Raccomandata
Incarto n. 32.2007.54 cr/sc
Lugano 13 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di settembre 2002, RI 1, nata nel __________, di formazione assistente odontoiatrica, ma da ultimo attiva, per qualche mese, quale segretaria presso uno studio legale, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da problemi psichici (doc. 1).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17 gennaio 2003, l’Ufficio AI ha negato all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità, ritenuto che, dal punto di vista medico, essa è da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 16).
A fronte dell’opposizione dell’interessata (doc. 17), tuttavia, con decisione su opposizione del 28 aprile 2003 l’UAI ha annullato la precedente decisione, ritenendo opportuno procedere ad un complemento istruttorio, tramite esperimento di una perizia psichiatrica, al fine di accertare la reale capacità lavorativa residua dell’assicurata, tenuto conto delle sue patologie psichiatriche (doc. 19).
1.2. Dopo avere effettuato i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica da parte della dr.ssa __________ e un’ulteriore valutazione psichiatrica affidata al dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI, con decisione formale del 13 luglio 2005, ha attribuito all’interessata il diritto ad una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2004, per un grado di invalidità del 50% (doc. 47 e 49).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale ha criticato la valutazione del dr. __________ del SMR, ritenendo per contro di dovere essere considerata inabile la lavoro al 100% così come stabilito dalla perizia della dr.ssa __________ (doc. 53) - l’UAI, in data 9 gennaio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, evidenziando che l’assicurata è stata ritenuta dal dr. __________ inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività, ciò che le dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. 56).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 febbraio 2007, l’assicurata ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità.
Sostanzialmente, ha contestato la valutazione medica del dr. __________ del SMR, posta a fondamento della decisione dell’amministrazione, argomentando segnatamente che:
" (...)
Nel mio caso ritengo che la psicologa signora __________ abbia allestito dei rapporti medici, che seppur stringati, adempiono ai requisiti sopra richiesti. Infatti, la psicologa signora __________ mi ha seguita per un anno con sedute settimanali ed ha potuto constatare quali erano le mie patologie. Non per niente la stessa ha ritenuto che io fossi incapace al lavoro già a partire dal mese di novembre 2002. Tra l'altro, ma è doveroso ricordarlo, i rapporti medici della psicologa signora __________ non erano nemmeno stati trasmessi all'UAI. Il citato Ufficio ne è venuto a conoscenza solo perchè io stessa li ho inviati nell'ambito della mia seconda opposizione alla decisione di rifiuto di prestazioni dell'assicurazione contro invalidità. Questo per dire che la Dr.ssa __________ non aveva tenuto in nessun conto quanto attestato, accertato e concluso da chi mi aveva vista per ben più di tre volte e con incontri sicuramente più mirati alle mie patologie. Per quel che concerne il Dr. med. __________ rilevo che lo stesso si è probabilmente limitato a controfirmare il certificato medico stilato dalla Dr.ssa __________ senza approfondire la discrepanza con i precedenti rapporti della psicologa Signora __________ (mentre invece l'UAI ne è venuto a conoscenza solo in occasione della mia seconda opposizione).
Ciò detto pure l'UAI, visto il certificato medico della Dr.ssa __________ non era convinto della completa bontà dello stesso, infatti è stato considerato necessario farmi sottoporre ad una perizia psichiatrica presso la Dr.ssa __________. Quest'ultima non si è limitata a sottopormi ad un colloquio, ma mi ha anche fatto somministrare dei test.
La sua visione, e quindi la sua perizia, è pertanto da considerarsi completa. La perizia della Dr.ssa __________ deve quindi essere considerata di forza probatoria piena poiché eseguita da un medico specializzato riconosciuto (è stato lo stesso UAI ad indirizzarmi da lei), sulla base di accertamenti approfonditi (v. decisione pag. 4, punto 3, primo paragrafo).
Per contro, se si accettano i certificati della psicologa signora __________, non vi sono agli atti certificati rilasciati da medici curanti. Questo perchè la Dr.ssa __________ non può certo essere considerata quale mio medico curante avendomi vista solo tre volte con i contenuti dei colloqui sopra descritti ed il dr.med. __________ non ha rilasciato nulla (il fatto che egli sia stato interpellato verbalmente non ha alcuna rilevanza ritenuto che sono gli atti scritti a fare fede e non colloqui personali il cui contenuto, non avendovi partecipato, nemmeno posso contestare o confermare).
Nemmeno il dr.med. __________ (delle cui conclusioni dirò in seguito), è stato mio medico curante.
Ci si trova quindi nella situazione in cui quello che dovrebbe essere il perito scelto dall'UAI è "messo in minoranza" da chi non mi ha, in sostanza, seguita (Dr.ssa __________), vista (Dr.med. __________) o vista solo una volta senza somministrarmi test (Dr.med. __________). Ma vi è di più, chi in effetti mi ha seguita regolarmente per un anno vedendomi tutte le settimane, nemmeno viene considerato. E qui mi sto chiaramente riferendo alla psicologa signora __________ il cui parere è condiviso dalla Dr.ssa __________ che deve essere considerata quale perito giudiziario (vale a dire perito scelto dall'Autorità giudicante per avere una valutazione completa ed esatta del caso).
5.
