Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.04.2008 32.2007.95

3 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,124 parole·~31 min·3

Riassunto

Visto il miglioramento dello stato di salute a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita in via di revisione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.95   FS/td

Lugano 3 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1 è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000, decisione confermata da ultimo dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 30 ottobre 2002 (I 517/02) (doc. AI 7/7-8, 6/7-13, 5/20-28 e 5/4-10).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di novembre 2004 (doc. AI 12/1-3), l’Ufficio AI – visto il rapporto medico 7 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 13/1-9) – ha ordinato una perizia a cura del Servizio Accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. AI 19/1).

                                         Sulla base delle risultanze peritali, delle annotazioni 28 febbraio 2007 del dr. __________, medico SMR, e delle tabelle allestite il 6 marzo 2007 (doc. AI 22/1-16, 43/1, 44/1 e45/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 7 marzo 2007 (doc. AI 46/1-6), ha confermato la decisione 7 ottobre 2005 (doc. AI 24/1-2) con la quale ha soppresso il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005.

                               1.3.   Con il ricorso in oggetto l’assicurato contesta la valutazione medica e postula il ripristino del diritto ad un quarto di rendita o un aiuto al reinserimento nel mondo del lavoro.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con scritto 20 aprile 2007 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 7 marzo 2007 – che ha confermato la decisione 7 ottobre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 – è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).

                                         Di conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di un aiuto al reinserimento nel mondo del lavoro, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.6.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 24 marzo 2000 (doc. AI 8/62-68), sfociata, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 17 ottobre 2001 a cura del __________ (doc. AI 7/10-39), nella decisione 29 gennaio 2002 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000 (doc. AI 6/9-13), decisione questa confermata dal Tribunale amministrativo del canton Berna con sentenza 22 maggio 2002 e dal TFA con sentenza 30 ottobre 2002 (doc. AI 5/20-28 e 5/4-10) – nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel mese di novembre 2004 (doc. AI 12/1-3), viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM (doc. AI 22/1-16), all’assicurato è stato soppresso il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 (doc. AI 24/1-2 e 46/1-6).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 (doc. AI 22/1-16) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale con componente anamnestica a carattere spondilogeno sulla gamba ds., minime alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ipertensione arteriosa trattata.

Obesità corporea (BMI 31%)." (doc. AI 22/9)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) - quale autista trasportatore di autocarri, con mansionario di carico/scarico di oggetti pesanti, capacità lavorativa inferiore al 20% della norma; - quale autista di autocarri senza mansionario di carico/scarico, quale operaio non qualificato con mansionari leggere, quale calzolaio __________ o venditore in un negozio di scarpe, capacità lavorativa intera (100%) (…)” (doc. AI 22/11), hanno concluso:

"  (…)

8   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano riguardo alle menomazioni dovute ai disturbi descritti a livello dell'apparato locomotore (colonna vertebrale). Questi disturbi si ripercuotono unicamente in attività pesanti (trasporto e/o sollevamento di pesi sup. ai 25 kg) come ad esempio quella esercitata dall'A. in passato quale autista - trasportatore di autocarri con mansionario di carico/scarico di mobili. Riteniamo che l'A. in questo tipo di attività presenti un'incapacità lavorativa di almeno l'80%.

Riteniamo invece non vi siano conseguenze sulla capacità lavorativa per le altre attività effettuate dall'A. di operaio non qualificato e calzolaio __________.

A livello psicologico e mentale attualmente non vi sono conseguenze sulla capacità lavorativa, essendo l'A. chiaramente migliorato sul piano psicopatologico, come discusso sopra. Riteniamo quindi che l'attività che l'A. si presta ad iniziare a __________ (apertura di un negozio di vendita scarpe e riparazione, tipo __________) è ancora praticabile in misura completa (100%).

Riguardo alla determinazione temporale della limitazione della capacità lavorativa possiamo affermare che lo stato valetudinario dell'A. è migliorato e, in assenza di date precise, a partire dall'attuale perizia.

Migliorato è certamente l'aspetto psichiatrico, in quanto attualmente non abbiamo riscontrato alcuna psicopatologia degna di rilievo, mentre dal lato reumatologico la situazione è stazionaria rispetto alla precedente valutazione peritale (atto 17.10.2001).

Facciamo notare come il sospetto allora espresso di una sindrome della faccette non sia attualmente confermato. La prognosi a medio lungo termine è quindi favorevole.

