Raccomandata
Incarto n. 32.2007.48 FS
Lugano 28 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità PI 1
ritenuto, in fatto
1.1. PI 1, classe __________, da ultimo attiva quale gerente, nel febbraio 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) emorragia subaracnoidea acuta con rottura di un voluminoso aneurisma – aneurisma speculare da operare – ipertensione resistente alla terapia – stato depressivo (…)” (doc. AI 2/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 3 gennaio 2007 (doc. AI 43/1-6), preavvisata con progetto 23 agosto 2006 (doc. AI 33/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-ta il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2006 argomentando:
" (…)
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell’AI si evince che qualsiasi attività lavorativa è proponibile in misura nulla dal gennaio 2005.
Fa quindi d’uopo concludere con un’inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni AI dalla scadenza dell’anno d’attesa dall’insorgenza del danno alla salute secondo l’art. 29 LAI.
(…)” (doc. AI 43/5)
1.3. Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale –contestata la valutazione medica sostenendo che l’Ufficio AI a fronte dei rapporti medici contrastanti non ha chiarito compiutamente i fatti – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione perché, previo accertamento peritale, renda una nuova decisione.
1.4. Con la risposta di causa, rilevato che “(…) il 21 febbraio 2007 i medici dell’assicurazione per l’invalidità hanno constatato che “retrospettivamente la valutazione SMR era affrettata ed il riconoscimento di una IL completa era in pratica da intendersi fino al previsto intervento di clipping del secondo aneurisma, intervento avvenuto con buon esito il 24.5.2006, quindi precedente alla decisione UAI”, concludendo: “in considerazione del buon esito dell’intervento di maggio 2006 una IL completa sicuramente non è più giustificata. Il caso va rivalutato procedendo a valutazione peritale neurologica e psichiatrica onde stabilire con precisione eventuali impedimenti funzionali residui” (…)”, l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti al fine d’espletare i necessari accertamenti medici atti a definire i diritti dell’assicurata.
1.5. Invitata dal TCA a prendere posizione sul ricorso, quale parte interessata, con scritto 28 febbraio 2007 la signora PI 1 ha contestato le argomentazioni addotte dalla RI 1 osservando, in particolare, che:
" (…) Nella difficoltà di elaborare un pensiero scritto che richiede l’insieme di più situazioni in tempi diversi Vi chiedo cortesemente di convocarmi per ogni ulteriore chiarimento, ringrazio per la vostra comprensione, non senza manifestare la frustrazione che provo nel non comprendere il meccanismo e dover lottare per un diritto che sento legittimo da malattia non cercata e per la quale Vi prego voler risparmiare alla mia già molto provata salute fisica e psichica, ulteriori traumi. (…)” (doc. VI)
Questo scritto è stato trasmesso alla RI 1 per presentare eventuali altri mezzi di prova e all’Ufficio AI per una presa di posizione.
1.6. Con scritto 2 aprile 2007 il TCA ha assegnato un nuovo termine alla RI 1 e alla signora PI 1 per presentare osservazioni scritte, rispettivamente per comunicare il loro accordo alla proposta di retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere ad una nuova valutazione neurologica e psichiatrica.
Con scritto 4 aprile 2007 la RI 1 ha comunicato al TCA che “(…) richiediamo che la decisione 3 gennaio 2007 sia annullata e che sia eseguita una nuova perizia.” (doc. X).
La signora PI 1 è rimasta silente e alla stessa è stato trasmesso per conoscenza lo scritto 4 aprile 2007 della RI 1.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicu-rato.”
Nel caso in esame, si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato all’interessata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2006, come stabilito nella decisione impugnata, oppure se, secondo la tesi della RI 1, l’amministrazione non ha accertato compiutamente l’aspetto medico.
L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo assicurativo della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2006.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nella fattispecie, la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 15 febbraio 2006 (doc. AI 12/1-5) – poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) stato dopo craniotomia a destra con clipping di aneurisma rotturato alla biforcazione dell’arteria cerebrale destra il 05.02.2005 – aneurisma non rotturato in M2 a sinistra (…)” (doc. AI 12/1) e attestata un’inabilità al 100% nella sua precedente attività dal 5 febbraio 2005 – ha, in particolare, osservato che “(…) non sono in grado di prevedere sia un rientro nell’attività fino al 2005 praticata né per la durata né per la percentuale in quanto tutta la situazione clinica è ancora sospesa vista la presenza di un aneurisma non rotturato dal punto di vista cerebrale. Come già detto per ulteriori informazioni più approfondite vi chiederei di rivolgervi al Professor __________ neurochirurgo che la segue direttamente.” (doc. AI 12/5).
Il dr. __________, Primario di neurochirurgia, nel rapporto medico 13 febbraio 2006 – poste le diagnosi note, attestata un’inca-pacità lavorativa nella sua precedente attività del 100% dal 5 febbraio 2005 e ritenuto lo stato di salute suscettibile di miglioramento – non si é espresso sulla capacità lavorativa in altre attività e, in particolare, ha osservato che “(…) la signora verrà sottoposta ad un’investigazione ed eventualmente ad un trattamento endovascolare nel Centro di Neuroradiologia interventistica del __________ nella prima metà del marzo 2006. Nel caso in cui questo trattamento non permettesse di risolvere la questione, occorrerebbe sottoporla ad un intervento microchirurgico elettivo. E’ quindi soltanto una volta risolto questo problema che si potrà definire la questione dal punto di vista dell’AI. Nel caso in cui il problema dell’aneurisma venisse risolto con un risultato identico a quello per l’aneurisma rotturato a ds, non vi sarebbero ragioni per l’attribuzione di una rendita d’invalidità dal punto di vista neurochirurgico. Vi preghiamo di contattarci nel giugno di quest’anno per definire meglio la questione, alla luce delle nuove informazioni.” (doc. AI 10/3-4).
Il dr. __________, Capo Servizio, e la dr.ssa __________, entrambidel Servizio Psicosociale di __________, nel rapporto 24 febbraio 2006 (doc. AI 28/1-3) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) rottura aneurisma cerebrale a livello temporale dx – sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva ICD 10: F43.22 (…)” (doc. AI 28/1), attestata un’inabilità al 100% nella sua precedente attività dal gennaio 2005, ritenuto uno stato di salute stazionario e precisato che è in cura dal 13 dicembre 2005 – hanno espresso le seguenti constatazioni e prognosi: “(…) la paziente appare lucida, orientata, collaborante. La mimica è spesso sofferente soprattutto quando la Sig.ra PI 1 parla a lungo, infatti si stanca e le viene mal di testa. Il tono dell’umore risulta deflesso, l’emotività labile. […] attualmente la paziente è in terapia antidepressiva e viene vista settimanalmente dalla sottoscritta. Si ritiene che una volta chiarito il procedere con l’altro aneurisma, le sofferenze della paziente potranno essere alleviate anche se la prognosi rimane sicuramente incerta. (…)” (doc. AI 28/2).
Fondandosi sulle risultanze mediche appena riprodotte il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 agosto 2006 (doc. AI 32/1), ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Diagnosi:
- Rottura di aneurisma cerebrale alla biforcazione dell’arteria cerebri media destra (gennaio 2005)
- Craniotomia e clipping
- Aneurisma arteria cerebri media sinistra, non otturato
- Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22)
- Ipertensione arteriosa
- Prolasso della valvola mitralica con lieve insufficienza mitralica
- Emicrania
- Stato dopo epatite virale B
Attività abituale: gerente di bar-pizzeria.
Inabile al lavoro in misura totale dal gennaio 2005.
Presa a carico specialistica psichiatrica presso l’SPS di __________ dal dicembre 2005. Lo psichiatra curante riferisce inabilità lavorativa totale per ogni attività, prognosi incerta.
Dal punto di vista neurochirurgico e neurologico recupero completo. La capacità lavorativa è limitata unicamente dall’affezione psichica.
Accertamenti in merito all’aneurisma ancora esistente erano previsti per marzo 2006 presso il __________ a __________ con probabile indicazione per un altro intervento neurochirurgico. Propogo di farci orientare in merito, accordando un grado d’inabilità lavorativa del 100% con revisione immediata.” (doc. AI 32/1)
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 11 dicembre 2006 (doc. AI 42/2-5) – rapporto allegato alle osservazioni 28 dicembre 2006 della RI 1 al progetto di decisione 23 agosto 2006 (doc. AI 33/1 e 42/1) –, ha concluso che:
" (…)
Aus psychiatrischer Sicht ist die diagnose nicht klar:
Warum geht die Versicherte erst im Dezember 05 zur Behandlung?
Es würde sich dann, nach so langer Zeit, nicht um eine Anpassungsstörung handeln, sondern es wäre eine längere depressive Reaktion zu erwarten, was, aus dem ziemlich unaufälligen Psychostatus zu schliessen, nicht der Fall ist.
Ich erkenne aus dem wenig pathologischen Psychostatus eine leichte, ängstlich gefärbte Depression.
Schlussfolgernd daraus ist die Arbeitsfähigkeit zeitlich nicht eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit ist wegen der Angst, der Unsicherheit und Reizbarkeit um 40% vermindert; die Versicherte braucht etwas Geduld von Seiten des Arbeitgebers, sie kann in Stosszeiten nicht voll belastet werden.
In angepasster Tätigkeit (keine Führungsfunktion, ruhiges Arbeitsklima) könnte sie zeitlich wie leistungsmässig ein volles Pensum erfüllen.
(…)” (doc. AI 42/5)
Con decisione 3 gennaio 2007 (doc. AI 43/1-6) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2006.
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva riconoscere all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. gennaio 2006.
La dr.ssa __________, pur attestando un’inabilità lavorativa al 100% nell’attività da ultimo esercitata dal 5 febbraio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre attività, ha precisato che per informazioni più approfondite bisognava consultare il dr. __________ (doc. AI 12/1 e 12/4-5).
Il dr. __________, dopo aver attestato un’inabilità lavorativa al 100% nell’ultima attività esercitata dal 5 febbraio 2005, non si è espresso sulla capacità lavorativa in altre attività e, ritenuto l’aneurisma contro-laterale sulla biforcazione dell’arteria media sin., ha concluso che “(…) soltanto una volta risolto questo problema […] si potrà definire la questione dal punto di vista dell’AI. (…)” (doc. AI 10/3).
Il dr. __________ e la dr.ssa __________, anche se l’hanno in cura solo dal mese di dicembre 2005 e malgrado le seguenti constatazioni “(…) la paziente appare lucida, orientata, collaborante. La mimica è spesso sofferente soprattutto quando la Sig.ra PI 1 parla a lungo, infatti si stanca e le viene mal di testa. Il tono dell’umore risulta deflesso, l’emotività labile. (…)” (doc. AI 28/2), hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività esercitata dal gennaio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre attività.
Ritenuta la giurisprudenza federale valida per poter concludere circa l’esistenza di un danno alla salute da un punto di vista psichiatrico (cfr. consid. 2.6 e 2.8) e considerato il diverso parere espresso dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7 e doc. AI 42/2-5), a mente di questo Tribunale l’Ufficio AI non poteva concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di un grado di inabilità lavorativa totale dal gennaio 2005 per il solo aspetto psichiatrico.
D’altra parte, ritenuto che anche nel rapporto 22 giugno 2006 indirizzato alla dr.ssa __________ – rapporto concernente la degenza presso l’Ospedale __________ di __________ dal 23 maggio al 3 giugno 2006 e l’intervento chirurgico all’aneurisma a sinistra (doc. AI 44/5-7) – il dr. __________ e il dr. __________, medico assistente, non si sono espressi sulla capacità lavorativa, neppure è possibile concludere se e da quando dal punto di vista neurochirurgico e neurologico vi è stato un recupero completo.
Di conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) e previo accertamento nell’ambito di una valutazione pluridisciplinare della capacità lavorativa globale, provveda ad emettere una nuova decisione.
Questo si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche il dr. __________, nelle annotazioni 21 febbraio 2007 (doc. V/Bis allegato alla risposta 23 febbraio 2007), ha concluso che “(…) retrospettivamente la valutazione SMR era affrettata ed il riconoscimento di una IL completa era in pratica da intendersi fino al previsto intervento di clipping del secondo aneurisma, intervento avvenuto con buon esito il 24.5.2006, quindi precedente alla decisione UAI. […] Attualmente (1.2007) la curante dr.ssa __________ attesta ancora una IL del 50% per stanchezza e residue cefalee. […] In considerazione del buon esito dell’intervento di maggio 2006 una IL completa sicuramente non è più giustificata. Il caso va rivalutato procedendo a valutazione peritale neurologica e psichiatrica onde stabilire con precisione eventuali impedimenti funzionali residui.”.
In simili circostanze la richiesta dell’assicurata di essere sentita personalmente è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici necessari, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 3 gennaio 2007 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.9.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti