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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2008 32.2007.93

11 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,968 parole·~40 min·4

Riassunto

Sulla base della perizia SAM l'assicurata é abile al 70% nella sua attività e al 100% in un'attività adeguata. Vista la valutazione economica e ritenuto un grado d'invalidità nullo, a ragione l'Ufficio AI ha negato sia il diritto a una riformazione professionale che ad una rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.93   FS/td

Lugano 11 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 5 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale ausiliario di cucina presso l’__________ di __________ (doc. AI 8/2-4), nel mese di marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) ernia discale – probabile fibriomialgia (...)” (doc. AI 1/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione 5 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-4), preavvisata con progetto 12 dicembre 2006 (doc. AI 24/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità, dopo il raffronto dei redditi, pari allo 0. L’amministrazione ha pure respinto la richiesta di gratuito patrocinio in sede amministrativa.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto:

                                                      “In via principale

                                                       1    Il ricorso è accolto.

                                                       Di conseguenza a RI 1 è riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità.

                                                 2.   Il ricorrente è ammesso all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, Via __________, casella postale __________, __________.

                                                 3.   Protestate tasse, spese e ripetibili.

                                                       In via subordinata

                                                       1.   Il ricorso è accolto.

                                                       Di conseguenza a RI 1 è riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

                                                 2.   Il ricorrente è ammesso all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, Via __________, casella postale __________, __________.

                                                 3.   Protestate tasse, spese e ripetibili.

                                                       In via altrettanto subordinata

                                                       1.   Il ricorso è accolto.

                                                       Di conseguenza l’incarto è rinviato all’amministrazione affinché proceda ad un complemento di indagine.

                                                 2.   Il ricorrente è ammesso all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

                                                 3.   Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. I, pag. 10)

                                         Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio anche nella sede amministrativa.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando:

"  (…)

Il ricorrente contesta il riferimento ad un reddito da attività esigibile mentre a suo avviso occorrerebbe considerare la precedente attività ancora parzialmente possibile. A torto. È infatti necessario valorizzare la capacità lavorativa dell'assicurato e quindi prendere in considerazione l'attività più remunerativa che con buona volontà egli potrebbe svolgere compatibilmente con le sue limitazioni.

L'assicurato sostiene di presentare un'incapacità lavorativa del 30%, con il diritto a provvedimenti professionali. Si conferma la precisa valutazione del danno ed il confronto dei redditi operati con la decisione impugnata.

Il signor RI 1 evidenzia che vi sono divergenti valutazioni mediche del suo danno fisico e chiede il riconoscimento di una totale incapacità lavorativa con riferimento alla valutazione del Dr. __________, il quale indica un'incapacità lavorativa del 100%. La decisione impugnata si è basata sull'approfondita valutazione della perizia pluridisciplinare del Servizio d'accertamento medico dell'AI del 31.3.2006 (doc. 19-1 inc. AI), la quale è completa e coerente nelle sue valutazioni. Il certificato medico 26 gennaio 2007 del Dr. __________ prodotto con il ricorso, non oggettiva alcun danno alla salute. Non si giustifica dunque una valutazione diversa da quella del SAM.

L'assicurato precisa di vivere con il fratello portatore di handicap, del quale egli è tutore.

Chiede di conseguenza che la sua capacità lavorativa sia valutata anche in relazione ad un'attività domestica almeno 50%-100%. Il calcolo dell'invalidità per attività domestica non si giustifica in quanto è previsto se l'assicurato svolge mansioni consuete e non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, mentre nel caso in esame essa risulta esigibile.

(…)." (doc. VI)

                               1.5.   Con lettera 27 aprile 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 15 settembre 2005 (doc. AI 15/1), il dr. __________, medico SMR, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Dopo valutazione degli atti a dossier a carattere medico non è chiaro, visto la discrepanza di coerenza tra specialisti neurochirurgico e medico curante, quale sia la concreta esigibilità lavorativa sia nella sua attività di aiuto cuoco e quindi inergonomica sia in attività leggere nel carico da potersi sedere al bisogno.

A queste condizioni visto anche le evt. implicazioni reintegrative si impone una valutazione specialistica a mio avviso sia reumatologica che psichiatrica pur essendo il paziente non in terapia psi. ma presentando componente di fibromialgia (DD: sintomatica somatoforme da dolore cronico).

Dopo queste considerazioni reputo necessario a nostri fini assicurativi sia una valutazione reumatologica e/o neurochirurgica con complemento di valutazione psichiatrica.

A SAM." (doc. AI 15/1)

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 16/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 31 marzo 2006 (doc. AI 19/1-38) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Fibromialgia

Sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative della colonna lombare a livello dei segmenti L2-L3, L3-L4 e L5-S1 soprattutto con stenosi del canale spinale L2-L3.

Periartropatia omeroscapolare a livello della spalla di ds. in stato dopo caduta e trauma diretto nel novembre 2005.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Personalità scarsamente differenziata con aspetti di immaturità psicologica e debolezza dell’Io.

Epatopatia importante di origine non chiara.

Dislipidemia mista.

Eosinofilia di origine non chiara." (doc. AI 19/9)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta quale aiuto cuoco (…)” (doc. AI 19/12), hanno concluso:

"  (…)

8   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia reumatologica con la presenza di una fibromialgia, una sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative della colonna lombare senza compressione radicolare o neurologica. È presente pure una periartropatia omeroscapolare della spalla ds. in stato dopo caduta. La patologia neurologica e quella psichiatrica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A.. Dal punto di vista neurologico non si evidenziano patologie neurologiche periferiche o centrali, tali da giustificare un'incapacità lavorativa. Dal punto di vista psichiatrico è presente una personalità scarsamente differenziata con aspetti di immaturità psicologica e di debolezza dell'Io ed un'intelligenza ai limiti inferiori della norma. Tutto questo non ha impedito all'A. di lavorare finora come aiuto cuoco. Non abbiamo potuto evidenziare una perdita di competenza dal punto di vista psichiatrico e psicologico.

Lo stato di salute dell'A. deve essere considerato ridotto, così come sopradescritto a partire da luglio 2004 in avanti. Da allora non si sono evidenziate modifiche importanti dello stato di salute, fatta eccezione per l'epatopatia di nuova insorgenza che non compromette, al momento attuale, la capacità lavorativa.

9   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. è abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta di aiuto cuoco. In un'attività lavorativa medio leggera non qualificata, vi è una capacità lavorativa totale. L'A. non deve rimanere per più di un'ora in una posizione statica sia seduto che in posizione eretta, deve poter alternare la posizione seduta alla deambulazione, deve evitare di sollevare pesi superiori ai 10-15 Kg ripetutamente, deve evitare attività che lo obblighino a piegare la colonna vertebrale continuamente. In queste attività l'A. è totalmente abile al lavoro.

10                                              OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 19/12-13)

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità del 70% nella sua attività di aiuto cuoco dal luglio 2004 e del 100% in un’attività medio-leggera adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

                                         In particolare il dr. __________, FMH in chirurgia, nello scarno certificato medico 26 gennaio 2007 – nonostante nel suo precedente rapporto medico 2 maggio 2005 aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal 4 luglio 2004 e la possibilità di svolgere altre attività nella misura del 50% (doc. AI 12/1-3), e a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.8) – non ha attestato un peggioramento della situazione valetudinaria né tantomeno esposto le ragioni per le quali egli si discosta dalle conclusioni dei periti del SAM, limitandosi ad attestare, in modo del tutto generico, che “(…) considerate tutte le circostanze inerenti il Signor RI 1 ritengo il paziente inabile al lavoro al 100%.” (doc. AI 28/7).

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 31 marzo 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 70% nella sua attività di aiuto cuoco dal luglio 2004 e al 100% in un’attività medio-leggera adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

                             2.10.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto finale 17 novembre 2006 e sulla tabella allestita il 30 ottobre 2006 (doc. AI 22/1 e 23/1-3), ha stabilito che non si giustifica una perdita economica causata dal danno alla salute.

Partendo da un reddito da valido riferito all’anno 2004           di fr. 36’272.--, il consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, fissandolo in              fr. 57’258.-- (2004), cui ha poi applicato una riduzione del 20% – “(…) per attività leggera, per la necessità di cambiare le posizioni di lavoro e le diminuite adattabilità a flessibilità dovute all’età e al fatto che l’A. ha sempre esercitato la medesima attività e possiede quindi competenze monovalenti (…)“ (doc. AI 23/2) –, per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 45'806.--. Ha quindi stabilito che “(…) non si determina grado d’invalidità alcuno (in funzione dei dati rilevati dalle statistiche nazionali l’A. non ha una perdita salariale causata dal danno alla salute) motivo per il quale non sorge il diritto a rendita o all’applicazione di provvedimenti professionali.” (doc. AI 23/2).

                                         Innanzitutto, nella misura in cui la patrocinatrice del ricorrente ha contestato la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         D’altra parte il reddito da valido non è stato contestato e quello da invalido è stato rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Va qui inoltre rilevato che anche se si volesse considerare quale reddito da valido per il 2004 l’importo di fr. 40'300.-- (fr. 3'100.-- x 13 = fr. 40'300.--; cfr. il questionario per il datore di lavoro che attesta un salario mensile pari a fr. 3'100.-- per tredici mensilità sub doc. AI 8/2-4) e al salario di riferimento per il medesimo anno, correttamente fissato in fr. 57'228, si applicasse la deduzione massima possibile del 25%, il reddito ipotetico da invalido, in questo caso pari a fr. 42'921.-- (fr. 57'228.-- diminuiti del 25%), sarebbe comunque ancora superiore al reddito da valido e pertanto, anche in questa evenienza, non vi sarebbe alcun grado d’invalidità.

                                         Allo stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

                                         Quanto all’applicazione del cosiddetto raffronto percentuale – preteso dalla sua patrocinatrice visto che “(…) RI 1 ha svolto, dal suo arrivo nel nostro Paese, esclusivamente la professione di aiuto cuoco, che secondo gli specialisti del SAM è ancora parzialmente in grado di svolgere. (…)” (doc. I, pag. 6) – essa non è possibile per le seguenti ragioni.

                                         Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione, compatibilmente con le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci    dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno naturalmente che l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).

                                         In concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali segnalate dai periti (cfr. consid. 2.7) e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono senza dubbio delle attività leggere esigibili da parte dell’assicurato, come quelle paventate dall’amministrazione, quali per esempio “(…) l’operaio nel settore industriale (addetto al montaggio, assemblaggio, imballaggio), il magazziniere (chiaramente in contesti in cui si tratta una merce leggera e dove sia prevalente l’utilizzo del sollevatore), il sorvegliante/custode/addetto alla piccola manutenzione di stabili (…)” (doc. AI 23/2).

                                         È quindi da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una discreta residua capacità lavorativa in vari settori professionali.

                                         Per quanto riguarda infine alla censura secondo la quale, visto il suo stato di convivente e tutore del fratello portatore di handicap, si giustificherebbe l’applicazione del metodo misto ritenuta un’attività nelle faccende domestiche almeno in ragione del 50%, il TCA rileva che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                                         Ora, prima che insorgesse il danno alla salute l’assicurato lavorava al 100% quale aiuto cucina e il fratello portatore di handicap – che comunque lo aiuta nelle faccende domestiche: “(…) è comunque aiutato nelle faccende di casa dal fratello sordo-muto che non lavora e di cui egli è il tutore. Il fratello è altrimenti in buone condizioni di salute e può lavorare e svolgere delle attività domestiche anche pesanti. (…)” (doc. AI 19/22) – conviveva già con lui. Non vi sono poi indizi che fanno credere che senza il danno alla salute egli avrebbe interrotto l’attività di aiuto cucina e inoltre la sua abilità al lavoro in questa occupazione è ancora del 70% mentre che in un’attività adeguata è del 100%.

                                         In concreto non si giustifica pertanto l’applicazione del metodo misto.

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede e ritenuto che l’assicurato non presenta alcun grado d’invalidità, a ragione l’Ufficio AI gli ha negato sia il diritto a una riformazione professionale (cfr. consid. 2.4) che a una rendita (cfr. consid. 2.5).

                             2.12.   Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata dall’as-sicurato contestualmente alle osservazioni 26 gennaio 2007 (doc. AI 28/1-6).

                           2.12.1   L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

                                         Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

                                         Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

                                         Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, pag 6, in fine).

                                         Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

                                         Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

                                         La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 21, pag. 400-401).

                                         In una sentenza del 4 dicembre 2006 nella causa F. (I 928/05), in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid zu kurz.

5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30. Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorge-behörde ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist somit im Ergebnis zu bestätigen.

(…)“ (STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)

                                         Nella citata STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R. (I 746/06) il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

"  (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

                                         Per un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità dell’assi-stenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, vedi la STFA del 14 agosto 2006 nella causa B. (I 319/05).

                          2.12.2.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso – ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – non presentando il caso particolari difficoltà procedurali o di merito – non indispensabile l’intervento di un avvocato.

                                         Secondo questo Tribunale, indipendentemente dalla questione a sapere se l’intervento di un avvocato fosse o meno indicato, in ogni caso la domanda volta ad ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa andava respinta in quanto le osservazioni 26 gennaio 2007 interposte al progetto di decisione 12 dicembre 2006 (doc. AI 24/1-3 e 28/1-6) manifestamente prive di possibilità di esito favorevole.

                                         Va qui evidenziato che secondo i criteri sviluppati per la sede ricorsuale, validi per analogia anche nella procedura amministrativa (cfr. consid. 2.12.1), per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

                                         Ritornando alla fattispecie concreta, come già sopra evidenziato, a fronte della perizia pluridisciplinare del SAM – nella quale i periti, considerati tutti gli atti medici, hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa nella sua professione e in attività adeguate – l’assicurato ha contestato la valutazione medica sulla base di una scarna e del tutto generica dichiarazione fatta al suo rappresentante legale nella quale il dr. __________, suo curante, ha unicamente rilevato che “(…) considerate tutte le circostanze inerenti il Signor RI 1 ritengo il paziente inabile al 100%.” (doc. AI 28/7).

                                         Inoltre, anche le argomentazioni addotte per contestare la valutazione economica e per giustificare l’applicabilità del cosidetto raffronto percentuale e del metodo misto erano manifestamente infondate.

                                         Il rifiuto dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, inoltrata dall’assicurato contestualmente alle osservazioni 26 gennaio 2007, deve pertanto essere confermato.

                             2.13.   Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria anche in sede ricorsuale.

                                         Secondo l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti);

                                         Nel caso in esame, ritenuto che con il ricorso l’assicurato ha fatto valere sostanzialmente le medesime argomentazioni già addotte nelle osservazioni 26 gennaio 2007, anche in questo caso e per le medesime ragioni sopra esposte (cfr. consid. 2.12.2), la domanda di gratuito patrocinio in sede ricorsuale va respinta in quanto il ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole.

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.93 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2008 32.2007.93 — Swissrulings