9   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione del giudizio valetudinario espresso, non riteniamo indicati provvedimenti di integrazione professionale.

L'A. è in procinto di aprire un negozio di vendita e riparazione di scarpe a __________, attività che dal punto di vista medico teorico può svolgere nella misura completa.

Riteniamo inoltre che l'A., in attività adatte (senza mansionari pesanti di sollevamento o trasporto di carichi sup. ai 25 kg) non presenti riduzione della capacità lavorativa.

10                                              OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 22/11-12)

                                         Sulla base degli accertamenti sopra descritti, con decisione 7 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 24/1-2).

                                         Vista l’opposizione 2 novembre 2005 interposta dall’assicura-to, allora rappresentato dall’avv. __________ (doc. AI 31/1 e 35/1), e dopo avere sottoposto il rapporto 7 gennaio 2005 e il certificato medico 26 ottobre 2005 del dr. __________, FMH medicina generale, al medico SMR (doc. AI 13/1-15, 31/2, 41/1 e 43/1), con decisione su opposizione 7 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione del diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 (doc. AI 46/1-6).

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità del 100% in un’attività leggera adeguata.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 29 gennaio 2002 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000 (decisione confermata da ultimo dal Tribunale federale delle assicurazioni con la sentenza 30 ottobre 2002 [I 517/02], vedi doc. AI 7/7-8, 6/7-13, 5/20-28 e 5/4-10). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia pluridisciplinare 17 ottobre 2001 a cura del __________ (doc. AI 7/10-39). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – visto il rapporto medico 7 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 13/1-15) –, ha disposto una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 17/1).

                                         Il periti del SAM in sede di discussione hanno evidenziato le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:

"  (…)

Patologia reumatologica

Si tratta della problematica che nell'anamnesi professionale dell'A. ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa impedendogli di riprendere l'attività di autista trasportatore in passato. In occasione della perizia pluridisciplinare presso la __________ (atto 17.10.2001) la capacità lavorativa dell'A. quale autista di autocarri con mansionario di carico / scarico di merci veniva valutata inferiore al 20% della norma, mentre per un'attività unicamente di autista la capacità lavorativa era valutata nella misura del 50%. In attività invece adatte allo stato di salute la capacità lavorativa reumatologica era valutata nella misura del 100% (in special modo per l'attività di calzolaio __________). Nell'ambito della nostra valutazione abbiamo quindi presentato l'A. al nostro consulente reumatologo dr. __________. Il nostro consulente conferma la presenza di una sindrome lombovertebrale con componente anamnestica a carattere spondilogeno su minime alterazioni statiche e degenerative della colonna. Ritiene che i disturbi reumatologici non si siano modificati sostanzialmente dalla perizia del 2001 ad oggi. Sul piano clinico non vi sono reperti sostanziali a favore di una sindrome faccettaria, non vi sono segni per un'instabilità lombosacrale o per un conflitto discoradicolare. Sul piano radiologico vi sono minime alterazioni, sia dal punto di vista statico che dal lato degenerativo. Secondo il parere del nostro consulente reumatologo, in considerazione di reperti blandi riguardo alla colonna vertebrale, l'A. é da considerare abile al lavoro in tutte le attività professionali svolte finora ed anche per l'attività professionale che sta per intraprendere di venditore in un negozio di scarpe ed anche nella riparazione delle stesse quale calzolaio. Nell'ambito della discussione tra i periti SAM, si valuta tuttavia che nell'ambito della sindrome algica cronica presentata da quest'A. si debba confermare la non idoneità per l'attività di autista con mansionario di carico e scarico di merce pesante, in quanto attività inergonomica con chiara ripercussione negativa sulla patologia reumatologica della colonna vertebrale e quindi con sicura riesacerbazione della sindrome algica. Per quanto, invece, riguarda le altre attività effettuate dell'A. (operaio non qualificato con mansionario leggero, calzolaio __________), possiamo confermare la valutazione del nostro consulente reumatologo.