In merito alle critiche mosse dal Dr. med. __________ alla perizia eseguita dalla Dr.ssa __________ rilevo innanzitutto che sarò stata normoalimentata e normopigmentata, però al momento della visita pesavo 47 chilogrammi per 1,62 metri. Osservo inoltre che, ossequiando a quanto richiestomi dall'UAI, avevo portato con me i risultati delle varie analisi mediche cui mi ero sottoposta presso il mio medico curante; analisi dalle quali risultavano il mio peso, la mia altezza, i valori della prolattina, i valori epatici e la viremia riferita all'epatite C, i valori relativi ad un esame della mia capacità respiratoria. Il Dr. med. __________ nemmeno li aveva voluti vedere adducendo che lui non era un medico (inteso di internista o generalista, penso io), per cui non gli interessavano.
In merito alle annotazioni del Dr. med. __________ osservo unicamente che lo stesso non ha preso in nessuna considerazione i certificati della psicologa signora __________, ma ha utilizzato unicamente il certificato della Dr.ssa __________; quest'ultima, lo ribadisco ancora una volta, mi ha visto tre volte e dopo due incontri già aveva deciso che io ero abile al lavoro solo perchè non volevo assumere medicamenti (questa è, in pratica, l'unica conclusione possibile a tutti i suoi discorsi sui medicinali e sul mio elevato "grado di sensibilità”). Vorrei anche ricordare, se mai qualcuno non lo avesse finora notato, che nella decisione di concessione di una mezza rendita di invalidità gli stessi collocatori dell'UAI mi consideravano "incollocabile" a causa le mie patologie.
Sottolineo che anche nella presente decisione l'UAI non ha voluto tenere in considerazione i certificati della psicologa signora __________ che attestavano già nel lontano 2002 la mia completa incapacità lavorativa. Prova ne sia che a pag. 6 secondo paragrafo si fa riferimento ai medici __________, __________, __________, __________, ma non si fa riferimento alla psicologa. E' troppo facile dire che il certificato medico allestito dalla Dr.ssa __________ è stata redatto tenendo conto di quanto accertato dalla psicologa. Se così fosse, mi chiedo per quale motivo si è poi deciso (vista la mia opposizione) di inviarmi da un perito; tanto più che a quel momento I'UAI nemmeno era in possesso dei rapporti della psicologa signora __________. E' invece vero che l’UAI aveva notato che vi era qualcosa di poco convincente nel certificato della Dr.ssa __________ e voleva fare chiarezza sul mio stato di salute e, di conseguenza, sulla mia capacità lavorativa. In sostanza, con la presente decisione l'UAI sconfessa quel che aveva rilevato (giustamente) nella sua precedente decisione su opposizione. Vale a dire che non era possibile fare una corretta valutazione fondandosi unicamente sul certificato medico della Dr.ssa __________. Rilevo inoltre che il Dr. med. __________ non ha rilasciato alcun certificato e che eventuali suoi contatti telefonici con il Dr. med. __________ non possono entrare in linea di conto per la valutazione del mio grado di incapacità lavorativa.
L'UAI si contraddice poi clamorosamente, sempre a pag. 6 della decisione penultimo paragrafo, allorquando ricorda il principio giurisprudenziale secondo il quale il medico curante, nel dubbio, attesta sempre in favore del proprio paziente aggiungendo che nel caso concreto va rammentato che il servizio __________ ha stabilito una piena capacità lavorativa.
Ora, come già sopra rilevato, la psicologa signora __________ aveva certificato, a due riprese, la mia completa incapacità lavorativa. Il solo certificato della Dr.ssa __________ non aveva convinto l'UAI che aveva così deciso per l'esecuzione di una perizia. Come già detto l'UAI, con queste affermazioni-conclusioni, sconfessa quello che era il contenuto della sua prima decisione su opposizione. Tale modo di procedere non può essere certamente condiviso.
In conclusione deve essere ammesso che la perizia consegnata dalla Dr.ssa __________, che deve essere considerata quale perito giudiziario, deve essere condivisa in tutti i suoi punti ed anche su quello relativo alla mia incapacità lavorativa. Questo perché le "perplessità" sollevate dal Dr. med. __________ non sono sufficienti per "demolire" le conclusioni della Dr.ssa __________. Tanto più che nessuno ha mai chiesto alla Dr.ssa __________ di nuovamente pronunciarsi sulla sua perizia e di chiarire i motivi per i quali ella è giunta a tali conclusioni. Una delucidazione di perizia è ammessa in tutte le procedure (siano esse civili, penali, ecc.) mentre in questo caso invece si è preferito fondarsi unicamente su di un unico certificato medico attestante, guarda caso, la piena capacità lavorativa (e mi riferisco a quello della Dr.ssa __________) per poi comunque giungere a riconoscere l'esistenza di patologie tali da ridurre la mia capacità lavorativa.
Voglio inoltre sottolineare che io ritengo di essere stata seguita in modo più che adeguato dal Dr. med. __________ per cui non vi è stata alcuna esacerbazione della mia malattia così come preteso dal Dr. med. __________. Questo per dire che già dal 2001 io ero portatrice delle patologie rilevate dalla Dr.ssa __________.
6.
Infine, rilevo che il mio grado di incapacità lavorativa era già del 100% da almeno un anno al momento dell'inoltro della mia domanda di rendita dell'assicurazione contro l'invalidità (v. certificati della psicologa signora __________). Di conseguenza, le prestazioni mi devono essere riconosciute già a partire dal mese di settembre 2002, mese della presentazione della richiesta di rendita e non dal mese di novembre 2004, vale a dire dopo il termine di aspetto di 360 giorni per malattia di lunga durata (questo sulla base della perizia della Dr.ssa __________ che ha valutato al 100% il mio grado di incapacità lavorativa al momento della sua perizia del mese di novembre 2003; fossi stata sottoposta a perizia nel 2005 il diritto ad una mezza rendita mi sarebbe forse stato concesso a partire dal 2006?).
Sono naturalmente a disposizione nel caso in cui questi Onorevoli Giudici volessero citarmi ad un'udienza." (Doc. I)
1.4. L’Ufficio AI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).
1.5. Con scritto del 22 marzo 2007 l’insorgente ha chiesto di poter esercitare il suo diritto di essere sentita, tramite citazione in udienza e di poter conoscere il nome del giurista che si occupa del suo caso (VI).
1.6. Ritenuto necessario l’espletamento di una perizia medica psichiatrica, con decreto del 6 agosto 2007 lo scrivente Tribunale ne ha affidato l’esecuzione al dr. __________ (XII).
Con rapporto peritale del 16 novembre 2007 il dr. __________ ha ritenuto l’interessata inabile al 75% in qualsiasi tipo di attività (XV).
Il TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto (XVI).
Con scritto del 30 novembre 2007 l’assicurata - conformemente a quanto stabilito dal perito giudiziario, che l’ha considerata inabile al lavoro al 75% - ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a partire dal 1° settembre 2002, mese di presentazione della domanda di prestazioni (XVII).
Dal canto suo, l’Ufficio AI, con scritto del 12 dicembre 2007, rilevato innanzitutto che la perizia del dr. __________ non può essere presa in considerazione, in quanto le diagnosi poste dal perito non si fondano su un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, ha poi confermato la sua decisione del 9 gennaio 2007, evidenziando che il grado di inabilità stabilito dal dr. __________ si riferisce al momento dell’esame peritale, senza nulla dire riguardo al periodo precedente (XVIII).
1.7. In data 20 dicembre 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune precisazioni in merito al suo referto peritale del 16 novembre 2007 (XIX).
La risposta dello specialista è giunta in data 4 gennaio 2008 (XX).
Tale scritto è stato trasmesso alle parti (XXI), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’assicurata ha espresso le proprie osservazioni tramite scritto del 15 gennaio 2008 (XXII), mentre l’UAI con scritto del 18 gennaio 2008 (XXIII + bis).
Entrambe tali prese di posizione sono state trasmesse alla relativa controparte (XXIV e XXV), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2004, oppure se, come da lei preteso, deve esserle riconosciuta una rendita intera a partire dal 1° settembre 2002.
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. L'assicurata rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle sue condizioni psichiche, che la rendono inabile al lavoro in maniera totale, come peraltro già attestato dalla dr.ssa __________, cui l’amministrazione aveva affidato l’incarico di esperire una “prima” perizia specialistica.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha dapprima incaricato la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia.
Nel dettagliato referto del 9 febbraio 2004 la dr.ssa __________, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, della visita medica del 26 novembre 2003 e dei test psicodiagnostici richiesti il 30 novembre 2003, ha posto le diagnosi di “disturbo di adattamento con prevalenti problemi affettivi e di condotta (ICD 10-F43.23); disturbo di personalità misto, dipendente, emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10-F60.30); disturbo alimentare di tipo anoressico-bulimico (ICD10-F50.0); sindrome psichica e comportamentale (residua) dovuta all’uso di sostanze psicoattive multiple (ICD10-F19.7)” (doc. 33-6).
Quale valutazione e prognosi la dr.ssa __________ ha osservato:
" (...)
L'assicurata presenta un importante disturbo di adattamento e di comportamento alimentare iniziato dall'età di circa quindici anni e protrattosi fino ad oggi, provocandole conseguenze psicoorganiche importanti (vedasi il problema precoce di osteoporosi, iperprolattinemia/amenorrea, che dura da diversi anni).
Inizia un percorso di tossicomania durato intensamente per almeno 5 anni che sfocia in un comportamento delinquenziale che la porta al carcere, per un periodo di oltre 1 anno.
Il legame affettivo che riesce a stabilire, è lo specchio delle sue problematiche psichiche, in quanto sposa un tossicomane delinquente.
Questa scelta non può che influenzare in modo grave la patologia della paziente, portandola ad evitare le cure ed a evitare di avere una chiara coscienza dei propri disturbi.
Il disturbo di personalità immaturo, dipendente ed impulsivo condiziona in maniera grave l'ulteriore evoluzione di questa paziente aggravandone la problematica di adattamento psicosociale.
Se ne analizziamo l'iter professionale non possiamo che costatare un continuo interrompersi dei tentativi di inserimento professionale ed una grave instabilità sotto questo punto di vista.
Esiste dunque un disturbo di personalità grave che peggiora con l'abuso di sostanze psicoattive ed un comportamento alimentare gravemente compromesso che a sua volta condiziona la salute dell'assicurata sia sul piano psichico che somatico.
I test psicodiagnostici da me richiesti confermano infatti una personalità psicolabile, impulsiva, narcisisticamente fragile, con tendenze distruttive e fallimento di meccanismi di difesa nella gestione della pulsione aggressiva.
Attualmente ritengo il funzionamento della paziente socialmente e professionalmente destrutturato e cronicamente disadattato ragione per la quale, a mio parere, l'inabilità lavorativa in misura completa risulta giustificata.
La cura psichiatrica in corso serve da contenimento che dovrebbe, almeno si spera, evitare un peggioramento ulteriore, ma non è sensata portare benefici strutturanti nè l'aumento della capacità lavorativa.
Prognosi: infausta. Non prevedo esistano possibilità di stabilizzazione e di funzionamento sufficienti da poterle permettere la ripresa di una capacità lavorativa nemmeno parziale, né immediata né futura. (...)" (Doc. 33-6)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha quindi ritenuto l’assicurata, che non lavora più dal 1999 e che dal 2000 vive di assistenza, totalmente inabile al lavoro, evidenziando che “il disturbo psichiatrico sopra descritto che la affligge condiziona in maniera completa la sua incapacità lavorativa ed il suo disadattamento socioprofessionale” (doc. 33-8). La specialista in psichiatria ha poi aggiunto che “visto il quadro psicopatologico e l’evoluzione da me descritta nella valutazione e prognosi, non ritengo opportune misure di integrazione professionale, che non porterebbero ad una riabilitazione nel senso di un aumento della capacità lavorativa” (doc. 33-9).
Al riguardo, il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni del 6 dicembre 2004, ha osservato che:
" (...)
Perizia PSI dr.ssa __________, 09.02.2004.
La perita ritiene che la IL dell'A. sia totale, pur formulando diagnosi corrispondenti a quelle dei colleghi del __________, che ritenevano l'A. abile al lavoro (aggiunge anche quelle di disturbo alimentare e di sindrome psichica residua da uso di sostanze psicoattive multiple a mio avviso anamnestiche e non attuali).
Devo dire che la perizia non è convincente per una IL totale di questa A. ancor giovane e senza una patologia psichiatrica maggiore. Dalla descrizione dello status si conferma che lo stato psichico dell’A. non appare molto compromesso.
A questo punto ritengo indicata una ulteriore valutazione da parte dello psichiatra SMR dr. __________, già contattato.
Contatto telefonico odierno con l'attuale psichiatra dr. __________ del __________, che mi conferma una situazione sostanzialmente stabile, frequenza delle consultazioni in media ogni 3 settimane, senza psicofarmaci. Non vuole prendere posizione sulla CL per non intaccare la relazione terapeutica, la ritiene comunque al massimo solo parziale.
PS: si tratta di una gestione lunga, ma in concomitanza con 2 giudizi discrepanti è utile anche la valutazione tramite decorso, l'A. è comunque a beneficio di assegni __________." (Doc. 35-1)
L’UAI ha quindi sottoposto l’assicurata ad una seconda visita peritale, presso il dr. __________, medico SMR.
Nel suo rapporto medico-psichiatrico del 29 marzo 2005 il dr. __________, poste le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); fobia sociale (ICD10-F40.1); epatite C anamnestica” (doc. 41-4), ha osservato:
" (...)
Da quanto obiettivato nel corso dell'attuale valutazione si può affermare che l'assicurata sia portatrice di una struttura di personalità compromessa inquadrabile nell'ambito di un disturbo di tipo borderline. E' probabile che i segni di tale deficit personologico fossero presenti già nel periodo adolescenziale quando comincia a fare uso di stupefacenti proprio nel tentativo di contenere l'angoscia che è tipica del compromesso rapporto che questa psicopatologia comporta nella relazione con la realtà esterna e dove il ricorso alla droga è soggettivamente vissuto come il mezzo per congelare emozioni altrimenti difficilmente contenibili. Altri aspetti che connotano tale disturbo di personalità e che sono facilmente riscontrabili nella storia clinica e personale dell'assicurata sono rappresentati dalla sua alterata modalità di comportamento con deviazioni significative del modo in cui ella pensa, si sente e si pone in relazione con gli altri; si manifesta tra l'altro con una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo, con l'instabilità affettiva e cali dell'umore; c'è una progettualità compromessa e sono segnalate esplosioni di collera con inevitabili conseguenze sulle relazioni interpersonali. Si sente facilmente ostacolata e criticata dagli altri, é instabile emotivamente ed è pervasa da un forte sentimento di vuoto interiore. Infine c'è la tendenza a farsi coinvolgere in relazioni che all'inizio vive intensamente ma in modo instabile e che poi le provocano crisi importanti, basti pensare alle manifestazioni fobiche e ai disturbati comportamenti alimentari, probabile conseguenza anche dello sforzo di evitare l'abbandono, ambivalenza tipica del borderline per il quale il mondo esterno è ritenuto temibile ed invadente ma nel contempo è temuta la paura di essere da esso abbandonati al proprio vuoto interiore.
Quanto alle manifestazioni sociofobiche non è infrequente che esse si associno al disturbo di personalità, soprattutto per certi aspetti comuni come la bassa stima di sé e la paura di essere criticati.
Rispetto alla valutazione peritale della dr.ssa __________ vanno pertanto fatte alcune considerazioni.
Innanzitutto i disturbi alimentari non sono più presenti da circa un decennio, per stessa ammissione dell'assicurata e perché l'attuale verifica ha messo in evidenza una persona normoalimentata e normopigmentata. Per quel che concerne invece i problemi affettivi e di condotta così come pure il disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo diagnosticati, sono aspetti differenti che le psicopatologie citate hanno in comune con il disturbo di personalità borderline. Per quanto attiene infine alla diagnosi di Sindrome residua dovuta all'uso di sostanze psicoattive multiple va detto che è da almeno 15 anni che l'assicurata è astinente, é quanto emerge dagli atti e dalle valutazioni degli specialisti con cui è in psicoterapia e durante questo arco di tempo ha lavorato, seppure in modo incostante, in una lavanderia, come centralinista per il municipio di __________ e come segretaria presso lo studio legale della sorella. L'incapacità lavorativa completa indicata dalla dr.ssa __________ non appare pertanto condivisibile.
A mio modo di vedere ad influenzare la capacità lucrativa dell'assicurata sono il disturbo di personalità borderline e la fobia sociale. Per tali psicopatologie la psicoterapeuta curante, dr.ssa __________, la considerava abile completamente mentre il suo successore, dr. __________, con cui è attualmente in cura, pur non prendendo esplicitamente posizione, lascia intravedere la possibilità di un'incapacità parziale.
Personalmente propendo per questa seconda valutazione. Ciò che di fatto appare cambiato nello stato di patimento psichico dell'assicurata, rispetto a quanto descritto dalla dr.ssa __________, è l'intensità delle manifestazioni psicopatologiche. Probabilmente in conseguenza di un approccio psicoterapico non adeguato alla situazione la condizione di malessere psichico nel corso degli ultimi 18 mesi ha finito gradualmente per esacerbarsi stabilizzando lo stato psicopatologico diagnosticato, nell'ambito del quale l'instabilità emotiva, l'inadeguatezza affettiva, i sentimenti di vuoto interiore ed inibizione, di inadeguatezza comportamentale e di scarsa autostima, le difficoltà di tipo interpersonale, i comportamenti di evitamento e conseguentemente l'isolamento ed il ritiro sociale, una capacità di critica non molto salda e la scarsa tolleranza allo stress lavorativo, dominano la scena compromettendo, ma in misura parziale, la capacità lucrativa dell'assicurata.
Conseguenze sulla capacità lavorativa:
le menomazioni psichiche obiettivate sono legate essenzialmente al disturbo di personalità e alle manifestazioni sociofobiche che acuitesi nell'arco dell'ultimo anno e mezzo compromettono la capacità lavorativa dell'assicurata in misura del 50%, condizione che da un punto di vista medico-teorico può farsi risalire al mese di novembre 2003. La ripresa di un'attività lucrativa a metà tempo sarebbe anche terapeuticamente indicata e potrebbe aiutarla a contrastare le sue tendenze regressive e a ritrovare l'autostima considerando che si tratta di una persona ancora giovane, senza deficit fisici clinicamente apprezzabili, dotata di buona intelligenza e con adeguate capacità cognitive. Idoneo, a tale proposito, sarebbe un impiego che non richieda particolare impegno fisico, in un contesto lavorativo accogliente e in cui abbia la possibilità di svolgere la propria attività da sola o comunque senza eccessive sollecitazioni ambientali."
(Doc. 41/4-6)
Considerate le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia di __________.
2.6. Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, del colloquio clinico con l’assicurata del 4 settembre 2007 - avvenuto eccezionalmente al domicilio della signora RI 1, vista la sua sintomatologia particolare, che le impedisce di spostarsi fino a __________, come espressamente indicato nel rapporto peritale (cfr. doc. XV pag. 4, punto 2) - nonché degli esami psicodiagnostici del 7 settembre 2007 e del 14 settembre 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “disturbo di personalità emotivamente instabile con una preponderante socio-fobia; diagnosi differenziale abbreviata di disturbo pre-psicotico infantile” (doc. XV pag. 14).
Il dr. __________ ha puntualizzato che l’assicurata ha una personalità emotivamente instabile, che ha manifestato i suoi sintomi fin dalla tarda infanzia e dall’adolescenza, aggiungendo che è difficile dire se questo tipo di struttura personologica sia dovuta ad un disturbo fobico. Il perito ha poi indicato che la storia della paziente presenta una socio-fobia particolare ed importante, che può essere conseguente alla sua poli-tossicomania precedente, ma anche alle sue esperienze o ai suoi vissuti infantili (doc. XV pag. 12).
Sulla base di tali premesse, il perito giudiziario è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
Ritengo che questa assicurata presenti attualmente un'incapacità lavorativa del 75%, ma che con il restante 25% potrebbe essere inserita in un'azione lavorativa poco discosta dal suo domicilio, oppure accompagnata da terze persone che secondo me non dovrebbero essere i propri famigliari ma dei professionisti.
Ella potrebbe svolgere qualsiasi tipo di attività poiché il problema non risiede nel processo lavorativo stesso ma nello spostamento.
È proprio questo che impedisce all'assicurata di svolgere un'azione lavorativa continuativa. Penso che se la signora avesse un'occasione lavorativa nei dintorni di casa sua ella potrebbe svolgere la sua attività anche in misura superiore.
Da quanto ho osservato agli atti, clinicamente e anamnesticamente ritengo che la signora RI 1 abbia effettivamente un disturbo personologico e questo sin dall'infanzia.
Ella stessa mi racconta come nei confronti della sorella ella era più "precoce" in senso positivo ma anche negativo.
Se la sorella conduceva una vita congrua alla sua età ella era sempre in avanzo e questo per quel che concerne soprattutto le marachelle infantili, adolescenziali, sociali e professionali.
Anche da parte dei suoi famigliari l'assicurata era sospettata di inadeguatezza evolutiva.
Questo mi permette di dire che la signora RI 1 ha un’organizzazione di personalità emotivamente instabile e disturbi della condotta sociale e che di conseguenza l'aspetto fobico non è di primaria importanza ma conseguente al disturbo sopraccitato.
Mi riferisco a quanto segue non solo per l'osservazione clinica e anamnestica ma anche dagli esami psicodiagnostici effettuati dal Dr. med. __________.
L'elemento fobico addotto dalla paziente mi risulta essere una "copertura" della sua patologia di base che è quella di una personalità emotivamente instabile.
È chiaro che questo suo metodo di difesa intrapsichico l'aiuta a restar lontana dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Con questo voglio dire che concordo per un'incapacità lavorativa del 75% poiché la signora RI 1 potrebbe benissimo svolgere un'attività lavorativa di almeno 2 ore al giorno in una zona poco discosta da casa sua.
Ella stessa, anche tramite la psicoterapia che sta effettuando, sarà in grado di procedere ad ulteriori progressi evolutivi ma graduali.
Non penso comunque che la signora RI 1 vada considerata inabile al lavoro al 100% e nemmeno al 50%. II poter intraprendere un'azione lavorativa anche molto parziale, ossia al 20%-25%, ha anche uno scopo terapeutico e di rivalorizzazione della persona.
Le mansioni che la signora RI 1 potrebbe svolgere sono comunque quelle adatte sia alla sua formazione professionale, sia alle esperienze professionali effettuate.
Sono sempre stato colpito alla lettura degli atti della precisione e delle cognizioni giuridiche con cui la paziente faceva regolare opposizione all'ente assicurativo. Mi sembrava molto contraddittorio questo suo modo di esprimersi in modo giuridico molto competente e la sua formazione professionale e le sue esperienze lavorative.
Solo più tardi ho scoperto che la signora RI 1 è sorella di un avvocato. Purtroppo non ho visto negli atti l'ordinario atto di svincolo dal segreto professionale che generalmente viene dato ai medici. Qui interpreto che le considerazioni giuridiche non sono mai state effettuate con l'autorizzazione sopra descritta.
Ritengo comunque che questa presa di posizione da parte della signora RI 1 sia di natura benevola e non assolutamente legata ad un finanziamento.
La sorella della signora RI 1 ha condotto questa lotta in difesa della sorella senza scopo di lucro. (...)" (Doc. XV. pag. 12-13)
Il dr. __________ ha infine osservato:
" (...)
Penso che la signora RI 1 debba essere aiutata per un inserimento professionale perlomeno al 25% e questo coadiuvato anche dalla presa a carico psichiatrica.
- La paziente stessa non vede un avvenire positivo nella situazione attuale in cui è affidata all'assistenza pubblica.
- L'intervento inseritivo lavorativo secondo me dovrà essere graduale e moderato nei tempi.
- Non vi sono degli psicofarmaci terapeutici che possono influire in modo importante sulla sua patologia attuale che è quella fobica.
- Penso che la signora RI 1 sia affetta da questa sindrome di disturbo di personalità sin dalla prima infanzia e che quindi le risultanze dell'adolescenza hanno a che vedere con questo tipo di disturbo. Purtroppo non sappiamo e non sapremo mai se una simile patologia ha un connesso con un’affezione ereditaria o neuro-psichica o semplicemente ambientale, anche se a livello neuro-psicologico o neurologico non riscontriamo degli elementi particolari che descrivono il suo disturbo, lo stesso si potrà dire anche nel suo sviluppo evolutivo ed educativo intrafamigliare. Questi non sono degli elementi determinanti per la sua affezione attuale.
- La signora RI 1 è affetta da un disturbo di organizzazione di personalità di tipo borderline grave, con importanti manifestazioni fobiche reattive alla patologia indicata." (Doc. XV, pag. 14)
Al riguardo, l’amministrazione, con scritto del 12 dicembre 2007 (cfr. doc. XVIII), ha in primo luogo criticato il fatto che le diagnosi poste dal perito giudiziario non poggino su un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente e, in secondo luogo, ha rilevato che il grado di inabilità al lavoro, del 75%, stabilito dal dr. __________ si riferisce al momento dell’esame peritale (avendo il dr. __________ indicato che l’assicurata “attualmente” presenta un‘incapacità lavorativa del 75%) e non al periodo antecedente (dall’ottobre 2001 fino al 9 gennaio 2007, data della decisione impugnata).
Con scritto del 20 dicembre 2007 questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendo alcune precisazioni in merito al suo referto peritale, con riferimento in particolare all’esatta diagnosi dei disturbi dell’assicurata secondo una classificazione riconosciuta e al momento a partire dal quale il perito ha valutato la presenza di un’inabilità lavorativa del 75% (doc. XIX).
Questa è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 4 gennaio 2008:
" In risposta al vostro scritto del 20.12.2007 vi posso riferire quanto segue.
1. Qual è l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurata in base a una classificazione riconosciuta?
Disturbo di personalità emotivamente instabile F60.3 ICD-10 con tratti anti sociali F60.2 ICD-10 e tratti anarcastici F60.6 ICD-10 accompagnati da elementi di personalità dipendente F60.7 ICD-10.
Posso aggiungere anche altri disturbi di personalità specifici F60.8 ICD-10 ad esordio adolescenziale.
