Raccomandata
Incarto n. 32.2007.5 fs
Lugano 24 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale muratore minatore presso la __________ di __________ (doc. AI 13/1-3 e 20/2), nel novembre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) affezioni ai polmoni note dal 1993 (malattia professionale __________), dolori emicostato destro e alla colonna dorso-lom-bare, disturbi allo stomaco e agli intestini, nervi (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, l’Ufficio AI, con decisione 24 novembre 2004 (doc. AI 46/1-3 e 49/1-2), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 46% dal 1. luglio 2001.
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, con scritto 23 dicembre 2004 e complemento 16 giugno 2005 (doc. AI 50/1 e 61/1), ha interposto opposizione.
L’Ufficio AI, con decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 87/1-6), ha accolto parzialmente l’opposizione e riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.
Delle argomentazioni sviluppate dall’amministrazione si dirà, se necessario, nel merito.
1.3. Contro la decisione su opposizione, sempre tramite l’RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata una lesione del diritto di essere sentito (non essendogli state sottoposte le risultanze degli accertamenti medici e economici non avrebbe potuto motivare compiutamente) e puntualizzato che “(…) si fa pure rilevare che nella possibilità di una “reformatio in pejo” l’istituto delle assicurazioni sociali avrebbe dovuto informare l’assicurato dandogli la possibilità di ritirare il ricorso (…)” – ha postulato il diritto a una rendita intera dal novembre 2002 con le relative rendite completive per moglie e figli.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
In merito al diritto di essere sentito, lo scrivente Ufficio rileva che parte ricorrente ha potuto esprimersi sia in fase di opposizione, sia nella presente fase ricorsuale dinanzi al lodevole TCA, il quale gode di pieno potere cognitivo. Pertanto, potendo parte ricorrente esprimere le proprie considerazioni in merito alla propria causa, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito risulta essere sanata.
In merito alla censura concernente la “reformatio in peius” la medesima è già stata vagliata dallo scrivente Ufficio all’interno dell’annotazione all’incarto 25 ottobre 2006 (doc. AI n. 76).
(…)” (doc. V, pag. 2)
1.5. Il 12 luglio 2007 il TCA ha scritto al rappresentante dell’assi-curato una lettera del seguente tenore:
" (…)
con la presente vi rendiamo attenti, come peraltro a voi noto, che l'incarto completo, prodotto da controparte con la risposta di causa, concernente il vostro assistito già dal 9 febbraio 2007 si trova presso questo Tribunale e può essere da voi visionato.
Con la presente vi assegniamo pertanto un termine di 10 giorni per visionare l'incarto AI presso la cancelleria del TCA (negli usuali orari d'ufficio) e per presentare osservazioni scritte.
(…)” (doc. VII)
Con lettera 24 settembre 2007 il rappresentante dell’assicura-to ha osservato:
" (…)
abbiamo preso visione dell’incarto a margine e con la presente ci riconfermiamo nelle osservazioni ricorsuali in modo particolare abbiamo potuto verificare che già al momento dell’inoltro della domanda in data 15.11.2001 si faceva mensione di uno stato ansioso depressivo (Cfr. 37.1).
Orbene detta patologia a nostro avviso non è stata sufficientemente presa in considerazione nell’esame dell’abilità lavorativa del signor RI 1 tenuto conto che per le altre affezioni è sempre in cura del Dott. __________ di __________, mentre che per la problematica psichiatrica fa capo al servizio psicosociale in Via __________ di __________.
(…)” (doc. X)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 20 novembre 2006 – che ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita dal 1.dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).
Inoltre, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione (SVR 2005 AHV Nr. 9).
Di conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di voler riconoscere le relative rendite completive per moglie e figli, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.
Al riguardo va qui evidenziato che l’amministrazione, con scritto 27 dicembre 2004 (doc. AI 52/1-2), aveva già risposto che:
" (…)
- per quanto attiene alle rendite completive le facciamo presente che in data 24.02.2005/15.7.2004/22.08.2004 le avevamo chiesto, rispettivamente sollecitato una documentazione riguardante la mezza rendita, quale caso di rigore, rispettivamente le abbiamo chiesto:
a) se la moglie ha sempre risieduto all’estero;
b) per il figlio __________ doveva inviarci un certificato d’esistenza in vita dello stesso rilasciato dalle competenti autorità estere, su cui si possa rilevare anche l’esatto indirizzo, rispettivamente motivare gli studi dello stesso dal 18’esimo anno d’età in avanti, con una dichiarazione rilasciata dalla scuola attestante la frequenza alla stessa (data d’inizio e fine degli studi).
Considerato che al riguardo non è mai pervenuta alcuna risposta, le abbiamo calcolato la prestazione che la concerne con il quarto di rendita, tralasciando eventuali bonifici per compiti educativi, rispettivamente senza accordare la rendita completava.
(…)” (doc. AI 52/1)
2.3. L’assicurato ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto non avrebbe potuto argomentare compiutamente ritenuto che l’esito degli accertamenti medici ed economici esperiti dall’Ufficio AI non gli è stato sottoposto.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso in esame dagli atti risulta che l’Ufficio AI, con scritto 18 gennaio 2005 con copia per conoscenza all’assicurato (doc. AI 55/1), ha trasmesso al dr. __________, suo curante, l’intero incarto AI.
In seguito l’CO 1, con scritto 2 ottobre 2006 (doc. AI 72/1), si è limitato a chiedere informazioni circa lo stato della pratica. Ci si potrebbe pertanto chiedere se mai vi è stata una lesione del diritto di essere sentito. In ogni caso, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha potuto prendere visione dell’incarto AI completo e inoltrare le proprie osservazioni in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (cfr. consid. 1.5).
L’eventuale violazione del diritto di essere sentito sotto questo aspetto è dunque stata sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).
2.4. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.
Chiamato a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11 dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso, annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.
Contestualmente l’Alta Corte ha precisato che:
" (…)
2. Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1. Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).
(…)"
Nel caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 24 novembre 2004 (doc. AI 46/1-3 e 49/1-2), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 46% dal 1. luglio 2001.
A seguito dell’opposizione 23 dicembre 2004 interposta dall’assicurato (doc. AI 50/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 87/1-6), ha accolto parzialmente l’opposizione e riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.
Dunque, con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI, anche se da una parte gli ha riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo, dall’altra, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita con effetto al 31 dicembre 2006.
In simili condizioni, nonostante nella Comunicazione 25 ottobre 2006 il funzionario __________ sostenga il contrario (doc. AI 76/1), anche nel presente caso, analogamente alla giurisprudenza federale appena sopra esposta, vi è da concludere che l’Ufficio AI ha leso il diritto di essere sentito dell’assicurato non segnalandogli il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) e rendendolo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.
2.5. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la possibilità all’assicurato di ritirare l’opposi-zione 23 dicembre 2004 interposta contro la decisione 24 novembre 2004.
Va qui ancora indicato che se l’assicurato ritira l’opposizione 23 dicembre 2004 resta valida la decisione 24 novembre 2004 che gli ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2001.
All’Ufficio AI resta comunque sempre la possibilità di modificare la decisione di rendita in via di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA e/o in via di revisione/riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.5.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti