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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2007 32.2007.88

19 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,805 parole·~24 min·2

Riassunto

Rinvio atti all'Ufficio AI perché, previo complemento peritale presso il pertito psichiatra e interpellato il medico curante, stabilisca da quando l'A. va ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attività

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.88   FS

Lugano 19 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale impiegato d’ufficio presso la __________ fino al 31 agosto 2003 /doc. AI 13/1-3) e in seguito iscritto in disoccupazione al beneficio di un termine quadro per la riscossione della prestazione dal 1. settembre 2003 al 31 agosto 2005 (doc. 2/3-5 inc. disoccupazione), nel mese di gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) depressione (...)” (doc. AI 1/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso – tra cui una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________, con decisione 5 febbraio 2007 (doc. AI 28/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assi-curato il diritto a prestazioni adducendo:

"  (…)

Dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, non è stato possibile oggettivare medicalmente la presenza di un’inabilità lavorativa prima della valutazione psichiatrica peritale eseguita nel mese di ottobre 2006.

Unicamente a decorrere dal mese di ottobre 2006 risulta giustificata una riduzione della capacità lavorativa del 70% in ogni attività lucrativa.

In considerazione di quanto esposto, non sono attualmente raggiunti i criteri della malattia di lunga durata.

Per quanto concerne le osservazioni da lei presentate in data 02.01.2007 avverso il progetto di decisione del 11.12.2006, rileviamo che le stesse non apportano alcun elemento medico atto a modificare la precedente valutazione espressa dall’amministrazione.

(…)”. (doc. AI 28/1-2)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso (trasmesso per competenza dall’Ufficio AI a questo Tribunale e denominato erroneamente opposizione) con il quale ha sostenuto che – visto il rapporto medico 20 gennaio 2006 con il quale il dr. __________ ha attestato un’inabilità al 100% dall’11 febbraio 2005 (incapacità questa confermata con attestazione 5 marzo 2007 da parte dello stesso medico) e ritenuto che la dr.ssa __________ nella perizia psichiatrica ha riconosciuto una prognosi sfavorevole – la lunga durata della malattia sarebbe data.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamandosi ai criteri validi per poter concludere circa l’esistenza di una danno alla salute mentale o psichica, ha chiesto di respingere il ricorso rilevando, in particolare, che: “(…) dopo aver interpellato nuovamente il perito, il 24 novembre 2006 presso il Servizio medico regionale si osservava: “Non abbiamo a disposizione nessun documento medico per poter valutare obiettivamente lo stato di salute antecedente, concordiamo sul fatto che non è possibile esprimere un giudizio medico assicurativo della capacità lavorativa prima dell’osservazione peritale.” (…)” (doc. IV).

                               1.4.   Con lettera 11 aprile 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto del 10 aprile 2007 a lui indirizzato nel quale il dr. __________ ha rilevato che: “(…) la diagnosi di depressione può certamente esser fatta usando quello che è un commento ad una classificazione ma anche secondo le regole dell’arte espresse tra l’altro nei trattati di psichiatria e nella letteratura. Ribadisco e sottolineo di aver dichiarato inabile al lavoro al 100% l’11 febbraio 2005 causa depressione, il signor RI 1, con scienza e coscienza secondo le regole dell’arte. Faccio notare che vi era già stata una inabilità al lavoro per depressione, al 50% dal 18 maggio 2001 al 31 agosto 2001. Tale diagnosi ed inabilità era stata confermata dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia dell’assicurazione del datore di lavoro (per cui la diagnosi espressa nella perizia A.I. della dr.ssa __________ del 07 novembre 2006 andrebbe corretta in: “sindrome depressiva recidivante, attualmente episodio grave senza sintomi psicotici” (volendo usare l’ICD-10: F33.2 e non già in F34.9 disturbo affettivo non meglio precisato). (…)” (doc. VI, allegato doc. E).

                               1.5.   Con osservazioni complementari 23 aprile 2007 l’Ufficio AI ha rilevato che:

"  (…)

preso atto delle osservazioni 10 aprile 2007 del Dott. __________ (medicina generale), nonché del suo scritto direttamente indirizzato allo scrivente Ufficio (cfr. allegati), il Dott. __________ del Servizio medico Regionale (SMR) ha confermato che “non esistono descrizioni sufficienti di oggettività per il periodo di IL attestata dal curante”.

Egli ha d’altra parte riconosciuto che “la diagnosi posta in sede peritale è di “disturbo depressivo persistente”” e che “tale disturbo può essere diagnosticato in tal modo se esiste da lungo tempo”. Per questa ragione, nuovamente esaminata la documentazione agli atti, il SMR riconosce che “l’IL, così come codificata, doveva essere presente già da tempo per cui ci si deve basare sulle attestazioni del curante”.

Stante quanto precede, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia prendere la propria decisione tenendo conto d’una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività da febbraio 2005 alla data dell’osservazione peritale, mentre del 70% a partire da quest’ultima. In altre parole, la decisione impugnata va riformata nel senso che l’assicurato ha diritto a vedersi assegnata una rendita intera trascorso il canonico anno d’attesa (febbraio 2006).

(…)”. (doc. VIII)

                                         Con lettera 3 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha osservato che non contesta le osservazioni dell’Ufficio AI e che si rimette al giudizio del TCA.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         L’assicurato postula il diritto a una rendita dal 20 gennaio 2006.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal 1. gennaio2007) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.  presenta un'incapacità permanente di guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure

b.  è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media."

                                         Per quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

                                         La lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 pag. 281, 1970 pag. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).

                                         Dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni differenti.

                                         Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

                                         Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

                                         Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a prestazioni.

                                         La dr.ssa __________, capoclinica del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, nella perizia 7 novembre 2006 (doc. AI 20/1-8), posta la diagnosi di “(…) sindrome depressiva persistente in disturbo narcisistico di personalità (ICD 10: F34.9, F 60.9) (…)” (doc. AI 20/5), ha così valutato obiettivamente la situazione dell’assicurato:

"  (…)

L’osservazione clinica permette di riconoscere la presenza di una forma depressiva persistente e cronicizzata in un contesto di personalità dove appaiono preminenti gli aspetti narcisistici.

Per quanto riguarda l’abitudine al potus, che veniva descritta e riportata in diagnosi nella perizia stilata dalla Dr.ssa __________, non si apprezzano segni ascrivibili ad uso in cronico di alcool e l’A. nega di assumerne. Va inoltre ricordato che la presenza di segni e sintomi ascrivibili a patologia psichica appare precedente il periodo in cui l’A. ha abusato di alccool.

(…)”. (doc. AI 20/6)

                                         Riguardo alla persistenza della patologia psichiatrica con ricaduta sulla capacità lavorativa e alla capacità lavorativa la dr.ssa __________ ha concluso che:

"  (…)

Persiste una condizione psicopatologica cronicizzata, che ha ricaduta sulla CL dell’A. Per quanto riguarda il potus appare evidente, vista la cronologia degli eventi, che si tratta di un’abitudine secondaria all’insorgenza della sintomatologia invalidante.

(…)

Vanno qui considerati gli elementi di personalità premorbosa, che appaiono ascrivibili ad un assetto narcisistico, reattivo ad una deprivazione degli affetti ed attenzioni nel corso dell’infanzia.

L’A ha strutturato delle strategie reattive alla condizione depressiva di base, ma, come sovente accade in questi casi, tali strategie sono solo in parte funzionali ed il loro fallimento, quando si verifica, conduce ad una depressione di difficile prognosi.

Altro elemento per una prognosi sfavorevole è la difficoltà che l’A incontra nell’affidarsi ad un intervento terapeutico: la precoce esperienza di solitudine lo ha “convinto” di non poter ottenere aiuto dagli altri.

La sintomatologia caratterizzata da energia, anedonia e deflessione timica mascherata può esser considerata cronica e poco passibile di evoluzione positiva, sia per l’età dell’A, sia perché egli rifiuta l’intervento specialistico. La terapia farmacologica sembra incidere solo in maniera marginale sulla patologia.

Questi elementi hanno una ricaduta sulla CL, che si stima pari al 70%, di questo computo non fanno parte considerazioni di carattere sociale, quali la difficoltà a trovare un’occupazione all’età di 57 anni.

Si considera questa valutazione di riduzione della CL decorrente dalla data dell’osservazione peritale.” (doc. AI 20/6-7)

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 e 24 novembre 2006 ha rilevato che:

"  (…)

Preso atto del contenuto della perizia psichiatrica della Drssa __________ non si riscontrano punti che suscitano una critica o ulteriori interrogazioni. La perizia è completa ed esaustiva.

Propongo di accettare le conclusioni peritali.

L’inabilità lavorativa assegnata riguarda sia l’attività abituale che ogni altra attività lucrativa.” (doc. AI 22/1)

"  (…)

Si fa riferimento alla perizia psichiatrica della Drssa __________ con data 07.11.2006 e al colloquio telefonico [con] la stessa in data 24 novembre 2006.

Dalla perizia psichiatrica risulta giustificata una riduzione della capacità lavorativa del 70% in ogni attività lucrativa a seguito della psicopatologia osservata, a partire dall’osservazione peritale.

Non abbiamo a disposizione nessun dato medico per poter valutare obiettivamente lo stato di salute antecedente, concordiamo sul fatto che non è possibile esprimere un giudizio medico assicurativo della capacità lavorativa prima dell’osservazione peritale.” (doc. AI 23/1)

                                         Le conclusioni del dr. __________ sono state sconfessate dal dr. __________, medico SMR, che, nelle annotazioni 20 aprile 2007, ha osservato:

"  (…)

A seguito di lettera indirizzata all’UAI da parte del curante ho voluto chiarirmi le idee e ho notato che, sempre il curante, aveva inviato sue considerazioni al patrocinatore.

Ho valutato con attenzione la fattispecie e devo ammettere che non esistono descrizioni sufficienti di oggettività per il periodo di IL attestata dal curante.

Devo però aggiungere che la diagnosi posta in sede peritale è di “disturbo depressivo persistente”. Tale disturbo può essere diagnosticato in tal modo se esiste da lungo tempo (vedi significato di persistente).

Non avendo elementi per altre discussioni sul piano diagnostico non possiamo ammettere che la limitazione della funzionalità sia intervenuta solo in concomitanza con l’esame peritale.

Per questa ragione ammetto che l’IL, così come codificata, doveva essere presente già da tempo per cui ci si deve basare sulle attestazioni del curante (quindi a far stato dal febbraio 2005).” (doc. VIII/2)

                                         Ora, stante le valutazioni mediche appena esposte, questo Tribunale deve concludere che, da una parte, viste le risultanze della perizia psichiatrica – diagnosi di sindrome depressiva persistente e riconosciuta presenza di una forma depressiva persistente e cronicizzata – l’Ufficio AI, tramite un complemento peritale, avrebbe dovuto chiedere alla dr.ssa __________ di motivare compiutamente per quali ragioni ella ha concluso che “(…) si considera questa valutazione di riduzione della CL decorrente dalla data dell’osservazione peritale.” (doc. AI 20/7).

                                         Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 14 agosto 2001 all’attenzione della __________ (doc. AI 1/3-5), posta la diagnosi di “(…) episodio depressivo di media gravità (F32.11 dell’ICD 10), in disturbo della personalità dipendente con etilismo cronico secondario (F60.7 dell’ICD 10) (…)” (doc. AI 1/4), riguardo alla prognosi si è così espressa: “(…) vista la struttura della personalità e la dipendenza alcolica, il rischio di ricadute è abbastanza alto. (…)” (doc. AI 1/5). Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 26 gennaio 2006 (doc. AI 5/1-4), aveva inoltre attestato che “(…) dall’inizio dello scorso anno il paziente è ricaduto in una importante depressione che non è migliorata malgrado 40mg di Paroxetina. La compliance medicamentosa è credibile. Dato il caso, non penso che un trattamento psicoterapico possa portare ad un ulteriore miglioramento (…)” (doc. AI 5/2) e certificato un’inabilità al lavoro del 100% nell’ultima attività precisando che altre attività non sono proponibili considerata “(…) la forte inibizione dovuta alla depressione (…)” (doc. AI 5/2).

                                         D’altra parte, per poter concludere con sufficiente tranquillità che l’assicurato va ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attività dal mese di febbraio 2005, appare necessario interpellare il dr. __________ per una compiuta descrizione e documentazione volta a stabilire quando, su quale base e cosa ha intrapreso precisamente dal momento in cui ha diagnosticato l’importan-te ricaduta in una depressione all’inizio del 2005 fino all’ultima consultazione del 3 gennaio indicata nel rapporto medico 26 gennaio 2006.

                                         Non è possibile concludere differentemente neppure avuto riguardo alle annotazioni 20 aprile 2007 del dr. __________ (doc. VIII/2). Infatti, pur non essendo specialista in psichiatria, il dr. __________, senza neppure contattarla, si è scostato in maniera semplicistica dalle conclusioni della dr.ssa __________ adducendo che la diagnosi di disturbo depressivo persistente può essere posta solo se il disturbo esiste da lungo tempo.

                                         Inoltre va qui ricordato che nelle annotazioni 24 novembre 2006 anche il dr. __________, facendo riferimento alla perizia psichiatrica ed ad un colloquio telefonico con la dr.ssa __________, ha confermato che “(…) non è possibile esprimere un giudizio medico assicurativo della capacità lavorativa prima dell’osservazione peritale.” (doc. AI 23/1).

                                         Visto tutto quanto precede è a torto che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni sulla base dell’art. 29 LAI (cfr. consid. 2.5).

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale presso la dr.ssa __________ e dopo aver interpellato il dr. __________, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni.

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un sindacato, ha diritto a ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.88 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2007 32.2007.88 — Swissrulings