Patologia psichiatrica

Dagli atti a nostra disposizione si evince che secondo il medico curante dell'A. (atto 2.11.2000) egli abbia presentato una depressione reattiva. In occasione della perizia pluridisciplinare __________ (atto 17.10.2001) si evidenziava un disturbo di somatizzazione in personalità dipendente con sovraccarico psicosociale, psicopatologia responsabile di un'incapacità lavorativa nella misura del 40%. L'A. è quindi stato presentato al nostro consulente psichiatra dr. __________ (vedi allegato). L'attuale esplorazione non evidenzia psicopatologie degne di rilievo. Il dr. __________ fa notare che l'A. non è mai stato in cura psichiatrica, ha presentato degli "scompensi" depressivo - ansiosi negli anni 1999 - 2000, reattivi alla situazione socioeconomica. Possiamo quindi affermare che gli aspetti psicopatologici descritti in occasione della perizia del 17.10.2001 sono attualmente assenti e che pertanto dal lato psichiatrico è migliorato. Attualmente non vi sono quindi controindicazioni particolari dal lato psichiatrico affinché l'A. possa continuare nella sua opera imprenditoriale. Dal punto di vista prettamente psichiatrico egli è quindi da considerare abile al lavoro nella misura del 100%.

(…)." (doc. AI 22/10-11)

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata.

                                         Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato medico 26 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 31/2).

                                         Infatti – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, il dr. __________, poste le diagnosi note, non ha contestato la perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM e ha concluso in modo del tutto generico che “(…) gesamthaft gesehen trat eine Verschlechterung in allen Ebenen ein, wobei somatisch/radiologisch keine weiteren Abklärungen durchgeführt wurden. Der Patient ist in seiner Lebensqualität zunehmend eingeschränkt.” (doc. AI 31/2).

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 febbraio 2007 ha rilevato che:

"  (…)

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2005 (reumatologico e psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM. Ricordo che in essa sono ben annotati anche gli antecedenti dati anamnestici della valutazione __________ che ha portato all'erogazione delle antecedenti prestazioni Al.

Ricordo inoltre che l'Ato dal 2004 risiede in Ticino e ha mantenuto il suo antecedente medico generalista curante a __________ ed è quindi difficile supporre un peggioramento del quadro sia psi. non essendo l'Ato in terapia psichiatrica che reumatologica quando non sono stati effettuati accertamenti radiologici e/o trattamenti stazionari e/o valutazioni specialistiche negli ultimi due anni.

Dopo queste considerazioni reputo giustificato mantenere quali attuali le limitazioni funzionali esposte nel SAM (neutrale e specialistico pluridisciplinare) non essendo a mio avviso sufficientemente avvalorante il breve certificato del medico curante generalista di parte rievocante le patologie già d'altronde note oltre alle problematiche d'ordine purtroppo sociale venute a crearsi.

Non reputo pertanto necessari nuovi accertamenti medico assicurativi attualmente." (doc. AI 43-1)

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 100% in un’attività leggera adeguata dal maggio 2005.

                               2.9.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sulle tabelle allestite il 6 marzo 2007 (doc. AI 44/1 e 45/1), ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile del 14%.

                                         Partendo da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 60'814.-- – salario da valido per il 2000 di fr. 56'400.-- (importo questo ritenuto anche dal TFA nella STFA del 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10) aggiornato al 2005 (doc. AI 44/1 e 44/5) – e considerato un reddito ipotetico da invalido, anch’esso non contestato, per lo stesso anno, di fr. 52'047.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e applicata una riduzione del 10% –, l’ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità del 14% ([60'814 – 52'047] : 60'814 x 100).

                                         Nella misura in cui il ricorrente ha contestato la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         D’altra parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati, i redditi da valido e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente alla giurisprudenza federale.

                                         Va qui inoltre rilevato che anche se si volesse applicare la riduzione del 15% (come ha fatto il TFA nella sentenza 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10), il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe, in questo caso, a fr. 49'155.50 (fr. 57'830.--diminuiti del 15%, cfr. doc. AI 44/1) e, anche in questa evenienza, l’assicurato non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile ([60'814 – 49'155.50] : 60'814 x 100 = 19.17% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                                         Allo stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

                                         Infine, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci    dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno naturalmente che l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).

                                         In concreto, tenuto conto della valutazione dei periti del SAM secondo la quale “(…) quale autista di autocarri senza mansionario di carico/scarico, quale operaio generico non qualificato con mansionari leggeri, quale calzolaio __________ o venditore in un negozio di scarpe (…)” (doc. AI 22/11) la capacità lavorativa è del 100% e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono senza dubbio delle attività leggere esigibili da parte dell’assicurato.

                                         È quindi da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di capacità lavorativa intera in vari settori professionali.

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto ad un quarto di rendita con effetto al 1. dicembre 2005 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.5).

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.95 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.04.2008 32.2007.95 — Swissrulings