Si potrebbero riassumere tutti questi codici diagnostici sotto la diagnosi di altri disturbi di personalità a forme miste F61 ICD-10.
2. Da quando è presente l'affezione?
Questo disturbo ha preso avvio sin dalla prima adolescenza aggravandosi nel tempo.
3. Qual è stato il decorso della stessa?
La paziente si è sottoposta ai più svariati interventi terapeutici senza successi particolari.
4. Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione e quali sono i motivi che giustificano, a suo avviso, un'incapacità lavorativa del 75%?
Il suo disturbo non le permette degli spostamenti e la sua socio-fobia un inserimento lavorativo attorno al suo luogo di domicilio.
La considero ora inabile al lavoro al 75% anche per il fatto che il restante 25% può essere una fonte reintegrativa e osservativa particolare.
5. Qual è, a suo avviso, la prognosi?
Se continuiamo di questo passo è assolutamente indeterminata. Saranno solo dei piccoli passi che la paziente potrà effettuare e convincersi che tutta la sua patologia è mentale.
Penso quindi che un processo lavorativo a tempo limitato e forse in graduale miglioramento, dovrà essere eseguito in loco.
6. In che misura la prognosi può essere influenzata dall'applicazione di provvedimenti terapeutici?
Confronta punto 5 ma escludo in modo perentorio che la paziente debba spostarsi, per esempio a __________ o a __________ a questo scopo.
La paziente è presa a carico in modo adeguato da una psicoterapeuta e psichiatra oltre modo compente che segue la signora RI 1 in modo regolare.
7. Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurata?
Questo è praticamente azzerato.
8. In quale misura lo stato psichico dell'assicurata è da ricondurre a problemi di carattere sociale?
Qui mi si chiede quasi l'impossibile, ossia se un'affezione come quella della quale è affetta la signora RI 1 ha delle origini sociali psico-sociali o endogene. Secondo me tutte queste componenti hanno avuto luogo all'inizio della sua patologia, ma sono piuttosto dell'opinione che la caratteropatia sia di tipo endogeno, forse aggravato da elementi di relazioni disfunzionali intrafamigliari e sociali nella prima adolescenza.
9. Da quando valuta l'inabilità lavorativa del 75%?
In pratica dopo l'arresto del suo ultimo processo lavorativo “protetto” e questo sottoforma di stage reintegrativo presso lo studio d'avvocatura __________." (Doc. XX)
Queste osservazioni formulate dal dr. __________ sono state trasmesse all’amministrazione, che le ha sottoposte al vaglio del SMR. Al riguardo, nelle sue annotazioni del 15 gennaio 2008, il dr. __________ si è così espresso:
" Da parte mia nessuna osservazione alla perizia del dr. __________. Quindi ad rendita, provvedimenti professionali non indicati. Prognosi negativa." (Doc. XXIII/bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)
Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il dr. med. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata (disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3) con tratti anti-sociali (ICD10-F60.2) e tratti anarcastici (ICD10-F60.6) accompagnati da elementi di personalità dipendente (ICD10-F60.7); disturbi di personalità a forme miste (ICD10-F61), come disturbi di personalità specifici (ICD10-F60.8) ad esordio adolescenziale, cfr. doc. XX).
Infatti, il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo specialista ha valutato la ricorrente inabile al lavoro nella misura del 75% in qualsiasi attività, sottolineando il fatto che il problema per l’assicurata non è tanto il genere di lavoro da svolgere (purché adatto alla sua formazione professionale ed alle sue esperienze professionali), quanto piuttosto riuscire a compiere lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Il dr. __________ ha infatti messo in evidenza l’importanza, anche da un punto di vista terapeutico, nell’ottica di una rivalorizzazione della persona, di una ripresa di un’attività lavorativa da parte dell’assicurata, nella misura del 20%-25%, nei pressi del suo domicilio oppure accompagnata da terze persone, che non siano i familiari, bensì dei professionisti (doc. XV pag. 12 e 13).
Tale valutazione conferma peraltro sostanzialmente la gravità dello stato di salute dell’interessata, già espressa dalla dr.ssa __________ nella sua perizia del 9 febbraio 2004, in cui aveva ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 33, consid. 2.5.).
Questo Tribunale ritiene di poter aderire quindi alla valutazione specialistica fornita dal perito giudiziario, alla quale deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.
Il dr. __________ difatti, dopo aver ricordato i dati anamnestici dell’assicurata, aver elencato i disturbi soggettivi, aver proceduto all’esame psicologico e a quello psicodiagnostico, oltre che all’esame degli atti presenti all’inserto, ha spiegato che l’assicurata presenta, da molti anni, una sintomatologia fobica, soprattutto agorafobica, che la spinge ad isolarsi e a condurre una vita ritirata, in casa, rendendole estremamente difficile poter uscire di casa. Il perito ha rilevato che, a causa della sua sintomatologia ambivalente, l’assicurata presenta dei fenomeni dispercettivi di tempo e di spazio inquietanti, per cui se esce di casa, ha paura di non riuscire più a rientrare al domicilio, visto sempre più lontano e irraggiungibile, di modo che subentrano dei fenomeni ansiosi. Questo probabilmente è dovuto, secondo il dr. __________, a fenomeni percettivi pseudo-deliranti (doc. XV pag. 9).
L’esame peritale ha portato il perito giudiziario a ritenere che l’assicurata abbia un’organizzazione di personalità emotivamente instabile e disturbi della condotta sociale, che la spingono ad avere un atteggiamento fobico quale metodo di difesa intrapsichico (doc. XV pag. 13).
