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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2008 32.2007.99

17 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,509 parole·~1h 8min·3

Riassunto

In sede di revisione,UAI ha ridotto la rendita intera erogata in precedenza a 1/2 .Riduzione corretta,dato il miglioramento dello stato di salute dal profilo psichico,con una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate.Assicurato ha tuttavia diritto a 3/4 di rendita (grado del 61%)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.99   CR/DC/sc

Lugano 17 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 27 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo quale operaio installatore e muratore presso __________, dal 1° settembre 2001 ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) a causa di una problematica psichiatrica, come stabilito, nell’ambito di una perizia del SAM, dal consulente psichiatra dr. __________ (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 13 marzo 2003, doc. 32 e 36-38).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel giugno 2005, dopo aver interpellato i medici curanti dell’assicurato e fatto esperire una nuova perizia psichiatrica affidata al __________, con decisione del 27 febbraio 2007 l'amministrazione ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a metà rendita, ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute (che rende ora esigibile un’attività lavorativa al 50%) e della capacità lavorativa dell’assicurato, comportante un grado di invalidità del 57% (doc. 64 e 66).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal suo curante, dr. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, laddove ritiene che dalla perizia del __________ emerge un miglioramento del suo stato di salute psichico, ribadendo la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività e producendo a sostegno delle sue tesi anche uno scritto da parte dello specialista curante, dr. med. __________. L’insorgente ha pure criticato il fatto di essere stato sottoposto solo ad un esame peritale psichiatrico anziché, come avvenuto in occasione della precedente procedura, ad una perizia pluridisciplinare (doc. III).

                               1.4.   L’UAI, in risposta ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                               1.5.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato la dr.ssa __________, Capo-servizio del __________, la quale è stata invitata a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (IX).

                                         La sua risposta è datata 4 dicembre 2007 (doc. IX).

                                         L’UAI ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 14 dicembre 2007 (XI), mentre l’assicurato, da parte sua, è rimasto silente.

                                         Le osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (XII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre a mezza rendita, in via di revisione, la rendita intera di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, l'assicurato aveva inizialmente beneficiato di una rendita intera d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del 100%, in quanto affetto, come risultava dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 16 dicembre 2002, da “disturbo ansioso-depressivo reattivo con somatizzazioni d’ansia importanti a livello muscoloscheletrico e gastroenterologico nel quadro di un assicurato con importante problema personologico di tipo misto, ove si evidenziano tratti di immaturità, dipendenza, nonché di tipo isteroconversivo; sindrome cervico e lombo-vertebrale con turbe statiche e leggere alterazioni degenerative” (doc. 29-10).

                                         I periti del SAM avevano pure indicato, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di gastriti recidivanti e ipertensione arteriosa (doc. 29-10).

                                         I periti avevano ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua precedente professione e in qualsiasi altra (doc. 29-11), evidenziando che l’inabilità lavorativa era dovuta alla patologia psichiatrica, che, come rilevato dal dr. __________, necessitava al più presto di una presa a carico specialistica di tipo psichiatrico per migliorare la qualità di vita, evitare peggioramenti e migliorare la capacità lavorativa.

                                         Seguendo i consigli del dr. __________, i medici del SAM avevano consigliato una rivalutazione del caso a distanza di dodici-diciotto mesi, dopo attuazione dei consigli terapeutici (doc. 29-11).

                               2.5.   Avviata nel giugno 2005 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. RA 1, specialista FMH in medicina generale, il quale in data 4 ottobre 2005 ha affermato che lo stato di salute dell’assicurato era stazionario, che le diagnosi non avevano subito modifiche e che la prognosi dal punto di vista psichiatrico, a medio-lungo termine, non era destinata a migliorare (doc. 42/2-3).

Ritenendo indicata una perizia psichiatrica di controllo, così come consigliato dai periti del SAM in occasione della loro perizia del 16 dicembre 2002, l’amministrazione ha deciso di affidare al __________ di __________ il mandato di esperire una nuova perizia psichiatrica.

Nel loro rapporto del 2 maggio 2006 i medici del __________ e meglio la dr.ssa __________, allora medico psichiatra aggiunto e il dr. __________, Direttore settore Sottoceneri OSC, hanno posto le seguenti diagnosi:

"  4.      Diagnosi

4.1.   Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:

         Sindrome somatoforme da dolore persistente

4.2.   Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:

         sindrome cervico e lombo-vertebrale con/su turbe statiche e leggere alterazioni degenerative

         -    disturbo di personalità misto”

(Doc. 49-5)

I medici del __________ sono poi giunti alle seguenti conclusioni:

"  (...)

5.   Valutazione e prognosi:

La valutazione emersa nel colloquio attuale è solo in parte sovrapponibile a quanto registrato nell'ambito della perizia multidisciplinare avvenuta nel 2002. Della sindrome ansiosa depressiva descritta infatti dal collega in quella sede, non si evidenziano all'oggi franchi segni clinici. Non si evidenzia la quota ansiosa libera descritta dal perito in precedenza nè tanto meno si riscontrano contenuti del pensiero di tipo depressivo (sensi di colpa, di autosvalutazione e/o ideazione suicidaria). Prevale invece un appiattimento emotivo con contenuti ideativi di tipo vittimistico. Verosimilmente dal 2002 all'oggi, il Sig. RI 1, in assenza di richieste esterne provenienti sia dal mondo esterno che dal microcosmo familiare, si è posizionato su un versante altamente regressivo ma al tempo stesso rassicurante. Le giornate risultano scandite da poche e semplici attività con minima partecipazione attiva: si alza, fa colazione, si sottopone alla fisioterapia, torna a casa, guarda la televisione, fa uno spuntino che prepara la moglie e così via. Rassegnato all'irreversibilità della situazione, sembra tuttavia aver trovato in questo assetto e nell'erogazione della rendita che legittima il suo statuto di malato uno stato quo. In sostanza il cambiamento dello stato psichico, ovvero l'atteggiamento rinunciatario e passivo mostrato nei colloqui, è attribuibile verosimilmente all'eccessivo lasso di tempo intercorso tra la prima e l'attuale valutazione peritale, all'assenza di richieste esterne, probabilmente anche alla mancata presa in carico specialistica. Si sottolinea inoltre come il referto ematico volto alla misurazione della concentrazione della venlafaxina dimostri come all'oggi il soggetto non assuma più una terapia psicofarmacologica, contrariamente a quanto peraltro detto dallo stesso in entrambi i colloqui. La mancata o l'insufficiente compliance farmacologica rientrano d'altra parte in quell'atteggiamento rassegnato e rinunciatario che mostra di avere. Non si può dunque parlare propriamente di un quadro clinico refrattario ai trattamenti, quanto piuttosto di un'evoluzione in cui la concomitanza di fattori esterni (dall'erogazione della rendita intera, all'eccessivo tempo intercorso prima della revisione della stessa, alla sospensione prematura della presa in carico specialistica sino alla sospensione della terapia) ha giocato un ruolo determinante.

B.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.1.   Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati

L'assicurato dal 2000 usufruisce di una rendita al 100% per motivi strettamente psichici; all'oggi, l'inabilità lavorativa è da considerarsi pari al 50%. Rispetto infatti alla precedente valutazione non sono all'oggi presenti segni clinici configuranti la sindrome ansiosa-depressiva quanto "unicamente" i segni del disturbo somatoforme da dolore cronico con le ben note conseguenze sul piano lavorativo.

2.1.   L'attività attuale è ancora praticabile?

Il sig. RI 1 non ha più un'attività lavorativa dal 2000, interrotta per l'insorgenza dei disturbi di cui sopra.

2.3.   È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Vedi punto 1.1.

2.6.   Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

Vedi punto 1.1.

C.     CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.      È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

All'oggi non sussistono indicazioni per provvedimenti di tal tipo; appare quanto mai opportuna invece una ridefinizione con l'assicurato del problema e delle possibili strategie d'intervento.

2.      È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Il sig. RI 1 non ha più un'attività lavorativa dal 2000, interrotta per l'insorgenza dei disturbi di cui sopra.

3.      L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Vedi punto 1.1.

3.3.   È consigliabile una riduzione della capacità di lavoro?

Vedi punto 1.1." (Doc. AI 49-5+6)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 luglio 2006, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Facendo seguito alle mie annotazioni del 23 gennaio 2006, rilevo dalla perizia psichiatrica che l'assicurato è ritenuto, attualmente, inabile al 50% per sindrome somatoforme da dolore persistente.

È quindi depennata dalla diagnosi invalidante il disturbo ansioso depressivo sul quale si basava la precedente valutazione, come ben si apprende nella valutazione dell'attuale perizia.

Bisogna considerare che sia la prima diagnosi che l'attuale a carattere psichiatrico non sono di per sè invalidanti, esse entrano in un giudizio globale insieme ad altri fattori.

Per quanto riguarda il disturbo somatoforme attuale occorre considerare come esigibile un adeguato sforzo di buona volontà nell'affrontare i disturbi, così come descritto nelle varie sentenze giuridiche in merito, ed inoltre sembra che nel caso in oggetto non vi siano delle marcate alterazioni morfo strutturali, tutt'altro.

Credo che in definitiva si sia ottenuto quel miglioramento delle condizioni cliniche sotto il profilo psichiatrico come auspicato nell'omonima perizia SAM.

Considerando che l'assicurato da tempo usufruisce di prestazioni AI, che lo hanno allontanato dal ciclo produttivo, ritengo congrua una ripresa della capacità lavorativa al 50% per ogni attività, dal momento che non furono descritte limitazioni fisiche alla perizia SAM.

La limitazione è indifferente se praticata con limitazione di orario o di rendimento, se obbligo di scelta si opta per la riduzione del rendimento.

Revisione dopo un anno, questo periodo consentirà all'assicurato di riprendere un contatto con il mondo del lavoro e di rivalutarsi in tale contesto, allo stesso tempo anche il medico curante potrà apportare le sue valutazioni.

Non permane l'obbligo di continuare con le cure psichiatriche che, d'altronde, sono già state autonomamente sospese, come evidenziato nella perizia." (Doc. AI 50-1)

                               2.6.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, in particolare uno scritto del del dr. RA 1 e un referto del 16 marzo 2007 del dr. __________.

Con scritto del 27 marzo 2007 il dr. RA 1 ha osservato:

"  (...)

Malattie intercorrenti con influsso sulla capacità lavorativa e di guadagno:

1)   disturbo ansioso depressivo indoreattivo con somatizzazioni importanti a livello muscolo-scheletrico e gastro-enterologico

2)   disturbo somatoforme del dolore di lunga data con "decondizionamento psico-fisico" e svariati tentativi di terapia antalgica e anti-infiammatoria e anti-depressiva senza purtroppo gli effetti sperati

3)   disturbo della personalità di tipo misto con tratti di immaturità, di dipendenza nonché di tipo isteroconversivo

4)   importante sindrome cervico e lombovertebrale cronico-recidivanti con/su turbe statiche e alterazioni degenerative (lombosciatalgia aspecifica, scoliosi lombare destro-convessa, lordosi accentuata, sindrome miofasciale con mielogelosi a catena, sindrome delle faccette articolari, disfunzione L3-L4 e L4-L5, sindrome algica articolazione sacroiliaca)

5)   gastrite antrale erosiva su ustione caustica accidentale nel 1983 (uso regolare di 3 protettori gastrici -> Zantic, Zurcal, Ulcogant).

Dicevo che è nostra convinzione come il paziente presenti attualmente un'impossibilità totale a qualsivoglia attività professionale, non solo alla luce delle profonde problematiche psichiatriche ma anche viste le alterazioni reumatologiche e neurochirurgiche e ortopediche che egli presenta, pure di lunga data.

In effetti, già al momento del riconoscimento della rendita AI, si era indagato non solo il lato psichiatrico MA anche il lato fisico (organico); gli "intervenenti" chiamati in causa a suo tempo (medici c/o la Clinica di __________ [allegato 5] - Prof. __________ c/o __________ [allegati 6 e 7] - Prof. __________ e colleghi c/o Ospedale __________ [allegati 8 → 12] - Dr. Med. __________, Reumatologo FMH, __________ [allegati 13 → 16]) sempre si sono pronunciati sulla gravità della situazione anche dal lato medico-organico, confermando le sofferenze "bipolari" del signor RI 1 (versante organico E versante psichiatrico).

Queste limitazioni, associate alle sofferenze nella sfera psichica, hanno determinato il prolungarsi dell'incapacità lavorativa, la relativa richiesta di prestazioni AI e la concessione delle stesse dopo una perizia pluridisciplinare c/o il SAM di Bellinzona.

Purtroppo agli atti della sopracitata perizia manca il rapporto del collega Dr. Med. __________ (FMH Ortopedia), purtroppo deceduto nel frattempo, rapporto che avrebbe dovuto riassumere l'esigibilità lavorativa dal punto di vista ortopedico, esigibilità ritenuta allora senza influsso sulla capacità lavorativa ma con un ruolo attivo nel futuro a dipendenza delle conclusioni dell'ortopedico.

Ritengo quindi insufficiente e quindi legalmente insostenibile rianalizzare la situazione dell'Assicurato unicamente dal punto di vista psichiatrico, per decidere di una modifica della rendita.

Per riesaminare seriamente e validamente la situazione, l'AI doveva fare esperire una nuova perizia pluridisciplinare che ci avrebbe permesso di avere un quadro completo della salute del paziente come pure delle varie compromissioni fisiche e psichiche nei vari ambiti lavorativi.

Vi è (e il perito lo sottolinea) una sindrome del dolore somatoforme, situazione di non facile approccio e terapia che (come sottolineato qui sopra) ci ha occupato nel corso degli anni, senza purtroppo darci i risultati sperati (problematica che attualmente è ancora al centro delle nostre attenzioni, con un approccio da una parte di sostegno psicologico, dall'altra con una terapia medicamentosa non indifferente con Efexor 150 ER [1-0-1], Tramal Retard 100 [1-0-1], Temesta 2,5 [1-1-1], Zoldorm 10 [0-0-0-1], AINS al bisogno [acido mefenaminico, diclofenac, paracetamolo], cortisone in bolus al bisogno e infine con regolari e quotidiane sedute fisioterapiche c/o l'Istituto __________ di __________).

Ritengo che questa profonda problematica non sia stata analizzata nella sua globalità, cercando almeno di valutare l'impatto della stessa sulla capacità lavorativa del paziente. Il perito riporta come unica diagnosi “veramente invalidante” il problema (cito) della "sindrome somatoforme da dolore persistente", concludendo poi ad una capacità lavorativa residua del 50% senza tener conto come detto dell'impatto (a parer mio e dello psichiatra curante di molto superiore al 50%) di questo grosso problema su un'eventuale ripresa lavorativa.

Questo modo di agire tradisce una qual certa superficialità nell'approccio peritale effettuato, approccio che avrebbe dovuto essere molto più approfondito e meticoloso, per un paziente dalla comprovata patologia psichiatrica di lunga data e profondamente invalidante.

Occorre inoltre sottolineare l'importante terapia medicamentosa che il signor RI 1 assume, terapia soprattutto a scopo antalgico e nel quadro della riconosciuta sindrome ansioso-depressiva e che aggiunge un'ulteriore difficoltà all'approccio che noi possiamo dare sul piano della reintegrazione professionale (difficile non pensare all'effetto sinergico dei medicamenti sopradescritti sull'attenzione e la concentrazione del paziente in un'attività professionale anche semplice, il tutto già profondamente alterato dalla patologia di base).

Al momento della perizia psichiatrica della Dr.ssa __________, é stato effettuato un dosaggio di uno dei medicamenti che egli avrebbe dovuto assumere (la Venlafaxina = Efexor®), dosaggio risultato inferiore al tasso terapeutico efficace; il perito conclude spiegando la mancata o cattiva compliance farmacologica con un atteggiamento rassegnato e rinunciatario del paziente, ipotizzando poi: "...non si può dunque parlare propriamente di un quadro clinico refrattario ai trattamenti, quanto piuttosto di un’evoluzione in cui la concomitanza di fattori esterni (dall'erogazione della rendita intera, all'eccessivo tempo intercorso prima della revisione della stessa, alla sospensione prematura della presa a carico specialistica sino alla sospensione della terapia) ha giocato un ruolo determinante"! Quasi a far pensare che il paziente e i curanti si siano adagiati in una situazione di comodo "visto che tanto l'AI stava pagando una rendita intera". Ritengo alquanto limitante e superficiale anche solo pensare una cosa simile: il paziente, gravemente toccato nel fisico e nella psiche, ha attraversato e attraversa tutt'ora periodi di sconforto, di tensioni, di ansia, di paure, dove anche i medicamenti sembrano non dare l'effetto sperato. Da qui la rinuncia ad assumere terapie alla base efficaci ma che, nel persistere della malattia, sembrano essere inutili. Sta a noi curanti insistere in questo senso, sostenendo e stimolando i nostri pazienti a mantenere “alta la guardia” e a lasciarsi guidare con regolari contatti e un regolare sostegno nel quadro della patologia intercorrente. Tengo a sottolineare come anche in ambiti prettamente internistici (ad esempio in un contesto di malattia diabetica) i pazienti possono lasciarsi vincere dallo sconforto e sospendere o rinunciare a terapie vitali per la stabilizzazione della loro patologia. Ancor di più in ambito psicopatologico e psicofarmacologico!

Ritornando alla perizia psichiatrica è mia impressione che avrebbe dovuto comprendere alcuni tests più specifici per oggettivare il quadro psico-patologico attuale, mentre (come detto, sulla base di due unici colloqui) il perito (pur non rilevando una sostanziale differenza con quanto oggettivato nel 2001) conclude optando per un grado di invalidità non superiore al 50%.

E' vero che in un primo tempo (gennaio 2003) la rendita AI fu riconosciuta soprattutto per motivi psichici, ma già allora erano presenti le profonde alterazioni dell'apparato osteo-articolare, alterazioni a tutt'oggi concomitanti all'affezione psichiatrica di base e quindi con un effetto negativo sinergico sull'eventuale ricollocabilità del signor RI 1.

In questo senso dovrebbe andare il calcolo dell'eventuale impatto delle malattie sulle possibilità reintegrative, pianificando eventualmente come esplicato più sopra una perizia multidisciplinare che si concentri non solo sulla mente e sulla psiche ma anche sulla "carcassa" (l'apparato ostoarticolare "in toto") e soprattutto sulle relazioni tra le due entità (sindrome del dolore somatoforme di gravità importante presso il nostro paziente).

Il collega Dr. med. __________ (Psichiatria FMH) mi ha inviato un suo rapporto dettagliato che allego alla presente (allegato 17), rapporto che corrobora quanto da me sottolineato e che dovrebbe servire al Tribunale per prendere una decisione equa in questa situazione che sul piano medico-clinico-psichiatrico non è per nulla delle più semplici.

Ribadisco quanto da me sottolineato, ritenendo il signor RI 1 attualmente inabile al 100% per una qualunque attività professionale e chiedendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni di accogliere questo ricorso poiché l'AI ha preso una decisione senza avere le basi sufficienti per un apprezzamento nuovo della situazione, situazione che deve essere assolutamente rivalutata sulla base di un quadro esauriente (come detto, perizia pluridisciplinare "super partes" ad esempio in ambito universitario: Prof. __________, FMH Neurochirurgia c/o il __________ di __________ - Prof. __________, FMH Reumatologia c/o __________ - Prof. __________, FMH Ortopedia c/o __________ - Prof. __________, FMH Psichiatria c/o __________), che confermi la rendita attuale al 100%." (Doc. III)

                                         Nel suo certificato medico del 16 marzo 2007 il dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:

"  Il signor RI 1 dopo essere stato seguito da me in passato ha ripreso le consultazioni all'inizio del 2006 a causa di un'esacerbazione della sua patologia a te nota.

Egli manifestava nuovamente un tono dell'umore chiaramente depresso, uno stato d'ansia soprattutto nei momenti di veglia accompagnato da disturbi legati al sonno.

Ho intrapreso una terapia psicofarmacologica composta da antidepressivi ed ansiolitici ed ho supportato la terapia con dei colloqui psicologici regolari sia individuali sia di coppia.

Si tratta di un paziente che a mio avviso al di là della sua patologia organica nella quale non mi addentro poiché non di mia competenza, accusa una sindrome ansioso-depressiva ricorrente con episodi di media entità.

Posso quindi parlare di una cronicizzazione sintomatologica poiché il paziente si sente sempre inutile e a carico della famiglia la quale ha dovuto sacrificarsi per poterlo aiutare.

Da un punto di vista psichico abbiamo tentato un inserimento in attività di ergo e socio terapia alfine di valutare una sua ipotetica e potenziale capacità lavorativa, ma purtroppo i suoi continui sbalzi d'umore e la sua instabilità non ci hanno permesso di poter effettuare una valutazione a lungo termine. Ritengo quindi che questo paziente sia difficilmente reintegrabile in un processo lavorativo stabile e di qualsiasi natura.

Oltre alla problematica psichica egli avendo avuto una scolarizzazione limite non sarebbe in grado di far fronte ad un'attività lavorativa che richieda dei minimi requisiti scolastici.

La notizia di una riduzione della rendita al 50% mi ha lasciato perplesso anche perchè ritengo che il paziente non sia stato visitato e periziato a livello pluridisciplinare. Egli mi ha riferito di aver fatto un colloquio a __________ presso il __________, ma a mio avviso la componente psichiatrica è solo una parte invalidante del signor RI 1.

Egli accusa costante mal di schiena per il quale è in cura specialistica da anni e non è attraverso l'ottenimento di una prestazione AI che si è assistito ad un miglioramento, come invece succede in alcuni casi.

Ritengo che il signor RI 1 sia un paziente sofferente per davvero e non vi sia una componente simulatoria alla sua patologia.

Ti sarei quindi grato se tu facessi pervenire all'ufficio competente AI, in aggiunta a una tua formulazione di ricorso, la mia lettera alfine che il signor RI 1, prima di una qualsiasi riduzione di rendita, venga sottoposto ad una perizia pluridisciplinare in maniera da poter sapere quale attività professionale consona alla sua inabilità potrebbe ancora fare.

Ritengo comunque che questo paziente sia da considerare a lungo termine inabile al lavoro al 100% per le problematiche somatiche e psichiche che presenta." (Doc. Z)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 18 aprile 2007, il dr. __________ del SMR si è così espresso:

"  Assicurato peritato in ambito SAM 11.2002:

Diagnosi:   disturbo ansioso-depressivo reattivo con:

                  -    somatizzazione d'ansia importante a livello muscoloscheletrico e gastroenterologico

                  sindrome cervico- e lombovertebrale con/su:

                  -    turbe statiche e leggere alterazioni degenerative

valutazione psichiatrica dr. __________: IL lavorativa totale con rivalutazione a distanza di 12 mesi

valutazione ortopedica (dr. __________): assenza di patologie osteoarticolari a livello radiologico; non viene evidenziata in pratica una patologia ortopedica limitante.

In fase di prima revisione viene richiesta una nuova valutazione peritale psichiatrica (__________, __________, 4.2006):

da questa perizia risulta che:

                  l'assicurato non assume antidepressivi (tasso ematico in pratica 0)

                  sintomatologia soggettiva invariata rispetto alla perizia SAM

                  viene posta la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

                  -    assenza in pratica di segni ansiosi o depressivi

                  l'attuale impedimento lavorativo viene valutato in un 50%, inabilità giustificata dal quadro inveterato

decisione UAI del 10.1.2007 dopo confronto redditi: grado Al 57%

in sede di ricorso vengono presentati:

lettera del dr. RA 1 del 27.3.2007: il medico, oltre a confermare la convinzione che l'assicurato presenti una persistente inabilità lavorativa completa, critica che nell'attuale revisione non si sia proceduto ad una nuova perizia pluridisciplinare a causa delle note problematiche del rachide dorsale. Non vengono però forniti elementi in favore di una modifica dello stato di salute dell'assicurato. Sono allegati inoltre rapporti medici precedenti la valutazione SAM del 2002, rapporti che confermano l'assenza d'una patologia somatica (vedi rapporti dr. __________).

lettera del dr. __________, psichiatra, del 16.3.2007:

                  viene indicato che l'assicurato è in cura da inizio 2006 (da notare che fino in aprile 2006, data perizia, l'assicurato non era più in cura psichiatrica)

                  lo psichiatra indica la presenza d'una sindrome ansioso depressiva ricorrente con episodi di media entità

                  ritiene che vi siano anche elementi somatici invalidanti (mal di schiena)

Valutazione:

                  l'attuale documentazione medica inoltrata in fase di ricorso non mostra una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale psichiatrica

                  i vari medici in pratica concordano con la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

                  l'assenza di una patologia somatica invalidante era già stata esclusa in occasione della perizia SAM 2002, da allora lo stato somatico non ha subito modifiche. Una valutazione multidisciplinare non è quindi indicata

                  anche l'attuale psichiatra curante non diagnostica una patologia psichiatrica maggiore ma parla di sindrome ansioso depressiva ricorrente. Da notare che si parla di sindrome ansioso depressiva quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quindi non si tratta di un disturbo molto marcato che di regola non permette di giustificare una inabilità lavorativa di rilievo.

In conclusione ritengo che non vi siano elementi che ci dovrebbero far discostare dalla valutazione peritale e dalle sue conclusioni."

(Doc. VIbis)

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta alla dr.ssa __________, medico capo-servizio del __________, sottoponendole lo scritto del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a modificare le sue conclusioni peritali (VIII).

                                         Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 5 dicembre 2007:

"  In riferimento alla Vostra richiesta del 29 novembre 2007, con la presente, presa visione della lettera del 16.03.2007 che il dr. __________, psichiatra curante, indirizzava al dr. RA 1, medico generalista di riferimento dell'assicurato, mi permetto di precisare quanto segue:

l'assicurato è stato visitato dalla sottoscritta su richiesta dell'Assicurazione Invalidità per una revisione del diritto alla rendita al 100%, decisione presa sulla base di una perizia multidisciplinare effettuata presso il Servizio Accertamento Medico nel 2002.

In tale sede, al termine dei diversi accertamenti specialistici, si concludeva per un Disturbo ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni d'ansia importanti a livello muscoloscheletrico e gastroenterico nel quadro di un paziente con importante problematica personologica di tipo misto dove si evidenziano tratti di immaturità, dipendenza nonché di tipo isterico-conversivo.

Quanto sopra dimostra, dunque, che non solo l'assicurato è stato già periziato a livello multidisciplinare, contrariamente a quanto affermato dal curante, ma che al termine della suddetta perizia, è stata accertata la preminenza della problematica psichiatrica rispetto a quella organica, in linea con i diversi medici che a partire dal 2000 hanno avuto modo di visitare l'assicurato (cfr. referto del dr. __________ del 2000, lettera di dimissione della Clinica di riabilitazione di __________ del 2001, referto neurologico dell'__________ di __________ del 2001, referto neurochirurgico dell'Ospedale __________ di __________ del 2001).

Riproporre dunque all'oggi ulteriori accertamenti medici, in assenza così come sembra di nuovi elementi da indagare, vorrebbe dire non tener conto di quanto già fatto precedentemente, ovvero esplorare ipotesi già ampiamente indagate ed escluse.

Sorprende inoltre leggere che dall'inizio del 2006 il paziente fosse seguito nuovamente a livello specialistico, dopo l'interruzione arbitraria precedente, dal momento che né l'assicurato ne ha fatto menzione nel corso delle due valutazioni né risulta negli atti medici alcun certificato e/o referto in merito. A tal proposito ricordo, poi, come nell'ambito peritale, l'assicurato sia stato sottoposto a prelievo del sangue volto a verificare il tasso ematico del farmaco che l'assicurato affermava di assumere, esame che ha messo di fatto in evidenza una concentrazione ben al di sotto dei valori che ne potrebbero confermare l'effettiva somministrazione. Tale dato sembra essere non noto evidentemente allo specialista che nella lettera scrive di aver intrapreso una terapia psicofarmacologica da antidepressivi e ansiolitici.

In virtù delle considerazioni sopra esposte, riconfermo la valutazione redatta dalla sottoscritta nel contesto peritale cui si rimanda e le conclusioni a cui giungevo nei termini del diritto alla rendita." (Doc. IX)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   Nella fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5. e 2.6.) e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7.), questo Tribunale, dopo attenta analisi degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto da una rendita intera precedentemente attribuita ad una mezza rendita d’invalidità, ritenuto il miglioramento, da un punto di vista psichico, delle condizioni di salute dell’interessato, così come accertato nella perizia psichiatrica del __________.

Non possono quindi essere accolte le critiche sollevate dal dr. RA 1, con riferimento in primo luogo alla mancata valutazione dello stato di salute globale dell’assicurato, affetto anche da problemi fisici, tramite una perizia pluridisciplinare. Al riguardo, va rilevato che lo stesso dr. RA 1, nel suo rapporto medico del 4 ottobre 2005 all’attenzione dell’UAI, aveva rilevato la presenza di uno stato clinico stazionario, con le medesime diagnosi già evidenziate in occasione della perizia del SAM del 16 dicembre 2002 (doc. 42/2-3).

Egli non può quindi ora invocare un presunto peggioramento di tale aspetto, peraltro non suffragato da certificati medico-specialistici attestanti patologie fisiche più gravi rispetto a quanto già accertato in sede SAM, per giustificare la pretesa di una perizia pluridisciplinare.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal dr. RA 1 – secondo il quale già al momento del riconoscimento della rendita AI era emersa la gravità della situazione dell’assicurato anche dal lato medico-organico, con la presenza di sofferenze "bipolari" del signor RI 1 (versante organico e versante psichiatrico) (cfr. doc. III) - dalla abbondante documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato presenti o abbia presentato dei disturbi, reumatologici o neurologici, con effetto sulla capacità lavorativa.

Infatti, nel suo rapporto del 23 settembre 2001 all’attenzione dell’UAI il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, poste le diagnosi di “lombalgie croniche nell’ambito di una sindrome del dolore somatoforme associata ad una depressione, con assenza di qualunque patologia a livello della colonna vertebrale lombare e delle articolazioni sacro-iliache; epigastralgie croniche con gastrite da Helicobacter pilori, eradicazione iniziata il 19 dicembre 2000”, ha concluso che da un punto di vista reumatologico teorico “non vi è alcun impedimento per alcuna attività”, dato che nel caso di specie si tratta di una problematica di tipo psico-somatico, che necessita di una valutazione psichiatrica (doc. 12-3, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, Capo-clinica di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, nel suo referto del 12 aprile 2001, ha escluso la presenza di patologie a livello neurologico (doc. 20/24-25, sottolineatura della redattrice).

Anche il PD dr. __________, Capo-servizio aggiunto del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale universitario di __________, nel suo rapporto medico del 6 novembre 2001, ha escluso la presenza di patologie a livello neurologico, ritenendo per contro predominante un disturbo a livello psichico (“… au plan purement lombaire, mon opinion générale, (…) serait d’éviter tout acte agressif dans ce contexte chez un patient très tendu psychiquement et ne présentant à l’examen détaillé aucun trouble déficitaire neurologique et à l’examen radiologique aucune anomalie”, cfr. doc. 20-32, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, spec. FMH in gastroenterologia, nel referto dell’esame di ileo-colonoscopia del 14 dicembre 2000, ha concluso che non vi era alcuna patologia, indicando l’assenza di segni a favore di una malattia infiammatoria intestinale (doc. 20-11, sottolineatura della redattrice).

Anche in sede di perizia del SAM, dal consulto ortopedico del 21 novembre 2002 presso il dr. __________, Primario di ortopedia e traumatologia presso l’Ospedale regionale di __________, non è emersa alcuna patologia osteoarticolare, motivo per il quale l’assicurato era stato ritenuto abile al lavoro al 100% in qualsiasi attività (cfr. doc. 34/1-4).

Come giustamente rilevato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 18 aprile 2007, il dr. RA 1 ha criticato il fatto che l’UAI, nonostante i disturbi al rachide lombare dell’assicurato, non abbia predisposto una perizia pluridisciplinare, senza tuttavia fornire elementi a favore di una modifica dello stato di salute fisico dell’interessato e allegando quali prove di presunte patologie a livello somatico dei rapporti medici precedenti alla valutazione del SAM del 2002, rapporti che tuttavia confermano l’assenza di una patologia somatica (doc. VI/bis, sottolineatura della redattrice).

Alla luce di quanto precede, queste osservazioni del medico SMR possono essere fatte proprie dal TCA.

                                         Per questo motivo la richiesta di un’ulteriore perizia dal profilo somatico formulata dal ricorrente (doc. III) va disattesa.

                                         A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Quindi, in assenza di problematiche fisiche rilevanti, con influsso sulla capacità lavorativa, è a giusta ragione che in sede di revisione l’UAI ha proceduto ad una nuova valutazione solo della componente psichiatrica, ritenuta invalidante dal SAM e che aveva giustificato in precedenza l’erogazione di una rendita intera.

                               2.9.   Quanto all’altra censura, riguardante un peggioramento della situazione dal profilo psichico, va rilevato che l’UAI ha sottoposto il caso al __________, i cui medici, dopo aver visitato l’assicurato in due occasioni (il 24 marzo e il 24 aprile 2006), sono giunti alla conclusione di un grado di inabilità lavorativa del 50%.

                                         Innanzitutto va osservato che alla perizia del 2 maggio 2006 del __________, completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

Inoltre, occorre evidenziare come nel rapporto peritale del 2 maggio 2006 i medici del __________ abbiano spiegato, motivatamente, le ragioni che li hanno spinti a ritenere che vi sia stato un miglioramento dello stato psichico dell’interessato, rispetto al precedente esame psichiatrico del 22 novembre 2002, eseguito nell’ambito di una perizia del SAM, dal dr. __________, (il quale aveva diagnosticato un “disturbo ansioso-depressivo reattivo con somatizzazioni d’ansia importante a livello muscolo-scheletrico e gastroenterico nel quadro di un paziente con importante problematica personologica di tipo misto dove si evidenziano tratti di immaturità, dipendenza nonché di tipo istero-conversivo”, giustificante un grado di incapacità lavorativa del 100%, cfr. doc. 29-19).

La dr.ssa __________ del __________ ha rilevato come la sua valutazione peritale di maggio 2006 è solo in parte sovrapponibile con quella effettuata nel 2002 dal dr. __________, dato che “della sindrome ansiosa depressiva descritta dal collega in quella sede non si evidenziano all’oggi franchi segni clinici” (doc. 49-5, sottolineatura della redattrice).

Pertanto, i medici del __________ hanno ritenuto che l’assicurato non sia affetto da una sindrome ansioso-depressiva, ma presenti per contro i segni del disturbo somatoforme da dolore cronico, ciò che lo rende inabile al lavoro al 50% (doc. 49-6).

Dopo accurato esame, la dr.ssa __________ ha infatti spiegato che l’interessato non presenta quella quota di ansia libera descritta nella precedente valutazione peritale dal dr. __________, né vi sono contenuti del pensiero di tipo depressivo, come sensi di colpa, di autosvalutazione, di ideazione suicidaria. La specialista ha invece riscontrato un appiattimento emotivo, con contenuti di tipo vittimistico e un atteggiamento rinunciatario e passivo, derivanti verosimilmente dall’eccessivo lasso di tempo trascorso rispetto alla precedente valutazione peritale (quasi quattro anni). La dr.ssa __________ ha inoltre potuto verificare una mancata o insufficiente compliance terapeutica, visto che dal referto ematico volto alla misurazione della concentrazione della venlafaxina è risultato che l’interessato non stava assumendo una terapia psicofarmacologica, contrariamente a quanto da lui affermato in occasione dei due incontri avuti presso il __________.

Sulla base di tutti questi elementi, la dr.ssa __________ ha quindi concluso che l’assicurato non presenta un quadro clinico refrattario ai trattamenti, quanto piuttosto un’evoluzione in cui ha giocato un ruolo determinante la concomitanza di fattori esterni quali l’erogazione di una rendita intera, l’eccessivo tempo trascorso prima della revisione della rendita, la sospensione prematura della presa a carico specialistica e la sospensione della terapia (doc. 49-5).

                                         Il parere contrario del dr. __________ - espresso nel certificato medico del 16 marzo 2007 (doc. Z) - non può sovvertire le motivate conclusioni della dr.ssa __________ del __________.

                                         Nel suo referto il dr. __________ indica la presenza di una esacerbazione della patologia dell’interessato, tale da spingerlo a riprendere le consultazioni presso il suo studio a partire dall’inizio del 2006 (doc. Z).

                                         La dr.ssa __________ ha criticato tale indicazione, evidenziando che l’assicurato, in occasione delle visite del 24 marzo 2006 e del 24 aprile 2006 presso il __________, non ha mai fatto cenno ad una terapia presso il dr. __________, che peraltro non risulta nemmeno dalla documentazione agli atti (doc. IX).

                                         Il dr. __________ ha poi riscontrato un tono dell’umore chiaramente depresso, uno stato d’ansia soprattutto nei momenti di veglia accompagnato da disturbi legati al sonno, giungendo alla diagnosi di sindrome ansioso-depressiva ricorrente con episodi di media entità (doc. Z).

Nel suo referto peritale del 2 maggio 2006 la dr.ssa __________ ha escluso la presenza di una sindrome depressiva (cfr. sul tema la sentenza del Tribunale federale I 96/07 dell’11 dicembre 2007), rilevando che non vi era, al momento del suo esame, la presenza di quella quota di ansia libera descritta nella precedente valutazione peritale dal dr. __________, né vi erano dei contenuti del pensiero di tipo depressivo, come sensi di colpa, di autosvalutazione, di ideazione suicidaria. D’altra parte, gli esami ematici effettuati dalla dr.ssa __________ al fine di verificare l’effettiva assunzione da parte dell’assicurato, come da lui affermato, di antidepressivi (su questo tema cfr. la STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007), hanno permesso di constatare “una concentrazione ben al di sotto dei valori che ne potrebbero confermare l’effettiva somministrazione” (doc. IX).

Queste considerazioni della dr.ssa __________ possono essere condivise da parte di questo Tribunale.

La dr.ssa __________ - alla quale il TCA ha trasmesso copia dello scritto del dr. __________, con invito a valutare se lo stesso era in grado di influire sulle sue conclusioni peritali – ha ribadito la bontà della sua valutazione peritale nello scritto del 4 dicembre 2007 (cfr. doc. IX).

Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Di conseguenza, questo Tribunale ritiene dimostrato, applicando il criterio della probabilità preponderante, abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato è abile al lavoro al 50% in ogni attività e questo a causa soprattutto della sindrome somatoforme dolorosa di cui è affetto (sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre 2007).

                             2.10.   Siccome è esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                          2.10.1.   Quale reddito da valido l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr. 65’000, basandosi su quanto comunicato dal precedente datore di lavoro, ditta __________, che nello scritto del 1° settembre 2006 ha indicato che nel 2005 e nel 2006 l’assicurato avrebbe potuto conseguire un salario annuo di fr. 65’000, tredicesima compresa (doc. 54-1).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato dall’assicurato.

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                          2.10.3.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido, per i nuovi casi, viene pertanto ora determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                          2.10.4.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Al considerando 2.9., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di esercitare delle attività adeguate alle sue condizioni di salute in misura del 50%.

                                         Pertanto, visto che la capacità lavorativa in attività leggere è limitata, anche il reddito statistico da invalido deve essere ridotto di conseguenza.

                                         Esso ammonta quindi a fr. 29’598.66 (50% di fr. 59'197.32).

                          2.10.5.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5%, giustificata dalla “lunga inattività lavorativa (6 anni) con conseguente difficoltà a rientrare nuovamente nel ciclo produttivo e pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato”, così come indicato dalla consulente IP nel suo rapporto del 18 dicembre 2006 (doc. 58-2).

                                         Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura del 50%.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

"  In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

                                         (STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

                                         Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1958).

                                         Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (5% per i motivi indicati dalla consulente e 10% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale e per tener conto degli impedimenti derivanti dal danno alla salute) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 25'158.8 (85% di fr. 29’598.66).

                                         In conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 65’000.-- (cfr. consid. 2.10.1.), il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 61.29% (arrotondato al 61% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita.

                                         La decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurato, dal 1° aprile 2007 ha diritto a tre quarti di rendita di invalidità e non soltanto a mezza rendita, come stabilito dall'amministrazione.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una riduzione delle prestazioni.

Queste ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come stabilito dall’amministrazione, bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 61%, a partire dal 1° aprile 2007.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §                                      La decisione del 27 febbraio 2007 impugnata è annullata.

                                         §§  L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato tre quarti di rendita a contare dal 1° aprile 2007.

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.99 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2008 32.2007.99 — Swissrulings