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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2008 32.2007.78

10 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,483 parole·~32 min·4

Riassunto

Negata rendita di invalidità a assicurata, ausiliaria di cure, sofferente al braccio sx a seguito di tumorectomia della mammella. Rendita negata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.78   mm/DC

Lugano 10 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione del 5 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 maggio 2006, RI 1, nata nel 1953, di professione ausiliaria di cure, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 15).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 5 febbraio 2007, ha negato il diritto alla rendita di invalidità siccome, relativamente a un primo periodo di inabilità lavorativa (agosto 2004-marzo 2005), il termine di carenza di un anno di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non sarebbe trascorso e, relativamente a un secondo periodo decorrente dal novembre 2005, alla scadenza dell’anno di carenza, il grado di invalidità non avrebbe raggiunto la soglia minima del 40% (doc. 33).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 1° marzo 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, facendo valere in particolare che le opportunità di trovare un’occupazione adeguata sarebbero irrealistiche, tenuto conto della sua età, dei suoi trascorsi professionali e, più in generale, della situazione del mercato del lavoro ticinese (doc. I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 30 novembre 2007, il TCA ha interpellato il reumatologo dott. __________, autore di una perizia per conto dell’assicuratore contro le malattie dell’assicurata, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande riguardanti l’esigibilità lavorativa (doc. VI).

                                         La sua risposta è pervenuta il 13 dicembre 2007 (doc. VII).

                                         L’amministrazione ha preso posizione il 19 dicembre 2007 (doc. X), mentre l’insorgente lo ha fatto in data 20 dicembre 2007 (doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di agosto 2004, a RI 1 è stata diagnosticata una patologia tumorale alla mammella sinistra, patologia che è stata oggetto di una tumorectomia dei quadranti esterni e quadrante supero-interno con asportazione di due linfonodi sentinella (il 4 agosto 2004), nonché di una mastectomia sinistra con ricostruzione e svuotamento ascellare (l’11 agosto 2004).

                                         Successivamente, a decorrere dal mese di settembre 2004, l’assicurata è stata sottoposta a una endocrinoterapia adiuvante (cfr. referto 22 agosto 2005 dello __________, __________, doc. 24-5 e 6).

                                         La ricorrente, a partire dal 2 agosto 2004, ha presentato una inabilità lavorativa di grado variante tra il 100 e il 50%: 100% dal 2 agosto al 31 ottobre 2004, 50% dall’1 al 16 novembre 2004, 100% dal 17 novembre 2004 al 2 gennaio 2005, 50% dal 3 gennaio all’11 febbraio 2005, 100% dal 12 al 15 febbraio 2005 e 50% dal 16 febbraio al 31 marzo 2005 (doc. 22-1).

                                         A contare dal 1° aprile 2005, l'assicurata ha ripreso a svolgere il proprio lavoro a tempo pieno alle dipendenze della Clinica __________ di __________, così come si evince dal questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2006 (doc. 23-2) e dalla certificazione 14 agosto 2006 della dott.ssa __________, medico curante (doc. 24-1).

                                         A causa della presenza di dolori all’arto superiore sinistro e al torace, nonché di cefalee occasionali provocate dalla endocrinoterapia, RI 1 è stata dichiarata inabile in misura del 50% dal 15 novembre 2005 in poi (doc. 23-2 e 24-2).

                                         In data 27 giugno 2006, su ordine della __________, l’assicurata è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione.

                                         Dal relativo rapporto si evince che lo specialista ha diagnosticato una sindrome dolorosa tendenzialmente cronica interessante la regione pettorale a sinistra e il braccio sinistro associata a una minima disfunzione della spalla, e un lieve linfedema dopo svuotamento ascellare.

                                         Egli ha sottolineato la natura piuttosto discreta dei reperti oggettivati e l’esistenza di una funzionalità globale del braccio sinistro pressoché normale, se si fa eccezione per una certa riduzione della sua caricabilità causata da una modica riduzione soggettiva della forza.

                                         Il dott. __________ ha quindi dichiarato l’insorgente abile in misura del 75% nella sua abituale professione di ausiliaria di cure, rispettivamente, in misura completa in attività alternative adeguate (doc. 24-11: “Per un’attività lucrativa più confacente la paziente può invece raggiungere anche una capacità lavorativa normale. La signora non può effettuare movimenti ripetitivi che coinvolgono la spalla, il gomito o la mano sinistra; può effettuare lavori manuali che coinvolgono il braccio sinistro sopra l’orizzontale solo occasionalmente e per breve durata; non può sviluppare una forza normale nella presa con la mano sinistra; per questa ragione è impedita parzialmente nello spingere o tirare oggetti pesanti con il braccio sinistro. Non è invece impedita per l’assunzione di posizioni corporee varie rispettivamente nelle trasferte su terreni piani o sconnessi.”).

                                         Nel mese di settembre 2006 il reumatologo consultato dalla __________ ha di nuovo esaminato l’insorgente, attestandone una inabilità lavorativa del 40% a decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 27-1 e 2), valutazione che il dott. __________, medico SMR, ha del resto avallato (cfr. doc. 28).

                                         L’incarto è quindi passato alla consulente in integrazione professionale dell’AI, __________, allo scopo di valutare gli aspetti professionali della pratica.

                                         Dal suo rapporto finale del 18 dicembre 2006 risulta che, posta un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione, RI 1, dal giugno 2006, sarebbe in grado di svolgere in misura normale, citiamo: “… attività leggere nell’ambito del secondario tramite ad esempio lavori di produzione, assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria, micromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche). L’A. potrebbe ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo sia lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza clienti. Anche l’attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari, …).” (doc. 30-2).

                                         In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:

"  (…).

Dal relativo referto, datato 28 giugno 2006, risulta che l’assicurata era stata dichiarata abile al lavoro in misura del 75% nella sua abituale professione di ausiliaria di cure, mentre che, in un’attività alternativa adeguata, essa presentava una capacità lavorativa normale.

Dalle tavole processuali si evince pure che la ricorrente è stata da lei di nuovo visitata il 1° settembre 2006 e che, in quell’occasione, è stata attestata un’inabilità lavorativa del 40%.

Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti domande:

1. Può confermare che, a far tempo dal 1° settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%, oppure no?

2. A quale attività é riferita l’inabilità del 40% da lei attestata?

3. Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da riferire alla professione di    ausiliaria di cure, qual era il grado di capacità lavorativa in attività   alternative adeguate?

4. Il profilo dell’attività confacente alle limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto nella sua perizia del 28 giugno    2006, oppure no?”

                                         (doc. VI)

                                         Queste le risposte da lui fornite il 10 dicembre 2007:

"  1. Può confermare che, a far tempo dal 1° settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%, oppure no?

    Confermo.

2. A quale attività é riferita l’inabilità del 40% da lei attestata?

    Al lavoro svolto di ausiliaria di cure presso la Clinica __________ di         __________.

3. Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da riferire alla professione di    ausiliaria di cure, qual era il grado di capacità lavorativa in attività   alternative adeguate?

    100%

4. Il profilo dell’attività confacente alle limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto nella sua perizia del 28 giugno    2006, oppure no?

    Si”

                                         (doc. VII)

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - vista anche l’assenza di pareri medici contrari (al riguardo, è utile ricordare che rientra fra i compiti del medico, quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e di indicare, dopo averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace di esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 100) -, ritiene che i rapporti allestiti dal dott. __________ (cfr. doc. 24-11 e le precisazioni da lui fornite al TCA il 10 dicembre 2007), specialista proprio nella materia che qui interessa, alla luce dei quali RI 1 deve essere considerata abile in misura completa in attività idonee, possa validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia giudiziaria).

                                         Del resto, la ricorrente stessa si è limitata a qualificare d’irrealistiche le opportunità di lavoro segnalate dall'amministrazione, senza sollevare obiezioni di rilievo a proposito dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________ (doc. I).

                                         L’assicurata fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la situazione del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche le possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

                                         In questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         È inoltre utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

"Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

                                         (STFA succitata, consid. 4.5.)

                                         Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

                                         Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di risparmiare l’arto superiore sinistro; circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni personali (54 anni e in possesso di un certificato di collaboratrice sanitaria CRS), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

                                         D’altro canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di ausiliaria di cure.

                                         Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                               2.5.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2006 (così come risulta dal consid. 2.3., il primo periodo di incapacità lavorativa, iniziatosi il 2 agosto 2004, ha avuto una durata inferiore all’anno previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, posto che l’assicurata ha ripreso a lavorare a tempo pieno a decorrere dal 1° aprile 2005 e per ben oltre 30 giorni consecutivi, di modo che vi è stata una interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ex art. 29ter OAI).

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 49'328 (cfr. doc. 30-2).

                                         Non contestato dall’insorgente, il TCA ritiene di potere fare proprio questo dato, che peraltro emerge anche dal questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2006 (doc. 23-2).

                               2.6.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                               2.7.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"  (...)

8.2  In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3  Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4.  A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5  Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

                                         In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"  Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

                                         Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

                                         Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.

                                         Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".

                                         Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

                                         Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"  Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

                                         Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

                               2.8.   Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                               2.9.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella concreta evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, l’insorgente non avrebbe comunque diritto alla rendita di invalidità.

                                         In effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido si eleverebbe a fr. 37'708.20 (75% di fr. 50'277.60) e, raffontato al reddito da valido (fr. 49'328, cfr. consid. 2.5.), si otterrebbe un tasso di invalidità del 23.55%, ben inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Pertanto, senza che questa Corte debba approfondire oltre la tematica dell’entità della riduzione percentuale, nella misura in cui l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, la sua decisione formale del 5 febbraio 2007 merita piena conferma in questa sede.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2008 32.2007.78 — Swissrulings