L’assicurata pertanto, a mente del dr. __________, è inabile al lavoro al 75%, mentre per il restante 20%-25% potrebbe ancora assumere dei compiti professionali, purché il luogo di lavoro si trovi in una zona poco discosta dal suo domicilio (doc. XV pag. 13).
Tali conclusioni, ben motivate, del perito giudiziario, non possono essere scalfite dalle critiche formulate dall’UAI nelle osservazioni del 12 dicembre 2007 (cfr. doc. XVIII) e alle quali, su invito del TCA (cfr. doc.XIX), il dr. __________ ha puntualmente risposto.
Quanto alla mancata indicazione delle diagnosi delle patologie di cui è affetta l’interessata, secondo un sistema di classificazione riconosciuto, il dr. __________ ha infatti risposto, in data 2 gennaio 2008, rilevando che la signora RI 1 presenta un disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3), con tratti anti-sociali (ICD10-F60.2) e tratti anarcastici (ICD10-F60.6), accompagnati da elementi di personalità dipendente (ICD10-F60.7) e disturbi di personalità specifici (ICD10-F60.8) ad esordio adolescenziale, (cfr. doc. XX).
Quanto poi all’altra critica dell’UAI - relativa al fatto che l’incapacità lavorativa del 75% stabilita dal dr. __________ sarebbe quella da lui constatata al momento dell’esame peritale, ma non avrebbe valore per il periodo antecedente (cfr. doc. XVIII) - il perito giudiziario ha espressamente rilevato che l’incapacità lavorativa del 75% è da considerare presente da “in pratica dopo l’arresto del suo ultimo processo lavorativo “protetto” e questo sottoforma di stage reintegrativo presso lo studio d’avvocatura __________” (cfr. doc. XX, risposta numero 9).
Tali spiegazioni fornite dal perito giudiziario possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.
Le conclusioni del perito giudiziario non sono del resto state criticate da parte del SMR.
Va infatti rilevato che il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 15 gennaio 2008 - presa visione della perizia del dr. __________ e delle precisazioni fornite dal perito giudiziario in data 2 gennaio 2008 - ha espressamente indicato di non avere osservazioni da presentare alla perizia del dr. __________, ritenendo quindi, implicitamente, corretta l’attribuzione di una rendita per un grado di invalidità del 75% così come indicato in sede di perizia giudiziaria (egli ha infatti indicato “da parte mia nessuna osservazione alla perizia del dr. __________. Quindi ad rendita …”, doc. XXIII/bis, sottolineatura della redattrice).
Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale ritiene che l’assicurata non può essere considerata abile al lavoro nella misura del 50%, come valutato dal dr. __________ del SMR, ma deve per contro essere ritenuta inabile al lavoro al 75% in qualsiasi attività, così come espressamente indicato dal dr. __________ nella sua perizia giudiziaria del 16 novembre 2007 (doc. XV) e ribadito nello scritto del 2 gennaio 2008 (doc. XX).
Pertanto, a mente del TCA è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurata è inabile al lavoro al 75% in qualsiasi attività.
2.10. Quanto al momento a partire dal quale va ritenuta sussistere un’incapacità lavorativa del 75%, il dr. __________ ha indicato che questa è da far risalire al momento in cui ha preso fine il rapporto lavorativo dell’assicurata presso lo studio legale __________ (cfr. doc. XX, risposta numero 9, in cui ha indicato “in pratica dopo l’arresto del suo ultimo processo lavorativo “protetto” e questo sottoforma di stage reintegrativo presso lo studio d’avvocatura __________”).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione compilato dall’assicurata in data 22 novembre 1999, emerge che ella ha lavorato presso lo studio legale __________, a __________, dal 1° aprile 1999 al 31 ottobre 1999 (tramite contratto di lavoro a tempo pieno, di durata determinata, cfr. doc. 1-3 inc. disoccupazione).
Tali informazioni sono del resto le medesime che figurano nel formulario “Attestato del datore di lavoro”, compilato in data 19 novembre 1999 dallo studio legale __________ (cfr. doc. 1/6-7 inc. disoccupazione).
Stante quanto sopra, dunque, l’assicurata è da considerare, da un punto di vista psichiatrico, inabile al lavoro al 75% a partire dal 1° novembre 1999, come da indicazioni del perito giudiziario (doc. XX risposta 9).
L’assicurata ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera a partire dal 1° settembre 2002, momento di deposito della domanda di prestazioni, essendo a quel momento già trascorso l’anno di attesa (I, XVII, XXII).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Dal 1° gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e, per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6 LPGA.
Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
L’art. 24 cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
L'art. 48 cpv. 2 LAI precisa, poi, che:
" se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."
Stante quanto sopra, questo Tribunale ritiene che, considerato da una parte che l’assicurata è inabile al lavoro al 75% dal mese di novembre 1999 ma, d’altro canto, tenendo conto del fatto che la richiesta di prestazioni è stata presentata solo nel settembre 2002 e quindi più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, a norma dell’art. 48 cpv. 2 LAI l’assicurata ha diritto ad una rendita intera a partire dal 1° settembre 2001 (ossia dodici mesi prima della richiesta di prestazioni).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, che è stata risolta sulla base di una perizia giudiziaria, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 9 gennaio 2007 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1° settembre 2001.
2.- Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti