa rispetto a quanto espresso dallo psichiatra curante e dalla psichiatra fiduciaria e non una incongruenza”, come invece ritenuto dai medici del SAM nel loro scritto del 27 luglio 2007 (cfr. doc. 41-1), proprio alla luce del fatto che l’apprezzamento del dr. __________ di una capacità lavorativa dell’assicurato del 50% e dell’impossibilità per l’interessato di garantire una prestazione lucrativa regolare è stata confermata dalla dr.ssa __________ e dal risultato negativo dell’inserimento professionale presso il signor __________.

                                         Vista la discordanza esistente tra la valutazione del perito e quella dello psichiatra curante, dr. __________, supportata anche dal parere della dr.ssa __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua e ritenuto inoltre l’esito negativo del periodo di sei mesi di inserimento professionale finanziato dall’AI – da considerare particolarmente rilevante alla luce delle indicazioni dello stesso dr. __________ circa l’importanza della valutazione della capacità lavorativa dell’interessato in un contesto AI reintegrativo e lavorativo (cfr. doc. 32-26) - secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1 sia inabile al lavoro soltanto in misura del 20% in tutte le professioni da lui ragionevolmente esigibili. Si impongono dunque nuovi accertamenti psichiatrici.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio e tenuto conto anche delle altre affezioni dell’interessato (patologie reumatologiche), l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 20 maggio 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2008.120 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.04.2009 32.2008.120 — Swissrulings